Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 765 del 29 luglio 2004 - Resoconto

OGGETTO N. 765/XII - Discussione generale del disegno di legge: "Nuova disciplina della Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis. Abrogazione delle leggi regionali 14 aprile 1998, n. 14, e 16 novembre 1999, n. 34".

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Finalità e oggetto)

1. Al fine di promuovere la valorizzazione dei comuni valdostani territorialmente interessati dal Parco nazionale Gran Paradiso, la presente legge detta nuove disposizioni in materia di Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis, istituita ai sensi della legge regionale 14 aprile 1998, n. 14 (Istituzione della Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis), di seguito denominata Fondazione.

CAPO II

DISCIPLINA DELLA FONDAZIONE

Articolo 2

(Natura giuridica)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione sostiene le attività della Fondazione, con sede presso il villaggio minerario di Cogne.

2. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato e non persegue scopi di lucro.

3. Per le finalità di sostegno di cui al comma 1, la Regione assicura, mediante comodato d'uso per la durata della Fondazione, gli immobili o le porzioni di immobili di proprietà regionale siti nell'area del villaggio minerario di Cogne, interessati dall'attività della Fondazione, con le relative pertinenze, gli arredi e gli allestimenti.

Articolo 3

(Scopi)

1. La Fondazione persegue, nei comuni valdostani territorialmente interessati dal Parco nazionale Gran Paradiso, i seguenti scopi:

a) promozione del turismo naturalistico;

b) promozione, sviluppo, coordinamento e gestione del complesso dei centri visitatori e dei centri di educazione ambientale del Parco nazionale Gran Paradiso;

c) promozione, coordinamento e gestione di:

1) giardini alpini e arboreti;

2) musei locali, esposizioni temporanee e centri congressi;

3) ogni altra attività ritenuta utile ed opportuna al fine della valorizzazione delle caratteristiche naturalistiche e culturali del territorio interessato;

d) informazione, offerta di servizi e diffusione di materiale e di pubblicazioni a carattere turistico.

2. Al fine del raggiungimento degli scopi di cui al comma 1, la Fondazione può svolgere o gestire attività commerciali, di accoglienza e di ristorazione.

Articolo 4

(Soci)

1. Aderiscono alla Fondazione, previa riconferma dell'adesione da parte dei rispettivi organi competenti:

a) la Regione Valle d'Aosta;

b) la Comunità montana Grand Paradis;

c) i Comuni di Aymavilles, Cogne, Introd, Rhêmes-Saint-Georges, Rhêmes-Notre-Dame, Valsavarenche, Villeneuve;

d) il Parco nazionale Gran Paradiso;

e) il Museo minerario regionale;

f) l'Associazione professionale Guide del Parco nazionale Gran Paradiso.

2. Possono altresì aderire alla Fondazione, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, gli enti, pubblici o privati, idonei a concorrere al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 3.

3. I requisiti di idoneità cui subordinare l'adesione sono stabiliti dallo statuto.

Articolo 5

(Patrimonio)

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai conferimenti in comodato di immobili regionali o di altri enti, pubblici o privati, ritenuti utili allo svolgimento dei compiti e al perseguimento degli scopi della Fondazione.

2. Il patrimonio può essere alimentato, oltre che con i proventi dell'attività della Fondazione, con elargizioni, donazioni, eredità, legati, mobiliari e immobiliari, di quanti, condividendo gli scopi e l'operato della Fondazione, abbiano la volontà di contribuire alla sua attività.

3. La Fondazione può stipulare contratti e convenzioni, nonché compiere quanto necessario per il raggiungimento dei propri scopi.

Articolo 6

(Organi)

1. Sono organi della Fondazione:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il comitato esecutivo;

d) il collegio dei revisori dei conti.

Articolo 7

(Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è costituito da un rappresentante per ogni singolo ente aderente alla Fondazione.

2. La rappresentanza della Regione spetta ad un consigliere regionale, appartenente alla commissione consiliare competente in materia di aree naturali protette, designato dalla Giunta regionale.

3. Il presidente, al quale spetta la rappresentanza legale della Fondazione salvo che per gli atti espressamente riservati al direttore dallo statuto, e i membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Regione e durano in carica cinque anni. Il presidente della Fondazione è scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione.

4. Il consiglio di amministrazione approva lo statuto e il bilancio. Le relative deliberazioni sono trasmesse alla Giunta regionale entro quindici giorni dalla loro adozione.

5. Al consiglio di amministrazione spetta ogni altro compito attribuitogli dallo statuto, il quale ne disciplina altresì le modalità di funzionamento.

Articolo 8

(Comitato esecutivo)

1. Il comitato esecutivo, nominato dal consiglio di amministrazione, è composto:

a) dal presidente della Fondazione;

b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette, o suo delegato;

c) da uno dei sindaci dei Comuni il cui territorio ricade nei confini del Parco nazionale Gran Paradiso a rotazione, o suo delegato;

d) dal direttore dell'ente Parco nazionale Gran Paradiso, o suo delegato;

e) da un rappresentante degli altri enti che abbiano aderito alla Fondazione, designato dai medesimi enti, o suo delegato.

2. I compiti e le modalità di funzionamento del comitato esecutivo sono disciplinati dallo statuto.

Articolo 9

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il controllo sulla gestione amministrativa e contabile della Fondazione spetta ad un collegio, composto da tre componenti effettivi e da due supplenti.

2. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili e dura in carica cinque anni. Il presidente è scelto tra i membri effettivi.

3. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti spettano i compensi stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

4. Il collegio dei revisori dei conti invia annualmente alla Giunta regionale una relazione, allegata al rendiconto, che illustra l'attività svolta.

Articolo 10

(Direttore)

1. Il direttore della Fondazione è nominato dal comitato esecutivo ed è scelto tra persone in possesso di idonei titoli e di comprovata esperienza professionale.

2. Il direttore:

a) esegue le decisioni del comitato esecutivo;

b) è responsabile della corretta e puntuale esecuzione del programma di attività e della gestione del personale della Fondazione;

c) propone agli organi della Fondazione iniziative e progetti preordinati allo sviluppo dell'attività della Fondazione stessa.

d) partecipa ai lavori degli organi della Fondazione, senza diritto di voto.

Articolo 11

(Proventi)

1. Alle spese necessarie al funzionamento della Fondazione si provvede con i contributi annui versati dagli enti aderenti, il cui ammontare è determinato dal consiglio di amministrazione, nonché con i contributi a qualsiasi titolo versati da enti pubblici o privati.

2. La concessione del contributo annuo da parte della Giunta regionale è subordinata, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, alla presentazione, entro il 30 settembre, del bilancio preventivo, relativo all'anno per il quale si richiede il contributo e di un dettagliato piano di attività redatto nel quadro di una più ampia programmazione triennale. Il contributo regionale è corrisposto fino ad un massimo del 70 per cento del bilancio preventivo. La Giunta regionale può concedere un acconto sul contributo spettante, nella misura massima del 70 per cento; il saldo è erogato alla presentazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio al quale il contributo si riferisce.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

Articolo 12

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 14 aprile 1998, n. 14;

b) 16 novembre 1999, n. 34.

Articolo 13

(Disposizioni transitorie)

1. Il consiglio di amministrazione provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, all'adeguamento dello statuto in conformità alle disposizioni della presente legge.

2. Gli organi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica sino all'adeguamento dello statuto e, comunque, sino all'insediamento dei nuovi organi, nominati in conformità al nuovo statuto e nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

3. Limitatamente all'anno 2004, il bilancio preventivo della Fondazione è presentato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 14

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 174.810 per l'anno 2004 e in euro annui 250.000 a decorrere dall'anno 2005.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo programmatico 2.2.1.08. (Parchi, riserve e beni ambientali) ed al relativo finanziamento si provvede mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 39620 (Contributo per il funzionamento della Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis) dello stesso obiettivo programmatico del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2004 e di quello pluriennale per il triennio 2004/2006.

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 15

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Si dà atto che il Consigliere Borre non partecipa alla discussione dell'oggetto.

Président - La parole au rapporteur, le Conseiller Fey.

Fey (UV) - Su questo disegno di legge, riguardante la Fondazione "Gran Paradiso", voglio illustrare quanto segue.

A 6 anni dall'istituzione della Fondazione "Gran Paradiso - Grand Paradis" e dopo 4 anni di attività è emersa l'esigenza di una nuova disciplina che, tenendo conto del ruolo di riferimento che essa ha assunto negli anni, fornisca strumenti ancora più efficaci per il coordinamento delle varie attività di promozione e sviluppo intraprese nei comuni compresi nel territorio del Parco del Gran Paradiso. Questo il senso del disegno di legge regionale n. 38 che si propone proprio di migliorare la struttura operativa e amministrativa della fondazione.

Rispetto al precedente testo di legge, la nuova disciplina vorrebbe introdurre un quadro più preciso delle attività affidate alla fondazione, precisando le finalità e gli enti partecipanti e adeguando, in particolare, la composizione dei relativi organi e l'ammontare del contributo regionale. Sono stati così meglio definiti gli scopi che, secondo l'articolo 3, vanno dalla promozione del turismo naturalistico, anche attraverso la gestione e il coordinamento dei centri visitatori e dei centri di educazione ambientale, a compiti di informazione, offerta di servizi e diffusione di materiale e di pubblicazioni turistiche; inoltre, alla fondazione spetterebbero anche compiti di promozione, coordinamento e gestione di attività commerciali e promozionali, di accoglienza e ristorazione. Troviamo in quest'ultimo aspetto, definito nel punto terzo dell'articolo 3, un ampliamento significativo rispetto al passato perché, nell'ambito delle attività utili e opportune alla valorizzazione del territorio interessato, vengono definite, e quindi incoraggiate, quelle di natura più commerciale legate all'accoglienza e alla ristorazione. Troviamo qui un riconoscimento esplicito dell'importanza del ruolo che può giocare il "turismo sostenibile" un turismo capace cioè di valorizzare un territorio, la sua cultura, i suoi prodotti in un'ottica rispettosa delle identità locali e della natura.

Importanti novità riguardano inoltre la composizione del Consiglio di amministrazione che sarà costituito da un rappresentante per ogni ente aderente. La nuova disciplina ha scelto di definire direttamente - 1° comma dell'articolo 4 -, e non più attraverso lo statuto, i soci della fondazione, che saranno: la Regione, la Comunità montana Grand Paradis, i Comuni di Aymavilles, Cogne, Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Valsavarenche, Villeneuve, il Parco nazionale del Gran Paradiso, il Museo minerario di Cogne e l'Associazione professionale del Parco del Gran Paradiso. Resta, altresì, la possibilità di adesione di altri soci previa deliberazione del consiglio di amministrazione. Si è voluto, in questo modo, dando cioè maggior peso a ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione, da una parte riconoscere alla fondazione un ruolo maggiore e più indipendente dall'Amministrazione regionale - che, comunque, continuerà a nominare i componenti del consiglio con decreto del Presidente della Regione - e, dall'altra, snellire quest'organo in un'ottica di maggiore efficacia e efficienza gestionale. Inoltre, si iscrive nel medesimo solco la decisione di demandare al consiglio di amministrazione la nomina del presidente della fondazione, a cui spetta la rappresentanza legale. Ricordo che nella precedente normativa la presidenza spettava all'Assessore competente o a un consigliere da lui delegato. Infine, è importante segnalare - articolo 7, comma 2 - che la rappresentanza della Regione spetterà a un consigliere regionale, nominato dalla Giunta tra gli appartenenti della Commissione consiliare competente in materia di aree naturali protette. Da un punto di vista strettamente gestionale, il consiglio di amministrazione, a cui spetta la definizione delle linee politiche d'intervento, nominerà il comitato esecutivo e il direttore dell'ente che avranno invece il compito di realizzare il programma delle attività. In particolare, sono state adeguate e precisate le funzioni del direttore, al quale verrebbero demandati compiti di gestione e di esecuzione delle decisioni del comitato, di gestione del personale con la facoltà, inoltre, di proporre iniziative e progetti mirati allo sviluppo della fondazione.

Un ulteriore passo in avanti nella direzione di una maggiore ottimizzazione degli strumenti gestionali è rappresentato dal fatto che il disegno di legge non vincola più lo statuto. Quest'ultimo, da approntare entro 6 mesi dall'eventuale approvazione di questa disciplina, disciplinerà nel dettaglio compiti e funzionamento, in particolare del comitato esecutivo e del consiglio di amministrazione. Spetterà quindi al consiglio di amministrazione, nel suo ruolo di indirizzo politico, il compito di adeguare lo statuto alle nuove disposizioni di legge.

Per quanto concerne infine la concessione di un contributo annuo da parte della Giunta regionale, essa sarebbe subordinata alla presentazione, entro il 30 settembre, del bilancio preventivo relativo all'anno per il quale si chiede il contributo. Questa norma si prefigge due obiettivi principali: da una parte, consentire una sempre più precisa programmazione degli interventi da parte della fondazione, in linea con le esigenze di un ambiente economico competitivo; dall'altra, dare alla Regione e ai cittadini maggiori strumenti di controllo dell'efficienza dell'operato. Il contributo regionale, calcolato in 174.810 euro per quest'anno e 250.000 per il prossimo, è corrisposto fino a un massimo del 70% del bilancio preventivo con possibilità di concedere un acconto nella misura massima del 50%.

Grazie dell'attenzione.

Président - Je rappelle que nous discutons sur le nouveau texte de la IIIe Commission, qui a donné son avis favorable à la majorité, ainsi que la IIe Commission.

La discussion générale est ouverte.

La parole au Conseiller Riccarand.

Riccarand (Arc-VA) - Questo provvedimento interviene rispetto alla legge approvata nell'aprile 1998 dal Consiglio regionale e che ha permesso di istituire e di avviare a funzionamento questa fondazione che, come dicevo prima intervenendo sul Parco regionale del Mont Avic, aveva un preciso significato politico-culturale, cioè si trattava di affiancare alla presenza dell'Ente Parco un organismo che, all'interno del territorio del Parco del Gran Paradiso per i comuni valdostani, ma anche piemontesi, che hanno dei territori all'interno del parco, favorisse le iniziative finalizzate a questo modello di sviluppo cosiddetto "sostenibile", quindi valorizzasse la presenza di un'area protetta per farne elementi di vantaggio economico anche da parte delle popolazioni locali. La fondazione quindi è stata concepita con un organismo che viene creato a partire dai primi aderenti, regioni e comunità montana, che si allargava via via a ulteriori aderenti sia sul versante valdostano, sia in prospettiva sul versante piemontese, ovviamente se un'intesa si realizzasse.

Passati 5 o 6 anni, avviato il funzionamento della fondazione, si rende necessario una revisione della normativa per snellire alcuni aspetti, per sganciare lo statuto dalla legge regionale, in modo da renderlo più facilmente adattabile alla nuova situazione, pertanto si è fatta la scelta di inserire in legge tutta una serie di disposizioni, che prima erano inserite nello statuto della fondazione, con l'effetto, da una parte, di appesantire la legge, ma di evitare dall'altra di avere questo doppio sistema di legge regionale e statuto della fondazione. Il problema che però pone questo disegno di legge è un problema di riflessione sui suoi contenuti, nel senso che la fretta con cui è stato portato all'esame delle competenti commissioni del Consiglio non ha permesso di fare un lavoro di approfondimento adeguato su questo provvedimento, che è già arrivato in commissione con una serie di difetti molto evidenti, tant'è vero che già in commissione l'Assessore, sulla base della discussione che vi è stata, ha presentato una decina di emendamenti. È un testo quindi che, dal punto di vista della tecnica legislativa, delle scelte, aveva molti punti discutibili e li ha ancora, nel senso che questo è un provvedimento che è stato iscritto ai lavori della commissione e la nomina del relatore e l'illustrazione sono state effettuate nella stessa seduta, tanto per dire il sistema di operare delle commissioni in questo periodo. Sono stati dati tempi molto ristretti per approfondire una materia che invece richiedeva una maggiore meditazione. Il risultato è che è pervenuto in aula un testo che, pur già abbondantemente rimaneggiato in II e in III Commissione, presenta ancora molti aspetti da discutere, da calibrare, da rivedere a nostro avviso. Indico quali sono questi punti su cui vi sono dei chiarimenti che devono essere introdotti, con il rischio, se non si fa un'operazione accorta, di andare a cambiare il "segno" di tale organismo, che è nato con precise finalità; se si vuole mantenere le finalità che aveva la sua istituzione, quindi bisogna far attenzione a certi passaggi, altrimenti si determina uno snaturamento.

Un primo aspetto che non è stato risolto rispetto ai lavori della commissione: il testo precedente conteneva un preciso riferimento anche alla parte piemontese, perché l'idea era di una fondazione che nasce in Valle d'Aosta, ma da integrare con la partecipazione della parte piemontese. Ora questo riferimento è completamente scomparso nell'attuale testo e, secondo noi, anche se la prospettiva non è ancora "dietro l'angolo" e la realizzazione di questa estensione non è ancora possibile, a noi "l'abbandono" di tale prospettiva, su cui ci si era mossi, nella disposizione di legge non sembra positivo.

Vi è poi la questione della composizione del consiglio di amministrazione, che è molto delicata, nel senso che nel precedente consiglio di amministrazione era prevista un'ampia rappresentanza dei comuni, ma vi era una solida rappresentanza anche della Regione, che continuava ad avere un ruolo guida all'interno del consiglio di amministrazione con un adeguato numero di presenze sia a livello politico, sia a livello di funzionari. Ora questa presenza si è modificata: il rappresentante della Regione diventa 1 a fianco di 7 o 8, quanti sono, i comuni, comunità montana, altri organismi... quindi si indebolisce enormemente la rappresentanza della Regione. Questo non è positivo, perché la Regione è "l'elemento chiave" di questa fondazione: è quella che finanzia, che dà l'impulso, pertanto, secondo noi, questo impoverimento della rappresentanza regionale nel consiglio di amministrazione è sbagliato. Fra l'altro, abbiamo appena votato il consiglio di amministrazione del Parco del Mont Avic, dove la composizione è ben diversa, anche come rappresentanti della Regione; nella fondazione non si capisce perché si fa questo cambiamento di prospettiva.

Vi è poi un aspetto che a noi sembra una cosa "cervellotica", non riusciamo a capire bene come si può impostare in questo modo la questione del direttore di tale fondazione; qui, sia l'aspetto dei suoi requisiti, che ci sembrano indicati in modo inadeguato, sia le modalità della nomina, nel senso di andare a prevedere che il direttore di questa fondazione non viene nominato dal consiglio di amministrazione, ma dal comitato esecutivo di 4 persone... non riusciamo a capire a quale logica risponda questo tipo di impostazione.

Vi è quindi tutta una serie di aspetti che, probabilmente, con più tempo a disposizione, si potevano approfondire e migliorare, ma che in questo momento troviamo irrisolti rispetto al testo che abbiamo fra le nostre mani. Sentiremo cosa dirà l'Assessore, ma ci riserviamo di presentare degli emendamenti.

Président - La parole au Conseiller Lattanzi.

Lattanzi (CdL) - Abbiamo già avuto modo di esprimere intanto un rilievo di tipo procedurale su questo disegno di legge, perché già in commissione abbiamo fatto fatica a comprendere l'urgenza di tale provvedimento; un'urgenza immotivata, addirittura un'urgenza che ha portato a delle forzature nelle tempistiche normali di valutazione della commissione. È vero che non stiamo parlando di un disegno di legge di portata strategica per il futuro della Regione, ma la stessa relazione che qui è stata letta prevedeva che provvedimento venisse presentato al Consiglio a settembre, quindi doppiamente incomprensibile! Allora che ci facciamo noi qui adesso a parlare del Grand Paradis?

Relatore Fey, la fretta ha partorito anche in questo caso un provvedimento "cieco" e vengo al contenuto della legge. Avevamo già espresso una forte contrarietà alla costituzione di questa fondazione, qualcuno disse a quel tempo che le nostre argomentazioni erano strumentali, che non si voleva capire che era assolutamente necessaria la costituzione di una fondazione per gestire tutti quei processi di salvaguardia, di promozione, di coordinamento e di gestione di quello che era l'obiettivo della legge stessa. Argomentammo all'epoca che quelle leggi - le nn. 14 e 34 - erano non sufficientemente garantiste di un processo attivo di questa fondazione, anzi denunciammo in questo Consiglio che la costituzione di tale organismo era l'ennesima costruzione di un "carrozzone", che, proprio per la definizione della legge, non avrebbe potuto funzionare e che l'unica cosa che poteva soddisfare la costituzione di quella fondazione erano le ambizioni di qualche politico che in essa avrebbe trovato un proprio ruolo. Oggi noi a distanza di 6 anni siamo qui a discutere di un miglioramento da apportare al "carrozzone"; il problema è che il miglioramento al "carrozzone" non crea le condizioni di funzionamento, perché non è vero, così come non era vero quando proponeste quel disegno di legge nel 1999, che erano chiari e definiti gli obiettivi - noi lo dicemmo, ma voi sosteneste che non era vero -, mentre oggi voi riconoscete che questo disegno di legge serve a definire gli obiettivi e gli scopi di tale fondazione. Avevate costruito la cornice quindi, ma dentro non c'era il quadro; oggi con questo disegno prevedete di inserire un contenuto in quella cornice, ma noi facciamo fatica a distinguere un miglioramento della qualità dell'altro disegno di legge rispetto a questo, non vi è un passo avanti che possa far pensare che tale fondazione possa essere un contributo operativo rispetto ai processi di cui già altri enti si occupano, fra questi enti cito le AIAT o enti come il Parco del Gran Paradiso, che hanno le competenze per fare questo. Si obiettava che quegli organi dovevano essere coordinati fra loro per essere messi nelle condizioni di far funzionare una strategia che avesse obiettivi definiti e risultati efficienti; questo in 6 anni non è avvenuto. Possiamo almeno avere la gratitudine politica da parte della maggioranza, che allora volle questo disegno di legge, nel dirci che avevamo ragione?

Si può dire che tardivamente mettete mano al disegno di legge, perché, se volevate apportare dei miglioramenti a un "carrozzone" che nel 1999 era già evidente che non avrebbe funzionato, avreste dovuto farlo prima, invece arrivate 6 anni dopo, ma, appena leggiamo il provvedimento di legge, vediamo che neanche questo soddisfa quegli obiettivi di chiarezza e di operatività. Voi credete che basti sostenere che il nuovo direttore potrebbe avere delle nuove funzioni "consegnate" da questo nuovo disegno? "Potrebbe" fa a "cazzotti" con "dovrà", "farà", "avrà gli strumenti per...", l'uso del condizionale nelle leggi non è un valore! Crediamo che una cosa mal fatta, anche quando la si taccona, purtroppo rimanga tale, perché quella fondazione è nata su un presupposto errato, che non era la volontà di far funzionare le cose, ma quello di sistemare delle sopravvenute situazioni di vicinanza politica a quelli che potevano essere interessi di funzionalità; insomma un "carrozzone" era e un "carrozzone" è rimasto. L'urgenza quindi non è comprensibile, tanto più che questa ha creato un disegno di legge incomprensibile.

Président - Je prie le Conseil de patienter puisque il y a 12 amendements qui viennent d'être présentés et il nous faut un instant de temps pour les reproduire.

Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 12,05 alle ore 12,38.

Président - Nous reprenons nos travaux, je m'excuse pour le retard. Je donne lecture des amendements présentés par le groupe "Arcobaleno":

Emendamento

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge detta nuove disposizioni in materia di Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis, istituita con la legge regionale 14 aprile 1998, n. 14 (Istituzione della Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis), di seguito denominata Fondazione, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed eco-compatibile dei comuni territorialmente interessati dal Parco nazionale Gran Paradiso."

Emendamento

All'articolo 4, comma 1, prima della parola "riconferma", aggiungere la parola: "conferma o".

Emendamento

All'articolo 4, al termine del comma 1, aggiungere:

"g) il Museo di Scienze Naturali di Saint-Pierre.".

Emendamento

Articolo 7

Al termine del primo comma aggiungere:

", ad eccezione della Regione a cui spettano quattro rappresentanti."

Emendamento

Articolo 7

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I rappresentanti della Regione sono:

- l'assessore regionale competente in materia di aree naturali protette, o suo delegato;

- il dirigente della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette;

- due consiglieri regionali indicati dalla commissione consiliare competente in materia di aree naturali protette, di cui uno della minoranza;".

Emendamento

Articolo 7

Al comma 3, sostituire "Il Presidente della Fondazione è scelto fra i componenti del consiglio di amministrazione", con il seguente testo: "Il Presidente della Fondazione è scelto fra i rappresentanti della Regione nel Consiglio di Amministrazione".

Emendamento

All'articolo 8, comma 1, dopo il punto c), inserire:

"d) dal direttore della Fondazione;"

e rinumerare le lettere successive.

Emendamento

All'articolo 10, comma 1, sostituire la frase: "Il direttore della Fondazione è nominato dal comitato esecutivo" con la seguente frase: "Il direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione".

Emendamento

All'articolo 10, comma 1, sostituire le parole "in possesso di idonei titoli" con le seguenti parole: "in possesso di diploma di laurea in materie attinenti alla tipologia dell'incarico".

Emendamento

All'articolo 10, comma 2, sostituire il punto a) con il seguente:

"a) esegue le decisioni degli organi della Fondazione;".

Emendamento

All'articolo 10, comma 2, sostituire il punto d) con il seguente:

"d) partecipa ai lavori del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, senza diritto di voto;".

Emendamento

Articolo 13.

Il comma 3 è soppresso.

La parole au Conseiller Riccarand, pour deuxième intervention.

Riccarand (Arc-VA) - Ho chiesto la parola per illustrare gli emendamenti che abbiamo presentato come gruppo "Arcobaleno".

Il primo emendamento riguarda l'articolo 1 del disegno di legge e ha come scopo la sua riformulazione per due motivi, intanto perché la formulazione come è stata adesso fatta: "Al fine di promuovere la valorizzazione dei comuni valdostani territorialmente interessati dal parco...", a nostro avviso, non va bene perché è troppo generica, nel senso che parlare di "valorizzazione" è troppo generico rispetto alle finalità per cui è stata fatta questa legge e creata la fondazione: non è una generica valorizzazione, perché un territorio si può valorizzare in tanti modi, mentre qui si tratta di un ben preciso sistema di valorizzazione, che è quello di un certo tipo di sviluppo molto legato all'ambiente e alla naturalità. Vorremmo quindi che si precisasse questa finalità, altrimenti si rischia di perdere di vista l'obiettivo per cui è stata istituita la fondazione. Inoltre nella legge istitutiva il comma 2 dell'articolo 1 diceva: "l'attività della fondazione si coordina con le analoghe iniziative promosse dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Torino, dalla Comunità montana Orco e Soana e dai Comuni piemontesi territorialmente interessati dal Parco nazionale del Gran Paradiso". Vi era dunque questa concezione di un raccordo e di un'integrazione all'interno dello stesso organismo per tutti i comuni che sono territorialmente compresi nel parco nazionale. Proponiamo quindi una formulazione in cui si parla di tutti i comuni territorialmente interessati dal parco, in cui non si perda di vista questa dimensione interregionale che stava alla base della fondazione; proponiamo di riformulare l'articolo 1 del disegno di legge così come scaturito dalla III Commissione.

Per quanto riguarda l'articolo 4, vi è un nodo importante riguardante i soci della fondazione: proponiamo che fra i soci sia prevista anche la partecipazione del Museo regionale di scienze naturali di Saint-Pierre, questo a maggior ragione nel momento in cui anche organismi come il Museo minerario di Cogne ne vanno a far parte. Teniamo presente che tale museo è presente nel consiglio di amministrazione del Parco regionale del Mont Avic, perché ha un suo rappresentante, quindi ci sembra strano che sia previsto - giustamente - il rappresentante del Museo di scienze naturali nel consiglio di amministrazione del Parco del Mont Avic, che è in bassa Valle, e nel "territorio" della Comunità montana Grand Paradis, di cui fa parte Saint-Pierre, non si preveda che vi sia questo museo. La presenza del museo è funzionale all'attività complessiva della fondazione, che è finalizzata alla gestione di centri visita, realtà museali, quindi non si deve estraniare rispetto a questa realtà; non riusciamo a capire perché non sia stata prevista e ci sembra opportuno prevederla in questo momento; di conseguenza, prevediamo che al comma 1 si parli di conferma o riconferma dell'adesione alla fondazione.

Vi è poi il problema all'articolo 7 della composizione del consiglio di amministrazione. L'attuale formulazione prevede un rappresentante per ogni singolo ente aderente alla fondazione; questa, a nostro avviso, è una composizione che affida una presenza e un ruolo del tutto inadeguato all'interno della fondazione all'Amministrazione regionale, pur essendo quest'ultima l'organismo che si fa carico non solo dell'ideazione, ma del finanziamento, diciamo che è l'elemento portante della fondazione. In base all'attuale statuto, nel consiglio di amministrazione vi sono: l'Assessore regionale o suo delegato, il dirigente della struttura regionale competente in materia di aree protette, il dirigente della struttura regionale competente in materia di risorse naturali, il dirigente della struttura regionale competente in materia di ambiente. Sono previsti quindi 4 rappresentanti espressione della Regione, mentre adesso andate a stabilire che la Regione avrà un rappresentante come il Comune di Introd o altro comune; non è equilibrato rispetto al ruolo che ha la Regione - e che deve mantenere - all'interno di questo organismo. Ci sembra opportuno che all'interno del consiglio di amministrazione la rappresentanza della Regione sia quella dell'Assessore regionale o suo delegato, del dirigente della struttura regionale competente in materia di aree protette e di 2 consiglieri regionali - recepiamo l'indicazione che vi è di prevedere un consigliere regionale, ma non in questa formula che è stata messa - indicati dalla commissione consiliare competente, ma 1 della maggioranza e 1 della minoranza, anche per il discorso che abbiamo fatto in precedenza di prevedere le rappresentanze anche della minoranza. Questa composizione del consiglio di amministrazione ci sembra più equilibrata, meglio rispondente al ruolo della Regione e in linea rispetto all'impostazione che era stata data fin dall'inizio. Ci pare importante anche il comma 3, dove si dice che il presidente della fondazione è scelto fra i componenti del consiglio di amministrazione; a noi sembra che il presidente dovrebbe essere scelto fra i rappresentanti della Regione nel consiglio di amministrazione, sempre perché la Regione abbia questo ruolo, altrimenti mettiamo in piedi un organismo e poi di fatto rinunciamo a dargli una gestione.

Vi è poi il problema del comitato esecutivo (articolo 8), che si lega al problema del ruolo del direttore: prevedere un comitato esecutivo in cui è previsto il dirigente della struttura regionale competente, uno dei sindaci, il direttore dell'Ente Parco nazionale Gran Paradiso, ma non il direttore della fondazione ci sembra sbagliato dal punto di vista operativo, nel senso che è un comitato esecutivo ed è giusto che il maggior responsabile dell'operatività della fondazione, il direttore, ne faccia parte. Questo è un organismo non di tipo decisionale, ma esecutivo, quindi non capiamo perché debba essere escluso dal comitato esecutivo il direttore. Per quanto riguarda la nomina del direttore, articolo 10, riteniamo sia sbagliata la formulazione: reputiamo che il direttore debba essere nominato dal consiglio di amministrazione e, di conseguenza, bisogna modificare ai punti successivi anche i suoi compiti e prevedere all'articolo 10, comma 2, lettera d), che partecipa ai lavori del consiglio di amministrazione della fondazione senza diritto di voto.

Infine all'articolo 13 abbiamo difficoltà a capire - a parte il fatto che questo emendamento è stato presentato all'ultimo momento, io non lo avevo neanche sentito enunciare in commissione - il fatto di dire: "limitatamente all'anno 2004, il bilancio preventivo della fondazione è presentato entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge" a quale razionalità risponda, perché il bilancio preventivo 2004 della fondazione doveva essere presentato ai sensi dello statuto nell'ottobre dello scorso anno, quindi dovrebbe essere già stato presentato; non si capisce perché adesso si dica che viene presentato entro 3 mesi.

Abbiamo presentato questi emendamenti, perché ci sembra che vi siano molte incongruenze nel disegno di legge che vanno corrette e modificate.

Président - Je ferme la discussion générale.

La parole à l'Assesseur à l'agriculture, aux ressources naturelles et à la protection civile, Vicquéry.

Vicquéry (UV) - Brevemente, per rispondere innanzitutto all'intervento del Consigliere Lattanzi. Mi spiace sentir dire che la fondazione è un "carrozzone", perché non lo è. Sono molto critico nei confronti di altri organismi regionali o legati a "mamma Regione"; devo però dire, per l'esperienza che ho avuto quest'anno, che non si può affermare che la fondazione è un "carrozzone" e potremmo dimostrarlo con dati di fatto, con l'apertura di centri visita, con le ottime campagne promozionali che sono state fatte ultimamente, iniziative che hanno sicuramente valorizzato il territorio. Mi riprometto - se il collega Lattanzi è d'accordo - di chiedere ai futuri organismi della fondazione di partecipare ad una riunione di commissione, per illustrare quanto è stato fatto e poter dimostrare che è vero che sono aumentati gli impegni di spesa e le necessità finanziarie, ma che queste sono aumentate in funzione di nuove attività che sono state svolte; nuove attività che dovranno svolgersi ancora di più per il futuro, se si considera che con questa legge diamo alla fondazione la gestione dei centri visitatori di Valsavarenche, di Rhêmes, di Cogne, di Introd, tutto il discorso del museo minerario regionale.

Rispetto agli emendamenti presentati dal Consigliere Riccarand, cercando di seguirne l'ordine di presentazione, per quanto riguarda l'emendamento n. 1, siamo dell'idea che il vero obiettivo della fondazione sia quello descritto nel testo presentato: quello di promuovere i comuni valdostani territorialmente interessati dal parco. Questo non significa che non vogliamo darle una caratterizzazione di tipo ambientale, ma la caratterizzazione non è solo ambientale; nei compiti della fondazione non parliamo solo di sviluppo sostenibile ed ecocompatibile, parliamo di una gestione che è soprattutto incentrata rispetto al fatto di far parte del territorio del Gran Paradiso, ma non solo, perché ci rendiamo conto che un territorio può essere valorizzato se mettiamo insieme tutte le componenti che fanno parte del territorio in sinergia fra di loro. In effetti, fra gli scopi della fondazione, come si vede all'articolo 4, parliamo anche di turismo naturalistico, di promozione dei centri visitatori, di giardini alpini, di musei locali, di esposizioni temporanee al centro congressi, delle attività commerciali e di ogni altra attività ritenuta utile e opportuna al fine della valorizzazione delle caratteristiche naturalistiche e culturali del territorio, oltre che dell'informazione e offerta di servizi. La fondazione non è solo ambiente, è soprattutto ambiente, ma non è solo ambiente perché vuole assumere un ruolo più pregnante; è per questo motivo che non siamo d'accordo da questo punto di vista. Rispetto alla dimensione interregionale, il fatto di averla esclusa dal nuovo testo non significa che la fondazione non debba avere più rapporti con i colleghi piemontesi, ma non vogliamo limitarne il raggio di azione, è il ragionamento a contrario; anzi, vorremmo, nella logica che il Consigliere Riccarand ha seguito parlando dell'inserimento del Museo di scienze naturali di Saint-Pierre, che si allargasse oltre i confini territoriali del parco dal punto di vista dei contatti e delle collaborazioni. Se scriviamo in legge che è limitato alla Regione Piemonte, dal punto di vista della legislazione, andremmo a delimitarne fortemente la possibilità di sviluppo, che è quello che non vogliamo, perché da "legulei" se qualcuno andasse a verificare, a legge approvata, che la fondazione fa un accordo con la Carinzia in ambito naturalistico, qualcuno potrebbe contestarlo; non vogliamo che sia così, ma questo non esclude i rapporti di buon vicinato con il Piemonte.

Rispetto al Museo di scienze naturali, benissimo se quel museo entrerà a far parte della fondazione, ma sarà una scelta sua; non possiamo "ex lege" inserirlo, perché il museo ha un suo bilancio, i suoi obiettivi, le sue strategie, che possono rientrare nel comma 2 dell'articolo 4, ovvero: "possono altresì aderire alla fondazione, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, gli enti, pubblici o privati, idonei a concorrere al raggiungimento degli scopi...", ma non ce la sentiamo assolutamente, perché il Museo di scienze naturali, su cui stiamo intervenendo dal punto di vista operativo, ha un delicato equilibrio di tipo finanziario, equilibrio che dovrà gestirsi in funzione dello sviluppo dell'area del "Marais". L'area del "Marais" diventerà in parte una sede operativa molto importante dal punto di vista della ricerca scientifica del Museo di scienze naturali, per cui inserirlo nella fondazione significherebbe già definirne gli ambiti di azione, quando così non vorremmo che fosse, perché quel museo non è solo Fondazione "Gran Paradiso": il museo deve seguire gli interessi ambientalisti, scientifici, dell'intero territorio regionale, ma con una portata internazionale, che già sta avvenendo, ma che avrà un salto enorme con la struttura di tipo scientifico del "marais".

Rispetto al quarto emendamento, siamo su due posizioni diverse. Stiamo parlando di fondazione per cui, se vogliamo, dal punto di vista della gerarchia, è un livello inferiore rispetto alla posizione di un parco o di un'area protetta e men che meno vogliamo che sia gestita da rappresentanti della Regione. Se colleghiamo l'emendamento n. 4 con l'emendamento n. 6, dove si dice che il presidente è scelto fra i rappresentanti della Regione, potremmo arrivare al paradosso che il presidente della fondazione è il dirigente capo servizio dell'Assessorato dell'agricoltura; non vogliamo che avvenga una cosa del genere! Qui bisogna distinguere i compiti dell'eletto dal compito dell'esecutivo, dal compito di un dirigente. Se viene approvato l'emendamento n. 6, se i rappresentanti della Regione diventano 4, di cui 2 funzionari, evidentemente il Presidente della Regione potrebbe scegliere come presidente della fondazione un funzionario e questo è un assurdo giuridico, quando in quest'aula diciamo da sempre che la Regione deve fare un passo indietro e lasciare più autonomia. Questa è la logica e anche la scelta per cui l'Assessore regionale si toglie dagli organi di rappresentanza e delega un consigliere regionale, nella logica di far diventare il Consiglio regionale un interlocutore privilegiato di organismi territoriali, come lo possiamo definire questo.

L'altro aspetto riguarda il direttore della fondazione. Come è stato ampiamente detto, noi vogliamo scindere le funzioni fra chi decide le strategie e chi le esegue, ciononostante al direttore riconosciamo un compito importante, e qui va a collegarsi all'emendamento n. 11 del Consigliere Riccarand, perché il direttore partecipa ai lavori degli organi della fondazione senza diritto di voto. Scrivendo "organi della fondazione" evidentemente partecipa anche al consiglio di amministrazione, per cui l'emendamento n. 11 è superato, ma il direttore ha un ruolo importante perché esegue le decisioni, è responsabile della corretta e puntuale esecuzione del programma di attività e della gestione, propone agli organi della fondazione iniziative e progetti, per cui svolge un ruolo importantissimo, ma che deve essere scisso dall'aspetto decisionale, perché si porrebbero problemi di incompatibilità sotto un certo punto di vista. Non abbiamo remore ad accettare l'emendamento n. 8 all'articolo 10, che prevede la sostituzione della frase: "Il direttore della fondazione è nominato dal comitato esecutivo" con la frase: "Il direttore della fondazione è nominato dal consiglio di amministrazione". Sta di fatto che allarga gli organi decisori, nel senso che non è un comitato ristretto come quello del comitato esecutivo, che è già emanazione del consiglio di amministrazione, che lo sceglie, ma è un consiglio di amministrazione all'interno del quale vi è anche il rappresentante della Regione. Se vogliamo, è in controtendenza rispetto a quella impostazione che avevamo dato noi di fare non uno, ma due passi indietro, perché la Regione si riappropria in parte di una competenza, per cui l'emendamento potremmo accoglierlo.

Non accogliamo invece l'emendamento n. 9 per le stesse motivazioni che sono state illustrate nel disegno di legge del Mont Avic. Questo è quanto possiamo riferire in merito. In linea generale ribadisco al Consigliere Lattanzi che vi è urgenza nell'approvazione del disegno di legge, perché la Regione aumenta notevolmente il trasferimento finanziario alla fondazione, la quale già oggi ha problemi di gestione di bilancio, perché ha anticipato iniziative come quella dell'inaugurazione dell'apertura della Maison "Bruil" di Introd, che si riteneva far parte già del contenuto del nuovo disegno di legge anche in termini finanziari. L'impegno della Regione viene ribadito aumentando fino al 70% rispetto al 50% della normativa esistente il finanziamento e prevedendo un flusso di cassa compatibile con le esigenze degli altri soci della fondazione. Sotto questo punto di vista, rispondo all'ultima domanda posta dal Consigliere Riccarand - l'emendamento riguardante l'entrata in vigore -, la presentazione del bilancio è legata a questo esercizio finanziario, perché al mese di settembre, secondo le nuove regole, il disegno di legge non è ancora stato pubblicato sul bollettino ufficiale, per cui non è ancora operativo. È una norma transitoria, la procedura che ne seguirà è quella di presentare entro il 30 settembre il bilancio preventivo, per dare modo alla Giunta di predisporre il bilancio preventivo della Regione, prendere atto dei programmi di attività e finanziare conseguentemente; pertanto, è una logica di tempistica corretta, fermo restando che rimane alla Giunta la potestà di decidere sulle iniziative e sul programma di attività triennale e annuale ed è questo il momento politico importante, mentre tutto il resto viene demandato alla gestione ordinaria della fondazione.

Presidente - Mi pare giudizioso, visto l'alto numero di emendamenti presentati, sospendere i lavori dopo la replica dell'Assessore e riprendere con la votazione nel pomeriggio. Se siamo d'accordo, i lavori terminano qui e il Consiglio riprenderà alle 15,30.

La seduta è tolta.

---

La séance se termine à 13 heures 4.