Oggetto del Consiglio n. 1048 del 16 dicembre 2004 - Resoconto
OGGETTO N. 1048/XII - Proposta di legge: "Disposizioni integrative della legge regionale 28 aprile 2003, n. 15 (Estensione a tutti i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati) e all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), dell'integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti)".
Articolo 1
(Decorrenza dell'applicazione dell'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 2003, n. 15)
1. La disposizione di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 2003, n. 15 (Estensione a tutti i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati), e all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), dell'integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti), si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 7 agosto 2002, n. 17 (Integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti).
2. Relativamente ai soggetti che già beneficiano dell'assegno integrativo reversibile ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 15/2003, la struttura regionale competente in materia provvede d'ufficio all'erogazione delle maggiori somme derivanti dall'applicazione del comma 1.
Articolo 2
(Disposizione finanziaria)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 200.000 per l'anno 2004.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2004 nell'obiettivo programmatico 2.2.3.03. (Assistenza sociale e beneficenza pubblica), al capitolo 61250 (Integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti ed assimilati) ed al relativo finanziamento si provvede mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto nel capitolo 69300 (Quota interessi per ammortamento di mutui e prestiti da contrarre) dell'obiettivo programmatico 3.2. (Altri oneri non ripartibili).
3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 3
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Président - La parole au rapporteur, Conseiller Sandri.
Sandri (GV-DS-PSE) - La legge regionale n. 17 del 2002 ha riconosciuto un assegno integrativo mensile agli ex combattenti identificati dalla legge statale n. 336 del 1970. È stata questa una scelta meritoria che testimonia il riconoscimento della Valle d'Aosta nei confronti di coloro che hanno combattuto per la nostra libertà. Con la legge regionale n. 15 del 2003 tale assegno è stato esteso a tutti gli altri soggetti previsti dall'articolo 1 della suddetta norma statale: profughi di guerra, orfani di guerra, vedove di guerra, partigiani, ex internati, mutilati ed invalidi di guerra. Tale norma quindi ha perequato ai benefici della legge n. 17/2002 ad esempio i partigiani, che, a causa di un'interpretazione restrittiva, erano stati esclusi dalla prima attribuzione dell'assegno integrativo. È evidente per tutti l'iniqua disparità tra chi ha combattuto in Etiopia o in Russia, e ha ricevuto l'assegno dall'agosto 2002, e chi ha combattuto sulle nostre montagne contro il nazifascismo, e ne è stato escluso.
Con questo provvedimento di legge si sana un'altra disparità, cioè si estende il beneficio dell'assegno integrativo ai partigiani, agli orfani e alle altre categorie assimilate, a partire dall'agosto 2002, cioè con la stessa decorrenza ottenuta dagli ex combattenti, e non solo dal maggio 2003, come previsto dalla legge n. 15/2003. In questa maniera tutte le categorie accomunate dalla pesante esperienza della guerra trovano una parità di trattamento. Per quanto riguarda gli arretrati, la norma che stiamo per approvare prevede un automatismo di concessione. Ad informazione delle colleghe e dei colleghi ritengo utile ricordare che le domande giunte sinora agli uffici sono riferite a: 1.547 ex combattenti, 411 partigiani, 165 orfani di guerra, 49 ex internati, 42 mutilati ed invalidi di guerra, 19 vedove di guerra, 15 profughi di guerra. L'onere complessivo della legge è di 200.000,00 €, cui nei prossimi anni si potranno aggiungere minimi oneri per qualche domanda tardiva delle cittadine e dei cittadini non ancora informati delle provvidenze loro spettanti.
Una riflessione per concludere. L'articolo 11 della Costituzione italiana bandisce la guerra. Spero che tutti noi, nel votare una legge che riconosce, dopo 60 anni, ancora l'esistenza dei guasti provocati dagli eventi bellici, abbiamo alta la convinzione della fondamentale importanza di impegnarci quotidianamente contro le guerre, ovunque esse siano, e per la promozione di una cultura di pace. Infine mi corre l'obbligo di ringraziare l'Assessore Fosson per la fattiva collaborazione nella stesura del testo di legge.
Président - Je déclare ouvert le débat.
La parole au Conseiller Rini.
Rini (UV) - Su questo argomento ho avuto modo di intervenire a più riprese in quest'aula, anche perché chi era presente in quest'aula nelle passate legislature si ricorderà che vi sono state delle difficoltà e questo anche a livello di Commissione di Coordinamento.
Ogni volta che sono intervenuto mi è sembrato giusto ricordare - come mi sembra giusto anche oggi - la valenza del provvedimento che da tanti anni era atteso dalle associazioni combattentistiche, provvedimento che costituisce un atto di riconoscenza verso chi ha lottato e si è battuto per riportare la democrazia e la libertà nel Paese e soprattutto per l'autonomia della nostra Valle. Il vitalizio previsto, pur avendo un modesto valore economico, riveste un grande valore simbolico per i sacrifici che le forze combattentistiche valdostane hanno fatto e dei quali ancora oggi e spero per sempre potremo trarre vantaggio. Come è noto, non solo i combattenti, ma anche altre categorie hanno avuto dei disagi e sono state sottoposte a dure privazioni e indicibili trattamenti; questa Amministrazione ha ritenuto di estendere il riconoscimento anche a tutte tali categorie che, come ha ricordato il Consigliere Sandri, sono previste dall'articolo 1 della legge statale 24 maggio 1970 n. 336 e dall'articolo 6 della legge n. 140/1985. Questa estensione è avvenuta in tempi successivi rispetto alla legge originaria, per cui sembra giusto che gli aventi diritto possano beneficiare del provvedimento a partire dalla data dell'approvazione della legge originaria. La decorrenza non sarà dunque quella del 28 aprile 2003, data di approvazione dell'estensione, ma quella dell'entrata in vigore della legge originaria e questo anche per impedire e rimediare ad un'ingiusta e non voluta discriminazione. Concludo questo breve intervento, ricordando ancora tutte le Valdostane e tutti i Valdostani per il loro coraggio e per i loro sacrifici e per aver dato in moltissimi casi la propria vita per la libertà e per l'autonomia della Valle d'Aosta, con la speranza che quanto purtroppo successo non abbia mai più a ripetersi.
Président - Pas d'autres collègues qui veulent intervenir? Je peux fermer la discussion générale? La discussion générale est close.
Je rappelle que la Ve Commission, ainsi que la IIe, a donné son avis favorable à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 1er:
Conseillers présents et votants: 27
Pour: 27
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 2:
Conseillers présents et votants: 27
Pour: 27
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 3:
Conseillers présents et votants: 27
Pour: 27
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote la loi dans son ensemble:
Conseillers présents et votants: 25
Pour: 25
Le Conseil approuve à l'unanimité.