Oggetto del Consiglio n. 2309 del 23 novembre 2006 - Resoconto
OGGETTO N. 2309/XII - Approvazione del nuovo Statuto della Finaosta S.p.a. come previsto dall'articolo 2, comma 4 della legge regionale n. 7/2006.
Il Consiglio
Richiamata la legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 recante: "Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.a.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16.", in particolare l'articolo 2, comma 4, il quale dispone che le modifiche dello statuto della società "FINAOSTA S.p.a." siano approvate con deliberazione del Consiglio regionale;
Rilevato che le modifiche allo statuto della società "FINAOSTA S.p.a." si sono rese necessarie alla luce dell'entrata in vigore della legge regionale n. 7/2006 e delle innovazioni introdotte dalla riforma del diritto societario affinché quest'ultima possa convocare l'assemblea straordinaria dei soci per l'approvazione definitiva dello stesso;
Richiamata la legge regionale 16 marzo 2006, n. 7, articolo 2;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1766 in data 15 giugno 2006 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2006/2008, con decorrenza 16 giugno 2006, e di disposizioni applicative;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento Bilancio, Finanze, Programmazione e Partecipazioni regionali in assenza del Direttore della Direzione Finanze e Partecipazioni dell'Assessorato del Bilancio, Finanze, Programmazione e Partecipazioni regionali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, sulla legittimità della presente deliberazione;
Visto il parere della II Commissione consiliare permanente;
Delibera
l'approvazione del nuovo testo dello statuto della società "FINAOSTA S.p.A." come da allegato.
NUOVO TESTO STATUTO FINAOSTA S.P.A.
Titolo I: Denominazione - Sede - Durata - Domicilio.
Articolo 1
(Denominazione)
1) È costituita una Società per Azioni denominata "Finanziaria Regionale Valle d'Aosta - Società per Azioni" - siglabile "FINAOSTA S.p.A.".
2) Possono essere soci di FINAOSTA S.p.A., oltre alla Regione, gli enti pubblici territoriali e non territoriali, le banche e gli intermediari finanziari, le società finanziarie e creditizie controllate da banche e da intermediari finanziari, le società di assicurazione, i consorzi di imprese legalmente costituiti e le società di servizi controllate da associazioni di categorie produttive.
Articolo 2
(Sede)
1) La Società ha sede legale in Aosta; essa potrà istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.
Articolo 3
(Durata)
1) La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei Soci.
Articolo 4
(Domicilio)
1) Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei componenti dell'organo di controllo e degli obbligazionisti per i loro rapporti con la società, è quello ufficialmente depositato presso la sede della società e risultante dai libri sociali.
Titolo II: Oggetto - Modalità e limiti di intervento.
Articolo 5
(Oggetto sociale)
1) La Società ha lo scopo di concorrere, nel quadro di una politica di programmazione regionale, a promuovere e a compiere tutte quelle attività o a porre in essere tutti quegli interventi che, direttamente o indirettamente, favoriscano lo sviluppo socio-economico del territorio regionale, in armonia con le direttive della Regione.
2) Tali finalità vengono perseguite, principalmente, con forme di intervento tendenti a favorire la nascita, lo sviluppo, l'ammodernamento, il consolidamento economico e la mutua collaborazione di imprese pubbliche e private e di enti pubblici con organizzazione operativa e prevalente attività nel territorio regionale. Eventuali interventi, sotto qualsiasi forma, nel settore delle assicurazioni non devono alterare le condizioni del libero mercato nell'offerta dei prodotti assicurativi.
3) L'attività di impresa si considera prevalentemente svolta nel territorio regionale quando qui siano localizzati per intero o in parte predominante gli investimenti fissi e l'occupazione e, ove richiesto, la direzione tecnica e quella amministrativa.
4) La società può intervenire anche a favore di imprese con organizzazione operativa e prevalente attività al di fuori del territorio regionale, purché tali interventi siano funzionali allo sviluppo di iniziative economiche nell'ambito del territorio regionale o al conseguimento di obiettivi di interesse per il contesto economico regionale.
5) La società può intervenire, inoltre, a favore di imprese con organizzazione operativa e prevalente attività nel territorio regionale, che attuino iniziative al di fuori dello stesso, purché funzionali allo sviluppo di iniziative economiche nell'ambito del territorio regionale o al conseguimento di obiettivi che presentino interesse per il contesto economico regionale.
6) Per il conseguimento dello scopo sociale la società può porre in essere i seguenti tipi di intervento:
a) assumere partecipazioni, tendenzialmente temporanee, in società di capitali, anche straniere, già costituite o da costituire, finalizzate alla realizzazione di programmi o al conseguimento di obiettivi di interesse per il contesto economico regionale;
b) concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma;
c) fornire consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria e societaria e di strategia industriale;
d) assumere incarichi di studio, di consulenza, di assistenza e di gestione affidati dalla Regione;
e) compiere, per l'attuazione degli interventi di cui alle precedenti lettere, qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare, ritenuta necessaria o semplicemente utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa l'assunzione di mutui fondiari ed ipotecari e la concessione di avalli, fidejussioni, ipoteche ed in genere garanzie reali su beni sociali, anche a favore e nell'interesse di terzi ivi compresi Istituti Bancari e Finanziari, nonché, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, ogni altra operazione strumentale comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, con la sola esclusione dell'attività bancaria e della raccolta del risparmio ai sensi del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
f) gestire fondi di rotazione, alimentati da provvista fornita dalla Regione e/o dalla società stessa e/o da altri enti pubblici, finalizzati alla concessione di finanziamenti a favore dei soggetti indicati nelle Leggi regionali di istituzione dei fondi stessi e regolamentati da apposite convenzioni;
g) attuare interventi utilizzando i Fondi Speciali di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 su direttiva della Giunta regionale e di altri enti nonché svolgere attività di mandataria per conto della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
h) provvedere, utilizzando i Fondi Speciali di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7, alla progettazione, costruzione, acquisto e locazione di immobili da utilizzare ai fini industriali (per produzione di beni e servizi), commerciali o turistici, da gestire o da alienare; per il raggiungimento di tali obiettivi, la società potrà acquistare e lottizzare terreni e fabbricati.
Articolo 6
(Modalità e Limiti)
1) Le partecipazioni e gli interventi previsti nell'articolo precedente sono indirizzate preferibilmente verso quelle attività che, direttamente o indirettamente, determinino maggiore occupazione.
2) Ciascuna partecipazione non potrà superare, nella Gestione Ordinaria prevista nel successivo articolo 8, la misura del 35% (trentacinque per cento) del capitale, ovvero del patrimonio netto qualora inferiore, della Società di cui la FINAOSTA venga a far parte, tenuto conto anche delle quote o azioni indirettamente detenute da FINAOSTA attraverso altre società dalla stessa già partecipate.
3) Il limite indicato nel secondo comma potrà essere superato nel caso di partecipazioni a valere sulla gestione speciale, nonché per la gestione ordinaria nel caso di partecipazioni in società finanziarie e creditizie, in società svolgenti attività di factoring, locazione finanziaria, gestione di fondi d'investimento, servizi alle imprese, gestione di impianti a fune nonché in società aventi come scopo la realizzazione di strutture destinate a favorire la nascita di nuove iniziative imprenditoriali.
4) La società non potrà impegnare una somma superiore al 15% (quindici per cento) del suo patrimonio di vigilanza nelle partecipazioni e negli interventi previsti alle lettere a) e b) dell'articolo precedente, in una sola impresa o gruppo di imprese.
5) Ai fini dell'applicazione dei divieti di cui al secondo e quarto comma non si terrà conto delle somme impegnate a carico del fondo speciale di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7.
6) Lo smobilizzo delle partecipazioni assunte nell'ambito della Gestione ordinaria, con l'esclusione di quelle di cui al terzo comma del presente articolo e di quelle finalizzate al conseguimento di obiettivi di interesse per il contesto economico regionale, deve avere luogo tenendo conto dei programmi e dei progetti oggetto di intervento e del grado di sviluppo delle società alle quali esse si riferiscono.
7) Non si potrà dar corso ad alcuna partecipazione se non sia assicurata alla società una rappresentanza proporzionale alla misura della partecipazione medesima nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio sindacale della Società cui questa si riferisce.
8) Per tutte le forme di intervento a valere sulla Gestione Ordinaria e sulla Gestione Speciale, la società deve preventivamente assicurarsi la facoltà di eseguire, a propria discrezione, controlli gestionali e revisioni amministrative presso le imprese finanziariamente assistite.
Titolo III: Capitale Sociale e Fondi Speciali - Azioni - Finanziamenti dei soci alla società e obbligazioni - Recesso del socio.
Articolo 7
(Capitale Sociale)
1) Il capitale sociale è di Euro 112.000.000,00 suddiviso in 112.000.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno) ciascuna.
2) Ogni aumento di capitale dovrà essere disposto o attuato in modo che la partecipazione di soggetti diversi dalla Regione Valle d'Aosta sia contenuta complessivamente entro la misura massima del 25% (venticinque per cento) del capitale sociale.
Articolo 8
(Gestioni Finanziarie)
1) La società opera con mezzi propri ovvero per conto della Regione o di altri enti pubblici, con fondi specifici forniti dalla Regione stessa o dagli altri enti. La società ha l'obbligo di trasmettere rendiconti periodici, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale, degli interventi eseguiti per conto della Regione. Tali rendiconti sono trasmessi anche al Presidente del Consiglio.
2) Si definisce ordinaria la gestione relativa ad interventi che la Società pone in essere con mezzi finanziari propri; la gestione relativa ad interventi effettuati per conto della Regione, ai sensi dell'articolo 6 della Legge regionale 16 marzo 2006, n. 7, o di altri enti si definisce speciale.
3) La società può gestire, infine, fondi di rotazione alimentati da provvista fornita dalla Regione e/o dalla società stessa e/o da altri enti pubblici.
Articolo 9
(Azioni)
1) Le azioni sono nominative e sono rappresentate da titoli azionari. Esse sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
2) In sede di aumento di capitale, l'Assemblea può deliberare, ai sensi dell'articolo 2348 del Codice Civile, l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.
3) Ogni azione dà diritto ad un voto.
Articolo 10
(Liberazione delle azioni)
1) In caso di aumento del capitale sociale con versamenti parziali, i sottoscrittori di azioni di nuova emissione dovranno versare la percentuale residua delle azioni sottoscritte nei modi e nei termini stabiliti dall'organo di amministrazione.
2) Salvo quanto disposto dall'articolo 2344 del Codice Civile, il socio in mora sarà tenuto a corrispondere un interesse calcolato ad un saggio pari al tasso minimo di offerta sulle operazioni di rifinanziamento fissato da Banca Centrale Europea aumentato del 3% (tre per cento).
Articolo 11
(Finanziamenti dei soci alla società e obbligazioni)
1) I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia.
2) La società può inoltre emettere, per deliberazione dell'assemblea ordinaria, obbligazioni secondo le norme ed entro i limiti prescritti dalle leggi vigenti.
Articolo 12
(Recesso del socio)
1) Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:
a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
b) la trasformazione della società;
c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto;
f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
h) l'aumento del capitale sociale in relazione al disposto dell'articolo 7 secondo comma del presente statuto;
i) le modifiche dello Statuto introduttive o soppressive di clausole compromissorie.
2. È escluso il diritto di recesso in caso di deliberazioni aventi ad oggetto la proroga del termine, salvo il caso di durata stabilita per un tempo indeterminato, o l'introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione di azioni.
3) Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del Codice Civile, spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater del Codice Civile.
4) In caso di recesso, da esercitarsi sulla base delle condizioni disposte dall'articolo 2437-bis del Codice Civile, il valore delle azioni oggetto di liquidazione sarà determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione contabile, proporzionalmente alla partecipazione al capitale sociale di cui trattasi, sulla base del patrimonio netto della società quale risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato alla data dell'esercizio del diritto di recesso, al netto di eventuali riserve diverse da quelle costituite con utili di esercizio o con apporti dei soci, nonché dell'importo di eventuali distribuzioni di patrimonio netto eventualmente intervenute tra la data dell'ultimo bilancio di esercizio approvato e la data della liquidazione.
5) Il procedimento di liquidazione delle azioni del socio recedente è regolato sulla base del disposto dell'articolo 2437-quater del Codice Civile.
Titolo IV: Organi Sociali.
Articolo 13
(Assemblea)
1) Le Assemblee regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti, astenuti o dissenzienti.
Articolo 14
(Intervento all'Assemblea)
1) Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti che abbiano depositato, almeno tre giorni liberi prima del giorno fissato per l'Assemblea, le loro azioni presso la sede sociale o banche indicate nell'avviso di convocazione. L'obbligo di deposito non si applica nel caso di assemblea totalitaria di cui all'articolo 2366 quarto comma del Codice Civile.
2) Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta. Non sono ammesse deleghe in capo a enti o persone giuridiche.
3) L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
b) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere, trasmettere documenti;
e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente o saranno presenti il presidente ed il segretario.
4) In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio presenze.
Articolo 15
(Convocazione dell'Assemblea)
1) L'Assemblea è convocata dall'organo di amministrazione nel Comune ove ha sede la società od altrove purché in Italia, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.
2) L'Assemblea inoltre è convocata sia in via ordinaria che in via straordinaria, ogni qualvolta l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.
3) L'Assemblea è convocata mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata A.R. o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni liberi prima del giorno fissato per l'adunanza.
4) L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.
Articolo 16
(Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea)
1) Per la costituzione dell'Assemblea in sede ordinaria e straordinaria e per la validità delle deliberazioni si fa riferimento al disposto degli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.
Articolo 17
(Presidenza dell'Assemblea)
1) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo di amministrazione o, in sua assenza, da persona eletta dalla maggioranza degli intervenuti. Il Presidente dell'Assemblea sarà assistito da un Segretario designato ai sensi dell'articolo 2371 del Codice Civile anche fra i non azionisti.
2) Nei casi di legge e quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario.
3) Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto secondo le modalità previste dall'articolo 2375 del Codice Civile.
Articolo 18
(Consiglio di amministrazione)
1) La FINAOSTA è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 9 a 11 membri aventi i requisiti previsti dalla normativa in materia bancaria e creditizia.
2) Ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, alla Regione Valle d'Aosta spetta la nomina, da parte della Giunta regionale, del Presidente del Consiglio di amministrazione e di due terzi dei Consiglieri, con arrotondamento per eccesso, di cui uno da scegliersi tra i Dirigenti dell'Amministrazione regionale con funzioni di coordinamento tra la Regione e la società, uno da scegliersi, d'intesa tra la Giunta regionale e la giunta della Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, tra i componenti del Consiglio della stessa e uno da scegliersi all'interno di una terna di nomi indicati da Confindustria Valle d'Aosta e scelti tra i legali rappresentanti dei soci effettivi ad essa aderenti.
3) La nomina degli altri membri del Consiglio verrà effettuata dall'Assemblea. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
4) I membri del Consiglio di amministrazione sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o, comunque, funzionali all'attività dell'intermediario finanziario;
c) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.
5) Il Presidente del Consiglio di amministrazione deve essere scelto tra persone in possesso di diploma di laurea di durata almeno quadriennale in scienze economiche, scienze giuridiche, scienze politiche e delle relazioni internazionali, scienze dell'amministrazione, scienze statistiche o ingegneria gestionale o lauree equipollenti e, inoltre, di almeno uno dei requisiti di professionalità indicati nel comma che precede, ferma restando un'esperienza complessiva di almeno cinque anni.
6) Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più amministratori si procederà a sostituirli con le modalità previste dal presente articolo. Gli amministratori così nominati decadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. L'intero Consiglio di amministrazione cessa qualora venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti.
7) Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 del Codice Civile.
Articolo 19
(Attribuzioni del Consiglio di amministrazione)
1) Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società; esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto espressamente riservano all'Assemblea.
Articolo 20
(Convocazione del Consiglio di amministrazione)
1) Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, ogni qual volta questi ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno tre Consiglieri. L'avviso di convocazione con l'indicazione delle materie da trattare, dovrà essere comunicato a ciascun Consigliere ed a ciascun componente effettivo del Collegio sindacale, almeno tre giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso potrà essere comunicato anche per telefax o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno un giorno libero prima di tale data.
2) Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da persona designata dalla maggioranza degli intervenuti.
3) Il Consiglio nomina un Segretario anche al di fuori dei suoi membri.
Articolo 21
(Validità delle deliberazioni del Consiglio)
1) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.
2) I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza deliberativa.
3) Il Consiglio di amministrazione può riunirsi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
b) che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere, trasmettere documenti;
e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente o saranno presenti il presidente ed il segretario.
4) In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio presenze.
Articolo 22
(Compensi agli Amministratori)
1) Ai componenti del Consiglio di amministrazione è dovuto un emolumento ed un gettone di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea determina l'ammontare del gettone e dell'emolumento da corrispondersi al Presidente ed ai Consiglieri.
Articolo 23
(Delega delle attribuzioni consiliari)
1) Le attribuzioni, che sono per legge delegabili, possono dall'organo di amministrazione essere delegate al Comitato esecutivo, a singoli consiglieri e/o al Presidente.
2) Gli organi delegati sono tenuti a riferire all'organo di amministrazione e all'organo di controllo con cadenza almeno semestrale.
Articolo 24
(Comitato esecutivo)
1) Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente dell'organo di amministrazione che lo presiede e da quattro Consiglieri eletti dal Consiglio medesimo con deliberazione presa con il voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi componenti. L'Assemblea stabilisce l'ammontare del gettone di presenza e dell'emolumento da corrispondere ai membri del Comitato esecutivo.
Articolo 25
(Convocazione del Comitato esecutivo e deliberazioni del medesimo)
1) Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due componenti.
2) L'avviso di convocazione con l'indicazione delle materie da trattare, dovrà essere comunicato per telefax o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento a ciascun membro del Comitato esecutivo e a ciascun componente effettivo dell'organo di controllo almeno tre giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno libero prima di tale data.
Articolo 26
(Attribuzioni del Comitato esecutivo)
1) Il Comitato esecutivo esercita le funzioni, le attribuzioni ed i poteri ad esso delegati dall'organo amministrativo.
Articolo 27
(Firma e rappresentanza sociale)
1) La firma e la rappresentanza sociale di fronte a terzi ed in giudizio spettano al Presidente dell'organo di amministrazione e, nell'ambito delle attribuzioni delegate, ai singoli consiglieri, i quali tutti in detto ambito potranno rilasciare procure ad negotia.
2) In caso di assenza od impedimento o di cessazione dalla carica il Presidente, nella firma e nella rappresentanza legale, è sostituito dal Consigliere in sede più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità di carica, dal Consigliere più anziano di età.
3) Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza, o dell'impedimento o della cessazione della carica.
Articolo 28
(Collegio sindacale)
1) Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti i quali durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Alla Regione Valle d'Aosta spetta la nomina, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, del Presidente del Collegio sindacale e di un Sindaco effettivo e uno supplente. La nomina degli altri membri del Collegio sarà effettuata dall'Assemblea.
2) L'Assemblea degli azionisti determinerà l'ammontare del compenso da corrispondere ai Sindaci effettivi.
3) Il Presidente ed i membri del Collegio sindacale devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia, o negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia e, nei loro confronti, non deve sussistere alcuna delle cause di incompatibilità previste nell'articolo 2399 del Codice Civile.
Articolo 29
(Controllo contabile)
1) Il controllo contabile sulla società è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia o, nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 2409 bis del Codice Civile, può essere affidato al Collegio sindacale.
Articolo 30
(Consiglio di gestione)
1) L'amministrazione di FINAOSTA S.p.A. può essere esercitata, ai sensi dell'articolo 2409-octies e seguenti del Codice Civile ed in alternativa a quanto previsto dall'articolo 18, da un Consiglio di gestione.
2) Il Consiglio di gestione è composto da un minimo di nove ad un massimo di undici membri aventi i requisiti di onorabilità e di indipendenza prescritti dalla normativa vigente in materia bancaria e creditizia e i requisiti di professionalità indicati all'articolo 18.
3) Ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, alla Regione spetta la nomina, da parte della Giunta regionale, del Presidente del Consiglio di gestione e di due terzi dei consiglieri, con arrotondamento per eccesso, di cui uno da scegliersi, d'intesa tra la Giunta regionale e la giunta della Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, tra i componenti del Consiglio della stessa e uno da scegliersi all'interno di una terna di nomi indicati da Confindustria Valle d'Aosta e scelti tra i legali rappresentanti dei soci effettivi ad essa aderenti.
4) I componenti del Consiglio di gestione durano in carica tre esercizi e scadono alla data della riunione del consiglio di sorveglianza convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
5) Al Consiglio di gestione si applicano i commi 4, 5 e 7 dell'articolo 18.
6) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di gestione, si provvede alla loro sostituzione con le modalità previste nel presente articolo.
7) Ai componenti Consiglio di gestione è dovuto un emolumento ed un gettone di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea determina l'ammontare del gettone e dell'emolumento da corrispondersi al Presidente ed ai Consiglieri.
Articolo 31
(Consiglio di sorveglianza)
1) Ove ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 30, il controllo su FINAOSTA S.p.A. è esercitato, ai sensi dell'articolo 2409-octies e seguenti del Codice Civile, da un Consiglio di sorveglianza composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri i quali durano in carica tre esercizi e scadono alla data della riunione del Consiglio di sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
2) Ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, alla Regione spetta la nomina, da parte della Giunta regionale, del Presidente del Consiglio di sorveglianza e di un componente. Nell'ipotesi in cui il Consiglio di sorveglianza sia composto da più di tre membri, la Giunta regionale nomina i due terzi dei componenti con arrotondamento per eccesso. La nomina degli altri componenti è effettuata dall'assemblea.
3) L'assemblea determinerà l'ammontare del compenso da corrispondere ai membri del Consiglio di sorveglianza.
4) Il Presidente del Consiglio di sorveglianza deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia; gli altri membri devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia oppure possedere i requisiti indicati nell'articolo 18 per i componenti del consiglio di amministrazione.
5) Nei confronti dei componenti del Consiglio di sorveglianza non deve sussistere alcuna delle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2409-duodicies del Codice Civile.
Articolo 32
(Controllo contabile)
1) Ove ricorra l'ipotesi di cui agli articoli 30 e 31, il controllo contabile sulla società è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero di giustizia.
Titolo V: Bilancio e Utili.
Articolo 33
(Esercizio Sociale e Bilancio)
1) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea o del Consiglio di sorveglianza, il bilancio è presentato al Presidente della Regione, corredato dal verbale di approvazione e dalle relazioni dell'organo di amministrazione e degli organi di controllo nonché da un prospetto riepilogativo dei compensi, comprensivi degli eventuali benefits, spettanti agli amministratori e ai sindaci.
2) Gli utili netti dell'esercizio verranno ripartiti nel modo seguente:
- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale;
- il 25% (venticinque per cento) alla riserva straordinaria;
- il residuo su determinazione dell'Assemblea.
Titolo VI: Disposizioni finali.
Articolo 34
(Incompatibilità)
1) Salve le altre ipotesi di incompatibilità previste dalla legge non possono ricoprire cariche nella società coloro che abbiano liti pendenti con la medesima; la stessa incompatibilità sussiste qualora detta condizione si verifichi nel coniuge, nei parenti, negli affini entro il secondo grado.
2) Non possono parimenti ricoprire le anzidette cariche coloro che abbiano rapporto di coniugio, di parentela o di affinità entro lo stesso grado, con i dipendenti della stessa.
3) Lo stato di incompatibilità è rilevato dall'organo di amministrazione al quale compete di indicare le modalità ed i termini per la sua rimozione. L'ulteriore permanenza dello stato di incompatibilità importa la decadenza dalla carica.
Articolo 35
(Incompatibilità per il personale)
1) Non possono essere assunti come dipendenti della società coloro i quali abbiano rapporto di coniugio ovvero di parentela o affinità entro il secondo grado compresa, con gli Amministratori o i componenti dell'organo di controllo, nonché coloro i quali abbiano partecipazioni in imprese finanziate dalla società ad eccezione degli interventi a valere sui fondi di rotazione regionali e sulla Gestione speciale di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7, anche qualora detta condizione si verifichi nel coniuge, nei parenti o negli affini entro il secondo grado.
2) I dipendenti non possono, inoltre, esercitare alcuna professione o commercio o industria, né ricoprire cariche di Amministratori, di componenti di organi di controllo o di Liquidatori di Società od Enti di qualsiasi natura, se non designati dall'organo di amministrazione, o da esso autorizzati. Gli emolumenti da corrispondere al personale della società dalle Società e dagli Enti presso i quali gli stessi ricoprono cariche a seguito di designazione da parte dell'organo di amministrazione, sono direttamente versati alla società.
Articolo 36
(Divieto di incarichi)
1) Non possono essere affidati incarichi di consulenza di qualunque genere a persone che abbiano liti pendenti con la società.
Articolo 37
(Scioglimento e Liquidazione)
1) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri.
Articolo 38
(Arbitrato)
1) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, è deferita ad un collegio composto da tre arbitri, di cui uno nominato dal presidente dell'Ordine dei commercialisti di Aosta e uno nominato dal presidente dell'Ordine degli Avvocati di Aosta, i quali dovranno provvedere alla nomina del terzo arbitro fra gli iscritti agli Ordini professionali di cui sopra, con funzioni di Presidente del Collegio arbitrale. La nomina dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla richiesta effettuata dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta al Presidente del Tribunale di Aosta su istanza effettuata dalla parte più diligente.
2) La sede del Collegio arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio arbitrale.
3) Il procedimento arbitrale così instaurato avrà carattere rituale e sarà disciplinato dagli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.
4) La decisione del Collegio arbitrale sarà pronunciata secondo diritto e avrà natura di sentenza tra le parti.
5) Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente salvo diversa decisione del Collegio arbitrale.
Articolo 39
(Foro competente)
1) Per qualunque controversia che sorga in dipendenza di affari sociali e dell'interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro di Aosta.
Articolo 40
(Applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE)
1) Tutti gli interventi di FINAOSTA, in Gestione ordinaria o speciale, saranno effettuati nel rispetto degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.
Articolo 41
(Soggezione ad attività di direzione e coordinamento)
1) La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis comma secondo del Codice Civile.
Articolo 42
(Norma di rinvio)
1) Per tutto quanto non è disposto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge che disciplinano la materia.
Président - La parole à l'Assesseur au budget, aux finances, à la programmation et aux participations régionales, Marguerettaz.
Marguerettaz (UV) - Molto brevemente, oggi il Consiglio regionale si trova ad approvare una proposta di statuto che è una conseguenza della modifica della legge regionale n. 7/2006. Abbiamo avuto modo di fare una discussione molto approfondita in sede di approvazione della legge, questa approvazione ha tenuto conto di alcune modifiche che l'ordinamento ha avuto in questi ultimi tempi, ovvero la modifica del diritto societario da un lato e dall'altro un nuovo riferimento per la gestione della "Finaosta" che discende dall'iscrizione all'articolo 107 del Testo unico; quindi da quel momento la "Finaosta" è una società a tutti gli effetti, iscritta nell'elenco tenuto da "Bankitalia" e sottoposto a "Bankitalia". Ora, queste erano le principali motivazioni che ci hanno portato ad intervenire sull'impianto legislativo regionale. Abbiamo approfittato in quella sede per meglio identificare e definire la composizione degli organi sociali della società, individuando un modo attivo per far compartecipare degli enti istituzionali quali la Camera di commercio, la "Chambre", piuttosto che la Confindustria, quindi già in legge abbiamo indicato una serie di criteri per la composizione del "CdA". Oggi ci troviamo ad analizzare uno statuto che per molti versi accoglie letteralmente le disposizioni di legge. Avremo modo poi di confrontarci con i colleghi della "CdL" su una serie di emendamenti che sono stati presentati, ma dove c'è una disposizione di legge ritengo che non ci si possa discostare dal contenuto della legge, anche perché il legislatore, indicando nell'articolato una serie di norme, definisce un "solco" oltre il quale non possiamo andare, se non creando un conflitto fra legge e statuto.
Ora, ringrazio coloro che hanno permesso di redigere lo statuto, quindi le strutture, la "Finaosta", la Commissione competente che appena è stata ricostituita ha voluto approvare il testo, quindi sono a disposizione ovviamente per gli interventi successivi, ma credo si possa avviare una sufficiente analisi con tutti gli elementi, nella consapevolezza che "Finaosta" deve essere un ente finanziario che dà un sostegno alle attività produttive che possono avere delle ricadute positive in termini di occupazione e in termini di sviluppo in Valle d'Aosta, cercando di avere un raggio di azione quanto più ampio possibile per poter meglio sfruttare tutte le opportunità che nel tempo vengono a presentarsi. Non possiamo permetterci di perdere alcun tipo di occasione ed ecco anche una chiave di lettura rispetto a tutta una serie di opportunità che sono state introdotte.
Si dà atto che dalle ore 11,18 presiede il Vicepresidente Fiou.
Presidente - Il punto in discussione è stato votato dalla II Commissione a maggioranza con degli emendamenti. È aperta la discussione generale.
La parola al Consigliere Frassy.
Frassy (CdL) - Ho ascoltato le motivazioni dell'Assessore rispetto a questo atto amministrativo, un atto sicuramente meno importante rispetto alla legge regionale che abbiamo modificato a marzo, la legge n. 7, ma un atto importante in considerazione che dà completamento e operatività a "Finaosta". "Finaosta" penso sia la realtà più importante dopo questo Consiglio regionale nell'ambito della pubblica amministrazione. La finanziaria regionale è stata più volte definita come l'ottavo Assessorato per il suo peso in termini di capacità di incidere non solo sulla vita economica, ma anche di riflesso sulla vita politica, per gli equilibri che comportano i ruoli che vengono giocati all'interno di "Finaosta", perciò è evidente che da parte nostra c'è stata una particolare attenzione sia su quanto "Finaosta" ha fatto finora, sia nel momento in cui il Consiglio regionale si è messo a rivedere la sua legge istitutiva, sia a maggior ragione oggi quando andiamo a definire strumenti importanti per la gestione di "Finaosta". Capisco che "Finaosta" sia un argomento complesso e che a qualche Consigliere possa non interessare, liberissimo di uscire dall'aula, ma di consentire il dibattito, altrimenti diventa difficile ragionare con l'eco.
Ciò detto, non possiamo, Assessore, esaminare lo statuto solo in quel profilo minimale che lei ha tenuto nel voler presentare questo atto amministrativo dicendo: "siamo stati obbligati a mettere mano allo statuto, perché lo statuto è consequenziale alla modifica della legge regionale ed è consequenziale soprattutto alle modifiche del diritto societario che dovevamo recepire". È vero, nel senso che sicuramente queste modifiche dovevano essere recepite. Voi lo avete riscritto, nel senso che non vi siete limitati a presentare delle modifiche, avete riscritto per intero lo statuto e noi diciamo che lo statuto dovrebbe essere anche il momento per capire qual è il ruolo che "Finaosta" deve avere o, meglio, qual è il rapporto che "Finaosta" deve avere rispetto al Consiglio regionale, perché se con la legge regionale abbiamo incentrato la nostra attenzione sul ruolo di "Finaosta", penso che "andando a ragione" di statuto dobbiamo capire che tipo di rapporti questa Assemblea può e deve tenere con "Finaosta". In base all'esperienza attuale, Assessore, penso che lei convenga con noi che i rapporti che questa Assemblea mantiene con "Finaosta" sono relativamente pochi, perché, al di là della potestà prevista dall'articolo 116 del Regolamento interno del Consiglio, noi di "Finaosta" sappiamo molto poco, "Finaosta" comunica molto poco. Siamo riusciti ad ottenere fra i 33 emendamenti che avevamo presentato nella discussione della legge diventata poi legge n. 7/2006, l'inserimento quanto meno di una norma di trasparenza, ossia che contestualmente al bilancio vi sia un prospetto riepilogativo dei compensi e dei "benefits" spettanti ad amministratori e sindaci, un piccolo ausilio a quel concetto di trasparenza, che spesso viene qui invocato, ma poi non sempre lo si riesce a praticare.
Noi abbiamo ritenuto che questa proposta statutaria dovesse anche recepire degli aspetti innovativi rispetto alle procedure con cui opera "Finaosta": ecco il perché di questi emendamenti, emendamenti che si possono dividere in 2 parti: una prima parte va a meglio definire e certe volte a restringere la previsione legislativa, nel senso che riteniamo che la legge che regolamenta il funzionamento di "Finaosta" possa avere delle previsioni ampie, ma riteniamo sia legittimo, da un punto di vista della tecnica legislativa e delle decisioni politiche, che lo statuto possa andare a restringere certi orizzonti molto ampi che in legge erano stati lasciati. Questo perché anche l'operatività effettiva degli organi di gestione deve attenersi alla previsione del regolamento statutario, nel senso che lo statuto, una volta che viene approvato in base alla legge dall'Assemblea legislativa, diventa legge interna di "Finaosta" e allo statuto - oltre che alle norme di legge più generali - si deve attenere l'operatività di "Finaosta". Ecco perché noi in alcuni emendamenti - mi riferisco in particolare ai primi 6 - abbiamo cercato di meglio precisare alcuni aspetti, che poi andrò ad illustrare successivamente quando sarà finita la discussione generale. La nostra posizione rispetto allo statuto di "Finaosta" perciò sarà una posizione che dipenderà dal destino che verrà riservato agli emendamenti, in quanto lo statuto di per sé può essere un atto neutro, ma lo statuto di una società così importante com'è "Finaosta" diventa un atto politico e diventa un atto politico se recepisce delle possibilità di creare un collegamento fra quello che dicevo prima... a ragione viene spesso definito l'ottavo Assessorato... e il Consiglio regionale. Bisogna quindi creare dei meccanismi di controllo e trasparenza che sino ad oggi non sono stati mai codificati: questo è il senso degli emendamenti che abbiamo presentato, questo è l'approccio con cui il nostro gruppo ritiene di dover affrontare la discussione e poi la votazione su tale atto amministrativo.
Presidente - Se nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale. All'avvio della discussione sugli articoli informo che ci sono 2 emendamenti della II Commissione che hanno un riferimento sull'andamento generale della legge. Do lettura dell'emendamento n. 1:
Emendamento
La locuzione "la società" riferita alla società FINAOSTA S.p.A. è sostituita con "FINAOSTA S.p.A." ovunque ricorra nel testo dello statuto.
Lo pongo in votazione:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'emendamento n. 2 della II Commissione:
Emendamento
Le locuzioni "Regione" e "Regione Valle d'Aosta" sono sostituite con "Regione autonoma Valle d'Aosta" ovunque ricorrano nel testo dello statuto, fatta eccezione per l'articolo 8 ove viene sostituita solo la locuzione "Regione" nella prima riga.
Lo pongo in votazione:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - La parola alla Consigliera Squarzino Secondina sull'articolo 1.
Squarzino (Arc-VA) - È vero che noi possiamo esprimere sui vari emendamenti un parere positivo o negativo, però nel complesso almeno per ora il nostro approccio è di non condivisione "in toto" dello statuto. Questo documento nasce da 2 esigenze: la prima, quella di adeguare lo statuto al nuovo diritto societario, e questo mi sembra lapalissiano, quindi tale parte la condividiamo; ma lo statuto fa propria anche una serie di finalità che la legge regionale n. 7/2006 ha attribuito a "Finaosta", rispetto a tale provvedimento avevamo espresso un parere di non adesione, non l'avevamo approvato perché una serie di linee politiche non ci convincevano. Dato che tutta questa serie di linee politiche sono indicate anche all'interno di tale statuto, il nostro voto sarà di astensione.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1:
Consiglieri presenti: 28
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 3 (Bortot, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2:
Consiglieri presenti: 28
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 3 (Bortot, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3:
Consiglieri presenti: 28
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 3 (Bortot, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4:
Consiglieri presenti: 28
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 3 (Bortot, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Sull'articolo 5 vi sono più emendamenti sia a firma del gruppo "CdL", sia della II Commissione; do lettura dei primi 3 emendamenti del gruppo "CdL":
Emendamento
Art. 5 n. 6 lett. a) abrogare "tendenzialmente".
Emendamento
Art. 5 n. 6 lett. a) abrogare "anche straniere".
Emendamento
Art. 5 n. 6 lett. a) abrogare "o da costituire".
La parola al Consigliere Frassy, per l'illustrazione degli emendamenti presentati dal suo gruppo.
Frassy (CdL) - Illustrerò gli emendamenti in maniera complessiva, perché ineriscono all'articolo 5 e perché sono stati scritti in una logica di unitarietà rispetto al problema che vogliamo evidenziare.
Il primo emendamento chiede di abrogare l'avverbio "tendenzialmente", che è riferito al fatto di assumere partecipazioni che non sono temporanee, ma tendenzialmente temporanee; questo avverbio la dice lunga sulla temporaneità delle partecipazioni in "Finaosta", perché non abbiamo memoria di partecipazioni temporanee che siano rimaste tali, al di là del fatto che c'è la distinzione fra le partecipazioni strategiche o non strategiche, ma ad oggi di partecipazioni che siano durate per un lasso di tempo limitato non ne teniamo memoria, perché togliendo "tendenzialmente" rimarrebbe il vincolo della temporaneità, il quale peraltro rimane un vincolo abbastanza lato, perché una temporaneità che non ha una previsione di durata massima rimane comunque un principio che poi può essere "violentato" nella sua natura.
Il secondo emendamento chiede di abolire la possibilità di partecipare in società di capitali anche straniere, nel senso che la partecipazione di "Finaosta" dovrebbe essere finalizzata a far crescere il tessuto economico regionale e noi riteniamo che tale tessuto non abbia giovamento dalla partecipazione di "Finaosta" in società straniere; se queste ultime vengono in Valle d'Aosta, devono venire con forze proprie sul presupposto che hanno la capacità e gli strumenti per operare sul territorio valdostano. Ci sembra paradossale che ci prendiamo in carico partecipazioni temporanee, che ricordo nella legge sono finalizzate a situazioni particolari necessarie per l'avvio e il proseguimento delle attività di aziende straniere, che alla fine sono aziende in concorrenza con aziende locali o nazionali. È vero che la legge consente la possibilità di avere partecipazioni anche in società straniere ma, in virtù del ragionamento che facevamo prima, riteniamo che lo statuto possa essere più stringente rispetto alla prospettiva più ampia prevista nella legge.
Sempre relativamente a questo articolo 5, comma 6, lettera a) chiediamo di abolire il riferimento "o da costituire". Anche questo riferimento è previsto in legge, ma riteniamo non abbia senso ipotizzare un ingresso di "Finaosta" in qualcosa che non c'è, nel senso che "Finaosta" interviene finanziariamente nei confronti di soggetti che siano giudicati capaci ed in grado di essere imprenditorialmente autonomi. Non ha senso ipotizzare la costituzione di un'attività imprenditoriale, che parte zoppa fin dall'inizio, nel senso che parte con capitale sottoscritto da "Finaosta". "Finaosta" eroga finanziamenti che vanno a costituire il capitale e a sostenere il piano economico operativo, ma sul presupposto che vi sia una capacità imprenditoriale espressa da soggetti privati.
Mi fermo a questi 3 emendamenti, prima di illustrare i successivi, perché non vorrei che in sede di votazione ci perdessimo il ragionamento sotteso a questi 3 emendamenti, che hanno una loro unitarietà di intenti.
Presidente - La parola all'Assessore al bilancio, finanze, programmazione e partecipazioni regionali, Marguerettaz.
Marguerettaz (UV) - Per dichiarare la contrarietà ai 3 emendamenti proposti dal gruppo "CdL"; su questi primi 3 emendamenti in parte ha già dato delle indicazioni il collega Frassy nella sua illustrazione, evidenziando che la normativa regionale che ha permesso un discreto dibattito ha voluto indicare una certa traccia, quindi non si tratta solo di un avverbio, ma di una migliore definizione della volontà del legislatore e quindi riteniamo di dover predisporre uno statuto rispettoso del testo di legge. Riprendo brevemente il ragionamento fatto nella discussione della legge, ovvero avere uno strumento che non obbliga, ma permette di cogliere determinate opportunità, che sono tutte riconducibili a quel nobile obiettivo di creare sviluppo e occupazione e avere di volta in volta uno strumento che permetta di - non obblighi a - approfondire e analizzare. Questa opportunità riteniamo sia stata correttamente definita dalla legge regionale e che sia un atto dovuto quello di dare una corretta rappresentazione dello statuto.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1 del gruppo "CdL":
Consiglieri presenti: 25
Votanti: 22
Favorevoli: 3
Contrari: 19
Astenuti: 3 (Ferraris, Fiou, Fontana Carmela)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 2 del gruppo "CdL":
Consiglieri presenti: 25
Votanti: 19
Favorevoli: 3
Contrari: 16
Astenuti: 6 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 3 del gruppo "CdL":
Consiglieri presenti: 25
Votanti: 19
Favorevoli: 3
Contrari: 16
Astenuti: 6 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Sono ora in discussione gli emendamenti nn. 4, 5, 6 del gruppo "CdL"; do lettura dell'emendamento n. 4 di tale gruppo:
Emendamento
Art. 5 n. 6 lett. d) dopo "incarichi" aggiungere "in via diretta".
La parola al Consigliere Frassy, per l'illustrazione degli emendamenti.
Frassy (CdL) - Illustro l'emendamento n. 4 e poi separatamente gli emendamenti nn. 5 e 6.
L'emendamento n. 4 si inserisce alla lettera d), comma 6, dell'articolo 5 dello statuto, il quale recita che "Finaosta" può "assumere incarichi di studio, di consulenza, di assistenza e di gestione affidati dalla Regione" e dà una lettura letterale di questo paragrafo, quindi direi che non ci sarebbe da presentare alcun emendamento, nel senso che è normale che possa assumere incarichi di studio, consulenza... l'esperienza però ci porta ad essere più attenti e ad andare oltre al senso letterale. "Finaosta" è diventata nel tempo il collettore di sub appalti, sub incarichi, ossia l'Amministrazione regionale conferisce a "Finaosta" un incarico e ne cito 2 recenti fra i tanti, ma forse sono i più noti: Ospedale e miniere di Cogne e cosa fa "Finaosta"? "Finaosta" non fa niente. "Finaosta" a sua volta prende e trasferisce all'esterno delle sue strutture, conferendo incarichi a professionisti e a società di servizi. "Finaosta" è una s.p.a., partecipata anche da soggetti terzi che stanno sul mercato, le banche, perciò "Finaosta" ha l'obbligo di fare utile: allora ci chiediamo qual è il senso dell'Amministrazione regionale di conferire con l'intermediazione di una s.p.a. che sta sul mercato in una logica di utile degli affidi di incarichi e di consulenze che non vengono espletati direttamente dall'azienda stessa, ma da altri soggetti. Non capiamo quale sia il senso di utilizzare questo tipo di intermediazione che, fra l'altro, è sempre più utilizzato dalla Giunta. Ecco il senso di questo emendamento: che deve assumere incarichi in via diretta, nel senso che gli incarichi che vengono conferiti a "Finaosta" devono essere espletati da quest'ultima con le sue capacità, con le sue strutture e non rigirandoli a soggetti terzi. Se questo meccanismo di girare a soggetti terzi è un meccanismo che vede la Regione estranea ai soggetti terzi, Assessore, penso che questo emendamento non dovrebbe creare alcun imbarazzo; se è invece il meccanismo di usare lo schermo di "Finaosta", che è la finanziaria regionale... e chi può contestare un incarico alla finanziaria regionale?, ma nessuno, perché la finanziaria regionale, se è competente, è il primo soggetto al quale giustamente ci possiamo rivolgere per affidare un incarico... ma se "Finaosta" diventa, dicevo, quello schermo attraverso il quale si danno gli incarichi agli amici ai quali non si possono dare gli incarichi, non ci stiamo più. Anche su questo aspetto è bene far chiarezza, colleghi Consiglieri, perché penso che gli incarichi sono spesso fiduciari, di conseguenza ci sono tutti gli strumenti per dare degli incarichi fiduciari direttamente alle persone che detengono la fiducia dell'amministratore che glieli conferisce. Ecco il perché di questo emendamento: riteniamo che aggiungere "in via diretta" sia un elemento di chiarezza rispetto al ruolo che deve svolgere "Finaosta" nei confronti dell'Amministrazione regionale.
Si dà atto che dalle ore 11,48 riassume la Presidenza il Presidente Perron.
Presidente - La parola all'Assessore al bilancio, finanze, programmazione e partecipazioni regionali, Marguerettaz.
Marguerettaz (UV) - Per manifestare parere contrario su questo emendamento, credo che nel citare 2 casi il collega Frassy abbia citato 2 situazioni che meglio di altre fanno comprendere l'esagerazione o comunque la non opportunità di tale emendamento. Nell'affrontare un tema così importante come l'Ospedale e come le miniere di Cogne è improbabile che all'interno di una società ci siano tanti e tali competenze da poter assolvere a tutto il complesso compito di valutare l'operazione. Sicuramente quindi dentro la società ci sono una serie di professionalità di natura economico-finanziaria, ma ovviamente per tutta una serie di temi di carattere specialistico vi è la necessità di addizionare una serie di competenze specifiche, quindi riteniamo che questo emendamento vada respinto.
Presidente - La parola al Consigliere Frassy.
Frassy (CdL) - Ho cercato di fare un ragionamento che più che politico fosse logico, lei ha dato una risposta che non so se sia politica, ma è poco logica, e mi spiego. Perché le consulenze, gli incarichi vengono dati? Perché si ritiene che all'interno dell'Amministrazione non vi siano le competenze specifiche per poter affrontare determinate materie che hanno delle complessità che richiedono competenze particolari; questo è il criterio con il quale si affida all'esterno di un'amministrazione che conta quasi 3.000 dipendenti fra dirigenti, funzionari... Qual è allora il senso di dare una consulenza all'esterno a un soggetto che non ha le competenze? Avete voi la difficoltà, con le vostre strutture, di individuare i soggetti competenti? Non ci credo perché, quando andiamo a scorrere la lista degli incarichi che conferite - e sono numerosi -, le trovate le persone a cui dare gli incarichi! Il fatto di usare "Finaosta" come intermediario degli incarichi che andate a conferire... e ripeto che "Finaosta" è una s.p.a., comporta un aggravamento delle spese in capo all'Amministrazione regionale, dunque non si fa l'interesse dell'ente pubblico, semmai si fa l'interesse di "Finaosta"... voi innestate quel meccanismo di intermediazione che fa lievitare i costi senza nulla produrre: ecco perché contesto la sua replica, perché la sua replica non ha portato elementi di novità, ma ha voluto dare una copertura politica a uno strumento che usate in chiave politica, altrimenti non si spiega. Motivo per cui siamo convinti che questo sia un emendamento che va nell'interesse dell'azione della pubblica amministrazione.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 4 del gruppo "CdL":
Consiglieri presenti: 33
Votanti: 27
Favorevoli: 3
Contrari: 24
Astenuti: 6 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Do lettura dell'emendamento n. 3 della II Commissione:
Emendamento
Alla lettera g) del comma 6 dell'articolo 5, la parola "direttiva" è sostituita con "incarico".
Lo pongo in votazione:
Consiglieri presenti: 32
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - La parola al Consigliere Frassy per l'illustrazione degli emendamenti nn. 5 e 6; ne do lettura:
Emendamento
Art. 5 n. 6 lett. h) abrogare "e locazione".
Emendamento
Art. 5 n. 6 lett. h) abrogare "da gestire o".
Frassy (CdL) - Illustro anche l'emendamento n. 6 perché strettamente collegato all'emendamento n. 5. La lettera h) sulla quale incidono gli emendamenti in discussione, fa riferimento alla possibilità di "Finaosta" di progettare, costruire, acquistare e locare gli immobili da utilizzare a fini industriali e poi ancora da gestire o alienare. Pensiamo che questa previsione non sia coerente con il disegno politico che la vostra Giunta ha recentemente avviato, dando attuazione a una norma legislativa di qualche anno fa che prevede di conferire a una società la gestione di immobili ad uso produttivo. Avete annunciato nei giorni scorsi di essere prossimi a definire con atto amministrativo il conferimento a "Valle d'Aosta Struttura" degli immobili ad uso produttivo, perciò riteniamo che sia opportuno evitare sovrapposizioni e confusioni. Riteniamo pertanto opportuno nell'andare a definire lo statuto di "Finaosta" che non vi siano sovrapposizioni fra "Finaosta" e questa società che è stata già individuata, che deve gestire gli immobili produttivi: ecco perché chiediamo che vengano abrogate le locuzioni "locazione" e "gestione", perché se nel momento in cui era stata fatta la legge n. 6, non era ancora definito il quadro, oggi quel quadro è definito, pertanto ci sembra opportuno evitare situazioni di conflittualità o sovrapposizione.
Presidente - La parola all'Assessore al bilancio, finanze, programmazione e partecipazioni regionali, Marguerettaz.
Marguerettaz (UV) - Per manifestare la contrarietà rispetto a questi 2 emendamenti, che ricalcano il contenuto della lettera c) del primo comma dell'articolo 6 della legge. Come lei sa, collega Frassy, ogni volta che abbiamo la predisposizione di un testo di legge, e soprattutto nel momento in cui andiamo a costruire uno statuto, mettiamo dei paletti per quel che è la possibilità di fare una serie di attività e non un obbligo. Rispetto a questo tipo di operatività, quindi ci pare corretto che "Finaosta" possa farle e non debba farle ed è chiaro che alcun atto verrà fatto in concorrenza o sovrapposizione con la gestione degli immobili industriali che con la legge n. 10/2004 abbiamo individuato in una società partecipata dalla Regione, perché nella legge non abbiamo scritto che era "Vallée d'Aoste structure", ma è stato un atto successivo, quello della deliberazione di Giunta, che ha individuato ed è ovvio che all'interno di tutto il "parco industriale" sia corretto avere un unico referente. Questa è una possibilità, non è un obbligo e nel formulare tale proposta di legge abbiamo voluto creare un'opportunità che credo debba essere mantenuta per rispettare il dettato legislativo.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 5 del gruppo "CdL":
Consiglieri presenti: 31
Votanti: 25
Favorevoli: 3
Contrari: 22
Astenuti: 6 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 6 del gruppo "CdL":
Consiglieri presenti: 31
Votanti: 25
Favorevoli: 3
Contrari: 22
Astenuti: 6 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo così emendato:
Articolo 5
(Oggetto sociale)
1. FINAOSTA S.p.A. ha lo scopo di concorrere, nel quadro di una politica di programmazione regionale, a promuovere e a compiere tutte quelle attività o a porre in essere tutti quegli interventi che, direttamente o indirettamente, favoriscano lo sviluppo socio-economico del territorio regionale, in armonia con le direttive della Regione autonoma Valle d'Aosta.
2. Tali finalità vengono perseguite, principalmente, con forme di intervento tendenti a favorire la nascita, lo sviluppo, l'ammodernamento, il consolidamento economico e la mutua collaborazione di imprese pubbliche e private e di enti pubblici con organizzazione operativa e prevalente attività nel territorio regionale. Eventuali interventi, sotto qualsiasi forma, nel settore delle assicurazioni non devono alterare le condizioni del libero mercato nell'offerta dei prodotti assicurativi.
3. L'attività di impresa si considera prevalentemente svolta nel territorio regionale quando qui siano localizzati per intero o in parte predominante gli investimenti fissi e l'occupazione e, ove richiesto, la direzione tecnica e quella amministrativa.
4. FINAOSTA S.p.A. può intervenire anche a favore di imprese con organizzazione operativa e prevalente attività al di fuori del territorio regionale, purché tali interventi siano funzionali allo sviluppo di iniziative economiche nell'ambito del territorio regionale o al conseguimento di obiettivi di interesse per il contesto economico regionale.
5. FINAOSTA S.p.A. può intervenire, inoltre, a favore di imprese con organizzazione operativa e prevalente attività nel territorio regionale, che attuino iniziative al di fuori dello stesso, purché funzionali allo sviluppo di iniziative economiche nell'ambito del territorio regionale o al conseguimento di obiettivi che presentino interesse per il contesto economico regionale.
6. Per il conseguimento dello scopo sociale, FINAOSTA S.p.A. può porre in essere i seguenti tipi di intervento:
a) assumere partecipazioni, tendenzialmente temporanee, in società di capitali, anche straniere, già costituite o da costituire, finalizzate alla realizzazione di programmi o al conseguimento di obiettivi di interesse per il contesto economico regionale;
b) concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma;
c) fornire consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria e societaria e di strategia industriale;
d) assumere incarichi di studio, di consulenza, di assistenza e di gestione affidati dalla Regione autonoma Valle d'Aosta;
e) compiere, per l'attuazione degli interventi di cui alle precedenti lettere, qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare, ritenuta necessaria o semplicemente utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa l'assunzione di mutui fondiari ed ipotecari e la concessione di avalli, fideiussioni, ipoteche ed in genere garanzie reali su beni sociali, anche a favore e nell'interesse di terzi, ivi compresi Istituti bancari e finanziari, nonché, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, ogni altra operazione strumentale comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, con la sola esclusione dell'attività bancaria e della raccolta del risparmio ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
f) gestire fondi di rotazione, alimentati da provvista fornita dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e/o da FINAOSTA S.p.A. stessa e/o da altri enti pubblici, finalizzati alla concessione di finanziamenti a favore dei soggetti indicati nelle leggi regionali di istituzione dei fondi stessi e regolamentati da apposite convenzioni;
g) attuare interventi utilizzando i fondi speciali di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7, su incarico della Giunta regionale e di altri enti, nonché svolgere attività di mandataria per conto della Regione autonoma Valle d'Aosta;
h) provvedere, utilizzando i fondi speciali di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7, alla progettazione, costruzione, acquisto e locazione di immobili da utilizzare ai fini industriali (per produzione di beni e servizi), commerciali o turistici, da gestire o da alienare; per il raggiungimento di tali obiettivi, FINAOSTA S.p.A. potrà acquistare e lottizzare terreni e fabbricati.
Consiglieri presenti: 31
Votanti: 28
Favorevoli: 25
Contrari: 3
Astenuti: 3 (Bortot, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6:
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 28
Favorevoli: 25
Contrari: 3
Astenuti: 2 (Bortot, Squarzino Secondina)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7:
Consiglieri presenti: 31
Votanti: 28
Favorevoli: 25
Contrari: 3
Astenuti: 3 (Bortot, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8:
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 9:
Consiglieri presenti: 32
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 10:
Consiglieri presenti: 32
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 11 vi è l'emendamento n. 4 della II Commissione, che recita:
Emendamento
Al comma 1 dell'articolo 11, le parole "tempo per tempo" sono soppresse.
Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo così emendato:
Articolo 11
(Finanziamenti dei soci a FINAOSTA S.p.A. e obbligazioni)
1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa vigente in materia.
2. FINAOSTA S.p.A. può inoltre emettere, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, obbligazioni secondo le norme ed entro i limiti prescritti dalle leggi vigenti.
Consiglieri presenti: 32
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 12:
Consiglieri presenti: 32
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 13:
Consiglieri presenti: 32
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 14:
Consiglieri presenti: 32
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 15:
Consiglieri presenti: 32
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 16:
Consiglieri presenti: 32
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 17 vi è l'emendamento n. 5 della II Commissione, che recita:
Emendamento
Al comma 2 dell'articolo 17, la locuzione ", nel qual caso" è sostituita con ". In tali casi".
Pongo in votazione l'articolo 17 nel testo così emendato:
Articolo 17
(Presidenza dell'Assemblea)
1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo di amministrazione o, in sua assenza, da persona eletta dalla maggioranza degli intervenuti. Il Presidente dell'Assemblea sarà assistito da un Segretario designato ai sensi dell'articolo 2371 del codice civile, anche fra i non azionisti.
2. Nei casi di legge e quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente. In tali casi non è necessaria la nomina del Segretario.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto secondo le modalità previste dall'articolo 2375 del codice civile.
Consiglieri presenti: 32
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 18:
Consiglieri presenti: 31
Votanti: 28
Favorevoli: 25
Contrari: 3
Astenuti: 3 (Bortot, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 19:
Consiglieri presenti: 32
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 20:
Consiglieri presenti: 32
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 21:
Consiglieri presenti: 32
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 22 vi è l'emendamento n. 7 del gruppo "CdL", di cui do lettura:
Emendamento
Art. 22, aggiungere: "l'importo individuale complessivo non può superare il 40% dell'indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali".
La parola al Consigliere Frassy.
Frassy (CdL) - Penso che l'emendamento che abbiamo presentato, per chi lo ha letto, sia chiaro, nel senso che su questo emendamento forse il margine di discussione dovrebbe essere sulla percentuale, che abbiamo individuato nel 40%. L'emendamento vuole contribuire a mettere un po' di chiarezza e di trasparenza nei meccanismi retributivi di coloro che, in virtù di nomine spesso pubbliche, siedono nei "CdA" e fra l'altro recepisce quella filosofia che ormai già da qualche anno si è "affacciata" nelle finanziarie sia dello Stato, sia regionale. Ricordo come il Presidente Caveri lo scorso anno di questi tempi si fosse impegnato a trovare dei meccanismi che andassero a rivedere e a contenere le spese relative agli emolumenti dei vari "CdA". Devo dire che forse sarò stato distratto, ma non mi sono accorto che quel principio sia stato tradotto in atti concreti; se così non fosse, la prego di darci qualche chiarimento in proposito.
Questo articolo 22 dello statuto è dedicato ai compensi agli amministratori; si fa riferimento all'emolumento, ad un gettone di presenza, al rimborso delle spese, poi si dà "carta bianca" all'Assemblea per determinare l'ammontare dell'emolumento e del gettone. Riteniamo che non sia scandaloso che, trattandosi della finanziaria regionale, vi sia qualche paletto in più nel momento in cui andiamo ad ipotizzare i compensi per gli amministratori e questo paletto in più, come in alcuni casi è già stato messo nelle norme di riferimento, sia l'indennità di carica che spetta ai Consiglieri regionali. L'abbiamo indicata in un 40%, per qualcuno è troppo, per qualcuno è troppo poco, è una valutazione che abbiamo fatto, ma riteniamo debba essere un principio da recepire, dato che va nella direzione di quell'ordine del giorno che il Consiglio aveva votato in accompagnamento alla finanziaria regionale dello scorso anno, perché va nella direzione di dare trasparenza rispetto a dei compensi che sfuggono ad ogni trasparenza. Tutti sanno cosa percepiamo noi Consiglieri regionali, nessuno sa cosa percepiscono i vari componenti dei "CdA" nominati da questo Consiglio regionale. Considerando che queste sono nomine fiduciarie, che rientrano in un'ottica politica che può essere definita di sottogoverno o di ottica legata strettamente alla politica, riteniamo che certi concetti di trasparenza debbano essere applicati e debbano avere "cittadinanza": ecco perché riteniamo che questo sia un emendamento importante, che fra l'altro recepisce concetti espressi, ma non ancora concretizzati da questo Consiglio.
Presidente - La parola all'Assessore al bilancio, finanze, programmazione e partecipazioni regionali, Marguerettaz.
Marguerettaz (UV) - Una premessa nel replicare a questo emendamento che ci vede contrari. Forse le è sfuggito, collega Frassy che, essendo queste delle nomine regionali, quando si fa il bando per la presentazione delle candidature, c'è il compenso, quindi tutto il mondo sa qual è il compenso. Forse è andato in "fuori gioco", ma l'unica cosa che c'è, quando c'è il bando ci sono gli importi, quindi è molto trasparente...
(interruzione del Consigliere Frassy, fuori microfono)
... il gettone sarà di 50, 100, 200 euro, ma il gettone di presenza non ha mai una significativa incidenza, se poi ci vogliamo "arrampicare per i vetri", le concedo la via di fuga, ma così non è. Rispetto a questo, in tutte le assemblee dove noi abbiamo la maggioranza abbiamo dato indicazioni esattamente coerente con le nostre, ovvero del 10%.
Per il caso specifico, con "Finaosta" se lei richiede, come può farlo, i verbali delle assemblee, scoprirà che, in virtù della nomina che è stata effettuata, ovvero del Presidente che è anche il direttore della società, questo emolumento non è stato riconosciuto nella misura prevista, ovvero quella equiparata al compenso di un Assessore regionale.
Qui, quindi, abbiamo tutti gli strumenti per intervenire, introdurre una rigidità all'interno dello statuto... è un qualcosa che non ha nessun tipo di precedente in nessuno statuto né di una società pubblica, né di una società privata. Se si vogliono dare delle indicazioni generali, c'è una legge sulle nomine, eventualmente quello può essere il momento di fare il discorso, quindi esprimiamo contrarietà all'emendamento.
Presidente - La parola della Consigliera Squarzino Secondina, per dichiarazione di voto.
Squarzino (Arc-VA) - Votiamo a favore dell'emendamento dei colleghi di "Forza Italia", perché colgono un problema reale e cercano di dare una risposta. Se all'interno dello statuto si inserisce questo elemento, sicuramente anche i bandi dovranno adeguarsi, quindi è un'indicazione molto chiara che viene data e riteniamo positivo che venga inserito anche all'interno di "Finaosta" un criterio di maggior sobrietà, che non guasta mai.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 7 del gruppo "CdL":
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 27
Favorevoli: 6
Contrari: 21
Astenuti: 3 (Ferraris, Fiou, Fontana Carmela)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 22:
Consiglieri presenti: 31
Votanti: 28
Favorevoli: 25
Contrari: 3
Astenuti: 3 (Bortot, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 23:
Consiglieri presenti: 32
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 24 vi è l'emendamento n. 8 del gruppo "CdL", di cui do lettura:
Emendamento
Articolo 24, aggiungere: "il predetto compenso, cumulato a quello dell'art. 22, non può superare il 55% dell'indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali".
La parola al Consigliere Frassy.
Frassy (CdL) - Questo emendamento riprende il ragionamento che era stato fatto sull'emendamento precedente che riguardava l'articolo 22, ma a maggior ragione perché dalla lettura dello statuto mi sembra evidente che ai compensi che spettano agli amministratori, e che sono compensi che possono essere in parte dedotti dal bando... c'è quel compenso aggiuntivo dovuto a quelle funzioni esecutive che vengono assegnate al comitato esecutivo. Tale compenso aggiuntivo sfugge completamente a qualsiasi criterio, di conseguenza è quanto mai opportuno che questo tipo di compenso venga codificato, perché il ragionamento che lei faceva prima è un ragionamento che è limitato ai buoni intendimenti del presidente di turno, piuttosto che dell'assessore di turno. La codifica nello statuto di criteri chiari invece diventa un elemento vincolante per tutti i presidenti e per tutti gli assessori che si susseguono, salvo modifica dello statuto stesso: ecco perché quanto valeva per l'articolo 22 a maggior ragione vale per l'articolo 24.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 8 del gruppo "CdL":
Consiglieri presenti: 29
Votanti: 26
Favorevoli: 5
Contrari: 21
Astenuti: 3 (Ferraris, Fiou, Fontana Carmela)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 24:
Consiglieri presenti: 28
Votanti: 25
Favorevoli: 22
Contrari: 3
Astenuti: 3 (Bortot, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 25:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 26:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 27 vi sono 2 emendamenti della II Commissione, ne do lettura:
Emendamento
Al comma 1 dell'articolo 27, la locuzione "i quali tutti in detto ambito" è sostituita con "ognuno dei quali, nel predetto ambito".
Emendamento
Al comma 3 dell'articolo 27, la locuzione "della carica" è sostituita con "dalla carica del Presidente stesso".
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 6:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 7:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 27 nel testo così emendato:
Articolo 27
(Firma e rappresentanza sociale)
1. La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente dell'organo di amministrazione e, nell'ambito delle attribuzioni delegate, ai singoli Consiglieri, ognuno dei quali, nel predetto ambito potrà rilasciare procure ad negotia.
2. In caso di assenza o di impedimento o di cessazione dalla carica, il Presidente, nella firma e nella rappresentanza legale, è sostituito dal Consigliere in sede più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità di carica, dal Consigliere più anziano di età.
3. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento o della cessazione dalla carica del Presidente stesso.
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 28:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 29:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 30:
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 27
Favorevoli: 24
Contrari: 3
Astenuti: 3 (Bortot, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 31 vi è l'emendamento n. 8 della II Commissione, ne do lettura:
Emendamento
Il comma 1 dell'articolo 31 è così sostituito:
"1. Ove ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 30, il controllo su FINAOSTA S.p.A. è esercitato, ai sensi dell'articolo 2409-octies e seguenti del Codice Civile, da un Consiglio di sorveglianza composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri i quali durano in carica tre esercizi, scadono alla data della riunione del Consiglio di sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.".
Lo pongo in votazione:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 31 nel testo così emendato:
Articolo 31
(Consiglio di sorveglianza)
1. Ove ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 30, il controllo su FINAOSTA S.p.A. è esercitato, ai sensi dell'articolo 2409-octies e seguenti del codice civile, da un Consiglio di sorveglianza composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri i quali durano in carica tre esercizi, scadono alla data della riunione del Consiglio di sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
2. Ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, alla Regione autonoma Valle d'Aosta spetta la nomina, da parte della Giunta regionale, del Presidente del Consiglio di sorveglianza e di un componente. Nell'ipotesi in cui il Consiglio di sorveglianza sia composto da più di tre membri, la Giunta regionale nomina i due terzi dei componenti con arrotondamento per eccesso. La nomina degli altri componenti è effettuata dall'Assemblea.
3. L'Assemblea determinerà l'ammontare del compenso da corrispondere ai membri del Consiglio di sorveglianza.
4. Il Presidente del Consiglio di sorveglianza deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia; gli altri membri devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia oppure possedere i requisiti indicati nell'articolo 18 per i componenti del consiglio di amministrazione.
5. Nei confronti dei componenti del Consiglio di sorveglianza non deve sussistere alcuna delle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2409-duodicies del codice civile.
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 32:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 33:
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 27
Favorevoli: 24
Contrari: 3
Astenuti: 3 (Bortot, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 34 vi è l'emendamento n. 9 della II Commissione, ne do lettura:
Emendamento
Al comma 2 dell'articolo 34 la locuzione "lo stesso grado" è sostituita con "il secondo grado".
Lo pongo in votazione:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 34 nel testo così emendato:
Articolo 34
(Incompatibilità)
1. Salve le altre ipotesi di incompatibilità previste dalla legge, non possono ricoprire cariche in FINAOSTA S.p.A. coloro che abbiano liti pendenti con la medesima; la stessa incompatibilità sussiste qualora detta condizione si verifichi nel coniuge, nei parenti, negli affini entro il secondo grado.
2. Non possono parimenti ricoprire le anzidette cariche coloro che abbiano rapporto di coniugio, di parentela o di affinità entro il secondo grado, con i dipendenti della stessa.
3. Lo stato di incompatibilità è rilevato dall'organo di amministrazione al quale compete di indicare le modalità ed i termini per la sua rimozione. L'ulteriore permanenza dello stato di incompatibilità importa la decadenza dalla carica.
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 35:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 36 vi sono gli emendamenti nn. 9 e 10.
La parola al Consigliere Frassy.
Frassy (CdL) - È istitutivo di un articolo aggiuntivo, perciò dobbiamo votare...
Presidente - Chiedo scusa, mi sono sbagliato.
Pongo in votazione l'articolo 36:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - La parola al Consigliere Frassy sugli emendamenti nn. 9 e 10 del gruppo "CdL"; ne do lettura:
Emendamento
Inserire il seguente:
"Articolo 36 bis
Affidamento di opere o servizi a terzi
1. L'assegnazione di appalti di lavori o prestazioni di servizi dovrà avvenire con procedure di gara ad evidenza pubblica.".
Emendamento
Inserire il seguente:
"Articolo 36 ter
Assunzione del personale
1. L'assunzione di personale dovrà avvenire tramite procedure concorsuali aperte al pubblico, i cui bandi siano pubblicizzati sui maggiori organi di stampa locali.".
Frassy (CdL) - Anche se la votazione sarà separata, ritengo di illustrarli in maniera congiunta perché si inseriscono sullo stesso filone logico. Abbiamo detto nel momento di discussione generale come "Finaosta" sia considerata non solo dagli addetti ai lavori, ma anche nell'opinione pubblica come l'ottavo Assessorato dell'Amministrazione regionale e questa considerazione è dovuta al potere economico che è gestito da "Finaosta" e da chi l'amministra. "Finaosta" però è una s.p.a., una s.p.a. particolare innanzitutto per la sua funzione di finanziaria regionale, poi perché è partecipata in maniera prevalente dall'Amministrazione regionale. Ciononostante sfugge a quel controllo che normalmente è dovuto agli enti pubblici, che, in virtù dei loro meccanismi assembleari, sono sottoposti a tutta una serie di obblighi nelle procedure. "Finaosta", essendo una società con partecipazione maggioritaria regionale, peraltro rientra in quel controllo che la Corte dei Conti, ormai per giurisprudenza consolidata, può effettuare sulle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche. "Finaosta" però non ha criteri, salvo quelli che decide di darsi, se decide di darseli, nell'assegnazione degli appalti di lavori, nell'assegnazione di appalti di servizi, nella selezione e assunzione del personale. Queste problematiche nelle amministrazioni pubbliche sono invece sottoposte a meccanismi di evidenza pubblica, alle gare per quanto riguarda gli appalti e alle procedure concorsuali per quanto riguarda le assunzioni. Riteniamo che un'azienda di tali dimensioni e con tali caratteristiche non possa sottrarsi a determinate procedure e devo dire che in questo siamo confortati da un precedente: la "Casinò S.p.a.", perché la "Casinò S.p.a." nella sua norma istitutiva, legge regionale, e poi negli atti regolamentari successivi e nei disciplinari prevede delle procedure abbastanza rigide rispetto alle vicende legate agli appalti, ai servizi e all'assunzione di personale. "Casinò S.p.a.", da un lato, e "Finaosta S.p.a., dall'altro, sono le 2 realtà parapubbliche più importanti dopo la realtà dell'Amministrazione regionale da un lato e della sanità intesa come azienda sanitaria dall'altro. Nell'azienda sanitaria ci sono un serie di procedure che sono obbligatorie nel seguire i percorsi dell'assunzione e degli appalti. Non capiamo allora per quale motivo "Finaosta" debba essere beneficiaria di questa zona franca, che viene paradossalmente applicata a un organismo che ha sì "vestito" privatistico, ma che nei fatti ha struttura e "physique du rôle" di un'amministrazione pubblica.
Riteniamo che l'articolo 36 bis e 36 ter da noi proposto come emendamenti aggiuntivi vadano a far chiarezza in casa "Finaosta" e ad applicare a "Finaosta" criteri che già sono applicati in altre aziende: nell'"ASL" e nella "Casinò S.p.a.", e che erano stati condivisi da questo Consiglio. Vogliamo pensare che siano state delle dimenticanze e che, come tutte le dimenticanze, possano essere oggetto di recupero sul "filo di lana". Se invece non sono dimenticanze, qualcuno ci deve spiegare quali sono i motivi politici, giuridici per far sì che "Finaosta" rimanga sempre slegata da ogni regola e controllo.
Presidente - La parola all'Assessore al bilancio, finanze, programmazione e partecipazioni regionali, Marguerettaz.
Marguerettaz (UV) - Credo che il collega Frassy abbia dato un'interpretazione che non corrisponde alla realtà, nel senso che "Finaosta" non è una "terra di nessuno", ma è una società che assolutamente rispetta quanto è previsto dal nostro ordinamento nazionale ed europeo. Sarebbe sufficiente, collega Frassy, che lei proseguisse nella lettura degli articoli per arrivare all'articolo 40, dove è scritto che tutti gli interventi di "Finaosta" in gestione ordinaria o speciale saranno effettuati nel rispetto degli articoli 87 e 88 del Trattato comunitario: questo vuol solo dire che tale società, secondo le indicazioni europee, è una società definita organismo di diritto pubblico, in quanto tale deve seguire esattamente tutte le regole previste per gli enti pubblici.
Per quanto attiene l'acquisizione di beni e servizi in economia, abbiamo fatto una legge regionale che viene applicata; per tutte le attività che vengono fatte da "Finaosta" si fanno regolarmente gli appalti come si fa in qualsiasi ente pubblico, quindi non vi è alcuna dimenticanza, vi è un'attività che è assolutamente coerente da un lato con le normative in materia di appalti dal punto di vista pubblico e le assunzioni fatte nel rispetto dei contratti specifici che riguardano il settore del credito, dove c'è un rispetto specifico delle norme di settore.
Presidente - La parola al Consigliere Frassy.
Frassy (CdL) - Assessore, la faccio troppo bravo per pensare che lei abbia preso una "cantonata" come quella dell'articolo 40, perché lei ha anche gli strumenti del mestiere per dare una lettura tecnica e non solo politica dell'articolato statutario in esame; allora mi consenta l'articolo 40 non c'entra nulla in quanto fa riferimento agli interventi di "Finaosta". Gli interventi di "Finaosta" sono quelli regolamentati all'articolo 5 del regolamento dello statuto e sono quelli dell'articolo 5 della legge, fanno riferimento alla gestione ordinaria, articoli 5 e 6, e alla gestione speciale: questi sono gli interventi di "Finaosta", tanto che gli articoli 87 e 88 del Trattato C.E. fanno riferimento agli aiuti di Stato, di conseguenza è ovvio che "Finaosta", nel momento in cui interviene in tali contesti, deve attenersi ai vincoli dei principi di concorrenza comunitari: questo dice l'articolo 40 e questo dicono gli articoli 87 e 88. Il fatto che lei poi abbia voluto usare l'articolo 40 e i richiamati articoli 87 e 88 del Trattato C.E. a mo' di elastico per farvi inglobare anche le procedure con cui opera "Finaosta"... le procedure con cui opera "Finaosta", Assessore, sono diverse dagli interventi di "Finaosta": gli interventi sono quelli che "Finaosta" fa all'esterno, le procedure invece sono gli strumenti che consentono a "Finaosta" poi di fare i suoi interventi; riteniamo che non sia una differenza di poco conto. Se poi tutto quanto lei ha detto fosse vero, non capiamo l'imbarazzo a recepire in statuto quanto con "Casinò S.p.a." è stato fatto, perché se lei mi dice che è già la strada seguita e che già la seguite, io le rispondo che un conto è se la seguite, perché qualcuno ha delle sensibilità maggiori rispetto a sensibilità che magari in passato qualcun altro non aveva, un conto è se la seguite non per delle sensibilità, ma per una previsione di tipo statutario. Diciamo allora che la previsione di tipo statutario diventa vincolante per tutti, il fatto che oggi invece qualcuno la segua non è significativo e sufficientemente cautelativo rispetto al principio che vorremmo introdurre.
Ciò detto rimaniamo convinti della bontà dei nostri emendamenti, che se soprattutto vanno in quella direzione, lei dovrebbe dire: "ben venga la codifica delle buone prassi, se ci sono le buone prassi, codifichiamole, in modo tale che rimanga l'obbligo nel futuro di continuare a seguirle". Dopodiché aspetto di apprendere dalla sua interpretazione la connessione fra l'articolo 40 e gli argomenti che abbiamo espresso nei 2 emendamenti.
Presidente - La parola all'Assessore al bilancio, finanze, programmazione e partecipazioni regionali, Marguerettaz.
Marguerettaz (UV) - Lei come principe del foro è bravissimo nel non farsi trovare impreparato, quindi, avendo detto una cosa non giusta, poi ripiega facendo dei giri particolari. Le ho citato l'articolo 40 solo per dirle che "Finaosta", essendo un organismo di diritto pubblico, è assoggettato a una determinata normativa europea, quindi "Finaosta", in virtù delle normative europee, è organismo di diritto pubblico. Nel momento in cui sono organismo di diritto pubblico, devo seguire determinate regole. Quando si parla nell'articolo 40 di attività ordinaria o di attività in gestione speciale, essendo che l'attività ordinaria o la gestione speciale non consiste nel raccontare delle poesie, ma consiste nel fare delle attività, per fare queste attività si acquisiscono anche sul mondo esterno sia dei beni, sia dei servizi e nel fare questo - che è l'attività ordinaria di qualsiasi società - si mette in atto una procedura di acquisizione di beni e servizi. Nel momento in cui faccio questo, devo rispettare le norme che sono quelle degli organismi di diritto pubblico, esattamente come la Regione. Voi nel vostro emendamento dite una cosa diversa, dite: "dovrà avvenire con procedure di gara ad evidenza pubblica", quindi laddove nel nostro diritto vi è la possibilità di fare dei cottimi fiduciari che sono consentiti per l'ente pubblico, addirittura non sarebbero consentiti per "Finaosta", per cui lei dice che si deve fare una gara ad evidenza pubblica: ecco qual è la nostra contrarietà.
Sul secondo emendamento ho solo detto che le assunzioni vengono fatte in sintonia e in coerenza con i contratti collettivi previsti dal settore.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 9 del gruppo "CdL":
Consiglieri presenti: 28
Votanti: 25
Favorevoli: 5
Contrari: 20
Astenuti: 3 (Ferraris, Fiou, Fontana Carmela)
Il Consiglio non approva.
Presidente - La parola al Consigliere Frassy sull'emendamento n. 10.
Frassy (CdL) - Non lo illustro, perché mi sembra che sia stato già illustrato, però mi permetta, Assessore, di contrastare la sua affermazione. Quando lei dice che le assunzioni vengono fatte non ho capito se in base ai contatti o ai contratti, perché se è i contatti, non entro nel merito dei contatti, se è i contratti... cosa ha detto? Ha detto un'ovvietà, nel senso che è ovvio che debbano essere applicati dei contratti, mi sembra il minimo! Siamo in una fase già evoluta, per cui si applicano i contratti collettivi che poi possono essere migliorati dagli integrativi e dagli aziendali, ma cosa vuol dire? Mi scusi, Assessore, sta dicendo una "bestialità": da quando in qua i contratti prevedono delle procedure di selezione per l'assunzione dei dipendenti, suvvia, cerchi di tornare alla serietà che merita questo tipo di problematica! I contratti collettivi possono regolamentare le modalità di assunzione, ma in relazione al tempo pieno, al tempo determinato, al tempo parziale: queste sono le modalità che regolamentano i contratti, ma non le procedure di reclutamento.
La sua risposta allora è beffarda e grave, perché sul problema delle assunzioni negli enti partecipati dalla Regione fate come al solito uso del contatto, che è cosa diversa, e allora vorremmo avere una risposta seria, perché se ritenete che sia corretto continuare a gestire il pararegionale come se fosse la dipendenza di casa, come se fosse l'ufficio privato e personale, noi non accettiamo questa impostazione. Vorrei capire come avvengono le assunzioni in "Finaosta", che penso lei conosca bene per almeno un motivo e mezzo...
Presidente - La parola all'Assessore al bilancio, finanze, programmazione e partecipazioni regionali, Marguerettaz.
Marguerettaz (UV) - Quando parlo di contratto integrativo speciale del settore del credito, che è quello che governa i criteri per andare a individuare le professionalità, intendo dire che le modalità di reclutamento vengono definite volta per volta dal "CdA" in virtù delle professionalità necessarie. Le ricordo che "Finaosta" è sotto il controllo di "Bankitalia" - non quello dell'Assessore o del Governo -, che impone tutta una serie di procedure e, qualora vi siano delle irregolarità, interviene in modo molto pesante. I criteri di selezione quindi devono rispondere a dei criteri di professionalità che devono poi dare un'adeguata... così come nel "CdA", noi abbiamo letto lo statuto... nel "CdA" non si può entrare perché si è vicini a una determinata corrente politica, così come voi state indicando, ma si entra in quanto fiduciari e possessori di determinati requisiti.
L'altro giorno ho visto il Ministro Turco che faceva una serie di... che è esattamente il criterio che ha qualsiasi ente pubblico per individuare delle professionalità. Nell'ambito delle selezioni dei dipendenti, esattamente come nel sistema bancario, quindi ci sono delle selezioni che vengono individuate con corsi o "master", si sceglie all'interno di "panels" che danno la sicurezza di individuare le professionalità richieste. Oltre a questo credo vi sia solo una speculazione politica; ritengo che ad oggi "Finaosta" abbia dato dei risultati corretti, non sia una congrega di raccomandati, quindi per favore limitatevi a delle considerazioni tecniche e non a fare dei processi alle intenzioni o a quello che è immaginario.
Presidente - La parola al Consigliere Bortot.
Bortot (Arc-VA) - Non volevo intervenire sull'argomento, però mi sembra che i commenti e le risposte dell'Assessore sappiano molto di presa in giro. Se ho 10 persone con lo stesso curriculum per un'assunzione a "Finaosta", chi è che decide chi deve entrare?
Marguerettaz (fuori microfono) - ... il "CdA"...
Bortot (Arc-VA) - ... che è nominato da chi?
Marguerettaz (fuori microfono) - ... dal Governo...
Bortot (Arc-VA) - ... e il Governo non telefona al "CdA" per decidere che su 10 pari grado entri Tizio al posto di Caio? Veramente, Assessore, ci prende... io sono per riportare le nomine di "Finaosta" e la gestione della stessa all'interno del Consiglio. Se poi è vero tutto quello che dice lei, cosa le costa accettare questo emendamento? È di una semplicità estrema, si dice che ci siano dei percorsi, delle graduatorie e dei concorsi. Addirittura fate dei concorsi "ad personam" quando interessa che una persona passi dalla Regione al Casinò, o da altra parte, allora per favore già che avete un margine di manovra all'interno delle norme, almeno su questi margini di manovra stabilite dei paletti... è quello che richiede l'emendamento della "CdL" che noi voteremo.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 10 del gruppo "CdL":
Consiglieri presenti: 29
Votanti: 26
Favorevoli: 6
Contrari: 20
Astenuti: 3 (Ferraris, Fiou, Fontana Carmela)
Il Consiglio non approva.
Presidente - All'articolo 37 vi è l'emendamento n. 10 della II Commissione; ne do lettura:
Emendamento
Al comma 1 dell'articolo 37 la locuzione "Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo" è sostituita con "In caso di".
Lo pongo in votazione:
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 37 nel testo così emendato:
Articolo 37
(Scioglimento e liquidazione)
1. In caso di scioglimento di FINAOSTA S.p.A., l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri.
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 38 vi è l'emendamento n. 11 della II Commissione; ne do lettura:
Emendamento
Al comma 1 dell'articolo 38 le parole "di quelle" sono sostituite con "delle controversie".
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 38 nel testo così emendato:
Articolo 38
(Arbitrato)
1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e FINAOSTA S.p.A., l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione delle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, è deferita ad un collegio composto da tre arbitri, di cui uno nominato dal presidente dell'Ordine dei commercialisti di Aosta e uno nominato dal presidente dell'Ordine degli Avvocati di Aosta, i quali dovranno provvedere alla nomina del terzo arbitro fra gli iscritti agli Ordini professionali di cui sopra, con funzioni di Presidente del Collegio arbitrale. La nomina dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta effettuata dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta al Presidente del Tribunale di Aosta su istanza effettuata dalla parte più diligente.
2. La sede del Collegio arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio arbitrale.
3. Il procedimento arbitrale così instaurato avrà carattere rituale e sarà disciplinato dagli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.
4. La decisione del Collegio arbitrale sarà pronunciata secondo diritto e avrà natura di sentenza tra le parti.
5. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del Collegio arbitrale.
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 39:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 3 (Bortot, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 40:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 3 (Bortot, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 41:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 3 (Bortot, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 42:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 3 (Bortot, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - La parola al Consigliere Rini, per dichiarazione di voto.
Rini (FA) - Con l'approvazione del nuovo statuto della "Finaosta" non facciamo altro che dare seguito a quanto previsto nella legge regionale n. 7/2006 e con questo ulteriore dovuto passo rendiamo pienamente operativa la legge in questione che, come avevo già fatto rilevare in occasione della discussione in aula e come ricordato anche oggi dall'Assessore, ha la facoltà di riordinare il sistema degli interventi posti in essere da "Finaosta", rendendola più conforme all'evoluzione verificatasi negli ultimi anni nel contesto economico e armonizzandola agli orientamenti subiti dalla Comunità europea in materia di libera concorrenza, oltre a recepire le modifiche normative in materia di diritto societario e gli indirizzi forniti da "Bankitalia" nell'ambito della sua attività di vigilanza. La legge precedente era una legge datata ed oggetto di numerose modifiche, la completa riscrittura ha permesso di effettuare una consistente pulizia del sistema normativo mediante l'abrogazione di numerose leggi e faciliterà così un'interpretazione più puntuale con meno equivoci.
Anche oggi sono stati presentati diversi emendamenti, molti dei quali già presentati in Commissione e in seguito in quest'aula in occasione dell'approvazione del disegno di legge al quale si riferisce tale regolamento. Si è cercato anche oggi di far entrare dalla finestra quanto non è stato possibile introdurre dalla porta principale, ma credo che un regolamento non possa che recepire quanto previsto dalla legge a cui si riferisce. Non starò a fare ulteriori osservazioni e ne approfitto per dichiarare il voto favorevole e convinto della "Fédération Autonomiste".
Presidente - La parola al Consigliere Frassy.
Frassy (CdL) - A conclusione del dibattito che si è tenuto sugli emendamenti che abbiamo presentato, il nostro giudizio non può che essere negativo rispetto a questo statuto: è negativo perché tale statuto, nella sua apparente neutralità, rinuncia a mettere in chiaro alcuni aspetti che permangono come aspetti delicati nelle vicende e nei rapporti di "Finaosta" con il Consiglio. Se questo fosse lo statuto di una qualsiasi s.p.a., probabilmente sarebbe votabile "ad occhi chiusi" perché non dice nulla di particolare ma, essendo lo statuto della finanziaria regionale, riteniamo che avrebbe dovuto dire qualcosa in più: avrebbe dovuto dire quel qualcosa in più che abbiamo cercato di sintetizzare in alcuni emendamenti che ritenevamo importanti per la trasparenza e la chiarezza che andavano a codificare nella gestione di "Finaosta". Vede, Assessore, noi pensiamo che "Finaosta" debba mantenere un ruolo importante nel tessuto economico di questa Regione, ma deve essere un ruolo di supporto, invece qui ci troviamo in una situazione che consente ancora una volta a "Finaosta" di effettuare ulteriori e pesanti incursioni nel mondo dell'economia, acquisendo partecipazioni, partecipando alla costituzione di società e svolgendo non più un ruolo di supporto, ma un ruolo politico di condizionamento dell'economia valdostana. Penso che su questo tema prima o poi dovremo trovare delle risposte risolutive, perché, quando l'Assessore La Torre rilasciò la sua prima intervista da neo Assessore, sintetizzò in uno "slogan" che eravamo pronti a sottoscrivere: "più mercato, meno Stato, più privato, meno Regione". Assessore La Torre, questa sua sensibilità da noi da tempo condivisa e in un certo tempo anche con lei condivisa, forse le è rimasto questo retaggio "Azzurro" nella sua dichiarazione, non è perseguita perché qui si consente a "Finaosta" di continuare a far politica e di farla al di fuori degli strumenti democratici di controllo che vanno applicati alla politica.
Che "Finaosta" vogliamo? Penso che, come Assessore che ha la responsabilità di un Assessorato che si deve interfacciare quotidianamente con "Finaosta", sarebbe stato anche interesse suo che il ruolo di "Finaosta" fosse subordinato alle scelte della politica, fatta in quest'aula "in primis", scelte di indirizzo, e alle scelte esecutive poi che la Giunta deve tradurre in atti concreti di gestione. Qui invece ci troviamo di fronte a una s.p.a. normale, che non ha vincoli statutari, che ha ampie possibilità nella legge istitutiva, che ha incredibili risorse. Assessore La Torre, avesse lei le risorse di "Finaosta", ma si rende conto di quante operazioni potrebbe gestire in termini anche di ricaduta politica ed economica! Lei invece non ce le ha, le ha "Finaosta", ma lei deve venire in aula, rispondere alle interpellanze, deve condividere con i colleghi di Giunta le sue iniziative, deve ritagliare nel bilancio regionale le risorse che non sono mai sufficienti, mentre "Finaosta" questo non lo fa. "Finaosta" non ha controlli ispettivi, "Finaosta" non condivide le scelte della politica finanziaria, non condivide le scelte operative, "Finaosta" è il vero "mostro" politico di questa Regione!
Mi stupisco che i colleghi di maggioranza, che spesso hanno avuto modo di richiamare quei criteri di collegialità dell'Assemblea, di condivisione di certe politiche, siano stati totalmente assenti su quell'attore politico ed economico che sfugge ad ogni controllo e che spesso nel passato, forse anche nel passato recente, è stato addirittura gestito al di fuori della sede istituzionale vuoi del Consiglio, vuoi degli altri organismi istituzionali che dovrebbero, per mandato diretto della Comunità valdostana, effettuare le scelte operative. Non votiamo uno statuto allora, ma votiamo uno statuto particolare che dà conferma a quella gestione scellerata che nel tempo ha creato i presupposti della crisi che mi sembra da più parti politiche si evidenzia nell'economia valdostana, ma l'economia valdostana non è cresciuta per le iniziative fatte dal collega La Torre o dal collega Ferraris o da quelli che li hanno preceduti! L'industria e gli artigiani valdostani hanno subito le politiche di "Finaosta", allora riteniamo che si sia persa l'occasione per riportare "Finaosta" sotto il controllo dell'Amministrazione regionale. Forse qualcuno di voi si dimentica come è nata "Finaosta" nel 1982, andate a vedere qual era il quadro politico valdostano, quali erano gli uomini forti della politica valdostana e perché è nata "Finaosta" e perché è nata con quella autonomia. Pensiamo che oggi i tempi siano cambiati, che quell'esperimento si sia rivelato fallimentare, perché non ha portato a una crescita. Se andiamo a fare una proporzione, Assessore Marguerettaz, fra le risorse che abbiamo investito tramite "Finaosta" e le ricadute sul tessuto economico-sociale di questa Regione, il bilancio è disastroso, fallimentare! Il soldo però è pubblico, di conseguenza le risorse continuano ad arrivare e ad essere alimentate dal bilancio pubblico, ma la gestione sfugge molte volte all'interesse pubblico, al controllo pubblico e ci auguriamo che prima o poi qualcuno smetta di sfuggire a ogni regola e sia chiamato a rispondere dei danni, che possiamo quantificare in termini economici di risorse bruciate, ma che possiamo quantificare anche in termini di crescita della Valle d'Aosta. Se è vero che l'industria in Valle d'Aosta non può avere una posizione predominante perché altri sono i settori trainanti, diciamo che l'industria in Valle d'Aosta avrebbe potuto in tutto questo tempo ritagliarsi degli spazi di maggiore stabilità, competitività, dignità. Questi penso siano in sintesi i motivi che ci portano a votar contro questo documento amministrativo, che non è un documento solo amministrativo, ma che è un atto politico importante, che conferma un passato che volevamo poter archiviare nelle cose passate. Ci rendiamo conto invece che "Finaosta" continua imperterrita nella sua totale autonomia a prescindere da tutto quello che sta accadendo attorno, prima o poi cambierà, peccato che non sia cambiata adesso.
Presidente - Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso:
Consiglieri presenti: 31
Votanti: 28
Favorevoli: 25
Contrari: 3
Astenuti: 3 (Bortot, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Con questo punto terminiamo i lavori per stamani, il Consiglio è riconvocato alle ore 15,30.
La seduta è tolta.
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La séance se termine à 13 heures 11.