Oggetto del Consiglio n. 2136 del 20 settembre 2006 - Resoconto
OGGETTO N. 2136/XII - Rispetto delle norme vigenti in materia di scelta degli amministratori delle società partecipate. (Interpellanza)
Interpellanza
Preso atto della nomina da parte di FINAOSTA, in gestione speciale per conto della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, di Augusto Rollandin a consigliere di amministrazione della Società C.V.A. S.p.a., a capitale interamente regionale, con un appannaggio annuale lordo di oltre 60.000,00 €;
Ricordata la legge n. 11 del 1997, in materia di nomine regionali, che prevede due distinte procedure per la scelta degli amministratori delle Società partecipate, una fiduciaria di pertinenza della Giunta regionale e una basata su una selezione su candidatura pubblica, ma un'unica valutazione dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità dei candidati ai suddetti posti, tra cui è prevista l'incompatibilità per chi ha liti pendenti con l'Amministrazione regionale;
Venuti a conoscenza che negli ultimi giorni del mese di maggio è stato riconosciuto l'assegno vitalizio all'ex Consigliere regionale Augusto Arduino Claudio Rollandin, su cui è stato operato un sequestro cautelativo a favore dell'Amministrazione regionale per una lite pendente presso la Corte dei Conti;
Ribadita la necessità di evitare la commistione tra incarichi politici ed incarichi gestionali fiduciari, nonché di mantenere in ogni caso il più alto livello di rispetto della normativa, soprattutto in merito a nomine di così importante rilevanza politica, al fine di assicurare maggiore democrazia e maggiore credibilità delle istituzioni;
i sottoscritti Consiglieri regionali
Interpellano
la Giunta regionale per conoscere se intenda:
1) richiamare gli organismi dirigenti di Finaosta S.p.a. al rispetto della normativa vigente, in materia di nomine regionali;
2) richiedere, in via subordinata il sequestro cautelativo degli emolumenti percepiti da Augusto Rollandin in CVA, a tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale.
F.to: Sandri - Fontana Carmela
Président - Collègue Sandri, est-ce que vous voulez illustrer?
La parole à l'Assesseur au budget, aux finances, à la programmation et aux participations régionales, Marguerettaz.
Marguerettaz (UV) - Ero curioso di sapere se questa atmosfera bucolica e idilliaca continuava a invadere il collega Sandri, ma non tanto per i contenuti, perché ovviamente questo è un Consiglio regionale, ma rispetto alla forma sono rimasto un po' stupito. Non ho sollevato il fatto personale, ma nel paragonare i Consiglieri ad animali, se io posso essere uno struzzo, mi verrebbe voglia di fare altri paragoni al Consigliere Sandri, ma per adesso mi fermo. Inviterei quindi ad un linguaggio e a un tono più pacato, anche se non necessariamente concorde, anche perché "la verità in tasca" non credo ce l'abbia, anzi ritengo che molte volte dica delle cose che non corrispondono a verità. Nell'interpellanza fa una serie di considerazioni e giunge a due richieste: nella prima si chiede di richiamare gli organismi dirigenti di "Finaosta S.p.a." al rispetto della normativa vigente in materia di nomine regionali.
Credo che l'interpellanza in questione abbia già avuto le risposte adeguate ai quesiti che vengono posti nel corso dell'ultima seduta di questa Assemblea prima della pausa estiva, a cui aveva risposto il Presidente della Regione, ma cercherò di riprendere quanto già detto per dare una risposta completa. Va ricordato intanto che la legge n. 11/1997 disciplina i criteri e le procedure per le nomine e le designazioni di competenza della Regione per incarichi in società, enti, istituti, fondazioni ed associazioni, presupposto necessario per l'applicabilità della suddetta normativa è che il potere di designazione o di nomina sia attribuito alla Regione in forza di una disposizione di legge, regolamento, statuto o convenzione. La "CVA" è una s.p.a. a socio unico il cui capitale sociale è interamente posseduto dalla finanziaria regionale "Finaosta S.p.a.", che ne ha assunto la proprietà in gestione speciale con partecipazione diretta nella medesima. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, dello statuto di "CVA", il Presidente del "CdA" è eletto dal Consiglio medesimo di nomina assembleare qualora non vi abbia provveduto l'assemblea. Essendo "Finaosta S.p.a." socio unico di "CVA", la nomina del Presidente compete direttamente alla finanziaria regionale, ente distinto dalla Regione, dotato di personalità giuridica di diritto privato, oppure ai consiglieri dalla stessa nominata senza alcun coinvolgimento della Regione alla quale non sono attribuiti poteri formali di nomina o designazione. Relativamente alle partecipazioni, l'articolo 7 della legge regionale n. 7/2006 prevede che "Finaosta" debba garantirsi con idonee misure l'inserimento di persone di sua fiducia negli organi sociali delle società interessate. Alla nomina del Presidente di "CVA S.p.a." non è pertanto applicabile la disciplina di cui alla legge regionale n. 11/1997.
Relativamente alle cause di esclusione ed incompatibilità, premesso che per quanto detto prima le disposizioni della legge n. 11/1997 non sono applicabili al caso in questione, l'articolo 5, comma 1, lettera c) della medesima legge, per quanto riguarda le cause di esclusione, prevede che non possano essere candidati, né ricoprire gli incarichi di cui alla predetta legge coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva a pena detentiva per una serie di reati in materia creditizia, bancaria, societaria: per esempio, ricorso abusivo al credito, false comunicazioni sociali, bancarotta fraudolenta, illeciti commessi da amministratori di società, eccetera. In materia di incompatibilità invece l'articolo 6, comma 2, lettera g) della stessa legge n. 11 prevede che non possano ricoprire gli incarichi previsti dalla predetta legge coloro che abbiano una lite pendente penale, civile o amministrativa nei confronti della Regione o dell'organismo interessato dalla nomina. Trattandosi di una disposizione di contenuto sanzionatorio, quindi di stretta interpretazione, la stessa non pare possa essere estesa in via analogica nel caso di procedimenti pendenti di natura contabile in quanto non espressamente contemplati. Pronunciandosi su una disposizione analoga in materia di cause di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, comunale e provinciale, peraltro la Corte di Cassazione ha ritenuto che i giudizi dinanzi alla Corte dei Conti non possano considerarsi liti pendenti con l'ente pubblico, motivo di incompatibilità, in quanto in tali giudizi, che hanno carattere inquisitorio e sindacatorio, il soggetto sottoposto a procedimento e l'ente pubblico non sono parti formalmente in conflitto, sentenza della Cassazione civile 10421/92, al contrario di quanto avviene nei procedimenti civili, amministrativi e penali in caso di costituzione di parte civile dell'ente pubblico.
Pour ce qui concerne enfin la deuxième question, je rappelle que l'ancien Sénateur Rollandin a introduit un recours devant la Section centrale d'appel de la Cour des Comptes contre l'arrêt de la Section juridictionnelle de la Vallée d'Aoste, aussi un arrêt de la Cour des Comptes adopté dans le cadre du procès en première instance a procédé à la saisie conservatoire des salaires, des pensions et des indemnités de la part de l'ancien Sénateur Rollandin dans les limites fixées par la loi et les sommes y afférentes ont d'ailleurs été retenues par le Conseil régional et par l'institut de la pension viagère. Ladite saisie conservatoire a également concerné les biens immeubles et les droits réels immobiliers de l'intéressé jusqu'à concurrence des montants visés à l'arrêt de condamnation. Quant à la saisie conservatoire des rémunérations que l'ancien Sénateur percevra en sa qualité de Président de "CVA", il faut donc rappeler que cette nomination est survenue après l'arrêt de la Cour des Comptes, qui a déjà disposé la saisie conservatoire. Je répète: jusqu'à concurrence des montants visés à l'arrêt de condamnation il revient au Procureur général de la Cour des Comptes et non à la Région de demander à la Section juridictionnelle compétente de procéder à une ultérieure saisie s'il estime que cette mesure est nécessaire.
Président - La parole au Conseiller Sandri.
Sandri (GV-DS-PSE) - Evidentemente qui c'è un conflitto di interpretazioni che, oltre che il buon senso, rende difficile capire come la Giunta si disinteressi della nomina del Presidente di "CVA" e della nomina del suo rappresentante, tramite "Finaosta", nella società elettrica. Questo è un "divertissement": la Giunta regionale si occupa di tutto e di più, ma la "CVA" non le interessa. Il buon senso dice che l'Assessore dice il falso e lo dice a nome della Giunta, quindi tutta la Giunta dice il falso, ma dice il falso anche rispetto a una banale lettura delle leggi fatte in questo Consiglio. Assessore, la legge n. 34/2000, "Interventi per l'acquisizione di partecipazioni in società di produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica", prevede che per il conseguimento delle finalità di cui sopra la Giunta regionale sia autorizzata ad acquisire quote di partecipazione anche totalitaria nelle società operanti nel settore. La Regione - articolo 2, comma 2 - provvede all'acquisizione delle quote di partecipazione nelle società di cui al comma 1 conferendo apposito mandato a "Finaosta". È evidente quindi che "Finaosta" non si è inventata per i fatti suoi di comprarsi "CVA", ma lo ha fatto solo in rappresentanza della Regione, quindi la competenza ex articolo 1 per quanto riguarda le norme di applicazione di competenza e requisiti della legge n. 11/1997 è pienamente applicabile a questo caso, perché la presente legge disciplina i criteri e le procedure per le nomine e le designazioni di competenza della Regione e non c'è nulla più di competenza della Regione di qualcosa per cui essa è per legge: la n. 34/2000... che decide di comprare l'azienda elettrica. Non c'è dubbio quindi che la legge n. 11/1997 è applicabile in questo caso.
Secondo punto: è una lite pendente penale, civile, amministrativa nei confronti della Regione, organismo interessato alla nomina? C'è una sentenza della Corte di Cassazione che sembra dire il contrario, ma l'Assessore ha giustamente ricordato la data di quella sentenza ed è l'aprile 1992, giusto un "pelino" primo di quanto è iniziata Tangentopoli. Vorrei ricordare all'Assessore, che si dovrebbe per questo fare "un nodo al fazzoletto", perché sarà il suo problema nei prossimi anni, che esiste un "decreto Bersani" che sta iniziando a fare "piazza pulita" di questi giochetti, per cui, per non seguire le regole che si fanno per la buona conduzione della pubblica amministrazione, si prendono delle società di comodo e si evitano gli appalti, i controlli sulle assunzioni, eccetera. La "Finaosta" ne è scampata perché è sotto il controllo della Banca d'Italia, ma questo non vuol dire che il principio non sia corretto e che non sia intelligente, perché, se vogliamo svecchiare il sistema ed evitare gli abusi che ci sono in questa Regione, forse è meglio che cominciamo a ragionare così. Continuo a pensare che questa cosa sia profondamente scorretta, perché come certifica l'istituto dell'assegno vitalizio - "l'institut de la pension viagère" -: "l'applicazione della ritenuta a titolo di sequestro cautelativo di un quinto dell'ammontare netto dell'assegno vitalizio... tale sequestro viene operato in esecuzione della richiesta dell'Amministrazione regionale con cui si ordina l'applicazione dell'ordinanza n. 2/1998 della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti...", eccetera. Questa quindi è una cosa da verificare, così come l'Amministrazione è tenuta a chiedere il sequestro di pari percentuale sulle prebende come Presidente e Consigliere di amministrazione di "CVA". Eventualmente, se non avrà apprezzato il suggerimento che gli abbiamo mandato stamani e continuerà a far parte della Paritetica, per favore sequestrategli anche un quinto degli emolumenti della Paritetica.