Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 848 del 6 ottobre 2004 - Resoconto

OGGETTO N. 848/XII - Applicazione della legge regionale n. 1/2004 sul condono edilizio. (Interrogazione)

Interrogazione

Premesso:

- che a seguito della legge statale n. 326 del 24/11/2003 "Condono Edilizio", la Regione Valle d'Aosta ha promulgato la legge regionale n. 1/2004 "Condono Edilizio in materia di riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica e di definizione degli illeciti edilizi nel territorio della Valle d'Aosta";

- che si è appreso dagli organi di stampa che la l.r. sopracitata non è stata impugnata dal Governo e la recente sentenza della Corte Costituzionale non ha invalidato la legge regionale n. 1/2004;

Ciò premesso e considerato i risvolti penali che un'errata e/o imprecisa informazione potrebbe creare ai soggetti interessati al "Condono Edilizio";

i sottoscritti Consiglieri regionali

Interrogano

l'Assessore competente per sapere:

1) se le informazioni apprese dagli organi di stampa in data 21/09/2004 corrispondono a verità;

2) quali iniziative sono state prese e/o si intendono assumere per una corretta ed efficace informazione al pubblico e soprattutto agli "addetti ai lavori" (tecnici comunali, liberi professionisti, ecc... ) affinché possano informare e operare nel modo più univoco possibile;

3) quante sono le domande di "Condono Edilizio" presentate ai singoli Comuni alla data del 30/09/2004;

4) se dopo questi mesi di approvazione della l. r. si ritiene che la stessa soddisfi i bisogni dei valdostani oppure necessiti di aggiornamenti finalizzati alle legittime aspettative dell'operosa popolazione valdostana.

F.to: Stacchetti - Viérin Marco - Comé - Lanièce

Presidente - La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.

Cerise (UV) - Il 24 giugno la Corte costituzionale ha reso nota la propria sentenza relativa ai ricorsi presentati da alcune regioni sulla legittimità della legge sul condono edilizio, accogliendoli, mentre la stessa Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le leggi di altre regioni - compreso il Friuli Venezia Giulia - che ponevano pesanti restrizioni alla proposta di condono. Con tale sentenza la Corte, nell'individuare in capo allo Stato la competenza esclusiva sulla materia penale dell'estinzione del reato e la possibilità di varare solo alcuni limitati contenuti di principio sugli aspetti urbanistici, ha riconosciuto la competenza delle regioni nel decidere quali tipologie di abusi siano sanabili sul proprio territorio e a quali condizioni. La legge regionale n. 1/2004, basata sulla competenza primaria in materia urbanistica e di paesaggio, ha quindi già operato nel senso stabilito dalla Corte costituzionale, indicando con chiarezza i limiti del condono in regione finalizzato a sanare gli abusi che non compromettono il nostro territorio, né lo deturpano, nella consapevolezza che l'illegittimità non deve essere premiata. In base alla sentenza della Corte costituzionale, le scelte operate con la legge regionale n. 1 del 2004 risultano non solo confermate, ma anche rafforzate.

Facendo seguito - e vengo al quesito n. 2 - alla campagna di informazione presso i tecnici comunali e i liberi professionisti, già effettuata nella primavera scorsa... è stata oggetto di un'apposita deliberazione della Giunta regionale lunedì 4 ottobre con alcune informazioni interpretative derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale. Nella deliberazione i punti sono i seguenti: conferma dell'applicabilità della legge regionale n. 1/2004, validità delle domande già presentate, possibilità per la nostra Regione di disporre che le domande possano essere legittimamente presentate in qualunque momento, anche anteriormente alla data dell'11 novembre 2004, termine imposto per le regioni che stanno ancora legiferando in materia. Si sta verificando inoltre con il Consiglio permanente degli enti locali la necessità/opportunità di nuovi incontri, dove potranno essere comunque fornite indicazioni generali sull'applicazione della legge, vista la varietà e specificità dei casi possibili, e peraltro è anche intendimento di esplorare altre iniziative per dare un'informazione quanto più puntuale.

Come già comunicato nello scorso luglio, la gestione delle procedure di condono edilizio compete ai singoli comuni che devono provvedere a raccogliere ed istruire le istanze per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, mentre alla Regione pervengono solo le richieste di parere nelle materie di competenze quando richiesto dalla normativa stessa (nel caso del paesaggio, vincolo idrogeologico...). Ad oggi, a maggior ragione, vista la situazione generale, non sono ancora pervenute richieste in tal senso ai sensi della nuova normativa - legge regionale n. 1/2004 -, mentre, per quanto riguarda i dati sulle domande presentate ai comuni, in base ad una rilevazione effettuata dal CELVA, risultano pervenute al 31 marzo 2004 complessivamente n. 58 domande: 22 Aosta, 6 Courmayeur e Valtournenche, 5 Cogne, 4 Charvensod, 3 Sarre e La Salle, 2 Pré-Saint-Didier, 1 Ayas, Brusson, Gaby, La Thuile, Quart, Saint-Marcel, Saint-Pierre. Vista la necessità di chiarire alcuni aspetti interpretativi derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale, non sono state effettuate altre ricognizioni, anche se molto probabilmente si ha motivo di ritenere - questo ci è stato confermato da un giro di telefonate fatte per dare risposta a tale interpellanza - che non sono pervenute tante nuove domande nel frattempo.

Per quanto riguarda l'ultimo punto, ricordo che una normativa speciale quale quella del condono è noto che non è finalizzata a soddisfare bisogni specifici, ma solo a costituire uno "spartiacque" tra un periodo nel quale si sono riscontrati comportamenti non rigorosamente legittimi rispetto alla norma vigente e il momento in cui si ristabilisce il rigore. Il condono edilizio poi è stato dichiaratamente sostenuto come un provvedimento per costituire un gettito finanziario da parte dello Stato. Come sempre dichiarato, la finalità della legge regionale n. 1/2004, e quindi i limiti abbastanza rigidi che sono stati posti al condono nazionale, è quella di sanare gli abusi che non compromettono il nostro territorio e non deturpano il paesaggio, nella consapevolezza - ribadisco - che l'illegittimità non deve essere premiata. Proprio perché atti sostanzialmente - anche se la loro gravità è da discutere - illegittimi quelli che si intende sanare, non si può parlare di legittime aspettative dell'operosa popolazione valdostana, ma semmai di un'occasione, che deriva da un provvedimento statale, di poter regolarizzare le situazioni minori di abuso. Situazioni che nascevano non dalla determinata volontà di realizzare speculazioni particolari, ma spesso dall'ignoranza della norma, o da piccoli adeguamenti, o forzature non conformi alle prescrizioni, questo sì, qualche volta eccessivamente rigide.

Lo sforzo che è stato fatto con questa legge è stato quello di fissare i principi inderogabili quali aspetti caratterizzanti della politica territoriale valdostana, della non sanabilità delle nuove costruzioni abusive o degli interventi nelle aree vincolate in assenza della conformità ai piani regolatori, quando queste irregolarità interferiscono con il vincolo, introducendo limitate possibilità per casi molto specifici, che oggettivamente possono essere ritenuti casi di quasi necessità. Si ritiene in questo modo di aver riconosciuto lo sforzo e la buona volontà di tutti coloro che hanno operato legittimamente, spesso con sacrifici e limitazioni rispetto a quanto desiderato, venendo incontro anche a coloro che, meno legittimamente, avevano forzato in qualche modo la norma. La tutela del territorio e il suo rilancio quale importante risorsa della nostra Regione passa anche per questo rigore nell'applicazione delle norme, che sono finalizzate a salvaguardare l'interesse della collettività valdostana e a permetterne un ordinato sviluppo socio-economico.

Presidente - La parola al Consigliere Stacchetti.

Stacchetti (SA) - Rispetto alla relazione dell'Assessore per una parte devo ringraziarlo e direi sui primi punti, cioè su quello dell'informazione... vi è comunque qualcosa che non funziona alla nostra legge ed è un dato significativo il numero delle domande: se vi sono solo 58 domande, vi è un perché ed è perché questa legge non è di facile lettura per noi geometri, liberi professionisti e non lo è neppure per gli avvocati, per quanto sia io a conoscenza, e neppure per i tecnici comunali. Ora, Assessore, lei mi dice che avete deliberato in data 4 ottobre, dove spiegate meglio il significato e i contenuti della legge; non conosco la deliberazione, mi auguro che vada in quella direzione.

Proprio per informare sempre più la gente e affinché vi sia una certa univocità per quanto concerne la comprensione della legge, potrebbe essere utile, come ha fatto per la prima casa, pubblicare un "vademecum" per ottenere il condono, in modo che in questo "vademecum" la stragrande maggioranza degli operatori possano avere un unico indirizzo.

Presidente - Vista l'ora, dichiaro conclusi i lavori dell'odierna seduta del Consiglio. I lavori riprenderanno alle 15,30 per procedere all'esame dei restanti punti all'ordine del giorno.

La seduta è tolta.

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La seduta termina alle ore 12 e 52 minuti.