Oggetto del Consiglio n. 1047 del 16 dicembre 2004 - Resoconto
OGGETTO N. 1047/XII - Proposta di legge: "Disposizioni in materia di destinazione delle ceneri da cremazione".
Articolo 1
(Oggetto)
1. La presente legge, nel rispetto della dignità, della libertà di scelta, delle convinzioni culturali e religiose di ogni individuo, disciplina la dispersione e la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti e dalla cremazione dei resti mortali e dei resti ossei, nell'ambito dei principi della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).
Articolo 2
(Autorizzazione)
1. La dispersione e la conservazione delle ceneri sono autorizzate dall'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, sulla base della volontà del defunto.
Articolo 3
(Destinazione delle ceneri)
1. Le ceneri derivanti da cremazione possono essere:
a) disperse, con le modalità di cui all'articolo 6;
b) conservate in un'urna sigillata, che deve essere alternativamente:
1) tumulata in cimitero;
2) interrata in cimitero;
3) oggetto di affidamento personale.
Articolo 4
(Manifestazione della volontà)
1. La volontà del defunto per la dispersione o la conservazione delle proprie ceneri è manifestata tramite:
a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
b) dichiarazione autografa, resa ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nella quale risulti, oltre alla volontà di essere cremato, l'indicazione della destinazione delle proprie ceneri.
2. In mancanza di manifestazione di volontà del defunto, espressa nei modi di cui al comma 1, la volontà è manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso.
3. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
4. In caso di mancata indicazione della destinazione delle ceneri da parte del defunto o dei soggetti di cui ai commi 2 e 3, le stesse sono conservate nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).
Articolo 5
(Consegna e trasporto delle ceneri)
1. La consegna delle ceneri è effettuata ai soggetti individuati nella manifestazione di volontà del defunto. In mancanza di manifestazione di volontà, la consegna delle ceneri è effettuata ai soggetti di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, o a persona delegata dai predetti soggetti.
2. La consegna delle ceneri è effettuata previa sottoscrizione, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di un documento redatto in triplice copia, di cui una conservata presso l'impianto di cremazione, una presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso e una dal consegnatario delle ceneri. Tale documento costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
3. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto delle salme, salva diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
Articolo 6
(Dispersione delle ceneri)
1. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà del defunto. In mancanza di manifestazione di volontà, la dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, o dal rappresentante legale delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o da persona delegata dai predetti soggetti, o ancora, in difetto, da personale autorizzato dal Comune, che vi provvede limitatamente ai luoghi di cui al comma 2, lettere a) e b).
2. La dispersione delle ceneri è consentita, sulla base della volontà del defunto, nei seguenti luoghi:
a) nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del d.P.R. 285/1990;
b) in area verde a ciò appositamente destinata all'interno dei cimiteri;
c) in natura, purché ad una distanza di oltre 200 metri da un qualunque insediamento abitativo;
d) nei laghi, nei torrenti e nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti;
e) in aree private.
3. In caso di mancata manifestazione di volontà del defunto, o dei soggetti di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, sul luogo di dispersione delle ceneri, le stesse sono disperse nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del d.P.R. 285/1990.
4. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
5. La dispersione in aree private, purché ad una distanza di oltre 200 metri da un qualunque insediamento abitativo, deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
Articolo 7
(Conservazione delle ceneri)
1. La conservazione delle ceneri nell'urna sigillata è effettuata dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà del defunto. In mancanza di manifestazione di volontà, la conservazione delle ceneri è effettuata dai soggetti di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono disporre dell'urna, nel rispetto della volontà del defunto, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).
3. L'urna sigillata è conservata in modo da consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.
4. In caso di affidamento personale, l'ufficiale dello stato civile annota in un apposito registro le generalità del soggetto affidatario e quelle del defunto medesimo. Se l'affidatario o i suoi eredi intendono, per qualsiasi motivo, rinunciare all'affidamento dell'urna contenente le ceneri, esse vengono conferite nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del d.P.R. 285/1990, previa autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile.
Articolo 8
(Destinazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei resti mortali e dei resti ossei)
1. La destinazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei resti mortali e dei resti ossei avviene con le modalità di cui all'articolo 3, e secondo la disciplina della presente legge, ed è rimessa alla volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile.
2. In caso di irreperibilità dei soggetti di cui al comma 1, dopo trenta giorni dalla pubblicazione di uno specifico avviso nell'albo pretorio del Comune, l'ufficiale dello stato civile autorizza la destinazione delle ceneri derivanti da cremazione dei resti mortali e dei resti ossei di salme interrate da almeno dieci anni e di salme tumulate da almeno venti anni.
Articolo 9
(Regolamenti comunali)
1. I Comuni adeguano i propri regolamenti di polizia mortuaria alle disposizioni della presente legge entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa, avuto riguardo, in particolare, alle dimensioni delle urne, alle caratteristiche dei luoghi di conservazione da parte dei privati in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione e ad ogni altra prescrizione di carattere igienico-sanitario.
2. La violazione delle disposizioni dei regolamenti di polizia mortuaria è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 25 a euro 500.
3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dalla legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti).
Articolo 10
(Commemorazioni)
1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di affidamento personale o nel caso di dispersione delle ceneri, i dati anagrafici del defunto possono figurare su apposita targa, individuale o collettiva, all'interno del cimitero.
2. Anche al momento della dispersione delle ceneri possono avere luogo forme rituali di commemorazione.
Articolo 11
(Informazione ai cittadini)
1. I Comuni promuovono l'informazione ai cittadini residenti nel proprio territorio sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici. Specifiche informazioni sono dedicate alla cremazione ed alla destinazione delle ceneri.
Articolo 12
(Disposizione finale)
1. Le ceneri già collocate nei cimiteri al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono essere disperse o conservate secondo le modalità disciplinate dalla presente legge.
Président - Je rappelle que la Ie Commission a donné son avis favorable à l'unanimité avec amendement, ainsi que la Ve, en plus le Comité permanent des collectivités locales a donné son avis favorable.
La parole au rapporteur, Conseiller Sandri.
Sandri (GV-DS-PSE) - Anche a nome dell'altro relatore Nicco, che ha condiviso con me questa proposta di legge, e degli altri presentatori, credo sia importante chiarire una tematica così complessa e delicata.
La legge n. 130 del 2001 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) ha disciplinato in modo completo tale pratica funeraria ma, in materia di dispersione delle ceneri, ha indicato solo i principi generali, mentre il decreto attuativo del Presidente della Repubblica, previsto all'articolo 1, non è mai stato emanato. In questa situazione un'importante e civile modernizzazione delle pratiche funerarie rischia di essere monca nella parte più qualificante.
A questo punto appare utile una breve premessa storica. La cremazione, pur avendo radici remote, è stata marginalizzata dalle religioni monoteiste e sostituita con la sepoltura. Una prima grande riforma delle pratiche funerarie si deve a Napoleone Bonaparte che regolamentò le aree cimiteriali così come oggi le conosciamo. Nel 1963 Papa Paolo VI abolì il divieto di cremazione per i cattolici e questo provvedimento si innestò su una ripresa della pratica che, di anno in anno, non solo si sta diffondendo, ma sta conquistando un vasto credito proprio per la destinazione delle ceneri, che consente a ciascuno di poter determinare il proprio destino in maggiore sintonia con le proprie credenze naturali, culturali, morali o religiose.
In questo processo si innesta la legge n. 130 sopraccitata, che appare come un importante passo avanti della legislazione italiana. La nostra proposta, sulla scia di quella di altre regioni, non solo tende ad adattare alla nostra realtà la norma nazionale, ma soprattutto tenta di colmare il vuoto normativo del DPR ex articolo 1 non ancora emanato. Nella nostra realtà a tali obiettivi se ne aggiunge un altro legato alla realizzazione del tempio crematorio ad Aosta. Infatti, ai sensi del DPR n. 285/1990, che contiene il regolamento di polizia mortuaria, è opportuno che ogni capoluogo di Regione realizzi tale struttura e l'Amministrazione regionale, in accordo con quella cittadina, ha ormai completato la costruzione dell'edificio ed è previsto nei prossimi mesi l'inizio dell'attività. La nostra proposta di legge consente quindi di dare una risposta non soltanto teorica, ma pratica. Innanzitutto vogliamo dare una risposta a tutti coloro che già oggi si ritrovano a non poter ottemperare alle volontà espresse dei propri defunti, cioè a tutte le persone che oggi hanno urne tumulate, ma che da domani potranno procedere ad attuare rispettosamente le indicazioni lasciate dai propri cari, dall'inumazione alla conservazione nel proprio domicilio, alla dispersione. In secondo luogo daremo una risposta a tutti coloro che, purtroppo, si troveranno di fronte a tale dolorosa evenienza nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Tenuto conto delle strutture in fase di avvio della città di Aosta, è probabile che un'alta percentuale di cittadini, sempre maggiore, darà disposizioni in tal senso e i congiunti potranno attuare tali indicazioni senza più alcun dubbio e alcuna limitazione. In terzo luogo diamo una risposta anche per il passato, poiché tale procedura funeraria potrà essere attuata anche per chi è stato sepolto 10 o 20 anni fa e quindi si potrà dare una risposta civile e dignitosa ad un'altra evenienza triste e complessa, che è quella che si concretizza al termine del periodo di tumulazione o di inumazione ordinaria.
Nella legge vengono identificate procedure molto precise, ma una parte di esse dovrà essere adattate alle differenti realtà comunali. Sarà un impegno di tutti gli enti locali della nostra Regione di predisporre in tempi brevi i provvedimenti necessari per la definizione della dimensione delle urne, delle caratteristiche e dei luoghi di conservazione e delle altre norme igienico-sanitarie. Questa legge, consentendo dal momento della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta la dispersione delle ceneri secondo le indicazioni dei defunti, opera un'azione di civiltà che fa onore a questo Consiglio, troppo spesso ingiustamente accusato di badare alle questioni economiche.
Ringrazio innanzitutto per il supporto dato alla mia iniziativa i colleghi Roberto Nicco, Adriana Viérin e Fedele Borre, ma ringrazio anche voi tutti che vorrete dare un voto positivo all'iniziativa, ma sento l'obbligo di ringraziare pubblicamente la Sig.ra Liviana Romeo di Aosta che, durante un'iniziativa pubblica del nostro gruppo consiliare nel luglio scorso, mi informò di questo vuoto legislativo che andava colmato e che in qualche modo è stata promotrice del nostro progetto di legge. La complessità della materia, la notevole disparità di indirizzo delle altre leggi regionali e le difficoltà intrinseche di una problematica per molti versi resa marginale sono state superate grazie all'apporto indispensabile ed estremamente curato dell'Ufficio legislativo del Consiglio regionale, diretto dal Dott. Fabrizio Gentile ed in particolare sono da elogiare la Dott.ssa Sonia Grieco e la Dott.ssa Patrizia Nale, mentre, per la parte normativa legata agli enti locali, un contributo essenziale è venuto dall'Amministrazione cittadina di Aosta, in particolare dai Servizi demografici brillantemente rappresentati dalla Sig.ra Vallì Orsi, funzionario dello Stato civile.
Président - La parole à la Conseillère Viérin Adriana.
Viérin A. (UV) - Chers Collègues, encore quelques minutes avant de terminer ce Conseil, permettez-moi d'ajouter quelques mots à ce sujet. Avant tout merci Monsieur Sandri, merci d'avoir bien voulu bâtir ce dessin de loi et d'avoir bien voulu le partager avec nous, parce-qu'il faut bien le dire, le gros du boulot vous revient entièrement. Lors de la présentation de cette loi quelqu'un m'a dit: "Ah, une loi sur les morts". Evidemment une loi qui touche à un argument comme la mort peut, au premier abord, nous déconcerter, peut même créer un certain embarras. La mort n'est rien d'autre qu'une étape de notre vie et personnellement je crois qu'il s'agit simplement d'un nouveau départ, d'un début vers autre chose.
On a ici l'habitude de voter des lois qui ordonnent, qui obligent, qui imposent ou, dans le meilleur des cas, des lois qui permettent à certaines conditions de faire certaines choses; des lois, pour la plupart, difficiles à comprendre, trop souvent excessivement compliquées et loin de la population. Voici par contre une loi simple, qui respire la liberté, un brin de liberté, la liberté de choisir de son vivant quoi faire de ses propres dépouilles mortelles. J'espère que cette Assemblée saura, dans le futur, se doter de lois qui, sans peser sur le bilan de la communauté, sachent donner des signaux de liberté. Les hommes et les femmes députés à l'exercice de la vie politique devraient, à mon avis, savoir être à l'avant-garde et prédisposer des desseins de loi avant même que le problème se pose, avant même que ce soient les citoyens à en demander. Malheureusement n'a pas été le cas même pour cette loi, car celle-ci "ça fait belle lurette" que nos citoyens en demandent, mais on aura au moins eu le mérite d'avoir répondu aux attentes, aux requêtes de la communauté et ceci dans une période de - j'ose dire - de stagnation politique représente sans aucun doute une petite lumière, modeste, mais significative. Si nous saurons l'apercevoir cette petite lumière, elle pourra peut-être nous éclairer le chemin qu'a mon sens nous devons entreprendre. Chemin qui consiste à être tout d'abord à l'écoute des exigences de notre peuple et ensuite à trouver les formules adéquates pour donner des réponses dans n'importe quel domaine par ailleurs et, si possible, en laissant de coté les petites querelles personnelles, en laissant travailler ceux qui le désirent, (M. Tibaldi, je m'adresse également à vous) en pleine liberté et dans le respect du mandat qui nous a été confié par les électeurs. Inutiles et stériles les plaintes des pauvres conseillers qui ne peuvent rien faire, qui sont complètement assujettis au Gouvernement, qui cherchent désespérément de trouver une collocation adéquate au sein du panorama politique; il s'agit d'un refrain qui n'est ni joyeux, ni doux, il est simplement ennuyeux. Permettons-nous de travailler sérieusement, en liberté et reportons les éventuels débats politiques dans les lieux députés à cet effet: les commissions et cette Assemblée. Pour revenir comme on dirait, à nos moutons, j'espère vivement que cette loi sera votée à l'unanimité par le Conseil de la Vallée. Merci pour votre aimable attention. Joyeux Noël à tout le monde.
Président - Je déclare ouvert le débat.
La parole au Conseiller Frassy.
Frassy (CdL) - Penso che qualche breve considerazione debba essere fatta su questo disegno di legge: deve essere effettuata, più che sul provvedimento, per l'enfasi con cui i relatori hanno illustrato all'aula questo disegno di legge. Molte volte siamo distratti sul nostro futuro prossimo e non riusciamo a concludere sul nostro futuro prossimo venturo; invece devo dire che su questo futuro, che personalmente mi auguro e vi auguro, sia il più futuro possibile, vedo che vi è stata una grande unanimità di intenti. Non posso non sottolineare come finalmente il partito di maggioranza assoluta sia resuscitato da queste ceneri. Non so se poi il futuro del partito sarà segnato da questo disegno di legge, ma abbiamo trovato una materia sulla quale hanno riconquistato il gusto di guardare al futuro, anche se è una materia che fa intravedere, collega Viérin Adriana, una luce, ma mi permetta che sia forse più perpetua che non di prospettiva! Su queste considerazioni il nostro gruppo voterà il provvedimento, con meno enfasi, ma con un pragmatismo che ci porta a condividere il disegno di legge.
Président - Je peux fermer la discussion générale? La discussion générale est close.
Je soumets au vote l'article 1er:
Conseillers présents et votants: 27
Pour: 27
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 2:
Conseillers présents et votants: 27
Pour: 27
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 3:
Conseillers présents et votants: 27
Pour: 27
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 4:
Conseillers présents et votants: 27
Pour: 27
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 5:
Conseillers présents et votants: 26
Pour: 26
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 6:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 7:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Presidente - All'articolo 8 vi è l'emendamento della I Commissione; ne do lettura:
Emendamento
Il comma 2 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"2. In caso di irreperibilità dei soggetti di cui al comma 1, le ceneri derivanti da cremazione dei resti mortali e dei resti ossei di salme interrate da almeno dieci anni e di salme tumulate da almeno venti anni sono conservate nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del d.P.R. 285/1990.".
Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo così emendato:
Articolo 8
(Destinazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei resti mortali e dei resti ossei)
1. La destinazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei resti mortali e dei resti ossei avviene con le modalità di cui all'articolo 3, e secondo la disciplina della presente legge, ed è rimessa alla volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile.
2. In caso di irreperibilità dei soggetti di cui al comma 1, le ceneri derivanti da cremazione dei resti mortali e dei resti ossei di salme interrate da almeno dieci anni e di salme tumulate da almeno venti anni sono conservate nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del d.P.R. 285/1990.
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 9:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 10:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 11:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 12:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.