Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 2412 del 11 gennaio 2007 - Resoconto

OGGETTO N. 2412/XII - Ritiro della mozione: "Sospensione del provvedimento relativo all'insediamento del nuovo Difensore civico".

Mozione

Preso atto che, nel corso dell'istruttoria delle domande dei candidati alla elezione del Difensore Civico della Valle d'Aosta, non è stato possibile valutare da parte dei Consiglieri regionali una condanna della Corte dei Conti - Sez. Giurisdizionale della Valle d'Aosta (Sentenza n. 11/2005) nei confronti del candidato poi eletto;

Ritenendo necessario approfondire l'incidenza di tale condanna sia nei confronti della domanda di candidatura, sia nello svolgimento della futura funzione di Difensore Civico;

Il Consiglio regionale

Impegna

il Presidente del Consiglio a:

1) sospendere il provvedimento relativo all'insediamento del nuovo Difensore Civico;

2) rinviare gli atti relativi all'elezione del Difensore Civico alla I^ Commissione consiliare per gli opportuni approfondimenti.

F.to: Squarzino Secondina - Sandri

Presidente - La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.

Squarzino (Arc-VA) - Sulla questione del Difensore civico siamo intervenuti più volte nel corso di questi ultimi mesi.

Avevamo sollevato la questione della rielezione del Difensore civico già in fase di "Omnibus", all'inizio dell'estate scorsa, presentando un emendamento alla legge istitutiva del Difensore Civico, che chiarisse alcune parti che non parevano chiare. Avevamo poi accettato di ritirare l'emendamento a fronte di un impegno preso, in particolare dal Presidente della I Commissione, di approfondire la questione in I Commissione, cosa che si era anche formalmente riproposta in seguito all'audizione stessa in commissione del Difensore civico. Avevamo sollecitato anche tale discussione in I Commissione, ma non ci è stata data alcuna risposta, probabilmente non c'era la volontà politica di affrontare la questione in commissione.

La I Commissione si è per così dire "penchée" sul problema solo quando è arrivato in commissione il "dossier" con l'istruttoria delle domande per il Difensore civico; in quel momento avevo sollevato in commissione 2 questioni: una riguardante la rieleggibilità del Difensore civico attualmente in carica, l'altra della partecipazione o meno di dirigenti al bando per accedere al posto di Difensore civico. Rispetto alla prima questione, cioè la possibilità di interpretare in modo diverso la legge in base alla quale era stato sottolineato in sede di istruttoria che esistevano cause ostative alla rielezione di chi svolgeva in quel momento la funzione di Difensore civico, seppure all'ultimo momento, la commissione ha accolto la proposta di acquisire un ulteriore parere legale che ha consentito ai Consiglieri, nel momento del voto, di fare valutazioni solo di tipo politico, in quanto dal punto di vista della legittimità o meno della domanda del Difensore civico in carica i dubbi potevano essere sciolti. Rispetto alla seconda questione, ovvero la partecipazione o meno di dirigenti regionali all'ufficio di Difensore civico, non si è voluto invece procedere ad un approfondimento. La stessa questione è stata posta in Consiglio al momento dell'esame dell'elezione del Difensore civico, ma anche in quella sede non si è voluto accogliere la richiesta di un approfondimento; fra l'altro non riesco a capire una differenza di comportamento che, nella maggioranza e nella stessa commissione, si è avuta nei confronti di 2 organismi ugualmente in scadenza: il Difensore civico e il Co.re.com., per i quali i Consiglieri di opposizione avevano avanzato delle riserve e sollevato questioni che richiedevano un approfondimento. Nel primo caso - il Difensore civico - si è voluto procedere in tutta fretta, come se si dovesse concludere il tutto entro il 31 dicembre, non si sa bene perché e per quale motivo. Nel secondo caso, anche se c'erano dei limiti temporali di scadenza, si è accettato di approfondire l'argomento, e si è visto che approfondendo l'argomento, poi mettendo del tempo necessario per capire le cose, prima o poi una soluzione più condivisa si può ottenere, ma ci deve essere il momento in cui in modo molto laico si affrontano le questioni e si esaminano per approfondirle... poi ci si può dividere sulle risposte da dare alla questione, ma quello che non capisco è perché non si sia voluto approfondire la questione, né in commissione, né in Consiglio.

Qual è il problema? Se è opportuno - o non è addirittura illegittimo secondo alcuni - che svolga la funzione di Difensore civico un dirigente regionale, e qui voglio ribadirlo fino alla noia, do per scontato che parliamo di dirigenti regionali preparati, competenti e professionalmente attrezzati, quindi il problema non è di tipo personale, assolutamente, ma mi chiedo se è opportuno che ricopra la funzione di Difensore Civico un dirigente regionale, vista la funzione che svolge nell'attuale situazione normativa. Anche stamani, pur nelle grandi discussioni fatte e in tutti i dati forniti, è emersa ancora una volta la funzione del dirigente regionale di nomina fiduciaria ed è emersa anche la differenza rispetto a un dirigente che viene assunto per concorso, perché quel posto è suo, nel senso che lui ha dimostrato di avere tutte le capacità per quel tipo di posto per cui ha svolto un concorso. Pertanto c'è una differenza, oggi come oggi, fra la vecchia tipologia di dirigente e la nuova tipologia di dirigente in cui c'è un rapporto fiduciario con l'Esecutivo, e il dirigente svolge, pur avendo vinto un concorso da dirigente generale, un incarico di 1°, di 2°, di 3° livello, con incarichi di responsabilità e remunerazione diversi, a seconda della decisione del politico. Questa è una scelta della legge n. 45, che noi abbiamo visto che non va bene, abbiamo visto le storture; abbiamo visto, anche come gruppo, pur avendo votato quella legge quando eravamo in maggioranza, di volta in volta le difficoltà e anche i guai che questa legge presentava, per cui abbiamo anche tentato più volte di presentare delle leggi emendative rispetto a questa situazione, perché ci sembra che si debba garantire l'autonomia del dirigente. Invece, oggi come oggi, la legge n. 45 così com'è confezionata e il rapporto di lavoro così come viene effettuato, non garantiscono l'autonomia del dirigente. Questo è sotto gli occhi di tutti: ogni volta che cambia un Governo, che cambia un Assessore o un Presidente di Giunta, i dirigenti - tutti bravi, competenti e preparati - sono spostati da un posto all'altro, a volte sono premiati e aumentano di livello, altre volte sono declassati.

In questo momento voglio solo ribadire che questo meccanismo, che oggi regola il rapporto fra il politico e i dirigenti, è un rapporto di tipo fiduciario che, di fatto, sottrae autonomia decisionale al dirigente, nel senso che il dirigente deve garantire questo rapporto di fiducia e se non lo garantisce più, viene allontanato...

(interruzione del Consigliere Vicquéry, fuori microfono)

... non voglio recepire quello che ha detto il capogruppo dell'Union, perché disturba il ragionamento che sto facendo.

Se poi sfogliamo le delibere tutte le settimane, vediamo che una settimana sì e l'altra forse anche ci sono dei continui cambiamenti che rispondono più a logiche di appartenenza politica che a logica di efficienza amministrativa.

Presidente - ... collega, mi consenta, le chiederei di rimanere, per quanto possibile sull'argomento... capisco che lei l'ha presa "a largo raggio", perché nella mozione non cita le valutazioni sulla legge n. 45... le chiederei di rimanere sull'argomento indicato dalla mozione.

Squarzino (Arc-VA) - Ho fatto un "excursus storico" di come è, non solo, ma ho cercato, e qui è vero, Presidente, ho cercato in questo momento di presentare le argomentazioni che avrei voluto discutere in commissione, avrei voluto confrontarmi in commissione e non ho potuto farlo, come avrei voluto confrontarmi l'altro Consiglio e non ho potuto farlo; quindi adesso cerco di concludere.

Perché facevo questo ragionamento? Non è per far passare il tempo, ma per far capire che c'è un rapporto fiduciario fra il dirigente e i responsabili politici dell'Amministrazione. Nel momento in cui un dirigente, che ha questo legame fiduciario con uno o più politici, esce dall'Amministrazione e va a svolgere la funzione di Difensore Civico, che è una funzione di terzietà, una funzione in cui dovrebbe essere l'arbitro tra quanto fa o decide la pubblica amministrazione e quali sono invece le esigenze del cittadino... come si può chiedere oggettivamente che sia svolta una funzione terza, arbitrale, da un funzionario che, fino ad oggi, aveva un rapporto fiduciario, che poi dopo 5 anni ritorna - non è che smetta, è questo il problema, non è che lasci l'Amministrazione, ma per 5 anni il suo posto viene congelato e poi ritorna... - e ritorna come dirigente e sarà al 1°, al 2° o al 3° livello, a seconda del rapporto fiduciario che avrà con il politico di turno...

(interruzione di un Consigliere, fuori microfono)

... qui non è questione di essere bravo o meno, rifiuto questo, perché abbiamo visto bravissimi dirigenti che fine hanno fatto!

Adesso non voglio entrare nella valutazione dei dirigenti, ma voglio analizzare il rapporto fiduciario fra il dirigente e il politico e mi chiedo se effettivamente questo rapporto fiduciario che c'era prima e che ci sarà anche dopo, non infici il lavoro che il Difensore civico è chiamato a fare in quei 5 anni... questo è il problema che avevamo posto e per questo volevamo che di tale problema non si discutesse in aula consiliare, ma si discutesse in commissione, approfondendo i vari aspetti. Questo chiedevamo, e questo chiediamo ancora con la nostra mozione: che si torni in I Commissione a ridiscutere la questione.

Cosa abbiamo detto? Proprio il fatto che un dirigente nel suo lavoro possa... a volte ci sono degli incidenti di percorso dal punto di vista amministrativo, vi sono alcuni passi che sono fatti e che hanno delle ripercussioni rispetto alla Corte dei Conti, allora diciamo: "evitiamo questo, perché ci sono dei dirigenti che possono avere questi incidenti di percorso nel loro lavoro amministrativo", diciamo che è meglio non imboccare la strada dei dirigenti come Difensore civico per evitare questi "eventuali incidenti di percorso". In questo senso diciamo: "vista la situazione come si è andata delineando, chiediamo che rispetto a questa situazione si torni in I Commissione, si analizzi la questione, poi magari la maggioranza porterà le motivazioni per cui dirà che hanno ragione, spiegherà perché e vedremo"; noi portiamo le nostre motivazioni, ma sarebbe più interessante discuterne a livello di commissione, anche perché c'è tutta una giurisprudenza che pone l'accento sul fatto che molte volte si può incorrere in conflitti di interesse proprio in queste commissioni che dovrebbero essere di terzietà. Una volta nelle commissioni tributarie c'era il funzionario che partecipava, adesso si dice: "non più, perché non garantisce una terzietà".

A me interesserebbe che si tornasse in I Commissione, si rianalizzasse tutta la questione, si individuasse quali sono i punti che andrebbero evidenziati e cambiati nella stessa legge, se la legge non è stata chiara in alcuni propositi, dopodiché si interviene con maggior chiarezza, altrimenti oggi come oggi il dirigente - chiunque esso sia - che diventa Difensore civico, rischia di presentarsi con una difficoltà a rappresentare la terzietà che, invece, dovrebbe rappresentare questo concetto di arbitro fra l'Amministrazione regionale e il cittadino. Amministrazione regionale delle cui scelte lui era, fino a pochi minuti prima, responsabile, giustamente, e difensore, giustamente, e attuatore e di cui sarà di nuovo, dopo alcuni anni, difensore e attuatore delle disposizioni. In tal senso penso che questo sia un elemento di negatività e questa sentenza della Corte dei Conti, ripeto, questo "incidente di percorso", a nostro avviso dimostra che se si imbocca questa strada si rischia di nuocere alle stesse persone che sono bravissime, non dico di no, ma nuocere, perché non sono messe nelle condizioni di poter esercitare la propria terzietà con limpidezza e con chiarezza di tutti.

Presidente - La parola al Consigliere Sandri.

Sandri (GV-DS-PSE) - Ha detto praticamente tutto la collega Squarzino; volevo solo fare una brevissima riflessione sulle motivazioni che mi hanno spinto a firmare convintamente questa mozione, ed è l'articolo 3 della legge regionale che disciplina il funzionamento dell'ufficio del Difensore civico, quando si dice che "il Difensore civico è scelto fra cittadini italiani che offrono la massima garanzia di indipendenza e di obiettività". Allora un briciolo di antefatti: appena poche ore dopo la nomina dell'attuale Difensore civico "in pectore", non so se sia stato già nominato o meno, mi è stata segnalata da parte di alcune persone la sentenza n. 11/2005, già citata dalla collega, con cui il candidato veniva condannato in prima istanza dalla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione autonoma Valle d'Aosta, al pagamento della somma di 4.500 € alla Regione autonoma Valle d'Aosta...

Presidente - ... collega, mi consenta, questi sono anche dati sensibili, lei ha pienamente la facoltà di esporli, qui... se lei mantiene questa impostazione chiedo la seduta segreta...

Sandri (GV-DS-PSE) - ... faccio una piccola premessa: questi li ho tirati giù da Internet, quindi erano accessibili a qualunque persona. Comunque se lei preferisce la seduta segreta, non ho alcun problema... vedete voi, mi fermo qua, mi rimetto al giudizio del Presidente.

Presidente - ... prego, continui Consigliere Sandri.

Sandri (GV-DS-PSE) - Dicevo che l'ho tirata giù da Internet... 4.500 € e in questa sentenza - che credo, fra l'altro, pubblica - si evidenziano dopo anche dei ragguardevoli riconoscimenti, ad esempio si parla di un funzionario diligente ed esperto, quindi non c'è nulla di personale, però la mia riflessione è che in questa situazione il concetto di obiettività è messo in discussione: questo mi è confermato da una lettera che ho ricevuto insieme alla collega Squarzino dallo stesso incaricato nominato dal Consiglio regionale come Difensore civico, in cui annuncia: "Faccio comunque rilevare che con atto depositato in data 21 dicembre 2005 ho proposto appello avverso la citata sentenza dinanzi alle sezioni centrali della Corte dei Conti e che il giudizio non è ancora stato definito". Ho l'impressione che questo è un elemento, essendo una causa pendente fra questo nominato e l'Amministrazione regionale come causa in essere, che è sicuramente qualcosa che contrasti con l'obiettività e l'indipendenza di giudizio che è, come prevede l'articolo 3, l'elemento essenziale che il Difensore civico deve presentare. Essendo questo elemento stato nascosto alla commissione e al Consiglio regionale, in quanto faccio presente che nel "curriculum vitae" - e qui non citerò le disposizioni precise, ma si citano degli incarichi durati 8 mesi, 9 mesi, in tutti altri settori che non quelli della pubblica amministrazione, ma settori di attività private o di esercizi pubblici di tutt'altro genere - il candidato avrebbe dovuto far conoscere al Consiglio regionale questa cosa, proprio per dimostrare che era indipendente e oggettivamente obiettivo nella questione. Proprio il fatto che non lo abbia messo all'interno del proprio "curriculum" mi sembra che non gli dia quella serenità di giudizio che è indispensabile per avere un comportamento indipendente e obiettivo. Queste sono le mie motivazioni e sono motivazioni che sottopongo al Consiglio regionale.

Presidente - Dichiaro aperta la discussione generale.

Per quel che mi concerne, permettetemi di fare 2 considerazioni. Mi corre l'obbligo di formulare delle precisazioni riguardo alla procedura seguita per l'elezione del Difensore civico, da cui risulta che è stata condotta in assoluta ottemperanza alle disposizioni della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17. Vorrei far rilevare che le modalità per l'elezione del Difensore civico sono disciplinate unicamente dalla citata legge regionale n. 17/2001, che, all'articolo 3, individua i requisiti di cui deve essere in possesso il candidato per ricoprire tale incarico e, all'articolo 7, stabilisce le cause di ineleggibilità e di incompatibilità relative alla carica. L'avviso per l'avvio della procedura, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 35 del 22 agosto 2006, ha indicato in modo chiaro quali dovevano essere i contenuti delle proposte di candidatura e, quindi, la documentazione che doveva essere prodotta dai candidati, riproducendo ovviamente, sia per quanto riguarda i requisiti, sia per quanto riguarda le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, le norme della legge regionale n. 17/2001.

Vorrei far presente che la Segreteria generale del Consiglio ha provveduto, ai sensi dell'articolo 4, all'accertamento del possesso dei requisiti indicati all'articolo 3 della predetta legge, e che, dalle verifiche effettuate sia in base alle dichiarazioni contenute nella proposta di candidatura, sia con l'acquisizione di certificati per valutare l'assenza di condanne penali, è risultato che il Dott. Curto possiede tutti i requisiti di cui all'articolo 3 suindicato. Vorrei ancora sottolineare che la legge regionale n. 17/2001 prevede, quale requisito, l'assenza di condanne penali, mentre la legge stessa non menziona l'assenza di condanne emesse dalla Corte dei Conti quale ulteriore requisito per l'elezione alla carica di Difensore civico. Ne consegue che non esiste alcun obbligo per i candidati di dichiarare la sussistenza o meno di sentenze emesse a loro carico dalla Corte dei Conti, né la sussistenza di eventuali provvedimenti di qualunque altra natura a loro carico, né si può contestare al candidato alcuna omissione nell'ipotesi in cui la comunicazione relativa alla sussistenza di un tale tipo di condanna non sia stata effettuata; tanto meno si può ravvisare un difetto di istruttoria relativamente all'omesso accertamento in questione, in quanto tale requisito non è previsto dalla legge e le sole verifiche che occorre effettuare sono state quelle richieste dalla legge stessa. Vorrei dire che ulteriori verifiche potrebbero anche risultare anche motivo di aggravio del procedimento.

Si rileva infine che alcuna rilevanza indiretta potrebbe essere attribuita ad un'eventuale sentenza di condanna della Corte dei Conti in quanto, rispetto ai parametri dell'indipendenza e dell'obiettività menzionati dalla legge regionale n. 17/2001, un provvedimento di responsabilità amministrativo-contabile non ha alcuna incidenza o riflesso anche solo indiretto. Vorrei ribadire pertanto che l'istruttoria è stata svolta correttamente, in quanto il Dott. Curto, nel presentare la proposta di candidatura, ha ottemperato sia agli adempimenti previsti dal bando pubblicato sul Bollettino ufficiale, sia a quanto stabilito dalla legge, e le verifiche degli uffici sono state condotte in ottemperanza alla legge stessa. La deliberazione adottata dal Consiglio regionale nella seduta del 20 dicembre scorso è pertanto assolutamente legittima e pienamente efficace.

Secondo aspetto: per quanto concerne, quindi, la richiesta di sospensione, da parte del Presidente del Consiglio, del provvedimento relativo all'insediamento del nuovo titolare ed il conseguente rinvio degli atti alla I Commissione consiliare, vorrei ricordare che il Presidente del Consiglio ha l'obbligo di provvedere ad un adempimento di ordine amministrativo, quale quello di insediamento del nuovo Difensore civico, che si configura come mera esecuzione di un provvedimento adottato legittimamente dal Consiglio regionale e che risulta pienamente efficace. Un eventuale provvedimento di sospensione dell'efficacia o dell'esecuzione dell'atto non può essere adottato, ai sensi di legge, che dallo stesso organo che lo ha emanato, ossia dal Consiglio regionale, tenendo presente che l'elezione del Difensore civico avviene, ai sensi della legge regionale n. 17/2001, a maggioranza qualificata e che, pertanto, anche un eventuale atto di sospensione dovrebbe essere adottato con la stessa maggioranza qualificata.

Non è quindi corretto che, con un atto politico quale la mozione, il Consiglio regionale impegni il Presidente del Consiglio a sospendere l'efficacia del provvedimento, poiché, a rigore, la sospensione dovrebbe essere disposta dal Consiglio stesso con un proprio provvedimento avente la stessa natura e forma giuridica dell'atto che si vuole sospendere, sospensione che - voglio ribadire ancora una volta - potrebbe essere disposta solo in presenza di gravi ragioni, e non - si ritiene - nel caso in questione, in cui si è in presenza di un atto assolutamente legittimo e pienamente efficace: queste erano le precisazioni per quello che mi concerne.

La parola al Consigliere Sandri.

Sandri (GV-DS-PSE) - Mi permetto di contestare la sua interpretazione, per quanto ne abbia apprezzato il tono garbato e corretto, ma ci sono 2 dati che non condivido e quindi voglio presenziare ai colleghi. Il primo è legato all'atteggiamento: non credo che spetti a lei, Presidente, ma a tutto il Consiglio di decidere se, ai fini della compatibilità con quanto dice il dettato della legge, cioè che il 1° requisito, la massima garanzia di indipendenza e di obiettività, sia o meno garantito dal "curriculum" del candidato e attuale Difensore civico... questa è una questione che spetta al Consiglio regionale, che deve valutare se tale dato - di una condanna in 1° grado avuta a livello della Corte dei Conti della Valle d'Aosta - sia influente o meno su questo giudizio. Questo è un elemento che non è stato dato al Consiglio, sarà il Consiglio stesso - noi chiediamo questo - che si esprimerà; quindi chiediamo che si torni in commissione, che si valuti se questo elemento garantisca o meno l'obiettività e l'indipendenza del soggetto in questione. Credo che sia un elemento importante, sarebbe stato atteggiamento prudenziale... qui mi rimetto alle "lezioni" dell'Assessore Marguerettaz, che giustamente dice, quando si redige un bilancio, bisogna avere un atteggiamento prudenziale e si vanno a mettere le poste magari un po' più abbondanti a fronte di coperture di possibili danni. Qui credo che il Presidente del Consiglio avrebbe dovuto avere un atteggiamento più prudenziale e dire: "va bene, per quanto riguarda l'atto di revoca, deve avere un determinato tipo di procedura e andremo a valutarla, ma per quanto riguarda la commissione credo che la I Commissione debba tornare su questo ragionamento per poter valutare questo dato", quindi audire la persona, farsi dare un parere legale... questo è un atteggiamento prudenziale!

Non credo che nessuno, qui dentro, singolarmente, abbia il potere di prendere questa decisione, quindi la invito a trovare un modo formale, perché, indipendentemente dalla nomina...

Presidente - ... ma non spetta a me, lei sta citando me, non è un mio potere quello che lei sta citando, lei sta facendo volutamente confusione, non è mia competenza disporre un atto di questo genere, spetta al Consiglio!

Sandri (GV-DS-PSE) - ... ho capito, ma lei ha dato un giudizio, ha già dato la sentenza: ha escluso che questo possa incentivare... lo ha detto lei, non l'ho detto io!

Dico che questo è un giudizio che deve venir fuori dal Consiglio e mi sembra che lei sia d'accordo, quindi credo che si possa trovare, eventualmente sospendendo il Consiglio, un modo per identificare un metodo per cui, al di là del problema della sospensiva della nomina, che capisco dalle cose che ha detto, che non ci siano oggi le questioni formali per poterla realizzare, si metta il Consiglio nella condizione di fare una valutazione se questi elementi nuovi, che sono insorti dopo la sua nomina, possano essere lesivi dell'indipendenza e dell'obiettività. Questo per un semplice motivo: se uno ha una causa in corso, non vive sereno, soprattutto non vive sereno nel momento in cui una delle parti di questo procedimento è una di quelle parti che entrano in un procedimento come questo, di una nomina. Credo che tali valutazioni siano discutibili, ma abbiano un loro fondamento.

Lei esprime un altro concetto... benissimo! Chiedo solo che si trovi il modo, con una sospensione, di modificare la mozione, in modo da arrivare a un testo che consenta al Consiglio regionale, io propongo a livello di I Commissione, di poter rivalutare questi nuovi elementi; poi, attraverso i dati acquisiti a livello legale, di poter prendere decisioni che sarà opportuno prendere, oppure non prendere alcuna decisione, perché la questione sarà risolta con dei pareri, che siano però circostanziati e sufficientemente motivati: chiedo semplicemente questo.

Presidente - Consigliere Sandri, da un punto di vista procedurale ho qualche difficoltà, perché la discussione generale è chiusa; pertanto mi trovo nell'impossibilità di modificare la mozione. Se però vi è una richiesta di sospensione per discutere, nessuna difficoltà.

La parola al Consigliere Sandri.

Sandri (GV-DS-PSE) - Chiedo la sospensione per 5 minuti del Consiglio, per valutare la presentazione, insieme, di una risoluzione che raccolga questa parte del ragionamento.

Presidente - La parola al Consigliere Ottoz.

Ottoz (UV) - Volevo solo dire che la dotta disquisizione del collega Sandri, seguita dalla sua esposizione sugli aspetti giuridici, potrebbe essere sufficiente perché il Consiglio si esprima, senza stare a fermare il Consiglio.

Presidente - Condivido, non ho mai negato una sospensione di 5 minuti, quindi il Consiglio è sospeso per 5 minuti.

Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 16,24 alle ore 16,52.

Presidente - Riprendiamo i lavori.

La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.

Squarzino (Arc-VA) - Credo che anche una discussione così molto franca e seria che è avvenuta in commissione, abbia portato alcuni elementi di riflessione.

Avremmo voluto che questi ragionamenti si fossero fatti fin dall'inizio, con calma, in commissione, in modo che effettivamente ci si potesse confrontare e analizzare le varie motivazioni. Ci spiace che non sia stato dato il tempo precedentemente, comunque, stante così la normativa, e stante la procedura che è stata attuata, prendiamo atto che non è possibile, è inutile che torniamo in commissione. Ci siamo resi conto però che la stessa legge ha posto in questo percorso una serie di problemi... forse bisognerà riflettere su questi problemi, bisognerà valutare come è stato fatto per il Co.re.com. se ci sono delle modifiche da fare e delle osservazioni ulteriori da fare... stante così le cose, ritiriamo la mozione.

Presidente - La mozione di cui al punto n. 38 dell'ordine del giorno è ritirata.

Il Consiglio prende atto, concordando.