Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 2655 del 17 aprile 2007 - Resoconto

OGGETTO N. 2655/XII - Incarico di consulenza giuridica ad uno studio legale per la redazione di un parere in ordine al procedimento referendario previsto dalla legge regionale n. 19/2003 (Interpellanza)

Interpellanza

Vista la DG n. 759 del 22 marzo 2007, con la quale viene affidato ad uno studio romano un incarico di consulenza giuridica per la redazione di un parere in ordine al procedimento referendario previsto dalla legge regionale n. 19/2003 e agli adempimenti conseguenti;

Preso atto delle motivazioni riportate in delibera, secondo cui la Giunta "ritiene necessario acquisire (omissis..) un autorevole parere in ordine alla compatibilità del procedimento referendario di cui alla legge regionale 25 giugno 2003, n. 19, con la disciplina statutaria in materia elettorale e segnatamente con quella recata dall'articolo 15, anche al fine di valutarne i riflessi sugli adempimenti, e sulle responsabilità conseguenti, prescritti dalla citata normativa in capo al Presidente della Regione";

Ricordato che la legge regionale n. 19/2003 indica con chiarezza sia le materie che sono escluse dalle proposte legislative referendarie sia le caratteristiche e la tempistica delle procedure da seguire;

Ricordato in particolare, che la legge regionale prevede un filtro per l'ammissibilità delle proposte di legge, esercitato da una Commissione, che è chiamata espressamente a pronunciarsi in merito, tra l'altro, anche sulla "conformità della proposta di legge alle disposizioni della Costituzione, dello Statuto speciale, nonché ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali";

Atteso che la Commissione di giuristi, esperti di diritto costituzionale, si è espressa positivamente rispetto alle proposte di legge;

Ravvisando nella decisione del Presidente della Regione un atteggiamento palesemente antidemocratico, non rispettoso della normativa vigente, che parrebbe prefigurare la volontà di intralciare, se non addirittura interrompere, l'iter referendario;

I sottoscritti Consiglieri regionali

Interpellano

il Presidente della Regione per sapere:

1) da quando la materia elettorale rientra nelle competenze del Presidente della Regione;

2) che cosa si intende con l'espressione "valutare i riflessi sugli adempimenti, e sulle responsabilità conseguenti, prescritti dalla norma in capo al Presidente della Regione";

3) come, e in che sede, si intende utilizzare il parere dei consulenti incaricati con D.G. n. 759/07;

4) sulla base di quali presupposti normativi si intende mettere in discussione un parere legittimamente espresso dalla Commissione di giuristi prevista da una legge regionale approvata a larga maggioranza dal Consiglio.

F.to: Squarzino Secondina - Bortot - Venturella

Presidente - La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.

Squarzino (Arc-VA) - Abbiamo letto con interesse la deliberazione della Giunta n. 759 del 22 marzo, in cui viene affidato ai Professori Avvocati Francesco Saverio Marini e Giovanni Guzzetta di Roma - mi sembra siano gli stessi a cui la Regione ha affidato altri studi relativamente alla possibilità o meno del referendum di annessione di Noasca alla Valle d'Aosta e mi sembra che non lo abbiamo vinto per ora... lo dico solo per ricordare - un incarico di consulenza giuridica per redigere un parere in ordine al procedimento referendario di cui all'articolo 12 e seguenti della legge regionale n. 19/2003 e gli adempimenti conseguenti.

Noi dobbiamo ammettere che abbiamo letto con attenzione e con molta sorpresa questa deliberazione e vi abbiamo trovato una serie di anomalie. Prima anomalia: abbiamo un Presidente della Regione che chiede che venga redatto un parere in ordine al procedimento referendario; ci chiediamo da quando il procedimento referendario fa parte delle competenze di una Giunta. Se andiamo a vedere la legge regionale che individua con precisione le competenze della Giunta e del Consiglio - la legge n. 66/1979 -, non troviamo fra le competenze del Presidente della Regione quella di occuparsi di atti che riguardano funzioni normative, legislative, regolamentari, ma fa altre cose il Presidente della Regione, per cui ci chiediamo come mai esercita un ruolo che non è suo. Abbiamo letto sui giornali che poteva chiedere questo parere come Consigliere, forse le hanno attribuito parole che lei non ha detto, ma erano virgolettate e gliele farò vedere, il che sarebbe ancora più grave. Seconda anomalia: vediamo che in questa deliberazione viene chiesto esplicitamente un parere in ordine alla compatibilità del procedimento referendario. C'è una legge regionale - la legge regionale n. 19/2003 - che è stata votata a maggioranza qualificata, solo 3 Consiglieri di "Forza Italia" si sono astenuti, tutti gli altri l'hanno votata, quindi una legge voluta da questo Consiglio, una legge che è stata emanata dal Presidente della Regione e adesso all'improvviso sorgono dubbi sull'incompatibilità del procedimento referendario previsto nella legge decisa, votata da questo Consiglio, una legge che risale almeno ad oltre 3 anni fa... avesse avuto dei dubbi... se tale legge fosse stata non fatta bene, non chiara, credo che i dubbi di incostituzionalità sarebbero emersi subito e sarebbero stati segnalati subito. Si aspettano 2-3 anni per porsi questo dubbio?

Ancora: la deliberazione dice che si vuole questo parere per valutare i riflessi sugli adempimenti e sulle responsabilità conseguenti prescritte dalla citata normativa in capo al Presidente della Regione. Qui si chiede un parere di compatibilità con la disciplina statutaria in materia elettorale e segnatamente quella dell'articolo 15; la legge citata è la legge che prevede al suo interno, nel suo procedimento un momento forte di verifica dell'ammissibilità della proposta di legge di iniziativa popolare ed è un filtro di verifica costituito da personalità competenti, indipendenti, che sono tra l'altro indicate dalla Corte di Appello di Torino, quindi persone che non dipendono da questo Consiglio, persone altamente qualificate a cui la legge chiede di pronunciarsi espressamente e motivatamente, prima che la proposta di legge sia portata alla raccolta di firme e cominci il suo iter, su: competenza regionale nella materia oggetto della proposta di legge, conformità della proposta di legge alle disposizioni della Costituzione, dello Statuto speciale, nonché ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali. Qui c'è chiaramente un giudizio che è stato dato da tali esperti sulla costituzionalità da un lato e sulla rispondenza allo Statuto dall'altro. Da quando in qua un procedimento che è iniziato secondo tutta una serie di iter precisi che la legge indica, di filtri, di passaggi che la legge detta in modo chiaro... da quando in qua si vuole interrompere, inserirsi con dubbi, con volontà di interruzione di un iter procedurale che la legge ha indicato!

Ci chiediamo: come mai la persona che dovrebbe come Prefetto far rispettare le leggi è quella che si mette di traverso ed intralcia il cammino? Lo dirà anche il mio collega rispondendo eventualmente, ma il motivo penso possa apparire abbastanza chiaro a tutti ed è: pur di non far i referendum, si cercano tutte le modalità per bloccare fra l'altro un parere, per farne che cosa? Che valore giuridico ha tale parere? Cos'è questo parere? È un parere come tanti, che non è previsto, che non ha alcun peso specifico, perché non rientra in alcun iter procedurale e non può essere utilizzato così e mandato come si vuole, perché è un parere senza un contesto normativo in cui possa inserirsi. Ritengo abbastanza singolare che il Presidente della Regione, quando intervistato, dica: "tale parere potrebbe servire perché il Consiglio potrebbe esprimere dubbi costituzionali". Questa sarebbe una cosa ancora più grave: ma da quando in qua un Consiglio è chiamato ad esprimere un parere che intralcia un procedimento normativo che rispetta una legge che il Consiglio ha votato?

Abbiamo formulato una serie di domande abbastanza tecniche e aspettiamo la risposta.

Presidente - La parola al Presidente della Regione, Caveri.

Caveri (UV) - Siete sempre così sicuri di voi e invece in questo caso siete così nervosetti... devo dire che non ne capisco la ragione. Io non ho paura dei referendum ed è anche abbastanza divertente tale tentativo di trasformarmi in una specie di "bestia nera", un vostro compagno di movimento mi ha definito anche golpista, il che mi sembra esagerato, una persona che vorrebbe impedire i referendum... e ci torneremo con tutto l'approfondimento in queste ore. Devo dire che le funzioni prefettizie guardando lo Statuto non c'entrano un "piffero", qui si tratta di capire rispondendo alle vostre domande qual è il ruolo, se esiste un ruolo del Presidente della Regione. La domanda è: da quando la materia elettorale è di competenza del Presidente della Regione? Quando frequentavo il Liceo classico questa era una domanda retorica, ossia una domanda che ha già una risposta in sé. È facile argomentare, se si vuole alludere all'assenza di qualsivoglia competenza presidenziale nel dettare la disciplina elettorale, che vale su tutte la considerazione che il Presidente della Regione non è titolare dell'esercizio della funzione legislativa. Chi è il titolare in Valle d'Aosta della funzione legislativa? Tacitiano il nostro Statuto, articolo 26: "il Consiglio regionale esercita le funzioni normative di competenza della Regione". Una volta si sapevano scrivere le leggi molto meglio di oggi, è tacitiano, chi ha la competenza legislativa? Il Consiglio regionale. La risposta però non è altrettanto semplice se, come credo, la domanda è rivolta a conoscere quali siano le competenze di cui il Presidente della Regione dispone nell'ambito della materia elettorale latamente intesa. Basta leggere le norme che regolano il procedimento elettorale e quelle che regolano il procedimento referendario, anche nel caso in cui questo abbia ad oggetto iniziative legislative che attengano alla materia elettorale. Nel primo caso, è sufficiente considerare il potere-dovere del Presidente della Regione di indire le elezioni, nel secondo il potere-dovere di decretare l'indizione dei referendum. Si tratta di adempimenti precisi alla luce dei quali, considerata la rilevanza dagli stessi assunta nella dinamica complessiva dei procedimenti considerati, il Presidente della Regione non può considerarsi organo estraneo alla materia elettorale. Lei ridacchia, io l'ho ascoltata con muto stupore e adesso non ridacchi, perché lei mi sgrida sempre che sono maleducato...

La motivazione della deliberazione con cui la Giunta ha affidato ai 2 professionisti, Professori di diritto pubblico esperti nella materia elettorale e referendaria - se mai fosse sfuggito a qualcuno il prof. Guzzetta è anche il Presidente del Comitato promotore dei referendum sulla legge elettorale nazionale ed è considerato il massimo esperto di materia referendaria - coincide ed esaurisce l'oggetto della consulenza richiesta: gli elementi tecnico-giuridici che si intendono acquisire mediante questo autorevole parere, reso da soggetti esperti, terzi rispetto alle vicende e alle questioni politiche, sono volti a chiarire se esista un problema di compatibilità fra la previsione contenuta nell'articolo 15 dello Statuto e la disciplina recata dalla legge regionale n. 19/2003, che almeno esplicitamente non esclude le materie indicate dall'articolo 15 da quelle che possono formare oggetto di iniziative legislative oggetto di referendum propositivo. Da questo punto di vista, anche se ho scritto sul "Le Peuple valdôtain" che sono stato un fesso a votare quella legge, ossia quella legge che fu modificata rispetto alla legge originaria, non si tratta di mettere in discussione l'istituto del referendum propositivo: si tratta piuttosto di capire se è corretto, se è statutariamente corretto che la disciplina delle materie in argomento sia sottratta per il solo fatto dell'iniziativa al particolare procedimento di approvazione previsto dall'articolo 15. Come in concreto trattare il problema delle maggioranze, o la previsione di un altro referendum, quello confermativo, previsto come eventualità al ricorrere di determinate condizioni? Come trattare il controllo governativo che in questi casi mantiene il carattere preventivo? Sono questi i problemi da esaminare e, se possibile, da risolvere, magari in positivo. Non si tratta di impedire l'esercizio di diritti o di attentare alla democrazia, si tratta di comprendere responsabilmente come certe questioni vadano affrontate e risolte rispettando il dettato statutario.

Come e in che sede si intende utilizzare il parere? Il parere è reso dalla Giunta regionale al Presidente della Regione per valutare con cognizione di causa tutte le problematiche di cui si è detto. Lo stesso parere sarà illustrato al Consiglio regionale affinché il Consiglio e i Consiglieri possano valutare gli approfondimenti giuridici effettuati. Il Consiglio è il titolare della funzione legislativa ed è il primo soggetto che deve essere in grado di valutare le conseguenze sotto il profilo del concreto svolgersi del procedimento, dell'eventuale approvazione di una legge elettorale diversa da quella di iniziativa popolare e dell'eventuale coesistenza e compatibilità di 2 procedimenti distinti: quello previsto dall'articolo 15 dello Statuto e quello previsto dalla legge regionale n. 19/2003 per l'approvazione di leggi che regolano la stessa materia.

La Commissione prevista dalla legge regionale: è vero che la Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare ha giudicato dell'ammissibilità delle proposte legislative di iniziativa popolare da sottoporre a referendum propositivo e il giudizio reso non è messo in discussione, né vuole e potrebbe esserlo. D'altro canto, è legittimo pensare che, considerati i parametri di valutazione dell'ammissibilità delle proposte di iniziativa popolare, parametri che la legge in generale riferisce a tutte le proposte di legge di iniziativa popolare, anche qualora non preordinate all'eventualità di sboccare in un referendum propositivo, il giudizio abbia avuto modo di concentrarsi sul merito delle proposte e non sul procedimento mediante il quale tali proposte sono portate all'approvazione. Sotto questo profilo, sarebbe - e forse sarà - interessante, anche in relazione alle conclusioni che saranno rassegnate per il tramite della consulenza richiesta, rappresentare alla Commissione gli aspetti problematici che possono emergere in relazione alla distonia che emerge fra il procedimento disciplinato all'articolo 15 e quello disciplinato dalla legge regionale n. 19/2003 quando la materia oggetto della disciplina sia quella elettorale, come è accaduto nel caso di specie. Non si tratta quindi né di fare dei "golpe" - il Corpo forestale mi sembra saldamente nelle mani del Consigliere Venturella, quindi non credo che parteciperebbe come avvenne ai tempi di De Lorenzo ad una marcia, non so su dove... su me stesso... forse lo specchio: "specchio, specchio delle mie brame..." -, né di demolire un giudizio di ammissibilità, che, a quanto sembra emergere dal dettato normativo, ad oggi non ha riguardato il tema oggetto della richiesta di approfondimento del procedimento mediante il quale la legge di iniziativa popolare potrebbe essere portata ad approvazione.

Credo, cari colleghi del gruppo "Arcobaleno", che tale questione debba essere trattata nella normalità della dialettica politica; il metodo di costruire dei capri espiatori, l'idea che in politica alla fine tutto debba essere scaricato in una specie di parafulmine, in cui in una specie di carnevale facciamo una rappresentazione grottesca del golpista Caveri fatto di cartapesta e lo prendiamo a calci... Ritengo sia legittimo, visto il ruolo che ho nel procedimento, di avere le idee chiare, affidate ad un parere giuridico di personalità che, fino a prova contraria, per quanto pagate dall'Amministrazione, sono dei professionisti e, in quanto tali, non prezzolati, ma dei professionisti che approfondiscono i temi con l'equanimità che deve essere riconosciuta a personalità e a costituzionalisti di questo rilievo, che si stanno occupando del referendum nazionale, rispetto al quale poi torneremo nelle prossime ore, quindi credo si debba, con assoluta serenità e senza demonizzazione, trattare tale argomento come deve essere trattato, ossia in una discussione democratica all'interno dell'organo che deve decidere: il Consiglio Valle.

Presidente - La parola al Consigliere Venturella.

Venturella (Arc-VA) - Vorremmo cominciare ad inquadrarlo dal punto di vista normativo. Vi sono 2 leggi regionali: la n. 19/2003, poi modificata dalla n. 5/2006, che hanno disciplinato il referendum propositivo previsto dall'articolo 15 dello Statuto con modificazione statutaria del 2001. Quello che ci chiediamo però è quanto segue: Signor Presidente, come ha potuto pensare di poter invadere una materia che, come lei ha affermato, è di stretta competenza dell'organo legislativo, ovvero del Consiglio regionale? Forse ci dimentichiamo che in qualche misura diventa anche organo legislativo il gruppo di 7.000 cittadini che presenta le proposte di iniziativa popolare una volta che ha ricevuto dalla Commissione per i procedimenti referendari il giudizio di ammissibilità e dopo che ha presentato il numero congruo di firme, al pari di un Consiglio regionale. Noi ci chiediamo come può un Presidente della Regione, che, per certi versi, dovrebbe in certi campi garantire il rispetto delle leggi, perché ha delle competenze prefettizie, pagare con soldi pubblici, al di fuori di ogni sua competenza, un parere. Perché se - io mi ricordo bene che lei, in risposta al collega Bortot, nella seduta scorsa del Consiglio, quando il Consigliere Bortot fece una breve dichiarazione, disse: "si ricordi che sono anche Consigliere" - lo ha fatto come Consigliere, allora anche tutti noi in quest'aula potremmo chiedere 4.800 euro o quel che è per risolvere i nostri dubbi su una legge e su un regolamento. Lo ha fatto il Presidente, perché non noi? Personalmente intendo, con soldi pubblici naturalmente.

Il suo riferimento poi ad essere più pacati, razionali e ragionevoli... ma allora, Presidente, non faccia delle dichiarazioni che avevano il sapore quasi di incostituzionalità, di illegittimità! Lo ha detto in Commissione, lo ha ripetuto in interviste sui "mass media". Se la sua intenzione era di essere pacato, lo poteva fare naturalmente non così fuori tempo, anzi scegliendo il momento adatto, quando il Consiglio doveva esprimersi. Ci chiediamo: ma a che pro tutta questa pantomima, perché il parere che lei vorrà produrre ha lo stesso valore del parere - dal punto di vista del procedimento referendario - del mio Presidente di condominio, che mi dice che il referendum è anticostituzionale. Forse era per bloccare il processo referendario, per non applicare una legge che quasi tutto il Consiglio ha votato? Vede, Presidente, la legge regionale sul referendum propositivo non prevede che il procedimento possa essere sottoposto al giudizio di organo altro. Lei ha detto: "potremmo trasmettere questo parere alla Commissione per i procedimenti referendari", ma quella Commissione non ha tale compito, deve solo esprimersi sull'ammissibilità. Lei sapeva bene ciò che faceva, soprattutto scegliendo il tempo per farlo, perché così "si butta negli occhi molta sabbia ", i dubbi nella sua stessa maggioranza e in questo Consiglio. Perché intraprendere allora questa strada che noi reputiamo inutile, pericolosa e forse illegittima? Per il timore, Presidente, che gli elettori si esprimano con un "sì" o con un "no", per il timore che gli elettori si esprimano in maniera diversa a ciò che la maggioranza persegue: ecco perché il suo comportamento in questo contesto per noi è stato gravissimo, una losca e fuorviante manovra politica per "confondere le acque". Speriamo che gli elettori almeno esercitino un diritto sacrosanto: quello di decidere e quindi di andare a votare.