Oggetto del Consiglio n. 2519 del 21 febbraio 2007 - Resoconto
OGGETTO N. 2519/XII - Utilizzo di motoslitte lungo le strade poderali della regione. (Interpellanza)
Interpellanza
Constatato che lungo le strade poderali, gli itinerari di sci alpinismo e di escursionismo e nelle vicinanze di alcuni rifugi alpini, soprattutto in alcuni periodi, è in aumento il numero di persone che utilizzano le motoslitte;
Ricordato che una norma di una circolare applicativa del Ministero dei Trasporti congiuntamente a quello degli Interni vieterebbe l'uso della motoslitte sulle aree previste dall'articolo 2 del Codice della Strada;
Considerato che l'uso di questi mezzi potrebbe risultare pericoloso in tutte quelle aree e quegli itinerari interessati dalle attività di cui alle premesse;
i sottoscritti Consiglieri regionali
Interpellano
l'Assessore competente per sapere:
1) quanti controlli vengono eseguiti e quante sanzioni sono state comminate;
2) in che modo si intende procedere per riesaminare l'intera questione alla luce non solo delle norme del Codice della Strada ma anche di quelle stabilite dalla L.R. 17 del 1985.
F.to: Venturella
Président - La parole au Conseiller Venturella.
Venturella (Arc-VA) - Non pensavamo 14 giorni fa - perché a questa data risale la nostra interpellanza sulle motoslitte - che 3 o 4 giorni fa a Salice d'Ulzio uno scontro fra 2 motoslitte provocasse un morto. Sappiamo che soprattutto sugli itinerari di sci alpinismo, sci escursionismo con racchette da neve sempre più spesso si assiste alla proliferazione dell'utilizzo di questi veicoli, che non possono essere definiti autoveicoli, è un problema dal punto di vista dell'assicurazione e dell'eventuale responsabilità, un problema dal punto di vista del rispetto della norma perché, per quanto sappiamo, vi è una norma applicativa del Ministero dei trasporti che vieta l'uso delle motoslitte sulle aree previste dall'articolo 2 del Codice della strada. Quali sono queste aree? Queste aree sono le strade, dalle autostrade fino alle strade che si chiamano intercomunali. Possono essere utilizzati questi mezzi su altre zone, non su queste aree. A Capodanno vicino ad un rifugio ho assistito a un carosello di motoslitte, in alcuni casi condotte da minorenni; ho preso una foto quest'inverno vicino ad un rifugio che qualcuno di voi riconoscerà con gli itinerari tracciati sul pendio a nord dal carosello di tali motoslitte.
Chiediamo un controllo più severo, che l'Assessorato si faccia carico attraverso le stazioni forestali competenti affinché sulle strade poderali, anche in virtù delle norme contenute nella legge regionale n. 17, vi sia un controllo più severo. Abbiamo anche chiesto quanti controlli e quante sanzioni sono state comminate e in che modo si intende procedere per risolvere la questione, perché - ripeto - non si prevedeva che pochi giorni prima della discussione in Consiglio avvenisse un incidente di tale gravità. Chiediamo che la Giunta attraverso il Corpo forestale valdostano si assuma una responsabilità e almeno sul fronte del controllo e delle sanzioni attivi chi di dovere: forze di polizia, ma soprattutto il Corpo forestale.
Si dà atto che dalle ore 17,44 presiede il Vicepresidente Fiou.
Presidente - La parola all'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Isabellon.
Isabellon (UV) - Innanzitutto il collega con l'interpellanza ha già introdotto l'inquadramento giuridico di riferimento riguardante la circolazione su strada delle motoslitte, che si riferisce a una circolare del Ministero dei trasporti per la prima parte, poi ci sarà anche la parte riguardante l'inquadramento regionale. Il Dipartimento per i trasporti terrestri con la Direzione generale per la Motorizzazione e il Ministero per le infrastrutture e i trasporti, con una circolare del 23 novembre 2005, comunque ha abrogato la precedente circolare risalente al 1970, che assimilava motoslitte e cingolati, cosiddetti "gatti delle nevi", rispettivamente ai motoveicoli e agli autoveicoli. La legge delega n. 85/2001, che ha riformato il Codice della strada, prevedeva all'articolo 2 così come richiamato di regolamentare l'uso delle motoslitte, prevedendo l'obbligo del contrassegno identificativo, dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, nonché del possesso per il conducente del certificato di idoneità alla conduzione. In esecuzione di tale delega venne emanato il decreto legislativo n. 9/2002, che però venne licenziato privo di ogni riferimento alla tematica delle motoslitte. La lacuna fu oggetto anche di interrogazioni parlamentari nella seduta del 17 gennaio 2001, la Ia sezione della Cassazione civile il 1° marzo 2005, chiamata a giudicare dell'opposizione a una sanzione amministrativa erogata ad un conducente in motoslitta per violazione della legge provinciale di Trento n. 18/1988, stabiliva in via di questione incidentale che dal silenzio del legislatore non ne può discendere la libera circolazione del mezzo sulle pubbliche strade, prevedendo un apposito decreto ministeriale per la disciplina di veicoli atipici, ovvero per veicoli che non rientrano fra quelli definiti all'articolo 5258 del Codice della strada. Questo rende evidente che, in mancanza di tale provvedimento, la circolazione delle motoslitte sulle pubbliche strade, almeno finché il legislatore non provvederà con apposita disciplina, non è consentita. Sulla scorta di questa linea interpretativa, la Direzione generale della motorizzazione di Roma con la nuova circolare citata ha stabilito che le motoslitte, stanti le loro peculiari caratteristiche tecniche e costruttive e i conseguenti riflessi sulla sicurezza della circolazione stradale, sono idonee a circolare solo fuori strada in ambiti territoriali generalmente circoscritti, ma non su aree ad uso pubblico destinate alla circolazione dei pedoni e dei veicoli e degli animali, quali la strada, così come definita dall'articolo 2 del Codice della strada. La materia è pertanto connessa alla circolazione ed esula dalla normativa comportamentale e tecnica del Codice, che è finalizzato a disciplinare la circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade, afferendo invece per intero alla competenza di altri enti, fra questi l'amministrazione locale e la comunità montana, dato che l'utilizzo può essere consentito solo in luoghi non destinati al traffico ordinario.
Premesso che la competenza a fissare le caratteristiche costruttive ed identificative dei titoli abilitativi alla guida dei veicoli a motore spetta allo Stato, pertanto si recepiscono le indicazioni ministeriali secondo cui le motoslitte non sono destinabili alla circolazione su strade aperte al traffico anche pedonale, quello che necessita in questa sede chiarire è quali siano i riflessi sull'ordinamento regionale e sulla viabilità rurale. Per quanto riguarda l'ordinamento regionale, le motoslitte sono prese in considerazione direttamente dall'ordinamento regionale come mezzi meccanici adibiti al servizio delle piste e degli impianti da sci e come mezzo ricreativo, mezzo al servizio delle piste da sci... legge regionale n. 9/1992, in cui si stabilisce all'articolo 11 che è vietato percorrere le piste di sci con mezzi diversi dagli sci, dai monosci, dalle tavole da neve, fatta eccezione per i mezzi meccanici adibiti al servizio delle piste e degli impianti. Gli accessi di servizio devono essere effettuati con idonei mezzi, previo accordo con il gestore delle piste. Il gestore delle piste da sci inoltre deve limitare il transito dei mezzi battipista e motoslitte per i soli motivi di soccorso e di servizio.
La pratica ricreativo-sportiva è una norma regionale sia pure di indirizzo all'articolo 29 comma 13, lettera c) delle norme di attuazione del PTP: questo è un indirizzo che si aggiunge al disposto dell'articolo 2, comma 7, della legge regionale n. 17/1985, questo articolo prevede che la pratica del motocross e l'impiego della motoslitta sono vietati, eccezioni a tale regola potranno essere contemplate dal piano regolatore comunale solo in apposte piste permanenti, il cui studio di impatto ambientale sia esteso a tutto l'ambito potenzialmente influenzato dai livelli di attività previsti. Attualmente la normativa urbanistica è ancora in fase di attuazione da parte dell'amministrazione comunale, quindi siamo in un momento di transizione per l'adeguamento dei piani regolatori al PTP. L'articolo 2, comma 7, legge regionale n. 17/1986 recita: "per predisporre le gite in moto, la Giunta regionale potrà individuare, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, sentito il parere delle competenti commissioni consiliari... creare zone ben delimitate disciplinate a tale scopo". Attualmente risultano autorizzate dall'Amministrazione regionale nel 1998 e 1999 2 percorsi turistici con motoslitta; attualmente solo un percorso per gite in motoslitta risulta utilizzato e senza infrazioni alle prescrizioni date in località Lazey in Comune di Valtournenche. Si ritiene che, una volta adeguati i piani regolatori comunali, le autorità comunali potranno autorizzare in base a questa normativa le motoslitte a percorrere... un fuoristrada innevato... i soli percorsi necessari a raggiungere abitazioni o luoghi di lavoro. Resta attualmente difficilmente punibile la circolazione con motoslitte del proprietario del conduttore sui propri fondi innevati o di terzo munito di consenso del proprietario, ma su questo punto si dirà anche più sotto nella parte dell'interpellanza relativa ai controlli.
Per quel che riguarda la viabilità rurale, la circolazione sulle strade interpoderali, facendo seguito a una richiesta di chiarimenti di alcuni proprietari di baita che intendevano raggiungerle con motoslitte percorrendo la strada interpoderale, il Servizio legislativo della Regione il 18 febbraio si è espresso in questi termini:
"le strade interpoderali, essendo riconducibili a tutti gli effetti alla categoria delle strade vicinali previste dall'articolo 2 del nuovo Codice della strada, non possono ritenersi estranee all'applicazione della disciplina codicistica, pur non essendo aperte al pubblico, al transito di tutti i veicoli. Tali strade costituiscono in fatti aree ad uso pubblico ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del nuovo Codice della strada. Su tali strade possono essere autorizzati a circolare solo veicoli e conducenti con i requisiti e le caratteristiche previste dal Codice della strada".
In merito all'aumento della circolazione in motoslitte in ambito montano, rurale, lungo le strade interpoderali e negli itinerari di sci alpinismo, di escursionismo, nelle vicinanze di alcuni rifugi alpini, da indagine effettuata presso le stazioni forestali risulta che la circolazione di motoslitte non è fenomeno per ora diffuso, ma circoscritto ad alcune località della nostra Regione laddove assume connotati di disturbo della quiete alpina per gli escursionisti e la fauna selvatica. In particolare si è riscontrato un aumento ed una presenza preoccupante del fenomeno nella giurisdizione della stazione forestale di Valpelline, Comune di Doues e Ollomont, con circolazione di motoslitte su strade solo parzialmente chiuse al traffico e con possibili problemi di incolumità per le persone; di questo si dirà nella parte relativa ai controlli.
Venendo ai 2 punti dell'interpellanza: "quanti controlli vengono eseguiti e quante sanzioni sono state comminate", dal 9 aprile 2000 ad oggi gli agenti del Corpo forestale della Valle d'Aosta hanno contestato relativamente alla circolazione di motoslitte 34 verbali di infrazione amministrativa alle legge regionale n. 17/1985 e n. 9/1992, di questi 18 sono stati conciliati, 11 risultano pendenti e 5 sono archiviati dalla Direzione sanzioni amministrative, in particolare l'archiviazione è giunta nel 2006 e riguarda verbali elevati nella giurisdizione della stazione forestale di Valpelline, riguardano conducenti di motoslitte, in parte proprietari dei fondi e in parte in possesso di consenso scritto dei proprietari dei fondi stessi, che circolavano su un vasto comprensorio in alta montagna, con passaggi ripetuti ascrivibili a un concetto di pratica sportiva e non di raggiungimento di una località per motivi di abitazione o lavoro. Tali verbali erano stati difesi in sede di ricorso anche con la chiara norma di indirizzo del PTP, citata prima. Tale precedente costituisce attualmente lo stato della materia in tema di circolazione con motoslitta da parte di proprietari o terzi muniti di consenso del proprietario su terreni privati innevati.
In merito al punto n. 2, verranno date agli agenti del Corpo forestale nuove istruzioni affinché verifichino che la circolazione di motoslitte su strade avvenga nei ristretti limiti ora concessi, ossia la strada sia interdetta alla circolazione di veicoli e pedoni (strada completamente chiusa al traffico). Da parte della Presidenza della Regione dovranno essere emanate istruzioni ai Comuni affinché adeguino le autorizzazioni date alle motoslitte.
Presidente - La parola al Consigliere Venturella.
Venturella (Arc-VA) - Più che replicare voglio dire che ci riteniamo per ora soddisfatti della risposta ampia ed esaustiva dell'Assessore. Lui stesso ha detto in quali comprensori si è assistito ad un aumento esponenziale di questo traffico, ho qui una foto - se vuole, gliela regalo - che riguarda il traffico verificatosi. Sicuramente, soprattutto in alcuni casi per gruppi che vengono accompagnati in condizioni di visibilità non buone, l'uso e l'abuso è pericoloso, quindi credo che questa interpellanza sia servita per sollecitare, per cominciare ad occuparsi in maniera organica del problema motoslitte.
