Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 2660 del 18 aprile 2007 - Resoconto

OGGETTO N. 2660/XII - Proposta di legge: "Disposizioni in materia di modalità di elezione del Presidente della Regione e degli Assessori, di presentazione e di approvazione della mozione di sfiducia e di scioglimento del Consiglio regionale".

Articolo 1

(Oggetto)

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), la presente legge determina le modalità di elezione del Presidente della Regione e degli Assessori, la presentazione e l'approvazione della mozione di sfiducia, nonché i casi di scioglimento del Consiglio regionale.

Articolo 2

(Presidente della Regione)

1. Il Presidente della Regione è eletto dal Consiglio regionale fra i suoi componenti, subito dopo l'elezione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di presidenza.

2. Il candidato alla carica di Presidente della Regione:

a) illustra al Consiglio regionale il programma di governo;

b) propone il numero e l'articolazione degli Assessorati;

c) propone i nominativi dei componenti la Giunta, indicando tra essi il Vice-Presidente.

3. L'elezione del Presidente della Regione si effettua a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Articolo 3

(Giunta regionale)

1. La Giunta regionale è composta dal Presidente della Regione e dagli Assessori, tra cui il Vice-Presidente. Il Presidente della Regione e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.

2. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente della Regione in caso di assenza o di impedimento temporaneo dello stesso.

3. Chi ha ricoperto per due legislature consecutive cariche all'interno della Giunta regionale non è, allo scadere della seconda legislatura, eleggibile all'interno della Giunta nella successiva legislatura. È consentito ricoprire una carica all'interno della Giunta nella terza legislatura consecutiva, se in una delle due legislature precedenti la carica ricoperta ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno.

Articolo 4

(Elezione degli Assessori regionali)

1. Dopo l'elezione del Presidente della Regione, il Consiglio regionale, su proposta del Presidente della Regione stesso, elegge, con un'unica votazione, gli Assessori regionali.

2. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta regionale e individualmente degli atti adottati nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. L'elezione degli Assessori si effettua a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Articolo 5

(Mozione di sfiducia costruttiva nei confronti del Presidente della Regione)

1. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia costruttiva nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata, contenente l'indicazione:

a) del candidato alla carica di Presidente della Regione;

b) del programma di governo;

c) del numero e dell'articolazione degli Assessorati;

d) dei nominativi dei componenti la Giunta, compreso il Vice-Presidente.

2. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e non può essere messa in discussione e votata prima di tre giorni e dopo quindici giorni dalla data di presentazione.

3. La mozione è approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, per appello nominale.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione comporta la cessazione dalla carica dello stesso e della Giunta regionale ed il contestuale subentro del nuovo Presidente della Regione e della nuova Giunta.

Articolo 6

(Mozione di sfiducia nei confronti degli Assessori)

1. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti di singoli Assessori mediante mozione motivata.

2. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati e non può essere messa in discussione e votata prima di tre giorni e dopo quindici giorni dalla data di presentazione.

3. La mozione è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, per appello nominale.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti di singoli Assessori comporta la cessazione dalla carica degli stessi e determina l'assunzione ad interim delle funzioni assessorili da parte del Presidente della Regione fino all'elezione del nuovo Assessore.

5. Nell'ipotesi in cui sia sfiduciato il Vice-Presidente, il Presidente della Regione indica un altro Assessore che assume le funzioni di Vice-Presidente.

6. L'elezione del nuovo Assessore si effettua, su proposta del Presidente della Regione, a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Articolo 7

(Morte, impedimento permanente, decadenza e dimissioni del Presidente della Regione e degli Assessori)

1. In caso di morte, impedimento permanente accertato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, o decadenza del Presidente della Regione, all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta si procede entro sessanta giorni dal verificarsi delle predette ipotesi, con le modalità di cui agli articoli 2 e 4. Fino all'elezione del nuovo Presidente della Regione e della nuova Giunta, la Giunta rimane in carica per l'ordinaria amministrazione, fatta salva l'adozione degli atti indifferibili ed urgenti, e la carica di Presidente della Regione è assunta dal Vice-Presidente.

2. Le dimissioni del Presidente della Regione sono presentate al Presidente del Consiglio regionale, che le comunica al Consiglio nella prima adunanza successiva, e diventano efficaci dalla data di presa d'atto da parte del Consiglio stesso da effettuarsi nella medesima adunanza. Il Vice-Presidente subentra nella carica di Presidente della Regione fino all'elezione del nuovo Presidente. All'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta si procede, entro sessanta giorni dalla data di presa d'atto delle dimissioni del Presidente della Regione, con le modalità di cui agli articoli 2 e 4.

3. Nel caso in cui le ipotesi di cui al comma 1 riguardino un Assessore, il Presidente della Regione assume ad interim le funzioni assessorili fino all'elezione del nuovo Assessore. All'elezione del nuovo Assessore si procede con le modalità di cui all'articolo 6, comma 6.

4. Nel caso in cui le ipotesi di cui al comma 1 riguardino anche il Vice-Presidente, l'Assessore più anziano di età subentra nella carica di Presidente della Regione fino all'elezione del nuovo Presidente.

5. Le dimissioni degli Assessori sono presentate al Presidente della Regione, che le trasmette al Presidente del Consiglio regionale affinché le comunichi al Consiglio nella prima adunanza successiva. Le dimissioni diventano efficaci dalla data di presa d'atto da parte del Consiglio regionale da effettuarsi nella medesima adunanza. Il Presidente della Regione assume ad interim le funzioni assessorili fino all'elezione del nuovo Assessore. All'elezione del nuovo Assessore si procede con le modalità di cui all'articolo 6, comma 6.

6. La decadenza dalla carica di Presidente della Regione e da quella di Assessore consegue di diritto anche nei casi di sospensione dall'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 15, comma 4bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale).

Articolo 8

(Scioglimento del Consiglio regionale)

1. Oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 48 dello Statuto speciale, il Consiglio regionale è sciolto anticipatamente, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto stesso, nelle seguenti ipotesi:

a) dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri regionali assegnati. Si considerano contestuali le dimissioni prodotte entro tre giorni decorrenti dalla data di presentazione delle prime dimissioni;

b) incapacità di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni, dalle dimissioni del Presidente della Regione o dal verificarsi delle altre ipotesi di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Entro cinque giorni dal verificarsi delle ipotesi di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio regionale ne dà comunicazione ai consiglieri e al Presidente della Regione che, entro i successivi quindici giorni, decreta lo scioglimento anticipato e indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, fissandone la data di svolgimento entro i novanta giorni successivi alla data del decreto stesso.

3. In caso di annullamento delle elezioni, il Presidente della Regione, entro quindici giorni successivi al passaggio in giudicato della relativa sentenza, indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, fissandone la data di svolgimento entro i novanta giorni successivi.

4. In caso di scioglimento anticipato o di annullamento delle elezioni, i poteri del Presidente della Regione e della Giunta regionale sono prorogati solo per l'ordinaria amministrazione, salva l'adozione degli atti indifferibili ed urgenti, fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta; i poteri del Consiglio regionale sono prorogati, solo per l'adozione degli atti indifferibili ed urgenti, fino alla prima riunione del nuovo Consiglio regionale.

Articolo 9

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, non si computano le cariche, quale che ne sia stata la durata, già ricoperte all'interno della Giunta regionale fino alle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

Presidente - La parola alla Consigliera Squarzino Secondina sull'articolo 1.

Squarzino (Arc-VA) - Faccio una dichiarazione di voto, anche se il nostro voto fosse implicito nel ragionamento che abbiamo fatto prima, volevo spiegare il senso per cui voteremo contro questa proposta di legge, quindi voteremo contro ogni articolo, nel senso che è la proposta di legge che non condividiamo. Non stiamo qui ad individuare se all'interno ci sia qualche elemento che ci solletica di più, l'ho già detto prima, vi sono una o due cose positive, ma ciò non toglie che votiamo contro tutti i vari articoli della legge perché siamo contro l'impianto complessivo.

Non vorremmo che con questa motivazione voi votiate contro il nostro emendamento.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1:

Consiglieri presenti e votanti: 34

Favorevoli: 30

Contrari: 4

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2:

Consiglieri presenti e votanti: 34

Favorevoli: 30

Contrari: 4

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 3 ci sono degli emendamenti. L'emendamento n. 3 del collega Sandri recita:

Emendamento

All'articolo 3 comma 1, dopo le parole "dagli Assessori" sono inserite le parole "in numero massimo di sette".

Lo pongo in votazione:

Consiglieri presenti: 35

Votanti: 6

Favorevoli: 5

Contrari: 1

Astenuti: 29 (Borre, Caveri, Cesal, Charles Teresa, Comé, Ferraris, Fey, Fiou, Fosson, Frassy, Isabellon, Lanièce, La Torre, Lattanzi, Lavoyer, Maquignaz, Marguerettaz, Ottoz, Pastoret, Perron, Praduroux, Rini, Salzone, Stacchetti, Tibaldi, Vicquéry, Viérin Adriana, Viérin Laurent, Viérin Marco).

Il Consiglio non approva.

Presidente - Vi è ora l'emendamento n. 1 del gruppo "Arcobaleno", il cui testo è uguale all'emendamento n. 1 del collega Sandri.

La parola al Consigliere Sandri.

Sandri (GV-DS-PSE) - L'emendamento è semplice, ripropone all'interno dell'Esecutivo la stessa presenza garantita che nella legge che andremo a valutare domattina e in alcune proposte referendaria viene proposta per quanto riguarda l'elezione del Consiglio regionale, in particolare la presenza nelle liste delle donne. Diciamo, dato che il genere è mediamente meno rappresentato, che sia garantita una certa quota - 20, 30, 33,33% - di presenza di entrambi i generi, in questo caso di presenza femminile. Questo comporta la stessa cosa all'interno della Giunta regionale, cioè nell'Esecutivo c'è la necessità che siano presenti entrambi i generi. Credo che non ci sia bisogno di illustrare ulteriormente l'emendamento, anche perché la battuta fuori microfono dei generi alimentari del collega Tibaldi dimostra che la Destra ha perfettamente capito di cosa stiamo parlando...

Presidente - La parola al Consigliere Frassy.

Frassy (CdL) - Il nostro gruppo rimane perplesso su questo emendamento, uscendo da quella che può essere la battuta fatta fuori microfono che, per l'appunto, era una battuta; questo emendamento non è sostenibile, perché vorrei che il collega Sandri ci spiegasse... cosa accade nel momento in cui non ci sono fra i 35 eletti delle donne! Se il collega riesce a rispondere a questa domanda, magari possiamo fare qualche altra riflessione!

Presidente - La parola al Consigliere Sandri.

Sandri (GV-DS-PSE) - Pur essendo laureato in Medicina e Chirurgia e svolgendo il lavoro di medico chirurgo, non c'è bisogno di andare a Casablanca per un'operazione chirurgica per dare una soluzione a questo tema, come suggeriva fuori microfono il collega Frassy, ma solo prendendo atto che, di fronte a una situazione del genere, esiste un meccanismo semplice, previsto nello Statuto del 1948, che è quello dell'Assessore tecnico, quindi in aula ci sarebbe una donna in più e questo non può che far del bene all'aula e alla Giunta regionale. Credo che proprio perché un Assessore tecnico ovviamente deve avere delle particolari competenze, arricchirebbe anche le competenze della Giunta e del Consiglio.

Presidente - La parola al Consigliere Ottoz.

Ottoz (UV) - Ci sarebbe anche un'altra soluzione: basterebbe che il Presidente della Giunta avesse 2 figlie, così entrambi i generi potrebbero entrare nella Giunta! Nascerebbe un problema solo nel momento in cui non tutte e 2 le figlie fossero sposate o non fossero ancora in età da marito... questo è un problema che forse ci porterebbe alla soluzione prospettata dal collega Sandri...

Presidente - Pongo congiuntamente in votazione i 2 emendamenti... l'emendamento n. 1 del gruppo "Arcobaleno" e l'emendamento n. 1 del collega Sandri", che si equivalgono, ed il cui testo è il seguente:

Emendamento

Dopo il comma 1 dell'articolo 3, è inserito il seguente:

"1bis. Nella composizione della Giunta regionale deve essere assicurata la presenza di entrambi i generi.".

Consiglieri presenti: 35

Votanti: 17

Favorevoli: 5

Contrari: 12

Astenuti: 18 (Borre, Caveri, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Ferraris, Fey, Fiou, Fosson, Isabellon, Lavoyer, Ottoz, Perron, Praduroux, Rini, Stacchetti, Vicquéry, Viérin Adriana).

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3:

Consiglieri presenti: 35

Votanti: 33

Favorevoli: 30

Contrari: 3

Astenuti: 2 (Fontana Carmela, Sandri)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4:

Consiglieri presenti e votanti: 35

Favorevoli: 32

Contrari: 3

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5:

Consiglieri presenti e votanti: 35

Favorevoli: 32

Contrari: 3

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6:

Consiglieri presenti e votanti: 35

Favorevoli: 32

Contrari: 3

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 7 vi è l'emendamento n. 1 del collega Ferraris e altri.

La parola al Consigliere Cesal.

Cesal (UV) - Solo per dire, Presidente, che questo emendamento credo che sia perfettamente comprensibile da parte dei Consiglieri regionali. Si tratta solo di rendere coerente il testo e con l'aggiunta di questo comma all'articolo 7 si definiscono meglio le prerogative che rimangono in capo alla Giunta fino all'elezione del nuovo Presidente in caso di crisi, di impedimento permanente... Si tratta solo di un comma che rende coerente l'intero testo legislativo.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1 del gruppo di lavoro, che recita:

Emendamento

Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Fino all'elezione del nuovo Presidente della Regione e della nuova Giunta, la Giunta rimane in carica per l'ordinaria amministrazione, fatta salva l'adozione degli atti indifferibili ed urgenti, e la carica di Presidente della Regione è assunta dal Vice-Presidente.".

Consiglieri presenti e votanti: 35

Favorevoli: 32

Contrari: 3

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo così emendato:

Articolo 7

(Morte, impedimento permanente, decadenza e dimissioni del Presidente della Regione e degli Assessori)

1. In caso di morte, impedimento permanente accertato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, o decadenza del Presidente della Regione, all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta si procede entro sessanta giorni dal verificarsi delle predette ipotesi, con le modalità di cui agli articoli 2 e 4. Fino all'elezione del nuovo Presidente della Regione e della nuova Giunta, la Giunta rimane in carica per l'ordinaria amministrazione, fatta salva l'adozione degli atti indifferibili ed urgenti, e la carica di Presidente della Regione è assunta dal Vice-Presidente.

2. Le dimissioni del Presidente della Regione sono presentate al Presidente del Consiglio regionale, che le comunica al Consiglio nella prima adunanza successiva, e diventano efficaci dalla data di presa d'atto da parte del Consiglio stesso da effettuarsi nella medesima adunanza. Fino all'elezione del nuovo Presidente della Regione e della nuova Giunta, la Giunta rimane in carica per l'ordinaria amministrazione, fatta salva l'adozione degli atti indifferibili ed urgenti, e la carica di Presidente della Regione è assunta dal Vice-Presidente. All'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta si procede, entro sessanta giorni dalla data di presa d'atto delle dimissioni del Presidente della Regione, con le modalità di cui agli articoli 2 e 4.

3. Nel caso in cui le ipotesi di cui al comma 1 riguardino un Assessore, il Presidente della Regione assume ad interim le funzioni assessorili fino all'elezione del nuovo Assessore. All'elezione del nuovo Assessore si procede con le modalità di cui all'articolo 6, comma 6.

4. Nel caso in cui le ipotesi di cui al comma 1 riguardino anche il Vice-Presidente, l'Assessore più anziano di età subentra nella carica di Presidente della Regione fino all'elezione del nuovo Presidente.

5. Le dimissioni degli Assessori sono presentate al Presidente della Regione, che le trasmette al Presidente del Consiglio regionale affinché le comunichi al Consiglio nella prima adunanza successiva. Le dimissioni diventano efficaci dalla data di presa d'atto da parte del Consiglio regionale da effettuarsi nella medesima adunanza. Il Presidente della Regione assume ad interim le funzioni assessorili fino all'elezione del nuovo Assessore. All'elezione del nuovo Assessore si procede con le modalità di cui all'articolo 6, comma 6.

6. La decadenza dalla carica di Presidente della Regione e da quella di Assessore consegue di diritto anche nei casi di sospensione dall'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 15, comma 4bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale).

Consiglieri presenti e votanti: 35

Favorevoli: 32

Contrari: 3

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8:

Consiglieri presenti e votanti: 35

Favorevoli: 32

Contrari: 3

Il Consiglio approva.

Presidente - La parola al Consigliere Cesal per illustrare l'emendamento n. 2 del collega Ferraris e altri.

Cesal (UV) - Anche qui si tratta solo di un inserimento doveroso, in quanto si vanno a definire le prerogative e i poteri del Presidente della Regione e della Giunta regionale al momento della scadenza del quinquennio di legislatura, e si dice, in sostanza, che tutti i poteri sono prorogati solo per l'ordinaria amministrazione, salvo l'adozione di quegli atti indifferibili ed urgenti fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

Chiedo al Consiglio di esprimersi positivamente anche in merito all'introduzione di questo emendamento.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento 2 del gruppo di lavoro che recita:

Emendamento

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

"Articolo 8bis

(Scadenza naturale della legislatura)

1. Nei casi di scadenza naturale della legislatura al termine del quinquennio, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni, i poteri del Presidente della Regione e della Giunta regionale sono prorogati solo per l'ordinaria amministrazione, salva l'adozione degli atti indifferibili ed urgenti, fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta; i poteri del Consiglio regionale sono prorogati, solo per l'adozione degli atti indifferibili ed urgenti, fino alla prima riunione del nuovo Consiglio regionale. ".

Consiglieri presenti e votanti: 35

Favorevoli: 32

Contrari: 3

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 9:

Consiglieri presenti e votanti: 35

Favorevoli: 32

Contrari: 3

Il Consiglio approva.

Presidente - Vi è l'emendamento n. 2 del collega Sandri.

La parola al Consigliere Sandri.

Sandri (GV-DS-PSE) - Riprende esattamente quelli di cui abbiamo già discusso e votato per quanto riguarda la proposta di legge n. 166, cioè la necessità di identificare i 2 generi quando a livello normativo si individuano delle persone e non delle funzioni. Questo è un dato essenziale, non credo che siate riusciti a maturare delle posizioni più adulte in questi pochi minuti dalla precedente votazione, ma - dato che sono un ottimista sfegatato - chiedo la votazione in modo da poter verificare l'evoluzione della questione.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 2 del collega Sandri, che recita:

Emendamento

L'espressione "candidato", ovunque ricorra nel testo della p.l., è sostituita da "candidata/candidato", comprensiva dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.

Consiglieri presenti: 35

Votanti: 19

Favorevoli: 5

Contrari: 14

Astenuti: 16 (Borre, Caveri, Cesal, Charles Teresa, Ferraris, Fey, Fiou, La Torre, Maquignaz, Ottoz, Pastoret, Perron, Praduroux, Rini, Viérin Adriana, Viérin Laurent).

Il Consiglio non approva.

Presidente - La parola al Consigliere Sandri, per dichiarazione di voto sulla legge nel suo complesso.

Sandri (GV-DS-PSE) - La dichiarazione di voto sarà di astensione del nostro gruppo su questa legge per 2 motivazioni essenziali... la prima: nessuno degli emendamenti sostanziali che abbiamo presentato, cioè la presenza di entrambi i generi in Giunta, che è la più importante, e poi quello dell'esplicitazione del limite di 7 negli Assessori, sono stati accettati dalla maggioranza del Consiglio; la seconda - come avevo accennato all'inizio -: questo è un voto di astensione "ad fieri", nel senso che da quanto ci si può immaginare della giornata di domani, riusciamo ad identificare un voto che vada per un disegno di legge che non rispetta le alleanze preventive.

I 2 provvedimenti di legge erano profondamente incardinati, perché una cosa ha senso, cioè eleggere in modo indiretto la Giunta, nella misura in cui i cittadini sono certi che le maggioranze consiliari sono quelle che loro hanno scelto e non quelle che si vanno a formare per accordi all'interno. Tradotto in italiano e in francese è che non succeda, come sta succedendo in questo istante, che le indicazioni dei cittadini che gradivano di più un'alleanza fra l'"UV" e i "DS", sia sostituita da una Giunta fra una parte dell'"UV" che ha perso qualche pezzettino nel frattempo e la "Stella Alpina". È chiaro che proprio questa situazione ci avvicina oggettivamente a scelte più radicali, quelle di cominciare a vedere se non abbia senso pensare a meccanismi più determinati dal punto di vista dell'obbligo che le istituzioni rispettino le indicazioni dei cittadini.

Qui voglio introdurre un concetto che è conosciuto da tutti, ma merita in questo momento ribadirlo con attenzione. L'articolo 67 della Costituzione recita che ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Credo che noi dobbiamo rivendicare con forza il nostro ruolo che non ha vincoli di mandato, anche se non siamo dei parlamentari, ma essendo un'assemblea in gran parte legislativa come lo è il Parlamento, credo che per assimilazione possiamo avere questa cosa. Questo non vuol dire che se i Consiglieri regionali non hanno il vincolo di mandato, non ci sia il vincolo di mandato per la maggioranza che si costituisce in Consiglio regionale, cioè la maggioranza del Consiglio regionale è stata eletta da una maggioranza di cittadini che hanno il diritto di vedere che quella maggioranza possa lavorare e ripresentarsi dopo 5 anni per rendere conto di quello che ha fatto. Non si può permettere che ci sia un partito che si identifica con la Regione, che possa consentire di decidere lei ciò che è giusto e ciò che è sbagliato.

È la ragione della vostra crisi, credo che non volerne prendere atto - come penso che non succederà domani mattina - sia un grave errore per voi e un errore che poi paga con l'instabilità e con l'incapacità di rispondere ai problemi reali tutta la Regione valdostana e la popolazione, e naturalmente nella popolazione ci sono quelli che sono più deboli che lo pagheranno ancora di più di quanto non lo paghino le altre persone.

Per queste motivazioni il voto del nostro gruppo sarà di astensione.

Presidente - La parola al Consigliere Cesal, per dichiarazione di voto.

Cesal (UV) - Devo premettere che rimango sempre sorpreso e anche affascinato dalla capacità del collega Sandri di cambiare idea, cioè questa capacità nel riuscire a motivare tutto e il contrario di tutto. Se in questi mesi, perché sono ormai mesi che abbiamo iniziato questo lungo lavoro che ci ha portato a questa seduta di Consiglio, avessimo avuto l'accortezza di registrare le riunioni, credo che oggi avremmo potuto sbellicarci dalle risa, perché quanto ha affermato il Consigliere Sandri nel corso di queste riunioni e quanto ha affermato oggi, in aula, francamente sono posizioni completamente diverse, ma questo fa parte del personaggio, di per sé può essere considerato positivo, forse non in politica! Sono sorpreso anche di questa sua capacità di vedere la crisi in casa d'altri, comunque abbiamo imparato a conoscere il Consigliere Sandri, sappiamo com'è, abbiamo tutti creato i nostri anticorpi e sappiamo come difenderci.

Se un giorno qualcuno scriverà la storia di questa Regione, il Consigliere Sandri sicuramente verrà ricordato negli annali di questo Consiglio regionale: questo per dire che il clima della discussione rispetto a quello di stamani è molto più disteso, stamani sembrava che volessimo mettere in piedi dei "golpe" per impedire agli uni o agli altri di partecipare alla competizione elettorale, quindi mi fa piacere che su questo testo si sia raggiunta una condivisione di larga massima.

Dico anche perché mi sono astenuto sugli emendamenti proposti dal collega Sandri. Mi sono solo astenuto, perché ritengo che questi non andavano in senso contrario rispetto alla filosofia della legge. Introdurre l'obbligatorietà di una presenza di 2 generi, perché non è detto che in Giunta deve essere presente una donna, potrebbe anche essere una Giunta di sole donne, chi ce lo dice che in futuro la Giunta non possa essere completamente composta da rappresentanti di sesso femminile? Altresì non va contro la filosofia di fondo di questa legge l'introduzione di un tetto, ma vorrei ricordare che si tratta di una norma a procedura rafforzata, nel caso in cui, per qualsiasi eventualità, dovessero cambiare le situazioni; il fatto di andare a mettere un tetto significherebbe, nel caso in cui ci fosse la necessità di andare ad aumentare il numero dei componenti la Giunta, tornare in Consiglio con i conseguenti appesantimenti burocratici. Credo che questa Regione e tutte le maggioranze che si sono susseguite qui, dal 1948 ad oggi, non abbiano mai esagerato in questa direzione; qualcuno ricordava prima che l'unica Giunta allargata è stata la prima "Giunta Viérin" con la presenza nell'Esecutivo di Riccarand rappresentante di quelli che oggi sono i "Verdi" e "Arcobaleno".

La riforma: credo che si tratti di una riforma molto importante, la determinazione della forma di governo, conferma - non cesserò mai di dirlo - la centralità del Consiglio regionale. Questo organismo, al di là di chi occupa queste sedie, negli ultimi 60 anni ha rappresentato il centro della politica valdostana ed è questo organismo che ha permesso alla nostra Regione di crescere, ha permesso alla nostra Regione di svilupparsi, ha permesso alla nostra Regione di diventare una delle Regioni più importanti d'Europa. L'aver mantenuto al Consiglio regionale la possibilità di esprimere il Presidente e il proprio Esecutivo credo che rappresenti il consolidamento di una storia che dura da 60 anni e che ci auguriamo tutti possa continuare a durare nel tempo.

Le avventure che ci vengono proposte francamente le lascerei ad altri. Non vorrei spendere parole di più, perché siamo quasi al termine di una giornata lunga e faticosa, contrastata se vogliamo, quindi abbiamo oggi introdotto degli elementi di novità nel solco della tradizione valdostana, ed è per questo che esprimo la mia soddisfazione e invito il Consiglio ad esprimersi positivamente. Inviterei anche i colleghi Sandri e Fontana di votare a favore di questo disegno di legge, perché anche le proposte che hanno presentato non sono in contrapposizione con la filosofia di fondo di questa norma, che il collega Sandri ha sottoscritto e a cui ha partecipato attivamente per la sua stesura.

Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Consiglieri presenti: 35

Votanti: 33

Favorevoli: 30

Contrari: 3

Astenuti: 2 (Fontana Carmela, Sandri)

Il Consiglio approva.