Oggetto del Consiglio n. 1852 del 22 marzo 2006 - Resoconto
OGGETTO N. 1852/XII - Discussione e inizio della votazione del disegno di legge: "Disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico".
Articolo 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), detta norme per la tutela dall'inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo volte a:
a) prevenire e ridurre gli effetti nocivi e fastidiosi del rumore ambientale originato da sorgenti artificiali;
b) tutelare l'ambiente sonoro naturale, considerato come risorsa e parte integrante del paesaggio;
c) assicurare il monitoraggio dei livelli di rumorosità ambientale e di esposizione della popolazione;
d) assicurare l'informazione ai cittadini in merito al rumore ambientale e ai suoi effetti.
Articolo 2
(Classificazione acustica)
1. La classificazione acustica consiste nella suddivisione del territorio in zone acustiche omogenee ovvero in zone per le quali siano applicabili determinati valori limite per il rumore ambientale, in relazione all'uso del territorio.
2. Ai fini dell'applicazione dei valori di riferimento stabiliti dalla normativa statale vigente, i Comuni provvedono alla classificazione acustica del proprio territorio in relazione alle classi di destinazione d'uso indicate nella tabella A, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore), e secondo i criteri tecnici di dettaglio definiti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3, tenuto conto che:
a) la classificazione acustica integra gli strumenti urbanistici vigenti, con i quali è coordinata, al fine di armonizzare le destinazioni d'uso e le modalità di sviluppo del territorio con le esigenze di tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico;
b) è fatta salva, per i Comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico, ambientale e turistico, l'individuazione, sulla base dei criteri tecnici di dettaglio stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3, di aree meritevoli di particolare tutela acustica per le quali stabilire valori limite inferiori a quelli definiti dalla normativa statale vigente;
c) l'adozione di valori limite inferiori a quelli definiti dalla normativa statale vigente deve essere indicata e motivata nella relazione tecnica descrittiva della classificazione acustica.
3. La Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con propria deliberazione, i criteri tecnici di dettaglio sulla base dei quali i Comuni provvedono alla classificazione acustica del proprio territorio.
4. La deliberazione di cui al comma 3 è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
Articolo 3
(Procedura per l'approvazione dei piani di classificazione acustica)
1. I Comuni, singolarmente o in forma associata attraverso le Comunità montane, entro quindici mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui all'articolo 2, comma 3, predispongono la classificazione acustica del proprio territorio, che comprende:
a) la cartografia, realizzata secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 3;
b) la relazione tecnica descrittiva.
2. La proposta di classificazione acustica deve essere trasmessa ai Comuni limitrofi per addivenire, ove possibile, alla determinazione, di intesa, della classificazione delle aree confinanti. Tale determinazione è assunta entro due mesi dal ricevimento della proposta di classificazione acustica.
3. La proposta di classificazione acustica deve altresì essere trasmessa alle strutture regionali competenti in materia di urbanistica e di ambiente e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), istituita ai sensi della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41, per i relativi pareri di competenza, da rilasciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
4. Acquisiti i pareri di cui al comma 3, la proposta di classificazione acustica è depositata presso la segreteria comunale in visione al pubblico per trenta giorni consecutivi durante i quali chiunque può presentare le proprie osservazioni. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del Comune.
5. Il Comune, entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, adotta la classificazione acustica; la deliberazione di approvazione tiene conto dei pareri di cui al comma 3 e motiva le determinazioni assunte anche in relazione alle osservazioni presentate ai sensi del comma 4.
6. I Comuni già dotati di classificazione acustica alla data di entrata in vigore della presente legge adeguano la classificazione ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, entro il termine di cui al comma 1.
7. L'adeguamento del piano di classificazione acustica ed ogni successiva variazione sono disposti con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
8. In caso di mancata predisposizione o adeguamento del piano di classificazione acustica entro i termini di cui ai commi 1 e 6, il Presidente della Regione assegna al Comune inadempiente un termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione, per il tramite delle strutture regionali competenti in materia di urbanistica e di ambiente ed avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA, provvede in via sostitutiva.
Articolo 4
(Piani comunali di risanamento e miglioramento acustico)
1. Entro due anni dall'approvazione della classificazione acustica e in esito alla valutazione dei valori di esposizione al rumore, nel caso di superamento dei valori di attenzione stabiliti dalla normativa statale vigente, nonché nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ultimo periodo, della l. 447/1995, i Comuni, singolarmente o in forma associata attraverso le Comunità montane, provvedono all'adozione del piano di risanamento acustico.
2. Entro quattro anni dall'approvazione della classificazione acustica, i Comuni, singolarmente o in forma associata attraverso le Comunità montane, provvedono all'adozione del piano di miglioramento acustico per il conseguimento dei valori di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente, integrando, se del caso, il piano di risanamento acustico di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con propria deliberazione, i criteri per la valutazione dei livelli di rumorosità ambientale presenti sul territorio comunale e per la redazione, da parte dei Comuni, dei piani di risanamento e di miglioramento acustico.
4. I piani comunali di risanamento e di miglioramento acustico, predisposti sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3, devono indicare:
a) l'entità e l'origine delle immissioni sonore in ambiente, sia da sorgenti fisse che da traffico;
b) le aree interessate dagli interventi di risanamento o di miglioramento acustico e la popolazione interessata;
c) il tipo di interventi previsti e la stima della riduzione di rumorosità ottenibile;
d) i tempi previsti per la realizzazione degli interventi;
e) i costi presunti a carico dell'amministrazione comunale;
f) gli altri soggetti tenuti agli interventi di risanamento o di miglioramento, individuati nei titolari delle attività causa del rumore.
5. I piani di risanamento e di miglioramento acustico comunali sono soggetti al parere vincolante dell'ARPA, relativamente agli aspetti metodologici di effettuazione dei rilievi, alla valutazione previsionale degli impatti e alla compatibilità con la classificazione acustica dei Comuni limitrofi. Tali piani sono soggetti alla successiva approvazione della Giunta regionale, limitatamente agli aspetti paesaggistici e ambientali.
6. I Comuni adeguano i regolamenti edilizi, nonché, se del caso, gli strumenti urbanistici vigenti alle disposizioni dei piani di risanamento e di miglioramento acustico.
7. Nel caso in cui non si renda necessaria l'adozione del piano di risanamento acustico, il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di ambiente la classificazione acustica, predisposta ed approvata secondo i criteri e con le modalità di cui alla presente legge, e la valutazione dei valori di esposizione al rumore da cui risulti che i valori di rumorosità ambientale non superano quelli stabiliti dalla normativa statale vigente.
8. I piani comunali di risanamento acustico recepiscono, per le parti di competenza territoriale di ogni Comune, i piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore di cui all'articolo 5, predisposti dalle società e dagli enti di gestione dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della l. 447/1995, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente del 29 novembre 2000 (Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore).
Articolo 5
(Piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore delle società e degli enti di gestione dei servizi di trasporto e delle relative infrastrutture)
1. I piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore predisposti dalle società e dagli enti di gestione dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture sono soggetti:
a) al parere vincolante dell'ARPA, relativamente agli aspetti metodologici di effettuazione dei rilievi e alla valutazione previsionale degli impatti;
b) all'approvazione della Giunta regionale, limitatamente agli aspetti paesaggistici e ambientali;
c) all'approvazione dei Comuni interessati, relativamente agli aspetti di compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti e l'uso del territorio in atto.
2. Le società e gli enti di gestione dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture devono verificare ed assicurare l'effettivo rispetto dei valori di riferimento previsti dalla normativa statale vigente.
Articolo 6
(Piani di risanamento acustico delle imprese)
1. Entro sei mesi dall'approvazione o dall'adeguamento da parte dei Comuni della classificazione acustica, le imprese la cui attività comporta emissioni sonore in ambienti esterni rispetto a quelli sede dell'attività medesima devono verificare la rispondenza delle proprie sorgenti sonore ai valori limite di emissione relativi all'ambiente circostante.
2. A seguito della verifica del superamento dei valori limite di emissione o della segnalazione del Comune conseguente a rilievi eseguiti dallo stesso o dall'ARPA, le imprese la cui attività determina emissioni sonore nell'ambiente circostante devono predisporre, nei sei mesi successivi all'accertamento, piani di risanamento acustico.
3. I piani di risanamento acustico delle imprese devono indicare:
a) le sorgenti sonore dell'azienda che emettono rumore nell'ambiente esterno e le eventuali variazioni o ciclicità di emissione legate al ciclo operativo dell'azienda;
b) la mappatura acustica dell'area territoriale interessata dalle emissioni rumorose dell'azienda, realizzata con rilievi fonometrici o con l'uso di strumenti modellistici;
c) le aree con superamento dei valori limite di emissione, interessate dagli interventi di risanamento o miglioramento acustico e la popolazione interessata;
d) il tipo di interventi previsti e la stima della conseguente riduzione di rumorosità, effettuata con l'uso di modelli previsionali;
e) i tempi di prevista effettuazione dei vari interventi. Il termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti dal piano non può essere superiore a trenta mesi, decorrenti dalla data di presentazione del piano;
f) i costi preventivati.
4. I piani di risanamento acustico predisposti dalle imprese entro il termine di cui al comma 1 sono soggetti:
a) al parere vincolante dell'ARPA, relativamente agli aspetti metodologici di effettuazione dei rilievi e alla valutazione previsionale degli impatti;
b) all'approvazione della Giunta regionale, limitatamente agli aspetti paesaggistici e ambientali;
c) all'approvazione dei Comuni interessati, relativamente agli aspetti di compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti e l'uso del territorio in atto.
5. I pareri e gli assensi di cui al comma 4 sono rilasciati entro due mesi dal ricevimento del piano. Qualora nel corso dell'esame dei piani di risanamento acustico delle imprese emerga la necessità di integrare la documentazione o di apportare modificazioni al progetto, ne è data comunicazione all'impresa proponente. In tal caso, il predetto termine è sospeso e riprende a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa o del nuovo progetto.
6. I piani comunali di risanamento acustico di cui all'articolo 4 recepiscono, per le parti inerenti al territorio di ogni Comune, i piani di risanamento acustico predisposti dalle imprese ai sensi del presente articolo.
7. Le imprese, in esito agli interventi effettuati, devono assicurare l'effettivo rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla normativa statale vigente.
Articolo 7
(Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico)
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentito il Consiglio permanente degli enti locali, approva con propria deliberazione il piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico.
2. La proposta di piano è predisposta dalle strutture regionali competenti in materia di ambiente e di urbanistica, in collaborazione con l'ARPA.
3. Sulla base dei piani comunali di risanamento acustico di cui all'articolo 4, il piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico definisce il quadro complessivo degli interventi di bonifica da attivare, con l'indicazione di quelli di competenza regionale.
4. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità per l'identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica da attuare nel territorio regionale e i criteri di priorità per l'eventuale finanziamento degli stessi, tenuto conto in particolare:
a) dell'entità del superamento dei valori limite;
b) dell'entità della popolazione esposta al rumore;
c) della presenza di recettori sensibili;
d) delle risorse eventualmente derivanti da trasferimenti dello Stato e di quelle eventualmente stanziate dalla Regione stessa.
5. Nell'ambito degli interventi individuati nel piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, la Regione può promuovere e finanziare studi e ricerche finalizzati ad una riduzione della rumorosità emessa da sorgenti sonore specifiche aventi particolare impatto sul territorio regionale.
Articolo 8
(Previsione in materia di impatto acustico)
1. Per impatto acustico, si intendono gli effetti sonori prodotti o indotti in una determinata porzione di territorio dall'insediamento di infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni che utilizzano sorgenti sonore e producono emissioni di rumore in ambiente esterno, all'interno di abitazioni e edifici circostanti, ovvero inducono con la loro presenza variazioni nella rumorosità ambientale prodotta da altre sorgenti.
2. La relazione di previsione di impatto acustico, richiesta dai Comuni, deve essere predisposta:
a) dai soggetti interessati alla realizzazione delle opere o degli insediamenti di cui all'articolo 8, commi 2 e 4, della l. 447/1995;
b) in tutti i casi in cui il Comune lo ritenga necessario per il raggiungimento delle finalità della presente legge.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri per la predisposizione della relazione di previsione di impatto acustico di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui l'opera o l'insediamento di prevista realizzazione siano soggetti a procedura di valutazione di impatto ambientale, la relazione di previsione di impatto acustico è allegata e costituisce parte integrante della documentazione soggetta a valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
5. Nel caso in cui le opere o gli insediamenti di prevista realizzazione siano soggetti a titolo abilitativo edilizio, abilitazione all'utilizzo delle strutture, licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività, la relazione di previsione di impatto acustico deve essere allegata alla relativa domanda.
6. La relazione di previsione di impatto acustico deve contenere anche la descrizione delle caratteristiche acustiche passive degli edifici e degli impianti, con l'indicazione dettagliata dei materiali e delle tecnologie utilizzati per contenere l'emissione di rumore verso l'esterno e verso le abitazioni e gli edifici circostanti.
7. La documentazione di impatto acustico di cui al comma 6, qualora i livelli di rumore previsto superino i valori di emissione definiti dal d.p.c.m. 14 novembre 1997, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della l. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.
8. Il rilascio delle autorizzazioni, delle licenze o degli assensi comunque denominati di cui al comma 5 è subordinato al parere favorevole dell'ARPA, richiesto dall'ente competente al rilascio, in merito alla conformità della relazione di previsione di impatto acustico ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3 e alla compatibilità della stessa con i valori limite stabiliti dalla normativa statale vigente.
9. I soggetti gestori o detentori delle opere e degli insediamenti devono adeguarsi ai valori limite previsti dalla normativa statale vigente, qualora la valutazione dei valori di rumorosità ambientale, rilevati ad opera od insediamento realizzati, ne evidenzi il superamento.
Articolo 9
(Valutazione di clima acustico)
1. Per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore, naturali e artificiali.
2. I soggetti che intendono realizzare le opere o gli insediamenti di cui all'articolo 8, comma 3, della l. 447/1995 devono allegare al progetto una relazione di valutazione previsionale del clima acustico relativa all'area di previsto insediamento o realizzazione dell'opera. La relazione di valutazione previsionale del clima acustico è obbligatoria anche per i soggetti che intendono realizzare nuovi insediamenti residenziali da realizzare in prossimità di impianti o infrastrutture adibiti ad attività produttive o postazioni di servizi commerciali polifunzionali.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri per la predisposizione della relazione di valutazione previsionale del clima acustico.
4. La relazione di valutazione previsionale del clima acustico è presentata al Comune contestualmente alla domanda per il rilascio del titolo abilitativo edilizio.
5. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato al parere favorevole dell'ARPA, richiesto da parte del Comune, in merito alla conformità della relazione previsionale di valutazione di clima acustico ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3 e alla compatibilità della stessa con i valori previsti dalla normativa statale vigente.
6. Il Comune può prescrivere, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA, modificazioni al progetto presentato, finalizzate ad assicurare il rispetto della normativa di tutela dall'inquinamento acustico.
Articolo 10
(Requisiti acustici passivi degli edifici)
1. Nella ristrutturazione e nel recupero del patrimonio edilizio esistente, nella progettazione di nuovi edifici, pubblici e privati, previsti dalla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici), nonché nel caso di modifica dell'edificio o variazione della destinazione d'uso, al fine di ridurre l'esposizione al rumore in ambiente abitativo, deve essere assicurato il rispetto dei requisiti acustici passivi ivi stabiliti.
2. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio, nei casi di cui al comma 1, è subordinato alla presentazione di una relazione attestante il possesso, da parte dell'edificio, dei requisiti acustici passivi richiesti. I Comuni possono disporre, ad opera ultimata, la verifica del possesso dei requisiti acustici passivi.
Articolo 11
(Autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee)
1. Lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico, qualora comporti l'impiego di macchinari o impianti rumorosi o, comunque, determini un impatto sonoro significativo sull'ambiente circostante, deve essere preventivamente autorizzato dal Comune territorialmente competente.
2. Per l'ottenimento dell'autorizzazione di cui al comma 1, il soggetto interessato deve presentare, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'attività o della manifestazione, apposita domanda al Comune, corredata di una relazione di previsione di impatto acustico, redatta secondo i criteri stabiliti nella deliberazione di cui all'articolo 8, comma 3.
3. I Comuni, sentita l'ARPA, possono concedere l'autorizzazione anche in deroga ai valori limite previsti dalla normativa statale vigente. Nell'autorizzazione possono essere contenute prescrizioni per la riduzione dell'impatto acustico sull'ambiente circostante.
4. In caso di mancato riscontro da parte del Comune entro quindici giorni dalla data di ricevimento della domanda, l'autorizzazione si intende assentita, fermo restando l'obbligo da parte del soggetto richiedente di rispettare i livelli dichiarati di emissione sonora e di adottare le misure di contenimento delle medesime indicate nella domanda.
5. I Comuni possono esentare dall'obbligo di autorizzazione lo svolgimento di particolari attività, in considerazione della natura occasionale o della durata limitata delle stesse.
Articolo 12
(Tecnico competente in acustica ambientale)
1. I documenti tecnici a carico dei soggetti interessati, da predisporre ai sensi degli articoli 5, 6, 8, 9, 10 e 11, devono essere redatti o asseverati da un tecnico competente in acustica ambientale.
Articolo 13
(Osservatorio acustico regionale)
1. La Regione istituisce presso l'ARPA, nell'ambito dei compiti alla stessa attribuiti dalla l.r. 41/1995, l'Osservatorio acustico regionale con il compito di:
a) monitorare l'attuazione della presente legge, attraverso l'aggiornamento del catasto delle classificazioni acustiche comunali, la raccolta e l'ordinamento dei dati di rumorosità ambientale contenuti nelle mappature acustiche comunali e la raccolta dei piani di risanamento acustici comunali, delle società e degli enti di gestione dei servizi di trasporto e delle relative infrastrutture;
b) raccogliere sistematicamente informazioni sui livelli di rumorosità ambientale presenti sul territorio regionale e sull'esposizione della popolazione, attraverso programmi di misurazioni sul territorio e idonei strumenti informatici di acquisizione ed elaborazione dei dati;
c) trasmettere ai Comuni i dati rilevati di interesse locale;
d) raccogliere e aggiornare i dati rilevanti dal punto di vista delle emissioni sonore relative alle sorgenti presenti sul territorio regionale;
e) validare gli strumenti modellistici previsionali sulla base dei dati precedenti, tenuto conto delle particolarità geografiche del territorio regionale;
f) predisporre le informazioni richieste in forma di indicatori nell'ambito del sistema informativo ambientale regionale;
g) predisporre le informazioni richieste in forma di indicatori su scala regionale nell'ambito del sistema informativo nazionale ambientale.
Articolo 14
(Consulenza)
1. Le strutture regionali competenti in materia di ambiente e di urbanistica, in collaborazione con l'ARPA, possono svolgere attività di consulenza a favore dei Comuni finalizzata alla predisposizione della classificazione acustica e dei piani di risanamento e di miglioramento acustico.
Articolo 15
(Diritti di istruttoria)
1. La Giunta regionale, fatta eccezione per l'attività svolta ai sensi dell'articolo 14, stabilisce con propria deliberazione la misura dei diritti di istruttoria e di ogni altro onere posto a carico dei soggetti interessati in relazione all'attività di consulenza tecnica svolta dall'ARPA nell'ambito dei procedimenti di predisposizione e di approvazione:
a) dei piani di classificazione acustica di cui all'articolo 3;
b) dei piani di risanamento e di miglioramento acustico di cui all'articolo 4;
c) della relazione di previsione di impatto acustico di cui all'articolo 8;
d) della relazione di valutazione previsionale del clima acustico di cui all'articolo 9;
e) dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee o di manifestazioni in luogo pubblico di cui all'articolo 11.
Articolo 16
(Controllo e vigilanza)
1. Fatte salve le competenze riconosciute dallo Stato agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, i Comuni ed il Corpo forestale della Valle d'Aosta svolgono, avvalendosi della collaborazione tecnica dell'ARPA, le attività di vigilanza e controllo sull'osservanza della presente legge.
Articolo 17
(Sanzioni)
1. Il mancato rispetto dei limiti fissati dai piani di classificazione acustica di cui all'articolo 3 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 1.500 a euro 10.000.
2. Il mancato rispetto del termine per la presentazione del piano di risanamento acustico di cui all'articolo 6 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 5.500.
3. Lo svolgimento di attività temporanee o di manifestazioni in luogo pubblico in assenza dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 11, comma 1, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 5.500.
4. L'irrogazione delle sanzioni spetta al Presidente della Regione, sulla base degli accertamenti svolti e delle contestazioni effettuate dai soggetti di cui all'articolo 16.
5. Nei casi di superamento dei valori limite di emissione o dei valori di attenzione previsti dalla normativa statale vigente, il responsabile della violazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10, comma 2, della l. 447/1995, deve porre in essere azioni di risanamento per il rispetto dei suddetti valori. Nel caso di più violazioni della medesima specie commesse nell'arco di centoventi giorni dalla precedente contestazione, al responsabile è sospesa l'efficacia del provvedimento abilitante all'esercizio dell'attività, laddove previsto.
Articolo 18
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 7, comma 5, e 13 è determinato in annui euro 50.000 a decorrere dall'anno 2006.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, sia per il triennio 2005/2007 sia per l'anno finanziario 2006 e di quello pluriennale per il triennio 2006/2008, nell'obiettivo programmatico 2.2.1.09. (Ambiente e sviluppo sostenibile).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede:
a) con riferimento agli anni 2006 e 2007 del bilancio pluriennale per il triennio 2005/2007, mediante l'utilizzo per pari importo dello stanziamento iscritto nell'obiettivo programmatico 2.1.6.01. (Consulenze e incarichi), al capitolo 38345 (Spese per collaborazioni tecniche, studi e ricerche nell'ambito dell'assetto, della tutela e della valorizzazione del territorio e delle sue risorse);
b) con riferimento agli anni 2006, 2007 e 2008 del bilancio per l'anno finanziario 2006 e di quello pluriennale per il triennio 2006/2008, mediante l'utilizzo per pari importo dello stanziamento iscritto nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto D.2.1. dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi.
4. Al finanziamento del piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico di cui all'articolo 7, comma 1, si provvede con la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 90/1989.
5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 19
(Disposizione transitoria)
1. Fino all'adozione o all'adeguamento dei piani comunali di classificazione acustica di cui all'articolo 3, trovano applicazione i valori limite stabiliti dal d.p.c.m. 14 novembre 1997.
Presidente - Faccio presente che c'è stato il parere della II Commissione a maggioranza con la presentazione di un emendamento, c'è il parere all'unanimità della III Commissione, sono stati presentati diversi emendamenti dall'Assessore, dal gruppo "Arcobaleno" e dal gruppo "Stella Alpina".
La parola al relatore, Consigliere Sandri.
Sandri (GV-DS-PSE) - Il disegno di legge regionale in materia di tutela dall'inquinamento acustico recepisce la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico". Quest'ultima, all'articolo 4, fa obbligo alle Regioni, nel termine di un anno dalla sua entrata in vigore, di definire con legge regionale i criteri e le disposizioni necessarie al fine della concreta attuazione della legge stessa. L'adempimento di tale obbligo si rende tanto più necessario in considerazione del fatto che il mancato esercizio del potere legislativo regionale rende di fatto impossibile per i Comuni e per gli altri soggetti destinatari l'effettivo adempimento degli obblighi posti a loro carico. È peraltro compito di ogni Regione valorizzare in modo opportuno, soprattutto mediante la normativa, la disciplina relativa alla gestione del proprio territorio, ivi compresa la salvaguardia dell'integrità dello stesso anche dal punto di vista acustico.
In considerazione di quanto sopra, con l'adozione di una legge in materia di tutela, la Regione ha l'opportunità di dotarsi degli strumenti necessari ad evitare, prevenire o ridurre, secondo le rispettive priorità, gli effetti nocivi, compreso il fastidio dell'esposizione al rumore ambientale e consentire la salvaguardia dell'integrità del clima acustico naturale, considerato come risorsa e parte integrante del paesaggio. In particolare, il disegno di legge in materia di tutela dall'inquinamento acustico in ambiente esterno ed abitativo, nel rispetto dei principi fissati dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, detta una serie di norme miranti a: prevenire e ridurre gli effetti nocivi e fastidiosi del rumore ambientale originato da sorgenti artificiali; tutelare l'ambiente sonoro naturale, considerato come risorsa e parte integrante del paesaggio; assicurare il monitoraggio dei livelli di rumorosità ambientale e di esposizione della popolazione; assicurare l'informazione ai cittadini in merito al rumore ambientale e ai suoi effetti.
In armonia con quanto stabilito dalla legislazione comunitaria, il livello di protezione accordato dal disegno di legge contro il rumore ambientale si estende anche alla prevenzione del fastidio, ossia alla misura in cui, sulla base di indagini sul campo e di simulazioni, il rumore risulta sgradevole ad una comunità di persone. Il disegno di legge distingue il rumore ambientale, prodotto delle attività umane, mirando a prevenirne e ridurne gli effetti nocivi e fastidiosi, dall'ambiente sonoro naturale, che in quanto tale è invece oggetto di protezione, sebbene non possa definirsi silenzioso. Basti pensare al riguardo al cinguettio degli uccelli, allo scroscio di una cascata, al suono del vento, ossia a sonorità che fanno parte integrante del paesaggio della nostra Regione. Per quanto attiene all'esposizione della popolazione al rumore ambientale ed al relativo livello di tollerabilità, anche a livello comunitario si conviene che deve essere conseguito un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, anche mediante la protezione dall'inquinamento acustico. A questo riguardo, il disegno di legge mira ad assicurare il monitoraggio costante dei livelli di rumorosità ambientale, attribuendo all'ARPA della Valle d'Aosta il compito di effettuare i necessari controlli e le relative campagne, nonché dei livelli di esposizione della popolazione, al fine della relativa tutela della salute laddove se ne ravvisasse il bisogno.
Precise e precisabili scadenze vengono determinate per i Comuni, perché adeguino i loro regolamenti alla nuova normativa, al fine di dare certezza di attuazione alle norme che stiamo per approvare. Un capitolo che rimane ancora aperto nel testo della legge è legato alla possibilità di facilitare le aziende e le imprese che già si sono dotate di certificazioni EMAS o ISO.
Da ultimo, il disegno di legge mira a dare applicazione al disposto del D.lgs. n. 39/1997, ai sensi del quale deve essere assicurata a chiunque la libertà di accesso alle informazioni relative all'ambiente in possesso delle autorità pubbliche, nonché la diffusione delle medesime, nei termini e alle condizioni di legge.
Presidente - Dichiaro aperta la discussione generale.
La parola al Consigliere Venturella.
Venturella (Arc-VA) - Credo che il disegno di legge n. 106, che viene alla luce dopo un bel po' di mesi di "gestazione", contenga buone novità, ma anche qualche ombra; luci ed ombre in questo provvedimento... Ci siamo permessi di presentare 14 emendamenti, perché abbiamo letto con attenzione il disegno di legge, crediamo che in alcuni punti sia all'avanguardia; questi 14 emendamenti riguardano tali "ombre", ad esempio i primi 4 emendamenti concernono i tempi di attuazione. Vorrei a questo riferimento fare alcune piccole osservazioni e riferirli a ciò che è stato già fatto dalle altre Regioni e a ciò che invece è stato tentato nella nostra Regione. Il primo disegno di legge sulla prevenzione dell'inquinamento acustico risale al 16 febbraio 1998 quando nella Giunta regionale la proposta di disegno di legge venne accantonata. Vi era una grande possibilità a quel tempo: quella di recepire la legge quadro sull'inquinamento acustico, che risale al 1995, al cui contenuto fra l'altro si rifà molto spesso questo disegno di legge; ma soprattutto i tempi che si è data la nostra Regione credo siano, confrontandoli con tutto ciò che è venuto al di là di Pont-Saint-Martin, effettivamente troppo larghi, perché nel panorama legislativo regionale e provinciale arriviamo ultimi. A tale riguardo cito alcune leggi di riferimento che ho voluto consultare: legge Regione Piemonte n. 52/2000, legge Regione Marche n. 28/2001, legge Regione Emilia Romagna del 2001, non vi faccio tutto l'elenco, ma ritengo che i tempi che si prevede possano impiegare gli enti locali per adeguarsi a questa legge siano troppo lunghi. Con il disegno di legge 106 abbiamo stabilito in 45 mesi, 21 mesi più 24 il tempo massimo di approvazione dei piani di zonizzazione, credo che, in riferimento anche alle altre leggi, sia troppo lungo.Questo è il primo gruppo di emendamenti, quelli che incidono sul tempo. Viene poi un emendamento che dà un riferimento temporale ai Comuni per l'adeguamento del regolamento edilizio e vedo con piacere che anche l'Assessore ha convenuto su questa necessità di dare un congruo tempo ai Comuni per adeguare il regolamento edilizio.
Altri emendamenti riguardano, come ha indicato correttamente il collega Sandri, il fatto che bisogna valorizzare e premiare quelle imprese che hanno in corso sia la procedura di registrazione "EMAS" che la procedura di certificazione "ISO 14001", dettaglierò poi in maniera specifica cosa vogliamo che sia introdotto in legge regionale.
Un altro argomento importante - e anche qui ho apprezzato il fatto che l'Assessore ha presentato come noi un emendamento, forse meno "tranchant", ma comunque sulla stessa linea di indirizzo - riguarda il fatto che si veniva a creare una situazione anomala dal punto di vista dell'ARPA, che giocava contemporaneamente il ruolo su due tavoli: era collaboratore e consulente delle strutture competenti regionali in materia di consulenza e quindi sia sulla zonizzazione, sia sulla classificazione acustica, sia sulla successiva zonizzazione e ancor di più sul successivo piano di miglioramento acustico doveva esprimere un parere vincolante. Ritengo però che nella stessa situazione siano gli uffici regionali competenti, credo che dovrebbero essere gli stessi Comuni ad appoggiarsi, come lo fanno per i piani regolatori, e a scegliere in maniera autonoma quali sono i tecnici. Ricordo che esiste uno specifico albo dei tecnici esperti in materia acustica.
L'altro emendamento riguarda il comma 5 dell'articolo 11 ed è quello che va a migliorare l'articolato; quando si parla di deroghe, non possiamo affermare un principio nei primi quattro commi per poi negare all'ultimo comma e permettere tutto ciò che fa più piacere.
Per concludere, credo che questo disegno di legge vada nella giusta direzione, ma può essere notevolmente migliorato nell'applicazione, nei contenuti e soprattutto nel far sì che ai cittadini tale provvedimento serva per proteggere ed elevare la loro qualità di vita.
Presidente - La parola al Consigliere Borre.
Borre (UV) - Vista la giusta e dovuta attenzione che sempre più viene richiesta dalla gente nel rispetto della qualità della vita, il rumore oggi è messo fra le principali cause di una scadente qualità di vista. Purtroppo da studi e ricerche in materia di inquinamento acustico ambientale dobbiamo prendere atto di maggiori problemi ambientali dovuti al rumore e quindi minore qualità di vita. Infatti in ambito comunitario la tendenza degli ultimi 15 anni mostra una diminuzione dei livelli di rumore, più alti nelle zone maggiormente a rischio, una diminuzione che però si è verificata contestualmente ad un ampliamento delle zone con livelli definiti di attenzione, ampliamento che ha comportato un aumento di popolazione esposta. Il rumore è un fattore negativo nell'ambiente inteso come luogo dove l'uomo vive e svolge la sua attività; purtroppo un rumore molesto e prolungato incide sulla salute sia fisica che mentale. La troppa esposizione al rumore può produrre effetti nocivi quali i disturbi del sonno, danni uditivi o fisiologici, nonché fastidi generici sgradevoli alle persone. Di qui la necessità di predisporre una legge regionale in attuazione della legge quadro n. 447/1995, legge quadro che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo del rumore. Legge quadro che fissa in 6 classi acustiche i limiti per l'inquinamento acustico senza tuttavia definire la metodologia per la loro individuazione sul territorio. La stessa legge quadro ha affidato alle Regioni il compito di definire i criteri con i quali i Comuni devono procedere alla classificazione. Con questo disegno di legge si stabilisce che i Comuni provvedono alla classificazione acustica del proprio territorio anche con misure che lo valorizzino attraverso la salvaguardia dell'integrità dello stesso dal punto di vista acustico.
Come detto anche dal relatore, il disegno di legge vuole prendere in considerazione le tendenze evolutive della politica comunitaria, in modo da avere uno strumento adeguato alle disposizioni comunitarie. Gli elementi innovativi presi in considerazione sono: la realizzazione delle mappe acustiche strategiche, specifiche campagne di informazione al pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti; la considerazione degli effetti prodotti in generale, non solo uditivi; il richiamo alla necessità di preservare la qualità acustica quando essa è buona. Questo ultimo punto mira a preservare l'ambiente sonoro naturale, inteso come parte integrante del paesaggio della Valle d'Aosta, il quale deve essere apprezzato non solo con la vista, ma anche con l'udito. Il disegno di legge in esame pone come finalità la prevenzione e la riduzione delle conseguenze nocive e moleste del rumore ambientale originato da sorgenti artificiali.
La Giunta regionale, sentito il CPEL, definisce i criteri tecnici di dettaglio, sulla base dei quali i Comuni provvedono alla classificazione acustica del proprio territorio; competenza quindi ai Comuni per la classificazione acustica del proprio territorio. Classificazione acustica che integra gli strumenti urbanistici vigenti. Inoltre il disegno di legge dà ai Comuni l'opportunità di associarsi fra loro anche a livello di Comunità montane per adempiere negli obblighi di legge e questo per ottimizzare le risorse e per meglio coordinare i piani di risanamento e miglioramento acustico. La procedura per l'approvazione della classificazione è uno strumento partecipato, infatti coinvolge la Regione, l'ARPA, il Comune, le collettività territoriali interessate. Va sottolineato che senza questa legge i Comuni e gli altri soggetti destinatari non possono svolgere le funzioni loro attribuite e gli adempimenti stabiliti dalla normativa. Nel prossimo futuro i Comuni, a seguito dell'adozione della classificazione acustica comunale, in caso di superamento dei valori prescritti, dovranno dotarsi di piani di risanamento acustico; nel caso che i valori prescritti siano rispettati, i Comuni devono provvedere ad un piano di miglioramento acustico per conseguire i valori di qualità previsti dalla vigente normativa.
Ritengo doveroso sottolineare l'importanza del piano regionale triennale di intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico, ribadisco, importante perché, oltre ad essere un piano triennale di intervento, definisce il quadro complessivo degli interventi stessi, ma soprattutto promuove e finanzia studi e ricerche finalizzate ad una riduzione della rumorosità. Il disegno di legge prevede disposizioni specifiche relative ai piani di risanamento acustico delle imprese, ai piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore delle società e degli enti di gestione dei servizi di trasporto e delle relative infrastrutture, all'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee comportanti elevati livelli di rumore, ai requisiti acustici passivi che devono presentare gli edifici per preservare i loro abitanti dalle fonti di disturbo.
Concludendo, è importante procedere ad una normativa che tuteli il benessere, quindi la qualità di vita, una normativa relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. È però altrettanto importante che la Giunta regionale, i Comuni, le Comunità montane nel deliberare tengano ben distinto l'inquinamento acustico dalla sonorità della nostra Valle: suoni e rumori dovuti alle attività agricole, silvopastorali o altre attività, o manifestazioni tipiche tradizionali. La Giunta regionale, Comuni, Comunità montane dovranno prestare grande attenzione allo svolgimento di particolari attività in tutti i settori, considerando la natura occasionale o la durata limitata delle stesse, senza complicare troppo il tutto con controlli, domande, autorizzazioni o quant'altro. Il legislatore, con il comma 5 dell'articolo 11, ha dato in questo senso lo strumento giusto, utilizziamolo con buon senso.
Considerata la giusta attenzione che oggi si presta alle costruzioni, sia pubbliche che private per quanto riguarda il lato economico, quindi risparmio energetico, la qualità della vita, i requisiti acustici, la sicurezza della struttura antisismica, per quanto detto sopra, mi sento di suggerire all'Assessore di predisporre un "vademecum" che contenga gli elementi di base di quelle normative, un "vademecum" che servirebbe al cittadino non solo come informazione, ma anche come tutela dei suoi diritti quando vuole ristrutturare, recuperare, costruire una nuova abitazione.
Presidente - Se non vi sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione generale.
La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.
Cerise (UV) - Un ringraziamento ai relatori e alla Commissione consiliare che ha esaminato questo disegno di legge, così come a chi è intervenuto nella discussione. Luci ed ombre: vi citerei un episodio che sta fra la luce del giorno che nasce e l'ombra della notte che se ne va. Ricordo di essere stato in parte protagonista di una protesta finita poi davanti alla giustizia, perché in un villaggio rurale della nostra Regione, nella quale c'era un certo sistema di vita, c'è stato uno sviluppo urbanistico e le persone che sono venute ad abitare in questo villaggio la prima cosa che hanno pensato bene di fare è stato di fare un esposto contro il gallo...
Caveri (fuori microfono) - ... contro il gallo è giusto, è attuale!
Cerise (UV) - ... non parliamo di polli, parliamo di galli, non galletti. Perché? Perché il gallo cantava alle quattro e mezza o alle cinque del mattino, a seconda della stagione, e la cosa dava fastidio. Alla fine ha vinto l'insonorizzazione del gallo, nel senso che il gallo non poté più stare nel villaggio, ma doveva essere messo a una distanza tale per cui... poi c'è l'esempio delle campane... ci sono tutta una serie di cose, ma quella del gallo mi sembrava la più significativa, invece con questa legge daremo la possibilità ai Comuni di far convivere i galli con lo sviluppo urbanistico. In realtà, vi sono tre aspetti che, al di là della semplice applicazione con norma regionale delle prescrizioni di direttive comunitarie della legge dello Stato del 1995, caratterizzano questa legge sui quali credo sia importante fare una piccola riflessione. In un certo senso con tale legge facciamo emergere il rumore come protagonista di un'azione di disturbo, come elemento di scadimento della qualità della vita e nello stesso tempo una serie di rumori come elementi componenti invece una certa identità, che sono i rumori della montagna.
In secondo luogo questo disegno di legge consente di fare un passo avanti che è al di là delle rigide disposizioni di legge... ma, secondo me, attraverso un processo che è ad un tempo di analisi, di approfondimento, di confronto e anche di valutazione scientifica, ma dall'altro anche culturale, per far convivere quelle attività che comunque sia la nostra società necessita, ma che producono del rumore e farle quindi convivere con il circostante. Dobbiamo tener conto che abbiamo un territorio molto limitato, non possiamo immaginare di delocalizzare. In altre località fanno presto, si sono sentite prima delle realtà e poi si è detto: "tutto quello che fa un certo tipo di rumore va bene, si fa in modo che faccia meno rumore, ma soprattutto lo si prende e lo si mette lontano dai centri urbani"; questo noi non lo possiamo fare, perché abbiamo un territorio che non ce lo consente. Diciamo allora di far vivere in maniera civile, preservando la qualità della vita, preservando però anche la produzione e comunque anche queste attività, facendole però vivere in una maniera accettabile. L'ho già detto: preservare l'identità della nostra montagna anche salvaguardandone i rumori, il che non significa solo consentire che questi rumori si possano ancora emettere, ma che non si vadano ad emettere degli altri rumori che invece alla montagna sono dannosi in senso lato. A questo riguardo faccio solo una piccola notazione. I rumori in montagna si moltiplicano per effetto dell'eco, lo abbiamo già verificato in occasione della posa delle barriere antirumore sull'autostrada, che si sono dovute studiare in maniera tale che questi rumori non si riverberassero in quota per degli effetti dannosi. Ripeto: la cultura del rumore quindi è una cultura che da noi ha ragione di essere.
Un'ultima annotazione è che questo percorso avviene attraverso una partecipazione alla pianificazione, ma vorrei dire alla composizione di tutta l'applicazione delle zonizzazioni, dei piani di risanamento e di miglioramento, attraverso una partecipazione attiva degli enti locali che prevede nel contempo anche la procedura pubblica, quindi dando la possibilità al cittadino e a chiunque di potere in qualsiasi fase fare delle proprie osservazioni, quindi essere non solo uno spettatore, ma un soggetto attivo di tale percorso. L'emendamento che abbiamo proposto va anch'esso nella direzione di far partecipare i cittadini o le categorie che sono interessate e che possono essere considerate come produttrici di rumore, farle partecipare nel momento più qualificante, cioè laddove si vanno ad individuare i criteri secondo cui si vanno a fare le zonizzazioni. Credo che questa sia la pietra miliare della costruzione di tutta tale strategia.
Come Governo regionale abbiamo proposto 3 emendamenti: uno è quello che vi ho annunciato, il secondo ripete nella sostanza il primo, il terzo emendamento vuole eliminare un'ipotesi di confusione che ci potrebbe essere sull'ARPA, che potrebbe essere interpretata in un certo passaggio come controllore/controllato. Questi sono i nostri emendamenti, credo che con l'approvazione di tale legge la Valle d'Aosta non solo cresce nella sua dotazione di strumenti per tutelare il proprio ambiente, ma cresce anche nella direzione di contribuire e di avere un elemento in più di riflessione e di conoscenza delle proprie peculiarità, anche della propria identità, cosa che dovrebbe avere degli effetti positivi anche nel valutare altri aspetti, che incontreremo a breve in questo percorso che la maggioranza si è data per quanto riguarda la legislazione ambientale.
Presidente - Vi comunico che è stata depositata presso l'Ufficio di Presidenza una risoluzione da parte del gruppo "La Casa delle Libertà" in merito alla "Tecnomec", che verrà distribuita in seguito. Passiamo all'esame dell'articolato.
Pongo in votazione l'articolo 1:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - All'articolo 2 vi è l'emendamento n. 1 dell'Assessore Cerise, di cui do lettura:
Emendamento
Al comma 3 dell'articolo 2, dopo le parole "enti locali" sono aggiunte le parole "e sentite le rappresentanze delle associazioni di categoria".
Lo pongo in votazione:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo così emendato:
Articolo 2
(Classificazione acustica)
1. La classificazione acustica consiste nella suddivisione del territorio in zone acustiche omogenee ovvero in zone per le quali siano applicabili determinati valori limite per il rumore ambientale, in relazione all'uso del territorio.
2. Ai fini dell'applicazione dei valori di riferimento stabiliti dalla normativa statale vigente, i Comuni provvedono alla classificazione acustica del proprio territorio in relazione alle classi di destinazione d'uso indicate nella tabella A, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore), e secondo i criteri tecnici di dettaglio definiti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3, tenuto conto che:
a) la classificazione acustica integra gli strumenti urbanistici vigenti, con i quali è coordinata, al fine di armonizzare le destinazioni d'uso e le modalità di sviluppo del territorio con le esigenze di tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico;
b) è fatta salva, per i Comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico, ambientale e turistico, l'individuazione, sulla base dei criteri tecnici di dettaglio stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3, di aree meritevoli di particolare tutela acustica per le quali stabilire valori limite inferiori a quelli definiti dalla normativa statale vigente;
c) l'adozione di valori limite inferiori a quelli definiti dalla normativa statale vigente deve essere indicata e motivata nella relazione tecnica descrittiva della classificazione acustica.
3. La Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali e sentite le rappresentanze delle associazioni di categoria, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con propria deliberazione, i criteri tecnici di dettaglio sulla base dei quali i Comuni provvedono alla classificazione acustica del proprio territorio.
4. La deliberazione di cui al comma 3 è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - All'articolo 3 vi sono gli emendamenti nn. 1 e 2 del gruppo "Arcobaleno", di cui do rispettivamente lettura:
Emendamento
All'alinea del comma 1 dell'articolo 3 le parole "entro quindici mesi" sono sostituite dalle parole "entro dodici mesi".
Emendamento
Dopo il comma 1 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:
"1bis. Contestualmente alla predisposizione della classificazione acustica, i soggetti di cui al comma 1 avviano la procedura di approvazione di cui ai commi 2, 3 e 4.".
La parola al Consigliere Venturella.
Venturella (Arc-VA) - Credo sia necessario per dare anche un segnale agli enti locali, perché penso che il peggior atteggiamento sia quello di dare l'idea che vi è del tempo, che non c'è problema, che entro 2 anni si devono adeguare. Vorrei fare una piccola riflessione anche comparando i tempi di approvazione, di adozione dei piani sia del piano di classificazione acustica, cioè il primo passo verso la regolamentazione, sia del piano di zonizzazione - ed è il secondo passo -, che è a carico degli enti locali. Ritengo che i 15 mesi di lasso di tempo, che porta a 21 mesi... sia troppo rispetto anche a ciò che hanno già legiferato, a ciò che hanno già fatto le altre Regioni; siamo l'unica Regione che pensa di poter approvare il piano di classificazione acustica in addirittura 21 mesi, perché dobbiamo pensare a 15 più 6 mesi. Vi faccio un esempio: il Piemonte parla di 12 mesi, la Regione Lombardia di 12 mesi, l'Emilia Romagna di 14, credo che questo sia un segnale per gli enti locali, perché si corre il rischio di procrastinare all'infinito l'adeguamento. Ritengo che l'emendamento n. 1 che abbiamo proposto come gruppo sia un segnale di tipo culturale.
Passando all'emendamento n. 2, in una Regione - mi riferisco all'Emilia Romagna - la predisposizione della classificazione acustica, anzi, meglio, la procedura di applicazione, ossia la richiesta dei pareri agli uffici competenti regionali e all'ARPA, in una Regione che penso sia all'avanguardia in questa materia, viene svolta in maniera contestuale per evitare che i tempi si allunghino ulteriormente. Ritengo che l'emendamento n. 2 che proponiamo - il quale non sconvolge più di tanto il tempo locale, ma migliora e ottimizza i tempi di applicazione - possa andare nella direzione giusta: quella di ottimizzare i tempi già lunghi a disposizione... ma che si possa contestualmente partire su più "canali", ma crediamo che debba essere indicato in norma.
Presidente - La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.
Cerise (UV) - Il primo emendamento è di portata molto modesta, perché cambiare da 15 a 12 mesi non ha un grande significato da un punto di vista della sostanza, però per troppo tempo continuiamo a dare dei tempi stretti e poi ci accorgiamo che questi tempi non sono sufficienti, con quel che ne consegue, per cui propongo di respingere tale emendamento.
Per quanto riguarda l'altro emendamento, non siamo d'accordo perché rischiamo di sovrapporre delle fasi operative che genereranno sicuramente della confusione. Noi vogliamo che prima avvenga la classificazione acustica e che su questo si abbiano le idee chiare, poi, una volta questa definita, che si parta con le altre fasi. Propongo quindi di respingere anche tale emendamento.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1 del gruppo "Arcobaleno":
Consiglieri presenti: 28
Votanti: 12
Favorevoli: 3
Contrari: 9
Astenuti: 16 (Borre, Caveri, Comé, Ferraris, Fey, Fiou, Lanièce, Lattanzi, Praduroux, Salzone, Sandri, Stacchetti, Tibaldi, Vicquéry, Viérin Adriana, Viérin Marco)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 2 del gruppo "Arcobaleno":
Consiglieri presenti: 28
Votanti: 12
Favorevoli: 3
Contrari: 9
Astenuti: 16 (Borre, Caveri, Comé, Ferraris, Fey, Fiou, Lanièce, Lattanzi, Praduroux, Salzone, Sandri, Stacchetti, Tibaldi, Vicquéry, Viérin Adriana, Viérin Marco)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 3 (Bortot, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 4 vi sono gli emendamenti nn. 3, 4 e 5 del gruppo "Arcobaleno" e l'emendamento n. 3 dell'Assessore Cerise, di cui do rispettivamente lettura:
Emendamento
Al comma 1 dell'articolo 4 le parole "entro due anni" sono sostituite dalle parole "entro quindici mesi".
Emendamento
Al comma 2 dell'articolo 4 le parole "Entro quattro anni" sono sostituite con le parole "Entro trenta mesi".
Emendamento
Il comma 6 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"6. Entro sei mesi dall'approvazione dei piani di risanamento e di miglioramento acustico, i Comuni adeguano i propri regolamenti edilizi e, se necessario, gli strumenti urbanistici vigenti alle disposizioni dei piani stessi.".
Emendamento
Al comma 6 dell'articolo 4 dopo le parole "I comuni" sono aggiunte le parole "entro sei mesi dall'approvazione dei piani di risanamento e di miglioramento acustico,".
La parola al Consigliere Venturella.
Venturella (Arc-VA) - Naturalmente era il gruppo di emendamenti che si volevano riferire ai tempi di attuazione, non cambia molto la sostanza di quello che si dice. L'emendamento n. 3 riguarda i tempi di approvazione e adozione del piano di risanamento acustico, cioè il secondo passo; l'emendamento n. 4 riguarda i tempi di adozione e di approvazione del piano di miglioramento acustico, cioè il terzo passo che devono compiere gli enti locali, solo in caso di superamento lo hanno precisato bene il collega Sandri e il collega Borre. Credo però anche qui, confrontando che 24 più 21, 45 mesi, quasi 4 anni, e 24 più 48, 69 mesi, quindi arriviamo a quasi 6 anni, rispetto ad altre Regioni... ma, se non vogliamo comparare i tempi di attuazione di tutte le altre Regioni italiane ai nostri tempi di attuazione, ritengo anche che sia il buon senso che ci può dire che quasi 6 anni sono effettivamente dei tempi molto dilatati. Reputo che in 6 anni un ente locale con alle spalle una buona collaborazione dei tecnici esperti in materia di acustica ambientale possa sicuramente avanzare del tempo per l'approvazione e l'adozione del piano di miglioramento acustico, come credo 15 mesi possa essere un tempo ritenuto congruo: ecco il perché di questi emendamenti nn. 3 e 4.
Passo ad illustrare l'emendamento n. 5. Fra l'altro, l'emendamento n. 3 dell'Assessore Cerise ricalca in maniera precisa ciò che abbiamo scritto nel nostro emendamento n. 5, quindi credo sia stata una dimenticanza all'interno del comma 6 dell'articolo 4, perché non era previsto nessun tempo di attuazione, per cui tutta la legge, dal punto di vista dei piani di risanamento e di miglioramento acustico, veniva vanificata dal fatto che i Comuni potevano anche secondo l'articolato originale non adeguare i propri regolamenti edilizi; quindi questo è un emendamento che va a completare l'articolato.
Presidente - La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.
Cerise (UV) - Qui si propone di portare a 15 mesi quello che abbiamo previsto al massimo entro 2 anni. Ribadisco come i tempi che abbiamo individuato siano congrui e siano stati definiti anche con un confronto piuttosto puntuale con i rappresentanti degli enti locali. D'altra parte si tratta di un'operazione delicata e complessa, come è la classificazione acustica; vi è poi da dire che tale operazione, per essere completa, richiede anche una fase di informazione e di indirizzo generale a tutti i Comuni. Riteniamo quindi che "entro 2 anni" sia un termine congruo, peraltro poi faccio una notazione riguardante tutti questi emendamenti.
Si propone poi di sostituire al comma 2 i 4 anni... anche qui si tratta di un'attività complessa, teniamo presente che la prima operazione che deve essere fatta è quella di realizzare il risanamento e verificare l'efficacia dei provvedimenti su un arco di tempo sufficientemente lungo, quindi solo successivamente ci si può concentrare sul miglioramento, il quale può riguardare aree anche estese e richiedere interventi più generali. Ciò premesso, possiamo ritenere che i 4 anni non siano affatto eccessivi; d'altra parte, se le cose andranno in maniera fluida, se ci sarà un certo accoglimento da parte degli enti locali, è chiaro che, grazie anche alla loro partecipazione, i tempi possono essere ristretti.
Per quanto riguarda l'emendamento n. 5, abbiamo proposto un emendamento in cui si dice semplicemente: "entro 6 mesi dall'approvazione dei piani di risanamento e di miglioramento acustico", che mi sembra sia più o meno... quindi se tale formulazione può essere accettata anche da voi... allora possiamo dire che su questo emendamento possiamo concordare. Per gli altri due la nostra è una posizione contraria.
Presidente - Quale dei due viene ritirato?
La parola al Consigliere Venturella.
Venturella (Arc-VA) - Vorrei sapere la risposta dell'Assessore Cerise alla domanda del Presidente: quale dei due viene ritirato?
Presidente - La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.
Cerise (UV) - Mi pareva che la nostra fosse una formulazione più sintetica: "entro 6 mesi dall'approvazione dei piani di risanamento e di miglioramento acustico". Qui si dice: "i Comuni adeguano i regolamenti edilizi, nonché, se del caso, gli strumenti urbanistici vigenti alle disposizioni...", eccetera; con il nostro emendamento diventerebbe: "i Comuni entro sei mesi dall'approvazione dei piani di risanamento e di miglioramento acustico...", cioè si tratta di inserire i 6 mesi in sostanza.
Presidente - La parola al Consigliere Venturella.
Venturella (Arc-VA) - Gli emendamenti nn. 3, 4 e 5 sono ritirati.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 3 dell'Assessore Cerise:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo così emendato:
Articolo 4
(Piani comunali di risanamento e miglioramento acustico)
1. Entro due anni dall'approvazione della classificazione acustica e in esito alla valutazione dei valori di esposizione al rumore, nel caso di superamento dei valori di attenzione stabiliti dalla normativa statale vigente, nonché nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ultimo periodo, della l. 447/1995, i Comuni, singolarmente o in forma associata attraverso le Comunità montane, provvedono all'adozione del piano di risanamento acustico.
2. Entro quattro anni dall'approvazione della classificazione acustica, i Comuni, singolarmente o in forma associata attraverso le Comunità montane, provvedono all'adozione del piano di miglioramento acustico per il conseguimento dei valori di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente, integrando, se del caso, il piano di risanamento acustico di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con propria deliberazione, i criteri per la valutazione dei livelli di rumorosità ambientale presenti sul territorio comunale e per la redazione, da parte dei Comuni, dei piani di risanamento e di miglioramento acustico.
4. I piani comunali di risanamento e di miglioramento acustico, predisposti sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3, devono indicare:
a) l'entità e l'origine delle immissioni sonore in ambiente, sia da sorgenti fisse che da traffico;
b) le aree interessate dagli interventi di risanamento o di miglioramento acustico e la popolazione interessata;
c) il tipo di interventi previsti e la stima della riduzione di rumorosità ottenibile;
d) i tempi previsti per la realizzazione degli interventi;
e) i costi presunti a carico dell'amministrazione comunale;
f) gli altri soggetti tenuti agli interventi di risanamento o di miglioramento, individuati nei titolari delle attività causa del rumore.
5. I piani di risanamento e di miglioramento acustico comunali sono soggetti al parere vincolante dell'ARPA, relativamente agli aspetti metodologici di effettuazione dei rilievi, alla valutazione previsionale degli impatti e alla compatibilità con la classificazione acustica dei Comuni limitrofi. Tali piani sono soggetti alla successiva approvazione della Giunta regionale, limitatamente agli aspetti paesaggistici e ambientali.
6. I Comuni, entro sei mesi dall'approvazione dei piani di risanamento e di miglioramento acustico, adeguano i regolamenti edilizi, nonché, se del caso, gli strumenti urbanistici vigenti alle disposizioni dei piani di risanamento e di miglioramento acustico.
7. Nel caso in cui non si renda necessaria l'adozione del piano di risanamento acustico, il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di ambiente la classificazione acustica, predisposta ed approvata secondo i criteri e con le modalità di cui alla presente legge, e la valutazione dei valori di esposizione al rumore da cui risulti che i valori di rumorosità ambientale non superano quelli stabiliti dalla normativa statale vigente.
8. I piani comunali di risanamento acustico recepiscono, per le parti di competenza territoriale di ogni Comune, i piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore di cui all'articolo 5, predisposti dalle società e dagli enti di gestione dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della l. 447/1995, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente del 29 novembre 2000 (Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore).
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Vista l'ora, dichiaro conclusi per questa mattinata i lavori del Consiglio, riprenderanno nel pomeriggio dopo la riunione dei Capigruppo prevista alle ore 15,00, nella saletta delle Commissioni, dove si incontreranno le organizzazioni sindacali in merito al problema della "Tecnomec".
La seduta è tolta.
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La seduta termina alle ore 13,02.
