Oggetto del Consiglio n. 2106 del 27 luglio 2006 - Resoconto
OGGETTO N. 2106/XII - Disegno di legge: "Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni in materia di enti locali".
CAPO I
MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI RIGUARDANTI GLI ENTI LOCALI
Articolo 1
(Modificazione alla legge regionale 9 dicembre 1976, n. 61)
1. Il comma primo dell'articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 61 (Dénomination officielle des communes de la Vallée d'Aoste et protection de la toponymie locale), è sostituito dal seguente:
"1. Les dénominations officielles des villages, des hameaux, des lieux-dits et de toute autre localité seront établies par arrêté du Président de la Région, sur avis favorable exprimé par délibération du Gouvernement régional, les Communes intéressées entendues.".
Articolo 2
(Modificazioni alla legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4)
1. Al comma 3bis dell'articolo 57 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), dopo le parole: "liste di minoranza collegate" sono inserite le seguenti: ", previa detrazione dei seggi spettanti ai candidati alle cariche di sindaco e vicesindaco,".
2. Il comma 4 dell'articolo 57 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:
"4. Compiute le operazioni di cui ai commi 3 e 3bis, sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, fermo restando che il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima e che il secondo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di vicesindaco della lista medesima. I restanti seggi spettanti alle liste di minoranza sono attribuiti ai candidati alla carica di consigliere comunale che, nell'ordine, hanno riportato la maggiore cifra individuale nella lista medesima. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.".
Articolo 3
(Modificazione alla legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40)
1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 (Norme in materia di contabilità e di controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) e 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali)), è inserito il seguente:
"Articolo 3bis
(Mancata approvazione del bilancio)
1. Nel caso in cui i Comuni non provvedano ad approvare nei termini il bilancio di previsione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 70, comma 2, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).
2. Per gli altri enti locali e per le Associazioni dei Comuni, se il bilancio non è approvato nei termini, il Presidente della Regione assegna all'organo competente un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. Scaduto inutilmente tale termine, il Presidente della Regione procede alla nomina di un commissario in sostituzione dell'organo inadempiente.".
Articolo 4
(Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54)
1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), le parole: "con le modalità di cui al capo II della legge regionale 7 maggio 1975, n. 16 (Norme sui referendum previsti dallo Statuto speciale per la Valle d'Aosta e sull'iniziativa legislativa del popolo valdostano)" sono sostituite dalle seguenti: "con le modalità di cui al capo IV della legge regionale 25 giugno 2003, n. 19 (Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale)".
2. Dopo l'articolo 17 della l.r. 54/1998, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:
"Articolo 17bis
(Determinazione, rettifica e contestazione di confini)
1. Quando sia necessario apportare correzioni ai confini comunali per ragioni topografiche o i confini non risultino delimitati da segni naturali facilmente riconoscibili o, comunque, risultino incerti, alla determinazione e alla rettifica dei confini si provvede con le seguenti modalità:
a) in caso di accordo tra i Comuni interessati, la relativa deliberazione è adottata dai rispettivi consigli comunali, a maggioranza assoluta dei componenti, e dai medesimi trasmessa alla Regione. La determinazione o la rettifica dei confini è, quindi, disposta con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale;
b) in caso di mancato accordo tra i Comuni interessati, si provvede con legge regionale, esaminate le eventuali osservazioni dei Comuni interessati.".
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 19bis della l.r. 54/1998 è aggiunto il seguente:
"5bis. Nei Consigli comunali dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, i seggi attribuiti al candidato Sindaco o Vicesindaco non eletti di ciascun gruppo di liste collegate che durante il quinquennio rimangono vacanti per qualsiasi causa, ivi comprese quelle di cui ai commi 2 e 5, sono attribuiti al primo dei non eletti della lista con il più alto quoziente utile appartenente allo stesso gruppo di liste collegate.".
4. Al comma 6 dell'articolo 19quater della l.r. 54/1998 le parole "nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti," sono soppresse.
5. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 54/1998 le parole ", nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti" sono soppresse.
6. L'articolo 65 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 65
(Funzioni e competenze del Consiglio permanente degli enti locali)
1. Il Consiglio permanente degli enti locali formula pareri e proposte sull'attuazione della presente legge e, più in generale, sui rapporti tra Regione ed enti locali.
2. In particolare, il Consiglio permanente degli enti locali:
a) esamina argomenti di interesse generale per i Comuni e gli altri enti locali della Regione;
b) propone qualsiasi iniziativa d'interesse generale per gli enti locali, nonché rivolge alla Regione proposte ed istanze alle quali l'Amministrazione regionale deve dare tempestiva risposta;
c) esprime parere su tutti i progetti di legge che interessino materie afferenti agli enti locali e ad esso trasmessi dalla Presidenza del Consiglio regionale;
d) esprime parere su proposte di provvedimenti amministrativi a carattere generale o regolamentare che interessino materie afferenti agli enti locali e ad esso sottoposte dalla Presidenza del Consiglio regionale o dalla Giunta regionale, secondo le rispettive competenze;
e) provvede alla nomina o alla designazione di rappresentanti degli enti locali su richiesta della Regione o di altri enti;
f) svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla legge.
3. Nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Regione ed enti locali, la Presidenza del Consiglio regionale provvede a trasmettere al Consiglio permanente degli enti locali copia di tutti i progetti di legge e di regolamento regionali presentati.
4. Il Consiglio permanente degli enti locali può, motivatamente, richiedere alla Presidenza del Consiglio regionale che i progetti di legge e di regolamento, ad esso trasmessi ai sensi del comma 3, siano sottoposti al proprio parere. In caso di assenso da parte della Presidenza del Consiglio regionale, il parere deve essere espresso nel termine di cui al comma 5, decorrente dalla trasmissione al Consiglio permanente degli enti locali del progetto di legge o di regolamento.
5. I pareri del Consiglio permanente degli enti locali sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta, fatti salvi eventuali termini diversi stabiliti dalle leggi regionali. Scaduto tale termine senza che il parere sia stato comunicato, lo stesso si intende espresso.".
7. L'articolo 75 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 75
(Organi)
1. Sono organi della Comunità montana il Consiglio dei sindaci e il Presidente.".
8. L'articolo 81quater della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 81quater
(Assemblea dei consiglieri)
1. Il Consiglio dei Sindaci, prima dell'approvazione del bilancio preventivo, della relazione previsionale e programmatica e del rendiconto della Comunità montana, è tenuto a convocare i componenti dei Consigli dei Comuni facenti parte della Comunità montana al fine di acquisirne il parere in merito. Il parere, non vincolante, è espresso quale che sia il numero dei presenti.
2. Lo statuto della Comunità montana può stabilire ulteriori materie sulle quali i componenti dei Consigli dei Comuni facenti parte della Comunità montana sono chiamati ad esprimere parere, definendone altresì le modalità.".
9. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 113bis della l.r. 54/1998 è sostituita dalla seguente:
"a) gestione diretta attraverso proprie strutture organizzative o soggetti terzi affidatari di appalti pubblici di servizi;".
Articolo 5
(Modificazione al regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4)
1. Al comma 3 dell'articolo 22 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta), le parole ", con oneri a carico dell'ente nel quale è effettuata la reggenza o supplenza" sono soppresse.
Articolo 6
(Modificazione alla legge regionale 19 maggio 2005, n. 11)
1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 11 (Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47), è sostituito dal seguente:
"2. I vincitori dei concorsi per posti di addetti alla polizia locale sono tenuti ad effettuare un periodo di tirocinio di almeno un mese presso altro ente locale o Associazione di Comuni di maggiori dimensioni organizzative, ad eccezione della Città di Aosta che può gestire autonomamente il tirocinio. L'esito del periodo di tirocinio è valutato ai fini del superamento del periodo di prova.".
2. L'articolo 9, comma 2, della l.r. 11/2005, come sostituito dal comma 1, non si applica ai vincitori di concorsi per posti di addetti alla polizia locale assunti a tempo indeterminato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
CAPO II
CONCORSO DEGLI ENTI LOCALI AL RIEQUILIBRIO DELLA FINANZA PUBBLICA ED ALTRE DISPOSIZIONI
Articolo 7
(Concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica)
1. Al fine di garantire il concorso degli enti locali agli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, per l'anno 2006, oltre alle misure previste dal patto di stabilità degli enti locali, disciplinate dall'articolo 8 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (Legge finanziaria per gli anni 2006/2008), e dalle deliberazioni della Giunta regionale nn. 858 e 859 in data 24 marzo 2006, e ai disincentivi introdotti con deliberazione della Giunta regionale n. 4691 in data 30 dicembre 2005:
a) è confermato, per l'intero anno 2006, il divieto di incremento della dotazione organica degli enti locali di cui all'articolo 8, comma 4, della l.r. 34/2005, salve le eccezioni ivi previste;
b) i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti:
1) possono ricoprire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, non oltre il 50 percento dei posti della dotazione organica vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge e non oltre il 50 percento dei posti che si renderanno vacanti nell'anno 2006;
2) possono sostituire personale a tempo indeterminato con personale a tempo determinato nei soli casi di assenza di durata superiore a tre mesi;
c) in deroga a quanto disposto dall'articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 1999/2001), le risorse da destinare alla finanza locale sono ridotte di euro 841.970,73.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), non si applicano al personale addetto ai servizi sociali rivolti agli anziani e alla prima infanzia.
Articolo 8
(Riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali)
1. Per l'anno 2006, gli importi relativi alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali, determinati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17), sono ridotti del 10 percento. Tale riduzione non si applica:
a) qualora gli importi relativi alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza abbiano già subito una riduzione del 10 percento rispetto agli ultimi importi determinati nell'anno 2005;
b) qualora gli importi relativi alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza siano stati determinati in misura non superiore al 50 percento dell'importo massimo attribuibile.
2. La percentuale di riduzione può essere inferiore al 10 percento nel caso in cui gli importi relativi alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza, una volta rideterminati in riduzione, risultino inferiori al 50 percento dell'importo massimo attribuibile.
Articolo 9
(Gestione degli impianti sportivi)
1. In armonia con quanto disposto dall'articolo 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), qualora gli enti locali non intendano gestire direttamente gli impianti sportivi di cui abbiano la disponibilità, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, al Coni, a federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso.
2. Gli enti locali affidano in gestione gli impianti sportivi, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
b) garanzia di imparzialità nel permettere l'utilizzo ai soggetti di cui al comma 1 che ne facciano richiesta all'affidatario;
c) differenziazione delle procedure di selezione in funzione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;
d) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
e) scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, del radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, dell'affidabilità economica, della qualificazione professionale degli istruttori e allenatori impiegati, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani;
f) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentono la valutazione dei profili economici, tecnici e sociali della gestione;
g) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi sulla base della previa indicazione, da parte dell'ente locale, del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale contributo economico massimo che si intende concedere a sostegno della gestione;
h) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi;
i) determinazione della durata massima dell'affidamento in gestione.
3. Gli enti locali stipulano con il soggetto affidatario una convenzione concernente la gestione dell'impianto sportivo; la convenzione stabilisce, in particolare, i criteri d'uso dell'impianto e le condizioni, anche economiche, della gestione.
4. Nel caso di affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, trova applicazione la normativa regionale vigente in materia di servizi pubblici locali.
5. Le convenzioni per la gestione di impianti sportivi, stipulate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia non oltre ventiquattro mesi dalla predetta data o, se di durata inferiore, non oltre la scadenza prevista nelle convenzioni stesse.
Articolo 10
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Président - Je demanderais au collègue Ottoz s'il peut présenter aussi le rapport au nom du Conseiller qui était rapporteur: Viérin Laurent.
La parole au Conseiller Ottoz.
Ottoz (UV) - Je lirais d'abord le rapport que l'Assesseur Viérin Laurent en tant que rapporteur avait préparé et l'intégration que j'avais préparée pour la partie concernant le sport.
"Le présent projet de loi régionale renferme des mesures concernant les collectivités locales de la Région. Il s'agit d'un texte visant, d'une part, à apporter des modifications expresses à certaines lois régionales en vigueur et, d'autre part, de dispositions introduisant de véritables innovations dans la législation régionale relative à l'organisation des collectivités locales. Cette solution législative permet d'éviter le fractionnement excessif et l'inévitable dispersion de la production normative qu'entraînerait inévitablement une série d'interventions, ponctuelles et distinctes, visant chacune des mesures qu'il est nécessaire de modifier. Le texte que vous avez sous les yeux est subdivisé en 2 titres et 10 articles en tout; l'intitulé de chaque article introduisant des modifications comporte la référence de la loi régionale qu'il concerne. Le premier titre comprend les modifications concernant des lois régionales en vigueur, dont certaines relèvent du simple entretien de la législation, tandis que d'autres apportent des nouveautés nettement plus substantielles dans un domaine précis. Les articles 7 et 8, qui figurent au titre II, introduisent des mesures dont l'efficacité est limitée à l'année 2006 et qui visent à assurer le concours des collectivités locales valdôtaines au rééquilibrage des finances publiques par le biais d'une régulation des modalités de réduction des coûts de la politique et je veux parler ici des indemnités et des jetons de présence des élus locaux. L'article 9 s'attache quant à lui à réglementer les modalités de gestion des installations sportives, conformément aux principes établis dans ce domaine par la législation nationale.
Voyons maintenant en détail le contenu des différents articles. L'article 1er modifie la loi régionale n° 61 du 9 décembre 1976 (Dénomination officielle des Communes de la Vallée d'Aoste et protection de la toponymie locale). La modification apportée précise que les Communes concernées doivent être consultées avant qu'il soit procédé à la dénomination officielle des villages, hameaux, lieux-dits et localités et non pas, comme le spécifient les normes actuelles, les Conseils communaux desdites Communes, puisque l'attribution de diverses compétences aux organes communaux relève des compétences statutaires de chaque collectivité locale. Par ailleurs, il n'est plus nécessaire que la Commission du Conseil compétente en la matière donne elle aussi son avis, ce qui va dans le sens d'un allègement de la procédure.
L'article 2 modifie les alinéas 3bis et 4 de l'article 57 de la loi régionale n° 4 du 9 février 1995 portant: "Dispositions en matière d'élection directe du Syndic, du Syndic adjoint et du Conseil communal". Les modifications apportées clarifieront la procédure de répartition et d'attribution des sièges au sein des groupes de listes minoritaires alliées.
L'article 3 modifie la loi régionale n° 40 du 16 décembre 1997: "Dispositions en matière de comptabilité et de contrôle sur les actes des collectivités locales. Modifications des lois régionales n° 48 du 20 novembre 1995, portant: "Mesures régionales en matière de finances locales" et n° 73 du 23 août 1993, portant: "Réglementation des contrôles sur les actes des collectivités locales"". Il concerne spécifiquement le remplacement en cas de non-approbation du budget prévisionnel des Communautés de montagne et des associations de Communes. Ces organismes ne peuvent en effet pas procéder comme l'indique l'article 71 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998, lequel renvoie à l'article 70 de la même loi, puisque, contrairement aux Communes, les organes des Communautés de montagne et des associations de Communes sont composés de membres de droit: ils ne peuvent donc pas être dissous comme l'article 70 de la loi régionale n° 54/1998 prévoit que le soient les Conseils communaux.
L'article 4 modifie la loi régionale n° 54/1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste). Son 1er alinéa modifie notamment le 1er alinéa de l'article 17, aux fins de la mise à jour des dispositions de la loi régionale sur les référendums prévus par le Statut spécial et l'exercice du droit d'initiative populaire relatif aux lois régionales (loi régionale n° 19/2003 et non plus loi régionale n° 16/1975). Le 2e alinéa insère l'article 17bis, qui règle la procédure de détermination, de modification et de contestation des limites communales. Il me semble d'ailleurs opportun de rappeler à ce propos que ces 3 points correspondent aux simples opérations de reconnaissance dénuées de valeur constitutive permettant de définir les limites d'une Commune qui ne sont marquées par aucun signe naturel reconnaissable ou au sujet desquelles plane un doute. Le pouvoir de définir lesdites limites, qui revenait initialement à l'État (décret du Président de la République, le Conseil d'Etat entendu), est passé à la Région. A l'heure où nous parlons cette matière est réglée par une délibération du Gouvernement régional qui date de 1986, mais qui se borne à définir la procédure administrative à suivre pour établir les limites qui font l'objet d'une contestation par les Communes valdôtaines. La modification proposée entend donc combler un vide législatif en réglementant tant les opérations de détermination et de modification que la procédure de contestation des limites communales. Son 3e alinéa insère un alinéa 5bis à l'article 19bis, qui précise les modalités d'attribution des sièges - réservés aux candidats briguant les mandats de Syndic et de Vice-syndic qui n'ont pas été élus et qui, pendant le quinquennat, resteraient vacants pour une raison quelconque - aux membres des groupes de listes associées et minoritaires et ce dans les Communes de plus de 15.000 habitants. Les modifications apportées par les alinéas 4 -Modification de l'alinéa 6 de l'article 19quater - et 5 - Modification de la lettre c) du 2e alinéa de l'article 21 - vont dans le sens des dispositions de la législation nationale, qui réinstaure une Commission électorale communale dans les Communes dont la population est égale ou inférieure à 15.000 habitants. L'introduction de ces modifications prévoit la constitution de telles Commissions dans toutes les Communes de la Région et non plus seulement dans celles qui comptent plus de 15.000 habitants. Les alinéas 7 et 8 remplacent, respectivement, les articles 75 et 81quater, qui ont été reformulés de façon à éliminer le passage qui se réfère à l'Assemblée des Conseillers comme étant un organe consultatif de la Communauté de montagne: l'on évite ainsi toute équivoque dans le cadre de l'application à ses membres des dispositions en matière d'incompatibilité et d'inéligibilité, d'indemnité et d'autorisations. Enfin l'alinéa 9 modifie l'article 113bis et indique clairement que par l'expression "gestion directe d'un service public local" l'on entend la gestion effectuée par l'organisme local via ses propres structures organisationnelles ou par l'intermédiaire de tiers auxquels des marchés publics de services ont été attribués.
L'article 5 modifie le 3e alinéa de l'article 22 du règlement régional n° 4 du 17 août 1999, portant: "Dispositions concernant les secrétaires des collectivités locales de la Vallée d'Aoste". La nouvelle formulation proposée entend expliciter le fait que la dépense liée aux mandats d'intérim ou de suppléance confiés aux secrétaires des collectivités locales qui sont à disposition ne doit pas nécessairement grever les finances de l'organisme auprès duquel sont effectués l'intérim ou la suppléance et qu'il revient au contraire à l'Agence régionale des secrétaires des collectivités locales de décider si la dépense doit être supportée par la collectivité locale concernée ou rester à la charge de ladite Agence.
L'article 6 modifie la loi régionale n° 11 du 19 mai 2005, portant: "Nouvelle réglementation de la police locale, dispositions en matière de politiques de sécurité et abrogation de la loi régionale n° 47 du 31 juillet 1989". Cette modification répond aux instances du groupe chargé de la formation professionnelle des agents de la police locale au sein du Comité technique et consultatif, institué au sens de l'article 8 de cette même loi, et précise que seul le stage, qui doit être effectué au cours des 6 premiers mois de travail, peut être évalué aux fins de la période d'essai. La formation de base, qui fera l'objet d'une délibération du Gouvernement régional prise d'un commun accord avec le Conseil permanent des collectivités locales - article 9 de la loi régionale n° 11/2005 -, pourra être dispensée à plus long terme, dans l'année qui suit l'embauche par exemple.
L'article 7 définit la contribution du système des collectivités locales aux obligations dérivant du Pacte de stabilité conclu entre la Région et le Ministère de l'économie et des finances au sens du 148e alinéa de l'article 1er de la loi italienne n° 266 du 23 décembre 2005 (loi de finances 2006). Il s'agit là de mesures qui complètent les dispositions visant à contenir les dépenses publiques introduites par la loi régionale n° 34 du 19 décembre 2005 (loi de finances pour les années 2006/2008) et le Pacte de stabilité des collectivités locales. Ces mesures prévoient notamment: l'extension formelle à toute l'année 2006 de l'interdiction d'élargir les organigrammes et ce afin de limiter les frais de personnel; pour ce qui est de la Commune d'Aoste, compte tenu du nombre de ses fonctionnaires, le gel de 50% des remplacements, mesure analogue à celles qui ont été prises, dans le cadre de cette même loi régionale n° 34/2005, pour l'Administration régionale et pour l'Agence USL de la Vallée d'Aoste, ainsi que la limitation des remplacements temporaires; la réduction de 841.970,73 euros des ressources destinées aux finances locales.
En Ière Commission on a ajouté l'article 7bis qui porte de 2 à 3 ans la validité des listes d'aptitude des concours publics.
Toujours dans le cadre du gel des dépenses publiques, l'article 8 prévoit une réduction de 10% du montant des indemnités de fonction et des jetons de présence des élus des collectivités locales de la Vallée d'Aoste par rapport aux sommes inscrites au budget 2006. Cette disposition qui, comme il se doit, tient compte de l'autonomie dont disposent les collectivités locales pour établir le montant des indemnités s'inscrit dans la démarche visant à contenir les frais de la vie politique qui constitue l'un des objectifs en matière de finances publiques exposés au 54e alinéa de l'article 1er de la loi de finances de l'État pour l'année 2006. Aucune réduction n'est appliquée si lesdites indemnités de fonction et les jetons de présence ont déjà été réduits de 10% par rapport à la dernière mesure prise en 2005 ou si leur montant ne dépasse pas 50% du plafond établi. La réduction pourra toutefois être inférieure à 10% si, à l'issue du nouveau calcul, le montant des indemnités de fonction et des jetons de présence était inférieur de 50% au plafond établi".
Celui-ci était le rapport de M. Viérin, à lequel j'ai intégré la partie concernant l'article 9, qui s'occupe de l'application du 25e alinéa de l'article 90 de la loi n° 289/2002. J'éviterai de répéter ce qui a été déjà dit par le rapporteur de la Ière Commission.
Je me considère, vu mes rôles officiels dans l'organisation sportive non seulement régionale, légitime porteur des instances du monde sportif et des positives retombées formatives, éducatives et sociales de l'activité que le bénévolat sportif exerce en Vallée d'Aoste. J'exprime donc une grande satisfaction par le fait que dans cette loi à l'article 9 on a inséré des normes qui règlent modes et critères pour confier en voie préférentielle les installations sportives au monde sportif même. Ceci avait été prévu en 2002 dans l'alinéa 25 de l'article 90 de la loi n° 289, portant loi financière 2003, mais n'avait pas trouvé application puisque notre Région - avec d'autres - avait présenté un recours devant la Cour constitutionnelle contre cet alinéa et d'autres alinéas de l'article 90, mais qui n'est pas le cas de citer aujourd'hui, pour un conflit de compétences entre Régions et Etat sur la base de la nouvelle formulation du Ve titre de la IIe partie de la Constitution... la "réforme Amato" qu'on a évoquée ce matin.
En décembre 2004 la Cour constitutionnelle a repoussé le recours en reconnaissant pleine légitimité à l'alinéa 25, qui dit:
"... nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le Regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento".
La Cour constitutionnelle a établi que le principe de la gestion en voie préférentielle est général et donc revient à la compétence de l'Etat, ceci justement parce que son application est attribuée à des lois régionales à faire et donc la compétence des Régions est pleinement respectée.
L'article 9 introduit une meilleure clarté des rapports entre les administrations des collectivités locales et le monde du sport concernant la gestion des installations sportives, qui sont des infrastructures indispensables pour que l'activité sportive puisse se réaliser et qu'elle puisse atteindre ses objectifs, ainsi que les favorables retombées sur toute la collectivité. La formulation définitive de l'article 9, modifiée par les Commissions, est le résultat de la disponibilité du Gouvernement à considérer ouverte la formulation même, ainsi que de l'excellent travail qu'ont réalisé la Ière et la IIe Commission avec l'efficace collaboration du CELVA et du CONI qui ont été auditionnés et qui ont vu tous leurs amendements acceptés et intégrés dans l'article. Ce sont des amendements qui vont dans le sens d'une plus simple et efficace procédure d'identification des assignataires, ce qui est utile soit aux collectivités locales, soit aux associations du monde sportif.
Je termine en rappelant qu'en Commission cette loi a trouvé une large faveur, de ce fait j'espère que son approbation par ce Conseil représente aujourd'hui, au-delà des logiques d'opposition et de majorité, quelque chose de bon pour nos jeunes, pour nos athlètes et nos personnes âgées qui font du sport dans cette Région.
Si dà atto che dalle ore 16,13 alle ore 16,23 presiede il Vicepresidente Fiou.
Président - Je rappelle qu'un amendement du Président Caveri a été présenté à la Présidence, je rappelle également que la IIe Commission a exprimé son avis favorable avec 2 amendements, ainsi que la Ière Commission, qui a donné son avis favorable avec la présentation de 4 amendements qui concernent aussi les 2 de la IIe Commission. J'ouvre la discussion générale.
La parole au Conseiller Venturella.
Venturella (Arc-VA) - Alcune brevi riflessioni sugli articoli 8 e 9 del disegno di legge, poi faremo le nostre considerazioni di carattere generale in dichiarazione di voto.
Ci sembra paradossale ciò che dice l'articolo 8, ovvero riduciamo l'indennità di funzione dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali per il 2006, una riduzione che è il 10% in media, poi si scopre negli altri commi che la percentuale di riduzione può essere inferiore del 10% in casi specifici che non sto qui ad elencare, ma ci sembra paradossale che con un emendamento inserito nell'assestamento di bilancio - il 15bis - chiediamo agli amministratori degli enti locali la riduzione del 10%, però noi aumentiamo il contributo ai gruppi regionali per il loro funzionamento in media del 66%. È per così dire quanto meno "kafkiano", si chiede un sacrificio, però noi applichiamo il 66% di aumento del contributo, un aumento percentuale circa del 66% medio mensile con un esborso per la voce di bilancio che è sul contributo ai gruppi del Consiglio regionale di circa 18.200 euro al mese, facciamo i conti noi di quanto potrebbe essere... certo che siamo d'accordo sull'articolo 8, ma non lo eravamo e denunciamo il paradosso di ciò che è avvenuto.
Al di là delle dichiarazioni positive del collega Ottoz, credo che questo inserimento nel disegno di legge n. 119 dell'articolo 9 sia un po' una piccola vittoria del gruppo "Arcobaleno", perché per chi non si ricorda ciò che è stato deciso...
(interruzione del Presidente della Regione, fuori microfono)
... no, una mozione. La mozione del nostro gruppo allora era per ripescare dal cassetto e ripulire dalla "polvere" e dalle "ragnatele" il disegno di legge regionale sul fatto che esisteva un vuoto legislativo, cioè gli enti locali (Comuni, Comunità montane, enti locali in generale), proprio perché si trovavano ad operare in presenza di un vuoto legislativo, rischiavano che le procedure individuate potessero in qualche caso "porgere il fianco" a presentazione di ricorsi. Credo che l'Assessore Pastoret, che è dotato di ottima memoria, si ricordi questo, nonostante ciò che afferma il Presidente Caveri, che sì aveva preparato... ma il suo disegno di legge era sepolto sotto pile di altri disegni di legge. La piccola vittoria è quella di aver contribuito a spostare le pile di carta e aver contribuito di fatto al ripescaggio di questo provvedimento, che non è stato un disegno di legge regionale, ma è stato l'inserimento all'interno delle disposizioni in materia di enti locali.
Siamo soddisfatti in generale quindi, ma in particolare, per quel che riguarda l'articolo 9, per l'aver colmato questo vuoto legislativo. Ci riserviamo di dichiarare nel prosieguo del dibattito la nostra posizione sulla legge nel suo complesso.
Président - La parole à l'Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce et aux transports, Pastoret.
Pastoret (UV) - Tout juste pour une précision: je n'ai pas envie d'enlever le parrainage à quelqu'un sur quelques initiatives. Il est vrai que M. Venturella avait présenté une initiative dans ce Conseil sur ce même thème, il est vrai aussi que j'avais dit qu'il y avait un projet de loi qui devait s'occuper des structures sportives et de leur réalisation et que dans ce même projet de loi un article spécifique aurait été consacré à ce thème. Puisque le parcours de ce projet de loi risquait d'être un peu long, ce qu'on a fait a été simple. M. Ottoz et le Président de la Région, étant l'un et l'autre porteurs d'un intérêt spécifique quant à ce projet de loi, ont demandé tout simplement d'insérer cet amendement dans ce projet de loi. Il s'agit d'une collaboration utile qui est ressortie dans ce Conseil.
Président - Est-ce que je peux fermer la discussion générale? La discussion générale et fermée.
Je soumets au vote l'article 1er:
Conseillers présents: 31
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 2:
Conseillers présents: 31
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 3:
Conseillers présents: 31
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - A l'article 4 il y a l'amendement de la Ière Commission, dont je donne lecture:
Emendamento
Il comma 6 dell'articolo 4 è soppresso.
La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.
Squarzino (Arc-VA) - Sull'articolo 4 ci asteniamo, è un articolo in cui vi sono moltissimi commi, alcuni a favore, altri... è composito perché riguarda una legge intera. Qui c'è l'elemento su cui non siamo d'accordo ed è l'organizzazione del ruolo delle Comunità montane. Abbiamo sempre sostenuto e continuiamo a sostenere che sarebbe importante avere un momento di governo intermedio, quello non è passato, è una scelta diversa; quindi noi, anche se si ritocca tale organismo delle Comunità montane, non ci sentiamo di approvarlo: questo è il senso della nostra astensione.
Président - Je soumets au vote l'article 4 dans le texte ainsi amendé:
Articolo 4
(Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54)
1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), le parole: "con le modalità di cui al capo II della legge regionale 7 maggio 1975, n. 16 (Norme sui referendum previsti dallo Statuto speciale per la Valle d'Aosta e sull'iniziativa legislativa del popolo valdostano)" sono sostituite dalle seguenti: "con le modalità di cui al capo IV della legge regionale 25 giugno 2003, n. 19 (Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale)".
2. Dopo l'articolo 17 della l.r. 54/1998, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:
"Articolo 17bis
(Determinazione, rettifica e contestazione di confini)
1. Quando sia necessario apportare correzioni ai confini comunali per ragioni topografiche o i confini non risultino delimitati da segni naturali facilmente riconoscibili o, comunque, risultino incerti, alla determinazione e alla rettifica dei confini si provvede con le seguenti modalità:
a) in caso di accordo tra i Comuni interessati, la relativa deliberazione è adottata dai rispettivi consigli comunali, a maggioranza assoluta dei componenti, e dai medesimi trasmessa alla Regione. La determinazione o la rettifica dei confini è, quindi, disposta con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale;
b) in caso di mancato accordo tra i Comuni interessati, si provvede con legge regionale, esaminate le eventuali osservazioni dei Comuni interessati.".
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 19bis della l.r. 54/1998 è aggiunto il seguente:
"5bis. Nei Consigli comunali dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, i seggi attribuiti al candidato Sindaco o Vicesindaco non eletti di ciascun gruppo di liste collegate che durante il quinquennio rimangono vacanti per qualsiasi causa, ivi comprese quelle di cui ai commi 2 e 5, sono attribuiti al primo dei non eletti della lista con il più alto quoziente utile appartenente allo stesso gruppo di liste collegate.".
4. Al comma 6 dell'articolo 19quater della l.r. 54/1998 le parole "nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti," sono soppresse.
5. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 54/1998 le parole ", nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti" sono soppresse.
6. L'articolo 75 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 75
(Organi)
1. Sono organi della Comunità montana il Consiglio dei Sindaci e il Presidente.".
7. L'articolo 81quater della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 81quater
(Assemblea dei consiglieri)
1. Il Consiglio dei Sindaci, prima dell'approvazione del bilancio preventivo, della relazione previsionale e programmatica e del rendiconto della Comunità montana, è tenuto a convocare i componenti dei Consigli dei Comuni facenti parte della Comunità montana al fine di acquisirne il parere in merito. Il parere, non vincolante, è espresso quale che sia il numero dei presenti.
2. Lo statuto della Comunità montana può stabilire ulteriori materie sulle quali i componenti dei Consigli dei Comuni facenti parte della Comunità montana sono chiamati ad esprimere parere, definendone altresì le modalità.".
8. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 113bis della l.r. 54/1998 è sostituita dalla seguente:
"a) gestione diretta attraverso proprie strutture organizzative o soggetti terzi affidatari di appalti pubblici di servizi;".
Conseillers présents: 32
Votants: 26
Pour: 26
Abstentions: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 5:
Conseillers présents: 32
Votants: 29
Pour: 29
Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 6:
Conseillers présents: 32
Votants: 29
Pour: 29
Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - A l'article 7 il y a l'amendement du Président Caveri, dont je donne lecture:
Emendamento
L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"Articolo 7
(Concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica)
1. Al fine di garantire il concorso degli enti locali agli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, per l'anno 2006, oltre alle misure previste dal patto di stabilità degli enti locali, disciplinate dall'articolo 8 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (Legge finanziaria per gli anni 2006/2008), e dalle deliberazioni della Giunta regionale nn. 858 e 859 in data 24 marzo 2006, e ai disincentivi introdotti con deliberazione della Giunta regionale n. 4691 in data 30 dicembre 2005:
a) per il contenimento della spesa di personale, è confermato, per tutto l'anno 2006, il divieto di incremento della dotazione organica degli enti locali, come disposto dall'articolo 8, comma 4, della l.r. 34/2005, con le esclusioni ivi previste;
b) i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti:
1) possono ricoprire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, non oltre il 50 percento dei posti della dotazione organica vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge e non oltre il 50 percento dei posti che si renderanno vacanti nell'anno 2006;
2) possono sostituire personale a tempo indeterminato con personale a tempo determinato nei soli casi di assenza di durata superiore a tre mesi;
c) in deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, una quota di avanzo d'amministrazione dell'esercizio 2005, come determinato dall'articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 1999/2001), pari ad euro 841.970,73, non applicata in sede di assestamento del bilancio regionale per l'esercizio 2006, è vincolata in un apposito fondo da iscrivere nel settore 2.1.1. - Finanza locale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), non si applicano al personale dei servizi sociali rivolti agli anziani e alla prima infanzia.
3. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale dall'articolo 12, comma 1, della l.r. 34/2005, è aumentato, per l'anno 2006, dell'ulteriore quota dell'avanzo d'amministrazione di cui al comma 1, lettera c), pari ad euro 841.970,73.
4. Per l'utilizzo del fondo di cui al comma 1, lettera c), la Giunta regionale è autorizzata a disporre, con propria deliberazione e su proposta del Presidente della Regione, subordinatamente al raggiungimento da parte degli enti locali degli obiettivi di finanza pubblica correlati al patto di stabilità, le occorrenti variazioni nella parte entrata e nella parte spesa del bilancio regionale.
5. Le risorse destinate al fondo di cui al comma 1, lettera c), e non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario sono portate all'esercizio finanziario successivo.".
Je le soumets au vote:
Conseillers présents: 31
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 7:
Conseillers présents: 31
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Il y a l'amendement n° 2 de la Ière Commission, dont je donne lecture:
Emendamento
Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
"Articolo 7bis
(Validità delle graduatorie per le assunzioni nel comparto unico regionale. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e al regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6)
1. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), e al comma 6 dell'articolo 31 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), le parole: "validità biennale" sono sostituite dalle seguenti: "validità triennale".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, per le assunzioni a qualsiasi titolo di personale presso l'Amministrazione regionale, gli enti locali e gli altri enti appartenenti al comparto unico regionale.".
Je le soumets au vote:
Conseillers présents: 31
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Il y a l'amendement n° 3 de la Ière Commission, dont je donne lecture:
Emendamento
L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"Articolo 8
(Riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali)
1. Per l'anno 2006, gli importi relativi alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali, determinati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17), sono ridotti del 10 percento. Tale riduzione non si applica:
a) qualora gli importi relativi alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza abbiano già subito una riduzione del 10 percento rispetto agli ultimi importi determinati per l'anno 2005;
b) qualora gli importi relativi alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza siano stati determinati in misura non superiore al 50 percento dell'importo massimo attribuibile;
c) qualora gli importi relativi alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza degli amministratori collocati in aspettativa non retribuita in quanto ineleggibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera f), della l.r. 4/1995, siano stati determinati in misura non superiore al 70 percento dell'importo massimo attribuibile.
2. La percentuale di riduzione può essere inferiore al 10 percento nel caso in cui gli importi relativi alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza, una volta rideterminati in riduzione, risultino inferiori al 50 percento dell'importo massimo attribuibile per l'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), e al 70 percento per l'ipotesi di cui al comma 1, lettera c).".
Je le soumets au vote:
Conseillers présents: 31
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Il y a l'amendement n° 4 de la Ière Commission, dont je donne lecture:
Emendamento
L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"Articolo 9
(Gestione degli impianti sportivi)
1. In armonia con quanto disposto dall'articolo 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), qualora gli enti locali non intendano gestire direttamente gli impianti sportivi di cui abbiano la disponibilità, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, al CONI, a federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari, nel rispetto di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4.
2. Gli enti locali affidano gli impianti sportivi in gestione ai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini e di imparzialità nel permetterne l'utilizzo ai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto della specificità di ogni impianto e compatibilmente con l'attività dei soggetti affidatari;
b) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità nella procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
c) scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, del radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, dell'affidabilità economica, della qualificazione professionale degli istruttori e allenatori impiegati, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani;
d) selezione da effettuare mediante valutazione sia dei profili gestionali, tecnici e sociali dell'offerta, sia della sua convenienza economica, sulla base della previa indicazione, da parte dell'ente locale, del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale contributo massimo che si intende concedere a sostegno della gestione;
e) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi;
f) determinazione della durata massima dell'affidamento in gestione.
3. Gli enti locali stipulano con il soggetto affidatario una convenzione concernente la gestione dell'impianto sportivo; la convenzione stabilisce, in particolare, i criteri d'uso dell'impianto e i criteri, anche economici, della gestione.
4. In deroga a quanto previsto al comma 2, gli enti locali, sentito il CONI, hanno facoltà di affidare gli impianti sportivi privi di rilevanza economica destinati a specifiche discipline, stipulando apposita convenzione con la federazione sportiva nazionale corrispondente ovvero con una società o associazione sportiva dilettantistica sua affiliata da essa indicata, della quale la Federazione o il CONI si faccia garante degli obblighi previsti in convenzione nei confronti dell'ente locale stesso, fermo restando quanto previsto al comma 2, lettera a).
5. Qualora la procedura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si esaurisca senza l'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, trova applicazione la normativa vigente in materia di servizi pubblici locali.
6. Le convenzioni per la gestione di impianti sportivi, stipulate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente articolo, conservano efficacia sino alla data di scadenza delle stesse e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, se le modalità di affidamento non sono conformi a quanto disposto dai commi 1, 2, 3 e 4.
7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007.".
Je le soumets au vote:
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 31
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 10:
Conseillers présents: 32
Votants: 29
Pour: 29
Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote la loi dans son ensemble:
Conseillers présents: 32
Votants: 26
Pour: 26
Abstentions: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Le Conseil approuve.