Oggetto del Consiglio n. 929 del 3 novembre 2004 - Resoconto
OGGETTO N. 929/XII - Disegno di legge: "Disposizioni in materia di sicurezza sulle aree destinate alla pratica degli sport invernali. Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), da ultimo modificata dalla legge regionale 15 dicembre 2000, n. 34".
Articolo 1
(Finalità ed oggetto)
1. Al fine di garantire adeguati livelli di salvaguardia dell'incolumità degli utenti nella pratica degli sport invernali e nella frequentazione delle aree e dei percorsi sciistici, la presente legge detta nuove disposizioni in materia di sicurezza delle piste di sci, in armonia con i principi di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo).
Articolo 2
(Individuazione delle aree sciabili)
1. La classificazione delle piste di sci effettuata ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci) equivale ad ogni effetto all'individuazione delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 2 della l. 363/2003.
Articolo 3
(Individuazione di aree a specifica destinazione)
1. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, la Regione, su istanza dei gestori delle piste di sci, individua inoltre:
a) le aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino;
b) le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard;
c) le aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard;
d) i tratti di pista da riservare, a richiesta e temporaneamente, agli allenamenti di sci e di snowboard agonistico.
2. L'individuazione delle aree e delle piste di cui al comma 1, lettere c) e d), avviene sentiti i Comuni interessati.
3. Le istanze, corredate della documentazione stabilita con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di piste di sci, sono inoltrate alla predetta struttura che, dopo averne verificata la regolarità e la completezza, le trasmette all'esame della Commissione tecnico-consultiva per le piste di sci, di cui all'articolo 6 della l.r. 9/1992, per il parere di competenza.
4. Acquisito il parere della Commissione, l'assessore regionale competente in materia di impianti sportivi provvede, con proprio decreto, all'individuazione delle aree e delle piste di cui al comma 1.
Articolo 4
(Requisiti tecnici)
1. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i requisiti tecnici che debbono essere posseduti, ai fini dell'individuazione, dalle aree e dalle piste di cui all'articolo 3, comma 1.
2. La Giunta regionale disciplina, inoltre, con propria deliberazione, ogni altro adempimento o aspetto relativo al procedimento di individuazione delle aree e delle piste di cui all'articolo 3, comma 1.
3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione.
Articolo 5
(Transito e risalita)
1. È vietato percorrere a piedi le piste di sci, salvo i casi di urgente necessità.
2. Chi percorre la pista senza sci deve, comunque, tenersene ai bordi, dando la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la loro agevole e rapida circolazione.
3. In occasione di gare è fatto divieto a chiunque, con l'esclusione dei soggetti individuati dall'organizzazione, di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.
4. La risalita di piste con gli sci ai piedi è vietata. Essa è tuttavia consentita, previa autorizzazione del gestore della pista, o, in mancanza di tale autorizzazione, nei soli casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e nel rispetto di ogni eventuale prescrizione adottata dal gestore della pista.
Articolo 6
(Mezzi meccanici)
1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, è inibito ai mezzi meccanici l'utilizzo delle piste di sci.
2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dell'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con l'utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa ed acustica.
3. Fuori dell'orario di apertura è inoltre consentito, previa autorizzazione del gestore della pista, l'uso di mezzi meccanici per raggiungere pubblici esercizi o abitazioni private non altrimenti raggiungibili.
Articolo 7
(Sci fuori pista e sci-alpinismo)
1. Il concessionario degli impianti funiviari e il gestore delle piste di sci non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi o al di fuori delle aree e delle piste individuate ai sensi dell'articolo 3 della presente legge e della l.r. 9/1992.
2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono sempre munirsi di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo e tempestivo intervento di soccorso.
Articolo 8
(Obbligo di utilizzo del casco protettivo)
1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo ai minori di quattordici anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 8 della l. 363/2003.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non trova applicazione nel caso di mero transito lungo le piste di collegamento nei comprensori sciistici transfrontalieri ricomprendenti il territorio regionale da parte di chi sia munito di un titolo di trasporto emesso all'estero.
Articolo 9
(Uso dell'elicottero)
1. Fatti salvi i compiti spettanti al servizio sanitario regionale e alla protezione civile, i gestori delle piste, nell'ambito dei compiti organizzativi e gestionali loro affidati per finalità di soccorso ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 2001, n. 32 (Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa), possono organizzare, nelle aree sciabili da essi gestite e senza oneri a carico della Regione, un'attività di trasporto non medicalizzato mediante l'uso di elicottero.
2. Le modalità e le condizioni di rilascio delle autorizzazioni per l'organizzazione e l'effettuazione del servizio di cui al comma 1 sono definite con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del Presidente della Regione, d'intesa con gli assessori regionali competenti in materia di trasporti e di protezione civile.
Articolo 10
(Vigilanza e sanzioni)
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7, comma 2, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 20 a euro 250. Per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano le sanzioni previste dalla l. 363/2003.
2. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205).
3. La vigilanza sulle norme di cui alla presente legge e l'irrogazione delle relative sanzioni è affidata alle forze di polizia, ai Comuni, che vi provvedono tramite i corpi di polizia locali, e al Corpo forestale valdostano.
Articolo 11
(Modificazioni alla l.r. 9/1992)
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 9/1992, è aggiunta la seguente:
"cbis) l'individuazione delle aree e delle piste di sci a garanzia della sicurezza degli utenti.".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 9/1992, è inserito il seguente:
"2bis. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 20 a euro 250.".
3. Il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 9/1992 è sostituito dal seguente:
"3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 20 a euro 250.".
Articolo 12
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Président - La parole au rapporteur, la Conseillère Viérin Adriana.
Viérin A. (UV) - Arrive, enfin, à l'examen de cette Assemblée un dessein de loi qui a déjà fait parler de lui avant même son approbation. Les médias l'ont largement reporté, parfois d'une façon disons "incorrecte", signe par ailleurs qu'il s'agit là d'un argument qui intéresse le grand public et plus spécialement les adeptes du ski. Avec ce dessein de loi on donne simplement application, dans ses principes fondamentaux, avec des variations sur le thème, à une loi de l'Etat: la loi n° 363 de décembre 2003 qui dictait des normes en matière de sécurité dans la pratique non compétitive du ski alpin et du ski de fond. Le texte qui vous est proposé aujourd'hui à été licencié par les commissions compétentes et tient bon compte des observations et des propositions faites alors par les commissaires, plus spécialement par ceux de la Ve Commission.
A l'article 1er on redéfinit finalités et objet de la loi en harmonie avec les principes énoncés par la loi de l'Etat. L'article 2 établit que la classification des pistes de ski, déjà prévue par la loi régionale n° 9 de 1992, respecte entièrement les normes énoncées par la loi n° 363. A l'article 3 on définit les procédures à suivre afin de localiser les aires destinées à la pratique de la luge, celles réservées au ski acrobatique et à la planche, ainsi que les parties de piste réservées, même de façon temporaire, à l'entraînement. Afin d'assurer une cohérence des choix et une uniformité territoriale, ce seront les bureaux compétents de l'Administration, en accord avec les communes concernées et suite à l'examen de la commission technique prévue à cet effet par la loi régionale n° 9/1992, à se charger de la localisation des aires susdites. Les qualités techniques requises, ainsi que les procédures à suivre pour définir les localisations, feront l'objet de délibérations du Gouvernement valdôtain dans les meilleurs délais.
L'article 5, qui interdit le passage à pied sur les pistes, ainsi que la remontée à ski a soulevé quelques perplexités de la part des skieurs de randonnée qui utilisaient certaines pistes pour leur entraînement ou bien pour rejoindre des sommets autrement inaccessibles. Perplexités qui ont fait par ailleurs l'objet de plusieurs courriels et coups de téléphone. A ce sujet il faut faire deux considérations: premièrement, la remontée des pistes à ski peut toujours être autorisée par les responsables du domaine skiable; deuxièmement, d'après ce que j'ai pu comprendre, les seules pistes réellement concernées par ce problème sont celle du Ventina au Breuil et celle du Passo dei Salati à Gressoney. J'aime penser que les gérants de ces deux domaines sauront trouver des solutions qui puissent satisfaire les exigences des randonneurs également, sans par ailleurs porter préjudice aux skieurs soi-disant "normaux". Quant aux engins mécaniques, dameuses et moto-neige à l'occurrence, leur accès est interdit, sauf cas d'urgence, pendant les horaires d'ouverture des pistes. Au-delà leur utilisation pourra entre accordée par les responsables du domaine skiable, à tous ceux qui doivent rejoindre des habitations ou des commerces situés le long des pistes et que l'on ne pourrait pas atteindre différemment. Avec l'article 7 on revient aux skieurs de randonnée, pour lesquels est prévue l'obligation d'utiliser des systèmes électroniques aptes à faciliter les recherches en cas de secours et ceci, contrairement à la loi de l'Etat, indépendamment des conditions de la neige ou des prévisions météo. L'article 8, celui qui a soulevé le plus grand intérêt médiatique, et non seulement, prévoit l'obligation du casque pour les moins de 14 ans. Cette obligation, qui aurait dû entrer en vigueur le premier janvier prochain, on ne sait pas à l'heure actuelle si elle pourra être appliquée, compte-tenu du fait qu'on attend toujours le décret ministériel qui aurait dû définir les caractéristiques des casques et les modalités d'homologation. Ce décret, prévu par la loi n° 363 de décembre dernier, aurait dû voir le jour au bout de 3 mois et donc au mois de mars 2004. Confiants, nous l'attendons.
A l'article 9 nous trouvons une disposition tout à fait novatrice. Afin d'offrir à nos touristes un service supplémentaire, les gérants des domaines skiables pourront organiser un service de transport par hélicoptère pour les victimes d'accident sur les pistes. Ceci devra être réalisé sans aucun frais de la part de l'Administration régionale et, bien entendu, dans le respect du rôle et des compétences institutionnelles de la Protection civile et du Service sanitaire. Modalités et conditions du service feront l'objet d'une disposition du Gouvernement régional, sur proposition du Président de la Région en accord avec les Assesseurs compétents. L'article 10 et l'article 11 harmonisent les sanctions prévues à l'heure actuelle par les normes régionales avec les sanctions dictées par la loi de l'Etat. Qui sera appelé à surveiller l'application de la loi et à infliger les éventuelles sanctions nous le trouvons au troisième alinéa de l'article 10. A ce sujet je me dois de signaler deux petites fautes de transcription, l'amendement qui avait été présenté et accepté lors des travaux de commission énonçait: "La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'irrogazione delle relative sanzioni è affidata, alle forze di polizia, ai Comuni, che vi provvedono tramite i corpi di polizia locale, e al Corpo forestale valdostano". Dans le texte présenté manquent les mots "oltre che" devant "alle forze di polizia" et au lieu de "Corpo forestale valdostano" il est plus correct écrire "Corpo forestale della Valle d'Aosta". Je me vois donc dans l'obligation de soumettre à votre attention un amendement qui ne change pas, par ailleurs, le contenu même de l'article en question. Pour terminer, la déclaration d'urgence prévue à l'article 12 nous permettra de disposer des nouvelles normes à l'ouverture de la saison d'hiver que nous souhaitons puisse démarrer au plus tôt. Bonne saison d'hiver à nous tous.
Président - Je déclare ouvert le débat.
La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.
Squarzino (Arc-VA) - Come ricordava ora la relatrice, questo provvedimento traduce nel contesto regionale alcune norme introdotte con legge n. 363/2003, norme che riguardano la sicurezza sulle piste. Nel disegno di legge regionale sono state recepite alcune scelte fatte a livello nazionale e sono state arricchite con altre novità introdotte. Noi condividiamo alcune di queste novità, per esempio il fatto di regolamentare l'uso dei mezzi di trasporto durante la chiusura delle piste, come pure condividiamo il fatto che si chieda di utilizzare l'ARVA per lo sci alpinismo, mentre altre novità che sono state introdotte non sono da parte nostra così condividibili, per esempio si prevede che l'uso del casco non sia obbligatorio nelle piste di mero transito, nelle piste di collegamento di mero transito, collegamento fra comprensori sciistici transfrontalieri. Questo è un po' un eufemismo, perché non esiste alcuna pista di collegamento tra comprensori sciistici diversi fra loro, esiste la possibilità per chi scia a la Rosière o a Zermatt di transitare sulle piste del comprensorio di La Thuile o di Cervinia, ma non possiamo dire che il comprensorio di La Thuile o il comprensorio di Cervinia siano una pista di mero transito. Non condividiamo quindi questo modo un po' eufemistico di affrontare un problema; a nostro avviso, era molto meglio dire che sulle piste in Italia e anche in Valle d'Aosta i ragazzi sotto i 14 anni sono obbligati ad indossare il casco.
Non condividiamo anche l'intero articolo 9, laddove si introduce l'uso dell'elicottero per finalità di soccorso: non si capisce come questa norma si raccordi con la normativa già esistente e che regola l'uso degli elicotteri in montagna; non si comprende perché per attività di soccorso, visto che esiste già il "118" per il soccorso che chiaramente ha bisogno di un medico, di persone che seguano l'infortunato... non si capisce perché aggiungere un'ulteriore attività di trasporto non medicalizzato con l'elicottero. Noi cioè ci troveremo ad avere dei turisti che prima o poi diranno: "preferiamo andare a sciare su piste sciistiche più tranquille, non siamo disposti a sciare tutto il giorno con elicotteri che vanno su e giù a trasportare persone che finora erano trasportate in toboga". Noi quindi non riteniamo utile introdurre questo ulteriore uso dell'elicottero in montagna e su tale aspetto abbiamo presentato un emendamento.
Président - La parole au Conseiller Frassy.
Frassy (CdL) - Penso che sicuramente vadano fatte alcune considerazioni in discussione generale su tale legge, in quanto la materia non è nuova, soprattutto per questo Consiglio che aveva legiferato sin dai primi anni '90 in materia di piste da sci, di sicurezza, in virtù di competenze derivate da norme di attuazione. Ora, questo provvedimento si inserisce sulla legge n. 363/2003 dello Stato... che invece per la prima volta lo Stato andava a normare in materia di sicurezza sulle piste da sci. I principi sicuramente sono condivisibili: far chiarezza su alcune situazioni che, nel far sì che le piste siano sempre più perfette e più larghe, hanno portato ad aumentare i rischi di percorrenza delle piste stesse, in relazione ai mezzi meccanici che, per motivi di servizio, le risalgono, in relazione anche a quella che è stata nel tempo la diversificazione degli attrezzi che consentono la pratica dello sci in tutte le sue variabili; perciò un "maquillage" per la Regione Valle d'Aosta poteva essere un'esigenza necessaria.
Il rischio di tutte quelle leggi che vanno a normare quei settori che si contraddistinguono per essere settori del divertimento è sempre quello di andare a limitare l'essenza dello stesso, con delle implicazioni che rischiano di essere troppo rigide e di mal adattarsi con il concetto di divertimento. La legge che oggi ci apprestiamo a votare ha due grosse innovazioni: una riguardante l'uso dell'elicottero al di fuori dell'uso abituale del soccorso sanitario propriamente detto e con questo provvedimento si consente di utilizzare un elicottero - non (si precisa) con aggravi e costi per quanto concerne l'Amministrazione regionale - per facilitare i trasporti intervallivi; penso che su questo aspetto vada fatta una riflessione. È opportuno che quanto non può essere scritto in legge... perché la legge si rivolge ai cittadini e non può imporre dei comportamenti di tipo economico a soggetti privati o virtualmente privati come sono le varie società di gestione dei vari impianti... ma sarebbe bene che l'Assessorato, nel regolamentare l'uso dell'elicottero innovativo rispetto all'uso conosciuto, si sincerasse che non vi fossero neanche dei costi residuali. Mi spiego meglio: se questi costi venissero anche soltanto in minima parte sostenuti dalle società di risalita che, come tutti sappiamo, sono ampiamente partecipate dall'Amministrazione regionale e dunque dal denaro pubblico, pur mettendo in legge che gli oneri non devono essere a carico della Regione, indirettamente questi oneri finirebbero a carico della stessa per il perverso meccanismo del ripianamento delle situazioni contabili e di bilancio di tali società. Auspichiamo perciò che su questo aspetto vi sia una particolare attenzione da parte sua, Assessore, per evitare che alla fine sia sempre il denaro pubblico a gestire tale servizio.
Esprimiamo altre perplessità sull'adeguamento della sicurezza - non saprei se chiamarla passiva o attiva - degli sciatori in quanto tali. Sarà forse perché appartengo a quella generazione di sciatori che sono nati senza casco e con gli scarponi ancora legati con il cuoio e poi con gli attrezzi sempre più evoluti, però l'ipotesi del casco devo dire che non ci piace, perché va ad urtare contro quel concetto di sport fatto a contatto con gli elementi della natura: la neve, da un lato, e il vento e il sole, dall'altro. Non per fare un intervento di tipo romantico, nel senso poetico del termine, ma anche per fare un intervento concreto, ho delle difficoltà a capire perché - e penso che poi l'Assessore Fosson, se avrà voglia, potrà essere d'ausilio in questa mia ricerca del perché - fino a 14 anni si rischia, dopo tale età non si rischia più. Questo è il senso della norma che recepiamo dal legislatore nazionale, ossia che i ragazzi fino a 14 anni hanno bisogno del casco, superata quell'età lo sci non è più pericoloso. Mi sono chiesto quali possono essere le motivazioni di questo curioso limite di età, mi sono detto che forse si parte dal presupposto che il ragazzino impara a sciare, quando arriva a 14 anni è uno sciatore provetto e del casco non ha più bisogno. Riflettendo poi ho concluso che non può essere così perché, se uno inizia in età avanzata, il meccanismo non funziona. È evidente allora che il legislatore nazionale e il legislatore regionale - che poi siamo tutti noi - devono avere degli elementi diversi... saranno gli elementi statistici sui rischi del trauma cranico in situazioni di soccorso gestite nell'esperienza di decenni sulle piste. Non so se questi dati vi siano, però posso dire che non li abbiamo visti e devo dire di più: i rappresentanti delle associazioni impianti funiviarie che sono stati auditi in commissione hanno candidamente ammesso che non vi sono dati significativi per la realtà valdostana; di conseguenza, anche questa ulteriore ipotesi viene meno.
Ci potrebbe essere comunque un'ipotesi: quella di dire che i minori sono più fragili dal punto di vista della loro struttura ossea - e qui l'apporto dell'Assessore Fosson potrebbe togliermi questo dubbio -, anche se ricordo di aver sentito argomentare come nell'età dello sviluppo vi sia una flessibilità maggiore della struttura ossea, scatola cranica compresa, motivo per cui forse è più traumatico il trauma cranico nell'adulto che non nel ragazzino, proprio per la capacità della struttura ossea, scatola cranica compresa, del fisico in età di sviluppo di conformarsi alle sollecitazioni esterne. Devo giungere allora alla conclusione che in questo caso abbiamo "sposato" la filosofia europea: quella della "lobby" dei produttori di casco, perché non vi sono altre logiche che mi portino a considerare elementi validi per dire che dobbiamo imporre l'uso del casco nello sci. Anche perché un altro settore dove il casco - con molte polemiche, per carità! - è diventato obbligatorio è l'ambito motociclistico, ma in quell'ambito chi sale su una moto, che abbia 14 anni o ne abbia 90, deve indossare il casco, per la pericolosità della moto che, rispetto all'autovettura, non ha barriere di tipo protettivo e per tutta una casistica che ha confermato prima, ma anche dopo come il casco abbia salvato parecchie vite. Nello sci, paradossalmente, il casco può diventare un ulteriore elemento di rischio nella pratica di questo sport. Immaginatevi uno sciatore inesperto con tanto di casco - seppure parliamo di pesi relativi perché l'obbligo riguarda i ragazzini di 14 anni - che inizia a scivolare in maniera incontrollata sulle nostre piste. Sicuramente l'impatto di quello sciatore in caduta libera provoca un danno enormemente maggiore nei confronti dello sfortunato che se lo vede piombare addosso, perché questo casco accresce l'impatto successivo. Chi ha il casco si fa meno male, ma chi viene colpito in parti del corpo non protette dal casco subirà danni maggiori. Questo è un utile spunto per verificare in termini statistici ciò che comporterà dal punto di vista sanitario l'adozione della misura di sicurezza del casco.
Anche il disegno di legge regionale non si sottrae a quella contraddizione del legislatore nazionale: da una certa parte, vi è la preoccupazione di tutelare la salute di chi pratica lo sport, ma, dall'altra, si vanno a normare con una chiara previsione legislativa le aree dedicate alle evoluzioni effettuate con le tavole da "snowboard" "in primis", ma comunque anche con gli sci. È un po' come, una volta imposto l'obbligo del casco sulle moto, si fossero riservate corsie sulle strade o sulle autostrade per compiere evoluzioni con le moto, trampolini o simili; sicuramente si sarebbe limitata da un lato la possibilità di incidente, incrementandola in maniera esponenziale dall'altra. È notorio che i traumi che si acquisiscono nelle evoluzioni a trampolino sono di gran lunga maggiori in termini statistici e di segni permanenti che possono lasciare rispetto ad una normale caduta senza casco.
Mi rendo conto che il mio intervento si è incentrato sulla questione del casco, ma perché è la parte che più viene percepita dal cittadino che da domani dovrà adeguarsi, ma vi sono altri problemi che ci portano a presentare degli emendamenti sulla questione del casco. Al di là dell'emendamento radicale, che è l'abolizione dell'articolo 8, che poi argomenterò all'atto dell'illustrazione dell'emendamento stesso, vi sono anche altre problematiche che devono tenere conto della realtà transfrontaliera, che non può essere tutelata dal punto di vista della ricettività turistica dal concetto di piste di collegamento, perché le piste di collegamento sono un bel neologismo che non è significativo della realtà di un comprensorio. Le piste di collegamento collegano i due versanti, ma non sono significative per consentire a chi deve operare i controlli di poter fingere di non constatare che lo sciatore, seppure straniero, sta sciando senza il casco, perciò anche su questo argomento presenteremo degli emendamenti.
Pensiamo che questa legge avrebbe potuto essere oggetto di un'ulteriore riflessione: quella di capire se a livello comunitario poteva prendere piede o meno una regolamentazione che creasse una normativa di principio, in considerazione del fatto che molte stazioni alpine sono stazioni che coinvolgono più nazioni. La "fuga in avanti" che è stata effettuata con la legge nazionale ha portato le amministrazioni regionali a recepire questa norma, noi riteniamo che forse potevamo evitare di scriverla - e qui anticipo l'emendamento radicale dell'abrogazione dell'articolo 8 -, in quanto il decreto legislativo n. 79/1998 - norma di attuazione che conferisce in materia di impianti a fune e piste da sci competenza alla Regione - poteva essere un utile appiglio normativo per sostenere che, avendo noi in base all'articolo 4 competenze in materia di sicurezza nelle materie indicate - le piste e gli impianti a fune -, l'uso del casco nella nostra regione poteva essere considerato superfluo per quelle attenzioni di sicurezza che dall'Amministrazione regionale sono state messe in atto nel predisporre, mantenere e gestire le piste. Mi rendo conto che poteva essere una forzatura, ma poteva essere un percorso che in un certo senso difendeva una prerogativa di autonomia della Valle d'Aosta e soprattutto evitava a questa Regione di fare la prima della classe, come "piccandosi" con un certo orgoglio ha affermato la relatrice in una serie di interviste rilasciate. La prima della classe in tale situazione rischia di penalizzare la Regione, in quanto, mentre nelle altre regioni non vi sono leggi che recepiscono la legge n. 363 dello Stato, noi arriviamo a normare in maniera rigida ciò che da altre parti al 1° gennaio sarà ancora sulla carta. Il rischio è quello di fare della Valle d'Aosta una realtà a sé stante, che impone delle misure più rigide e degli oneri maggiori, che potrebbero far propendere i turisti che venivano in Valle d'Aosta per altre località. Questo è un rischio da mettere in conto e non mi sembra sia stato oggetto di valutazione né in commissione, né nella relazione della Consigliera Viérin. Noi presenteremo una serie di emendamenti, in base all'esito valuteremo anche il voto finale da esprimere sul disegno di legge.
Président - Je n'ai pas d'autres collègues qui s'inscrivent à parler, je ferme la discussion générale.
La parole à l'Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce, aux transports et aux affaires européennes, Caveri.
Caveri (UV) - Mi esprimerò sul tema degli emendamenti a conclusione di questo mio intervento riguardante naturalmente tale provvedimento. È un provvedimento che deriva da una legge dello Stato, primo firmatario il collega parlamentare Giancarlo Arnoldi, Vicepresidente del gruppo parlamentare "Amici della montagna" ed esponente di spicco del mondo della montagna nel gruppo "Forza Italia". Questa legge statale è assai contraddittoria, dovessi esprimere un giudizio di tecnica legislativa, si può dire che il "corpus" delle norme in vigore sulle piste di sci della Valle d'Aosta è enormemente più avanzato sia dal punto di vista della segnaletica sulle piste, sia dal punto di vista dell'organizzazione dei soccorsi con una figura professionale specifica come il "pisteur-secouriste", sia in generale per una maturità di approccio che si è evidenziata fin dagli anni '90 in un "corpus" giuridico molto interessante. È vero che poi si è inserita dal 1998 anche una norma di attuazione - di cui ho avuto l'onore di essere un po' l'autore materiale - in cui si stabiliva che anche sulle piste di sci la sicurezza è in capo alla legislazione regionale; è anche vero però che i livelli di sicurezza più elevati sono livelli a cui la Regione è tenuta ad adeguarsi ed è la ragione per la quale almeno per alcune norme abbiamo ritenuto di adeguarci alla legge dello Stato, la quale è stata recepita con queste norme, che sono state riassunte in maniera esemplare dalla relatrice.
Prima di scorrere brevemente l'articolato, vorrei fare un'osservazione rispetto all'eventualità -evocata poco fa dal collega Frassy - che esistano in merito iniziative di tipo legislativo da parte comunitaria. A suo tempo, nel mio mandato di Parlamentare europeo avevo chiesto alla Commissione se fosse allo studio qualche tipo di attività che concernesse una sorta di omogeneità nella legislazione sulla sicurezza e sulle piste di sci e degli impianti di risalita, mentre, come è noto, sugli impianti di risalita, dal punto di vista tecnico, esiste oggi una direttiva comunitaria che si sta applicando anche in Valle d'Aosta sui nuovi impianti. Per quel che riguarda invece la sicurezza sulle piste, la risposta della Commissione fu che "si ritiene che la sicurezza sulle piste appartenga alla sussidiarietà", quindi l'Unione europea non ha per il momento intenzione di normare in maniera omogenea sul proprio territorio questo tipo di questioni. Il tutto partì da una petizione presentata da un cittadino inglese che aveva visto la morte del proprio figlio sulle piste francesi e la Commissione, nel rispondere a questa petizione, precisò quanto ho detto.
Come si diceva, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 si occupano principalmente delle piste di sci, non innovando in maniera sconvolgente rispetto alla normativa regionale, ma meglio precisando, ad esempio, alcune questioni all'articolo 5 sul transito e risalita. L'articolo 6, rispetto alla norma dello Stato, è invece innovativo, perché precisiamo la possibilità di poter utilizzare le piste fuori dagli orari di apertura per raggiungere pubblici esercizi o abitazioni private non altrimenti raggiungibili. Innovativo è invece quanto previsto all'articolo 7 in tema di sci fuori pista e sci alpinismo, perché noi obblighiamo i soggetti che praticano lo sci alpinismo, pena una sanzione amministrativa, ad avere gli appositi sistemi elettronici - per capirci ARVA o altri - che consentono di essere ritrovati al di sotto del manto nevoso in tempo ragionevole.
Uno dei "casus belli" riguarda invece l'articolo 8, su cui il collega Frassy si è a lungo "esercitato", anche nel ricordo adolescenziale del vento nei capelli di quando eravamo giovani, almeno chi come me e il collega Frassy ha mantenuto la capigliatura di quelli che sono in età più adulta. Vorrei dire a questo proposito che credo sia ragionevole per chiunque abbia dei bambini di far indossare loro il casco, non tanto perché il trauma cranico resta una delle ragioni più gravi di morte dei bambini, quanto perché chiunque di noi abbia dei figli è sempre vivamente preoccupato quando li porta a sciare non tanto dall'impatto della testa del bambino contro qualche oggetto, quanto dal fatto che vi sono molti "cannibali" indicando con tale termine gli sciatori spericolati, che, in caso di urto, possono causare gravissimi traumi cranici ai bambini. Credo che questa sia una delle norme di sostanza che dobbiamo recepire della legge nazionale. Preciso ai colleghi giornalisti, in particolare gli amici dell'Ansa che con vivo entusiasmo si sono lanciati sulla notizia, che nel prossimo inverno, se non vi saranno i decreti ministeriali per precisare la conformità del casco, anche in Valle d'Aosta non sarà obbligatorio il casco, lo diventerà dopo che i Ministeri competenti ci diranno quali sono i caschi e le caratteristiche brevettate degli stessi; da questo punto di vista, so che i Parlamentari valdostani hanno sollecitato i Ministeri competenti.
Per quel che riguarda la questione dell'uso dell'elicottero, questo è un tema delicato che non a caso viene poi rimandato ad una deliberazione proposta dal Presidente della Regione, d'intesa con gli Assessori competenti. È un tema però rispetto al quale non possiamo far finta di niente, perché si tratta di tener conto di quel che avviene nei principali "domaines skiables" d'Europa in caso di intervento non grave, cioè che non richiede l'arrivo dell'elicottero del "118" medicalizzato in alternativa al toboga, magari per incidenti particolarmente dolorosi o anche per semplice sfruttamento di polizze assicurative... che molti sciatori hanno ormai insite nello stagionale o nel settimanale di poter essere soccorsi. Naturalmente normeremo in maniera attenta l'utilizzo dell'elicottero affinché non vi siano degli abusi di tipo trasportistico, per questo abbiamo accettato di scrivere: "per finalità di soccorso ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 2001, n. 32", riguardante il soccorso sulle piste di sci da discesa, ma sono convinto che senza abusi e a titolo sperimentale, senza oneri a carico della Regione e senza gravare sulle casse degli impianti a fune si possa trovare un modo intelligente per utilizzare questo mezzo senza abusarne.
Vigilanza e sanzioni, qui è presto detto: abbiamo dovuto adeguarci ai contenuti della normativa sulla base di una sentenza della Corte, che tende a rendere più omogenee le norme sulle sanzioni amministrative. Va poi anche detto che abbiamo precisato meglio a chi spetti la vigilanza e, da questo punto di vista, in maniera che gli impiantisti non si trovino a dover fare le forze di polizia, perché non rientra nei loro compiti, è opportuno scrivere: "oltre che alle forze di polizia", come è giusto che sia fatto; credo quindi vada accolto l'"emendamento Viérin", ritengo vada respinto l'emendamento che prevede l'eliminazione dell'articolo 9.
Rispetto ai 3 emendamenti del collega Frassy, credo sia opportuno e corretto aggiungere, come previsto dall'emendamento n. 1: "all'articolo 2 e", perché è un miglioramento del testo; naturalmente sono contrario, pur apprezzando il vento nei capelli, all'abrogazione della norma sul casco. Capisco, Consigliere Lattanzi, che il vento nei capelli è un modo per rinfocolare la capigliatura, però "Berlusconi docet", visto che in queste ore l'Onorevole Berlusconi ha una capigliatura più folta... non so se per la vittoria del Presidente Bush o per altre ragioni... mentre l'emendamento n. 3 credo possa essere accolto, perché esplicita meglio rispetto ad alcune ambiguità presenti nel testo da noi presentato. Naturalmente mi auguro - e mi rivolgo scherzosamente al gruppo "Forza Italia" - che l'approvazione di un loro emendamento in Consiglio non causi poi un ricorso da parte del Governo di "Forza Italia" e del Ministro di "Forza Italia", La Loggia, alla Corte costituzionale...
Frassy - (fuori microfono) ... non ci avevamo pensato...
Caveri (UV) - ... ecco, non ci avevate pensato. Ringrazio tutti i colleghi di essere intervenuti e sono convinto che l'approvazione della legge consentirà di migliorare lo "standard" di sicurezza sulle piste della Valle.
Président - Nous passons à l'examen du projet de loi dans le nouveau texte qui a été prédisposé par la Ve Commission permanente, qui a donné son avis favorable à la majorité ainsi que la IIe Commission permanente.
Je soumets au vote l'article 1er:
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 31
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 2:
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 31
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 3:
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 31
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - A l'article 4 il y a l'amendement n° 1 du Conseiller Frassy, dont je donne lecture:
Emendamento
Articolo 4, comma 2, aggiungere prima di "all'articolo 3 comma 1": "all'articolo 2 e".
Je soumets au vote l'amendement:
Conseillers présents et votants: 32
Pour: 32
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 4 dans le texte ainsi amendé:
Articolo 4
(Requisiti tecnici)
1. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i requisiti tecnici che debbono essere posseduti, ai fini dell'individuazione, dalle aree e dalle piste di cui all'articolo 3, comma 1.
2. La Giunta regionale disciplina, inoltre, con propria deliberazione, ogni altro adempimento o aspetto relativo al procedimento di individuazione delle aree e delle piste di cui agli articoli 2 e 3, comma 1.
3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione.
Conseillers présents et votants: 32
Pour: 32
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 5:
Conseillers présents et votants: 32
Pour: 32
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - La parole au Conseiller Frassy sur l'article 6.
Frassy (CdL) - Penso vada fatta una riflessione sull'articolo 6, perché la regolamentazione dei mezzi meccanici sulle piste è un problema e in qualche maniera andava affrontato. Non possiamo però non considerare che le piste di sci non sono delle aree in proprietà della società di gestione, nel senso che queste ultime utilizzano delle aree che per la maggior parte sono aree private e spesso tali aree vengono utilizzate al di fuori di indennizzi, tipo servitù o quant'altro, riconosciute a favore dei legittimi proprietari. La regolamentazione dell'articolo 6 non tiene in gran considerazione le esigenze di quei privati che hanno o locali, o baite in quota e che hanno il diritto di raggiungerli... in maniera tale sicuramente da non creare situazioni di rischio... ma non con delle limitazioni di orario e, soprattutto, previa autorizzazione delle società che gestiscono il comprensorio stesso. Questo articolo 6 avrebbe dovuto essere mediato fra l'esigenza di sicurezza e il diritto di accedere alla propria proprietà privata non soltanto in fasce orarie limitate, come nel caso della concessione fatta: soltanto a chiusura degli impianti. Per questi motivi ci asterremo dall'esprimere un giudizio positivo sull'articolo; non esprimiamo voto contrario perché l'esigenza di regolamentazione c'è, ma non riteniamo questa regolamentazione ottimale e rispettosa della proprietà privata.
Président - La parole à l'Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce, aux transports et aux affaires européennes, Caveri.
Caveri (UV) - Questa preoccupazione era stata espressa anche dal collega Stacchetti in commissione, soprattutto per la parte concernente la previa autorizzazione da parte del gestore della pista. Intanto io non credo che, se non vi siano buone ragioni, il gestore della pista possa dare un diniego al transito, soprattutto per raggiungere, come ha osservato il Consigliere Frassy, abitazioni private o pubblici esercizi. Devo però dire che abbiamo voluto inserire tale norma perché la legge dello Stato non prevede questa possibilità, cioè di fatto impedisce il transito di mezzi meccanici su qualunque pista di sci e noi avevamo invece presenti situazioni valdostane, tra l'altro assai interessanti dal punto di vista turistico (tutti abbiamo in mente dei ristoranti raggiungibili con gatti delle nevi o anche abitazioni di alta montagna raggiungibili solo con motoslitte). In questa maniera, viste le responsabilità che ricadono sul direttore delle piste, sulla base delle legislazioni precedenti, che inseriscono anche i periodi di chiusura delle piste, quindi periodi notturni o serali, abbiamo consentito quanto la legge nazionale non consentiva e soprattutto abbiamo potuto comporre quella esigenza di tutela della proprietà privata e anche di tutela del turismo.
Président - Je soumets au vote l'article 6:
Conseillers présents: 33
Votants: 29
Pour: 29
Abstentions: 4 (Frassy, Lanièce, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 7:
Conseillers présents et votants: 33
Pour: 33
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - A l'article 8 il y a les amendements n° 2 et n° 3 du Conseiller Frassy, dont je donne lecture:
Emendamento
Articolo 8: abrogare.
Emendamento
Articolo 8 sostituire il comma 2 con:
"2. L'obbligo di cui al comma 1 non trova applicazione lungo le piste dei comprensori sciistici transfrontalieri ricomprendenti il territorio regionale da parte di chi sia munito di un titolo di trasporto emesso all'estero.".
La parole au Conseiller Frassy.
Frassy (CdL) - Per quanto riguarda l'emendamento n. 2, quello che chiede l'abrogazione dell'articolo 8, senza ripetere quanto è stato detto da me nella discussione generale ed evidenziando che questa richiesta di abrogazione fa riferimento a sensibilità di tipo personale differenti... e sono sensibilità che a prescindere dai capelli che possono essere rimasti o che non possono essere rimasti... sicuramente è trasversale nella componente politica nazionale, ma come può accadere anche a livello regionale... è un articolo che prescinde da queste sensibilità, perché riteniamo che l'articolo 8 sia una rinuncia a una peculiarità legislativa riconosciuta da una norma di attuazione. L'articolo 8 poteva essere scritto in tanti modi, una di queste suggestioni noi l'avevamo fatta in commissione: se è vero - ed è vero perché la norma di attuazione l'ho letta prima - che tale norma ci dà competenza in materia di sicurezza sulle piste e se è vero che il casco serve a garantire questa sicurezza sulle piste, potevano articolare in maniera differente tale norma ed ipotizzare che, sulla base delle particolarità delle piste stesse, dei comprensori, per semplificare, per chi conosce la classificazione delle piste, sulle piste nere vi fosse la necessità di avere il casco per le difficoltà e i pericoli che esse possono comportare. Avremmo potuto come legislatore regionale gestirci meglio quella competenza legislativa che lo Stato ci aveva a suo tempo assegnato. Abbiamo deciso invece di riportare in maniera pedissequa il testo nazionale, con il rischio che qualche regione invece voglia differenziarsi; a quel punto non avremo reso un gran servizio dal punto di vista turistico alla nostra Regione, perché avremo creato una barriera in più, forse psicologica semplicemente, alla pratica dello sci in Valle d'Aosta. Questo è il senso di questa abrogazione, che è un'abrogazione non tanto del concetto del casco - che personalmente sostengo - quanto del principio con cui si è affrontata la materia, rinunciando ad una competenza legislativa che la Regione aveva. È paradossale che la difesa dell'autonomia la dobbiamo fare noi, ma penso che in questo caso vada detto.
Président - La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.
Squarzino (Arc-VA) - Per dichiarare la nostra posizione sull'articolo 8. Come avevamo già detto nell'intervento precedente, abbiamo diverse perplessità su questo articolo 8; a differenza dei colleghi di "Forza Italia", riteniamo che sia importante la sicurezza, quindi siamo d'accordo sul primo comma dell'articolo 1 e non siamo contrari alla sua abrogazione, mentre saremmo d'accordo nell'abrogare il secondo comma dello stesso articolo, perché non si capisce - e questo vale anche per l'emendamento n. 3, quindi è un unico intervento che vogliamo fare - perché, se il casco è sinonimo di sicurezza per i bambini, debba essere sicurezza solo per i bambini italiani e valdostani e non per i bambini svizzeri o francesi, o per quelli provenienti da fuori Valle. Non si capisce perché i comprensori transfrontalieri, invece di essere quelli che mettono insieme le norme che vanno nella direzione di garantire maggior sicurezza, di fatto invece adottino le norme di minore sicurezza. Ci asterremo quindi su questi emendamenti, perché non li condividiamo.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 2 du Conseiller Frassy:
Conseillers présents: 33
Votants: 4
Pour: 3
Contre: 1
Abstentions: 29 (Borre, Caveri, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Comé, Curtaz, Ferraris, Fey, Fiou, Fosson, Isabellon, Lanièce, Maquignaz, Marguerettaz, Nicco, Pastoret, Perrin, Perron, Praduroux, Riccarand, Rini, Salzone, Sandri, Squarzino Secondina, Stacchetti, Vicquéry, Viérin Laurent, Viérin Marco)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 3 du Conseiller Frassy:
Conseillers présents: 32
Votants: 26
Pour: 26
Abstentions: 6 (Curtaz, Lanièce, Riccarand, Squarzino Secondina, Stacchetti, Viérin Marco)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 8 dans le texte ainsi amendé:
Articolo 8
(Obbligo di utilizzo del casco protettivo)
1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo ai minori di quattordici anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 8 della l. 363/2003.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non trova applicazione lungo le piste dei comprensori sciistici transfrontalieri ricomprendenti il territorio regionale da parte di chi sia munito di un titolo di trasporto emesso all'estero.
Conseillers présents: 33
Votants: 30
Pour: 27
Contre: 3
Abstentions: 3 (Curtaz, Riccarand, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Président - A l'article 9 il y a l'amendement du groupe "Arcobaleno", dont je donne lecture:
Emendamento
Eliminare l'articolo 9.
La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.
Squarzino (Arc-VA) - Ritengo che questo articolo vada tutto quanto abrogato, perché introduce una categoria nuova di soccorso non medicalizzato, che è tutta una nostra invenzione... regionale, della nostra autonomia e non penso che la nuova normativa sull'uso dell'elicottero - che introduce una serie di obblighi, fra cui la predisposizione di elisuperfici, e prevede delle deroghe solo in caso di soccorso - distingua fra soccorso medicalizzato e non medicalizzato. Credo che, quando si parla di soccorso, il soccorso sia quello di cui si ha bisogno in montagna, per cui vi è il "118", su cui la Valle d'Aosta mette risorse ingenti, giustamente, perché si tratta della salute delle persone; qui invece si vuole moltiplicare inutilmente l'uso di elicotteri in montagna quando non è necessario. Siamo contrari a questa distinzione, solo valdostana, di soccorso medicalizzato e soccorso non medicalizzato.
Président - Je soumets au vote l'amendement:
Conseillers présents: 33
Votants: 26
Pour: 3
Contre: 23
Abstentions: 7 (Comé, Lanièce, Maquignaz, Rini, Salzone, Stacchetti, Viérin Marco)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'article 9:
Conseillers présents et votants: 33
Pour: 30
Contre: 3
Le Conseil approuve.
Président - A l'article 10 il y a l'amendement de la collègue Viérin Adriana, dont je donne lecture:
Emendamento
Il comma 3 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:
"3. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'irrogazione delle relative sanzioni sono affidate, oltre che alle forze di polizia, ai Comuni, che vi provvedono tramite i corpi di polizia locale, e al Corpo forestale della Valle d'Aosta.".
Je le soumets au vote:
Conseillers présents: 33
Votants: 30
Pour: 27
Contre: 3
Abstentions: 3 (Curtaz, Riccarand, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 10 dans le texte ainsi amendé:
Articolo 10
(Vigilanza e sanzioni)
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7, comma 2, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 20 a euro 250. Per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano le sanzioni previste dalla l. 363/2003.
2. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205).
3. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'irrogazione delle relative sanzioni sono affidate, oltre che alle forze di polizia, ai Comuni, che vi provvedono tramite i corpi di polizia locale, e al Corpo forestale della Valle d'Aosta.
Conseillers présents: 32
Votants: 29
Pour: 26
Contre: 3
Abstentions: 3 (Curtaz, Riccarand, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 11:
Conseillers présents: 33
Votants: 27
Pour: 27
Abstentions: 6 (Curtaz, Frassy, Lattanzi, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 12:
Conseillers présents: 33
Votants: 27
Pour: 27
Abstentions: 6 (Curtaz, Frassy, Lattanzi, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Déclarations de vote? Est-ce qu'il y a des collègues qui interviennent pour déclaration de vote? Si je n'ai pas de collègues qui s'inscrivent à parler, je soumets au vote la loi dans son ensemble:
Conseillers présents: 33
Votants: 30
Pour: 27
Contre: 3
Abstentions: 3 (Curtaz, Riccarand, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Président - Nous revenons au point n° 27 à l'ordre du jour...
(interruzione dei Consiglieri del gruppo "Casa delle Libertà", fuori microfono)
... colleghi, se foste un po' più attenti... il Consiglio è testimone che ho chiesto per l'articolo 12... e ho fatto votare la legge nel suo complesso, domandando 3 volte se vi erano dichiarazioni di voto...
(nuova interruzione dei Consiglieri del gruppo "Casa delle Libertà", fuori microfono)
... colleghi allora vi invito ad essere attenti ai lavori consiliari!
(nuova interruzione dei Consiglieri del gruppo "Casa delle Libertà", fuori microfono)
... io non faccio il papà! Se voi foste più seri durante i lavori consiliari, non avrei bisogno di corrervi dietro in questo modo! La votazione di prima è regolare...
(nuova interruzione dei Consiglieri del gruppo "Casa delle Libertà", fuori microfono) ... no!
Président - ... come no? Ho chiesto 3 volte se vi erano dichiarazioni di voto...
(interruzione del Consigliere Lattanzi, fuori microfono)
... ormai la votazione è fatta, mi dispiace, non torno indietro, stiamo esaminando un altro argomento...
(nuova interruzione del Consigliere Lattanzi, fuori microfono)
... ne prendo atto ma, di fronte alla mia richiesta se vi erano dichiarazioni di voto, nessuno si è espresso, prendo atto che...
Lattanzi - (fuori microfono) ... noi abbiamo diritto ad esprimere il nostro voto...
Président - ... voi lo fate quando chiedo se vi sono interventi! Mi dispiace, non è colpa mia...
(interruzione del Consigliere Frassy, fuori microfono)
... collega Frassy, lei non sa quello che vota, la invito ad essere più attento...
(nuova interruzione dei Consiglieri del gruppo "Casa delle Libertà", fuori microfono)
... vi siete astenuti...
(in coro i Consiglieri del gruppo "Casa delle Libertà", fuori microfono) ... no, sull'urgenza! L'ultima votazione...
Presidente - ... allora vi invito a mantenere un po' di calma: sospendo il Consiglio, ci sentiamo la cassetta...
(un consigliere del gruppo "Casa delle Libertà", fuori microfono)... no!
Presidente - ... lei non dice "no", lei presiederà quando sarà Presidente! Io ho chiesto 3 volte se vi erano interventi, nessuno si è espresso, d'accordo?
Lattanzi - (fuori microfono) ... non abbiamo sentito, è colpa nostra...
Presidente - ... niente di grave, la legge è stata votata e la votazione è regolare, mi dispiace.
La parola al Consigliere Lattanzi, per mozione d'ordine.
Lattanzi (CdL) - Per mozione d'ordine. È stato certamente un errore del nostro gruppo non aver sentito l'invito al voto del provvedimento, quindi prenda atto del nostro errore, ma noi in buona fede non abbiamo votato la legge nel suo complesso, ma l'articolo che ne definiva l'urgenza e, infatti, è stato un voto contrario. Noi abbiamo un'altra espressione di voto sulla legge nel suo complesso e vorremmo poterla esprimere, quindi chiediamo scusa per non aver compreso, non è colpa sua, è colpa nostra, ma ci metta in condizioni di poter votare la legge, tutto lì. L'ho detto anche a loro... prenda atto del nostro errore, non suo, però ci faccia votare per cortesia, lo abbiamo fatto migliaia di volte, non capisco il problema di rifarlo una volta.
Presidente - Consigliere Lattanzi, la invito a fare una dichiarazione di voto in questo momento, che sarà messa a verbale e che andrà a rettificare la votazione fatta poc'anzi. Io le do la parola, lei fa la dichiarazione di voto, che farà parte integrante della deliberazione consiliare relativa a tale legge, però consideri questa un'eccezione e vi invito, lei come gli altri consiglieri, ad essere presenti quando si discutono gli argomenti.
Lattanzi (CdL) - Ringrazio il Presidente per aver soddisfatto il desiderio di poter esprimere il nostro voto, anche perché quest'ultimo, che è di astensione, è un voto politico. Come avete visto, abbiamo votato favorevolmente molti articoli di questa legge, perché condividiamo la "struttura" e la necessità di poter regolamentare la frequentazione delle piste di sci, però ci permettiamo di sottolineare che, così come in molti casi la Regione rivendica la competenza primaria per quanto riguarda la sicurezza delle piste di sci, in alcuni articoli si è voluto attivare questa competenza primaria, in altri articoli si è giustificata la legge nazionale per non doverla attivare (è il caso delle slitte e la possibilità di portare ad abitazioni o esercizi gestiti in maniera privatistica le materie prime). Noi quindi troviamo delle incongruenze, ma l'incongruenza più importante, che ci fa essere d'accordo sulla legge in sostanza, ma non poter esprimere un voto favorevole, è un punto di vista che forse è sfuggito: se oggi legiferassimo e potessimo essere in grado di rendere attuabile questa legge, comprendendo anche l'obbligatorietà del casco in Valle d'Aosta - cosa che, come diceva l'Assessore, non è possibile perché manca la regolamentazione nazionale -, saremmo un caso atipico, cioè chi viene a sciare in Valle trova certe regole che in altre piste di sci a 50 chilometri da qui non ci sarebbero!
Mi chiedo: è possibile immaginare una legge che rende obbligatorio il casco ai motorini in Piemonte no e in Valle d'Aosta sì? Non è possibile, perché in materia di sicurezza, quando si arriva a certi livelli di sicurezza, come quello dell'imposizione o della regolamentazione della frequentazione di piste da sci, e per motivi di sicurezza con casco e senza casco, senza entrare nel merito se siamo o non siamo d'accordo sul casco... il semplice fatto di regolamentare che una regione rende obbligatorio il casco e un'altra regione invece no... questa è una legge... è di per sé una normativa di tipo nazionale. Abbiamo la sensazione che non si sia voluto aspettare la regolamentazione, e qui io posso anche essere d'accordo... tardiva, dell'attuazione della sicurezza nelle piste da sci, ma vi è stata la forte volontà di questo Governo, per la prima volta tra l'altro, che si esprimeva in tale direzione, vi è un ritardo e lo riconosciamo, ma non vi sono le condizioni per poter dire in Valle d'Aosta: "sì al casco", in Piemonte o in altre regioni "no", perché dovremmo per primi essere noi ad obbligare tutti i turisti che arrivano da fuori al casco, ma non è così e allora che senso ha che si dichiari urgente questa legge e si crei una normativa che non è applicabile, se non quello di fare "i primi della classe", che non serve a nulla?
(interruzione dell'Assessore Caveri, fuori microfono)
... allora aspettiamo quella nazionale, visto che quella regionale non è applicabile!
Condividiamo quindi i contenuti e abbiamo votato tutti gli articolati, ma non condividiamo né l'urgenza, né la necessità di fare "i primi della classe", per poi non rendere realizzabile tale legge. Ci asteniamo quindi su questo provvedimento e ringrazio il Presidente per avermi permesso di fare tale dichiarazione.
Presidente - Colleghi, vi chiedo gentilmente di votare nuovamente il disegno di legge nel suo complesso, perché questa ultima votazione verrà allegata alla dichiarazione effettuata dal collega Lattanzi, ai fini del verbale risulta più corretto:
Consiglieri presenti: 32
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 6 (Curtaz, Frassy, Lattanzi, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.