Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 2432 del 24 gennaio 2007 - Resoconto

OGGETTO N. 2432/XII - Attività di consulenza dell'Arpa in applicazione della legge regionale n. 25/2005. (Interrogazione)

Interrogazione

Premesso che:

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 450 del 13 dicembre 2006 ha dichiarato l'illegittimità di alcuni articoli (art. 6, quarto comma e art. 15) della Legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 (Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni);

- tale pronuncia costituzionale cancella una gravosa imposizione, burocratica e pecuniaria, arbitrariamente e ingiustificatamente introdotta dalla Regione a carico degli operatori valdostani del settore in relazione a un'attività di consulenza svolta dall'ARPA;

- l'intervento dell'ARPA, ente strumentale della Regione, non scaturisce infatti da una libera richiesta degli interessati, bensì dal procedimento imposto dall'ente pubblico;

- già la legge precedente (art. 18 della Legge regionale 21 agosto 2000, n. 21) aveva posto a carico dei gestori degli impianti di radiotelecomunicazione il pagamento all'ARPA dei diritti di istruttoria e ogni altro onere finalizzato all'approvazione dei progetti di rete o al rilascio delle autorizzazioni;

ciò premesso, i sottoscritti Consiglieri regionali

Interrogano

l'Assessore delegato per sapere:

1) a quanto ammontano complessivamente "i diritti di istruttoria e gli altri oneri" percepiti in questi anni dall'ARPA, in relazione all'attività di consulenza svolta in applicazione delle norme citate in premessa (L.R. 31/2000 e L.R. 25/2005);

2) se è ipotizzabile una restituzione delle somme illegittimamente percepite;

3) se, in ossequio alla sentenza citata, sarà modificata la L.R. 25/2005.

F.to: Tibaldi - Frassy - Lattanzi

Président - La parole à l'Assesseur au territoire, à l'environnement et aux ouvrages publics, Cerise.

Cerise (UV) - Vorrei preliminarmente ripercorrere le principali argomentazioni che hanno caratterizzato la determinazione della Consulta n. 450/2006, depositata il 28 dicembre scorso, relativa al giudizio di legittimità della legge regionale 4 novembre 2005, n. 25, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri. Questa sentenza è di fondamentale importanza per la Regione, in quanto ha di fatto ratificato per la maggior parte la disciplina disposta dal legislatore regionale in una materia molto complessa come quella delle radiotelecomunicazioni. La sentenza n. 450/2006 risulta complessivamente favorevole per la nostra Regione, perché fondata sul presupposto del riconoscimento di un'ampia potestà legislativa primaria in materia urbanistica che l'Avvocatura dello Stato intendeva fortemente limitare, quanto ad ambito applicativo, alle sole zone di particolare importanza turistica. Nella sostanza sopravvive alla censura l'articolo 5, relativo alla documentazione che deve essere posta a corredo dei progetti di rete e delle relative varianti, essendo detta documentazione funzionale non già, come sostenuto dall'Avvocatura, ad un controllo di natura tecnica sul contenuto della progettazione bensì ad esigenze puramente conoscitive finalizzate all'implementazione del catasto regionale delle stazioni radioelettriche. È inoltre fatta salva la disposizione di cui all'articolo 14 della legge n. 25 nella parte in cui assoggetta a denuncia inizio attività una serie di interventi su talune strutture funzionali all'esercizio delle stazioni radioelettriche, trattandosi di disposizioni concernenti aspetti edilizi che trovano fondamento nella potestà legislativa primaria in materia urbanistica di cui gode la Regione. La declaratoria di illegittimità ha quindi colpito non l'impianto della legge, ma solo gli articoli 6, comma 4, e 15, relativi ai diritti di istruttoria per l'attività di consulenza svolta dall'ARPA, che sono stati ritenuti afferenti non alla materia urbanistica, come riteneva la Regione, bensì a quella della tutela della salute e della concorrenza.

Per quanto concerne nello specifico i quesiti dell'interrogazione in oggetto, mi si permetta di anticipare la risposta al secondo quesito: "se è ipotizzabile una restituzione delle somme illegittimamente percepite". È opportuno anzitutto precisare che le somme versate dagli operatori ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 31/2000, modificata dalla legge regionale n. 25, nel periodo di relativa vigenza sono state legittimamente percepite dall'ARPA non essendo tale legge stata colpita da alcuna censura di illegittimità costituzionale. Si rileva poi che il principio di diritto sul quale si è basata l'argomentazione della Consulta trae fondamento dal disposto dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003, "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nel supplemento alla G.U. n. 214 del 15 settembre 2003. Per quanto attiene invece alle somme percepite dall'ARPA nella vigenza della legge regionale n. 25/2005, occorre rilevare che la sentenza n. 450 pronunciata dalla Consulta non può produrre effetti sulle somme sinora incassate in applicazione di tale legge ove i relativi rapporti siano esauriti e non vi siano vertenze in atto. La giurisprudenza costantemente afferma infatti il principio per cui le sentenze dichiarative dell'incostituzionalità di una norma hanno efficacia retroattiva salvo il limite dei rapporti esauriti al momento della pubblicazione della decisione, intendendosi per tali quelli accertati con sentenza passata in giudicato o per altro verso già consolidati; è una decisione della Cassazione civile, sezioni unite, 1362/2005. D'altro lato, proprio in considerazione di quanto ora esposto, è evidente che in futuro non sarà possibile dare luogo a nuovi incassi in applicazione della disciplina di cui in oggetto. L'intervenuta pronuncia comporta peraltro che ogni disciplina del futuro dovesse essere adottata in materia da questo Consiglio dovrà tenere conto della massima della Corte.

L'ammontare complessivo - primo quesito - riguardante i diritti di istruttoria e gli altri oneri percepiti in questi anni dall'ARPA in relazione all'attività di consulenza svolta in applicazione delle norme - legge regionale n. 31/2000 e legge regionale n. 25/2005 - è per il 2002 di 182mila euro, per il 2003 di 49mila euro, per il 2004 di 54mila euro, per il 2005 di 31mila euro, per il 2006 di 11.258 euro.

Nella terza domanda si chiede: "se, in ossequio alla sentenza, sarà modificata la legge regionale n. 25", la risposta è chiaramente negativa, in quanto la pronuncia della Corte opera "ex se" e non richiede alcun atto di recepimento da parte del legislatore regionale, eliminando automaticamente le parti censurate. Come detto, nel caso in cui si dovesse modificare la legge per altri motivi, si dovrà tenere conto della sentenza.

Président - La parole au Conseiller Tibaldi.

Tibaldi (CdL) - La sentenza della Corte costituzionale sarà indubbiamente di fondamentale importanza per la Regione, ma lo è ancora di più per gli operatori economici del settore, perché la sentenza ha cancellato, come l'Assessore ha ribadito, un gravoso e ingiustificato onere che era stato arbitrariamente introdotto dalla Regione con la legge n. 25/2005 a carico degli stessi operatori economici, ovvero l'ARPA onerava tali gestori di impianti di radiotelecomunicazione per attività di istruttoria che erano richieste dalla stessa Regione e non dai diretti interessati. Da qui la ragione fondamentale per cui fortunatamente la Corte costituzionale ha ravvisato un'illegittimità macroscopica e ha disposto l'annullamento di questi articoli.

Vi è da dire, con un briciolo se vogliamo tardivo di soddisfazione, che alcuni emendamenti del nostro gruppo consiliare in occasione della discussione della legge vennero guardati con una certa supponenza e superficialità da parte dell'Assessore, quindi cassati dal Consiglio, fortunatamente la giustizia è pervenuta dopo 15 mesi da quel momento e ha ristabilito una certa correttezza e coerenza legislativa... che lo stesso Codice delle comunicazioni, da lei citato, Assessore, riserva alla legge statale la potestà di introdurre oneri o compensi di questo tipo. È vero quello che ha detto: la sentenza ha un'efficacia retroattiva salvo i rapporti amministrativi che si sono esauriti, ma è vero anche che la legge qui citata: la n. 31/2000, antecedente alla n. 25/2005, ha uno stesso principio, ovvero ha gravato anche qui arbitrariamente gli operatori del settore di oneri ingiustificati. Lei sa bene che, oltre al ricorso in via principale, in questo caso quello fatto dal Governo nel 2006 ai danni di una legge regionale, vi può essere anche un ricorso in via incidentale, per cui i soggetti legittimamente interessati potrebbero chiedere un domani una ripetizione di quello che è stato indebitamente versato, anche perché le cifre che le ha citato non sono poca roba: sono più di 300mila euro. Chiediamo che vi sia attenzione a questo problema, naturalmente l'applicazione della sentenza è immediata e tali soldi non saranno più percepiti dall'ARPA.

Un'ultima considerazione che vogliamo fare è che purtroppo l'Italia per libertà economica, secondo una recente statistica, compete ormai con l'Uganda per tutti i vincoli burocratici e amministrativi che vengono inseriti dalle pubbliche amministrazioni. Non vorremmo, e purtroppo la legge n. 25 ha cercato di imitare al peggio lo Stato italiano, che si seguisse questo orientamento, nel senso che oggi se lo Stato è borbonico, la Regione cerca di imitarlo; se aprire un'impresa è un'opera da marziani, questo vale al di fuori dei confini regionali, ma anche all'interno dei nostri confini. Penso che questa sentenza debba insegnarci qualcosa, in particolare insegnare qualcosa a chi ha avuto l'improvvida idea di aggiungere alle gabelle statali anche una gabella regionale, ovvero cerchiamo di semplificare le procedure - più volte principio annunciato in quest'aula, in particolare da chi governa -, ma facciamolo con i fatti, non solo a parole! Alleggeriamo i nostri imprenditori di oneri, che già pesano sulle loro spalle per mano statale, che è tutt'altro che leggera. L'Assessore non lo ammetterà, ma tale sentenza ci serve anche per capire queste cose e spero che anche lui ne sappia trarre i dovuti insegnamenti.