Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 1410 del 14 luglio 2005 - Resoconto

OGGETTO N. 1410/XII - Disegno di legge: "Disposizioni in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente".

Articolo 1

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina, in armonia con quanto previsto dalla legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), il trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente, quelle che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali), svolgono attività di trasporto di persone con le modalità di cui alla lettera b), utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilità;

b) servizi di noleggio di autobus con conducente, i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo;

c) autobus, gli autoveicoli definiti dall'articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

d) disponibilità degli autobus, il legittimo possesso conseguente ad acquisto in proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio.

Articolo 3

(Autorizzazioni)

1. La Regione rilascia l'autorizzazione per l'attività di noleggio alle imprese in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di trasportatore di persone che abbiano la sede legale nel territorio regionale.

2. L'impresa interessata, al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, deve presentare apposita domanda alla struttura regionale competente in materia di trasporto pubblico locale, di seguito denominata struttura competente, nella quale sono indicati:

a) la denominazione aziendale;

b) la sede legale;

c) il possesso dei requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria, idoneità professionale e aggiornamento professionale previsti dalla normativa vigente;

d) il numero degli autobus disponibili per il servizio di noleggio e i loro estremi identificativi;

e) il numero degli eventuali autobus acquistati con contributo pubblico o cofinanziati e i loro estremi identificativi;

f) il possesso o meno dell'attestato di idoneità professionale estesa all'attività internazionale;

g) la natura giuridica del rapporto del personale in azienda;

h) il possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'articolo 116, comma 8, del d.lgs. 285/1992, da parte del personale conducente;

i) il numero dei conducenti.

3. Alla domanda di cui al comma 2 è allegata:

a) per i conducenti, la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 2, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, attestante la qualità di dipendente o di lavoratore con contratti temporanei consentiti dalla normativa vigente o la documentazione attestante la qualità di titolare, socio o collaboratore familiare;

b) la documentazione attestante la tipologia dei contratti collettivi di categoria applicati al personale.

4. L'autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali, ha durata illimitata e la sua efficacia è in ogni caso subordinata alla permanenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3.

5. La verifica della permanenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 è effettuata almeno ogni due anni.

6. L'impresa è tenuta a comunicare alla struttura competente le eventuali variazioni, rispetto ai requisiti dichiarati e previsti ai commi 2 e 3, entro quindici giorni dall'avvenuta variazione.

Articolo 4

(Registro regionale delle imprese)

1. Presso la struttura competente, è istituito il registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente.

2. Nel registro regionale delle imprese sono inseriti i dati indicati dalle imprese autorizzate nella domanda di cui all'articolo 3.

Articolo 5

(Disposizioni concernenti i conducenti)

1. I conducenti dei mezzi adibiti al servizio di noleggio di autobus con conducente possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori assunti con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla normativa vigente, titolari, soci o collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni.

2. La qualità di dipendente o di lavoratore con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo è attestata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59), dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino, altresì, gli estremi della registrazione a libro matricola e il rispetto dei contratti collettivi di categoria. Tale documentazione deve essere in possesso del dipendente e del lavoratore in servizio. La qualità di titolare, socio o collaboratore familiare deve risultare dall'iscrizione nel registro delle imprese.

Articolo 6

(Documento fiscale)

1. L'impresa è tenuta a compilare per ogni servizio di noleggio il documento fiscale di cui all'articolo 7 della l. 218/2003.

Articolo 7

(Disposizioni concernenti i mezzi destinati al servizio)

1. L'impresa deve destinare al servizio di noleggio con conducente a mezzo autobus mezzi risultanti dal registro regionale di cui all'articolo 4, di vetustà non superiore a dodici anni, revisionati e muniti di cronotachigrafo funzionante ed estintore omologato.

2. L'impresa deve conservare a bordo dei veicoli l'autorizzazione di cui all'articolo 3, il documento fiscale di cui all'articolo 6, la carta di circolazione e il certificato di abilitazione professionale del conducente di cui all'articolo 3, comma 2, lettera h).

Articolo 8

(Attività di noleggio di autobus acquistati con contributo pubblico)

1. È vietato l'utilizzo, anche occasionale, per l'attività di noleggio, di autobus acquistati con contributo pubblico anche in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

2. In deroga a quanto stabilito al comma 1, l'uso di autobus acquistati con contributo pubblico è consentito unicamente in situazioni di emergenza che richiedano la temporanea sostituzione di servizi di trasporto pubblico locale, di norma effettuati con mezzi ferroviari, funivie o funicolari.

3. L'autorizzazione di cui all'articolo 29 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), non può essere concessa per gli autobus destinati al servizio di linea acquistati con contributo pubblico.

Articolo 9

(Disposizioni in materia di contabilità)

1. Le imprese che svolgono sia servizi di trasporto pubblico locale sia attività di noleggio sono tenute ad adottare un regime di contabilità separata tra le diverse attività.

Articolo 10

(Obblighi dei conducenti)

1. I conducenti degli autobus in servizio di noleggio hanno l'obbligo di:

a) esibire ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale i documenti inerenti all'attività in esercizio;

b) effettuare i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica per ragioni di ordine pubblico e di sicurezza dei cittadini;

c) non chiedere compensi ai passeggeri dell'autoveicolo;

d) non interrompere il servizio o modificare il percorso, salvo che su richiesta dell'utente o nei casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Articolo 11

(Sanzioni)

1. L'esercizio dell'attività di noleggio in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000.

3. L'inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 7, comma 2, e 10, comma 1, lettera a), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 200 a euro 1.500.

4. L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b), c) e d), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 200 a euro 2.000.

Articolo 12

(Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 11, si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 11 è il Presidente della Regione, sulla base degli accertamenti e delle contestazioni effettuate dai funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, della Regione e dei Comuni.

3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 11 sono introitati sul capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) del bilancio regionale.

Articolo 13

(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 10 l'autorizzazione è sospesa:

a) da un minimo di venti ad un massimo di quaranta giorni, sulla base del numero delle violazioni sanzionate nel corso dell'anno. Il numero minimo delle violazioni da prendere a riferimento è di quattro per le aziende con un numero di autobus disponibili da uno a cinque. Tale numero aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili, fino ad un massimo di dieci violazioni;

b) da un minimo di trenta ad un massimo di sessanta giorni per le imprese che, nel corso di un anno, commettono almeno due violazioni gravi indipendentemente dal numero degli autobus disponibili ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell'11 marzo 2004 (Parametri di riferimento per la determinazione da parte delle singole regioni della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse nonché dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione, in attuazione dell'articolo 3, della L. 11 agosto 2003, n. 218), dovendosi intendere per violazione grave quella sanzionata ai sensi dell'articolo 11 della presente legge in misura superiore alla metà del massimo edittale previsto.

2. L'autorizzazione è revocata quando l'impresa:

a) effettua il servizio nonostante la sospensione dell'autorizzazione;

b) vìola le disposizioni di cui all'articolo 9;

c) nell'arco di cinque anni, incorre in un provvedimento di sospensione per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni.

Articolo 14

(Rinvio)

1. La disciplina di ogni altro adempimento o aspetto relativo ai procedimenti di cui alla presente legge è demandata alla Giunta regionale che vi provvede con apposita deliberazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Articolo 15

(Disposizioni transitorie)

1. Le autorizzazioni comunali già rilasciate, alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'attività di noleggio di autobus con conducente restano valide non oltre i dodici mesi successivi alla predetta data.

2. Entro il termine di dodici mesi di cui al comma 1, i Comuni comunicano ai titolari delle imprese la data di scadenza delle autorizzazioni rilasciate; le imprese interessate, per continuare a svolgere l'attività, devono essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 3; in mancanza, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 11, comma 1.

3. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, gli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente già immatricolati alla data di entrata in vigore della presente legge possono raggiungere una vetustà superiore a dodici anni, ma non superiore a quindici.

Articolo 16

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Président - La parole au rapporteur, le Conseiller Praduroux.

Praduroux (UV) - Il disegno di legge in esame introduce una disciplina organica in materia di trasporto di persone effettuato mediante il noleggio di autobus con conducente.

Una prima finalità del disegno di legge n. 75 è quella di andare a colmare il vuoto nella normativa del trasporto di persone con noleggio di autobus con conducente. La legge regionale n. 42 del 9 agosto 1994 in materia di direttive per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, limita il proprio raggio di intervento a prevedere che siano i Comuni ad esercitare la facoltà di dettare le prescrizioni per i servizi pubblici da noleggio i cui esercenti abbiano le proprie rimesse nell'ambito del territorio comunale. Questo tipo di prescrizione era appunto in attesa di un'apposita normativa.

Questo disegno di legge persegue poi una seconda finalità altrettanto importante. In questo caso l'obiettivo è quello di prevenire il probabile avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea in riferimento all'utilizzo per servizi di noleggio di autobus che normalmente vengono usati per effettuare servizi di linea e che abbiano usufruito di contributi pubblici.

La disciplina organica nella materia del trasporto di persone con noleggio di autobus con conducente introdotta da questo disegno di legge si inserisce in modo armonico nell'ambito della legge n. 218 dell'11 agosto 2003 che disciplina le attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante il noleggio di autobus con conducente. Alcune delle disposizioni introdotte con il testo normativo che stiamo esaminando derivano direttamente dalla legge n. 218 del 2003. Riguardano, in particolare, una serie di definizioni: la definizione di "impresa esercente servizi di noleggio di autobus con conducente"; quella di "servizio di noleggio di autobus con conducente"; quella di "autobus" e infine quella della "disponibilità di autobus". Sempre ai sensi della legge n. 218 del 2003 è prevista l'istituzione presso i competenti uffici regionali, del registro regionale delle imprese esercenti attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente. Sono poi stabiliti i requisiti dei conducenti e le modalità della loro individuazione e viene fissato l'obbligo di compilare un documento fiscale per ogni servizio di noleggio.

Venendo poi alla seconda finalità perseguita da questo disegno di legge vi è un adeguamento alle indicazioni della Commissione europea. Nel promuovere questo obiettivo infatti le disposizioni introdotte vietano l'utilizzo, anche occasionale, per l'attività di noleggio di quegli autobus che siano stati acquistati con un contributo pubblico. Tale divieto vale anche per quei mezzi che siano stati acquistati beneficiando dei contributi in data anteriore all'entrata in vigore di tale legge. Bisogna poi ricordare che rispetto a tali prescrizioni è prevista una deroga: si tratta delle situazioni di emergenza laddove sia richiesta la temporanea sostituzione di servizi di trasporto pubblico locale che normalmente sono effettuati con mezzi ferroviari, funiviari o funicolari.

La soluzione adottata da questo disegno di legge per la seconda finalità perseguita, risulta più restrittiva rispetto a quella introdotta da altre leggi regionali dove, invece, si consente l'utilizzo per il servizio di noleggio di autobus che abbiano usufruito per l'acquisto di contributi pubblici in data anteriore all'entrata in vigore dei provvedimenti normativi, anche se con la condizione che siano previste idonee misure di restituzione delle sovvenzioni ricevute. Una simile scelta prevede però che la legittimità rimanga subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea, salvo un diniego. Una procedura che comunque comporterebbe un allungamento dei tempi di approvazione del provvedimento. È invece prevalsa la scelta di andare a regolamentare in modo tempestivo un settore come quello oggetto della materia normata che, per molto tempo, è rimasto senza una disciplina specifica.

Président - La parole à l'Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce et aux transports, Pastoret.

Pastoret (UV) - Je voudrais tout d'abord remercier le collègue Praduroux et les collègues Conseillers qui se sont occupés de cette mesure législative dans les différentes commissions compétentes.

Le secteur des transports publics des personnes traverse actuellement une phase très active et ce essentiellement suite aux initiatives des réformes lancées à l'échelon national avec le décret législatif n° 422/1997, relatif à l'attribution aux Régions et aux collectivités locales des fonctions en matière de transport public local, auquel s'est ajoutée la loi n° 218/2003 pour ce qui est du transport des voyageurs effectué en autobus de location avec chauffeur. Tout comme le législateur national, la Commission européenne a également étudié la question, surtout pour ce qui est de la sauvegarde du principe de la libre concurrence, dans un secteur qui fait depuis toujours, et pas seulement en Italie, l'objet de différentes formes de soutien et d'aide plus ou moins explicite, notamment en raison de l'enjeu social qu'il représente.

Notre Région a suivi l'évolution des différentes réglementations à tel point qu'avec la loi régionale n° 29/1997 portant dispositions en matière de services de transport public réguliers, elle a précédé ne serait-ce que de quelques mois la réforme apportée par décret par le décret n° 422/1997, et qu'elle a été l'une des premières Régions d'Italie à appliquer le principe contenu dans ce texte de réforme en ce qui concerne l'adjudication des contrats de service de ligne d'autocar. C'est dans cette logique d'adaptation aux exigences d'un secteur en perpétuelle évolution que s'insère le projet de loi soumis aujourd'hui à l'approbation du Conseil régional, et qui a pour objectif, conformément aux principes contenus dans la loi n° 218/2003, de réglementer un secteur qui présente pour notre Région un intérêt économique appréciable, ainsi qu'un soutien très efficace pour l'organisation touristique locale.

Ce projet de loi est également très important du point de vue de la compatibilité avec les directives européennes en matière de concurrence, car il clarifie les modalités d'utilisation dans le cadre des services de location des autobus destinés normalement aux services réguliers, ayant bénéficié d'aides publiques, comme cela l'a rappelé le rapporteur. Ce projet de loi a fait l'objet de consultations avec les représentants des entreprises valdôtaines de ce secteur, dont les observations et les suggestions ont été prises en compte lors de l'élaboration du texte définitif.

Il n'est pas nécessaire d'examiner dans le détail le contenu de ce projet de loi, ce qui a déjà été fait par le collègue Praduroux, mais je voudrais profiter de cette occasion pour vous informer que le projet de loi en question devra être complété dans le futur par des dispositions en matière de services de transport public non réguliers, qui sont actuellement régis pas la loi régionale n° 42/1994. Cette loi nécessite d'une révision approfondie en vue de son adaptation à l'évolution du secteur des transports publics non réguliers. Des contacts ont été pris par mon prédécesseur, l'Assesseur Caveri, sur ce point, avec les représentants des catégories concernées, et notamment avec les loueurs des véhicules et les chauffeurs de taxi, donc il sera de mon devoir d'approfondir cette première prise de contact pour mettre sur pied des dispositions qui puissent remplir le vide dont je viens de parler en conclusion.

Président - La parole au Conseiller Tibaldi.

Tibaldi (CdL) - È una norma estremamente tecnica come è stato detto sia dal relatore che dall'Assessore, che si armonizza con la legge n. 218/2003.

Da parte del nostro gruppo c'è un sostanziale favore all'approvazione della medesima. Vorrei solo proporre un emendamento secondo una richiesta che avevo già fatto a suo tempo in IV Commissione, ovvero all'articolo 14, comma 1, si prevede un rinvio di provvedimenti alla Giunta per ogni altro adempimento o aspetto procedimentale che riguardi l'applicazione di questa legge; quindi, se l'Assessore concorda e se anche il Consiglio accetta, proporremmo come gruppo una soppressione del 1° comma dell'articolo 14, la cui soppressione integrale non va a stravolgere assolutamente l'impostazione della legge e, di conseguenza, nulla toglie alla fase applicativa come prevista dalla Giunta nel suo disegno originario.

Président - La parole au Conseiller Sandri.

Sandri (GV-DS-PSE) - Ovviamente il nostro gruppo voterà con piacere questa legge, che precisa una serie importante di parametri, anche per evitare conflitti di competenza e procedure di infrazione della CE. Mi preme segnalare e apprezzare, dell'intervento dell'Assessore, la volontà espressa di andare a modificare la legge sul trasporto di autonoleggio non di linea della legge del 1994, legge che è ormai fuori mercato e che deve essere modificata, perché purtroppo le contingenze economiche e strutturali hanno portato a una crisi del settore, per cui ci auguriamo che nei prossimi mesi possiamo affrontare anche questo aspetto.

Président - La parole à l'Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce et aux transports, Pastoret.

Pastoret (UV) - Pour dire que j'ai pris bonne note de l'intervention du collègue Sandri, d'une part, et, d'autre part, ce que le collègue Tibaldi vient de dire c'est vrai, on avait discuté de ça en commission et puisque "pacta sunt servanda", l'Assesseur Caveri avait donné une disponibilité à une éventuelle modification si une requête de ce genre avait été faite dans la salle du Conseil, je maintiens ce qui avait été demandé. D'ailleurs je suis d'accord, même si cela est un peu risqué, parce que s'il y aurait nécessité d'apporter de petites précisions avec délibération du Gouvernement on ne pourra pas le faire; il faudra venir dans cette salle avec une disposition législative pour apporter les modifications nécessaires.

Mais, ce qui me concerne, je n'ai rien contre le fait que l'amendement de M. Tibaldi soit accepté.

Président - On passe à l'examen des articles.

Je soumets au vote l'article 1er:

Conseillers présents et votants: 27

Pour: 27

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 2:

Conseillers présents et votants: 27

Pour: 27

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 3:

Conseillers présents et votants: 27

Pour: 27

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 4:

Conseillers présents et votants: 27

Pour: 27

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 5:

Conseillers présents et votants: 27

Pour: 27

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 6:

Conseillers présents et votants: 27

Pour: 27

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 7:

Conseillers présents et votants: 27

Pour: 27

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 8:

Conseillers présents et votants: 27

Pour: 27

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 9:

Conseillers présents et votants: 27

Pour: 27

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 10:

Conseillers présents et votants: 27

Pour: 27

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 11:

Conseillers présents et votants: 27

Pour: 27

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 12:

Conseillers présents et votants: 27

Pour: 27

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 13:

Conseillers présents et votants: 27

Pour: 27

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - A l'article 14 il y a l'amendement du groupe "La Casa delle Libertà", dont je donne lecture:

Emendamento

Sopprimere l'articolo 14.

Je le soumets au vote:

Conseillers présents et votants: 27

Pour: 27

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 15:

Conseillers présents et votants: 27

Pour: 27

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 16:

Conseillers présents et votants: 27

Pour: 27

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote le projet de loi dans son ensemble:

Conseillers présents et votants: 27

Pour: 27

Le Conseil approuve à l'unanimité.