Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 763 del 29 luglio 2004 - Resoconto

OGGETTO N. 763/XII - Disegno di legge: "Nuove disposizioni in materia di gestione e funzionamento del Parco naturale Mont Avic. Abrogazione delle leggi regionali 19 ottobre 1989, n. 66, 30 luglio 1991, n. 31, e 16 agosto 2001, n. 16".

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Oggetto)

1. La presente legge detta nuove disposizioni in materia di gestione e funzionamento del parco naturale Mont Avic istituito, ai fini della conservazione e del recupero delle risorse naturali e ambientali del territorio della Valle d'Aosta, con legge regionale 19 ottobre 1989, n. 66 (Norme per l'istituzione del parco naturale del "Mont Avic"), parco classificato zona di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, e sito di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, per la parte di territorio compresa nel comune di Champdepraz.

2. I confini del parco, indicati nella cartografia di cui alle tavole 1, 1A, 2 e 2A dell'allegato A, sono resi visibili sul terreno mediante l'apposizione, sul perimetro esterno, di apposite tabelle. Le tabelle sono ripristinate periodicamente, al fine di assicurarne la visibilità e la leggibilità.

3. Ogni modificazione dei confini del parco è stabilita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione del Consiglio regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di aree naturali protette, d'intesa con i Comuni territorialmente interessati.

Articolo 2

(Coordinamento dell'attività del parco)

1. L'attività del parco si coordina con le iniziative regionali in materia di aree naturali protette, di conservazione e di valorizzazione dell'ambiente naturale in genere.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di salvaguardia cui è preordinato, il parco può avvalersi:

a) della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette, di seguito denominata struttura competente;

b) del Corpo forestale della Valle d'Aosta;

c) del Museo regionale di scienze naturali di Saint-Pierre, istituito ai sensi della legge regionale 20 maggio 1985, n. 32 (Istituzione del Museo regionale di Scienze Naturali);

d) di istituti scientifici e di ricerca pubblici e privati;

e) di associazioni senza finalità di lucro il cui scopo sia quello della promozione e della salvaguardia dell'ambiente naturale.

CAPO II

ORGANI E FUNZIONI DEL PARCO

Articolo 3

(Organi di gestione del parco)

1. Alla gestione del parco è preordinato un apposito ente, che assume la denominazione di ente gestore del parco naturale Mont Avic, di seguito denominato ente gestore. L'ente gestore è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e ha sede in comune di Champdepraz.

2. Sono organi dell'ente gestore:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti.

Articolo 4

(Attribuzioni e competenze del presidente dell'ente gestore)

1. Il presidente dell'ente gestore è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentiti i Comuni territorialmente interessati, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di aree naturali protette, ed è scelto fra persone in possesso di idonei meriti e titoli culturali e professionali.

2. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

3. Il presidente è il legale rappresentante dell'ente gestore e lo rappresenta in giudizio previa autorizzazione ad agire o a resistere del consiglio di amministrazione. Il presidente convoca e presiede le sedute del consiglio di amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e adotta, nei casi di urgenza, deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione, salvo riferirne, per la ratifica, alla prima riunione successiva. Gli atti non ratificati perdono efficacia dalla data di adozione.

4. Il presidente esercita ogni altra funzione attribuitagli dal consiglio di amministrazione.

Articolo 5

(Composizione del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il presidente;

b) il dirigente della struttura competente, o suo delegato;

c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di urbanistica, o suo delegato;

d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di agricoltura, o suo delegato;

e) un rappresentante del Comune di Champdepraz e uno del Comune di Champorcher;

f) un rappresentante dei proprietari dei terreni inclusi nel parco, rispettivamente del territorio dei comuni di Champdepraz e Champorcher, designato dall'assemblea degli stessi, all'uopo convocata dalla struttura competente;

g) il direttore del Museo regionale di scienze naturali di Saint-Pierre, o suo delegato, purché componente del comitato scientifico del Museo stesso;

h) i comandanti delle stazioni forestali nelle cui giurisdizioni ricade il parco, o loro delegati;

i) un rappresentante designato dalle associazioni ambientalistiche maggiormente rappresentative ed operanti in Valle d'Aosta, riconosciute con decreto del ministero dell'ambiente ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale).

2. In caso di ampliamento dei confini del parco sul territorio di altri comuni, limitrofi a quelli di Champdepraz e di Champorcher, la composizione del consiglio di amministrazione si estende al rappresentante del Comune interessato dall'ampliamento dei confini del parco, al rappresentante dei proprietari dei terreni ivi inclusi e al comandante della stazione forestale competente.

3. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Regione e durano in carica cinque anni.

4. I membri del consiglio di amministrazione nominati successivamente all'insediamento, in sostituzione di altri dimessisi, decaduti o altrimenti cessati dalla carica, restano in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.

5. Il consiglio di amministrazione elegge il segretario e il vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Il vicepresidente è scelto fra i rappresentanti dei Comuni.

Articolo 6

(Attribuzioni e funzionamento del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo, di programmazione e di controllo. In particolare, esso definisce gli obiettivi e i programmi dell'ente gestore, verificando la rispondenza dei risultati della gestione con gli indirizzi impartiti e gli obiettivi fissati.

2. Spetta in ogni caso al consiglio di amministrazione:

a) deliberare il bilancio preventivo e il rendiconto;

b) fissare il trattamento economico del presidente in misura non inferiore al 25 percento e non superiore al 50 percento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali;

c) determinare il gettone giornaliero di presenza per i componenti del consiglio di amministrazione, ad esclusione dei dipendenti regionali, in misura non superiore alla diaria corrisposta ai consiglieri regionali;

d) approvare il proprio regolamento interno e ogni altro regolamento necessario al funzionamento degli organi e degli uffici, nonché alla gestione del personale, con particolare riferimento al sistema delle relazioni sindacali;

e) deliberare la dotazione organica dell'ente gestore, su proposta del direttore;

f) adottare il piano di gestione territoriale del parco e i programmi di valorizzazione, redatti sulla base di studi appositamente predisposti;

g) approvare le proposte di convenzione ad eccezione di quelle che il regolamento interno affida al direttore;

h) deliberare in merito all'esecuzione di opere, manutenzioni e ogni altra attività attinente alle finalità del parco e suscettibile di diffonderne la conoscenza e di migliorarne la fruizione.

3. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno, su convocazione del presidente, nonché ogniqualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Le sedute sono valide con la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente. Il direttore partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

4. Il consigliere che, a qualsiasi titolo, abbia un interesse personale nell'argomento in discussione o in votazione deve astenersi dal parteciparvi. Analogo dovere di astensione sussiste allorquando l'interesse riguardi il coniuge o il convivente, suoi parenti fino al quarto grado o suoi affini entro il secondo grado.

5. Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate con i limiti previsti per i dipendenti del comparto unico regionale appartenenti alla qualifica dirigenziale.

Articolo 7

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'ente gestore spetta ad un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti, designati dalla Giunta regionale, sentiti i Comuni territorialmente interessati, e scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. I revisori dei conti sono nominati con decreto del Presidente della Regione e durano in carica cinque anni.

3. Il presidente è eletto tra i membri effettivi.

4. Ai revisori dei conti è assegnato il compenso stabilito dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Articolo 8

(Direttore dell'ente gestore)

1. Al posto di direttore si accede mediante concorso pubblico per esami. Al concorso possono accedere coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 27 maggio 1998, n. 45, muniti di diploma di laurea conseguito in corso di durata almeno quadriennale o di laurea specialistica, in materie scientifiche attinenti alla tipologia dell'incarico.

2. Il direttore appartiene alla qualifica dirigenziale.

3. Il direttore è responsabile del funzionamento complessivo dell'ente gestore.

4. Spettano al direttore tutti gli adempimenti che non siano altrimenti riservati agli organi dell'ente gestore ed in particolare quelli correlati all'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 5, 12 e 13 della l.r. 45/1995.

Articolo 9

(Personale dell'ente gestore)

1. Al personale dell'ente gestore si applicano la disciplina e il trattamento economico previsti per il comparto unico regionale; i relativi contratti sono stipulati dall'Agenzia regionale per le relazioni sindacali di cui all'articolo 46 della l.r. 45/1995, come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 22 marzo 2000, n. 9.

2. La dotazione organica dell'ente gestore è deliberata dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, ed approvata dalla Giunta regionale. La dotazione organica dell'ente gestore non può prevedere, in ogni caso, più di un posto di qualifica dirigenziale, riservato al posto di direttore.

3. Il personale dell'ente gestore è iscritto, dalla data di assunzione, agli istituti di previdenza ed assistenza previsti dalla normativa vigente per il personale dipendente da pubbliche amministrazioni (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazioni pubbliche - INPDAP).

CAPO III

STRUMENTI PER LA PIANIFICAZIONE E LA SALVAGUARDIA DEI VALORI DEL PARCO

Articolo 10

(Piano di gestione territoriale del parco)

1. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata al parco è perseguita attraverso lo strumento del piano di gestione territoriale, redatto in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia di tutela e valorizzazione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale.

2. Il piano deve tenere conto dei vincoli paesaggistici ed idrogeologici, compatibilmente con le finalità di salvaguardia cui il parco è preordinato e della normativa regionale vigente in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. Il piano deve prevedere il divieto di attività che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora, alla fauna e ai rispettivi habitat, ed in particolare:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali, salvo:

1) gli eventuali prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici;

2) l'esercizio regolamentato della pesca;

b) la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali spontanee, dei licheni e dei funghi, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa regionale vigente per i proprietari e i conduttori dei fondi;

c) l'introduzione e la reintroduzione di specie animali o vegetali suscettibili di alterare gli equilibri naturali;

d) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo atto a sopprimere o alterare i cicli geo-biologici;

e) gli scarichi e le immissioni di sostanze solide, liquide o gassose nocive nel terreno, nei corsi d'acqua e nell'aria, anche se in quantità inferiori a quelle ammesse dalla normativa vigente;

f) l'impiego nell'attività agro-silvo-pastorale di sostanze chimiche costituenti grave pericolo per i valori ambientali;

g) la coltivazione di cave, lo sfruttamento di miniere, le ricerche minerarie e l'asportazione di minerali;

h) le modificazioni del regime delle acque incompatibili con le finalità del parco;

i) l'accensione di fuochi all'aperto al di fuori dei luoghi consentiti.

4. All'interno del territorio del parco sono in ogni caso consentite le usuali operazioni agricole e forestali.

5. Il piano è adottato dal consiglio di amministrazione dell'ente gestore ed è trasmesso, nei dieci giorni successivi, alla Giunta regionale. La struttura regionale competente dà comunicazione dell'avvenuta adozione del piano sul Bollettino ufficiale della Regione; nell'avviso di pubblicazione è altresì indicata la sede ove è possibile prendere visione degli elaborati. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, i Comuni interessati e chiunque vi abbia interesse possono far pervenire le proprie osservazioni alla Giunta regionale.

6. La Giunta regionale, esaminate le osservazioni, provvede all'eventuale correzione del piano e alla sua approvazione definitiva. Il piano è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

7. Le indicazioni contenute nel piano approvato dalla Giunta regionale ai sensi del comma 6 prevalgono e sostituiscono le previsioni eventualmente difformi degli strumenti urbanistici vigenti.

8. Al piano possono essere apportate modificazioni con le modalità di cui ai commi 5 e 6.

Articolo 11

(Parere)

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo parere, adeguatamente motivato, dell'ente gestore.

2. Il parere è subordinato alla verifica della conformità dell'intervento o dell'opera alle disposizioni del piano di gestione ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende rilasciato.

3. L'eventuale parere negativo è affisso contemporaneamente all'albo del Comune interessato e all'albo dell'ente gestore, per la durata di sette giorni.

Articolo 12

(Valorizzazione dell'ambiente naturale)

1. La Regione, tramite le strutture competenti, al fine di conseguire gli obiettivi sociali, economici e culturali correlati alle finalità di salvaguardia cui il parco è preordinato, previo accordo con l'ente gestore, promuove e coordina studi, rilevazioni e pubblicazioni diretti ad approfondire la conoscenza degli elementi che concorrono a costituire l'insieme dell'area naturale protetta.

2. L'ente gestore stimola e promuove la costituzione di strutture e di infrastrutture, nonché la realizzazione di iniziative idonee a valorizzare l'ambiente naturale, ad attrarvi od interessare il pubblico dei visitatori, compatibili con le finalità di salvaguardia cui il parco è preordinato.

3. I lavori eseguiti in amministrazione diretta dalla Regione possono riguardare i soli interventi di sentierazione e di sistemazione di infrastrutture da realizzare all'interno del territorio del parco.

Articolo 13

(Indennizzi)

1. Qualora, nel territorio del parco, si verifichino riduzioni documentate dei redditi agro-silvo-pastorali riconducibili alla gestione del parco, l'ente gestore provvede al conseguente indennizzo, con onere a carico del proprio bilancio.

2. L'ente gestore provvede, altresì, all'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica. L'ammontare dell'indennizzo non può comunque essere inferiore a quello stabilito dalla normativa regionale vigente al di fuori del parco.

Articolo 14

(Sanzioni)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 3, della legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette), i limiti minimi e massimi edittali delle sanzioni amministrative previsti da leggi regionali per la violazione di divieti o di prescrizioni posti a tutela delle finalità di salvaguardia cui il parco è preordinato sono raddoppiati quando la violazione si verifichi nel territorio del parco.

2. L'importo massimo delle sanzioni amministrative non può in ogni caso superare il limite di cui all'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come modificato dall'articolo 96 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

Articolo 15

(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni posti a tutela del parco, compreso l'accertamento delle sanzioni di cui all'articolo 14, compete, oltre che agli agenti del Corpo forestale della Valle d'Aosta, ai guardaparco posti alle dipendenze dell'ente gestore.

2. I guardaparco assicurano la più ampia collaborazione con le stazioni forestali la cui giurisdizione si estende entro i confini del parco.

Articolo 16

(Fondi per il funzionamento)

1. Alle spese necessarie al funzionamento del parco si provvede con apposito stanziamento annuale del bilancio della Regione, con i contributi versati a qualsiasi titolo da altri enti o soggetti, pubblici e privati, nonché con eventuali proventi derivanti dall'attività svolta dall'ente gestore.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E TRANSITORIE

Articolo 17

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 19 ottobre 1989, n. 66;

b) 30 luglio 1991, n. 31;

c) 16 agosto 2001, n. 16.

2. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni:

a) la lettera a) del comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 30;

b) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3.

Articolo 18

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dalla applicazione degli articoli 12, comma 3, e 16 della presente legge è determinato complessivamente in annui euro 1.200.000 a decorrere dall'anno 2005.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2004/2006 negli obiettivi programmatici 1.2.3. (Personale per interventi di settore) e 2.2.1.08. (Parchi, riserve e beni ambientali) ed al relativo finanziamento si provvede mediante utilizzo per pari importo dello stanziamento iscritto nel capitolo 67360 (Contributi per il finanziamento di parchi ed iniziative nel campo ambientale) dell'obiettivo programmatico 2.2.1.08.

3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 14 sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.

4. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 19

(Disposizione transitoria)

1. Il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla scadenza naturale e comunque fino all'insediamento dei nuovi organi, nominati con le modalità di cui agli articoli 4, 5 e 7.

Articolo 20

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Presidente - Ricordo che la discussione avverrà sul nuovo testo, predisposto dalla II e dalla III Commissione.

La parola al relatore, Consigliere Praduroux.

Praduroux (UV) - Il disegno di legge regionale n. 30 è stato esaminato dai Commissari nelle 2 commissioni competenti che hanno proceduto anche ad una serie di audizioni per approfondire la materia. La presente relazione è svolta anche a nome dell'altro relatore Giuseppe Isabellon.

Il Parco del Mont Avic è divenuto una presenza importante nell'ambito della valorizzazione ambientale e nella promozione turistica della Valle d'Aosta. Malgrado siano trascorsi solo 15 anni dalla sua istituzione, il percorso tracciato da questa oasi naturalistica è divenuto un punto di riferimento per coloro che vogliono scoprire, a due passi dai grandi assi di comunicazione internazionale, un territorio che per alcuni versi pare essere rimasto ai margini del progresso tecnologico. L'importanza del parco è testimoniata dalla frequentazione ormai assidua e consolidata di turisti, di escursionisti, alpinisti ed appassionati di osservazioni naturali, botaniche e faunistiche. È stato possibile preservare un angolo di Valle d'Aosta che presenta ancora ai nostri giorni le caratteristiche di quella che fu la vita contadina con le rare occasioni di integrazione al reddito offerte dall'utilizzazione delle risorse naturali che il territorio di montagna offriva in talune situazioni favorevoli.

Si tratta inoltre di un esempio tangibile di come sia possibile coniugare le esigenze della tutela ambientale con l'insediamento delle minime, ma indispensabili strutture per favorire la frequentazione dei siti di interesse naturalistico e alpino. Un'azione sviluppata attraverso la concertazione con le realtà locali, sia istituzionali, sia di iniziativa privata che ha permesso il potenziamento e la valorizzazione di risorse che derivano dalla caparbia presenza dell'uomo in montagna. La positiva dinamica dei rapporti è stata tra l'altro testimoniata, nel corso delle audizioni svolte dalle commissioni consiliari competenti, dai rappresentanti dell'Ente e dei comuni compresi nel territorio del parco. Un esempio che ha ricevuto riconoscimenti anche internazionali e che è stato seguito in altre realtà per cercare nuove possibilità di utilizzo dell'ambiente alpino, per offrire ai giovani nuove opportunità di lavoro. Si forniscono così occasioni valide a chi decide di rimanere ad abitare e "tenere viva" la montagna anche in zone decentrate dove il turismo di massa non è arrivato.

L'attenzione alle realtà locali sul cui territorio è insediato il Parco del Mont Avic è testimoniata anche dai rapporti sviluppati in questi anni di presenza e di gestione, nel corso dei quali è stata sempre promossa una politica improntata al dialogo costruttivo e alla collaborazione tra i vari soggetti coinvolti. Lo scorso anno un ulteriore passo importante è stato compiuto per allargare le potenzialità del parco e la sua opera in favore della tutela ambientale su un'area sempre più vasta. Si tratta della modifica dei confini territoriali con l'ampliamento nel Comune di Champorcher, che ha posto in evidenza alcune necessità per proseguire validamente il cammino avviato quasi 15 anni fa. Da qui la necessità di rivedere la struttura normativa che regola l'attività dell'Ente con una serie di modifiche e adeguamenti per consentire all'apparato organizzativo di essere al passo con i cambiamenti intervenuti, con gli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia e con le nuove necessità di assetti gestionali.

Nel corso degli anni era già stato operato in due fasi un intervento normativo di modifica della disciplina. Era dunque venuto il momento di procedere ad un riordino organico del dettato normativo con il risultato di produrre questo disegno di legge per meglio interpretare la realtà odierna con nuove funzioni e ruoli degli organismi di vertice dell'Ente. Con questo nuovo disegno di legge vengono mantenuti i principi di partecipazione delle comunità locali alla gestione del parco e alla definizione del piano di gestione in ossequio a quanto stabilito dalla normativa regionale, sia da quella nazionale in tema di aree naturali protette.

Il primo dei 19 articoli di cui si compone questo disegno di legge stabilisce il riferimento alla classificazione del parco come area di protezione speciale per la tutela dell'avifauna selvatica e come sito di importanza comunitaria. Le attività svolte dal parco attraverso il personale in servizio, le iniziative regionali sulle aree naturali protette e di valorizzazione ambientale sono soggette a coordinamento così come previsto all'articolo 2. Per il raggiungimento dei propri obiettivi e finalità l'Ente Parco continua ad avvalersi quando necessario della struttura regionale competente per le aree protette, del Corpo forestale valdostano e del Museo di scienze naturali di Saint-Pierre.

Sono 3 gli organi di gestione del parco: il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente è il rappresentante legale e presiede il consiglio di amministrazione. Il funzionamento e il controllo degli uffici, il pagamento delle spese, la firma, la stipula dei contratti sono di competenza del direttore, che però non è un organo come invece prevedeva la normativa finora in vigore. Nel consiglio di amministrazione siedono tra gli altri, i rappresentanti dei Comuni di Champdepraz e di Champorcher - tra questi viene scelto il vicepresidente dell'Ente -, i rappresentanti dei proprietari dei terreni compresi nei comuni del parco, i comandanti delle stazioni forestali delle giurisdizioni del parco, il direttore del Museo di scienze naturali valdostano, il rappresentante delle associazioni ambientaliste, il dirigente regionale dell'urbanistica, il dirigente dell'Assessorato dell'agricoltura. Quest'ultima presenza denota la maggiore considerazione che viene posta per il ruolo del parco nella promozione in ambito agricolo-montano. Il direttore del parco è il responsabile del funzionamento dell'Ente, ha un ruolo dirigenziale con riferimento alla normativa regionale in materia (legge regionale n. 45 del 1995). Al personale dell'Ente è applicato il trattamento economico del comparto unico regionale. La dotazione organica è deliberata dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore ed è approvata dalla Giunta regionale.

Per la pianificazione e gestione territoriale del parco si fa riferimento alla normativa comunitaria in materia di tutela e valorizzazione dei siti di importanza comunitaria - il Parco del Mont Avic così come fissato nell'articolo 1 rientra in questa categoria - e delle zone di protezione speciale per l'avifauna. Rimangono invariati i divieti già stabiliti nel passato. Il piano di gestione territoriale è adottato dal consiglio di amministrazione ed è trasmesso all'Amministrazione regionale. Sono previste fasi di consultazione pubblica e di presentazione di osservazioni. L'approvazione finale spetta alla Giunta regionale. In conformità alla normativa nazionale in materia di aree protette è previsto che il rilascio di concessioni e di autorizzazioni per interventi e per opere da realizzare nell'area protetta all'interno del parco deve essere sottoposto al preventivo parere adeguatamente motivato da parte dell'Ente di gestione che deve verificare la conformità dell'intervento o dell'opera.

In tema di valorizzazione dell'ambiente naturale, è stato eliminato l'incremento del 20% delle agevolazioni per interventi di conservazione e restauro ambientale: non era compatibile con gli aiuti previsti dal Piano di sviluppo rurale. È previsto l'intervento della Regione per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta. Per quanto concerne invece gli indennizzi, il quadro di riferimento e di disciplina rimane invariato. Infatti per gli indennizzi a causa di danni provocati dalla fauna selvatica l'ammontare non potrà essere inferiore a quanto in vigore all'esterno del parco. La vigilanza è affidata ai guardia parco dell'Ente e agli agenti forestali valdostani. Per il funzionamento del parco si attinge ai fondi a carico del bilancio regionale a cui vanno aggiunti eventuali contributi di altri enti e i proventi delle attività dell'Ente Parco.

Gli attuali organismi direttivi del parco restano in carica fino alla scadenza del mandato prevista per il mese di luglio del 2005.

L'esame del testo di legge nelle commissioni ha permesso un approfondimento delle tematiche ad esso legate anche grazie alla presenza dell'Assessore competente e dei rappresentanti degli enti locali e dell'Ente Parco. Tra gli emendamenti apportati al testo originario sono da segnalare quello all'articolo 9, comma 3, relativo all'iscrizione agli enti di previdenza del personale dell'Ente; quelli dell'articolo 10 commi 5 e 6, che disciplinano il sistema di adozione del piano di gestione territoriale. All'articolo 5, comma 5, si stabilisce che il vicepresidente del parco sia scelto tra i rappresentanti nominati dai comuni; all'articolo 11 la modifica riguarda invece il nulla osta dell'Ente Parco che diviene un parere adeguatamente motivato per le concessioni e autorizzazioni da rilasciare per realizzare opere e interventi nel territorio del parco.

Presidente - È aperta la discussione generale.

La parola al Consigliere Viérin Marco.

Viérin M. (SA) - Solo come primo intervento per comunicare ai colleghi che la "Stella Alpina" presenta 3 emendamenti al riguardo; questo provvedimento era stato seguito in prima fase dal collega Lanièce che oggi è assente per problemi di salute.

Emendamento

Articolo 5, comma 1

sostituire la lettera e) con "Due rappresentanti del Comune di Champdepraz e due del Comune di Champorcher".

Emendamento

Articolo 5, comma 2

sostituire "al rappresentante" con "ai rappresentanti".

Emendamento

Articolo 7, comma 1

sostituire "sentiti" con "d'intesa con".

Presidente - La parola al Consigliere Riccarand.

Riccarand (Arc-VA) - A nome del gruppo voglio fare alcune considerazioni su questo disegno di legge, con una premessa più di carattere generale e alcune considerazioni nel merito più specifico del provvedimento. La premessa di carattere generale riguarda il quadro al cui interno si colloca il provvedimento, soprattutto vorrei richiamare il quadro in cui si è collocato il provvedimento istitutivo del Parco regionale del Mont Avic, perché nel 1989, quando è stato istituito il parco, sicuramente questa decisione ha rappresentato un momento di svolta nella nostra Regione nel rapporto fra Amministrazione regionale e aree naturali protette. Venivamo da una fase di estrema conflittualità su questo terreno: soprattutto negli anni '70, ma anche negli anni '80 vi era conflittualità legata in particolare alle vicende del Parco del Gran Paradiso, in cui la presenza di aree naturali protette veniva vista come un impedimento allo sviluppo, alla crescita, al benessere delle popolazioni locali. La scelta di istituire finalmente un parco regionale ha rappresentato un momento di svolta rispetto a una situazione precedente caratterizzata da questo dato negativo. Vorrei ricordare che nel 1989 è stato istituito il Parco regionale del Mont Avic, nel 1991 è stata approvata la legge quadro sui parchi regionali e sulle aree protette in Valle d'Aosta, cosa che ha consentito negli anni successivi, negli anni '90, di istituire numerose riserve regionali e quindi di andare a potenziare notevolmente il sistema delle aree naturali protette, che fino al 1989 in Valle d'Aosta non esisteva, a parte il Parco nazionale del Gran Paradiso. Questo è stato un processo difficile, perché le diffidenze erano notevoli, ma è un processo che ha permesso di impostare in modo nuovo il rapporto fra territorio e modello di sviluppo e aspettative rispetto all'uso del territorio.

L'istituzione del Parco del Mont Avic è stata una prima importante apertura, a cui via via sono succeduti altri atti che hanno consolidato questa nuova cultura e che ha permesso, nel corso degli anni '90, di andare finalmente a ritrovare un terreno di collaborazione anche rispetto al Parco nazionale del Gran Paradiso, ponendo fine alla gestione commissariale dell'Ente e arrivando al decreto con cui si sono ricostituiti finalmente gli organi di gestione dell'Ente Parco del Gran Paradiso, fino ad arrivare alla legge che ha istituito la Fondazione "Grand Paradis" - di cui parleremo fra poco, perché vi è un disegno di legge che va a modificare quella legge istitutiva -, la quale ha rappresentato l'ultimo passaggio di questo processo, perché è stata proprio la scelta di andare ad individuare un organismo che potesse essere uno strumento di collaborazione fra Regione, Ente Parco e comuni per puntare su un modello di sviluppo nuovo, diverso: quello che poi è stato definito il "modello di sviluppo sostenibile". È importante ricordare il momento in cui si è collocata l'istituzione del Parco Mont Avic, perché quella istituzione ha avuto un grosso significato non solo per istituire quell'area naturale protetta, ma rispetto al sistema complessivo di gestione del territorio in Valle d'Aosta.

Tornando alla legge istitutiva del Parco del Mont Avic - che poi ha avuto alcune piccole modifiche nel corso degli anni '90, ma è rimasta sostanzialmente quella -, va detto che quella normativa ha funzionato bene. Come diceva prima anche il relatore, oggi il Parco regionale del Mont Avic è una realtà consolidata, conosciuta, apprezzata, che ha fatto dei grossi passi avanti, che ha avuto anche dei livelli di consenso sempre più alti. Il segno eloquente del successo di questo parco sta nella decisione del Comune di Champorcher di entrarne a far parte, comune che alla fine degli anni '80 si era rifiutato di essere inserito nel parco. Sappiamo anche che a Champdepraz la costituzione del parco era stata facilitata dal fatto che gran parte del territorio era costituito da terreni della "FIAT", che li aveva messi a disposizione con il vincolo di destinarli ad aree naturali protette, mentre il Comune di Champorcher si era rifiutato di far parte dell'area protetta. Il fatto che finalmente all'inizio degli anni 2000 sia maturata una svolta anche nel Comune di Champorcher, che quindi il parco si sia allargato anche sul versante di Champorcher integrando una parte importante di quel comune, è sicuramente un dato positivo, cosa che ci consente di pensare che un domani si possano finalmente varare e realizzare anche altri parchi regionali ipotizzati negli anni '90, che non si era potuto creare perché non vi erano consensi adeguati a livello locale.

La normativa di cui discutiamo oggi nasce da questa esigenza, se ho capito bene, sono due gli "input" che hanno spinto a introdurre una nuova normativa: da un lato, sicuramente l'ingresso nel parco del territorio del Comune di Champorcher, pur previsto dalla vecchia normativa che è infatti già operante, può essere sistemato meglio con una nuova normativa; dall'altro, vi è il problema di recepire alcune direttive a livello europeo. Nel complesso però il disegno di legge si pone in forte continuità rispetto alla normativa esistente, cioè non cambia il carattere dell'attuale impostazione, anzi direi che si pone in una linea di continuità. Forse il dato più vistoso, che è stato evidenziato e che colpisce, è quella abolizione del contributo aggiuntivo del 20% sui contributi regionali per gli interventi all'interno dell'area protetta, che vengono abbandonati perché vi è un vincolo a livello europeo, ma che va anche detto era una soluzione che era stata voluta anche per favorire l'avvio di un'area protetta in una situazione di forte conflittualità e che oggi non è più così necessaria.

Il nostro gruppo aveva presentato in commissione alcune osservazioni sul disegno di legge con lo scopo di migliorarne il testo: alcune sono state integrate nel testo di commissione, vi sono altri due aspetti su cui non siamo soddisfatti per come sono stati formulati e su cui presenteremo degli emendamenti, perché riguardano degli "arretramenti" rispetto alla normativa precedente. Mi riferisco alle caratteristiche che deve avere il presidente del parco regionale, caratteristiche quanto meno a livello di principi, e la composizione del consiglio di amministrazione, in cui vi è una riduzione rispetto alla rappresentanza dei comuni che, a nostro avviso, è piuttosto discutibile. Presentiamo quindi degli emendamenti su questi due aspetti e ci riserviamo di valutare, nel corso del dibattito, le considerazioni della maggioranza rispetto agli stessi.

Emendamento

Articolo 4

Sostituire le ultime due righe del comma 1 con le seguenti:

"è scelto fra persone particolarmente distintesi nella salvaguardia dell'ambiente naturale ed in possesso di idonei titoli culturali e professionali in materia di gestione del territorio e di tutela dell'ambiente.".

Emendamento

Articolo 5

Al comma 1, il punto e) è sostituito dal seguente:

"e) due rappresentati del comune di Champdepraz e due del comune di Champorcher; in ogni comune, uno è indicato dalla maggioranza ed uno dalla minoranza.".

Emendamento

Articolo 10, comma 3

Al termine del punto a) 1) togliere il punto e virgola ed aggiungere:

"evidenziati e documentati da appositi studi e ricerche".

Presidente - La parola al Consigliere Isabellon.

Isabellon (UV) - Sono stato nominato relatore per quanto riguarda la III Commissione, poi, visto che la II e la III Commissione hanno lavorato congiuntamente, si era concordato che la relazione generale fosse compito del relatore Praduroux che mi ha preceduto. Sicuramente il mio intervento non andrà a riprendere il discorso generale, ma andrà a puntualizzare alcuni passaggi e ricordare alcune discussioni che sono state fatte nell'ambito della Commissione assetto del territorio, a cui appartengo.

Partirei da un'esperienza di tipo personale. Nell'intervento precedente il Consigliere Riccarand ha ricordato la conflittualità del Parco del Gran Paradiso; io ero uno di quelli che all'epoca aveva manifestato a Valsavarenche per la salvaguardia non solo degli animali del parco, ma anche delle persone che nel parco vivono, in particolare l'oggetto del contendere era nel caso specifico l'installazione di alcuni punti luce per illuminare un piccolo pezzo di una pista di fondo, che non andava a deturpare il parco, ma creava delle condizioni minime per avere una piccola attività turistica legata a quella comunità. Mi ricordo che facevo parte dei "centres culturels", all'epoca eravamo sensibili a queste esigenze che erano non solo di carattere protezionistico in senso di "ingessatura" della natura, ma avevamo a cuore anche la vita delle nostre popolazioni di montagna. Quando abbiamo fatto queste dimostrazioni, vi era un atteggiamento non solo degli abitanti verso il parco di un certo tipo, ma anche del parco verso gli abitanti; giustamente il Consigliere Riccarand ha ricordato che negli anni tutto questo, fortunatamente, si è evoluto in una direzione diversa. Mi ricordo che all'epoca addirittura si paventava l'introduzione della lince, ma non come un qualcosa di naturale: era un qualcosa che andava dietro a quella logica di non tener conto delle realtà esistenti.

A seguito di questo si è avuta negli anni un'evoluzione favorevole, che ha trovato applicazione nella creazione del Parco del Mont Avic. Questo parco è una realtà totalmente diversa, ha un'impostazione di buona integrazione fra la tutela ambientale e l'agricoltura e questa è sicuramente la situazione premiante che al giorno d'oggi andiamo a discutere. Tra l'altro, la possibilità di ampliamento del Parco del Mont Avic anche in comuni vicini può essere perseguibile proprio perché si è cambiata la mentalità, proprio perché si è data un'impostazione già con la prima legge istitutiva del parco di andare a tener conto di tutte le realtà che nel parco vivono. Quando ero Dirigente nell'Assessorato dell'agricoltura ho avuto il piacere di partecipare a dei lavori di recupero di alcuni fabbricati rurali all'interno del parco: in particolare, l'obiettivo del parco era quello di andare a recuperare degli alpeggi che negli anni erano stati parzialmente abbandonati, proprio perché in quella zona si erano create delle situazioni di successivo abbandono. Questo ha fatto seguito ad un intervento, che il parco aveva già effettuato alla famosa "Casa dell'Inglese", che adesso è stata recuperata e valorizzata; vicino a questa casa vi era l'alpeggio di Pra Oursie con un successivo tramuto, che è il tramuto di Pian Tsaté. Mi ricordo che durante questi incontri con i responsabili del parco... ho parlato in particolare con il Dott. Bocca - una persona che ha capito cosa significa fare il parco in Valle d'Aosta e comunque in generale... e cosa significa intraprendere un percorso per far passare l'idea del parco anche in territori più ampi -, il quale, quando abbiamo fatto i primi sopralluoghi per il recupero di questi alpeggi, ha concordato con gli altri tecnici presenti, fra cui il sottoscritto, la Sovrintendenza e chi doveva partecipare ai pareri che dovevano essere espressi in merito a questi interventi... capiva il concetto di recupero agrario all'interno di un parco. Questo mi sembra un grosso passo avanti perché, se gli alpeggi hanno una capacità produttiva legata al numero di capi monticabili, che in quel caso era di una certa dimensione, si doveva tornare a quella per poi poter avere un'attività che fosse veramente produttiva, anche per l'azienda che lo va a gestire. Ragionare in questi termini con chi si occupa di parco è un passo molto avanti rispetto a quando si discuteva dei 4 pali di Valsavarenche e dell'introduzione della lince. Questo è l'elemento qualificante del Parco del Mont Avic, quindi il decespugliamento all'interno di un parco per permettere l'attività agricola è un grosso passo avanti. Di pari passo, da parte dell'agricoltura, vi deve essere un'attenzione al settore ambientale; non a caso nella progettazione del "ru Chevrère" vi è stata un'attenzione legata alla necessità di mantenere un canale a cielo aperto, di mantenere una percolazione a valle per il mantenimento della flora esistente, quindi vi è stata un'attenzione particolare anche su quel tipo di progettazione a fronte di un intervento magari non del tutto razionale dal punto di vista agricolo.

Secondo me questi sono concetti che vanno ricordati, perché spesso si ha un approccio bucolico e teorico ai problemi; allora è bene sempre calarsi nella realtà delle cose, valutando attentamente le situazioni e soprattutto rispettando tutte le necessità. Mi faceva piacere rammentare questo, l'Assessore Vicquéry in commissione ha ricordato che l'Assessorato ha intenzione di mantenere questa linea che è stata impostata, anzi di andare addirittura a trovare una buona integrazione fra l'aspetto agricolo e l'aspetto turistico, perché poi è bene fare le cose per bene, ma è bene farle fruire anche per l'indotto che tutto questo può generare in quel territorio, dove vi sono già dei disagi occupazionali, magari legati all'attività delle imprese, che molto spesso recentemente in quest'aula ricordiamo. Se qualcuno si indirizza di nuovo verso l'agricoltura, soprattutto un'agricoltura di qualità, quindi ben venga!

Ho partecipato a una riunione indetta a Champdepraz per l'individuazione di un interlocutore per la gestione dell'azienda che fosse anche attento alla promozione dei prodotti, quindi il parco si sta attivando anche in tale direzione, con la possibilità di andare a creare un'immagine dei prodotti che vengono fatti nel parco, perché questo va a incrementare l'offerta del parco stesso. "Chevrère" è un nome che storicamente deriva da un tipo di allevamento che in quella località era diffuso: quello delle capre; quando si è ragionato nell'impostazione dell'azienda, si è ragionato in un'impostazione che fosse mista, con allevamento di vacche e capre, per far convivere il tutto con la rimanenza dell'area protetta e questo è stato fatto con chi del parco si occupa. A maggior ragione quindi penso che questa sia una strada da riproporre magari anche in altre zone, soprattutto negli ampliamenti che il parco può avere: si parla di ampliamenti verso la zona di Issogne, verso la zona alta di Pontey e di Châtillon, la zona di Bella Comba, che avrebbe necessità di attenzione perché ricca di minerali e quindi da proteggere anche questi, pur non essendo viventi.

Il discorso importante è che in sede di commissione è stata modificata la parte riguardante il nulla osta perché, in una situazione di buona convivenza attuale, andare a "stringere" troppo sul discorso della necessità del nulla osta del parco, piuttosto che non di un parere motivato, poteva andare a "stuzzicare il can che dorme", nel senso che poteva andare a far passare un'idea di non libertà di azione per quel che riguarda le comunità locali in merito agli interventi che nel parco vengono fatti e le autorizzazioni edilizie che sono di competenza del comune. Il parere tiene conto anche delle indicazioni degli organi regionali preposti, che sono soprattutto quelle legate alla Sovrintendenza.

Ben venga la prosecuzione sulla linea tracciata e mi auspico che questo parco abbia uno sviluppo anche più ampio, andando a recuperare delle situazioni simili di convivenza agricoltura-ambiente anche nella zona alta di Châtillon e di Pontey, dove abbiamo degli alpeggi che un po' per volta rischiano di essere fagocitati dal bosco. Queste realtà agricole pur minime vanno mantenute, la stessa cosa vale per la zona alta di Issogne; quindi ben venga uno sviluppo successivo.

In commissione erano state recepite un po' tutte le istanze che erano pervenute, rimangono ancora alcuni aspetti marginali, in sede di dibattimento sugli emendamenti mi riservo di intervenire in quanto relatore della III Commissione.

Si dà atto che dalle ore 10,48 presiede il Presidente Perron.

Président - S'il n'y a pas d'autres conseillers qui veulent intervenir, je ferme la discussion générale.

La parole à l'Assesseur à l'agriculture, aux ressources naturelles et à la protection civile, Vicquéry.

Vicquéry (UV) - Je veux remercier avant tout les composants des commissions qui ont très bien travaillé sur ce projet de loi. Le débat a été positif sauf des aspects trop techniques, mais c'est mon point de vue, c'est évidemment une boutade.

Du point de vue des contenus, je considère correctes les affirmations de M. Riccarand, qui a très bien fait l'histoire de ce parc régional. En effet les choses ont changé, du point de vue culturel surtout, parce qu'à l'époque les communautés locales, les Valdôtains en général étaient contraires à la théorie des parcs pour des raisons évidentes; l'expérience plutôt négative que M. Isabellon a soulignée par rapport au Parc du Grand Paradis a porté des conséquences directes aussi par rapport à des choix sur d'autres parties du territoire régional. C'est merci à cette Assemblée que cette culture a changé en positif, pas seulement en matière de parcs naturels, mais aussi en matière générale d'environnement. De plus en plus des administrations communales nous demandent d'intervenir sur une partie du territoire des communes pour réserver des zones à la faune, pour protéger la flore, pour travailler dans une logique de croissance de l'environnement en général, qui est considéré un atout positif et non pas un obstacle; donc cela c'est très important.

Je dois dire aussi que l'expérience du parc a été très positive, aussi pour ce qui concerne la collaboration entre les organismes concernés par le conseil d'administration. Je me réfère aux représentants de la Région, aux représentants des communes et cela pour répondre aussi à deux amendements qui ont été présentés. A mon avis, ce n'est pas le cas de nous mettre ici à discuter si la commune a droit à un ou 2 représentants et cetera. Nous avons présenté un texte qui essaie de donner une représentativité du point de vue numérique égale par rapport au rôle de l'Administration régionale, qui est important, mais qui est subsidiaire et secondaire à celui du conseil d'administration. La Région veut simplement avoir une petite représentation, mais il doit être clair que c'est au conseil d'administration et aux organes du parc que revient l'administration directe du parc même. S'il est vrai que la Région a 3 représentants et si on peut ajouter aussi les 2 du Corps forestier, il est aussi vrai que les 2 communes qui maintenant font partie du parc ont déjà 4 représentants: les 2 syndics et 2 représentants des propriétaires du terrain. Il est souhaitable que le parc puisse s'agrandir et en conséquence de cela évidemment la représentation des communautés locales serait majoritaire par rapport à l'actuel conseil d'administration et celui-ci c'est un point qu'on peut tout de suite arrêter. Ce n'est pas de la volonté de l'Administration régionale d'être majoritaire à l'intérieur du parc, ce sont les administrations communales et les représentants de la partie scientifique de la réalité valdôtaine qui doivent gérer le parc même. Je dis donc "non" aux amendements de M. Lanièce et de M. Riccarand concernant l'article 5 et pas pour principe, simplement car je reconnais le rôle exclusif du syndic comme représentant de la volonté des administrations: revient aux syndics, qu'ils soient d'une partie plutôt que de l'autre, de représenter les intérêts de la communauté locale. Je vous demande donc de retirer ces 2 amendements, pour entrer dans le mérite, évidemment, en n'acceptant pas l'amendement de M. Viérin Marco à alinéa 1 de l'article 5, aussi l'amendement à alinéa 2 de cet article n'est pas accepté.

Pour ce qui concerne l'article 7, alinéa 1, c'est le même raisonnement: chacun a son rôle à l'intérieur de la réalité du Val d'Aoste: le Conseil régional doit avoir un rôle important, le Gouvernement régional et les communes aussi. Demander dans chaque loi qu'on présente dans cette Assemblée "l'intesa" avec les administrations locales, à mon avis, signifie perdre une partie importante du rôle de ce Conseil régional. Nous devons dire clairement que les administrations locales ont un rôle important, qu'elles n'avaient pas il y a une dizaine d'années; de plus en plus nous demandons l'avis des administrations locales pour ce qui concerne les projets de loi et cetera, des avis qu'on ne demandait pas il y a une dizaine d'années. Quelqu'un ici justement se plaint du fait que le CELVA, plutôt que les administrations communales sont en train de prendre une ligne qui est de temps à autre contradictoire par rapport au rôle législatif de ce Conseil régional, donc pour ces raisons, c'est-à-dire pour différencier nettement le rôle du Conseil régional par rapport au rôle des communes, je ne peux pas accepter l'amendement à l'article 7.

Pour ce qui concerne l'amendement du Conseiller Riccarand à l'article 4: "Sostituire le ultime due righe del comma 1 con le seguenti: "è scelto fra persone particolarmente distintesi nella salvaguardia dell'ambiente naturale ed in possesso di idonei titoli culturali e professionali in materia di gestione del territorio e di tutela dell'ambiente"", je ne suis pas contraire en principe, car la volonté est celle-là. Le texte qu'a présenté le Gouvernement régional dit déjà qui "è scelto fra persone particolarmente distintesi nella salvaguardia dell'ambiente", donc c'est le curriculum qui compte. Le fait d'ajouter: "in materia di gestione del territorio e di tutela dell'ambiente" peut nous créer des problèmes en perspective, ce n'est pas un refus idéologique, nous avons les mêmes idées, c'est-à-dire il faut choisir le président à l'intérieur des personnalités qui ont déjà fait quelque chose en la matière; donc nous voulons simplement du point de vue technique éviter qu'on se trouve en difficulté au moment où on devra nommer le président.

Pour ce qui concerne l'article 10, alinéa 3, nous acceptons l'amendement de M. Riccarand, qui dit: "Al termine del punto a) 1) togliere il punto e virgola ed aggiungere: "evidenziati e documentati da appositi studi e ricerche". C'est bien ce qu'on fait quand on va faire la chasse sélective.

Je conclue en vous remerciant encore pour vos interventions, pour l'intérêt que vous avez eu et que vous avez par rapport à ce texte.

Président - Nous passons à l'examen des articles.

La parole au Conseiller Riccarand sur l'article 1er.

Riccarand (Arc-VA) - In realtà volevo intervenire non tanto sull'articolo 1, quanto sul titolo, ma non sapevo come chiedere la parola. È per non deludere l'Assessore, con cui abbiamo già avuto una discussione in sede di commissione. Credo che il problema non sia soltanto di questo disegno di legge che titola: "Nuove disposizioni in materia di gestione e funzionamento del Parco naturale Mont Avic. Abrogazione delle leggi regionali..." e via via tutte le leggi abrogate. Il problema che pongo è sulla formulazione dei titoli delle leggi, nel senso che un titolo così non va bene, perché, dal punto di vista sostanziale, qui si tratta della nuova legge sul Parco del Mont Avic e il significato di questa legge è "ammosciato" in una formulazione burocratica, appesantito da tutta una serie di riferimenti legislativi che non servono.

Ne abbiamo discusso in commissione, ho sentito anche i ragionamenti dell'Ufficio legislativo che ha preoccupazioni di tipo tecnico, però poi sono andato a vedermi la guida di tecnica legislativa, fatta con la collaborazione di funzionari della Valle d'Aosta, e ho visto che vi sono dei principi sulla cui base si definiscono i titoli delle leggi. Vi sono 2 principi: viene detto che il titolo deve essere anzitutto breve e poi non deve essere "muto", cioè non deve essere solo un'elencazione di dati, ma si deve capire qual è la sostanza. Sono andato a vedermi le leggi sia dello Stato, sia delle regioni e ho notato che vi è una grande difformità, nel senso che vi è un po' di tutto. Vi sono però anche degli esempi positivi; ad esempio, ho analizzato le normative della Provincia autonoma di Bolzano, realtà alla quale guardiamo con più attenzione perché è vicina a noi: loro non usano mai inserire abrogazioni di leggi e modificazioni di legge, ma mettono il titolo breve che dà la sostanza del provvedimento e finito li. Vi è una legge recentissima che ha il titolo composto da una sola parola: "urbanistica" e non è neanche un testo unico, è una modificazione di normative già esistenti. Se andiamo a vedere il disegno di legge che discuteremo più avanti, quello sulle grandi opere, troviamo 7 righe di elencazioni totalmente incomprensibili. Abbiamo quindi a mio avviso una tecnica legislativa sui titoli che va ripensata, perché dobbiamo fare dei titoli che siano brevi, che in qualsiasi momento si possano citare integralmente, mentre noi per citare un titolo dobbiamo impiegare qualche minuto per ricopiare tutta la formulazione. Si tratta di una tecnica già molto diffusa da altre parti che dobbiamo ripensare e riprendere, magari preoccupandoci meno di alcuni problemi di banca dati, per cui bisogna subito nel titolo andare a trovare l'abrogazione, quando in realtà queste cose vi sono nel testo.

Président - La parole au Conseiller Lattanzi.

Lattanzi (CdL) - Il collega mi ha anticipato, perché volevo porre un tema che in questi mesi stiamo portando avanti anche nelle commissioni. La qualità e la trasparenza delle leggi è un fattore importante, non solo per questo Consiglio, ma per i cittadini. Riporto in questo Consiglio una battuta che ormai sto portando avanti da qualche tempo: se un cittadino legge questa legge, non la capisce. Ha ragione il collega Riccarand quando dice che non è necessario tanto citare le abrogazioni sulla legge, quanto la legge sul parco. Non siamo ancora arrivati, purtroppo per noi, alla definizione di testi unici e qui l'invito è forte sia ai presidenti di commissione, sia alla Giunta a cominciare questo lavoro, perché nella passata legislatura avevamo fatto in I Commissione una rilevante attività di delegificazione di molte leggi ormai in disuso, ma che ancora rimanevano, per così dire, nei nostri "magazzini". Credo sia arrivato il momento ormai - anche perché non vi è alcun programma di legislatura di alcun partito che non lo preveda - di arrivare a questi benedetti testi unici. Forse in un testo unico chiamato "parchi" si poteva trovare la nuova legge del Parco Mont Avic - come diceva giustamente il Consigliere Riccarand -, senza dover fare riferimento a tutta una terminologia che anche negli articolati non è comprensibile per il cittadino.

Dobbiamo pensare che queste leggi non devono essere ad uso esclusivo delle amministrazioni locali, dei segretari dei comuni, piuttosto che degli addetti ai lavori: esse sono fatte per il popolo, perché qualunque cittadino, che abbia voglia di leggersi come deve funzionare e quali sono le leggi di base per la costituzione del Parco del Mont Avic, possa leggere il titolo e gli articolati comprendendoli. Troppi sono i riferimenti a leggi preesistenti, sarebbe il caso di cominciare a metterci la "testa sopra"; lo dico ai presidenti delle commissioni interessate... certamente su indirizzo di una maggioranza e di una Giunta ha i numeri per poterlo fare.

Anche noi, come quasi tutti voi, avevamo nel nostro programma la definizione di testi unici di legge per quanto riguarda la normativa regionale; forse è utopia pensarlo in tale legislatura, vista la scarsa operatività di questo primo anno di attività, ma faccio un invito anche alla Presidenza del Consiglio che si faccia garante di questa procedura, perché dobbiamo addivenire a legiferare dei testi di legge che siano comprensibili.

Non siamo intervenuti sul dibattito generale, perché avremmo dovuto ripetere gli aspetti positivi di questa legge che sono stati già bene illustrati. Abbiamo un approccio positivo rispetto a questa normativa, non vorremmo però che la discussione di tale disegno di legge alla fine, dopo tutti i discorsi di buone intenzioni, dopo tutti gli aspetti di valutazione positivi che abbiamo sentito in quest'aula, si limitasse alla scelta di un consigliere in più o in meno, di una persona che abbia determinate qualità piuttosto che altre. Mi rendo conto anche dal dibattito in commissione che vi sono alcune cose che non funzionano per l'identificazione dei rappresentanti delle comunità, degli enti e delle associazioni di riferimento per la costituzione del parco, ma non può essere solo questo. Ci rendiamo conto che qualcosa andava modificato, abbiamo fatto anche degli approfondimenti, abbiamo cercato di eliminare quelle storture che non consentivano una corretta rappresentatività, però non possiamo neanche far diventare il dibattito, attraverso anche gli emendamenti, "ad usum personam", per avere una certa persona piuttosto che un'altra nel consiglio di amministrazione, perché non è questo il significato di questa normativa, che è importante solo nella misura in cui non diventa l'ennesimo "carrozzone" per giustificare le nomine nel consiglio di amministrazione di amici o conoscenti.

La Regione certamente deve farsi carico del finanziamento di strutture come queste, che sostengono attività socialmente utili, come la difesa di un parco naturale, ma non possiamo dimenticare che è il fruitore finale che deve beneficiare di questa normativa, cioè gli utenti del parco, ai quali va rivolta l'attenzione; quindi, più che ai consigli di amministrazione e alle regole che definiscono le nomine, bisogna che il disegno di legge "definisca" un atteggiamento positivo nei confronti del fruitore finale. È inutile costruire dei "carrozzoni" che amministrano delle cose che non funzionano e per funzionare questo parco ha bisogno di formazione, di qualità professionale, di atteggiamento... e anche di accoglienza dei visitatori. Non possiamo costruire strutture che diventano poi il vero impedimento all'utilizzo delle risorse naturali che ha questa meravigliosa regione per potersi giocare le sue carte nel contesto internazionale.

Président - La parole au Conseiller Curtaz.

Curtaz (Arc-VA) - Mi rendo conto che vi è il rischio di essere fuorviante rispetto al tema, però ho molto apprezzato l'intervento del collega Riccarand e del collega Lattanzi rispetto a questioni che a noi sembrano, detto in burocratese, di tecnica legislativa, ma che sono qualcosa in più. Voglio ricordare un'iniziativa che è già stata avviata dalla I Commissione, la quale, prendendo spunto da una legge particolarmente contorta, quella sugli espropri, scrisse una lettera al Presidente del Consiglio e ai Capigruppo invocando una frase di Emile Chanoux che disse delle cose giuste circa la chiarezza che deve caratterizzare la legislazione. Approfitto di questo breve dibattito per chiedere alla I Commissione, in collaborazione con l'Ufficio di Presidenza, che questo nostro sentire comune non rimanga un astratto esercizio di buona volontà, ma si realizzi in qualcosa di molto concreto. Credo sia un problema che prescinde dalla nostra Regione, è un problema di carattere generale. Ascoltando questo dibattito mi veniva in mente il fatto di aver letto ieri l'ultimo testo di modifica alla Costituzione: proprio dal punto di vista della chiarezza del linguaggio, della lunghezza dei periodi, degli articoli contorti, rilevavo quale differenza abissale vi è fra questo modo di legiferare e la Costituzione del 1948, che era un esempio di chiarezza! È una Costituzione difatti che è stata "copiata" - penso alla Costituzione spagnola o a quella portoghese degli anni '70 -, anche perché è ritenuta un esempio di chiarezza. Penso anche ai codici degli anni '30 e '40, per quanto mi riguarda non condivisibili come impostazione politica, ma così chiari che ancora oggi possiamo utilizzarli.

Non è solo un problema per il cittadino che non capisce: qui facciamo delle leggi che non capiamo neanche noi, tanto che al primo intoppo vi sono problemi di interpretazione del dato normativo. Se riuscissimo a migliorare questo problema della tecnica legislativa, faremmo un servizio grosso alle istituzioni e alla cittadinanza a cui queste leggi sono rivolte.

Presidente - Personalmente ho apprezzato questi inviti che vengono posti in termini molto pacati e credo che i temi che i consiglieri hanno sottoposto siano assolutamente pertinenti, i ragionamenti fatti sulla qualità dei testi mi trovano favorevole. Al tempo in cui era presente la Consigliera Squarzino avevamo addirittura approvato un manuale di tecnica legislativa come Ufficio di Presidenza, che credo, in accordo con la I Commissione, sarebbe opportuno rivedere per affinarlo meglio. Non credo di poter fare nulla oggi, ma credo che l'impegno che possiamo prendere come Ufficio di Presidenza e come Ufficio legislativo del Consiglio regionale, insieme a quello della Giunta, se il Presidente condivide, è di tornare, in accordo con la I Commissione, con tutti i Capigruppo, ma anche con tutti i consiglieri, su questo argomento, proprio perché la tecnica legislativa è un argomento che interessa tutto il servizio che viene reso alla cittadinanza. In questo senso mi faccio interprete delle richieste che sono state avanzate e dall'autunno ci incaricheremo di seguire, in accordo con la I Commissione, questo tema.

La parola al Consigliere Viérin Marco.

Viérin M. (SA) - La mia richiesta di intervento riguarda due aspetti: il primo la legge e il secondo gli emendamenti che abbiamo presentato. Visti i chiarimenti dell'Assessore e visto anche che il secondo emendamento del gruppo "Arcobaleno", all'articolo 5, è similare al nostro, noi, anche per il discorso di tempo, ritiriamo i nostri emendamenti. In merito agli emendamenti "dell'Arcobaleno", voteremo gli emendamenti nn. 2 e 3, mentre non voteremo l'emendamento n. 1. Sull'emendamento n. 1, rispetto all'intervento dell'Assessore, riteniamo che non sia logico andare a precisare come deve essere scelto il presidente, perché condividiamo che il rapporto fra i Valdostani e il parco si sia evoluto positivamente in questi anni per i motivi citati dal collega Isabellon, cioè per il rispetto di chi vive in quelle zone, ma credo che andare a "forzare la mano", dire tutte le volte: "bisogna che sia esperto solo in questo", in maniera puntigliosa, sia anche di poco gusto; quindi non voteremo l'emendamento n. 1 del gruppo "Arcobaleno".

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1, ricordando che con la votazione dell'articolo si approvano le tavole che sono annesse, tavole 1, 1A, 2 e 2A dell'allegato A:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - All'articolo 4 vi è l'emendamento n. 1 del gruppo "Arcobaleno".

La parola al Consigliere Riccarand.

Riccarand (Arc-VA) - Insistiamo su questo emendamento, perché in realtà la formulazione che proponiamo è coerente con l'impostazione già esistente nella normativa regionale e che ha permesso di individuare un presidente all'altezza della situazione; quindi non vediamo per quale motivo si deve rinunciare a una formulazione che è andata bene per usare una formulazione che sicuramente è ambigua e vuol dire poco. La normativa attualmente esistente dice che il presidente è scelto "fra persone particolarmente distintesi nella salvaguardia dell'ambiente naturale ed in possesso di idonei titoli culturali e professionali"; adesso si propone di mettere: "scelto fra persone in possesso di idonei meriti..." - ma idonei meriti rispetto a cosa? Non è assolutamente qualificato questo "idonei meriti" - "... e titoli culturali e professionali". Non è ininfluente questo cambiamento, nel senso che si passa da una formulazione che esprime un indirizzo molto "a larghe maglie", perché non è che indichi un titolo preciso, una laurea specifica, come del resto facciamo noi nella nostra formulazione: "è scelto fra persone particolarmente distintesi nella salvaguardia dell'ambiente naturale ed in possesso di idonei titoli culturali e professionali in materia di gestione del territorio e di tutela dell'ambiente", è una "maglia molto larga". Attenzione, non andiamo a dire che deve avere la laurea in scienze naturali, diciamo che deve avere "idonei titoli culturali e professionali in materia di gestione del territorio", quindi qualcuno che ha avuto competenza, che ha gestito qualcosa, però è un qualcosa che indica una direzione e dei parametri sufficientemente significativi all'interno dei quali muoversi. Mentre la formulazione proposta è priva di contenuti, perché dire "in possesso di idonei meriti"... vorrei capire: meriti rispetto a cosa? Insistiamo quindi per mantenere il nostro emendamento.

Président - Je soumets au vote l'amendement n° 1 du groupe "Arcobaleno":

Conseillers présents: 32

Votants: 7

Pour: 4

Contre: 3

Abstentions: 25 (Borre, Caveri, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Ferraris, Fey, Fiou, Fosson, Frassy, Isabellon, Lattanzi, Maquignaz, Marguerettaz, Nicco, Pastoret, Perrin, Perron, Praduroux, Rini, Sandri, Tibaldi, Vicquéry, Viérin Adriana, Viérin Laurent)

Le Conseil n'approuve pas.

Président - Je soumets au vote l'article 4:

Conseillers présents: 32

Votants: 28

Pour: 28

Abstentions: 4 (Curtaz, Riccarand, Salzone, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Président - Article 5. Les amendements n° 1 et n° 2 du groupe "Stella Alpina" sont retirés, il y a l'amendement n° 2 du groupe "Arcobaleno".

La parole au Conseiller Riccarand.

Riccarand (Arc-VA) - Anche qui sulla composizione del consiglio di amministrazione ricordo che la normativa precedente prevedeva 3 rappresentanti scelti dal Comune di Champdepraz, di cui 1 proposto dalla minoranza consiliare, quindi conteneva 2 concetti importanti: uno, un'adeguata rappresentanza a livello comunale; l'altro, la presenza delle diverse voci presenti all'interno del consiglio comunale, quindi maggioranza e minoranza. Siamo perfettamente d'accordo che, nel momento in cui si estende la partecipazione al Comune di Champorcher, si possa ridurre la rappresentanza dei rappresentanti del comune da 3 a 2, però ci sembra opportuno mantenere il concetto che vi siano i 2 rappresentanti e il discorso della maggioranza e della minoranza. L'Assessore ha detto che il sindaco rappresenta tutti, ma voi qui non avete previsto la rappresentanza del sindaco, avete previsto la rappresentanza del comune e non è detto che sia il sindaco. Se volevate dire che era il sindaco, dovevate scriverlo, qui avete scritto: "un rappresentante del comune", può essere un rappresentante della giunta, persino all'esterno del consiglio, quindi non è una formulazione precisa. Visto che anche nei Comuni di Champdepraz e di Champorcher vi sono minoranze significative che esprimono punti di vista diversi e importanti rispetto al pluralismo in tali comuni, crediamo che sarebbe bene che questa presenza fosse riconosciuta anche all'interno del consiglio di amministrazione, in continuità con quello che già esisteva, quindi manteniamo l'emendamento.

Président - La parole au Conseiller Lattanzi.

Lattanzi (CdL) - Vorrei subito sgombrare il campo dagli equivoci, non sono favorevole a questo emendamento perché sono della minoranza in Regione e potrei essere nella minoranza in comune. Vi è un fatto sostanziale, evidente: tutti gli organi regionali sono già fiduciari della maggioranza, non vi è alcuna opportunità per chi è all'opposizione nei comuni o in Regione di poter mettere un contraltare all'interno del consiglio di amministrazione. La riflessione che fa il collega Riccarand è corretta, non posso negare che mi crea un "prurito" dover dire al comune chi deve mettere, però il collega solleva un problema vero. Che la Regione definisca chi dei rappresentanti dei comuni deve essere inviato mi crea qualche problema, ma vi è un principio in questo momento prevalente, cioè che tutto l'organismo che viene nominato a livello fiduciario, di fatto, con dirigenti regionali... alla fine non lascia alcuna opportunità di avere in questo consiglio di amministrazione una voce contraria o un contraltare. Credo che, proprio perché è un ente pubblico, questo contraltare ci debba essere, non poter politicizzare al massimo... ma lo è già di fatto politicizzato il consiglio, dopodiché non ne facciamo una questione di principio, dichiaro voto favorevole all'emendamento.

Président - Je soumets au vote l'amendement n° 2 du groupe "Arcobaleno":

Conseillers présents: 31

Votants: 9

Pour: 9

Abstentions: 22 (Borre, Caveri, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Ferraris, Fey, Fiou, Fosson, Isabellon, Maquignaz, Marguerettaz, Nicco, Pastoret, Perrin, Perron, Praduroux, Rini, Sandri, Vicquéry, Viérin Adriana, Viérin Laurent)

Le Conseil n'approuve pas.

Président - Je soumets au vote l'article 5:

Conseillers présents: 32

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 10 (Comé, Curtaz, Frassy, La Torre, Lattanzi, Riccarand, Salzone, Squarzino Secondina, Stacchetti, Viérin Marco)

Le Conseil approuve.

Président - Je soumets au vote l'article 6:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - L'amendement n° 3 du groupe "Stella Alpina", à l'article 7, est retiré.

Je soumets au vote l'article 7:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 8:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 9:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Article 10. Il y a l'amendement n° 3 du groupe "Arcobaleno"; je le soumets au vote:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 10 dans le texte ainsi amendé:

Articolo 10

(Piano di gestione territoriale del parco)

1. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata al parco è perseguita attraverso lo strumento del piano di gestione territoriale, redatto in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia di tutela e valorizzazione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale.

2. Il piano deve tenere conto dei vincoli paesaggistici ed idrogeologici, compatibilmente con le finalità di salvaguardia cui il parco è preordinato e della normativa regionale vigente in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. Il piano deve prevedere il divieto di attività che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora, alla fauna e ai rispettivi habitat, ed in particolare:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali, salvo:

1) gli eventuali prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici evidenziati e documentati da appositi studi e ricerche;

2) l'esercizio regolamentato della pesca;

b) la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali spontanee, dei licheni e dei funghi, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa regionale vigente per i proprietari e i conduttori dei fondi;

c) l'introduzione e la reintroduzione di specie animali o vegetali suscettibili di alterare gli equilibri naturali;

d) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo atto a sopprimere o alterare i cicli geo-biologici;

e) gli scarichi e le immissioni di sostanze solide, liquide o gassose nocive nel terreno, nei corsi d'acqua e nell'aria, anche se in quantità inferiori a quelle ammesse dalla normativa vigente;

f) l'impiego nell'attività agro-silvo-pastorale di sostanze chimiche costituenti grave pericolo per i valori ambientali;

g) la coltivazione di cave, lo sfruttamento di miniere, le ricerche minerarie e l'asportazione di minerali;

h) le modificazioni del regime delle acque incompatibili con le finalità del parco;

i) l'accensione di fuochi all'aperto al di fuori dei luoghi consentiti.

4. All'interno del territorio del parco sono in ogni caso consentite le usuali operazioni agricole e forestali.

5. Il piano è adottato dal consiglio di amministrazione dell'ente gestore ed è trasmesso, nei dieci giorni successivi, alla Giunta regionale. La struttura regionale competente dà comunicazione dell'avvenuta adozione del piano sul Bollettino ufficiale della Regione; nell'avviso di pubblicazione è altresì indicata la sede ove è possibile prendere visione degli elaborati. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, i Comuni interessati e chiunque vi abbia interesse possono far pervenire le proprie osservazioni alla Giunta regionale.

6. La Giunta regionale, esaminate le osservazioni, provvede all'eventuale correzione del piano e alla sua approvazione definitiva. Il piano è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

7. Le indicazioni contenute nel piano approvato dalla Giunta regionale ai sensi del comma 6 prevalgono e sostituiscono le previsioni eventualmente difformi degli strumenti urbanistici vigenti.

8. Al piano possono essere apportate modificazioni con le modalità di cui ai commi 5 e 6.

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 11:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 12:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 13:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 14:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 15:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 16:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 17:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 18:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 19:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 20:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote le projet de loi dans son ensemble:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.