Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 2046 del 12 luglio 2006 - Resoconto

OGGETTO N. 2046/XII - Applicazione della legge regionale disciplinante la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della Regione. (Interpellanza)

Interpellanza

Richiamata la legge regionale n. 17/85 "Regolamento di polizia per la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della Regione" che disciplina il parcheggio e la circolazione dei veicoli a motore all'infuori delle strade statali, comunali e regionali;

Constatato che in alcuni Comuni valdostani è uso occupare prati irrigui per adibirli a parcheggio anche in contrasto con le norme stabilite dai rispettivi strumenti urbanistici;

Considerato che la circolazione sulle strade "poderali", soprattutto nei mesi estivi, è autorizzata dai soggetti preposti anche in assenza dei requisiti previsti dalla legge 17/85 e, in alcuni casi, dalle Direttive Comunitarie che istituiscono i S.I.C. (Siti di Importanza Comunitaria) e Z.P.S. (Zone a Protezione Speciale);

il sottoscritto Consigliere regionale

Interpella

l'Assessore competente per sapere:

1) quali motivazioni sono state addotte da parte dell'Amministrazione regionale circa la possibilità di consentire il parcheggio di autoveicoli in aree prative e in alcuni casi in aree inserite in S.I.C. e Z.P.S.;

2) quali disposizioni interpretative sono state impartite alle Stazioni forestali competenti per il controllo della circolazione sulle strade "poderali" circa la possibilità di accesso solo a soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della stessa legge;

3) quali linee guida sono state indirizzate ai Sindaci dei Comuni valdostani al fine di armonizzare, su tutto il territorio regionale, il procedimento di autorizzazione all' accesso sulle strade poderali.

F.to: Venturella

Presidente - La parola al Consigliere Venturella.

Venturella (Arc-VA) - Più di 2.200 chilometri di strade poderali nella Valle d'Aosta, sommate alle più di 3.000 raggiungiamo una bella cifra: 5.000 chilometri di strade in Valle d'Aosta fra statali, autostrade regionali, comunali, poderali, piste forestali e "chi più ne ha più ne metta". Una piccola osservazione a latere: i progettisti della strada poderale del Comboé si sono inventati il neologismo "sentiero carrabile" per giustificare che faranno una strada poderale di dimensioni delle carreggiate di 2,50 metri. È incredibile, ci vorrebbe uno studio dell'Università della Valle d'Aosta sui neologismi inventati dai compilatori delle valutazioni di impatto ambientale!

Venendo all'interpellanza, strade poderali e parcheggio, definito parcheggio selvaggio perché è consuetudine forse consolidata di alcuni Comuni, soprattutto nella bellissima Comunità montana del Presidente del gruppo "Union Valdôtaine" di adibire dei prati irrigui a parcheggio, in contrasto con le normative urbanistiche, in contrasto con le direttive comunitarie che istituiscono i siti di importanza comunitaria ("SIC") e zone a protezione speciale ("ZPS"), per la soddisfazione di interessi privati, non pubblici, e quindi di albergatori, di gestori non di campi di "rebatta" sicuramente, ma di uno sport molto simile. Vi è da un lato questa consuetudine; dall'altro, la consuetudine, anche questa ormai consolidata da parte dei soggetti proposti che devono rilasciare l'autorizzazione ai sensi della legge n. 17/1985, di avere sul loro tavolo blocchetti in bianco di autorizzazioni: mi riferisco in alcuni casi a dei sindaci che hanno sul loro tavolo blocchetti in bianco e a chi gli chiede di salire all'Alpe Joux, ma non gli va di camminare - perché alcune motivazioni sono state queste - e richiede l'autorizzazione gli viene concessa. Questa consuetudine in definitiva è in contrasto con la legge stessa e con il buon senso, con l'etica, con un buon approccio a quello che pensiamo della montagna: il fatto di andare in montagna è un esercizio prima fisico e poi spirituale, il fatto di andare in qualsiasi posto con la macchina... non si fa altro che traslare le brutte abitudini del cittadino anche a quota 2.500-2.700-2.800: questo non è corretto, soprattutto se pensiamo che alcune volte, specie in estate, turisti che scendono da rifugi, alpeggi e cime si vedono passare avanti e indietro, loro che vanno a piedi, automobili con ciò che ne consegue.

Crediamo che l'Assessorato attraverso i suoi uffici debba dirci tre cose: quali motivazioni sono state addotte da parte dell'Amministrazione per consentire il parcheggio... chiamiamolo parcheggio selvaggio in montagna? Secondo: sono state impartite delle disposizioni interpretative alle stazioni forestali sulla possibilità di accesso a quei soggetti: mi riferisco ai portatori di handicap che in alcuni casi... invalidità civile, mi scusi, Signor Presidente, perché si ha l'impressione che ogni stazione forestale faccia ciò che vuole, credo sia importante dare una disposizione interpretativa omogenea. Terzo: per evitare i famosi blocchetti in bianco dati a chicchessia, non crede, Assessore, che sia importante indirizzare ai sindaci delle linee guida, degli inviti a comportarsi in una certa maniera, perché anche lì vi sono sindaci... e faccio un esempio pratico, il Sindaco di Fénis dà l'autorizzazione a risalire la valle di Clavalité in due occasioni: la "Festa di Clavalité", la famosa "Motocavalcata di Clavalité". È questo che si fa! Si autorizza quando è necessario dare l'autorizzazione, non senza limiti! Chiediamo se è intenzione dell'Amministrazione indirizzare ai sindaci delle linee guida.

Presidente - La parola all'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Isabellon.

Isabellon (UV) - Dall'illustrazione dell'interpellanza sembra che viviamo in un mondo senza regole. Qui abbiamo la legge regionale n. 17/1985 che regolamenta tutto il settore, che poi sia una legge che necessita di qualche intervento, magari di qualche rimodulazione sulla base dell'applicazione e qualche necessità di andare a ripuntualizzare certi passaggi può anche darsi, ma dall'illustrazione pare che vi sia la "deregulation" totale: questo ritengo che non sia vero.

Andando per ordine l'interpellanza non indica dei luoghi, anche se pare di capire da certi passaggi che ci si riferisca a qualche situazione in particolare, perché la stessa indicazione "SIC" e "ZPS" identifica qualche situazione contingente che può essere nota all'interpellante in particolare. In ogni caso, in merito al punto n. 1 c'è da dire che all'interno dei "SIC" e delle "ZPS" non è emersa ad oggi l'esigenza in linea generale di disciplinare in forme e modalità differenti, da quanto previsto dalla legge regionale citata in precedenza la circolazione dei veicoli a motore in quanto le direttive comunitarie non prevedono dei requisiti per la circolazione su strade poderali, non si va nello specifico, ma danno indicazioni relative alla protezione e alla salvaguardia. Nell'ambito poi dell'attività di monitoraggio dei siti si è rilevata una situazione a volte critica per quanto riguarda la pressione esercitata, in particolare in certe zone di alta frequentazione turistica, dove si riscontra a volte un'elevata concentrazione di autovetture che, fra l'altro, è oggetto di regolamentazione per quel che riguarda certi accessi da parte delle Comunità locali: questo è il caso, ad esempio, della Val Ferret e di Courmayeur, se andiamo a centrare magari anche una delle osservazioni. Si tenga conto che nella zona di Courmayeur sono presenti due "SIC" e una "ZPS"; proprio per questo motivo in questi anni è stata evidenziata la necessità di predisporre uno specifico piano di gestione che va oltre la possibile deroga che i Comuni danno per le autorizzazioni in generale sul territorio della Valle d'Aosta. In questo caso l'Amministrazione regionale, d'intesa con il Comune, ha predisposto e avviato un progetto "Interreg": "Coopération, gestion et valorisation des espaces protégés de la Vallée d'Aoste et de la Haute Savoie" di durata triennale, questo è il secondo anno di attività, ed è finalizzato proprio all'elaborazione del piano di gestione dei siti presenti a Courmayeur e alla definizione di modalità di monitoraggio delle emergenze naturali presenti. Nell'ambito del piano verrà quindi esaminata anche la problematica relativa alla fruizione delle Valli Ferret e Veny e verranno individuate possibili soluzioni compatibili con l'esigenza prioritaria di assicurare la conservazione degli "habitat" e delle specie che hanno determinato l'individuazione dei siti: questo è l'obiettivo del progetto "Interreg". Il progetto risponde anche a sollecitazioni rivolte in tal senso dal Comune circa la richiesta di individuazione di aree da destinare a parcheggio nelle valli, al riguardo i servizi competenti hanno segnalato le aree estremamente sensibili nelle quali non può essere ammessa la sosta di autovetture. È quindi già stata fatta una verifica in campo delle incidenze di queste antropizzazioni, che sono qui presenti, perché credo si debba convivere con una certa fruizione dei luoghi, pur con delle regole, perché non possiamo avere "la botte piena e la moglie ubriaca", nel senso di incentivare il turismo e, pur con delle regole, permettere anche certi compromessi, naturalmente con giudizio.

Per completezza di informazione occorre segnalare che è pervenuta nello scorso mese di giugno una richiesta da parte del "Golf Club Courmayeur e Grandes Jorasses" di adibire a parcheggio temporaneo un'area per il periodo 1° agosto-20 agosto (questo periodo lo cito, perché da qui si evince che è un periodo molto limitato, legato a una manifestazione in particolare), solo per il periodo indicato, in quanto non sono presenti emergenze naturalistiche di rilievo. Il fatto quindi che vi sia questa doppia verifica: periodo limitato e non incidenza di possibile danno per quel che riguarda l'intervento in oggetto garantisce l'attenzione necessaria alla situazione, probabilmente essere anche contrari a quella che può essere una normale necessità puntuale che si ha in quel luogo è accettabile quindi bisogna evitare delle strumentalizzazioni.

Punto n. 2: in merito alle disposizioni interpretative impartite alle stazioni forestali, c'è la legge principalmente; la legge può essere poi oggetto di verifica per alcuni passaggi, ma l'impianto è valido. La normativa di cui alla legge n. 17/1985 risulta fra quelle maggiormente applicate e vigilate dagli agenti del Corpo forestale della Valle d'Aosta; nel corso del tempo sono state emanate dall'Amministrazione regionale e dalla Direzione del Corpo forestale numerose direttive, sono stati ricevuti e formulati pareri e recepiti i precedenti costituiti dai provvedimenti dell'Ufficio sanzioni amministrative in merito ai verbali di contestazione amministrativa. Vi sono ancora alcune situazioni da chiarire per quel che riguarda le interpretazioni, ad esempio negli ultimi anni c'è stata un'espansione dell'utilizzo delle motoslitte; queste sono situazioni di percorrenza in periodi inusuali che, proprio per la conformazione dei percorsi, prediligono il passaggio sulle strade interpoderali. Questa regolamentazione è ancora pendente. Riguardo alla disposizione oggetto dell'interpellanza, che delinea i cosiddetti "titolari del diritto di circolazione", manca la definizione di alcune categorie familiari dei proprietari, degli usufruttuari, dei conduttori, così come di coloro che necessitano dell'accesso per motivi di lavoro e di servizio, però si capisce che si rimane in un ambito circoscritto. In ogni caso il sistema delineato dalla legge in vigore ha assicurato e assicura alla nostra Regione un elevato livello di tutela e protezione da accessi di veicoli a motore estranei al contesto rurale e montano, ma non si esclude la necessità di intervenire sull'articolato attraverso una sua revisione e attualizzazione: questo nell'evolversi delle cose è un discorso che vale per tutte le regole.

In merito al punto n. 3, qui forse vi sono alcune affermazioni dell'interpellante forti, legate ad un'inadempienza da parte di chi deve rilasciare sulla base delle possibilità di percorrenza offerte dalla legge. Sarebbe interessante avere qualche dato più preciso, perché le generalizzazioni molto spesso sono di effetto, ma poi rischiano di creare più della confusione che non della chiarezza; quindi non bisogna generalizzare sull'uso indiscriminato delle deroghe. Nel caso di situazioni puntuali di abusi, vanno segnalate per quel che è necessario, senza generalizzare. C'è da dire che, per quel che riguarda l'Amministrazione regionale, abbiamo ancora valido il testo della circolare del 13 novembre 1986 dell'allora Servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste indirizzato ai sindaci dei Comuni della nostra Regione, dove si andava ad evidenziare questo possibile fenomeno di un numero magari più ampio di autorizzazioni, diceva:

"viste le numerose autorizzazioni rilasciate in merito alle disposizioni contenute nella legge, regolamento di polizia per la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della Regione, si richiama l'attenzione delle Signorie su alcune modalità che devono essere osservate affinché delle autorizzazioni siano considerate valide ai sensi del 4° comma dell'articolo 2 di detta legge:

a) l'autorizzazione deve avere carattere temporaneo, il che significa che deve avere una durata limitata nel tempo, alcuni giorni o alcune settimane, carattere che è strettamente legato alla motivazione per cui l'autorizzazione è concessa;

b) l'autorizzazione deve indicare le strade per le quali è valida, per cui non è ammissibile un'indicazione generica del tipo "su tutte le strade interpoderali di questo Comune", ma deve essere specificatamente indicata la strada o le strade interessate dal provvedimento;

c) l'autorizzazione deve indicare i motivi del rilascio, la motivazione quindi è un carattere essenziale dell'autorizzazione".

Questa è una circolare che è pervenuta a tutti i Comuni della Regione ed è tuttora in vigore; credo che le regole ci siano quindi. Questa posizione rigorosa è stata mantenuta in prosieguo nel tempo e non sono state rare le richieste di riesame indirizzate dalla Direzione del Corpo forestale ad amministrazioni comunali - quindi c'è una situazione anche di controllo su alcune situazioni che potevano dare adito a dubbi - per aver rilasciato autorizzazioni all'accesso in territorio rurale non sempre rispondenti alla causa giuridica di tale potere autorizzativo. Da ciò deriva che gran parte della tenuta del sistema creato dalla legge n. 17/1985 è rimesso all'autonoma collaborazione delle autorità comunali.

Presidente - La parola al Consigliere Venturella.

Venturella (Arc-VA) - Assessore, lei ha citato la legge, il cui testo peraltro avevamo qui vicino, ci ha citato il fatto che esiste una circolare del 1996, ha citato altri buoni propositi, ma sembra che questi Assessori in estate non vadano ad esempio a vedere in giro cosa capita, sono sempre chiusi nel loro ufficio, isolati dal resto del mondo. Esiste un problema di parcheggio, non mi riferisco solo alla Val Ferret, vi sono alcuni casi di prati irrigui utilizzati come parcheggi, vi sono tanti casi di ospiti innumerevoli di un titolare di un diritto - usufrutto, proprietà -, ad esempio qui dobbiamo metterci d'accordo su cosa si intende per ospite: l'ospite è ad esempio chi percorre la strada poderale per raggiungere un ristorante che ha solo quel collegamento? L'ospite non può essere concepito così, perché l'ospite è chi viene ospitato gratuitamente, non deve pagare per essere ospitato e invece, Assessore, forse lei è uno dei pochi che non conosce la situazione, vi sono dei ristoranti che, proprio perché raggiungibili dalla strada poderale, fanno arrivare i loro clienti con gli automezzi perché sono loro ospiti. Era in questo senso, Assessore! Certo che il "SIC" non prevede norme specifiche sulle strade poderali, ma prevede norme di linea generale sulla gestione del "SIC", sulla gestione della zona di protezione speciale, per non parlare poi di questi permessi dati non temporaneamente, ma in maniera continuativa a chi ad esempio ha bisogno, una volta abbattuto il cervo, di percorrere la strada poderale e di recuperare la carcassa oppure a chi, trovato con "le mani nel sacco" - o, per meglio dire, con le mani nella grotta a recuperare minerali -, l'anno dopo non solo nulla gli capita per aver estratto minerali e cristalli, ma gli viene concesso l'uso continuativo delle strade poderali perché c'è l'interesse di tipo scientifico. Sono questi gli abusi, Assessore! La sua risposta, corretta dal punto di vista della citazione delle leggi e dei regolamenti, comunque non ci può far ritenere soddisfatti, perché non ha centrato il problema.