Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 1311 del 11 maggio 2005 - Resoconto

OGGETTO N. 1311/XII - Disegno di legge: "Disposizioni per il finanziamento regionale del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo".

Articolo 1

(Oggetto)

1. In considerazione del rilevante interesse pubblico che riveste il servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo, la Regione assume a proprio carico le spese necessarie per assicurarne l'effettuazione.

Articolo 2

(Organizzazione e gestione del servizio)

1. La responsabilità organizzativa e gestionale del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo è affidata ai soggetti cui compete la gestione delle piste interessate.

2. I gestori delle piste di sci di fondo sono tenuti a comunicare alla struttura regionale competente in materia di piste di sci le date di apertura e di chiusura al pubblico delle piste da essi gestite.

Articolo 3

(Oneri a carico della Regione)

1. La Giunta regionale approva annualmente, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, l'ammontare massimo della spesa destinata al finanziamento del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo, nonché la sua ripartizione fra i gestori delle piste interessati, in relazione alla lunghezza delle piste regolarmente classificate ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci).

2. Per l'attuazione di quanto disposto al comma 1, i gestori delle piste di sci di fondo sono tenuti a presentare alla struttura regionale competente in materia di piste di sci, entro il 30 settembre di ogni anno, apposita domanda corredata di un elenco delle piste di cui il gestore preveda, in presenza di sufficienti condizioni di innevamento e fatte salve le esigenze di sicurezza, il funzionamento per almeno trenta giorni durante la successiva stagione invernale.

Articolo 4

(Modalità di liquidazione)

1. Alla liquidazione della spesa di cui all'articolo 3, comma 1, provvede, con proprio provvedimento, il dirigente della struttura regionale competente in materia di piste di sci, con le seguenti modalità:

a) il 70 per cento della spesa relativa alla stagione invernale, di norma entro il 30 novembre;

b) il saldo della spesa relativa alla stagione invernale, di norma entro il 30 giugno dell'anno successivo.

2. La liquidazione è subordinata alla verifica dell'effettivo e regolare svolgimento del servizio di soccorso.

Articolo 5

(Riduzioni)

1. Qualora sia accertato un periodo di funzionamento invernale delle piste inferiore a trenta giorni, la liquidazione della spesa è disposta in misura proporzionalmente ridotta, fatto comunque salvo il recupero delle eventuali somme eccedenti già liquidate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).

Articolo 6

(Rinvio)

1. La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione ogni ulteriore adempimento o aspetto relativo alle procedure concernenti la concessione e la liquidazione dei finanziamenti di cui alla presente legge.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Articolo 7

(Disposizione transitoria)

1. In sede di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 3, comma 2, è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e la spesa può essere riferita alla stagione in corso.

Articolo 8

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in euro 400.000 per l'anno 2005 (stagioni invernali 2004/2005 e 2005/2006) e in euro 200.000 per gli anni seguenti.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2005 e di quello pluriennale per il triennio 2005/2007 nell'obiettivo programmatico 2.2.1.11. (Protezione civile) e si provvede mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) dell'obiettivo programmatico 3.1 (Fondi globali), a valere sugli accantonamenti previsti all'allegato 1 punto B.2.1. (Effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo) ai medesimi bilanci.

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 9

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Président - La parole au rapporteur, Conseiller Cesal.

Cesal (UV) - L'offerta turistica invernale della Valle d'Aosta, di per sé molto ricca e variegata, comprende anche le numerose piste di sci di fondo dislocate nelle varie zone della regione. Cogne e Brusson si contendono la palma di regine di questo sport che attrae, malgrado tutto, un gran numero di appassionati, ma altre stazioni cosiddette "minori", negli ultimi anni, hanno compiuto progressi significativi. I miglioramenti hanno investito sia l'adeguamento delle piste vere e proprie, sia l'aspetto relativo alle strutture dell'accoglienza che contribuiscono a garantire agli appassionati di questo sport impianti impeccabili ed accoglienza confortevole. Fanno parte di questo elenco di località cosiddette "minori" Saint-Barthélemy, Flassin, Pont di Valsavarenche, Rhêmes-Notre-Dame, Les Combes, Introd, Arpy e tante altre. Località che hanno saputo trasformare peculiarità del territorio in offerta turistica poco impattante.

Certo le norme sulla sicurezza delle piste da sci, il loro adeguamento strutturale alle prescrizioni di legge hanno richiesto risorse importanti, così come importante appare il mantenimento in essere di un efficiente servizio di soccorso. Di qui la necessità per la nostra Regione di indirizzare risorse verso il mantenimento ed il perfezionamento di questo servizio così importante, a compensazione di fondi indirizzati verso questo particolare settore e soppressi con l'entrata in vigore del regime della finanza locale.

Il presupposto logico su cui si basa la legge, parte dalla considerazione che il servizio di soccorso è una funzione di rilevante interesse pubblico, i cui costi debbono quindi essere sostenuti dall'ente pubblico. L'organizzazione e lo svolgimento del servizio non può però essere svolto in maniera avulsa dal contesto, ma in stretta correlazione con la gestione dei singoli comprensori che utilizzano già strumenti e figure professionali adeguati ed in linea con la normativa vigente. L'Amministrazione regionale nel riconoscere alle attività di soccorso sulle piste da sci la funzione di interesse pubblico, demanda agli enti gestori delle stesse tutti gli aspetti organizzativi assumendo a proprio carico le spese per l'effettuazione del servizio stesso. Il tutto secondo parametri che considerano la durata di apertura,- che non deve essere inferiore ai 30 gg. annui - la lunghezza delle piste stesse che debbono essere regolarmente classificate sulla base dell'articolo 3 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9). La legge determina inoltre le modalità per l'erogazione delle provvidenze economiche agli enti gestori interessati e verifica l'assolvimento delle prescrizioni e delle norme di legge in materia.

Vorrei segnalare che è stato presentato da parte dell'Assessore un emendamento di natura tecnica per la soluzione del problema delle domande, per la stagione invernale in corso.

Président - Je déclare ouvert le débat.

La parole au Conseiller Lattanzi.

Lattanzi (CdL) - Finalmente potrò votare qualcosa a favore di questa Giunta, qualcosa di concreto, qualcosa che va nella direzione di dare un senso alle tante parole che, sul turismo, si sono fatte in questi ultimi anni! Finalmente arriva questa benedetta legge che riconosce la necessità di avere un servizio di qualità da offrire ai turisti e ai praticanti valdostani di fondo nelle piste da sci fra le più belle d'Europa.

Sono soddisfatto di questo atto concreto; non mi dilungherò perché credo che l'unico appunto che si potrebbe fare in questo senso sarebbe l'intenzione di vedere, un giorno, un testo unico dei provvedimenti che riguardano la gestione delle piste da sci, quelle con il trasporto a fune e quelle che, come in questo caso, non lo prevedono.

Ha ragione il Presidente della commissione a ribadire nella relazione l'importanza strategica di questo disegno di legge; aggiungo che sarebbe importante, visto il ruolo che svolge la pratica dello sci, sia quello da discesa che quello da fondo, di vedere, un giorno, un testo unico della normativa che riguarda le piste da sci della nostra regione. Sarebbe un passo avanti nella nostra normativa regionale, sarebbe la prima volta che una regione istituisce un testo unico di tutti i provvedimenti legislativi che riguardano lo sci da discesa e da fondo.

Président - La parole au Conseiller Curtaz.

Curtaz (Arc-VA) - Negli ultimi mesi, forse negli ultimi due anni, io e l'Assessore Caveri abbiamo avuto occasione di discutere, qui, del contenuto non della legge, ma della problematica a cui la legge dà una risposta. Non so se questa sia la risposta più adeguata, forse è la più semplice quella di dare i soldi, sono però convinto che questa legge - quindi la valuto positivamente - dia una risposta essenziale per alcune località. Qui devo correggere il collega Cesal, la legge viene incontro non tanto a quelle località che lui ha citato, perché si tratta di medie località che già forniscono un adeguato servizio agli appassionati del fondo, ma si riferisce a quelle località che negli ultimi tempi non hanno neppure più aperto l'anello dei 3 e dei 5 km di fondo, perché non potevano permettersi di sostenere le spese per l'apertura della pista. Direi che è questa la risposta data dalla legge e sono queste le località a cui si riferisce la legge, più che a quelle elencate dal relatore.

Noi apprendiamo con soddisfazione che viene data una risposta che era ormai richiesta, necessaria, rispetto a queste piccolissime realtà. Abbiamo un'unica perplessità che rappresentiamo: quella della disposizione transitoria - abbiamo visto che è stata emendata, ma per una questione tecnica -, la quale prevede una forma di retroattività della legge. È un principio che a noi non piace, capiamo che ci sono anche delle ragioni pratiche che sono quelle di saldare le spese della stagione appena esauritasi, ma sarebbe stato più corretto che questa legge fosse pervenuta in aula in tempi adeguati e si fosse evitato di introdurre questa disposizione che, pur non essendo illegittima, è un tipo di soluzione che non ci trova, in linea di principio, concordi.

Président - La parole au Conseiller Comé.

Comé (SA) - Per dichiarare il voto favorevole del nostro gruppo, in quanto riteniamo che con questo disegno di legge si va ulteriormente a qualificare i servizi già esistenti, grazie ai continui miglioramenti che sono stati fatti negli ultimi anni su tutte le piste di fondo della nostra regione. Certamente questa era una lacuna, mancava questo servizio per tutti i praticanti dello sci da fondo; qui si va a completare un'offerta turistica importante per la nostra regione.

Da parte nostra, quindi, non possiamo che esprimere soddisfazione per questo disegno di legge.

Président - La parole à l'Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce, aux transports et aux affaires européennes, Caveri.

Caveri (UV) - L'emendamento è già stato annunciato dal collega Cesal, che è un relatore fondista per il numero di relazioni e anche un fondista relatore perché la sua foto risulta sul dépliant olimpico per illustrare le piste di Arpy.

Vorrei tranquillizzare il collega Curtaz; già nella finanziaria avevamo appostato con la spiegazione che sarebbe servita per questa legge dei fondi nei fondi globali che erano superiori agli anni successivi, perché si riteneva si dovesse dare una retroattività alla legge, perché questo era un impegno assunto.

Credo che l'approvazione della legge sia un fatto positivo, perché secondo alcune notizie fornite da Marco Albarello ci potrebbe essere l'ipotesi di un ritorno della "Coppa del mondo" di sci di fondo in Valle d'Aosta; opportunamente il collega Lattanzi fa gli scongiuri, ma queste sono le notizie che Marco ci ha fornito nelle ultime ore... speriamo che la cosa sia vera!

Président - Je soumets au vote l'article 1er:

Conseillers présents et votants: 25

Pour: 25

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 2:

Conseillers présents et votants: 25

Pour: 25

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 3:

Conseillers présents et votants: 25

Pour: 25

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 4:

Conseillers présents et votants: 25

Pour: 25

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 5:

Conseillers présents et votants: 25

Pour: 25

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 6:

Conseillers présents et votants: 25

Pour: 25

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - A l'article 7 il y a l'amendement de l'Assesseur Caveri, dont je donne lecture:

Emendamento

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

(Disposizione transitoria)

1. Relativamente alla stagione invernale 2004/2005, la domanda di cui all'articolo 3, comma 2, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di piste di sci, previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento del servizio di soccorso, provvede alla liquidazione, a saldo in un'unica soluzione, della spesa relativa alle domande presentate ai sensi del comma 1.".

Je le soumets au vote:

Conseillers présents: 26

Votants: 24

Pour: 24

Abstentions: 2 (Curtaz, Riccarand)

Le Conseil approuve.

Président - Je soumets au vote l'article 7:

Conseillers présents: 25

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 2 (Curtaz, Riccarand)

Le Conseil approuve.

Président - Je soumets au vote l'article 8:

Conseillers présents et votants: 26

Pour: 26

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 9:

Conseillers présents et votants: 26

Pour: 26

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote la loi dans son ensemble:

Conseillers présents et votants: 26

Pour: 26

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Nous terminons nos travaux sur ce point. Le Conseil est convoqué pour demain matin à 9 heures.

La séance est levée.

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La séance se termine à 20 heures 10.