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Oggetto del Consiglio n. 2308 del 23 novembre 2006 - Resoconto

OGGETTO N. 2308/XII - Disegno di legge: "Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1".

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione disciplina e promuove le attività di agriturismo, connesse e complementari all'esercizio dell'attività agricola, anche mediante la concessione di agevolazioni economiche dirette al miglioramento delle relative aziende, al fine di:

a) favorire lo sviluppo e il riequilibro del territorio agricolo;

b) agevolare la permanenza degli imprenditori agricoli nelle zone rurali attraverso il miglioramento delle condizioni di vita e l'incremento dei redditi aziendali;

c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;

d) favorire la conservazione e la tutela del patrimonio edilizio rurale esistente, dell'ambiente, delle tradizioni e delle iniziative culturali del mondo agricolo;

e) creare occupazione per i familiari dell'imprenditore agricolo;

f) valorizzare i prodotti agricoli locali;

g) ampliare la gamma tipologica dell'offerta turistica;

h) intensificare i rapporti tra cultura urbana e cultura rurale.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE

Articolo 2

(Definizione di attività agrituristiche)

1. Ai fini della presente legge, per attività agrituristica si intende l'espletamento, anche contestuale, dei seguenti servizi, purché svolti in rapporto di connessione e complementarità con l'attività agricola, che deve comunque rimanere prevalente:

a) locazione, ad uso turistico, di camere con prestazione del servizio di prima colazione, mezza pensione o pensione completa e, eventualmente, di somministrazione di merende, da servire ai propri ospiti, con le modalità di cui alla lettera b), numero 1). Nel caso della locazione di camere con prestazione del solo servizio di prima colazione, è altresì consentito l'uso dell'angolo cottura in dotazione nelle camere locate oppure di una cucina in uso comune a tutti gli ospiti;

b) ristorazione mediante:

1) somministrazione di pasti o merende, preparati attraverso l'utilizzo di prodotti, ivi compresi quelli alcolici e superalcolici provenienti, in prevalenza, dall'azienda agricola e, per la restante parte, di prodotti provenienti principalmente da aziende agricole locali e di prodotti regionali tradizionali. Le bevande devono essere somministrate in correlazione con i pasti o le merende; possono essere serviti soltanto vini di produzione regionale. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne;

2) degustazione dei prodotti aziendali;

c) locazione ad uso turistico di alloggi con possibilità di somministrare ai propri ospiti la prima colazione o la merenda, con le modalità di cui alla lettera b), numero 1);

d) fattorie didattiche, aventi ad oggetto lo svolgimento di attività didattica e pedagogica in azienda con l'intento di fornire agli ospiti un supporto divulgativo, formativo ed operativo, predisposto dalla struttura regionale competente in materia di attività agrituristica, di seguito denominata struttura competente, e di rendere visibile il processo produttivo, realizzato in armonia con l'ambiente. Le fattorie didattiche sono aperte a bambini e ragazzi di tutte le età e sono dedicate particolarmente alle scuole, potendo altresì costituire stimolo ed occasione di conoscenza per gli adulti;

e) servizi complementari alle attività di cui alle lettere a), b) e c), aventi ad oggetto l'organizzazione, ancorché all'esterno dell'azienda, di attività ricreative, culturali, sportive, escursionistiche e di ippoturismo, anche in collaborazione con gli enti locali interessati, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale; l'esercizio delle predette attività è in ogni caso riservato ai soggetti in possesso della relativa abilitazione professionale, ove prescritta ai sensi di legge.

2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità ulteriori concernenti l'organizzazione delle fattorie didattiche di cui al comma 1, lettera d), stabilendo, in particolare, i requisiti professionali, tecnici e qualitativi richiesti per l'esercizio delle attività alle stesse correlate.

Articolo 3

(Ubicazione delle strutture agrituristiche e limiti di ricettività)

1. Le strutture funzionali all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, devono:

a) essere ricavate, nei casi di recupero, in fabbricati o loro porzioni costituenti l'azienda agricola, ma non più funzionali alla conduzione della medesima;

b) essere localizzate, nei casi di ampliamento o di nuova costruzione, nelle zone territoriali di tipo E del piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG);

c) essere ubicate nel centro aziendale.

2. Per centro aziendale si intende il luogo ove si svolge in prevalenza il lavoro agricolo o comunque un luogo pertinente ad esso, in relazione agli ordinamenti produttivi e alle diverse tipologie di conduzione aziendale.

3. Le strutture destinate all'esercizio delle attività agrituristiche devono essere in congrua correlazione con le dimensioni e l'organizzazione dell'azienda agricola e, in ogni caso, rapportate ad un'utenza non superiore a:

a) sedici posti letto, per la locazione di camere con prestazione del servizio di prima colazione, mezza pensione o pensione completa qualora, congiuntamente alla predetta attività, sia svolta anche l'attività di ristorazione;

b) ventiquattro posti letto, per la locazione di camere con prestazione del servizio di mezza pensione o pensione completa;

c) sedici posti letto, per la locazione di alloggi;

d) sessanta coperti giornalieri, compresi quelli per gli ospiti delle camere e degli alloggi, per l'attività di ristorazione svolta mediante somministrazione di pasti e merende. Tale limite può essere elevato fino ad ottanta coperti giornalieri, di cui al massimo sessanta all'interno e gli altri in spazi aperti adeguatamente attrezzati, qualora l'attività di somministrazione sia svolta per un periodo massimo, anche frazionabile, di centoventi giorni all'anno.

4. In occasione di sagre, feste tradizionali e manifestazioni similari finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale, il dirigente della struttura competente può autorizzare la somministrazione di pasti e merende per un numero di coperti superiore a quello stabilito ai sensi del comma 6.

5. Nei locali chiusi, il numero massimo di posti a sedere non può essere superiore a sessanta unità.

6. Il numero dei posti letto e dei coperti relativo a ciascuna azienda addetta all'esercizio dell'attività agrituristica è definito nel provvedimento di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4, sulla base dei parametri minimi aziendali stabiliti ai sensi del medesimo articolo 4, comma 2.

CAPO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE

Articolo 4

(Elenco degli operatori agrituristici)

1. Presso la struttura competente è istituito l'elenco degli operatori agrituristici della Regione.

2. Possono essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1 gli operatori la cui azienda agricola, ubicata nel territorio regionale, sia dotata di un'adeguata organizzazione e di una sufficiente entità di fattori produttivi organicamente combinati, definiti sulla base dei parametri minimi aziendali, stabiliti distintamente per tipologia di attività agrituristica, con deliberazione della Giunta regionale e che, oltre ad avere assolto all'obbligo scolastico, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) esercitare, da almeno tre anni, l'attività agricola in qualità di imprenditore agricolo titolare di azienda o, se si tratta di coniuge, parente entro il terzo o affine entro il secondo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiuvante familiare comprovata dall'iscrizione all'INPS, ai sensi dell'articolo 230bis del codice civile;

b) aver partecipato, con esito favorevole, ai corsi di qualificazione professionale di cui all'articolo 7;

c) non aver riportato nel triennio precedente la presentazione della domanda, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale o per un delitto in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsto da leggi speciali, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) non essere sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o non essere stati dichiarati delinquenti abituali.

3. Nell'elenco di cui al comma 1 possono altresì essere iscritte le società agricole in qualsiasi forma costituite tra imprenditori agricoli allo scopo di esercitare l'attività agrituristica. In tal caso, i requisiti di cui al comma 2, lettere a), c) e d), devono essere posseduti da almeno uno dei soci e i requisiti di cui al comma 2, lettere b), c) e d), anche dal soggetto preposto all'esercizio dell'attività agrituristica.

Articolo 5

(Presentazione delle domande per l'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici)

1. Le domande per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 sono dirette alla struttura competente e contengono la descrizione delle attività che il richiedente intende svolgere e delle caratteristiche tipologiche dell'azienda agricola.

2. Il dirigente preposto alla struttura competente definisce con proprio provvedimento l'ulteriore documentazione da allegare alla domanda e la modulistica correlata.

3. Il dirigente, accertata la regolarità della domanda, la completezza e l'idoneità della documentazione allegata, dispone con proprio provvedimento l'iscrizione nell'elenco entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

4. Gli iscritti nell'elenco sono tenuti a comunicare alla struttura competente ogni variazione concernente i requisiti cui è subordinata l'iscrizione entro sessanta giorni dal suo verificarsi.

Articolo 6

(Cancellazione dall'elenco degli operatori agrituristici)

1. Gli operatori che perdono anche uno soltanto dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione sono cancellati dall'elenco di cui all'articolo 4.

2. La cancellazione è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente ed è comunicata al Comune nel cui territorio è ubicata l'azienda per gli adempimenti di cui all'articolo 13.

Articolo 7

(Corso di qualificazione professionale e esame di idoneità)

1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 è subordinata alla partecipazione al corso di qualificazione professionale organizzato periodicamente dalla struttura competente e al superamento del relativo esame di idoneità.

2. Per il coniuge, i parenti entro il terzo o gli affini entro il secondo grado dell'operatore agrituristico, coadiuvanti familiari ai sensi dell'articolo 230bis del codice civile, che hanno prestato la propria opera in modo continuativo per almeno tre anni nell'arco dell'ultimo quinquennio e che intendono subentrare nell'esercizio dell'attività agrituristica, l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 è subordinata alla partecipazione ad un apposito corso di qualificazione professionale, organizzato periodicamente dalla struttura competente, e al superamento del relativo esame di idoneità.

3. Al corso di cui al comma 2 partecipano altresì, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4, gli operatori agrituristici che non vi risultano ancora iscritti, decorsi dieci anni dal conseguimento dell'idoneità di cui al comma l.

4. Nell'ambito dei corsi di cui ai commi 1 e 2, possono essere riconosciuti crediti formativi, con le modalità e secondo le procedure previste dalla normativa regionale vigente in materia di formazione professionale.

5. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le modalità di organizzazione e di svolgimento dei corsi di cui ai commi 1 e 2, nonché gli standard minimi delle competenze tecnico-professionali che debbono essere possedute dagli operatori agrituristici.

Articolo 8

(Certificato di complementarità)

1. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica, l'operatore interessato è tenuto a conseguire il certificato attestante la complementarità tra l'attività agricola e l'attività connessa di agriturismo. La sola degustazione dei prodotti aziendali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), non è soggetta all'accertamento della complementarità e al rilascio del relativo certificato.

2. All'accertamento della complementarità provvede, a richiesta dell'operatore interessato, la struttura competente, sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto, in particolare, del rapporto tra le ore di lavoro medie annue dedicate dall'impresa all'attività agricola e quelle dedicate all'attività agrituristica.

3. All'esito dell'istruttoria condotta con le modalità di cui al comma 2, il certificato di complementarità è rilasciato con provvedimento del dirigente della struttura competente.

Articolo 9

(Domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale)

1. L'esercizio dell'attività agrituristica è subordinato al rilascio di un'autorizzazione da parte del Comune nel cui territorio è ubicata l'azienda agrituristica.

2. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione sono dirette al Comune interessato e, per conoscenza, alla struttura competente e devono contenere la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l'indicazione delle caratteristiche aziendali, degli immobili adibiti all'esercizio dell'attività agrituristica, della capacità ricettiva, del periodo e dell'orario di apertura, e dei prezzi dei servizi offerti.

3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:

a) al possesso dei requisiti di idoneità sanitaria da parte degli addetti alla produzione, alla lavorazione e alla somministrazione di alimenti e bevande;

b) alla disponibilità di locali e di strutture destinati all'esercizio dell'attività agrituristica conformi ai requisiti di cui all'articolo 3 e alle disposizioni vigenti in materia di urbanistica, sanità, prevenzione degli incendi e sicurezza;

c) all'insussistenza delle cause ostative di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti);

d) all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4;

e) al possesso del certificato di complementarità di cui all'articolo 8;

f) all'ottenimento del provvedimento di classificazione nei casi di cui all'articolo 26, comma 2.

4. Nel caso delle società di cui all'articolo 4, comma 3, il requisito di cui al comma 3, lettera c), deve essere posseduto sia dal legale rappresentante sia dal soggetto preposto all'esercizio dell'attività agrituristica.

5. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica devono essere presentate entro cinque anni dall'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4; decorso inutilmente tale termine, l'iscrizione è cancellata d'ufficio. L'interessato può comunque richiedere la reiscrizione nell'elenco, purché ancora in possesso dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione.

Articolo 10

(Rilascio dell'autorizzazione comunale. Rinnovo e subingresso)

1. Il Comune provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si intende accolta.

2. L'autorizzazione è valida per cinque anni, decorrenti dalla data di rilascio. Copia dell'autorizzazione è trasmessa alla struttura competente che provvede ad annotare gli estremi dell'autorizzazione nell'elenco di cui all'articolo 4.

3. Almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio di validità ovvero in caso di variazioni rispetto alla situazione esistente al momento del rilascio dell'autorizzazione, l'operatore interessato presenta domanda di rinnovo o di modifica dell'autorizzazione, indicando, in tale ultimo caso, le modificazioni sopravvenute.

4. Sulla domanda di rinnovo o di modifica dell'autorizzazione il Comune provvede con le modalità di cui ai commi 1 e 2.

5. Il trasferimento della proprietà o della gestione di un'attività agrituristica per atto tra vivi o a causa di morte è comunicato al Comune nel cui territorio è ubicata l'azienda e comporta la reintestazione dell'autorizzazione all'avente causa e la decadenza della medesima in capo al cedente, sempre che sia comprovato l'effettivo trasferimento dell'attività e il possesso da parte del subentrante dei requisiti di cui all'articolo 9, commi 3 e 4.

Articolo 11

(Chiusura temporanea)

1. Gli operatori che gestiscono aziende agrituristiche ad apertura annuale e che intendono procedere alla chiusura temporanea dell'attività sono tenuti a comunicare al Comune e alla struttura competente la durata della chiusura la quale non può, in ogni caso, superare i novanta giorni, anche non consecutivi, nell'anno solare.

2. Nel caso di interventi di recupero edilizio ovvero nel caso in cui ricorrano gravi ed imprevedibili circostanze che impediscono, temporaneamente, la prosecuzione dell'attività, il dirigente della struttura competente può, con proprio provvedimento, autorizzare la chiusura temporanea per un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.

Articolo 12

(Obblighi)

1. L'operatore agrituristico deve:

a) avviare l'attività entro il termine massimo di sei mesi dalla data fissata nell'autorizzazione comunale;

b) esporre al pubblico l'autorizzazione comunale e rispettare i limiti, le prescrizioni e le modalità ivi stabiliti per l'esercizio dell'attività agrituristica;

c) esporre al pubblico i prezzi dei vari servizi, in conformità a quelli comunicati e rispettarne i limiti, minimi e massimi;

d) esporre al pubblico la lista dei prodotti utilizzati per la somministrazione di pasti e merende, specificandone la provenienza;

e) esporre il pannello con il distintivo dell'agriturismo all'esterno dell'edificio ed il simbolo corrispondente al livello di classificazione assegnato all'esterno e all'interno dell'edificio, in luogo ben visibile al pubblico;

f) osservare le vigenti disposizioni di pubblica sicurezza in merito alla segnalazione degli ospiti e le disposizioni di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 284 (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche);

g) comunicare al Comune e alla struttura competente, entro il 15 settembre di ogni anno, l'orario e il periodo di apertura che si intendono adottare nell'anno successivo, se differenti da quelli dell'anno in corso; per le attività agrituristiche svolte negli alpeggi, il periodo di apertura coincide con quello di permanenza del bestiame;

h) comunicare al Comune e alla struttura competente, entro il 15 settembre di ogni anno, i prezzi minimi e massimi dei servizi offerti, comprensivi di imposta sul valore aggiunto (IVA), qualora applicabile, che intendono praticare nell'anno successivo. L'omessa comunicazione dei prezzi entro la predetta data comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati;

i) consentire ai funzionari della struttura competente di accedere ai locali aziendali al fine di effettuare i controlli di cui all'articolo 28.

2. Nel caso di strutture di nuova apertura o di subingresso, le comunicazioni di cui al comma 1, lettere g) e h), devono essere effettuate entro trenta giorni dall'ottenimento dell'autorizzazione comunale all'esercizio.

Articolo 13

(Sospensione e revoca dell'autorizzazione comunale)

1. Nel caso in cui sia venuto meno anche uno soltanto dei requisiti cui è subordinato il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, il Comune comunica all'interessato il termine entro il quale adottare i provvedimenti necessari per ripristinare la situazione autorizzata disponendo, in relazione alla gravità delle violazioni contestate, l'eventuale sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica. Nel caso in cui l'interessato non abbia provveduto nel termine assegnatogli a ripristinare la situazione autorizzata, il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione.

2. I provvedimenti di sospensione e quelli di revoca acquistano efficacia con la comunicazione degli stessi all'interessato e sono trasmessi in copia alla struttura competente.

Articolo 14

(Addetti all'attività agrituristica)

1. Per lo svolgimento dell'attività agrituristica, l'operatore può avvalersi della manodopera familiare di cui all'articolo 230bis del codice civile, nonché di personale dipendente, assunto con contratto agricolo a tempo indeterminato, determinato o parziale. È consentito il ricorso a soggetti esterni esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

Articolo 15

(Requisiti igienico-sanitari)

1. L'esercizio dell'attività agrituristica, con particolare riguardo alle attività di preparazione, manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande, nonché di macellazione degli animali allevati in azienda le cui carni sono destinate al consumo da parte degli ospiti è subordinato al rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti e di quelle, ulteriori, stabilite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di sanità.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE

Articolo 16

(Iniziative agevolabili)

1. Gli operatori agrituristici iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4 possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 17 per la realizzazione delle seguenti iniziative:

a) recupero di fabbricati o loro porzioni da destinare all'esercizio delle attività agrituristiche di cui all'articolo 2, compresa l'eventuale realizzazione di autorimesse;

b) ampliamento o nuova costruzione di fabbricati o di locali finalizzati all'esercizio delle attività agrituristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d), compresa l'eventuale realizzazione di autorimesse, nell'ambito di un'azienda agricola in possesso delle caratteristiche tipologiche e dimensionali stabilite con deliberazione della Giunta regionale;

c) acquisto di attrezzature e di arredi strettamente funzionali all'esercizio dell'attività agrituristica, con esclusione dei beni usati, salvo che si tratti di beni ricompresi nelle cessioni di azienda;

d) realizzazione di opere, compresi gli impianti e l'acquisto delle attrezzature e del materiale didattico occorrenti, finalizzate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e).

2. Le iniziative di cui al comma 1, lettere c) e d), sono ammesse ad agevolazione solo quando si tratti di prima dotazione.

3. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, le voci di spesa ammissibili ad agevolazione, nonché i criteri e i parametri per la determinazione della spesa medesima.

Articolo 17

(Agevolazioni)

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 16, comma 1, possono essere concesse le seguenti agevolazioni, tra loro non cumulabili:

a) contributi a fondo perduto, nella misura massima del 30 per cento della spesa ammissibile e, per la restante parte di spesa, nella misura massima del 70 per cento, mutui a tasso agevolato di durata quindicennale, oltre ad un periodo di preammortamento della durata massima di quarantotto mesi;

b) contributi a fondo perduto nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile;

c) mutui a tasso agevolato, nella misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile, di durata quindicennale, per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a), b) e d), e di durata decennale, per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), oltre ad un periodo di preammortamento della durata massima di quarantotto mesi.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse in regime de minimis.

3. Per l'erogazione dei mutui di cui al comma 1, lettere a) e c), è autorizzato l'utilizzo delle risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 31.

4. Per poter beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1, gli immobili oggetto degli interventi devono essere di proprietà dell'operatore agrituristico ovvero del coniuge, di un parente entro il terzo o di un affine entro il secondo grado; nel caso di società, della società stessa o di almeno uno dei soci. Il richiedente, nel caso in cui non sia proprietario, all'atto della domanda dell'agevolazione deve dimostrare di essere nella disponibilità dell'immobile e comprovare il consenso del proprietario all'effettuazione delle opere e degli interventi per i quali l'agevolazione è richiesta e alla costituzione del vincolo di destinazione.

5. Qualora alla scadenza del periodo stabilito per l'ultimazione dei lavori, l'intervento agevolato non sia stato interamente realizzato, ma le opere realizzate siano comunque idonee ad assicurare l'avvio dell'attività agrituristica, la spesa ammessa è ridotta ad un importo pari a quello delle opere eseguite alla data di scadenza del predetto periodo. In tal caso, le somme non erogate sono oggetto di revoca.

6. I mutui erogati ai sensi della presente legge possono essere estinti prima della scadenza, mediante il rimborso del capitale residuo, fermi restando i vincoli di destinazione di cui all'articolo 19.

7. Nel caso di cessione di azienda, i mutui concessi ai sensi della presente legge possono essere ceduti al cessionario, previa autorizzazione della struttura competente, sentita la Finanziaria regionale Valle d'Aosta - Società per azioni (FINAOSTA S.p.A.).

Articolo 18

(Domande per la concessione delle agevolazioni)

1. Le domande per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 17, con esclusione delle iniziative di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), sono presentate alla struttura competente prima dell'avvio dell'iniziativa.

2. La struttura competente, verificata ed accertata l'ammissibilità della domanda, la completezza e la regolarità della documentazione allegata, determina l'ammontare della spesa ammissibile ad agevolazione, dandone comunicazione all'interessato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

3. Le agevolazioni sono concesse con deliberazione della Giunta regionale, fatta salva, limitatamente ai mutui, l'accettazione da parte di FINAOSTA S.p.A., sulla base delle garanzie offerte.

4. La Giunta regionale prevede, se del caso, in relazione alle risorse finanziarie disponibili e limitatamente alla concessione dei contributi a fondo perduto, la formazione di apposite graduatorie, sulla base dei criteri di priorità da essa stessa stabiliti con propria deliberazione.

5. La Giunta regionale definisce, inoltre, con propria deliberazione ogni altro aspetto concernente la disciplina del procedimento preordinato alla concessione delle agevolazioni, ivi compresa la documentazione da allegare alle domande e la documentazione di spesa da produrre al fine dell'erogazione dell'agevolazione.

Articolo 19

(Vincolo di destinazione)

1. All'atto della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 17, il beneficiario si obbliga a non mutare la destinazione dichiarata per un periodo di dieci anni, decorrente dalla data di erogazione a saldo dell'agevolazione, nel caso delle iniziative correlate alle spese concernenti beni mobili e di quindici anni, decorrente dalla data di erogazione a saldo dell'agevolazione, nel caso delle iniziative correlate alle spese concernenti beni immobili.

2. Nel caso di mutuo unico concesso per iniziative correlate alle spese concernenti beni mobili e immobili, il periodo di durata del vincolo di destinazione è di quindici anni, decorrente dalla data di erogazione a saldo dell'agevolazione.

3. Le agevolazioni percepite non devono essere restituite qualora i beni finanziati siano sostituiti con altri della stessa natura, previa autorizzazione del dirigente della struttura competente.

4. Il vincolo sugli immobili, qualora la spesa ammessa sia superiore a euro 50.000, è reso pubblico a cura e spese del soggetto beneficiario mediante trascrizione presso l'ufficio dei registri immobiliari competente per territorio.

Articolo 20

(Revoca delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni sono revocate qualora il beneficiario:

a) non rispetti i vincoli di cui all'articolo 19, commi 1 e 2;

b) sia cancellato, prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, dall'elenco di cui all'articolo 4;

c) abbia cessato l'attività agrituristica, prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, salvi i casi di cessione di azienda;

d) non ultimi le iniziative correlate alle spese di cui all'articolo 16 entro quarantotto mesi dalla data di prima erogazione dell'agevolazione.

2. I contributi a fondo perduto sono altresì revocati al verificarsi delle seguenti condizioni e con le seguenti modalità:

a) quando il beneficiario alieni l'azienda entro cinque anni dalla data di attestazione di ultimazione dei lavori, i contributi sono interamente restituiti;

b) quando il beneficiario alieni l'azienda a decorrere dal sesto anno dalla data di attestazione di ultimazione dei lavori e sino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, i contributi sono restituiti al netto dell'importo relativo al periodo in cui il beneficiario ha svolto l'attività agrituristica.

3. La revoca è altresì disposta qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dai beneficiari ai fini della concessione delle agevolazioni.

4. La revoca è disposta con deliberazione della Giunta regionale e comporta l'obbligo di restituire, nei casi di cui ai commi 1 e 3, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento:

a) l'intero ammontare del contributo a fondo perduto, maggiorato degli interessi calcolati con le modalità di cui al comma 5;

b) il capitale residuo del mutuo, maggiorato della differenza tra gli interessi calcolati con le modalità di cui al comma 5 e gli interessi corrisposti.

5. Gli interessi sono riferiti al periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione e sono calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, riferita al periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione.

6. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi.

7. La mancata restituzione dell'agevolazione entro i termini di cui ai commi 4 e 6 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione economica a carico del bilancio regionale, fatti salvi i contributi per prestazioni o servizi sociali alla persona e quelli inerenti ai generi in esenzione fiscale, per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria, comprensiva degli oneri accessori e degli interessi moratori.

8. La Giunta regionale può autorizzare, con propria deliberazione, prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, a richiesta del beneficiario, il mutamento della destinazione d'uso, fatti salvi i vincoli di natura urbanistica, o la cessione dell'azienda prima della scadenza dei termini di cui al comma 2, lettere a) e b), nel caso in cui sopravvengano gravi e comprovati motivi che impediscono la prosecuzione dell'attività agrituristica. In tali casi, i contributi percepiti non devono essere restituiti e i mutui erogati devono essere estinti anticipatamente mediante il rimborso del capitale residuo.

Articolo 21

(Contributi ad associazioni agrituristiche)

1. Alle associazioni tra operatori agrituristici costituite con atto pubblico, possono essere concessi, in regime de minimis, contributi a fondo perduto fino al 50 per cento delle spese di costituzione e delle spese per lo svolgimento di attività istituzionali, promozionali e pubblicitarie; il contributo concesso non può in ogni caso superare, nel triennio e per ciascuna associazione richiedente, l'importo di euro 50.000.

2. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, la tipologia delle spese ammissibili a contributo e definisce le modalità, anche procedimentali, di concessione ed erogazione dei contributi.

Articolo 22

(Non ripetibilità e divieto di cumulo)

1. Le agevolazioni di cui al presente capo non sono cumulabili con altri interventi pubblici concessi per le medesime iniziative e non sono ripetibili, anche decorsi i termini di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, quando abbiano ad oggetto le medesime iniziative.

CAPO V

DISPOSIZIONI URBANISTICHE E DISCIPLINA DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRITURISTICHE

Articolo 23

(Disposizioni urbanistiche)

1. I locali destinati all'esercizio di attività agrituristiche sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.

2. La volumetria relativa agli interventi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), prescinde dalla verifica della densità fondiaria prescritta dagli strumenti urbanistici comunali per l'edificazione delle residenze agricole, ferma restando l'osservanza delle altre prescrizioni stabilite dal PRG.

3. La progettazione delle strutture da destinare all'esercizio di attività agrituristiche ricomprese nelle zone territoriali di tipo E deve essere effettuata in conformità agli indirizzi di cui all'articolo 26, comma 7, delle norme di attuazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP), approvato con legge regionale 10 aprile 1998, n. 13, e nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

a) gli interventi di recupero devono conservare, ripristinare oppure migliorare, attraverso l'utilizzo di materiali tradizionali, gli elementi tipologici, formali e strutturali del fabbricato preesistente;

b) gli interventi di nuova costruzione e di ampliamento devono essere realizzati con tipologie e materiali tradizionali, coerenti con il contesto architettonico e rurale;

c) le autorimesse devono essere interrate o seminterrate.

4. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, gli standard costruttivi e i parametri per il dimensionamento degli interventi di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b) e d), nonché la dotazione massima di posti auto nelle autorimesse.

5. Le disposizioni del presente articolo integrano la disciplina urbanistico-edilizia comunale ovvero prevalgono sulle norme di attuazione del PRG difformi o incompatibili.

Articolo 24

(Accessibilità alle strutture)

1. Nel caso di interventi di recupero di fabbricati già esistenti, al fine di garantire alle persone disabili l'accesso e la fruizione delle strutture e dei servizi connessi alle attività agrituristiche, qualora non ostino impedimenti tecnici e l'investimento sia compatibile con l'attività svolta, devono risultare accessibili almeno:

a) una camera doppia e un servizio igienico, nelle strutture destinate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);

b) un alloggio, nelle strutture destinate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);

c) i locali destinati alla somministrazione dei pasti e delle merende e alla degustazione dei prodotti aziendali;

d) i locali destinati alle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e);

e) i locali di uso comune;

f) i percorsi di accesso alle strutture di cui al presente comma.

2. Nel caso di nuove costruzioni, le strutture destinate alle attività agrituristiche devono rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche.

Articolo 25

(Cartelli indicatori e logo delle fattorie didattiche)

1. La struttura competente predispone e cura l'installazione, previo accordo con le amministrazioni competenti, dei cartelli indicatori delle attività agrituristiche per garantirne la segnalazione a fini turistici.

2. Le fattorie didattiche sono contrassegnate da apposito logo, predisposto dalla struttura competente, le cui caratteristiche grafiche sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.

3. L'utilizzo sulle insegne, sul materiale illustrativo e pubblicitario e in ogni altro mezzo di comunicazione al pubblico delle espressioni agriturismo e di ogni altra espressione correlata è riservato con carattere di esclusività agli operatori agrituristici titolari dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica di cui all'articolo 9 e alle associazioni di operatori agrituristici, costituite con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1.

Articolo 26

(Classificazione delle aziende agrituristiche)

1. Le aziende agrituristiche sono classificate in base ai requisiti oggettivi posseduti, riferiti alla dotazione strutturale dell'azienda, ai requisiti di professionalità dell'operatore agrituristico e ai servizi complementari offerti.

2. L'attribuzione della classificazione è obbligatoria per le aziende agrituristiche che svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), ed è condizione per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica di cui all'articolo 9, nella quale deve essere altresì indicata la classificazione assegnata.

3. La classificazione è assegnata con provvedimento del dirigente della struttura competente e ha durata quinquennale.

4. Qualora durante il quinquennio di validità della classificazione sopravvenga un mutamento dello stato di fatto e dei requisiti posseduti, la struttura competente provvede, d'ufficio, alla revisione della classificazione.

5. I provvedimenti di classificazione delle aziende agrituristiche sono comunicati agli interessati e trasmessi ai Comuni competenti.

6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i criteri concernenti la valutazione dei requisiti e delle caratteristiche aziendali sulla base dei quali è assegnata la classificazione e disciplina ogni altro adempimento o aspetto concernente il procedimento per l'assegnazione della classificazione delle aziende, ivi compresa la documentazione da allegare alla relativa domanda e i segni distintivi, predisposti dalla struttura competente, da utilizzare per la rappresentazione del livello di classificazione.

Articolo 27

(Istituzione del marchio di qualità per le aziende agrituristiche)

1. Nell'ambito delle attività dirette a promuovere lo sviluppo delle attività agrituristiche, è istituito il marchio di qualità delle aziende agrituristiche, predisposto dalla struttura competente, le cui caratteristiche grafiche sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.

2. Il marchio di qualità è assegnato, su richiesta delle aziende in possesso dei requisiti prescritti, con provvedimento del dirigente della struttura competente.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità, compresi i parametri di valutazione delle caratteristiche delle aziende, nonché ogni altro adempimento concernente l'assegnazione, il mantenimento e la revoca del marchio.

4. La conservazione dei requisiti per il mantenimento del marchio di qualità è certificata periodicamente da organismi indipendenti accreditati, individuati tra i soggetti operanti nel settore delle certificazioni di qualità, ed il relativo onere è posto a carico del bilancio regionale.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E TRANSITORIE

Articolo 28

(Vigilanza)

1. La struttura competente può disporre in ogni momento idonei controlli al fine di accertare il rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti dalla presente legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i funzionari incaricati, muniti di apposito tesserino di riconoscimento, hanno libero accesso agli edifici e agli spazi adibiti all'esercizio delle attività agrituristiche e facoltà di visionare i registri e le altre scritture afferenti alle medesime attività.

3. Ai fini dell'eventuale sospensione o revoca dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica nei casi di cui all'articolo 13, l'esito dei controlli effettuati ai sensi del comma 1 è comunicato al Comune competente.

Articolo 29

(Sanzioni)

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 200 a euro 2.100.

2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 14 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 100 a euro 1.500.

3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 3, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 200 a euro 2.100.

4. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Articolo 30

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 24 luglio 1995, n. 27;

b) il regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1.

Articolo 31

(Fondo di rotazione)

1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire un fondo di rotazione per la concessione dei mutui di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c).

2. Al rendiconto generale della Regione è allegato, per ciascun esercizio finanziario, il rendiconto sulla situazione, al 31 dicembre di ogni anno, del fondo di cui al comma 1.

Articolo 32

(Gestione del fondo di rotazione)

1. Il fondo di cui all'articolo 31 è alimentato, per l'anno 2007 e per quelli successivi, dalle seguenti risorse:

a) stanziamento iniziale previsto dalla presente legge, nonché appositi stanziamenti annuali del bilancio regionale;

b) rimborso delle rate di preammortamento e di ammortamento;

c) rimborso anticipato dei mutui a tasso agevolato;

d) interessi maturati sulle giacenze del fondo;

e) recupero delle somme restituite dai soggetti beneficiari nei casi previsti all'articolo 20, commi 4, lettera b), e 8.

2. Con apposita convenzione sono disciplinate, tra la Regione e FINAOSTA S.p.A., le modalità di costituzione e di gestione del fondo di rotazione, anche con riferimento alle modalità di determinazione delle compensazioni degli oneri sostenuti, che restano a carico del fondo medesimo, e alle modalità di rendicontazione dell'attività svolta.

Articolo 33

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato, per l'anno 2006 in euro 550.000, per l'anno 2007 in euro 650.000 e, a partire dall'anno 2008, in euro 550.000 annui.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2006 e di quello pluriennale 2006/2008:

a) nell'obiettivo programmatico 2.2.5.01. (Formazione professionale), per le finalità di cui all'articolo 7;

b) nell'obiettivo programmatico 2.2.2.02 (Infrastrutture nell'agricoltura), per le finalità di cui all'articolo 17;

c) nell'obiettivo programmatico 2.2.2.08 (Interventi a favore della cooperazione), per le finalità di cui all'articolo 21;

d) nell'obiettivo programmatico 2.2.2.04 (Assistenza tecnica) per le finalità di cui agli articoli 25, comma 1, 26, comma 6 e 27, commi 1 e 4.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante la riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) a valere sull'accantonamento previsto dall'allegato n. 1 (C Agricoltura e Risorse Naturali - 1. Nuova disciplina dell'agriturismo) al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2006 e di quello pluriennale 2006/2008 e, per l'anno 2007, anche mediante la riduzione di euro 100.000 del capitolo 41605 (Contributi a favore di operatori ed associazioni agrituristiche) del bilancio pluriennale della Regione 2006/2008.

4. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 29 sono introitati sul capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) della parte entrata del bilancio di previsione della Regione.

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 34

(Disposizioni transitorie)

1. Gli operatori agrituristici, titolari di autorizzazione comunale all'esercizio di attività agrituristica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3 della l.r. 27/1995 sono iscritti d'ufficio nell'elenco di cui all'articolo 4, anche se le relative aziende non sono in possesso dei parametri minimi aziendali stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, o dei requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 8, comma 2, ai fini dell'accertamento della complementarità, e permangono iscritti per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli operatori agrituristici di cui al comma 1 devono dimostrare l'adeguamento ai parametri minimi aziendali stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, nonché il possesso dei requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 8, comma 2, ai fini dell'accertamento della complementarità, pena la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 4. Fino all'adeguamento, gli operatori agrituristici non possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge.

3. Gli operatori agrituristici, in possesso di un'azienda agrituristica nella quale permanga l'inesistenza del requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge, limitatamente alle iniziative di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c).

4. Alle domande di agevolazione presentate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 30.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 30 restano altresì applicabili ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa.

Articolo 35

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Presidente - La parola al relatore, Consigliere Fey.

Fey (UV) - Il settore dell'agriturismo è una delle frecce nell'arco dell'offerta turistica valdostana, un'opportunità economica che è oggetto di disciplina legislativa dal 1983, epoca antecedente alla stessa legge quadro nazionale e verso la quale l'Amministrazione regionale ha destinato cospicui investimenti siano essi interventi diretti come mutui e contributi, o indiretti attraverso una triplice azione: di formazione professionale, di assistenza tecnica e di promozione. I dati indicano oggi 56 aziende agrituristiche in attività che rappresentano lo 0,8% del numero totale di aziende agricole presenti sul territorio regionale. Un'offerta agrituristica limitata numericamente, ma che riesce comunque ad essere competitiva sul mercato grazie alle proprie peculiarità e ad un'offerta diversificata. In effetti, fin dall'origine, l'intenzione dell'Amministrazione regionale non è stata tanto quella di favorire un aumento del numero delle aziende agrituristiche quanto la nascita di aziende qualificate e capaci di realizzare obiettivi quali proporre i prodotti della propria terra, all'insegna della genuinità, integrare il reddito agricolo oltre al recupero del territorio e del patrimonio rurale esistente. Un settore che nella nostra Regione ha fondato il posizionamento competitivo nel panorama nazionale, in estrema sintesi, proprio sulle caratteristiche di autenticità e di serietà di un'offerta agrituristica strettamente connessa e complementare all'attività agricola.

Il presente disegno di legge, che abroga la legge regionale n. 27 del 1995 e il regolamento regionale n. 1 del 1998, vuole dare nuovo slancio a un'attività: l'agriturismo valdostano, per rispondere alle evoluzioni del settore che hanno visto l'affermarsi di un nuovo ruolo dell'agricoltura e un diverso riconoscimento delle sue funzioni non più limitate solo ai prodotti agricoli, ma sempre più centrate sulla conservazione del territorio e dell'ambiente, sulla tutela e la promozione delle zone rurali e del patrimonio di diversità culturale ad esse connesso fino ad arrivare, col nascere delle fattorie didattiche, a una funzione educativa che le pone quale elemento trainante di una rete di sinergie necessarie a garantire tali condizioni.

Da tali considerazioni emerge, da un lato, la necessità di mantenere gli attuali requisiti per lo svolgimento dell'attività agrituristica e, dall'altro, la necessità di favorire gli agricoltori part-time consentendo loro di svolgere l'attività di locazione di alloggi, con la possibilità di somministrare ai propri ospiti la prima colazione e la merenda. Anche in quest'ultimo caso l'attività agrituristica risulta connessa con l'azienda agricola, poiché per agricoltore part-time si intende il soggetto che possiede un'azienda agricola di almeno 100 giornate lavorative annue. Tenuto conto dell'importanza dell'agricoltore part-time nella nostra realtà regionale, pertanto il disegno di legge intende perseguire i seguenti obiettivi: incentivare gli agricoltori part-time nell'attività di mantenimento del territorio; recuperare il patrimonio architettonico rurale, favorendo lo sviluppo locale; offrire l'opportunità agli agricoltori part-time di lavorare in agricoltura a tempo pieno, grazie anche all'integrazione di un'attività. Il disegno di legge in esame arricchisce, inoltre, la tipologia dei servizi agrituristici prevedendo: la possibilità di realizzare, nell'ambito dell'attività di locazione di camere con prima colazione, anche delle camere con angolo cottura, dando così la possibilità agli ospiti di poter cucinare in azienda; le fattorie didattiche, una realtà in crescita nel resto d'Italia, la cui disciplina specifica sarà definita con deliberazione della Giunta regionale; la degustazione dei prodotti aziendali.

Riguardo alla capacità ricettiva, è stato mantenuto il limite dei 16 posti letto per l'attività agrituristica di locazione di camere qualora, congiuntamente a detta attività, sia svolta l'attività di ristorazione; nel caso di sola locazione di camere con mezza pensione o pensione completa, i posti letto possono raggiungere il numero massimo di 24. Per quanto riguarda invece l'attività di ristorazione svolta mediante la somministrazione di pasti e merende, il limite massimo di coperti è stato quantificato in 60 coperti giornalieri, compresi quelli per gli ospiti delle camere e degli alloggi. Tale limite può essere elevato fino a 80 coperti giornalieri, di cui 60 all'interno e gli altri in spazi aperti adeguatamente attrezzati, qualora l'attività sia svolta per un periodo massimo, anche frazionabile, di 120 giorni all'anno. Questa possibilità dovrebbe consentire alle attività che hanno un periodo di apertura limitato, come ad esempio quelle svolte negli alpeggi, di sfruttare al meglio i giorni di apertura. Un altro aspetto che vale la pena evidenziare concerne la manodopera che si può utilizzare nell'attività agrituristica, la quale è stata allargata al personale impiegato nell'azienda agricola.

Relativamente alla possibilità di realizzare nuove costruzioni, essa è stata limitata alle sole aziende agricole che abbiano tipologie e dimensionamento particolari, i cui parametri saranno approvati con deliberazione della Giunta regionale. È stata demandata alla Giunta regionale anche la definizione delle superfici massime da destinare all'esercizio di attività agrituristiche in fabbricati di nuova costruzione: oltre all'aumento di superficie in relazione all'aumentata capacità ricettiva, è previsto l'ampliamento per la realizzazione di sala lettura/TV per gli ospiti e di locali per attività di supporto a quella ricettiva. Nei recuperi di fabbricati esistenti non è stato invece applicato alcun limite di superficie in quanto trattasi appunto di fabbricati esistenti, per i quali il limite è comunque assegnato dal numero massimo di coperti e di posti letto. Nell'ambito delle disposizioni urbanistiche è stata ribadita e chiarita la volontà del legislatore di concedere la gratuità della concessione edilizia agli immobili destinati alle attività agrituristiche. Altre importanti disposizioni sono quelle riguardanti i benefici a favore degli operatori agrituristici; il disegno di legge in oggetto prevede lo stesso tipo di aiuto per tutti gli aventi diritto, a prescindere dal tipo di attività svolta.

Infine, vorrei sottolineare come, nel rispetto dei principi prima esposti, si è sentita l'esigenza di predisporre una serie di iniziative di grande interesse per la valorizzazione del settore: la prima riguarda il sistema di classificazione delle aziende agrituristiche, articolato sulla base di requisiti oggettivi riferiti alla dotazione strutturale dell'azienda, di requisiti legati alla professionalità dell'operatore, nonché di servizi collaterali offerti. La seconda iniziativa, inserita anch'essa nel disegno di legge oggi in discussione, consiste nell'istituzione di un marchio volontario di qualità per le aziende agrituristiche; l'obiettivo del sistema regionale di qualità, rigorosamente su base volontaria, è quello di offrire un'opportunità di distinzione alle aziende agrituristiche che manifestano la volontà di aderire ad un progetto di qualità controllata e garantita dagli organismi regionali. Per il consumatore il sistema assumerà la valenza di un circuito di qualità "raccomandato" dalla Regione.

In conclusione, comunico che in data 27 settembre è stato accolto dalla III Commissione un emendamento al Capo VI del testo, prima dell'articolo 28, riguardante il trattamento dei dati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 meglio conosciuto come Codice in materia di protezione dei dati personali.

Sono stati depositati degli emendamenti a firma dell'Assessore all'agricoltura al capo VI, articolo 19 e al capo V, articolo 23. Grazie per la vostra attenzione.

Président - Je rappelle qu'il y a 2 amendements qui ont été déposés de la part de l'Assesseur Isabellon. Je déclare ouverte la discussion générale.

La parole au Conseiller Venturella.

Venturella (Arc-VA) - La mia dichiarazione è una dichiarazione in discussione generale, ma anticipo già la nostra dichiarazione di voto. Abbiamo osservato gli emendamenti, abbiamo lungamente lavorato in Commissione, sono state poste anche delle interrogazioni a maggio di quest'anno, ad esempio, sull'argomento delle fattorie didattiche. Crediamo che questo disegno di legge vada a migliorare la vecchia legge n. 27/1995 che era datata; sono state accolte alcune richieste provenienti soprattutto da parte dei piccoli agricoltori e dei piccoli esercenti l'attività dell'agriturismo.

Nel dichiarare il nostro voto favorevole al disegno di legge - che è una conferma a ciò che è "successo" in III Commissione -, faccio una piccola osservazione a latere: sono queste le attività che sono sostenibili, compatibili con l'ambiente, che sono a piccola scala, che si rivolgono non più a un pubblico di nicchia, forse questo succedeva nel 1995. Ora i clienti del settore dell'agriturismo sono aumentati, vi è una richiesta di un turismo di qualità, che non ha bisogno di tante infrastrutturazioni, ma invece della valorizzazione del prodotto tipico, del prodotto locale, del territorio. La valorizzazione del territorio è impostata su leggi regionali e non vi possono essere delle contraddizioni in termini, e faccio un piccolo esempio: poco tempo fa, circa 3 settimane è uscito un comunicato stampa che dichiarava che la Regione Valle d'Aosta aveva allacciato rapporti di tipo commerciale-turistico a Bruxelles, cercando di "accalappiare" - passatemi il termine - turisti belgi specializzati in settori come l'eliski e cose del genere. È chiaro che, di fronte a una richiesta di turisti le cui attività hanno un impatto molto forte sull'ambiente alpino, dichiarare da un lato che si è per il turismo sostenibile attraverso anche l'approvazione di queste leggi, ma dall'altra parte andare a cercare nicchie di mercato di turisti che hanno un tipo di turismo sempre più aggressivo è una palese contraddizione. Come gruppo siamo a favore di tale tipo di turismo sostenibile con l'ambiente e metteremo in luce in futuro le contraddizioni di questa maggioranza regionale.

Président - La parole au Conseiller Tibaldi.

Tibaldi (CdL) - L'agriturismo rappresenta un segmento importante dell'offerta turistica, naturalmente anche per la nostra piccola Regione, che da alcuni anni ha visto nascere, crescere e svilupparsi diverse aziende rientranti in questa tipologia. La legge del 1995 è superata ed era quanto mai necessario intervenire con una nuova impostazione normativa, che oggi ci è stata presentata. Ci sarebbe piaciuto ascoltare anche dal relatore alcuni riferimenti statistici su come si è sviluppata nella nostra Regione questa attività, che è cresciuta ed è andata a colpire un pubblico sempre più vasto, sempre più esigenze, che pretende dei servizi che siano sempre più professionali e di qualità. Nel 1995 l'originaria impostazione normativa permise sì la nascita di diverse aziende, grazie anche a delle contribuzioni regionali di tutto rispetto, qualche operatore intraprese questa avventura con senso di responsabilità e professionalità, qualcun altro colse subito qualche opportunità speculativa, ricordo che noi anche negli anni scorsi abbiamo proposto iniziative ispettive per evitare tale fenomeno. Oggi con questa legge si tende a portare dei correttivi e dei miglioramenti che erano quanto mai necessari.

L'esame in III Commissione ha comportato un approfondimento su alcuni emendamenti che sono stati proposti dal CPEL, alcuni dei quali non sono accettabili perché vedono un'impronta un po' dirigista da parte del Comune o, meglio, vorrebbero imporre un'impronta dirigista da parte del Comune, che potrebbe addirittura diventare gestore - o compartecipe di una gestione - di attività agrituristiche e in quel caso potrebbe avere la pretesa di beneficiare delle agevolazioni regionali. Ci sembra una follia, che la Commissione giustamente ha evitato di prendere in considerazione. Ci sono altri emendamenti, come l'autorizzazione per le sagre, dove si richiede che essa venga rilasciata dal Sindaco, piuttosto che dal dirigente regionale, non sappiamo quali valutazioni precise siano state effettuate, magari l'Assessore sarà in grado di darci dei ragguagli in merito.

Crediamo che questa legge sia impostata secondo criteri di consapevolezza e responsabilità, chiediamo all'Assessore di darci una fotografia di cosa è cambiato a distanza di 10 anni nel panorama locale, come si posiziona oggi l'offerta delle aziende agrituristiche in rapporto a un mercato che è sempre più esigente e quali possono essere le prospettive di ulteriore valorizzazione di tale segmento grazie all'entrata in vigore di questa nuova disciplina dell'agriturismo che è oggi all'esame del Consiglio.

Président - Est-ce qu'il y a d'autres Conseillers qui veulent intervenir? Je ferme la discussion générale.

La parole à l'Assesseur à l'agriculture et aux ressources naturelles, Isabellon.

Isabellon (UV) - Il disegno di legge n. 125 presentato in Commissione e da questa approvato all'unanimità arriva in aula oggi e possiamo con piacere constatare che c'è una condivisione un po' generale su tale necessità di intervenire su una legge che aveva i suoi 10 anni di applicazione, comunque necessitava di interventi di modifica e di adeguamento. Ringrazio anzitutto il relatore, che ha già illustrato le finalità della legge e a grandi linee anche le modifiche proposte. Ringrazio anche gli uffici che hanno predisposto un testo legislativo valido, visto che c'è stato un riconoscimento generale positivo. La Commissione ha lavorato su questo testo introducendo delle modifiche e anche accettando le modifiche che sono state presentate, quindi un emendamento anche della Commissione, che è stato predisposto; bisogna rilevare che le osservazioni del CPEL sono pervenute - a chiarimento a quanto affermato dal collega Tibaldi - dopo la riunione della Commissione, comunque sono state esaminate dai nostri uffici, poi in dettaglio vi dirò quali sono state le considerazioni che coincidono poi con quelle che sono state esposte dal collega Tibaldi. Andremo in dettaglio su di esse, da queste emergono anche le 2 proposte di emendamento che sono state presentate.

Volevo innanzitutto far rilevare ancora in maniera sintetica le differenze principali fra la legge n. 27/1995 e il disegno di legge della nuova disciplina dell'agriturismo. L'articolo 1, che riguarda le finalità, va a ribadire e ancora a sostenere... il favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli: questo è un concetto molto importante soprattutto per una realtà variegata dal punto di vista territoriale e delle possibili offerte che può dare il nostro territorio e anche per la dimensione delle nostre aziende agricole, che hanno in questa strada uno sbocco di sviluppo e anche di mantenimento della loro presenza anche in territori dal punto di vista dell'immaginario più marginali. All'articolo 4, requisiti soggettivi, qui ancora c'è stata una modulazione di recepimento dell'evoluzione del settore, infatti nella legge n. 27/1995 si parlava di imprenditori agricoli con un'azienda agricola situata sul territorio della Regione Valle d'Aosta; in questo caso l'essere imprenditori agricoli prevede in più un requisito importante, cioè chi vuole accedere all'iniziativa agrituristica deve essere titolare di un'azienda agricola in attività da almeno 3 anni situata sul territorio regionale, e dico subito il perché. Nel settore ogni tanto si assiste a delle richieste, soprattutto dei nostri uffici, di chi magari telefona in Assessorato e dice: "ho sottomano un rustico, vorrei fare un agriturismo, vorrei comprare un rustico in un villaggio magari un po' abbandonato, vorrei fare un agriturismo"; allora gli si dice: "guardi che l'agriturismo è un'attività complementare all'attività agricola". Risponde: "Ah, ci vuole anche l'azienda agricola?", come dire una scocciatura in più. In realtà, esso chiarisce l'azienda agricola deve essere operante da almeno 3 anni ed è poi successivamente che si può pensare all'agriturismo, questo anche a chiarimento di quello che è realmente l'agriturismo. Un altro punto: oltre ad essere imprenditori agricoli, è quello di "essere componenti del nucleo familiare coadiuvanti in modo continuativo nell'azienda stessa", questa era la vecchia dicitura sulla legge n. 27/1995, oppure uno dei seguenti coadiuvanti familiari dell'imprenditore iscritto all'INPS: coniuge, parente entro il terzo grado, affine entro il secondo grado; in pratica si va a chiarire meglio quali sono i soggetti interessati. Un'altra possibilità è essere soci di una società agricola in qualsiasi forma costituita fra imprenditori agricoli, e questo va a recepire tale opportunità.

All'articolo 2, le attività, anche queste sono state riviste alla luce dell'applicazione fino adesso della normativa esistente, soprattutto in funzione dell'evoluzione che ha avuto il settore delle aziende agricole e anche tenuto conto delle esigenze dei possibili utenti che si indirizzano verso questo tipo di offerta turistico-rurale particolare. In precedenza c'era: "locazione di alloggi", adesso diventa: "locazione di alloggi con possibilità di somministrare agli ospiti la prima colazione o la merenda". Qui di mezzo ci sta, con tutte le regole legate ai prodotti agricoli, anche la valorizzazione contemporanea dei prodotti aziendali, perché molto spesso chi si rivolge a un'azienda agrituristica ha anche il piacere e la curiosità di conoscere i prodotti del territorio. "Camere con prima colazione, mezza pensione o pensione completa", era la vecchia formulazione; attualmente diventa: "camere con prima colazione e anche provviste di angolo cottura e di una cucina in uso comune a tutti gli ospiti, con possibilità di somministrare agli ospiti la prima colazione e la merenda", sempre con tutte le regole legate ai vincoli sui prodotti aziendali, oppure "camere con mezza pensione e con pensione completa con possibilità ancora di somministrare agli ospiti la merenda".

Altra casistica: la somministrazione di pasti ristoro. In questo caso abbiamo la somministrazione di pasti ristoro più degustazione dei prodotti aziendali, che è un aspetto molto importante e il nuovo tema che è stato introdotto, perché anche qui si danno delle opportunità, che è quello delle fattorie didattiche, citate dal collega Venturella e oggetto di dibattito in quest'aula tempo fa.

Per quanto riguarda le strutture, anche qui le modifiche sostanziali sono per quel che riguarda le nuove costruzioni, ivi compresi gli ampliamenti, prima avevamo all'articolo 2 della vecchia legge solo per le attività di locazione di camere somministrazioni di pasti; in questo caso l'articolato è più completo, in quanto all'articolo 16 si dice: "solo per le attività di locazione di camere somministrazione di pasti" e anche qui si introducono le strutture necessarie per quanto riguarda l'attività di fattorie didattiche, con il vincolo che riguarda solo per gli imprenditori agricoli e conduttori di un'azienda agricola, la cui tipologia e il cui dimensionamento saranno stabiliti con successiva deliberazione della Giunta regionale, altro aspetto di carattere urbanistico poi è che devono essere collocate nelle zone territoriali di tipo "E" del PRGC; questo per le nuove costruzioni.

Per gli interventi di recupero all'articolo 2 della legge n. 27/1995 si parlava di fabbricati rurali o "già rurali", che è una dicitura che creava molto spesso confusione, perché siamo di mezzo con gli accatastamenti degli edifici ex rurali, c'è tutta una situazione da chiarire. In questo caso si parla di fabbricati o loro porzioni costituenti l'azienda agricola, ma non più funzionali alla conduzione della medesima: questo è un chiarimento molto importante che si è reso necessario sulla base dell'applicazione della normativa attuale. Passando poi alle superfici massime consentite, si intende sempre superficie calpestabile, all'articolo 18 della vecchia legge c'erano tutta una serie di metrature legate a tutte le varie tipologie di attività; all'articolo 23 andiamo a semplificare le cose per cui diciamo che per il recupero di fabbricati esistenti non c'è un limite di superficie, stante quello della capacità ricettiva e stante quello legato ai regolamenti edilizi per quanto riguarda il rapporto fra abitanti insediabili e superfici minime per quanto riguarda il rapporto previsto. Per le nuove costruzioni l'indicazione delle superfici massime consentite sarà deliberata successivamente con atto di Giunta regionale.

Andiamo poi ai finanziamenti, è importante ricordare che siamo sempre in regime di "de minimis", che attualmente sono in fase di rielaborazione da parte della Comunità europea, ci sarà poi a breve un regolamento che lo andrà a definire; in ogni caso questo settore era normato dall'articolo 15 della legge n. 27/1995, in questo caso l'articolo 17 del nuovo disegno di legge prevede che per qualsiasi intervento e per tutti i richiedenti iscritti nell'ordine degli operatori agrituristici possiamo avere un contributo a fondo perduto pari al 30% della spesa ammessa più il mutuo fino a un massimo del 70% della spesa ammessa, o in alternativa un contributo a fondo perduto pari al 50% della spesa ammessa, e siamo allo stesso livello di intervento che si aveva in precedenza ma riformulato, oppure mutuo fino a un massimo del 100% della spesa ammessa, con durata quindicennale per gli interventi strutturali e decennale per l'acquisto di arredi e di attrezzature, oltre a un periodo di preammortamento di 48 mesi.

Andando verso la conclusione, le novità assolute sono - e queste sono quelle che non erano contenute nella vecchia normativa -: la partecipazione a un corso di aggiornamento per coloro che hanno ottenuto l'idoneità di operatore agrituristico da più di 10 anni e che richiedono l'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici, quindi questo è importante perché vogliamo che i nostri interlocutori che abbiamo sul territorio e che gestiscono le attività agrituristiche siano comunque aggiornati su tutte le evoluzioni del settore agricolo e anche turistico normativo... è importante perché queste persone hanno un contatto diretto anche con chi viene in Valle d'Aosta per conoscere il nostro territorio e quindi possibilmente devono trovare degli operatori preparati, perché tali corsi sono pluridisciplinari; la partecipazione a un corso di aggiornamento per i familiari coadiuvanti nell'attività agrituristica, che intendano subentrare nella gestione dell'attività agrituristica; la classificazione delle strutture ricettive agrituristiche: questo è un aspetto molto importante perché i nostri uffici in questo modo vanno a riconoscere la situazione in essere e dall'altra parte, facendo una classificazione, vanno ad incentivare ad un miglioramento delle situazioni esistenti o quelle che vengono proposte; l'istituzione del marchio di qualità per l'azienda agrituristica, e anche questo va nella direzione di far sì che si migliori il pacchetto agriturismo della Valle d'Aosta. Abbiamo poi delle norme transitorie che dicono che gli operatori agrituristici già in attività ai sensi delle leggi abrogate hanno 3 anni di tempo dalla data di entrata in vigore della nuova legge per adeguare i propri minimi aziendali e quelli che saranno fissati con deliberazione di Giunta per poter mantenere l'inserimento nell'elenco degli operatori agrituristici. Queste sono le differenze sostanziali.

Venendo poi alle proposte del CPEL, qui c'erano alcune richieste, mi riferisco a quanto citato dal collega Tibaldi, le vado ad elencare: la prima riguardava una richiesta legata all'articolo 3, "ubicazione delle strutture agrituristiche e limiti di ricettività", in cui si richiedeva nel caso di azienda agrituristica annessa all'alpeggio un ulteriore incremento del 30% di coperti giornalieri rispetto agli 80 previsti dal disegno di legge, in relazione al limitato periodo di attività di tali aziende agrituristiche e che coincide con il periodo di monticazione. In questo caso si è già oltre quello che era il massimale dei 60 coperti previsti per le aziende che lavorano tutto l'anno, in questo caso gli 80 tengono conto del fatto che il periodo dei 120 giorni di alpeggio può avere un "occhio di riguardo". Si esprime però parere negativo a tale richiesta, si vuole rammentare a tale proposito una delle finalità dell'agriturismo, ovvero favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli, vale a dire che l'attività agricola deve sempre rimanere prevalente. Lo sforzo fatto di portare da 30 coperti a pasto, previsti dalla normativa in vigore ad 80 nel caso degli alpeggi, va a giustificare un'attività limitata nel tempo quale è quella svolta in alpeggio. Ricordo inoltre che l'attività agrituristica si differenzia da quella di ristorazione tradizionale, perché dobbiamo sempre mantenere un equilibrio fra le diverse attività economiche sul nostro territorio e questo equilibrio finora è stato mantenuto, in quanto abbiamo una normativa che è riconosciuta da tutti come una normativa seria. A volte sugli organi di stampa leggiamo notizie legate ad altre località del territorio italiano in cui pare che ci sia una proliferazione di agriturismi che non sempre sono legati alla dimensione effettiva delle aziende, da noi non succede, ma questo è un vanto per quel che riguarda il modo di gestire il settore, in quanto non dobbiamo mettere gli agriturismi in concorrenza con le normali attività dei ristoratori. Il fatto poi di mantenere un numero adeguato è anche legato al mantenimento di quello spirito di convivialità e di rapporto che si crea fra l'ospite e l'operatore agrituristico nel momento in cui quest'ultimo accompagna il piatto con una breve presentazione di quanto viene servito, ma anche nello spirito di valorizzazione del proprio prodotto aziendale, diventa già arduo assicurare un tale servizio a tavola con 80 persone, pensare di aumentare ancora questo "plafond" significa perdere la filosofia che è insita in questa attività... quindi negativo... la proposta è stata questa.

Secondo punto: ora la richiesta che l'autorizzazione alla somministrazione di pasti e merende in numero superiore a quello stabilito, possibile in occasione di saghe, feste tradizionali da parte del dirigente della struttura competente sia affidata invece al Sindaco in considerazione della necessità di semplificare e velocizzare la procedura autorizzativa... anche qui si esprime un parere negativo a tale richiesta, in quanto è una competenza dell'Assessorato regionale verificare i prodotti aziendali per poter autorizzare un aumento di coperti. Si rammenta che già in fase di rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio di attività agrituristica è l'Assessorato che verifica tutti i requisiti e rilascia al Comune il certificato di complementarietà, nel quale sono indicati i limiti di svolgimento dell'attività. Inoltre, facendo capo a un unico organismo, si evita di rischiare parametri diversi, che potrebbero essere assunti per il rilascio dell'autorizzazione in questione, senza addentrarci in ulteriori analisi.

Punto n. 3: in riferimento all'articolo 17, quello sulle agevolazioni, per quanto riguarda - questa era la richiesta - la proprietà degli immobili oggetto degli interventi e finanziati dalla norma, si chiede di aggiungere fra i soggetti per i quali è prevista la proprietà dell'operatore agrituristico, "ovvero del coniuge, di un parente entro il terzo o di un affine entro il secondo grado", un ente locale della Valle d'Aosta. Qui si esprime un parere negativo a tale richiesta, in quanto le condizioni per poter svolgere un'attività agrituristica sono, oltre ad avere la proprietà di un fabbricato rurale da recuperare - condizione necessaria, ma non sufficiente - l'avere un'azienda agricola produttiva, tutto gravita attorno a questo elemento indispensabile. Il Comune come può assicurare la gestione della presunta attività agrituristica a favore di un agricoltore che risponde ai requisiti enunciati nel disegno di legge? Questa era la domanda, quindi è stato valutato non opportuno accogliere tale richiesta.

Veniamo agli ultimi 2 punti: in riferimento all'articolo 19 sul vincolo di destinazione, si richiede di innalzare il limite temporale previsto per il mutamento della destinazione al fine di disincentivare atteggiamenti speculativi volti al cambio di destinazioni d'uso. Una riflessione qui è stata fatta e si è ritenuto di proporre uno dei 2 emendamenti in cui a fronte di un'ipotesi iniziale di 15 anni... quindi tale richiesta può essere presa in considerazione e si può pertanto valutare l'innalzamento del vincolo di destinazione dai 15 previsti a 20 anni, sebbene il vincolo previsto per i fabbricati rurali sia di 15 anni in generale, comunque questo può essere un emendamento accoglibile, quindi abbiamo presentato una proposta di emendamento.

Punto n. 5: riferimento all'articolo 23 che riguardava le disposizioni urbanistiche, qui si richiede da parte del CPEL di aggiungere al comma 3, lettera b), dopo gli interventi di nuova costruzione e di ampliamento devono essere realizzati con tipologia e materiali tradizionali coerenti con un contesto architettonico e rurale anche nel rispetto delle norme di attuazione del PRGC. Tale richiesta può essere presa in considerazione ed è oggetto del secondo emendamento. È chiaro che questo in ogni caso sarebbe stato un argomento compreso, altrimenti non si può rilasciare la concessione edilizia, comunque ad ulteriore chiarimento è stato ritenuto necessario inserirlo. In questo modo ho già illustrato i 2 emendamenti.

Vi erano poi negli interventi dei Consiglieri che hanno preso la parola... per quel che riguarda il Consigliere Venturella... abbiamo già detto delle fattorie didattiche... quello che è importante dire è che per quel che riguarda le fattorie didattiche... quando si era discusso di questo già avevamo detto che le fattorie didattiche vanno bene se sono inserite in un contesto giusto, perché non è che il primo che si alza al mattino e pensa di fare una fattoria didattica lo possa fare, perché ci devono essere tutta una serie di pre-requisiti che riteniamo esistano nell'ambito di chi può svolgere un'attività agrituristica, in quanto c'è una preparazione, ci sono dei corsi, c'è tutto un percorso da fare per cui ci dà una garanzia che queste fattorie didattiche abbiano il successo che meritano e non ci sia la possibilità di assistere a qualche richiesta estemporanea.

Per quel che riguarda l'intervento del collega Tibaldi, ho già detto per gli aspetti riguardanti le osservazioni del CPEL, la serietà e l'autenticità, fra l'altro erano richiesti anche dei dati, attualmente abbiamo 56 aziende agrituristiche in attività, che sono un numero ridotto rispetto a quella che potrebbe essere una potenzialità, ma non è da vedere solo in senso negativo, in quanto proprio perché abbiamo una legge attenta - e avevamo già una legge attenta ad evitare il nascere di situazioni che poi potevano andare a danneggiare l'immagine generale del settore -, pur necessitando questa di manutenzione, rappresentano lo 0,85 del numero totale di aziende agricole presenti sul territorio regionale. Teniamo conto del fatto che molte di queste aziende non avrebbero comunque i requisiti per fare un'attività agrituristica come si deve. Con tale legge si tende ad incentivare di più la possibilità per le aziende esistenti di fare un'attività agrituristica, in quanto si amplia la parte riguardante la valorizzazione dei prodotti aziendali: questo è importante perché fa conoscere i nostri prodotti, facciamo tutta una serie di iniziative per far conoscere i nostri prodotti e, guarda caso, sono anche le iniziative che riscuotono il maggior successo da parte dei turisti che vengono in Valle. Tutto questo è un "atout" da giocare anche per le nostre aziende che vogliono fare agriturismo. La possibilità di avere anche in azienda la somministrazione di merende, che è un'attività tradizionale in certe zone della Valle, basti pensare ad Arnad dove storicamente c'era una grossa tradizione di merende fatte dai ristoratori che legavano fortemente con i prodotti agricoli del territorio, è un "atout" da giocare. La serietà e l'autenticità devono permanere ed essere garantite e questo sicuramente con tale legge che andremo ad approvare sarà mantenuto. Non avrei altro da aggiungere, altri aspetti più puntuali non credo siano da citare in questo momento.

Presidente - Passiamo all'esame dell'articolato. Ricordo che la III Commissione ha espresso avviso favorevole all'unanimità con la presentazione di un emendamento, che la II Commissione ugualmente ha espresso avviso favorevole all'unanimità sul nuovo testo emendato e che l CPEL ha espresso parere favorevole sull'oggetto di discussione.

Pongo in votazione l'articolo 1:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 34

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 34

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 34

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 34

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 34

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 34

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 34

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 9:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 34

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 10:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 34

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 11:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 34

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 12:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 34

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 13:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 34

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 14:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 34

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 15:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 34

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 16:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 34

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 17:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 34

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 18:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 34

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - All'articolo 19 vi è l'emendamento n. 1 dell'Assessore Isabellon, di cui do lettura:

Emendamento

Al CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE

Articolo 19

(Vincolo di destinazione)

comma 1 - 6° rigo: sostituire la parola "quindici" con "venti".

Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo così emendato:

Articolo 19

(Vincolo di destinazione)

1. All'atto della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 17, il beneficiario si obbliga a non mutare la destinazione dichiarata per un periodo di dieci anni, decorrente dalla data di erogazione a saldo dell'agevolazione, nel caso delle iniziative correlate alle spese concernenti beni mobili e di venti anni, decorrente dalla data di erogazione a saldo dell'agevolazione, nel caso delle iniziative correlate alle spese concernenti beni immobili.

2. Nel caso di mutuo unico concesso per iniziative correlate alle spese concernenti beni mobili e immobili, il periodo di durata del vincolo di destinazione è di quindici anni, decorrente dalla data di erogazione a saldo dell'agevolazione.

3. Le agevolazioni percepite non devono essere restituite qualora i beni finanziati siano sostituiti con altri della stessa natura, previa autorizzazione del dirigente della struttura competente.

4. Il vincolo sugli immobili, qualora la spesa ammessa sia superiore a euro 50.000, è reso pubblico a cura e spese del soggetto beneficiario mediante trascrizione presso l'ufficio dei registri immobiliari competente per territorio.

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 34

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 20:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 34

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 21:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 34

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 22:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 34

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - All'articolo 23 vi è l'emendamento n. 2 dell'Assessore Isabellon, di cui do lettura:

Emendamento

AL CAPO V - DISPOSIZIONI URBANISTICHE E DISCIPLINA DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRITURISTICHE

Articolo 23

(Disposizioni urbanistiche)

comma 3, lettera b), 4° rigo: aggiungere dopo la parola "rurale", "nel rispetto delle norme di attuazione del PRGC".

La parola al Consigliere Tibaldi.

Tibaldi (CdL) - Ringrazio l'Assessore per aver risposto compiutamente ai quesiti posti, per avere un chiarimento sull'evoluzione del settore in Valle d'Aosta. Su questo emendamento non siamo così convinti, è vero che tale emendamento va a recepire una proposta formulata dal CPEL, ma è altrettanto vero che l'articolo 23 nella sua formulazione è completo ed è anche coerente. In particolare questo emendamento si inserisce nel discorso della progettazione delle strutture da destinare all'esercizio delle attività agrituristiche, progettazione di strutture che deve essere effettuata nel solco di una normativa urbanistica esistente e naturalmente anche nel rispetto delle norme e delle disposizioni in materia architettonica e rurale. Qui il CPEL chiede di introdurre che tutta questa progettazione avvenga nel rispetto delle norme di attuazione del PRG, mi sembra tautologica la questione, mi sembra talmente scontata che è ricordata nel comma 5 dello stesso articolo, che dice: "le disposizioni del presente articolo integrano la disciplina urbanistico-edilizia comunale ovvero prevalgono sulle norme di attuazione del PRG difformi o incompatibili". Vi è allora il rischio a nostro avviso che con l'introdurre questa precisazione si crei un conflitto di interpretazione fra il testo così come era stato scritto e quindi previsto giustamente da chi ha redatto la legge, per andare a soddisfare l'esigenza dei Comuni che ci pare assolutamente scontata da come si evince dal tenore letterale della norma. Non vorremmo che questa precisazione... alla fine si dice: "deve essere fatto nel rispetto delle norme del PRG"... quando in realtà questo rispetto è già insito nella formulazione del comma 5 dello stesso articolo 23. Fra l'altro, l'articolo 23 fa anche un esplicito riferimento alla norma generale urbanistica, quindi anche alla legge del Piano territoriale paesistico del 1998, che contiene tutte le situazioni di vincolo e di possibilità edificatoria che riguardano la nostra Regione. Sinceramente come gruppo consiliare non ci sentiamo di votare questo emendamento, che rischia di complicare un'interpretazione e l'applicazione di una legge che, come formulata dalla III Commissione, ci sembra molto chiara.

Président - La parole à l'Assesseur à l'agriculture et aux ressources naturelles, Isabellon.

Isabellon (UV) - In effetti nelle premesse avevo già detto che era una proposta che non aggiungeva molto; bisogna far rilevare che l'articolo 23 va a collocarsi in una situazione attuale, tenuto conto dell'attuale, in cui molti piani regolatori sono in fase di adeguamento al PTP e alla legge n. 11, quindi il fatto che vi sia questa esigenza di uniformare le azioni su tutto il territorio a prescindere dall'adeguamento o no dei piani... perché abbiamo comunque una nostra normativa, infatti l'ultimo comma dice: "le disposizioni del presente articolo integrano la disciplina urbanistico-edilizia comunale ovvero prevalgono sulle norme di attuazione dei piani regolatori generali difformi o incompatibili", perché man mano che i PRG si adeguano, si adeguano anche alle normative previste dagli "standard" costruttivi in uso presso l'Assessorato. In effetti abbiamo delle situazioni dove è necessario avere questa indicazione, noi abbiamo pensato di accoglierlo in quanto andava a riconoscere una cosa scontata, in poche parole.

Presidente - La parola al Consigliere Tibaldi.

Tibaldi (CdL) - Per una dichiarazione di voto e per una richiesta all'Assessore. Abbiamo fatto praticamente le lodi di questa impostazione normativa, perché era necessaria, l'altra del 1995 era obsoleta, quindi "l'impalcatura" è coerente con le esigenze degli operatori agrituristici, di cui si auspica uno sviluppo, e con le richieste del turismo, che non è solo più di nicchia. Assessore, la richiesta che le poniamo è quella di valutare il ritiro di questo emendamento, perché c'è una contraddizione in termini, lei ha detto: "introduciamo il rispetto delle norme di attuazione del PRG nel punto b) del comma 3 dell'articolo 23"; allora qui lo si pone come requisito, la progettazione deve rispettare le norme del piano, d'accordo? Nel comma 5 poco sottostante si dice che le disposizioni dell'articolo 23 prevalgono addirittura sulle norme di attuazione del piano difformi o incompatibili. Non si può chiedere nel comma 3 il rispetto del piano e nel comma 5 stabilire che le disposizioni di questo articolo prevalgono sulle disposizioni del piano difformi o incompatibili. Ci pare che vi sia una contraddizione in termini che rischia solo di complicare l'applicazione della legge, l'interpretazione e dare adito a delle situazioni di cattiva gestione o di conflitto che sarebbe bene evitare, visto che si era imposta la normativa. Le chiediamo quindi se vuole valutare la necessità di ritirare questo emendamento.

Presidente - La parola all'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Isabellon.

Isabellon (UV) - In effetti, nell'ottica del contributo che tutti i Consiglieri hanno dato nella predisposizione delle piccole modifiche per questo disegno di legge, propongo il ritiro dell'emendamento n. 2.

Presidente - L'emendamento n. 2 dell'Assessore Isabellon viene ritirato.

Pongo in votazione l'articolo 23:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 34

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 24:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 34

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 25:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 34

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 26:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 34

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 27:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 34

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Vi è l'emendamento aggiuntivo della III Commissione, di cui do lettura:

Emendamento

Al Capo VI, prima dell'articolo 28, aggiungere il seguente:

"Articolo 27bis

(Trattamento dei dati)

1. In relazione alle finalità di cui alla presente legge, la struttura competente è autorizzata ad effettuare il trattamento dei dati, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese la comunicazione e la diffusione dei dati medesimi, per scopi pertinenti e non eccedenti le finalità istituzionali.".

Pongo in votazione l'articolo 27 bis:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 28:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 29:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 30:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 31:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 32:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 33:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 34:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 35:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità.