Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 1776 del 8 febbraio 2006 - Resoconto

OGGETTO N. 1776/XII - Impugnazione, da parte del Governo, della legge regionale n. 25/2005 sull'installazione di strutture di radiotelecomunicazioni. (Interpellanza)

Interpellanza

Premesso:

- che il 13 gennaio scorso il Consiglio dei Ministri ha impugnato la Legge regionale 25/2005 (Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni), rilevando molteplici illegittimità che inficiano l'impalcatura della normativa regionale nel suo complesso;

ciò premesso, i sottoscritti Consiglieri regionali

Interpellano

l'Assessore delegato per sapere quali iniziative intende intraprendere (o ha già intrapreso) per porre rimedio alla situazione di cui in Premessa.

F.to: Tibaldi - Lattanzi

Presidente - La parola al Consigliere Tibaldi.

Tibaldi (CdL) - Non so se l'Assessore Cerise ha avuto occasione di dare una lettura alle motivazioni secondo le quali il Governo italiano ha impugnato la legge n. 25/2005, ovvero la legge che voleva ridisciplinare il sistema delle radiotelecomunicazioni in Valle d'Aosta, in particolare l'installazione e localizzazione degli impianti ripetitori, ma dalla lettura del documento si evince come la legge sia stata fortemente censurata dal Governo, perché è stata impugnata in alcuni dei suoi articoli fondamentali e naturalmente, nel momento in cui è stata impugnata questa legge, il Governo ha messo in evidenza le violazioni di legge che sono state commesse dal legislatore regionale nell'approvarla. Innanzitutto la materia dell'ordinamento delle comunicazioni, come il nostro gruppo ha più volte sottolineato in occasione di quella discussione, è una materia di competenza concorrente fra lo Stato e la Regione. L'Assessore pensava di incarnare la figura del Ministro delle telecomunicazioni quando ha presentato questa mini riforma e ha invaso una sfera di competenza tipicamente statale. Penso che alcune norme dovevano essere ponderate con maggiore oculatezza, di fatto tutta una serie di emendamenti che abbiamo presentato sono stati completamente snobbati e bocciati. Credo che anche la materia della localizzazione, del governo del territorio, pur essendo di competenza regionale e pur integrandosi con la tutela della salute, sia stata ignorata, anche perché il principio giusto della fissazione di criteri per la localizzazione di impianti di radiotelecomunicazione - giusto, perché nessuno vuole il "Far West" - è stato però sovvertito in limitazioni alla localizzazione, ovvero impedimenti di diritti naturali peraltro riconosciuti da una direttiva europea, secondo cui gli Stati membri devono assicurare agli operatori di comunicazione elettronica che intendono procedere alle installazioni delle necessarie infrastrutture procedure trasparenti e pubbliche e naturalmente fissare dei criteri che non siano dei divieti di autorizzazione, che non rendano impossibile la realizzazione di reti complete di infrastrutture per le telecomunicazioni.

Crediamo che il legislatore regionale abbia imboccato una via vincolistica, dirigistica, che è andata in netta collisione con dei principi propri non solo dello Stato italiano, ma addirittura dell'Unione europea, che sono stati inosservati e, di conseguenza, violati. La legge è in "odore" di incostituzionalità, perché sarà poi la Corte Costituzionale a pronunciarsi, però, leggendo le motivazioni prodotte, si vede come l'articolo 5, quello relativo ai progetti di rete o alle varianti ai progetti di rete, sia considerato un indebito appesantimento di procedure autorizzatorie che sono già disciplinate puntualmente dal Codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare l'articolo 87. La Regione cioè ha reso più pesante e più burocratizzato un percorso che normalmente è già disciplinato con legge dello Stato e che è peraltro complesso e prevede delle tutele che sono molto precise, sia per gli operatori, sia per i cittadini, che non devono essere sottoposti a forme di inquinamento elettromagnetico e d'altro canto anche il territorio non deve essere saccheggiato con la costruzione indisciplinata di strutture o infrastrutture di comunicazione. La Regione ha introdotto anche degli oneri a carico degli operatori economici che non possono essere introdotti "tout court", anche perché in materia c'è una riserva di legge statale, ma la Regione ha voluto percorrere anche qui una via originale che il Governo ha ritenuto al di fuori della legittimità costituzionale.

Queste sono le due fondamentali censure, alle quali se ne aggiunge un'altra, che prevede addirittura che per gli interventi minori sia necessaria una denuncia di inizio attività all'ente territoriale competente, ovvero per qualunque intervento di manutenzione o di assistenza ordinaria che deve essere fatto su tali impianti il legislatore valdostano ha previsto una comunicazione preventiva alla Comunità montana o al Comune di Aosta che sono territorialmente competenti. Ritengo che queste fantasie abbiano trovato una sospensione, sarà il giudice costituzionale a stabilire la legittimità o meno di tali critiche formulate dal Governo; sta di fatto che con la nostra interpellanza oggi chiediamo alla Giunta come pensa di procedere di fronte a questo atto del Governo, se pensa di resistere innanzi alla Corte Costituzionale o se pensa di modificare in senso più intelligente la legge che è stata appena approvata.

Presidente - La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.

Cerise (UV) - Senza entrare nell'aneddotica vorrei ricordare al collega Tibaldi che gli articoli impugnati dal Governo sono articoli che erano già contenuti nella precedente legge n. 31/2000 approvata nella passata legislatura, quindi non ho fatto nient'altro che riportarli e ribadirli all'interno della legge n. 25, perché fino a quel momento quegli articoli non erano mai stati censurati o imputati di vizio di anticostituzionalità.

Quali sono le iniziative che la Regione ha assunto? Anzitutto si è cercato di fare una disamina dei motivi sottostanti il ricorso, quindi procedere all'individuazione del patrocinante cui assegnare la difesa della Regione avanti alla Corte Costituzionale, con l'evidente intento di resistere, in quanto abbiamo fondate ragioni di ritenere che il Governo in questa impugnatura abbia commesso un errore di valutazione. Tale valutazione peraltro è sostenuta dallo stesso costituzionalista incaricato, che ha espresso grosse riserve sulla fondatezza del ricorso in tutte le sue parti, fondatezza che si poggia su una considerazione: quella che lo stesso ricorrente in tutte le sue premesse riconosce la competenza della materia normata dalla Regione alla Regione stessa.

Facendo qualche considerazione di rimando alle censure riprese dal collega Tibaldi, partirei dall'articolo 5, nella parte in cui dispone che gli operatori, al fine di garantire una corretta pianificazione e installazione di nuove stazioni radioelettriche, debbano presentare progetti di rete e loro varianti, che, in base al successivo articolo 6, devono essere approvati dai soggetti tenuti al rilascio... fra cui il Comune di Aosta; gli articoli 6, comma 4 e 15, dove si dispone che la Giunta regionale stabilisca le misure dei diritti di istruttoria a carico degli operatori interessati all'ottenimento dell'approvazione dei progetti e delle varianti, in relazione all'attività di consulenza svolta dall'Arpa; infine l'articolo 14 che, a giudizio del Governo, imporrebbe la denuncia di inizio di attività anche per interventi di ordinaria manutenzione su altre strutture.

Mi corre l'obbligo di ribadire la competenza della Regione in materia urbanistica e di tutela del paesaggio, che legittima la disciplina della localizzazione e dell'attribuzione dei siti, così come stabilito nella legge regionale n. 25/2005, peraltro nel rispetto di esigenze unitarie presidiate dalla competenza statale, che viene rafforzata e non lesa. La legge regionale non si arroga la presunzione di definire dei tracciati per l'installazione delle stazioni radioelettriche, come pare desumersi dal motivo del ricorso, ma semplicemente concretizza, per consentire la più ampia copertura delle trasmissioni nella Regione, i progetti di rete delle frequenze stabiliti dal Ministero delle comunicazioni. In particolare, questa legge regionale sulla base della rete di trasmissione elaborata dal Ministero, realizza una rete completa di infrastrutture di telecomunicazione individuando concretamente e specificatamente i luoghi ove insediare le infrastrutture medesime, nel rispetto anche delle peculiarità geomorfologiche del territorio valdostano. Tale compito in capo alla Regione non è in contrasto con quanto previsto dal Codice delle comunicazioni, in quanto si deve ritenere che, con l'entrata in vigore di quest'ultimo, la localizzazione delle infrastrutture per le telecomunicazioni non possa più essere considerata libera, selvaggia, ma debba sottostare alla normativa nazionale e regionale in materia di inquinamento elettromagnetico, oltre che urbanistica, edilizia, ambientale, igienico-sanitaria, nonché alla disciplina locale approvata dai Comuni. Su questo indirizzo si è mossa anche la giurisprudenza, che ha già più volte ribadito la discrezionalità dei Comuni circa la scelta dei siti sui quali possano e debbano essere allocate le infrastrutture di rete. È poi da ritenersi che in capo alla Regione si concretizzi un preciso dovere di intervento anche in riferimento alle puntuali prescrizioni in materia di tutela della salute e dell'ambiente dettate non solo dalla legge n. 36/2001, "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", ma dallo stesso decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 relativamente al Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Per quanto concerne i motivi del contendere sottostanti all'impugnativa degli articoli 6, comma 4 e 15, si precisa che la legge regionale non impone degli oneri o dei canoni aggiuntivi, ma stabilisce semplicemente che la Giunta regionale, con propria deliberazione, ne determinerà esclusivamente la misura, la quale potrà combaciare con quanto stabilito dalla normativa nazionale o essere pari a zero, non violando in tal modo la riserva di legge.

L'ultimo motivo di ricorso, infine, non pare tenere in debito conto la disciplina urbanistica regionale: qualora infatti non fosse stata introdotta la DIA - questo è l'assurdo del ricorso -, si sarebbe verificato il caso in cui per uno stesso intervento la parte relativa alle strutture sarebbe stata autorizzata dal Comune, mentre la parte radioelettrica dalle Comunità montane, con ovvie difficoltà a distinguere gli interventi e con un procedimento molto più complesso. La DIA prevista dall'articolo 14, pertanto, ha di fatto semplificato il precedente procedimento, che era più articolato.

Oltre quindi a fare un primo studio dei motivi dell'impugnativa, come ho detto, e a ribadire la competenza in materia urbanistica e di tutela del paesaggio della Regione, si è infine provveduto a chiarire che l'impugnativa medesima non pregiudica la vigenza dell'intera legge regionale, alla quale quindi la Regione e gli enti locali - e quindi anche gli operatori - sono comunque chiamati a dare attuazione fino a che la consulta non si sarà diversamente espressa.

Presidente - La parola al Consigliere Tibaldi.

Tibaldi (CdL) - Senz'altro la legge è vigente, sappiamo bene che l'impugnazione da parte del Governo non frena la sua vigenza, quindi teoricamente sulla carta potrebbe essere applicata. Dico "teoricamente" perché, Assessore, lei è ben consapevole che la vigenza di questa legge, se formalmente esiste, sostanzialmente è difficilmente applicabile perché la Giunta regionale potrà darne applicazione stabilendo, come prevede l'articolo 6, comma 4, la misura dei diritti di istruttoria, però diritti di istruttoria che sono in "odore" di incostituzionalità. L'articolo 14, lo ricordava lei prima, può stabilire i criteri e le modalità di concessione dei contributi però, di fatto, siete sempre con la "spada di Damocle" in quanto, se la Corte poi la respinge, qualunque destinatario di questa legge potrebbe obiettarvi l'inapplicabilità.

Vorrei tornare su un altro argomento che lei ha toccato, che è comunque importante, al di là di valutazioni diametralmente opposte che lei e io diamo su questa materia - alla fine i nostri punti di vista possono essere opinioni suffragate da pronunce giurisprudenziali o norme di legge interpretate in un senso piuttosto che in un altro e sappiamo che di pronunce giurisprudenziali (lei ne ha citate alcune) ve ne sono moltissime in materia, addirittura di segno opposto -: lei ha detto giustamente che la legge n. 25 riprende l'impalcatura della legge n. 31/2000. È vero, riprende l'impalcatura della legge n. 31/2000 che non è stata impugnata dal Governo; evidentemente il Governo di Centro Sinistra nel 2000 aveva una sensibilità differente sull'argomento, ma non dimentichi, Assessore, che fra il 2000 e il 2005 è entrato in vigore il Codice delle comunicazioni elettroniche, che riprende delle direttive europee che sanciscono principi che sono differenti rispetto al passato! Questa è la "cruna dell'ago" da dove dobbiamo passare, perché è vero quello che lei ha detto: "riprendiamo dei principi del 2000", ma è altrettanto vero che nel 2003 è cambiata l'impostazione della materia e questo non va sottovalutato! I progetti di rete e le varianti a tali progetti di rete, che sono il nucleo centrale di tale legge, di fatto sono un doppione di oneri che qualsiasi operatore di comunicazione elettronica consegna al Ministero per ottenere la concessione. Questo intervento allora si somma, appesantisce quello che già qualsiasi operatore è tenuto per legge a fare con il Ministero delle comunicazioni. Questo è stato il "pilastro" della battaglia che abbiamo fatto a fine ottobre, che purtroppo è stato ignorato, anche se, sulla base di scelte di schieramento politico, di materia che forse è squisitamente tecnica, quindi non interessa alla stragrande maggioranza dei qui presenti... però va ad incidere su un settore molto importante: quello delle comunicazioni e dell'esercizio del diritto di informare attraverso delle reti. La inviterei pertanto, Assessore, a non sottovalutare il Codice delle comunicazioni elettroniche, perché, a nostro avviso, questo codice è stato ignorato in larga parte nel momento in cui avete steso la normativa citata. Apprendiamo dalla sua risposta che la vostra decisione è quella di resistere avanti alla Corte, scelta politica rispettabile: sostenete giustamente le ragioni della Regione, ammesso che siano sostenibili. A nostro avviso forse sarebbe stato più opportuno, come venne fatto per la Casa da gioco di Saint-Vincent, recepire, anche se in quel caso solo parzialmente, le indicazioni del Governo, che impugnò la legge, e modificarla in un senso che ha fatto dire alla Corte che forse poteva andare bene anche così. Personalmente e politicamente avremmo preferito che si provvedesse a delle modificazioni della legge n. 25, avete percorso un'altra strada, naturalmente a questo punto si tratta di aspettare la decisione della Corte, che sarà quella alla quale faranno riferimento non solo gli operatori, ma soprattutto il legislatore regionale, che dovrà o adeguarsi, o confermare i suoi principi approvati con la legge n. 25/2005.