Oggetto del Consiglio n. 2326 del 7 dicembre 2006 - Resoconto
OGGETTO N. 2326/XII - Inizio della votazione del disegno di legge: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2007/2009). Modificazioni di leggi regionali".
TITOLO I
MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA
Articolo 1
(Disposizioni per il contenimento della spesa in materia di personale)
1. Al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica per l'anno 2007, l'Amministrazione regionale può ricoprire a tempo indeterminato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili sugli specifici stanziamenti di bilancio, non oltre il 50 per cento dei posti della dotazione organica vacanti al 31 dicembre 2006 e non oltre il 50 per cento dei posti che si renderanno vacanti nell'anno 2007.
2. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (Legge finanziaria per gli anni 2006/2008), è abrogato.
Articolo 2
(Disposizioni per il contenimento della spesa di personale del Servizio sanitario regionale)
1. Al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica per l'anno 2007, l'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta può ricoprire a tempo indeterminato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, non oltre il 50 per cento dei posti della dotazione organica vacanti al 31 dicembre 2006 e non oltre il 50 per cento dei posti che si renderanno vacanti nell'anno 2007.
2. La Giunta regionale, avvalendosi anche delle procedure previste dall'articolo 7 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione), individua ulteriori disposizioni finalizzate al contenimento della spesa di personale e può stabilire eccezioni ai limiti di cui al comma 1 per professionalità di tipo sanitario di difficile reperibilità sul mercato e di forte impatto sull'appropriatezza dei livelli di assistenza da garantire all'utenza.
Articolo 3
(Concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica)
1. Per l'anno 2007, la Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, definisce le misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa di personale degli enti locali, contestualmente alla definizione del Patto di stabilità per gli enti locali.
2. Fino all'approvazione della deliberazione di cui al comma 1, sono confermate le misure per il contenimento della spesa di personale degli enti locali previste dall'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, della legge regionale 4 agosto 2006, n. 18 (Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni in materia di enti locali).
3. Al fine di razionalizzare e contenere i costi della politica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone un disegno di legge di revisione della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17), stabilendo in particolare che le indennità spettanti agli amministratori degli enti locali siano determinate per categorie omogenee di enti.
4. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, gli importi relativi alle indennità di funzione ed ai gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali, da determinarsi, ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 23/2001, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, o nel corso dell'anno in caso di rinnovo elettorale, non possono, per l'anno 2007, essere determinati in aumento rispetto a quelli approvati dagli organi assembleari contestualmente al bilancio di previsione per l'anno 2006.
Articolo 4
(Disposizioni in materia di agevolazioni per l'attuazione del diritto allo studio. Modificazione alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 68)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, i tetti di reddito o le condizioni economiche, comunque denominati, ai quali è subordinata l'ammissione alle provvidenze di cui alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 68 (Interventi regionali in materia di diritto allo studio), sono determinati sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente, eventualmente integrato da ulteriori elementi di selezione.
2. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 68/1993 è abrogato.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
CAPO I
INTERVENTI IN MATERIA DI FINANZA E CONTABILITA DEGLI ENTI LOCALI
Articolo 5
(Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale)
1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale è determinato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in euro 195.029.639 per l'anno 2007.
2. Per l'anno 2007, la somma di cui al comma 1 è ripartita, in deroga ai criteri stabiliti dall'articolo 18 della l.r. 48/1995, fra gli interventi finanziari di cui all'articolo 5 della medesima legge nel modo seguente:
a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione: euro 119.842.054 (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitoli 20501, 20503 e 20745);
b) interventi per programmi di investimento: euro 37.055.631 da utilizzarsi, quanto ad euro 34.598.784, per il finanziamento dei programmi del Fondo per speciali programmi di investimento (Fo.S.P.I.) di cui al titolo IV, capo II, della l.r. 48/1995 (obiettivo programmatico 2.1.1.03.) e quanto ad euro 2.456.847 per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 (Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica) - (obiettivo programmatico 2.1.1.03. - capitolo 33755);
c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione: euro 38.131.954 (obiettivi programmatici 2.1.1.02 e 3.2) ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell'allegato A, ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 48/1995.
3. Per l'anno 2007, in deroga ai criteri stabiliti dalla l.r. 48/1995, le risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera a), sono destinate:
a) per euro 4.441.529, al finanziamento dei Comuni, ripartiti secondo il criterio di cui all'articolo 6, comma 2bis, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (Legge finanziaria per il triennio 1998/2000) - (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitolo 20501 parz.);
b) per euro 108.567.525, al finanziamento dei Comuni (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitoli 20501 parz. e 20503);
c) per euro 6.833.000, al finanziamento delle Comunità montane (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitolo 20745).
4. Per l'anno 2007, in deroga ai criteri stabiliti dalla l.r. 48/1995, una quota delle risorse finanziarie di cui al comma 3, lettera b), è destinata:
a) per un importo pari a euro 15.095.421, alle spese d'investimento (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitolo 20503);
b) per un importo pari a euro 4.000.000, alle spese per gli interventi di politica sociale, i cui criteri di riparto sono determinati dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitolo 20501 parz.).
5. Salvo quanto previsto dalla presente legge, gli enti locali si fanno carico degli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell'allegato A per quanto eccedente gli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.
6. I Comuni hanno l'obbligo di concorrere al finanziamento delle Comunità montane di appartenenza, al fine di garantirne un adeguato funzionamento. In caso di mancato accordo, ogni Comune contribuisce al finanziamento della Comunità montana in base alla spesa di riferimento determinata ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 48/1995.
7. Gli enti locali hanno l'obbligo reciproco di concorrere, per quanto di rispettiva competenza, al finanziamento dei servizi erogati ai propri cittadini.
Articolo 6
(Fondo per Speciali Programmi di Investimento - Fo.S.P.I.)
1. Per la realizzazione del programma definitivo Fo.S.P.I. 2006/2008, la spesa è rideterminata in euro 32.157.867 e ripartita, per gli anni 2007 e 2008, rispettivamente, in euro 11.149.390 e euro 4.563.410.
2. Ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma Fo.S.P.I. 2007/2009 di cui all'articolo 20 della l.r. 48/1995, è autorizzata la spesa complessiva di euro 32.736.675 (obiettivo programmatico 2.1.1.03, cap. 21245 parz.), così suddivisa:
a) anno 2007: euro 11.561.300;
b) anno 2008: euro 15.587.337;
c) anno 2009: euro 8.588.038.
3. Per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 21 della l.r. 48/1995, è rideterminata la spesa in euro 2.618.934 per l'anno 2007, e in euro 2.481.481 per l'anno 2008 ed è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro 2.481.481 (obiettivo programmatico 2.1.1.03, capitolo 21255).
4. Ai fini dell'approvazione del programma Fo.S.P.I. di cui all'articolo 20 della l.r. 48/1995, la spesa di riferimento per il triennio 2008/2010 è rideterminata in euro 31.018.519, di cui indicativamente euro 13.867.772 per l'anno 2008 ed euro 12.368.346 per l'anno 2009. All'autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualità, ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma, si provvederà con la legge finanziaria per il triennio 2008/2010.
5. Ai fini dell'approvazione del programma Fo.S.P.I. di cui all'articolo 20 della l.r. 48/1995, la spesa di riferimento per il triennio 2009/2011 è determinata in euro 31.018.519, di cui indicativamente euro 10.062.135 per l'anno 2009. All'autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualità, ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma, si provvederà con la legge finanziaria per il triennio 2009/2011.
6. Per l'aggiornamento, nel periodo 2007/2009, dei programmi triennali in precedenza approvati ai sensi delle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 51 (Istituzione del Fondo regionale Investimenti Occupazione - FRIO), e 26 maggio 1993, n. 46 (Norme in materia di finanza degli enti locali della Regione), nonché della l.r. 48/1995, è rideterminata la spesa complessiva in euro 4.500.000 ripartita in annui euro 1.500.000 per gli anni 2007, 2008 e 2009 (obiettivo programmatico 2.1.1.03, cap. 21245 parz.).
Articolo 7
(Monitoraggio sulle entrate proprie dei Comuni)
1. In relazione alle disposizioni in materia di entrate proprie degli enti locali, il Comitato finanza e contabilità degli enti locali, istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 3976 in data 8 novembre 2004, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, è incaricato, nell'ambito delle funzioni allo stesso attribuite, di monitorare gli effetti dell'applicazione delle predette disposizioni da parte dei Comuni, sia ai fini previsti dall'articolo 7 della l.r. 48/1995, sia ai fini di una uniforme informazione.
Articolo 8
(Spese di investimento delle Comunità montane. Modificazioni alla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1)
1. Ai commi 4 e 5 dell'articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali), le parole: "fino al 31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2008".
Articolo 9
(Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale)
1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 4 della legge regionale 2 marzo 1992, n. 3 (Interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale), è determinata in euro 10.000.000 nell'anno 2007 ed euro 17.283.919 nell'anno 2008 (obiettivo programmatico 2.1.1.05 - capitolo 33665).
CAPO II
POLITICHE DEL LAVORO E PROGRAMMI COMUNITARI
Articolo 10
(Interventi straordinari di politica del lavoro)
1. Per l'anno 2007, la Giunta regionale adotta, secondo quanto previsto all'articolo 5 della legge regionale 31 marzo 2003 n. 7 (Disposizioni in materia di politica regionale del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), un programma annuale in materia di lavoro, orientato ad interventi straordinari per contrastare la perdita di posti di lavoro nei casi di crisi occupazionali e per favorire l'accesso al mercato del lavoro.
2. Al fine di armonizzare, secondo quanto previsto dall'articolo 4 della l.r. 7/2003, gli interventi regionali di politica del lavoro con gli indirizzi della politica comunitaria ed in particolare con gli interventi previsti dalla programmazione 2007/2013 dell'obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione - la definizione di un nuovo piano triennale degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo dei servizi per l'impiego è rinviata al 2008. Per l'anno 2007, restano valide le indicazioni del piano triennale 2004/2006, integrate con i contenuti del programma annuale adottato ai sensi del comma 1.
3. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione della proroga per l'anno 2007 del piano triennale 2004/2006, con le integrazioni previste al comma 1, nonché delle annualità 2008 e 2009 del piano triennale 2008/2010, di cui alla l.r. 7/2003, è determinata per il triennio 2007/2009 in complessivi euro 26.791.900, di cui euro 4.897.300 per l'anno 2007 ed annui euro 9.997.300 per l'anno 2008 ed euro 11.897.300 per l'anno 2009 (obiettivo programmatico 2.2.2.16 - capitolo 26010).
Articolo 11
(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale)
1. L'autorizzazione di spesa per la prosecuzione o il completamento - nell'ambito del Documento unico di programmazione (Docup) obiettivo n. 2 per il periodo 2000/2006, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, degli investimenti e delle connesse azioni di assistenza tecnica, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2000, n. 27 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio, rideterminazione di autorizzazioni di spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 e prima variazione al bilancio di previsione 2000 e del triennio 2000/2002), intrapresi nell'ambito dei programmi a finalità strutturale obiettivo n. 2 e di iniziativa comunitaria Interreg, previsti dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, dal regolamento (CEE) n. 4253/88, del Consiglio del 19 dicembre 1988, dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993 e dal regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, è determinata, per il periodo 2000/2007, in euro 40.113.709, di cui 20.000 euro per l'anno 2007, al lordo delle risorse già autorizzate dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 3 agosto 2006, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006, modificazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006) - (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - cap. 25026).
2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della l.r. 27/2000, anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione del reg. (CE) 1260/1999 e della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), per gli interventi nelle aree obiettivo n. 2 previsti dal Documento unico di programmazione finalizzato al conseguimento del medesimo obiettivo (riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali) per il periodo 2000/2007.
3. La Regione attua, durante il periodo 2007/2013, investimenti definiti nell'ambito del Programma obiettivo n. 2 Competitività regionale, previsto dai regolamenti (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1080/2006 e n. 1083/2006.
4. Gli investimenti di cui al comma 3 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano renderanno disponibili, in applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e della l. 183/1987, ad avvenuta approvazione del Programma obiettivo n. 2 Competitività regionale, per il periodo 2007/2013.
5. Per i fini di cui al comma 3, è autorizzata, durante il periodo 2007/2013, la spesa di euro 42.000.000, determinati, con riferimento al periodo 2007/2009, in complessivi euro 17.000.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - cap. 47010), annualmente così suddivisi:
a) anno 2007: euro 5.000.000;
b) anno 2008: euro 6.000.000;
c) anno 2009: euro 6.000.000.
6. Gli oneri a carico della Regione per il cofinanziamento di investimenti finalizzati allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, in applicazione di accordi di programma quadro tra lo Stato e la Regione, sono determinati, con riferimento al periodo 2007/2009, in complessivi euro 3.000.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - cap. 47007), annualmente così suddivisi:
a) anno 2007: euro 1.000.000;
b) anno 2008: euro 1.000.000;
c) anno 2009: euro 1.000.000.
7. Gli oneri a carico della Regione per l'avvio degli investimenti da intraprendere in favore della cooperazione territoriale durante il periodo 2007/2013, sono determinati, con riferimento al periodo 2007/2009, in complessivi euro 4.500.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - cap. 47011), annualmente così suddivisi:
a) anno 2007: euro 1.500.000;
b) anno 2008: euro 1.500.000;
c) anno 2009: euro 1.500.000.
8. L'autorizzazione di spesa per la proposizione, l'avvio e l'attuazione dei progetti in attuazione dei programmi di iniziativa comunitaria Interreg III, già determinata in euro 179.600, rispettivamente per gli anni 2005 e 2006, e in euro 159.600 per il 2007 dall'articolo 13, comma 6, della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2005/2007), è rideterminata in euro 251.600 per l'anno 2007 ed in annui euro 150.000 per gli anni 2008 e 2009 ed è finalizzata anche all'attuazione dei programmi di cooperazione territoriale 2007/2013 ed al relativo coordinamento e animazione (obiettivo programmatico 2.2.2.17, capitolo 25033).
9. La Regione attua, durante il periodo 2007/2013, gli interventi definiti nell'ambito del Programma obiettivo n. 2 Occupazione, previsto dai regolamenti (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1081/2006 e n. 1083/2006.
10. Gli interventi di cui al comma 9 e al comma 2 dell'articolo 10 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano renderanno disponibili, in applicazione del reg. CE 1083/2006 del Consiglio e della l. 183/1987, ad avvenuta approvazione del Programma obiettivo n. 2 Occupazione, per il periodo 2007/2013.
11. Per i fini di cui al comma 4, è autorizzata, con riferimento al periodo 2007/2009, la spesa complessiva di euro 18.524.600 (obiettivo programmatico 2.2.2.18, capitoli 26030 e 30055), annualmente così suddivisi:
a) anno 2007: euro 13.224.600;
b) anno 2008: euro 3.600.000;
c) anno 2009: euro 1.700.000.
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Articolo 12
(Disposizioni in materia di personale regionale)
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), la dotazione organica della struttura regionale è definita in 2.888 unità di personale, di cui 149 unità con qualifica di dirigente, oltre a 86 unità di personale dipendenti dal Consiglio regionale, di cui 11 unità con qualifica di dirigente.
2. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 35 e 62, comma 5, della l.r. 45/1995 e di quello i cui incarichi possono essere conferiti con le modalità di cui all'articolo 17, commi 2 e 3, della medesima legge.
3. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 2, della l.r. 45/1995, i limiti di spesa relativi alla dotazione organica di cui al comma 1 sono definiti in euro 134.772.079 per retribuzioni, indennità accessorie ed oneri di legge a carico del datore di lavoro, di cui euro 129.887.900 per il personale amministrato dalla Giunta regionale (obiettivo programmatico 1.2.1. - capitoli 30500, 30501, 30505, 30515, 30520, 30521 e 39020), euro 826.200 per il personale dell'Agenzia del lavoro assunto con contratto di diritto privato (obiettivo programmatico 1.2.1. - cap. 30631) ed euro 4.057.979 per il personale dipendente dal Consiglio regionale (obiettivo programmatico 1.1.1. - cap. 20000 parz.), ivi comprese le assunzioni a tempo determinato.
4. Le risorse finanziarie destinate annualmente al Fondo unico aziendale ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera b), del contratto collettivo regionale di lavoro del 12 giugno 2000, come sostituito dall'articolo 33 del contratto collettivo regionale di lavoro 24 dicembre 2002, e non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario, sono portate in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo (obiettivo programmatico 1.2.1. - capitolo 39020).
5. La spesa relativa al rinnovo contrattuale del personale regionale per il biennio economico 2006/2007 è rideterminata in euro 11.300.000 per l'anno 2007 e in euro 7.500.000 a decorrere dall'esercizio 2008. Per il biennio 2008/2009 la spesa contrattuale è determinata in complessivi euro 4.000.000 per l'anno 2008 e in euro 8.000.000 a decorrere dall'esercizio 2009 (obiettivo programmatico 1.2.10 - capitolo 30650 parz.). La spesa relativa ai bienni economici 2006/2007 e 2008/2009 è comprensiva dell'onere relativo al recupero del differenziale inflazionistico per i bienni per i quali è chiusa la contrattazione.
6. Gli importi presenti sull'apposito fondo per il rinnovo contrattuale relativi a ciascun biennio economico, non utilizzati al termine di ciascun esercizio finanziario, sono portati in aumento sull'esercizio finanziario successivo.
7. Il trasferimento al Fondo cessazione servizio previsto dalla legge regionale 31 dicembre 1998, n. 57 (Gestione dei trattamenti di fine rapporto del personale regionale, maturati al 31 dicembre 1997, tramite fondo pensione), è prorogato all'anno 2009 ed è determinato, per il triennio 2007/2009, in euro 450.000, di cui euro 150.000 per l'anno 2007, euro 150.000 per l'anno 2008 ed euro 150.000 per l'anno 2009 (obiettivo programmatico 1.2.1, capitolo 39050).
8. Per le finalità di cui alla legge regionale 14 ottobre 2005, n. 20 (Istituzione della figura di Segretario generale della Regione e altre disposizioni in materia di personale. Modificazioni alle leggi regionali 23 ottobre 1995, n. 45, e 15 giugno 1983, n. 57), è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 180.000 (obiettivo programmatico 1.2.1. - capitolo 30495).
9. A decorrere dal 1° gennaio 2007, nei confronti del personale cessato dal servizio non si darà luogo né a restituzioni di somme né a richieste di rimborso per importi pari o inferiori a dodici euro.
Articolo 13
(Disposizioni in materia di fondi pensione)
1. Nelle more dell'approvazione della nuova disciplina regionale in materia di interventi a sostegno della previdenza integrativa e complementare, è autorizzata l'ulteriore applicazione della legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Interventi per promuovere e sostenere i fondi pensione a base territoriale regionale). La spesa per l'anno 2007 è determinata in euro 240.000 (obiettivo programmatico 2.1.2. - capitolo 20065).
2. Il trasferimento a favore dell'Istituto dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 (Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei Consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto dell'assegno vitalizio. Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei Consiglieri regionali)), è rideterminato per l'anno 2007 in euro 3.000.000 e per l'anno 2008 in euro 4.500.000 (obiettivo programmatico 1.1.1. - capitolo 20010).
Articolo 14
(Contribuzione di previdenza complementare per il personale regionale del comparto scuola)
1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1bis, comma 4, del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta in materia di previdenza ed assicurazioni sociali), per il personale dirigente, ispettivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione, è autorizzato un contributo, a carico del datore di lavoro, pari all'1 per cento della retribuzione utile ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti.
2. Al fine di incentivare l'adesione del personale di cui al comma 1 a forme di previdenza complementare, è altresì autorizzata una quota contributiva aggiuntiva a carico del datore di lavoro, pari all'1 per cento per dodici mesi, per coloro che si iscrivono al Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti della Regione autonoma Valle d'Aosta (FOPADIVA) entro il 31 dicembre 2007, e pari allo 0,50 per cento per dodici mesi, per coloro che si iscrivono nel corso del 2008.
3. L'onere disposto dal comma 2, è determinato, per il biennio 2007/2008, in complessivi euro 147.000, di cui euro 61.000 per l'anno 2007 ed euro 86.000 per l'anno 2008 (obiettivo programmatico 1.2.2. - capitolo 54701 parz.).
CAPO IV
INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE
Articolo 15
(Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e modificazione alla legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3)
1. La spesa sanitaria di parte corrente è determinata, per l'anno 2007, in euro 244.866.091 di cui:
a) trasferimenti all'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta per complessivi euro 237.288.500, dei quali euro 225.000.000 quale assegnazione per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - capitolo 59900 parz.) e:
1) euro 1.500.000, per prestazioni sanitarie aggiuntive (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - capitolo 59980);
2) euro 212.000, per iniziative di formazione (capitolo 59900 parz.);
3) euro 2.702.000, per attuazione e potenziamento di iniziative di assistenza sanitaria (capitolo 59900 parz.);
4) euro 595.000, per prestazioni sanitarie particolari e ricerca (capitolo 59900 parz.);
5) euro 7.279.500, per accordo integrativo di lavoro del personale dipendente e convenzionato e prestazioni aggiuntive rese dal personale (capitolo 59900 parz.);
b) rimborso al Fondo sanitario nazionale degli oneri connessi alla mobilità passiva di euro 5.718.000 quale saldo dell'anno 2003 (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - capitolo 59910);
c) interventi diretti della Regione, euro 1.859.591 (obiettivi programmatici 2.2.3.01. e 2.2.3.03.- capitoli 59920, 61265).
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione variazioni compensative tra le assegnazioni disposte dal comma 1, lettera a).
3. La Giunta regionale può autorizzare l'Azienda USL ad apportare variazioni compensative tra le assegnazioni trasferite, come disposte dal comma 1, lettera a).
4. La Regione, nell'ambito dello sviluppo dei servizi sanitari, può finanziare, con utilizzo degli stanziamenti previsti sul capitolo 59920 del bilancio di previsione della Regione, contratti annuali di formazione specialistica aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE), secondo criteri e modalità disciplinati con deliberazione della Giunta regionale.
5. A decorrere dall'anno 2008, la formazione, l'aggiornamento e l'addestramento permanente del personale volontario operante nel sistema regionale dell'emergenza sanitaria, nonché dei docenti formatori e volontari istruttori del personale soccorritore, sono svolti dall'Azienda USL della Valle d'Aosta secondo direttive approvate dalla Giunta regionale.
6. Al comma 6 dell'articolo 2 e al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 (Norme di profilassi e cura delle malattie degli animali), la parola "cinquanta" è sostituita con la parola "sessanta".
Articolo 16
(Strutture ed apparecchiature sanitarie ospedaliere e territoriali)
1. La spesa per la progettazione e la realizzazione di strutture sanitarie ospedaliere è determinata, per il triennio 2007/2009, in euro 21.700.000, di cui euro 700.000 per l'anno 2007, euro 9.000.000 per l'anno 2008 ed euro 12.000.000 per l'anno 2009 (obiettivo programmatico 2.2.3.02, capitolo 60310).
2. La spesa per la realizzazione di interventi urgenti di edilizia sanitaria ospedaliera e territoriale è determinata, per il triennio 2007/2009, in euro 6.930.000, di cui euro 710.000 per l'anno 2007, euro 2.610.000 per l'anno 2008 ed euro 3.610.000 per l'anno 2009 (obiettivo programmatico 2.2.3.02, capitolo 60420).
3. La spesa per la progettazione e per la realizzazione di strutture socio-sanitarie territoriali è determinata, per il triennio 2007/2009, in euro 3.500.000, di cui euro 1.300.000 per l'anno 2007, euro 600.000 per l'anno 2008 ed euro 1.600.000 per l'anno 2009 (obiettivo programmatico 2.2.3.02, capitolo 60480).
4. La spesa per interventi di edilizia sanitaria, nonché per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie e lo sviluppo del sistema informativo aziendale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 24 giugno 1994, n. 31 (Interventi finanziari per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie), da trasferire all'Azienda USL, è complessivamente determinata, per il triennio 2007/2009, in euro 25.900.000, di cui euro 5.350.000 per l'anno 2007, euro 5.350.000 per l'anno 2008 ed euro 5.000.000 per l'anno 2009 (obiettivo programmatico 2.2.3.02, capitolo 60380), nonché euro 3.400.000 per l'anno 2007, euro 3.400.000 per l'anno 2008 ed euro 3.400.000 per l'anno 2009 (obiettivo programmatico 2.2.3.02, capitolo 60445).
Articolo 17
(Opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane ed inabili)
1. La spesa per l'ampliamento, per la ristrutturazione e per gli altri interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento funzionale di opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane ed inabili, previste dall'articolo 17 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006), è determinata, per il triennio 2007/2009, in euro 8.000.000 di cui euro 3.200.000 per l'anno 2007, euro 2.400.000 per l'anno 2008 ed euro 2.400.000 per l'anno 2009 (obiettivo programmatico 2.1.1.05, capitolo 33690).
Articolo 18
(Fondo regionale per le politiche sociali. Legge regionale 4 settembre 2001, n. 18)
1. L'autorizzazione di spesa del Fondo regionale per le politiche sociali, istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), è determinata, per il triennio 2007/2009, in euro 74.620.500, di cui euro 25.048.500 per l'anno 2007, euro 24.728.500 per l'anno 2008 ed euro 24.843.500 per l'anno 2009 (obiettivo programmatico 2.2.3.03 - capitoli 61310, 61311, 61312, 61313, 61314, 61315, 61316, 61317 e 61318).
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 comprende le spese concernenti la partecipazione della Regione a reti e progetti europei in materia di politiche sociali.
CAPO V
INTERVENTI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI E PATRIMONIO
Articolo 19
(Casino de la Vallée S.p.A.. Legge regionale 30 novembre 2001, n. 36)
1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere gli aumenti di capitale sociale della Casino de la Vallée S.p.a. per la copertura di eventuali perdite, proporzionalmente alla quota di capitale posseduta dalla Regione, fino ad massimo di euro 2.000.000 (obiettivo programmatico 2.1.4.02. - capitolo 35857).
Articolo 20
(Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali. Modificazioni alla legge regionale 18 giugno 2004, n. 10)
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 18 giugno 2004, n. 10 (Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali), le parole: "entro il 31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2007".
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 della l.r. 10/2004 è aggiunto il seguente:
"6bis. Ciascuna fase del ciclo di realizzazione degli interventi di manutenzione sugli immobili conferiti e in corso alla data di conferimento è portata a termine dalla Regione.".
3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 è determinata in complessivi euro 4.747.400 per il triennio 2007/2009, di cui euro 2.475.800 per l'anno 2007, euro 1.830.800 per l'anno 2008 ed euro 440.800 per l'anno 2009 (obiettivo programmatico 2.2.2.09 - capitolo 46940).
Articolo 21
(Reviviscenza della legge regionale 15 luglio 1987, n. 55, in materia di acquisto di terreni da destinare ad aree protette)
1. Il numero 2) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 14 ottobre 2002, n. 19 (Semplificazione del sistema normativo regionale. Abrogazione di leggi e regolamenti regionali), è abrogato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge vige nuovamente la legge regionale 15 luglio 1987, n. 55 (Intervento finanziario per l'acquisto di terreni da destinare ad aree protette).
2. La spesa per il triennio 2007/2009 è determinata in complessivi euro 30.000 di cui euro 10.000 per ogni anno (obiettivo programmatico 2.1.4.01 - capitolo 67400).
CAPO VI
INTERVENTI IN MATERIA DI ASSETTO DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE
Articolo 22
(Interventi di delocalizzazione degli edifici a rischio idrogeologico. Legge regionale 24 giugno 2002, n. 11)
1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 26 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 11 (Disciplina degli interventi e degli strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico), è rideterminata, per il triennio 2007/2009, in euro 700.000, di cui euro 100.000 per l'anno 2007, euro 300.000 per l'anno 2008 e euro 300.000 per l'anno 2009 (obiettivo programmatico 2.2.1.04 - capitolo 38100).
Articolo 23
(Fondo per il finanziamento delle opere di rilevante interesse regionale. Legge regionale 17 agosto 2004, n. 21)
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal capo II della l.r. 21/2004, è autorizzata, per il triennio 2007/2009, la spesa complessiva di euro 14.000.000, di cui euro 3.000.000 per l'anno 2007, euro 2.000.000 per l'anno 2008 ed euro 9.000.000 per l'anno 2009 (obiettivo programmatico 2.2.1.05 - capitolo 51845).
Articolo 24
(Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Legge regionale 4 settembre 1995, n. 41)
1. Il trasferimento annuale all'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente (ARPA), istituita con la legge regionale 4 settembre 1995 n. 41, è autorizzato per l'anno 2007 in euro 4.500.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.09. - capitolo 67380).
2. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 15, comma 2, della l.r. 21/2003 è prorogata all'esercizio finanziario 2009 ed è determinata, per l'anno 2009, in euro 460.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.09. - capitolo 67382).
Articolo 25
(Parco naturale del Mont Avic. Leggi regionali 10 agosto 2004, n. 16, e 7 aprile 1992, n. 18)
1. Il trasferimento annuale all'ente gestore per il funzionamento del Parco naturale del Mont Avic di cui alla legge regionale 10 agosto 2004, n. 16 (Nuove disposizioni in materia di gestione e funzionamento del parco naturale Mont Avic. Abrogazione delle leggi regionali 19 ottobre 1989, n. 66, 30 luglio 1991, n. 31, e 16 agosto 2001, n. 16), è autorizzato, per l'anno 2007, in euro 1.200.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.08 - capitolo 67300).
2. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle infrastrutture tecniche per il Parco del Mont Avic di cui alla legge regionale 7 aprile 1992, n. 18 (Finanziamento dei lavori di costruzione di infrastrutture di servizio per il Parco del Mont Avic), è determinata, per il triennio 2007/2009, in euro 5.050.000, di cui euro 1.850.000 per l'anno 2007 e rispettivamente euro 1.600.000 per gli anni 2008 e 2009 (obiettivo programmatico 2.2.1.08. - capitolo 50150).
3. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi nella misura e per il periodo di cui al comma 2 (capitolo 11175).
Articolo 26
(Incentivi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata. Legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5)
1. L'autorizzazione della spesa annua di euro 1.550.000, di cui all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5 (Interventi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata), è prorogata al 31 dicembre 2009 (obiettivo programmatico 2.2.1.02. - capitolo 63515).
CAPO VII
INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO
Articolo 27
(Consorzi Garanzia Fidi. Modificazione alla legge regionale 27 novembre 1990, n. 75)
1. Dopo l'articolo 3ter della legge regionale 27 novembre 1990, n. 75 (Adesione della Regione al Consorzio Garanzia Fidi tra esercenti le libere professioni in Valle d'Aosta. Interventi a favore dei Consorzi Garanzia Fidi), è inserito il seguente:
"Articolo 3quater
(Interventi per l'abbattimento del tasso su finanziamenti per il conferimento del TFR maturando a fondi pensione regionali)
1. La Regione interviene fino ad un massimo del 70 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro per ciascun settore, per l'abbattimento del tasso sui finanziamenti, concessi dagli Istituti di credito convenzionati, finalizzati al reperimento delle risorse necessarie a consentire il conferimento del trattamento di fine rapporto maturando a fondi pensione a base territoriale regionale.
2. Le convenzioni stipulate per la finalità di cui al comma 1 devono prevedere che il tasso applicato dagli Istituti di credito ai finanziamenti non superi il valore ottenuto dall'EURIBOR a sei mesi, rilevato come da prassi di ogni singolo Istituto di credito convenzionato, maggiorato al massimo del 2 per cento.
3. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione i criteri e le modalità di attuazione dell'intervento e gli ulteriori requisiti delle imprese beneficiarie.".
2. La spesa per l'anno 2007 è autorizzata in:
a) euro 800.000 a favore del consorzio garanzia fidi fra gli artigiani (obiettivo programmatico 2.2.2.10 - capitolo 35640);
b) euro 350.000 a favore del consorzio garanzia fidi fra i commercianti (obiettivo programmatico 2.2.2.11 - capitolo 35660);
c) euro 250.000 a favore del consorzio garanzia fidi fra gli albergatori (obiettivo programmatico 2.2.2.13 - capitolo 35700).
Articolo 28
(Disposizioni in materia di anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà. Legge regionale 26 gennaio 2005, n. 4)
1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 8 della legge regionale 26 gennaio 2005, n. 4 (Disposizioni in materia di anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà), è prorogata al 31 dicembre 2009 ed è determinata in complessivi euro 60.000 per il triennio 2007/2009, di cui euro 20.000 per ciascun anno (obiettivo programmatico 2.2.2.16 - capitolo 27000).
Articolo 29
(Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013. Misure cofinanziate)
1. La Regione attua, durante il periodo 2007/2013, gli interventi definiti nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013 in applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005.
2. Gli oneri a carico della Regione per il cofinanziamento di investimenti a sostegno dell'agricoltura, in attesa dell'approvazione da parte della Commissione europea del Piano di sviluppo rurale 2007/2013, sono determinati, nel triennio 2007/2009, in euro 22.663.300 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - cap. 43070), annualmente così suddivisi:
a) anno 2007: euro 7.470.500;
b) anno 2008: euro 7.575.300;
c) anno 2009: euro 7.617.500.
3. L'autorizzazione di spesa per l'implementazione e la gestione del Piano di sviluppo rurale 2007/2013 è determinata, per il triennio 2007/2009, in euro 600.000 (obiettivo 2.2.2.17 - cap. 43055), annualmente così suddivisa:
a) anno 2007: euro 200.000;
b) anno 2008: euro 200.000;
c) anno 2009: euro 200.000.
4. Le azioni di cui al comma 3 sono attuate anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato renderanno disponibili ad avvenuta approvazione del Piano di sviluppo rurale 2007/2013 da parte della Commissione europea.
Articolo 30
(Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea. Agevolazioni e gratuità. Modificazione alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29)
1. Il comma 6 dell'articolo 24 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), è sostituito dal seguente:
"6. La Giunta regionale, nell'ambito degli interventi per l'attuazione del diritto allo studio, è autorizzata a concedere, con onere a carico della Regione e previa approvazione di modalità, procedure, convenzioni e condizioni, agevolazioni fino a un massimo del 75 per cento di sconto sul costo di corsa semplice per l'uso di qualunque mezzo di trasporto pubblico, agli studenti residenti in Valle d'Aosta che frequentino università o corsi di tipo universitario e post-universitario, purché lo spostamento sia finalizzato al raggiungimento delle sedi di studio o al ritorno.".
2. L'autorizzazione di spesa è determinata, per il triennio 2007/2009, in complessivi euro 5.100.000 di cui euro 1.700.000 per ciascun anno (obiettivo programmatico 2.2.2.14 - capitolo 67770).
Articolo 31
(Interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia. Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3)
1. Al fine di promuovere ulteriormente lo sviluppo del sistema energetico regionale, le iniziative volte a favorire l'uso razionale dell'energia, con particolare riguardo a quelle inerenti alla realizzazione di progetti-pilota o di impianti dimostrativi, possono essere promosse dalla Regione con il sostegno, anche finanziario, della Compagnia valdostana delle acque-Compagnie Valdôtaine des eaux S.p.A. (CVA S.p.A.), mediante sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa.
2. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; limitatamente ai soggetti privati, le agevolazioni non sono cumulabili con analoghi strumenti finanziari di intervento pubblico concessi per le medesime iniziative".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 3/2006, è aggiunto il seguente:
"3bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 2, le domande comprese nella graduatoria di cui all'articolo 9 della l.r. 62/1993, relativa all'anno 2006, sono considerate ammissibili ad agevolazione purché rispondenti ai requisiti stabiliti dalla presente legge e dalle relative disposizioni applicative. Alle predette domande non si applica quanto stabilito dall'articolo 12, comma 2.".
4. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della l.r. 3/2006, come modificate dal comma 2, si applicano anche alle domande di agevolazione la cui documentazione di spesa sia stata emessa successivamente al 1° giugno 2005, a condizione che le stesse siano presentate alla struttura regionale competente entro e non oltre il 31 maggio 2007.
5. L'autorizzazione di spesa per le finalità della l.r. 3/2006 è determinata, per il triennio 2007/2009, in complessivi euro 9.570.000, di cui annui euro 3.190.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.15, capitoli 33765, 33766, 33767, 33768, 33769, 33770, 33771, 33772, 33773 e 33774).
Articolo 32
(Disposizioni in materia di realizzazione di impianti di termovalorizzazione e per la lavorazione e lo stoccaggio dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei. Legge regionale 15 gennaio 1997, n. 1)
1. L'applicazione della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 1 (Norme per il recupero e la valorizzazione dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei), è prorogata sino al 31 dicembre 2016.
2. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della l.r. 1/1997 è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 300.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.15. - capitolo 48820).
Articolo 33
(Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno)
1. I limiti di impegno della durata massima di quindici anni, previsti dalla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), sono autorizzati, per l'anno 2007, in euro 101.556 per le imprese industriali ed in euro 107.138 per le imprese artigiane (obiettivi programmatici 2.2.2.09 - capitolo 35750 parz. e 2.2.2.10 - capitolo 47590 parz.).
2. Il limite di impegno della durata massima di dieci anni, previsto dalla l.r. 1/1997, è autorizzato, per l'anno 2007, in euro 44.500 (obiettivo programmatico 2.2.2.15 - capitolo 48830 parz.).
3. Il limite di impegno della durata massima di quindici anni, previsto dalla legge regionale 8 giugno 2004, n. 7 (Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli), è autorizzato, per l'anno 2007, in euro 27.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.09 - capitolo 35805 parz. e obiettivo programmatico 2.2.2.10 - capitolo 47645 parz.).
4. Il limite di impegno della durata massima di dieci anni, previsto dalla legge regionale 31 maggio 1983, n. 35 (Sviluppo della meccanizzazione forestale e delle strutture produttive per la prima lavorazione del legno), è autorizzato, per l'anno 2007, in euro 2.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.07 - capitolo 38600 parz.).
CAPO VIII
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE SOCIALE
Articolo 34
(Interventi in materia di diritto allo studio universitario)
1. A decorrere dall'anno 2007, per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica in favore di studenti universitari, di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta per l'estensione alla Regione delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'articolo 1-bis del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella L. 21 ottobre 1978, n. 641), ed in applicazione dell'articolo 3 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari), sono autorizzate le seguenti spese:
a) per il concorso nel pagamento dei buoni mensa a favore degli studenti frequentanti i corsi attivati dall'Università della Valle d'Aosta-Université de la Vallée d'Aoste e i corsi della terza facoltà di ingegneria dell'informazione del Politecnico di Torino con sede ad Aosta, euro 119.000 per l'anno 2007, euro 129.000 per l'anno 2008 ed euro 129.000 per l'anno 2009 (obiettivo programmatico 2.2.4.02 - cap. 55560 parz.);
b) per l'assegnazione di benefici economici quali assegni di studio, contributo affitto e sussidio straordinario a favore degli studenti non residenti nella Regione e frequentanti i corsi attivati dall'Università della Valle d'Aosta-Université de la Vallée d'Aoste e i corsi della terza facoltà di ingegneria dell'informazione del Politecnico di Torino con sede ad Aosta, i cui bandi sono emanati ai sensi della l.r. 30/1989, euro 92.500 per gli anni 2007, 2008 e 2009 (obiettivo programmatico 2.2.4.02 - cap. 55560 parz.);
c) per l'assegnazione di contributi a favore di laureati non residenti nella Regione e frequentanti corsi post laurea attivati dall'Università della Valle d'Aosta-Université de la Vallée d'Aoste, i cui bandi sono emanati ai sensi della l.r. 30/1989, euro 50.000 per gli anni 2007, 2008 e 2009 (obiettivo programmatico 2.2.4.02 - cap. 55560 parz.).
Articolo 35
(Finanziamenti per la copertura del fabbisogno orario per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria)
1. Nelle more dell'acquisizione da parte del corpo docente regionale del prescritto titolo di studio per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, per la copertura del fabbisogno orario destinato all'insegnamento obbligatorio della lingua inglese previsto dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53), è autorizzata la spesa di euro 100.000 dall'anno scolastico 2006/2007 e per gli anni 2007, 2008 e 2009, a titolo di trasferimento alle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione che, dopo aver prioritariamente utilizzato in tale insegnamento tutto il personale interno con adeguata preparazione nell'ambito dell'orario di servizio, si trovino nella necessità di utilizzare docenti interni in attività d'insegnamento aggiuntivo e, in subordine, esperti esterni con contratto di prestazione d'opera (obiettivo programmatico 2.2.4.01 - capitolo 55148).
Articolo 36
(Abrogazione di disposizioni concernenti la cessione di immobili all'Università della Valle d'Aosta-Université de la Vallée d'Aoste)
1. L'articolo 37 della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25 (Legge finanziaria per gli anni 2003/2005), è abrogato.
Articolo 37
(Centro territoriale permanente per l'istruzione e la formazione in età adulta. Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 68)
1. Dopo l'articolo 19 della l.r. 68/1993, è inserito il seguente:
"Articolo 19bis
(Finanziamenti a favore del Centro territoriale permanente per l'istruzione e la formazione in età adulta)
1. Per il funzionamento e la realizzazione delle attività promosse dal Centro territoriale permanente per l'istruzione e la formazione in età adulta, istituito ai sensi dell'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455 (Educazione in età adulta. Istruzione e formazione), la Regione concede finanziamenti annuali, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio.
2. Il finanziamento è erogato all'istituzione scolastica che costituisce il riferimento didattico ed amministrativo del Centro di cui al comma 1.
3. L'entità del finanziamento e le relative modalità di concessione ed erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.".
2. Sono abrogati:
a) l'articolo 20 della l.r. 68/1993;
b) l'articolo 42 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38;
c) l'articolo 40 della l.r. 30/2004.
3. La spesa per il triennio 2007/2009 è autorizzata in euro 210.000, di cui euro 70.000 per ciascun anno (obiettivo programmatico 2.2.4.01 - capitolo 55160).
Articolo 38
(Tutela e censimento del patrimonio storico di architettura minore. Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 5 della legge regionale 1° luglio 1991, n. 21)
1. Il termine di dieci anni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 1° luglio 1991, n. 21 (Tutela e censimento del patrimonio storico di architettura minore in Valle d'Aosta), da ultimo prorogato dall'articolo 41 della l.r. 30/2004, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011.
2. La spesa per il triennio 2007/2009 è autorizzata in complessivi euro 450.000, di cui euro 150.000 per ogni anno (obiettivo programmatico 2.2.4.07 - capitolo 66100).
Articolo 39
(Contributi per il restauro e la conservazione del patrimonio edilizio artistico, storico e ambientale. Modificazioni alla legge regionale 10 maggio 1993, n. 27)
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 maggio 1993, n. 27 (Concessione di contributi per il restauro e conservazione del patrimonio edilizio artistico, storico e ambientale), le parole: "fino al 60 per cento della spesa necessaria nella misura massima di lire 300.000.000 per ogni intervento" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'80 per cento della spesa ammissibile, oneri fiscali inclusi, nella misura massima di euro 300.000 per ogni intervento".
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 27/1993, le parole: ", previo parere vincolante della Commissione regionale per i beni culturali ed ambientali di cui alla legge regionale 10 giugno 1983, n. 56 (Misure urgenti per la tutela dei beni culturali) e successive modificazioni" sono soppresse.
3. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della l.r. 27/1993 sono abrogati.
4. Per le finalità di cui alla l.r. 27/1993, è autorizzata la spesa complessiva di euro 3.102.000 per il triennio 2007/2009, di cui euro 1.001.000 per ciascun degli anni 2007 e 2008 ed euro 1.100.000 per l'anno 2009 (obiettivo programmatico 2.2.4.07 - capitolo 66120).
Articolo 40
(Associazione Forte di Bard. Legge regionale 17 maggio 1996, n. 10)
1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 17 maggio 1996, n. 10 (Interventi per il recupero e la valorizzazione del forte e del borgo medioevale di Bard), è autorizzata a favore della "Associazione Forte di Bard per la valorizzazione del turismo culturale del Forte di Bard" la spesa complessiva di euro 4.500.000, di cui euro 1.500.000 per ogni anno del triennio 2007/2009 (obiettivo programmatico 2.2.4.07 - capitoli 68356 e 68357).
CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 41
(Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)
1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali elencate nell'allegato B e dalle leggi regionali modificative delle stesse sono determinate, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), nelle misure indicate nell'allegato B medesimo.
Articolo 42
(Disposizioni finanziarie)
1. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano copertura nelle risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007/2009.
Articolo 43
(Entrata in vigore)
1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2007.
Presidente - Passiamo all'esame del disegno di legge n. 135.
Sull'articolo 1 sono stati presentati: un emendamento del Presidente Caveri, un emendamento del gruppo "La Casa delle Libertà", un emendamento del gruppo "Arcobaleno", 2 emendamenti del collega Sandri.
Si dà atto che dalle ore 11,34 riassume la Presidenza il Presidente Perron.
Presidente - La parola al Consigliere Tibaldi, sull'articolo 1.
Tibaldi (CdL) - Una breve illustrazione dell'emendamento presentato dal nostro gruppo, che mira a inserire una misura di contenimento della spesa e che prevede che agli amministratori e ai dipendenti pubblici, sia della Regione Autonoma Valle d'Aosta sia degli locali valdostani, presenti in rappresentanza delle rispettive amministrazioni in organismi di gestione o controllo di società, enti, associazioni, consorzi e commissioni, è fatto divieto di percepire compenso alcuno per tali funzioni; ciò per evitare una duplicazione di spese, i soggetti citati sono già soggetti che percepiscono emolumenti per la loro appartenenza nelle amministrazioni pubbliche citate, riteniamo che la loro partecipazione eventuale o necessaria in organismi di gestione o di controllo di società, enti, associazioni o comitati o commissioni di vario genere non debbano prevedere un ulteriore emolumento a loro vantaggio.
Con questo emendamento, che verrebbe denominato 1bis, si andrebbe ad integrare un maggior controllo sulla spesa che, a nostro avviso, risulta quanto mai necessario.
Presidente - Sugli altri articoli, nel presentare gli emendamenti, vi chiederei di seguire l'ordine che vi dico io... questo faciliterebbe il lavoro del Presidente e dei funzionari per il verbale; su questo articolo non c'è problema, lo gestiamo così.
La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.
Squarzino (Arc-VA) - Illustro l'emendamento del gruppo "Arcobaleno": prendiamo atto che la finanziaria richiede una diminuzione di posti, prendiamo atto altresì che da quanto aveva detto in dichiarazione il Presidente Caveri e tenendo conto del quadro dell'organico, ci sono alcuni livelli - "B2", ad esempio - che hanno competenze che sempre meno sono richieste nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, perché per tutta una serie di strumenti informatici queste persone dovrebbero riqualificarsi completamente e non rispondono più in numero così massiccio alle esigenze dell'organizzazione, mentre l'organizzazione ha bisogno di completare la sua qualificazione all'interno del suo personale. Allora chiediamo che, come avvenuto nell'anno 2006, una serie di posti - noi diciamo 10 posti in organico della categoria "B2", quelli in cui ci sono attualmente 620 posti - vengano trasformati in unità della categoria "D", e questo ottiene 2 effetti: primo, di qualificare il personale, due, ridurre anche in parte i posti perché, dovendo mantenere inalterato il budget, è chiaro che il personale che è in categoria "D" ha bisogno di maggiori risorse per la retribuzione del personale in categoria "B2"; quindi diciamo almeno 10 unità della categoria "B2" vanno trasformate in unità della categoria "D", in questo caso vengono dimezzati i posti e aumentata la professionalità: questo per indicare una strada politica di intervento.
Presidente - La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (GV-DS-PSE) - Un emendamento viene ritirato, perché - ne parleremo poi con il Presidente Caveri - è stato inglobato nelle risoluzioni che tratteremo fra i 2 ordini del giorno, mentre l'emendamento 8, come corretto dal sub-emendamento successivo, cercava di porre un problema, vale a dire ridurre le risorse finanziarie verso i collaboratori esterni per trasferirle al personale dipendente. Credo che sia una riflessione che lanciamo, qui, con questo emendamento, ma che non può essere risolta in questa occasione, una riflessione che è quella di dire che forse dobbiamo puntare a una valorizzazione maggiore dei dipendenti della Regione, che hanno capacità e competenze, investire nella loro formazione, consentendo loro di frequentare l'università, aiutarli con dei corsi di formazione, ma anche con la revisione di tutta la progressione di carriera all'interno dell'Amministrazione regionale, la quale è ferma ad anni che non ci si ricorda nemmeno più tanto. Da questo punto di vista, naturalmente, dove andare a recuperare le risorse, ma anche dove andare a recuperare in chiarezza e correttezza di rapporti e andando a tagliare le consulenze che sono fonte di discussioni non sempre prive di fondamento... al riguardo è stata presentata da noi una proposta di legge che va a toccare alcuni degli aspetti e degli incarichi, ma è un settore su cui metteremo a punto altre proposte, perché occorre una regolamentazione che non solo vada precisare meglio là dove sia indispensabile andare a dare degli incarichi all'esterno, ma che tenda a valorizzare le competenze che sono già a nostra disposizione e che sono molto valide, forse non sono state utilizzate finora con la dovuta determinazione.
Presidente - La parola al Presidente della Regione, Caveri.
Caveri (UV) - Sulle ultime considerazioni del collega Sandri ci siamo già confrontati in vista anche di quella risoluzione che verrà affrontata, quindi non torno sul tema.
Per quel che riguarda la suggestione del gruppo "Arcobaleno", devo dire che noi, pur apprezzando l'emendamento, abbiamo già operato in questo senso. Se lei guarda le scelte che sono state operate nell'allocazione delle risorse a fronte anche di pensionamenti "D" e "B", abbiamo spostato in termini più cospicui, quindi il non accoglimento dell'emendamento deriva dal fatto che riteniamo che probabilmente lo sforzo di trasformazione dovrà essere ancora più rilevante... è vero che conviene avere più "quadri" e meno personale di qualificazione inferiore.
Per quel che riguarda la questione posta dalla "CdL", il tema è serio; credo che in parte oggi ci siano già delle norme riguardanti i dirigenti regionali, questo è stato normato anche nell'ultimo contratto, mentre per quanto riguarda gli amministratori credo che già oggi nessuno di loro goda di emolumenti. La questione è meritevole di essere affrontata in maniera complessiva, non lo possiamo fare con fretta all'interno di questo provvedimento di legge.
Per quel che riguarda l'emendamento presentato dal Governo regionale, è lo spostamento di una data, dal 31 dicembre al 1° gennaio, sulla base di una serie di valutazioni tecniche; si è preferiti tornare alla dizione originale del 1° testo della finanziaria.
Presidente - La parola al Consigliere Tibaldi, per dichiarazione di voto.
Tibaldi (CdL) - Il nostro gruppo voterà favorevolmente l'emendamento che ha proposto. Ci dispiace sentire che il Presidente affermi la serietà dell'argomento e poi ci dica che crede che esistono delle norme che già provvedono in materia. Credere che esistono norme... sarebbe bello che fosse suffragato dalla citazione di queste norme, che già provvedono a un contenimento della spesa! Il fatto che debba essere affrontato in maniera complessiva e non possa essere affrontato con un emendamento, come avviene per altre materie che sono contenute nella finanziaria, ci sembra un "escamotage" di cattivo gusto per evitare di affrontare il problema con la serietà dovuta.
Manteniamo l'emendamento; ci piacerebbe, però, che alle sue dichiarazioni facesse seguito almeno un'elencazione delle norme ora previste o indicate in qualche legge che sottintendono all'argomento da noi proposto con questo emendamento.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1 presentato dal Presidente Caveri, di cui do lettura:
Emendamento
Al comma 1 dell'articolo 1 del DDL 135, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2007".
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 21
Astenuti: 8 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 1 du groupe "La Casa delle Libertà", dont je donne lecture:
Emendamento
Dopo il primo comma dell'articolo 1 è inserito il seguente:
"1bis. Agli amministratori e ai dipendenti pubblici, sia della Regione Autonoma Valle d'Aosta sia degli enti locali valdostani, presenti in rappresentanza delle rispettive amministrazioni in organismi di gestione o controllo di società, enti, associazioni, consorzi e commissioni, è fatto divieto di percepire compenso alcuno per tali funzioni."
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 26
Favorevoli: 4
Contrari: 22
Astenuti: 4 (Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Sandri)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1 presentato dal gruppo "Arcobaleno", di cui do lettura:
Emendamento
All'articolo 1 introdurre comma 3
"3. Al fine della sempre maggiore qualificazione del personale regionale, sentite le organizzazioni sindacali, si procede, senza aumento di costi, alla trasformazione di almeno 10 unità di categoria B2 in unità di categoria D".
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 24
Favorevoli: 3
Contrari: 21
Astenuti: 6 (Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Frassy, Sandri, Tibaldi)
Il Consiglio non approva.
Presidente - L'emendamento n. 2 del collega Sandri, nel testo originale e con l'ulteriore modifica, è ritirato. Do rispettivamente lettura dei testi per il verbale:
Emendamento
All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:
"3. in deroga alle dotazioni organiche delle amministrazioni competenti, si autorizza l'Amministrazione regionale a predisporre l'assunzione a tempo indeterminato nell'anno 2007 di 50 vincitori di concorso che negli ultimi 3 anni abbiano operato con assunzioni a tempo determinato su posti istituzionali, e non per sostituzione di altri dipendenti, di cui almeno 28 assistenti alle manifestazioni e almeno 18 operatori di sostegno."
Emendamento modificato
All'emendamento n. 2 è aggiunta la seguente frase "Pertanto all'articolo 12, comma 1 il numero 2888 è modificato in 2938".
Pongo in votazione l'emendamento n. 8 del collega Sandri, nel testo originale e con l'ulteriore modifica. Do rispettivamente lettura dei testi:
Emendamento
All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:
"4. Al fine di valorizzare la professionalità del personale dipendente dall'Amministrazione regionale contenendo le spese di consulenza verso collaboratori esterni, le risorse finanziarie di cui al capitolo 21820 sono ridotte da 1.547.000€ a 547.000€ per il 2007, da 1.487.000€ a 487.000€ per il 2008 e da 1.510.000€ a 510.000€ per il 2009. Il capitolo 20501 (Trasferimenti finanziari di parte corrente a favore dei Comuni) è conseguentemente aumentato di 1.000.000 di € all'anno nel 2007, nel 2008 e nel 2009."
Emendamento modificato
Nell'emendamento n. 8 le parole comprese tra "il capitolo 20501" e le parole "dei Comuni" sono sostituite dalle seguenti "il capitolo 30500 (trattamento economico a tutto il personale regionale)".
Consiglieri presenti: 31
Votanti: 29
Favorevoli: 7
Contrari: 22
Astenuti: 2 (Frassy, Tibaldi)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo così emendato:
Articolo 1
(Disposizioni per il contenimento della spesa in materia di personale)
1. Al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica per l'anno 2007, l'Amministrazione regionale può ricoprire a tempo indeterminato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili sugli specifici stanziamenti di bilancio, non oltre il 50 per cento dei posti della dotazione organica vacanti al 1 gennaio 2007 e non oltre il 50 per cento dei posti che si renderanno vacanti nell'anno 2007.
2. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (Legge finanziaria per gli anni 2006/2008), è abrogato.
Consiglieri presenti: 32
Votanti: 25
Favorevoli: 22
Contrari: 3
Astenuti: 7 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Sandri, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 2 sono stati presentati 3 emendamenti: gli emendamenti n. 2 e n. 3 del gruppo "Arcobaleno" e l'emendamento n. 3 del collega Sandri.
La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (GV-DS-PSE) - Questo emendamento non comporta alcun tipo di spesa, in questo senso ho anche avuto il parere di conformità del coordinatore. Evidenzia una cosa apparentemente lapalissiana, cioè che anche nella nostra Regione si debbano mantenere e seguire i contratti nazionali e le prescrizioni dei contratti nazionali di lavoro.
Questo emendamento ribadisce che l'USL, ASL della Valle d'Aosta, non deve più derogare - cosa che invece ha fatto negli ultimi mesi - rispetto alla normativa per cui, per quanto riguarda i progetti-obiettivo o altre prestazioni straordinarie, si possa pagare a tariffa e invece non a limite orario come previsto attualmente dalla normativa, in particolare con un limite orario massimo di retribuzione di 60 euro: questa è una disposizione che è stata deliberata a livello nazionale nell'aprile scorso, di cui condividiamo pienamente lo spirito di regolazione; per questo l'abbiamo voluta ribadire proprio perché, pur comprendendo che in una fase di passaggio non è così semplice passare da una normativa all'altra, quindi ci possono essere dei periodi in cui le 2 normative si sovrappongono, ma che da adesso in avanti si prosegua nella maniera più corretta.
Presidente - La parola al Presidente della Regione, Caveri.
Caveri (UV) - Solo per una precisazione, Presidente.
In occasione della discussione che avevamo fatto anche con il gruppo "Arcobaleno", in cui avevamo preventivamente valutato quelli che potevano essere accoglibili e quelli che non potevano essere accoglibili per riportare l'aula in una condizione di reciproco scambio di opinioni, contro "filibustering" che avete fatto ad inizio lavori, avevamo immaginato che non si poteva all'articolo 2, comma 2, mettere "previo accordo con le organizzazioni sindacali", ma era "sentite le organizzazioni sindacali", perché previo accordo prevede un principio di intesa che in questa materia non potrebbe essere accoglibile, mentre al comma 3 avevamo detto che "sentite le commissioni" non generava problema.
Se il Presidente può ritenere questa modifica come un aspetto di tipo tecnico-formale, credo che per noi non ci sia problema ad accogliere questi emendamenti, mentre non sto a spiegare al collega Sandri le ragioni del "no" al suo emendamento perché lo farà il collega Fosson, più competente di me in materia.
Presidente - Nessuna difficoltà da parte della Presidenza, il collega è d'accordo, togliamo quindi "acquisite" e poi ci raccordiamo come correzioni formali.
La parola all'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Fosson.
Fosson (UV) - Sì, questo non aumenta i costi dell'USL, ma non si può intervenire con una legge finanziaria in un campo di contrattazione aziendale, perché da un lato c'è l'autonomia dell'azienda, dall'altro questa contrattazione deve comprendere i sindacati. Le prestazioni aggiuntive non vengono più svolte a tariffa, questo già da un anno, però nel rispetto della contrattazione nazionale a cui l'azienda si deve attenere, non si può accettare che una norma finanziaria intervenga in un ambito di contrattazione.
Presidente - La parola al Consigliere Sandri, per dichiarazione di voto.
Sandri (GV-DS-PSE) - Manteniamo l'emendamento perché le spiegazioni dell'Assessore credo che siano una scommessa per tutti e due: da un lato, abbiamo appreso che non è mai stata applicata la predisposizione della tariffa da circa un anno, valuteremo se questa affermazione è vera, ma soprattutto abbiamo appreso che c'è l'intenzione di non interferire nella contrattazione sindacale. Tenuto conto che la contrattazione sindacale è chiarissima da questo punto di vista, non vorrei che con questo tipo di rifiuto nell'accettare questo emendamento si voglia lasciare libera l'USL non di fare contrattazione sindacale, ma di derogare alla contrattazione sindacale: dato che questo è un punto nodale nella qualità del servizio ai cittadini perché interviene direttamente sulle liste di attesa, diciamo che questo, dopo la bocciatura dell'emendamento, è solo un rinvio ai prossimi Consigli.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 2 presentato dal gruppo "Arcobaleno" con la correzione di cui accennava prima il Presidente Caveri...
(il Consigliere Frassy, fuori microfono, protesta contro questa correzione d'ufficio)
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 2 presentato dal gruppo "Arcobaleno" nel testo originale, che recita:
Emendamento
All'articolo 2, comma 2, dopo "individua" inserire l'espressione: ", previo accordo con le organizzazioni sindacali,".
Consiglieri presenti e votanti: 33
Favorevoli: 7
Contrari: 26
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 3 presentato dal gruppo "Arcobaleno", di cui do lettura:
Emendamento
All'articolo 2, comma 2, inserire prima di "e può stabilire" l'espressione: ", sentite le commissioni consiliari competenti,".
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 3 presentato dal Consigliere Sandri, di cui do lettura:
Emendamento
All'articolo 2 è aggiunto un comma 3
"3. l'ASL non può retribuire alcun progetto obiettivo o altre prestazioni straordinarie del proprio personale, medico o non medico, al di sopra dei limiti previsti dalla normativa contrattuale nazionale ed in particolare il personale sanitario non può ricevere per tali prestazioni emolumenti orari superiori a 60 €."
Consiglieri presenti: 31
Votanti: 29
Favorevoli: 4
Contrari: 25
Astenuti: 2 (Ferraris, Fiou)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo così emendato:
Articolo 2
(Disposizioni per il contenimento della spesa di personale del Servizio sanitario regionale)
1. Al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica per l'anno 2007, l'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta può ricoprire a tempo indeterminato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, non oltre il 50 per cento dei posti della dotazione organica vacanti al 31 dicembre 2006 e non oltre il 50 per cento dei posti che si renderanno vacanti nell'anno 2007.
2. La Giunta regionale, avvalendosi anche delle procedure previste dall'articolo 7 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione), individua ulteriori disposizioni finalizzate al contenimento della spesa di personale e può stabilire, sentite le commissioni consiliari competenti, eccezioni ai limiti di cui al comma 1 per professionalità di tipo sanitario di difficile reperibilità sul mercato e di forte impatto sull'appropriatezza dei livelli di assistenza da garantire all'utenza.
Consiglieri presenti: 33
Votanti: 29
Favorevoli: 24
Contrari: 5
Astenuti: 4 (Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Sandri)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 3 vi sono: l'emendamento n. 4 del gruppo "Arcobaleno", l'emendamento del Presidente Caveri, gli emendamenti n. 5 e n. 6 del gruppo "Arcobaleno".
La parola al Consigliere Venturella.
Venturella (Arc-VA) - Per annunciare che il gruppo ritira l'emendamento n. 5.
Presidente - L'emendamento n. 5 del gruppo "Arcobaleno" è ritirato; ne do lettura per il verbale:
Emendamento
All'articolo 3, comma 4, aggiungere, alla fine la seguente espressione: ", ma possono essere determinati in diminuzione".
Pongo in votazione l'emendamento n. 4 del gruppo "Arcobaleno", che recita:
Emendamento
All'articolo 3, comma 3, aggiungere, alla fine: "e siano differenziate a seconda che l'Amministratore svolga o meno la sua funzione a tempo pieno".
Consiglieri presenti: 34
Votanti: 28
Favorevoli: 3
Contrari: 25
Astenuti: 6 (Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Frassy, Sandri, Tibaldi)
Il Consiglio non approva.
Presidente - La parola al Presidente della Regione, Caveri.
Caveri (UV) - Si tratta di una riformulazione, frutto dell'intesa con gli enti locali, che riguarda una questione di cui si era anche discusso in commissione: l'indennità degli amministratori locali. Viene confermato un intento di contenimento della spesa pubblica, ma con una serie di meccanismi, perché ogni caso è diverso fra i 74 Sindaci e i diversi amministratori dei Comuni, così è ben chiaro.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Presidente Caveri, di cui do lettura:
Emendamento
Il comma 4 dell'articolo 3 è sostituito dai seguenti:
"4. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 3, gli importi relativi alle indennità di funzione ed ai gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali non possono, per l'anno 2007, essere determinati in aumento rispetto agli importi stabiliti per l'anno 2006. Per la determinazione della misura massima attribuibile ai sensi del presente comma, devono essere considerati gli importi approvati dagli organi assembleari contestualmente al bilancio di previsione per l'anno 2006, senza tener conto delle eventuali riduzioni autonomamente assunte conseguenti alle misure di contenimento dei costi della politica.
4 bis. Per gli amministratori di cui all'articolo 11, comma 4, della l.r. 23/2001, che nell'anno 2007 variano la loro posizione lavorativa rispetto a quella in essere nell'anno 2006, l'importo massimo dell'indennità di funzione attribuibile ai sensi del comma 4 è, rispettivamente, raddoppiato o dimezzato, in relazione all'eventuale collocamento in aspettativa dell'amministratore interessato o alla cessazione dell'aspettativa medesima."
Consiglieri presenti: 34
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 9 (Bortot, Ferraris, Fiou, Frassy, Lattanzi, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - La parola alla Consigliera Squarzino Secondina sull'emendamento n. 6.
Squarzino (Arc-VA) - Va nell'ottica della riduzione del costo della politica, quindi non dico altro... è chiaro.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 6 del gruppo "Arcobaleno", che recita:
Emendamento
All'articolo 3, aggiungere comma 5
"5. Al fine di razionalizzare e contenere i costi della politica, in attesa di una revisione organica della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei Consiglieri), le indennità spettanti ai Consiglieri regionali sono ridotte del 10%.".
Consiglieri presenti: 33
Votanti: 30
Favorevoli: 7
Contrari: 23
Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo così emendato:
Articolo 3
(Concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica)
1. Per l'anno 2007, la Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, definisce le misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa di personale degli enti locali, contestualmente alla definizione del Patto di stabilità per gli enti locali.
2. Fino all'approvazione della deliberazione di cui al comma 1, sono confermate le misure per il contenimento della spesa di personale degli enti locali previste dall'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, della legge regionale 4 agosto 2006, n. 18 (Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni in materia di enti locali).
3. Al fine di razionalizzare e contenere i costi della politica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone un disegno di legge di revisione della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17), stabilendo in particolare che le indennità spettanti agli amministratori degli enti locali siano determinate per categorie omogenee di enti.
4. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 3, gli importi relativi alle indennità di funzione ed ai gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali non possono, per l'anno 2007, essere determinati in aumento rispetto agli importi stabiliti per l'anno 2006. Per la determinazione della misura massima attribuibile ai sensi del presente comma, devono essere considerati gli importi approvati dagli organi assembleari contestualmente al bilancio di previsione per l'anno 2006, senza tener conto delle eventuali riduzioni autonomamente assunte conseguenti alle misure di contenimento dei costi della politica.
5. Per gli amministratori di cui all'articolo 11, comma 4, della l.r. 23/2001, che nell'anno 2007 variano la loro posizione lavorativa rispetto a quella in essere nell'anno 2006, l'importo massimo dell'indennità di funzione attribuibile ai sensi del comma 4 è, rispettivamente, raddoppiato o dimezzato, in relazione all'eventuale collocamento in aspettativa dell'amministratore interessato o alla cessazione dell'aspettativa medesima."
Consiglieri presenti: 33
Votanti: 26
Favorevoli: 23
Contrari: 3
Astenuti: 7 (Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Frassy, Lattanzi, Sandri, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 4 vi sono: l'emendamento n. 9 del collega Sandri e l'emendamento n. 7 del gruppo "Arcobaleno".
La parola al Consigliere Sandri sull'emendamento n. 9.
Sandri (GV-DS-PSE) - Mi spiace che non ci sia l'Assessore competente... illustro l'emendamento n. 9 sul diritto allo studio. Era solo per dire che, avendo avuto piacere che nella replica dell'Assessore dell'altro ieri sera, questo concetto dell'impegno nella riduzione dell'abbandono scolastico e nella promozione del raggiungimento del diploma di scuola media superiore... ecco che c'è... dicevo all'Assessore Viérin che, avendo apprezzato gli impegni che ha preso l'altra sera sul diritto allo studio, in particolare per ridurre l'abbandono scolastico e per aumentare la percentuale di diplomati a livello di scuola media superiore, ritiro l'emendamento.
Presidente - L'emendamento n. 9 del collega Sandri è ritirato; ne do lettura per il verbale:
Emendamento
L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Articolo 4
1. La Giunta regionale è delegata a regolamentare, entro il 30 aprile 2007, le agevolazioni per l'attuazione del diritto allo studio, privilegiando l'obiettivo della riduzione dell'abbandono scolastico e di una più alta percentuale di diplomati di scuola media superiore."
La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.
Squarzino (Arc-VA) - Quando ho letto questo articolo, a me era venuto un dubbio se per la materia diritto allo studio regolata da legge regionale si utilizzava l'"IRSEE" o l'"ISEE", perché ho visto che in altri casi si utilizza per l'università l'indicatore nazionale, l'indicatore diverso.
Volevo capire... quindi abbiamo fatto questo emendamento per capire se all'articolo 4 si usa l'"IRSEE", cioè l'indicatore regionale della situazione economica equivalente o un altro, perché allora se è quello regionale bisogna aggiungere "regionale" - come mi sembra che abbiate detto di sì, che ci voleva - se invece si usa l'indicatore "ISEE" non bisogna mettere "regionale": era questo il punto che volevo verificare... dalla risposta datami dal Presidente Caveri mi sembra che dicesse che è regionale, quindi è l'"IRSEE". Signor Presidente, lei mi ha detto, l'altro giorno, che questo andava bene e io me lo sono segnato, allora voglio capire, al di là delle parole dette nella saletta...
(interruzione del Presidente della Regione, fuori microfono)
... volevo sapere quale indicatore volete usare, poi volevo sapere se anche per la scuola viene utilizzato l'indicatore regionale; terzo, volevo sapere se dietro questa scelta, qualunque essa sia, ci sia stato uno studio, una verifica, un'analisi dei casi, perché aggiungere o togliere non è così indifferente! Non ho fatto l'analisi dei casi, non ho verificato caso per caso cosa volesse dire usare un indicatore piuttosto che l'altro, ero convinta che la Giunta lo avesse fatto, cioè avesse chiarito quale indicatore usare e in base a quali motivi, perché vediamo ogni volta che si usa l'indicatore, lo si introduce senza che ci sia una verifica preventiva. Una volta che è indicato in legge e lo si applica, poi ci si rende conto che ci sono difficoltà, allora spero che nel momento in cui, dopo aver sperimentato per un 1 anno e 1/2, 2 anni, cosa vuol dire introdurre l'"IRSEE" e cosa vuol dire modificare totalmente il sistema precedente di attribuzione di risorse, si scelga quale sistema utilizzare. Solo partendo da una analisi dei casi, possiamo scegliere l'uno piuttosto che l'altro sistema.
Presidente - La parola all'Assessore all'istruzione e cultura, Viérin Laurent.
Viérin L. (UV) - Pour ce qui concerne cet indicateur, en effet c'est un indicateur qui est adapté à niveau régional, qui s'appelle "ISEE", parce que nous sommes en train de contracter, il y a une phase d'expérimentation jusqu'à la fin de l'année, elle a été prorogée avec délibération du Gouvernement la semaine dernière jusqu'à la fin de l'année, donc il y a une différence. Pour ce qui est de l'école et surtout pour l'université ça s'appelle "ISEU", il y a des paramètres différents, car pour l'"ISEE" national le maximum est fixé à 18 mille euros et en Vallée d'Aoste nous l'avons fixé pour cette phase expérimentale à 25 mille euros.
Nous sommes donc en train dans cette phase expérimentale d'étudier la possibilité d'insérer ce "R" dont vous parlez, mais cela pour vous confirmer que c'est un indicateur qui est sur la base d'une indication nationale, qui sera adaptée à la situation régionale d'une façon différente.
(intervento della Consigliera Squarzino Secondina, fuori microfono, che annuncia di ritirare l'emendamento n. 7)
Presidente - L'emendamento n. 7 del gruppo "Arcobaleno" è ritirato; ne do lettura per il verbale:
Emendamento
All'articolo 4, comma 1, dopo "indicatore" aggiungere "regionale".
Pongo in votazione l'articolo 4:
Consiglieri presenti: 35
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 10 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Frassy, Lattanzi, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Vi è ora l'emendamento n. 5 del collega Sandri.
La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (GV-DS-PSE) - Solo per illustrare brevemente. Solo l'anno scorso abbiamo introdotto questa nuova norma, che consente, per quanto riguarda il finanziamento dell'editoria, anche il sostegno alle attività associative non solo politiche e sindacali, ma associazioni di vario genere e titolo; già all'epoca c'era stata una discussione in commissione - se lo ricorderà il Presidente Borre -, perché alcuni avevano evidenziato i rischi che questa apertura potesse portare alla proliferazione di testate supportate, che non sempre consentiva di migliorare la qualità dell'informazione.
Ora noi abbiamo purtroppo dovuto constatare che in questo primo anno di applicazione quello che alcuni colleghi temevano si è realizzato, e devo dire che, facendo anche un po' di autocritica rispetto alla posizione che avevamo tenuto in quell'occasione, oggi forse è bene ridare un po' di limiti a questo tipo di interventi, per cui proponiamo che quel tipo di contributi siano - anche perché sono un fondo fisso, per cui si rischia una frammentazione di contributi - limitati ai partiti e movimenti politici rappresentati con un proprio gruppo in questo Consiglio o nel Consiglio della città di Aosta, oppure a quelli dei sindacati maggiormente rappresentativi.
Presidente - La parola al Presidente della Regione, Caveri.
Caveri (UV) - Il tema non era stato presentato esattamente così in occasione della riunione che avevamo avuto, perché Giovanni era presente, io non avevo capito la portata esatta della norma e forse eravamo impegnati in discussione su altri temi; per cui, chiedo di ritirarlo e prendo l'impegno, perché la questione mi sembra meritevole di attenzione, quindi credo che potremmo proficuamente riflettere sull'"Omnibus"... altrimenti ci asteniamo.
Presidente - La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (GV-DS-PSE) - Credo di leggere negli spazi fra le due righe dell'intervento del Presidente Caveri qualcosa di più di quanto non sia stato detto. Do piena fiducia, a dimostrazione che non ci sono solo apprezzamenti in privato e "batoste" in pubblico, e ritiro l'emendamento.
Presidente - L'emendamento n. 5 del collega Sandri è ritirato; ne do lettura per il verbale:
Emendamento
È aggiunto un articolo 4 bis
"Articolo 4 bis. Le provvidenze previste dall'articolo 17 della LR 32/04 "Disposizioni per le attività di coordinamento, promozione e sostegno del sistema della comunicazione dell'informazione regionale", di sostegno all'informazione dell'attività associativa politica e sindacale, sono limitate agli organi di informazione dei partiti o movimenti politici rappresentati con un proprio gruppo nel Consiglio regionale della Valle d'Aosta o nel Consiglio comunale della città di Aosta e agli organi di informazione dei sindacati maggiormente rappresentativi."
Presidente - All'articolo 5 vi sono i seguenti emendamenti del collega Sandri: l'emendamento n. 4, ulteriormente modificato, e il n. 11.
La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (GV-DS-PSE) - Entrambi gli emendamenti vengono ritirati perché vengono ricompresi nella risoluzione che, spero, prima o poi iscriveremo d'urgenza.
Presidente - L'emendamento n. 4, nel testo originale e con l'ulteriore modifica, nonché l'emendamento n. 11 del collega Sandri sono ritirati. Do rispettivamente lettura dei testi per il verbale:
Emendamento
All'articolo 5 è aggiunto un comma 8:
"8. Al fine di equiparare i trasferimenti alla città di Aosta a quelli degli altri Comuni e in riconoscimento dei servizi offerti alla Comunità valdostana in termini di manutenzione stradale, di parcheggi e di infrastrutture di interesse regionale, alla città di Aosta viene assegnato un ulteriore trasferimento di fondi per spese ordinarie pari a 1.000.000 di € per ciascun anno dal 2007 al 2009. Tali risorse finanziarie, in carico al capitolo 20501, saranno rese disponibili da una pari riduzione del capitolo 21820."
Emendamento modificato
All'emendamento n. 4 sono eliminate le parole comprese tra "viene assegnato" e "capitolo 21820" e sono sostituite con le seguenti "compete il 20% delle risorse previste come trasferimenti finanziari di parte corrente a favore dei Comuni, in applicazione delle leggi regionali n. 48/1995 e n. 38/2001, nella disponibilità del capitolo 20501.
Emendamento
All'articolo 5 è aggiunto un comma 8 bis
Il comma 4 dell'articolo 7 della LR 38/01 è così modificato:
le parole "sentito il Consiglio Permanente degli Enti Locali" sono sostituite dalle seguenti "d'intesa con l'Amministrazione comunale della città di Aosta, sulla base della media dei trasferimenti agli altri Comuni in percentuale sulle spese correnti, al netto delle entrate proprie".
Pongo in votazione l'articolo 5:
Consiglieri presenti: 34
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 10 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Frassy, Lattanzi, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6:
Consiglieri presenti: 35
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 10 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Frassy, Lattanzi, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 7 vi è l'emendamento n. 8 del gruppo "Arcobaleno".
La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.
Squarzino (Arc-VA) - Credo che sia importante monitorare le entrate dei Comuni, vedo che è stato introdotto questo monitoraggio sulle entrate da parte dei Comuni, per capire rispetto all'evoluzione che ci sarà nella finanziaria, come queste entrate possono incidere o meno, o che riflesso possono avere rispetto alla legge finanziaria nella distribuzione delle risorse per i Comuni.
Visto che è stato affidato a questo "Comitato finanze e contabilità degli enti locali" un monitoraggio, crediamo che sia importante che i risultati di questo monitoraggio non rimangano solo confinati all'interno del Comitato finanze e contabilità, all'interno degli enti locali, ma che questi risultati siano portati a conoscenza del Consiglio. A noi sembra che, essendo materia di finanza, nel senso che interessa il bilancio, il monitoraggio vada presentato nel rendiconto generale, in quello consuntivo, in modo che ci siano gli elementi su cui riflettere per definire l'anno successivo i criteri per i bilancio preventivo...
(interruzione dell'Assessore Marguerettaz, fuori microfono)
... glielo leggo: "I risultati del monitoraggio effettuato ai sensi del comma 1 sono illustrati annualmente dal Presidente della Regione al Consiglio regionale, contestualmente all'esame del rendiconto generale della Regione"...
Tibaldi (CdL) - (fuori microfono) ... hai cancellato l'ultima parte...
Squarzino (Arc-VA) - ... sì, mi è rimasta nella penna, cancellata l'ultima parte...
Tibaldi (CdL) - (fuori microfono) ... i sub-emendamenti non è che sono così...
(protestano i Consiglieri del gruppo "La Casa delle Libertà", fuori microfono)
Frassy (CdL) - (fuori microfono) ... se lo vuol fare al di fuori della legge lo può fare ...
Squarzino (Arc-VA) - ... ho concluso, ho letto l'emendamento che noi proponiamo, questo è l'emendamento che proponiamo...
Frassy (CdL) - (fuori microfono)... non quello che proponete, ma quello che avete proposto, perché questo è quello di cui discutiamo!
Presidente - La parola al Presidente della Regione, Caveri.
Caveri (UV) - Credo che, nel rispetto del Regolamento, si debba anche tener conto di quanto, nella formulazione di un testo, appaia esserci un macroscopico errore di tipo tecnico che pregiudicherebbe l'approvazione di un emendamento, che invece è un emendamento accoglibile... perché? Perché è vero che facciamo tutta un'attività di monitoraggio della fiscalità, a maggior ragione dopo tutte quelle imposizioni suppletive che deriveranno dalla finanziaria statale, che ci obbligheranno a controllare l'andamento, ma è vero che scrivere "anche ai fini delle determinazioni sulla finanza locale da adottare con la legge finanziaria della Regione" sarebbe in contrasto con le normative vigenti, che prevedono una serie di confronti che in parte ineriscono anche la fiscalità comunale; quindi il fatto che i Comuni aumentino o diminuiscano la propria tassazione principale, che è l'ICI, già oggi determina e influenza i trasferimenti regionali, in un senso positivo.
Credo che mettere il punto dopo "Regione" senza farne una questione regolamentare sub-emendativa, è un artificio esclusivamente tecnico che consente l'approvazione dell'emendamento, togliendo quella parte che risulterebbe palesemente in contrasto con la legislazione vigente e non permetterebbe neanche il cambiamento della legislazione esistente.
Presidente - La parola al Consigliere Frassy.
Frassy (CdL) - Alcune riflessioni sostanziali e formali su questo emendamento.
Le riflessioni sostanziali: siamo favorevoli a questo emendamento, siamo favorevoli ad esprimere voto positivo su tutto l'emendamento come proposto dai colleghi del gruppo "Arcobaleno" dalla prima all'ultima parola. Prendiamo invece atto che il Presidente Caveri accampa incompatibilità di tipo tecnico-legislativo rispetto alla formulazione che dal nostro punto di vista ha un senso; immagino che la collega Squarzino quando nel chiudere l'emendamento ha scritto "anche ai fini", non lo ha messo perché voleva fare 4 righe anziché 2 e 1/2, questo è il succo dell'emendamento, perché c'è anche l'"ISTAT" che fornisce i dati, ma i dati dell'"ISTAT" ognuno se li interpreta, in questo caso tali dati invece sarebbero finalizzati alla problematica della ripartizione di queste risorse.
Penso perciò che non sia una parte di secondaria importanza, tanto che non abbiamo imbarazzo di dire che questo emendamento, così com'è, ci sembra intelligente; il fatto poi di ridurlo con una "furbata"... possiamo capire la "furbata" del Presidente Caveri, ma è un po' meno "furbata" vista dal vostro punto di vista, perché il vostro emendamento afferma un principio che rimane, alla fine, inutile. Se il Presidente Caveri ha recepito il vostro indirizzo, ma lo ha recepito parzialmente, nessuno gli vieta di venire quando facciamo il rendiconto e di portare alla conoscenza dell'aula questi dati. Questa è la riflessione sostanziale che faccio, ed è la riflessione che se le cose si accettano nel loro spirito, non si accettano per battuta di spirito dicendo: "prendiamo la premessa, ma la conclusione non ci interessa", perché la premessa serve poi a dare concretezza alla conclusione!
L'aspetto formale lo devo sottolineare: c'è una procedura, c'è un regolamento, di conseguenza se la maggioranza, l'Esecutivo, il Presidente Caveri ha l'imbarazzo di far votare alla sua maggioranza questo emendamento, è legittimo l'imbarazzo che è un imbarazzo politico e si esprimerà in maniera contraria, ma se adesso ipotizziamo che gli emendamenti vengono modificati in base alla norma regolamentare in base a quelle che sono le emotività del Presidente o dell'Assessore di turno, possiamo evitare di convocare il Consiglio, è pieno di bar, in zona, e parliamo di queste cose qui e poi magari le cose vanno anche meglio, perché "un bicchiere tira l'altro" e siamo tutti più disponibili...
Presidente, la invito ad applicare il Regolamento!
Presidente - La parola al Presidente della Regione, Caveri per dichiarazione di voto.
Caveri (UV) - Con vivo dispiacere voteremo contro, però prendendo atto della proposta, quindi la riteniamo una proposta valida, non appena possibile la potremo formulare in qualche provvedimento.
Presidente - La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.
Squarzino (Arc-VA) - Anch'io voglio fare due dichiarazioni, una formale e una sostanziale... quella sostanziale: prendo atto che questa indicazione è utile anche per il lavoro che stanno facendo all'interno degli enti locali sul monitoraggio, quindi prendo atto che c'è la volontà politica da parte del Governo di assumere questo principio ed eventualmente penso nell'"Omnibus", ho sentito dire: "appena possibile, c'è un Omnibus lì!; quindi, fidandomi di questo, lo ritiro.
C'è invece una seconda osservazione formale che ritengo molto importante e che voglio qui ribadire, perché l'ho detta prima un po' qua, un po' là, ma ogni volta sembra che parli d'altro... quando si discutono dei provvedimenti legislativi e quando maggioranza e opposizione presentano degli emendamenti, sarebbe cosa buona, ma per la stessa maggioranza e per la stessa Giunta, dedicare prima, ripeto, "prima" della chiusura della discussione generale, un momento chiaro in cui si analizzano i vari problemi, ci si confronta e si può ancora intervenire in un modo o nell'altro. Invece non so per quale motivo ci sia da parte della Giunta l'ansia di chiudere la discussione generale prima di analizzare con serietà le proposte dell'opposizione, perché di fatto anche suggerimenti opportuni che l'opposizione fa, la Giunta non può fare propri.
Farei un invito caldo, lo faccio ogni volta, ma ogni volta mi si guarda come chi vuole bloccare la discussione generale... lo spirito non è questo; quindi, da una parte, ritiriamo questo emendamento, però chiediamo anche alla maggioranza, perché chiedo anche la garanzia da parte dei Capigruppo della maggioranza, che anche loro devono garantire il lavoro del Consiglio e che in quel momento facciano capire alla Giunta che è possibile lavorare meglio negli stessi tempi.
Presidente - La parola al Presidente della Regione, Caveri, per dichiarazione di voto.
Caveri (UV) - Scusi, collega Squarzino, accetto volentieri la sua sottolineatura, ma non credo che si debbano scaricare sul Governo regionale dei problemi che eventualmente...
(interruzione della Consigliera Squarzino Secondina, fuori microfono)
... ma le spiego il perché in un minuto. Lei capisce che la storia di doversi mettere d'accordo sugli emendamenti, facendo una specie di "melina" non chiudendo la discussione generale, è totalmente illogica.
Avevo già ricordato al collega Sandri come bene si sia fatto a prevedere nella riforma del Regolamento che entro mezz'ora dall'inizio della seduta si presentino gli emendamenti, per consentire una visibilità che permetta di poter riflettere prima sugli emendamenti, ma i meccanismi parlamentari che ho vissuto sono diversi. Ad esempio, il fatto di obbligare in sessione di bilancio a presentare gli emendamenti già in commissione e solo gli emendamenti approvati in commissione possono essere esaminati dall'aula, fa sì che non si arrivi all'ultimo minuto in aula con degli emendamenti magari importanti.
Seconda questione (lo dico all'attenzione del Presidente del Consiglio senza voler fare alcuna invasione di campo, ma in una logica di buon funzionamento): cosa capita alla Camera dei Deputati e al Senato? Esiste uno strumento che si chiama "Comitato dei nove", che è composto dai Capigruppo delle commissioni parlamentari che sono competenti nella materia attraverso la quale viene trattato quel singolo argomento; il "Comitato dei nove", una volta visti gli emendamenti, si riunisce formalmente con il Governo, si esaminano in commissione gli emendamenti dove il Governo dice già a priori: "questo sì, questo no, questo è modificabile...", e lì si modificano. Per quanto riguarda la storia del Consiglio regionale, in passato forse era positivo, perché non esistevano gli emendamenti, che sono abbastanza recenti, non esisteva questa tipologia che abbiamo mutuato da altri Parlamenti... quindi sono d'accordo: modifichiamo il Regolamento per la prossima sessione di bilancio.
Presidente - Vi invito a non intervenire 4 volte sullo stesso argomento, altrimenti non andiamo più avanti.
La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.
Squarzino (Arc-VA) - Ho cercato di contenermi, nel senso di intervenire solo quando era strettamente necessario e questo è necessario in questo momento... perché? Non voglio rimpallare la colpa dal Presidente della Giunta al Presidente delle commissioni, o dire dove funziona o dove non funziona... Credo che in questo momento non dobbiamo neanche riflettere, immaginare che un regolamento pensato per 600 e oltre Parlamentari possa essere applicato ad un'Assemblea di 35 Consiglieri, per cui direi di distinguere le 2 tipologie di regolamento: il Parlamento è una cosa e ha le sue esigenze, il Consiglio ha altre esigenze.
Ritengo che il Presidente però abbia sottolineato un aspetto molto importante: quello delle commissioni. Questo Consiglio ha, nelle commissioni, il suo strumento principe di lavoro, ma - e qui voglio aggiungere un elemento, non me ne vogliano i Presidenti, ma lo sanno benissimo - molte volte, proprio per la fretta che ha la Giunta di portare una legge, di farla approvare in tempo breve, la discussione viene compressa. Nel caso del bilancio non è stata prevista una riunione - ma non per cattiveria, perché non c'era il tempo - in cui i commissari con molta semplicità presentassero i vari emendamenti e li discutessero. Ripeto: non stiamo a vedere le colpe dell'uno o dell'altro, ma se riflettiamo e riconosciamo che le commissioni sono il luogo principe del lavoro, allora bisogna dare il tempo e gli strumenti perché questo avvenga!
Presidente - La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (GV-DS-PSE) - Credo che questo scambio di opinioni abbia messo in evidenza un fatto che non può essere taciuto: che questo bilancio sta andando di lusso tenuto conto delle premesse, perché abbiamo un bilancio che viene chiuso in tempi ragionevoli, che è frutto di qualche mediazione, forse più che in passato, e di cui riconosciamo alla maggioranza una certa disponibilità, ma le premesse che ci hanno portato qua sono state drammatiche. E il "PREFIN", che era un momento di confronto, ed è un argomento che il collega Fiou ripropone sempre perché era un momento importante, è stato completamente sottovalutato, ma a quel punto se c'era quella scelta, il bilancio sarebbe dovuto arrivare in Consiglio il 15 ottobre, e secondo me - da qui la proposta - se si va a cambiare il Regolamento - ed è giusto farlo -, bisogna anche porre con chiarezza che la Giunta ha l'obbligo, entro il 15 ottobre, di presentare il bilancio, perché solo così i 9, tutti questi meccanismi che - contrariamente alla collega Squarzino... - credo che siano dei meccanismi positivi - anche se sono dimensionalmente più grossi, dove c'è del buono bisogna andare a prendere -, possono funzionare.
Dobbiamo fare un passo indietro, tutti; le audizioni come sono fatte oggi, in commissione, sono delle cose inutili, perché quelle audizioni le deve fare la Giunta prima di fare il bilancio, dopodiché in commissione risentire i vari personaggi credo che sia solo una grande perdita di tempo, mentre lì sarebbero da leggere i capitoli - quello che abbiamo fatto in questi 2 giorni - e siano gli Assessori che vengono a rispondere in commissione, perché lì puoi lavorare sui testi, dopodiché nell'aula vai a fare la sintesi politica e il confronto. Per poter fare questo ci vuole il tempo e da questo punto di vista credo che la prima assunzione di responsabilità sia proprio del Governo che, entro il 15 ottobre, deve presentare la manovra, altrimenti non ci sono i tempi; diversamente, si finisce come si finisce adesso, ma sia chiaro che questa fine è un lusso che non so se si potrà riprodurre anche in futuro!
Presidente - L'emendamento n. 8 del gruppo "Arcobaleno" è ritirato; ne do lettura per il verbale:
Emendamento
Dopo il comma 1 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente comma:
"1bis. I risultati del monitoraggio effettuato ai sensi del comma 1 sono illustrati annualmente dal Presidente della Regione al Consiglio regionale, contestualmente all'esame del rendiconto generale della Regione, anche ai fini delle determinazioni sulla finanza locale da adottare con la legge finanziaria della Regione".
Pongo in votazione l'articolo 7:
Consiglieri presenti: 34
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 7 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Sandri, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8:
Consiglieri presenti: 32
Votanti e favorevoli: 22
Astenuti: 10 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Frassy, Lattanzi, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - La parola al Consigliere Frassy sull'articolo 9.
Frassy (CdL) - Penso che questo articolo meriti una breve considerazione di carattere politico, perché questo è l'articolo che ogni anno, da qualche tempo, troviamo nella legge finanziaria regionale ed è riferito a quella legge n. 3/1992, conosciuta come legge per "Aosta capoluogo", e devo dire che dal 1992 ad oggi di anni ne sono passati parecchi e di riqualificazione di questa "Aosta capoluogo" c'è difficoltà nel trovarne traccia! Nonostante l'importo che all'epoca era stato stanziato, 150 miliardi di lire, che oggi è meno significativo, ma nel 1992 era sicuramente un imposto significativo, prevedeva anche un periodo temporale entro il quale effettuare questi investimenti: il decennio 1992-2001.
Conosciamo tutti le varie situazioni e qualcuno forse le conosce anche meglio, mi riferisco a chi ha avuto esperienza al Comune di Aosta, qui abbiamo 2 ex Sindaci che hanno vissuto tutte le difficoltà di rapporto con l'Amministrazione regionale, l'allora Assessore Borre al Comune di Aosta evidenziava difficoltà di rapportarsi con la struttura regionale; poi sembra che, alla fine, il problema burocratico sia stato superato, si è costituito il "Comitato di sorveglianza", ma oggi prendiamo atto che facciamo l'ennesima proroga e andiamo al 31 dicembre 2008, il che vuol dire che abbiamo tutto il 2007 più il 2008... e non mi sentirei in questo momento di scommettere che nel 2008 questi fondi siano stati effettivamente utilizzati, spesi, investiti. Lo dico anche alla luce della situazione politica al Comune di Aosta, che in queste ore - semmai ce ne fosse bisogno - denota l'incapacità dell'attuale coalizione di maggioranza di governare il Comune capoluogo; perciò oggi siamo obbligati a prorogare l'assegnazione di queste risorse a termini che vanno al 31 dicembre 2008, ma non so se facciamo bene a concedere questa proroga, perché stiamo avallando il fallimento di una coalizione politica, di un esecutivo politico che ormai da troppo tempo non riesce a risolvere i problemi del Comune di Aosta, salvo pensare alle esigenze di cassa.
Se dovessimo riassumere la politica del Comune di Aosta di questi ultimi anni è una politica di carattere fiscale: aumento dei costi spiccioli - costi del parcheggio -, aumento dell'"ICI" con la differenziazione prime case, seconde case, case sfitte, aumento dei servizi a domanda individuale, ma... di riqualificazione del capoluogo regionale non si vede traccia! Quello che doveva essere il parcheggio provvisorio della "zona Ospedale", ringraziamo e auspichiamo, Assessore Fosson, che si faccia l'ampliamento dell'Ospedale in quell'area, perché se non altro finalmente quel parcheggio, che era nato come parcheggio provvisorio, riprenderà atto della sua situazione di provvisorietà per lasciare spazio ad una struttura sotterranea che dia una risposta dal punto di vista architettonico meno desolante dell'attuale struttura di parcheggio, e consentirà il completamento della ristrutturazione del Presidio ospedaliero!
Noi voteremo con grande difficoltà questa proroga, perché non ci sentiamo di togliere soldi al Comune capoluogo, ma con la consapevolezza che qui, il problema, non è più di risorse o di tempi... è di capacità e volontà politica! Penso che capacità e volontà politica siano problemi che le forze che lì rappresentano la maggioranza si dovrebbero porre; mi riferisco all'"Union Valdôtaine", in primis, perché esprime il Sindaco, mi riferisco a chi esprime il Vicesindaco, ma mi riferisco anche a chi, oggi, esprime la maggioranza degli Assessori al Comune di Aosta, ovvero "Stella Alpina". Le diatribe politiche fra le incompatibilità di "Stella Alpina" e "DS" non possono bloccare l'amministrazione della città di Aosta! La città di Aosta oggi è bloccata, non per un diverso progetto politico, ma per una diatriba pseudoideologica fra "Stella Alpina" e "DS". Se resa dei conti ci deve essere, che ci sia, che si vada ad elezioni anticipate e non si trascini il Comune di Aosta in una "querelle" infinita come quella che purtroppo sta condizionando negativamente l'economia, l'immagine e la società valdostana!
Oggi, in Valle d'Aosta, assistiamo a delle forze politiche che hanno perso non solo la capacità, ma la responsabilità di governo, nel senso che abbiamo forze politiche che antepongono gli equilibri di Assessorati, di gestione, di sottogoverni agli interessi pubblici e penso che votando l'articolo 9 dobbiamo essere consapevoli di quelli che sono invece i problemi oggettivi ai quali bisogna dare delle risposte... e le risposte non possono che passare attraverso una condivisione di un programma politico e amministrativo!
Invito vivamente le forze politiche che hanno responsabilità di governo al Comune di Aosta di essere conseguenti con il percorso politico che intendono portare avanti: chiarezza, e chiarezza subito!
Presidente - La parola al Consigliere Venturella.
Venturella (Arc-VA) - Il nostro voto sarà un voto di tipo politico, di testimonianza: ci asterremo, perché su questo articolo 9, ma soprattutto sul contenuto dell'accordo di programma, non ci sentiamo di avallare il cambiamento del cronoprogramma, che mi pare sia cambiato già 2 volte, lo stralcio di alcuni progetti ritenuti fondamentali per delle esigenze che non riusciamo a capire. Si sono aperte strade con delle procedure accelerate per alcuni progetti che non ritenevamo assolutamente prioritari, mentre altri, prioritari, sono stati abbandonati! Credo che questo piano di interventi che era un "atout" che doveva essere giocato bene per la città di Aosta, invece... è stato giocato malissimo!
Questo nostro voto non è naturalmente un voto contro la programmazione e l'autorizzazione di spesa che sia prorogata, assolutamente, ma è un segnale di testimonianza politica che riguarda il modo di approcciarsi a questo intervento, che è stato, dal punto di vista della programmazione, assolutamente deludente e fallimentare!
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 9:
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 28
Astenuti: 3 (Bortot, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Colleghi, sospendiamo i lavori, chiedo a tutti di essere puntuali alle ore 15,30.
La seduta è tolta.
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La seduta termina alle ore 13,00.