Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 1853 del 22 marzo 2006 - Resoconto

OGGETTO N. 1853/XII - Disegno di legge: "Disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico".

Presidente - Riprendiamo i lavori con la discussione del disegno di legge n. 106, siamo all'articolo 5.

Pongo in votazione l'articolo 5:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - All'articolo 6 vi è l'emendamento n. 6 del gruppo "Arcobaleno", di cui do lettura:

Emendamento

Dopo il comma 1 dell'articolo 6 è inserito il seguente:

"1bis. Le imprese che hanno in corso la procedura per la registrazione, ai sensi del Regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ovvero abbiano in corso la procedura per l?adozione dello strumento di certificazione ambientale ISO 14001, provvedono alle verifiche di cui al comma 1 nell'ambito della medesima procedura. Qualora le procedure si concludano con esito negativo, le imprese si adeguano ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale nei termini previsti dalla presente legge.".

La parola al Consigliere Venturella.

Venturella (Arc-VA) - L'emendamento n. 6 è un emendamento di tipo aggiuntivo, cioè chiede di aggiungere, dopo il comma 1, un ulteriore comma 1 bis.

Questo emendamento viene presentato, in definitiva, per agevolare nella predisposizione dei piani di risanamento acustico le imprese, quindi è un'agevolazione che va verso quelle imprese che volontariamente si sottopongono a 2 tipi di procedure: la prima, per la registrazione del sistema chiamato "EMAS", che è un sistema comunitario di ecogestione e audit; la seconda, la certificazione ambientale "ISO 14001". In definitiva, il concetto è questo: se vi sono già delle imprese che stanno attuando una procedura che prevede la registrazione "EMAS" o la certificazione ambientale "ISO 14001", chiediamo che la documentazione sia la stessa, che non debbano, nella sostanza, produrre 2 volte la stessa documentazione.

Io sapevo già di alcune controdeduzioni a questo emendamento, perché si dice - e questo lo ammetto - che ad esempio nella certificazione "ISO 14001" non vi è la frase per cui l'impresa deve essere conforme alle leggi e ai regolamenti ambientali; però il "SINCERT", che è il Sistema nazionale per l'accreditamento degli organismi di certificazione e ispezione, in definitiva quello che rilascia l'autorizzazione agli enti di certificazione, ha fatto un Regolamento che si chiama "Regolamento tecnico TZ9", il quale obbliga gli enti di certificazione a rilasciare la certificazione ambientale se e solo se le aziende rispettano alla lettera le prescrizioni normative cogenti. Quindi questo sistema nazionale per l'accreditamento, acronimo "SINCERT", è una garanzia ulteriore che la certificazione "ISO 14001" va nella direzione imposta dalla legge.

Credo che la sua giusta osservazione: "ma guardi che l'ISO 14001 non prevede...", sia superata dal fatto che questi enti di certificazione lo fanno, e lo fanno in maniera seria. Invece l'"EMAS" nell'allegato 1 B, di questa certificazione dice che per ottenere la registrazione "EMAS" vi è un punto fondamentale, la conformità giuridica, per cui le aziende che, pagando di tasca loro, vogliono registrarsi "EMAS" o vogliono certificarsi "ISO 14001", sicuramente devono essere conformi alle prescrizioni normative, agli obblighi normativi e a tutto quanto viene in definitiva dato come prescrizione normativa.

Presidente - La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.

Cerise (UV) - Non siamo d'accordo ad accettare questo emendamento, perché le certificazioni volontarie, sebbene previste dalla CE, attestano l'esistenza di un sistema di gestione ambientale conforme ai requisiti di norme peraltro volontarie.

Circa la questione del "SINCERT", faccio notare che non tutte sono certificate "SINCERT", quindi anche qui ci può essere un'evasione. In questi sistemi si verifica effettivamente il rispetto della legislazione vigente in campo ambientale, ma non abbiamo la certezza che siano rispondenti - proprio per quello che dicevo adesso - alla nostra normativa.

L'incertezza, poi, riguardo ai metodi utilizzati che corrispondono a quelli previsti dalla nostra legge, vale a dire il fatto di prevedere che le verifiche avvengano nell'ambito della procedura volontaria, può significare che adoperino una procedura diversa da quella prevista dalla nostra legge, e poi dal non superamento dei limiti previsti dalla stessa legislazione ambientale. D'altra parte bisogna tener conto che, fatta la verifica, non è che abbiamo l'obbligo di comunicare all'impresa gli esiti, nel senso che solo se c'è un superamento, viene imposto all'impresa di doversi adeguare, altrimenti tutto quello che avviene all'interno va ad accrescere il sistema ambientale.

Un'ultima annotazione: è vero che le imprese per la certificazione pagano, ma prendono anche i contributi...

(interruzione del Consigliere Venturella, fuori microfono)

... è un sovrappiù, ma non è che si sostituisce.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 6 del gruppo "Arcobaleno":

Consiglieri presenti: 26

Votanti: 11

Favorevoli: 3

Contrari: 8

Astenuti: 15 (Borre, Caveri, Cesal, Fey, Fiou, Frassy, Lattanzi, Lavoyer, Maquignaz, Praduroux, Salzone, Sandri, Stacchetti, Vicquéry, Viérin Adriana)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6:

Consiglieri presenti: 26

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 3 (Bortot, Squarzino Secondina, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - All'articolo 8 vi sono gli emendamenti nn. 7 e 8 del gruppo "Arcobaleno" e l'emendamento n. 1 del gruppo "Stella Alpina", di cui do rispettivamente lettura:

Emendamento

Al comma 3 dell'articolo 8, dopo le parole "definisce i criteri" sono aggiunte le parole "e le modalità semplificate".

Emendamento

Dopo il comma 3 dell'articolo 8 è inserito il seguente:

"3bis. Per la trasformazione e l'ampliamento delle imprese dotate di un sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14001, la relazione di cui al comma 2 è quella prevista dal proprio sistema di gestione ambientale qualora questa contenga gli elementi previsti nei criteri fissati dalla Giunta regionale.".

Emendamento

Al comma 5 dell'articolo 8, dopo le parole "abilitativo edilizio" e prima delle parole "abilitazione all'utilizzo" aggiungere "la relazione di previsione impatto acustico deve essere prodotta prima del suo rilascio, mentre nei casi di".

La parola al Consigliere Venturella.

Venturella (Arc-VA) - L'emendamento n. 7 è in linea ed è il conseguente naturale dell'emendamento n. 6; è, in definitiva, un ulteriore allargamento al fatto che la Giunta regionale definisce i criteri, ma ne definisce anche le modalità semplificate; era per dare spazio a ciò che prima avevo riferito in caso di adesione volontaria sia alla certificazione che alla registrazione, quindi è in linea con quanto avevo proposto nell'emendamento precedente.

Presidente - La parola al Consigliere Stacchetti.

Stacchetti (SA) - Solo per far notare che questa relazione di previsione di impatto acustico, come il progetto del cemento armato, come la perizia geologica, come tanti altri progetti, viene depositata non per essere approvata o esaminata, ma solo per l'ufficialità; quindi, far presentare contestualmente alla domanda dell'esame del progetto vuol dire far buttare via dei soldi ai cittadini...perché questo? Perché se gli esaminandi chiedono delle modifiche al progetto oppure il progetto viene approvato "a condizione che", vuol dire far rifare la relazione dell'impatto: ecco perché si chiede che la relazione venga prodotta prima del rilascio del documento edilizio.

Presidente - La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.

Cerise (UV) - Per dire che siamo d'accordo con l'emendamento n. 7 proposto dal gruppo "Arcobaleno" e con l'emendamento n. 1 proposto dal gruppo "Stella Alpina", perché in effetti risultano essere tutti e 2 migliorativi rispetto al testo.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 7 del gruppo "Arcobaleno":

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - La parola al Consigliere Venturella sull'emendamento n. 8.

Venturella (Arc-VA) - Questo emendamento è la conseguenza "elevata al quadrato" degli emendamenti nn. 6 e 7, perché parla anche qui di registrazione "EMAS" e di certificazione "ISO 14001", ma con un'aggiunta che potrebbe essere una garanzia per le prevedibili osservazioni dell'Assessore Cerise.

Crediamo che, se la relazione di cui al comma 2 prevista dal sistema di gestione ambientale, qualora contenga gli elementi e i criteri fissati dalla Giunta... possa essere presentata e quindi valere doppio... proprio perché è tutto in linea, sia la relazione di previsione di impatto acustico stabilita con i criteri della Giunta, sia la relazione di previsione di impatto acustico stabilita dal sistema di gestione ambientale... questo per non far fare alle imprese doppio lavoro.

Presidente - La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.

Cerise (UV) - Questo emendamento non può essere accolto a nostro giudizio, perché i sistemi di gestione ambientale non prevedono alcuna relazione di impatto ambientale. Se viene già fatto perché è nell'ambito di una determinata procedura, vuol dire che sarà "ad abundantiam" e la relazione per i soggetti certificati sarà di più facile redazione, ma non può sostituire un adempimento di una legge che prevede un suo percorso.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 8 del gruppo "Arcobaleno":

Consiglieri presenti: 26

Votanti: 10

Favorevoli: 3

Contrari: 7

Astenuti: 16 (Borre, Cesal, Ferraris, Fey, Fiou, Frassy, Lattanzi, Lavoyer, Maquignaz, Praduroux, Rini, Salzone, Sandri, Stacchetti, Tibaldi, Vicquéry)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1 del gruppo "Stella Alpina":

Consiglieri presenti: 26

Votanti e favorevoli: 25

Astenuti: 1 (Sandri)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo così emendato:

Articolo 8

(Previsione in materia di impatto acustico)

1. Per impatto acustico, si intendono gli effetti sonori prodotti o indotti in una determinata porzione di territorio dall'insediamento di infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni che utilizzano sorgenti sonore e producono emissioni di rumore in ambiente esterno, all'interno di abitazioni e edifici circostanti, ovvero inducono con la loro presenza variazioni nella rumorosità ambientale prodotta da altre sorgenti.

2. La relazione di previsione di impatto acustico, richiesta dai Comuni, deve essere predisposta:

a) dai soggetti interessati alla realizzazione delle opere o degli insediamenti di cui all'articolo 8, commi 2 e 4, della l. 447/1995;

b) in tutti i casi in cui il Comune lo ritenga necessario per il raggiungimento delle finalità della presente legge.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri e le modalità semplificate per la predisposizione della relazione di previsione di impatto acustico di cui al comma 2.

4. Nel caso in cui l'opera o l'insediamento di prevista realizzazione siano soggetti a procedura di valutazione di impatto ambientale, la relazione di previsione di impatto acustico è allegata e costituisce parte integrante della documentazione soggetta a valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

5. Nel caso in cui le opere o gli insediamenti di prevista realizzazione siano soggetti a titolo abilitativo edilizio, la relazione di previsione impatto acustico deve essere prodotta prima del suo rilascio, mentre nei casi di abilitazione all'utilizzo delle strutture, licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività, la relazione di previsione di impatto acustico deve essere allegata alla relativa domanda.

6. La relazione di previsione di impatto acustico deve contenere anche la descrizione delle caratteristiche acustiche passive degli edifici e degli impianti, con l'indicazione dettagliata dei materiali e delle tecnologie utilizzati per contenere l'emissione di rumore verso l'esterno e verso le abitazioni e gli edifici circostanti.

7. La documentazione di impatto acustico di cui al comma 6, qualora i livelli di rumore previsto superino i valori di emissione definiti dal d.p.c.m. 14 novembre 1997, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della l. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

8. Il rilascio delle autorizzazioni, delle licenze o degli assensi comunque denominati di cui al comma 5 è subordinato al parere favorevole dell'ARPA, richiesto dall'ente competente al rilascio, in merito alla conformità della relazione di previsione di impatto acustico ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3 e alla compatibilità della stessa con i valori limite stabiliti dalla normativa statale vigente.

9. I soggetti gestori o detentori delle opere e degli insediamenti devono adeguarsi ai valori limite previsti dalla normativa statale vigente, qualora la valutazione dei valori di rumorosità ambientale, rilevati ad opera od insediamento realizzati, ne evidenzi il superamento.

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 9:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - All'articolo 10 vi è l'emendamento n. 9 del gruppo del gruppo "Arcobaleno", di cui do lettura:

Emendamento

Al comma 2 dell'articolo 10, dopo le parole "alla presentazione" sono aggiunte le parole ", da parte del progettista,".

La parola al Consigliere Venturella.

Venturella (Arc-VA) - Velocemente, perché crediamo che al comma 2 dell'articolo 10, là dove si dice: "il rilascio del titolo abilitativo edilizio subordinato alla presentazione", sia migliorativo, di più facile comprensione indicare chi deve presentare, aggiungendo quindi le parole: "da parte del progettista".

Presidente - La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.

Cerise (UV) - Per certi versi è un emendamento che mi vede agnostico, nel senso che lo ritengo del tutto superfluo; poi c'è un'altra cosa da dire: al limite poteva essere interessante il fatto che si facessero fare delle relazioni da parte di tecnici specializzati, è perfino limitativo mettere solo quello... comunque possiamo anche votarlo.

Presidente - La parola al Consigliere Stacchetti.

Stacchetti (SA) - Come ho già avuto modo di dire al collega Venturella, non sono d'accordo, perché non è il progettista che deve pensare alla presentazione di questo documento, ma è il committente. Non voglio dire questo per difendermi, ma per me è così.

Squarzino (fuori microfono) - ... avevi detto di sì...

Caveri (fuori microfono) - ... ha detto di sì, non può mica ritrattare...

Stacchetti (fuori microfono) - ... ma non ha senso, non si può...

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 9 del gruppo "Arcobaleno":

Consiglieri presenti: 26

Votanti: 11

Favorevoli: 6

Contrari: 5

Astenuti: 15 (Borre, Cesal, Ferraris, Fiou, Fosson, Frassy, Isabellon, Lattanzi, Lavoyer, Maquignaz, Marguerettaz, Praduroux, Salzone, Tibaldi, Vicquéry)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 10:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - All'articolo 11 vi sono gli emendamenti nn. 10, 10bis, 11 e 12 del gruppo del gruppo "Arcobaleno", di cui do lettura:

Emendamento

Il comma 5 dell'articolo 11 è soppresso.

Emendamento

Al comma 5 dell'articolo 11 sono aggiunte, in fine, le parole ", garantendo comunque il riposo notturno a tutela dei ritmi biologici e in ossequio al principio di minimizzazione del disturbo.".

Emendamento

Dopo il comma 5 dell'articolo 11 è aggiunto il seguente:

"5bis. Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto si intendono in ogni caso autorizzate ai sensi della presente legge.".

Emendamento

Dopo il comma 5bis dell'articolo 11, introdotto dall'emendamento n. 11, è aggiunto il seguente:

"5ter. Per le attività all'aperto di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, nonché per la manutenzione di aree verdi pubbliche e private, i Comuni possono stabilire deroghe ai valori limite indicati all'articolo 2, comma 1, della L. 447/1995, fissando orari e modalità di esecuzione di tali attività. Le deroghe non sono comunque applicabili a impianti installati permanentemente.".

La parola al Consigliere Venturella.

Venturella (Arc-VA) - Noi crediamo che l'articolo 11, così come formulato, fino al comma 4 sia un buon articolo. Il comma 5 però inficia tutto l'articolato precedente, perché in questo comma, nonostante tutte le prescrizioni che si sono normate e scritte sui commi 1, 2, 3 e 4, ad un certo punto, con un colpo di bacchetta magica, i Comuni possono derogare tutto e il contrario di tutto... perché? Perché nel comma 5 esistono degli aggettivi che sono di difficile interpretazione: di fronte ad una qualsiasi "particolare attività"... ma chi può stabilire quale sia la "particolare attività"? Di fronte alla "natura occasionale"... ma chi può quantificare cosa voglia dire "natura occasionale"? O chi può stabilire cosa voglia dire "durata limitata" delle attività"? La durata limitata per qualcuno può voler dire il millesimo di secondo, può voler dire 3 giorni o 3 settimane... qual è il termine di riferimento?... L'ora, il giorno, il mese, l'anno, l'era geologica?... Non si sa! Crediamo che questo comma sia in contraddizione con ciò che è stato ben normato nei commi precedenti.

Se l'emendamento n. 10 non dovesse passare, abbiamo un emendamento 10bis in subordine, nel quale almeno sia rispettato, sempre nel comma 5, il riposo notturno, la tutela dei ritmi biologici e il principio di minimizzazione del disturbo, anche se questo risulta difficilmente quantificabile comunque è un principio di corretta gestione.

Passo agli emendamenti n. 11 e n. 12, che riguardano l'aggiunta, al comma 5, di ulteriori 2 commi, proprio per specificare meglio il riferimento all'introduzione dell'Assessore Cerise, che parlava della petizione di alcuni abitanti rispetto "al canto del gallo"; noi aggiungiamo: non solo all'attività agricola a carattere temporaneo, ma anche all'attività all'aperto di igiene del suolo e spazzamento. Crediamo che all'interno delle deroghe dell'articolo 11 sia necessario, nella nostra realtà, stabilirne alcune deroghe, come hanno fatto già diverse Regioni, vi faccio l'esempio: vi sono 4 Regioni che hanno già normato in maniera precisa per evitare petizioni e proteste da parte di alcuni abitanti; in alcuni casi queste sono derogate "ex lege".

Presidente - La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.

Cerise (UV) - Vorrei dirle, collega Venturella, un po' simpaticamente, che se metto assieme i suoi emendamenti e li leggo in una sorta di sequenza, viene fuori che sono in contraddizione uno con l'altro! Ho parlato di "gallo"... lei mi faceva riferimento alle attività di carattere stagionale svolte con macchinari mobili, che rispettano le norme tecniche di omologazione... se metto assieme le 2 cose, finisce che abbiamo "il gallo omologato"! Il discorso è questo. Il rispetto del principio di minimizzazione del disturbo sta alla base del principio stesso ispiratore di questa legge, d'altra parte il fatto che si adegui ad una norma, ribadirlo significherebbe dire che fin qui la legge non ha avuto un segnale.

Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione: ma noi lo abbiamo già detto prima che è evidente che tutto quello che è connaturato con l'esigenza della montagna o di tutta una serie di altre attività, va di per sé considerato come ammissibile, quindi nemmeno sarà oggetto di deroga, sarà parte integrante delle deliberazioni attuative, perché mi sembra sia più che evidente. Bisogna che facciamo anche dei ragionamenti; c'è il rischio di fare o delle generalizzazioni oppure addirittura di andare a fare delle specificazioni che, qualora un domani dovessimo andare a modificare qualcosa, dobbiamo andare a modificare la legge! Si tenga conto che le deliberazioni attuative vengono fatte in accordo con gli enti locali e anche con la partecipazione dei soggetti aventi causa. È chiaro che in un Comune rurale ci sarà un'attenzione per questo tipo di problematica, mentre ad un Comune che problemi rurali non ne ha, ma ha problemi di far girare le macchine alle 5 del mattino, si daranno dei regolamenti per i quali intanto le macchine siano insonorizzate e poi perché la cosa avvenga nei limiti del compatibile.

Propongo pertanto di non accettare questi emendamenti per questi motivi.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 10 del gruppo "Arcobaleno":

Consiglieri presenti: 23

Votanti: 16

Favorevoli: 3

Contrari: 13

Astenuti: 7 (Borre, Ferraris, Fiou, Frassy, Salzone, Tibaldi, Vicquéry)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 10 bis del gruppo "Arcobaleno":

Consiglieri presenti: 24

Votanti: 18

Favorevoli: 4

Contrari: 14

Astenuti: 6 (Borre, Ferraris, Fiou, Frassy, Salzone, Tibaldi)

Il Consiglio non approva.

Presidente - La parola al Consigliere Venturella.

Venturella (Arc-VA) - Naturalmente, in ossequio a una certa logicità della presentazione, l'emendamento 10bis è strettamente collegato agli emendamenti 11 e 12, perché così l'articolo veniva normato in maniera più specifica. Il nostro gruppo pertanto ritira gli emendamenti 11 e 12, questo è chiaro.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 11:

Consiglieri presenti: 23

Votanti e favorevoli: 20

Astenuti: 3 (Bortot, Squarzino Secondina, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 12:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 13:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - All'articolo 14 vi sono gli emendamenti nn. 13 del gruppo del gruppo "Arcobaleno" e l'emendamento n. 2 dell'Assessore Cerise, di cui do rispettivamente lettura:

Emendamento

L'articolo 14 è soppresso.

Emendamento

All'articolo 14, vengono soppresse le parole "..., in collaborazione con l'ARPA,".

La parola al Consigliere Venturella.

Venturella (Arc-VA) - Intervengo per l'emendamento n. 13 e per il n. 14, che è direttamente collegato, perché nel caso in cui si tolga la collaborazione con l'ARPA o tutto l'articolo, è chiaro che i diritti di istruttoria dell'articolo 15 vengono variati e l'articolazione dell'articolo 15 deve essere rivista.

Crediamo sia importantissimo il ruolo dell'ARPA, ma non possiamo cadere nell'errore - e questo sia per l'ARPA, che per le strutture regionali competenti in materia di ambiente e di urbanistica - di far sì che le stesse strutture che devono dare parere vincolante ai piani di classificazione, al piano di risanamento e, in ultimo, al piano di miglioramento acustico, siano le stesse che poi fanno consulenza! Crediamo sia pericoloso incorrere in questo errore, per cui siamo per sopprimere tutto l'articolo 14, perché crediamo che non riguardi solo l'ARPA, ma anche le strutture regionali competenti. Naturalmente il primo comma dell'articolo 15 deve essere cambiato anche quello, perché se l'articolo 14 è soppresso e quindi la consulenza per la predisposizione non può essere autorizzata, è chiaro che devono essere soppresse sia le parole "fatta eccezione per l'attività svolta ai sensi dell'articolo 14", perché l'articolo viene soppresso, sia le parole "di predisposizione".

Presidente - La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.

Cerise (UV) - Siamo contrari all'emendamento come è stato formulato; siamo invece favorevoli, e lo abbiamo espresso con il nostro emendamento, a togliere all'articolo 14 le parole "in collaborazione con l'ARPA", per evitare questo discorso di possibile "controllore-controllato".

Per quanto riguarda il resto, risponde al principio della collaborazione fra enti quello di supportare i Comuni, quanto meno dare degli indirizzi... a maggior ragione per quanto riguarda l'articolo 15, l'impianto può rimanere, ma credo che si renda necessario togliere la frase "fatta eccezione per l'attività svolta ai sensi dell'articolo 14", in quanto verrebbe meno. Se l'emendamento nostro prevede di sopprimere le parole "in collaborazione con l'ARPA" all'articolo 14, automaticamente le parole dell'articolo 15 che dicono "fatta eccezione per l'attività svolta ai sensi dell'articolo 14", decadono.

Proponiamo di respingere la proposta di abolizione dell'articolo 14, di approvare il nostro emendamento che prevede l'abolizione delle parole "in collaborazione con l'ARPA" ...

(interruzione del Consigliere Venturella, fuori microfono)

... ma se emendiamo togliendo le parole "in collaborazione con l'ARPA", è chiaro che quanto si dice all'articolo 15 "fatta eccezione per l'attività svolta ai sensi dell'articolo 14" non ha più senso!

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 13 bis del gruppo "Arcobaleno":

Consiglieri presenti: 24

Votanti: 18

Favorevoli: 3

Contrari: 15

Astenuti: 6 (Borre, Ferraris, Fiou, Salzone, Tibaldi, Vicquéry)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 2 dell'Assessore Cerise:

Consiglieri presenti: 24

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 3 (Bortot, Squarzino Secondina, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 14 così emendato:

Articolo 14

(Consulenza)

1. Le strutture regionali competenti in materia di ambiente e di urbanistica possono svolgere attività di consulenza a favore dei Comuni finalizzata alla predisposizione della classificazione acustica e dei piani di risanamento e di miglioramento acustico.

Consiglieri presenti: 23

Votanti e favorevoli: 20

Astenuti: 3 (Bortot, Squarzino Secondina, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 15 vi è l'emendamento n. 14 del gruppo del gruppo "Arcobaleno", di cui do lettura:

Emendamento

All'alinea del comma 1 dell'articolo 15 le parole ", fatta eccezione per l'attività svolta ai sensi dell'articolo 14," e le parole "di predisposizione e" sono soppresse.

Consiglieri presenti: 25

Votanti: 18

Favorevoli: 3

Contrari: 15

Astenuti: 7 (Borre, Ferraris, Fiou, Frassy, Marguerettaz, Salzone, Tibaldi)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 15:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 16:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 17:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - All'articolo 18 vi è un emendamento della II Commissione, sostitutivo dell'intero articolo, di cui do lettura:

Emendamento

L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

"Articolo 18

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 7, comma 5, e 13 è determinato in annui euro 50.000 a decorrere dall'anno 2006.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2006 e di quello pluriennale per il triennio 2006/2008, nell'obiettivo programmatico 2.2.1.09. (Ambiente e sviluppo sostenibile).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importo dello stanziamento iscritto nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto D.2.1. dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi.

4. Al finanziamento del piano regionale triennale previsto dall'articolo 7, comma 1, si provvede con la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.".

Lo pongo in votazione:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 19:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 22

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - La parola al Consigliere Venturella.

Venturella (Arc-VA) - Voteremo a favore di questo disegno di legge, perché siamo convinti che la Valle d'Aosta ha, da troppi anni, atteso questo provvedimento; nel mio 1° intervento parlavo del 1998... sono quasi 10 anni! Voteremo a favore perché si è effettivamente colmato un "vuoto legislativo" che molto tempo fa alcune Regioni avevano già colmato, perché nonostante alcune ombre crediamo che questa legge vada nella giusta direzione e dia risposte adeguate; certo, con un po' di ritardo e con tempi di attuazione dilatati.

Mi permetta, Presidente, di fare un'ultima riflessione ad alta voce: questo nostro, sì, al di là del titolo e del contenuto della legge, è forse la migliore risposta a chi non perde occasione per additarci come professionisti del "no", perché questo "sì" lo diamo in maniera consapevole, decisa, ferma, quando i provvedimenti rispondono a criteri condivisi, di compatibilità e sostenibilità ambientale; in quel caso siamo i primi a dire "sì". Questo nostro "sì" è la miglior risposta a quanti - mi riferisco anche all'Assessore Cerise - credono di rafforzare la propria posizione e le proprie opinioni attraverso la banalizzazione delle argomentazioni altrui. Infine il nostro "sì" chiaro, netto, deciso, al di là di alcune ombre, è la miglior risposta a chi, per non far apparire all'esterno che alcune delle proposte contenute negli emendamenti dell'opposizione potevano aver centrato e messo in luce qualche incongruenza o che addirittura potevano essere condivisibili, ha preso nota dei contenuti presentandoli a sua volta.

A noi non interessa avere l'"imprimatur", il marchio "DOP" sui principi e sui valori a cui fermamente crediamo. Se qualcuno nella sua piena e responsabile autonomia di giudizio e di iniziativa si è sentito in dovere di elaborare a sua volta delle correzioni alla legge, buon pro gli faccia.

Credo nonostante tutto che i Valdostani, i "mass media" e i colleghi abbiano compreso e - spero - apprezzato il nostro modesto tentativo di rendere più efficace e migliore questo provvedimento.

Presidente - La parola al Presidente della Regione, Caveri.

Caveri (UV) - Chiedo una breve sospensione.

Presidente - La seduta è sospesa per una decina di minuti.

Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 17,32 alle ore 18.00.

Presidente - ... nel frattempo è stata depositata all'Ufficio di Presidenza una risoluzione firmata dai rappresentanti della maggioranza, che ora verrà distribuita...

Siamo sempre alle dichiarazioni di voto finale, prima della votazione del disegno di legge nel suo complesso. C'è qualcun altro che chiede la parola per dichiarazione di voto? Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione il disegno di legge n. 106 nel suo complesso:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità.