Oggetto del Consiglio n. 762 del 29 luglio 2004 - Resoconto
OGGETTO N. 762/XII - Disegno di legge: "Nuova disciplina del Centro di ricerche, studi, salvaguardia, rappresentanza e valorizzazione per la viticoltura di montagna (CERVIM). Abrogazione delle leggi regionali 24 dicembre 1996, n. 46, e 4 maggio 1998, n. 26".
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(Finalità e oggetto)
1. La presente legge detta nuove disposizioni in materia di organizzazione e di funzionamento del Centro di ricerche, studi, salvaguardia, rappresentanza e valorizzazione per la viticoltura di montagna (CERVIM), al fine di promuovere e di valorizzare la viticoltura di montagna e di favorire con essa la presenza dell'uomo sul territorio, la conservazione dell'ambiente, la tutela del paesaggio e il mantenimento di un tessuto sociale e culturale costituente presupposto per l'attivazione di processi di sviluppo rurale.
2. Per viticoltura di montagna si intende la viticoltura in forte pendenza, caratterizzata da condizioni orografiche difficili e inserita in un contesto strutturale e socio-economico penalizzante sotto il profilo della redditività aziendale.
CAPO II
ORGANI E FUNZIONAMENTO
Articolo 2
(Natura giuridica)
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione sostiene l'attività svolta dal CERVIM, con sede in Valle d'Aosta.
2. Il CERVIM ha personalità giuridica di diritto privato e non persegue scopi di lucro. Il funzionamento del CERVIM è disciplinato dallo statuto, approvato dall'assemblea, in conformità alle disposizioni della presente legge.
3. Per le finalità di sostegno di cui al comma 1, la Regione assicura, mediante comodati d'uso, la disponibilità di locali e di attrezzature idonee allo svolgimento delle attività del CERVIM.
Articolo 3
(Scopi)
1. Il CERVIM persegue i seguenti scopi:
a) salvaguardare, sostenere, valorizzare e promuovere la viticoltura di montagna o di forte pendenza e comunque localizzata in condizioni orografiche difficili;
b) proporsi come organismo di rappresentanza della viticoltura di cui alla lettera a) presso gli organi e le istituzioni operanti a livello regionale, nazionale ed internazionale;
c) promuovere iniziative tecniche e scientifiche, volte alla protezione dei territori di montagna, alla riduzione dei costi di produzione e di trasformazione delle uve;
d) gestire, mediante compartecipazioni con altri organismi pubblici o privati, iniziative promozionali anche di natura economico-commerciale, volte al perseguimento degli scopi associativi;
e) valorizzare la qualità dei vini sostenendo la ricerca, l'innovazione tecnologica e la divulgazione delle conoscenze acquisite;
f) organizzare concorsi enologici ed iniziative promozionali e culturali.
Articolo 4
(Soci)
1. Possono aderire al CERVIM, previa deliberazione dell'assemblea, gli enti, pubblici o privati, idonei a concorrere al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 3.
2. I requisiti di idoneità cui subordinare l'adesione sono stabiliti dallo statuto.
Articolo 5
(Organi)
1. Sono organi del CERVIM:
a) l'assemblea;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti.
Articolo 6
(Assemblea)
1. L'assemblea è costituita dai rappresentanti degli enti aderenti al CERVIM.
2. La rappresentanza della Regione spetta all'assessore regionale competente in materia di agricoltura, o suo delegato.
3. L'assemblea approva lo statuto e il bilancio. Le relative deliberazioni sono trasmesse alla Giunta regionale entro quindici giorni dalla loro adozione.
4. All'assemblea spetta ogni altro compito attribuitole dallo statuto, il quale ne disciplina altresì le modalità di funzionamento.
Articolo 7
(Consiglio di amministrazione)
1. Il consiglio di amministrazione è composto da non meno di sette e da non più di quindici componenti, nominati dall'assemblea.
2. Alla Regione spetta in ogni caso la nomina di tre dei componenti il consiglio di amministrazione, ivi compreso il presidente, al quale compete la rappresentanza legale del CERVIM. Alle designazioni provvede la Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura.
3. I compiti e le modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione sono disciplinati dallo statuto.
4. Lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione deleghi i propri compiti ad un comitato esecutivo, la cui composizione e il cui funzionamento sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione medesimo.
Articolo 8
(Collegio dei revisori dei conti)
1. Il controllo sulla gestione amministrativa e contabile del CERVIM spetta ad un collegio, composto da tre componenti effettivi e da due supplenti.
2. Il presidente del collegio dei revisori dei conti è nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura, tra i componenti effettivi ed è scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. I restanti componenti effettivi e i componenti supplenti sono nominati dall'assemblea.
3. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti spettano i compensi stabiliti dall'assemblea nell'atto di nomina.
4. Il collegio dei revisori dei conti invia annualmente alla Giunta regionale la relazione allegata al rendiconto, illustrante l'attività svolta.
Articolo 9
(Comitato tecnico-scientifico)
1. Lo statuto prevede l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico, composto da esperti nel settore della viticoltura di montagna nominati dall'assemblea.
2. I compiti e le modalità di funzionamento del comitato tecnico-scientifico sono disciplinati dallo statuto.
Articolo 10
(Direttore)
1. Il direttore del CERVIM è nominato dal consiglio di amministrazione.
2. Il direttore:
a) esegue le decisioni del consiglio di amministrazione;
b) è responsabile della corretta esecuzione del programma di attività e della gestione del personale del CERVIM;
c) partecipa ai lavori degli organi del CERVIM e del comitato tecnico-scientifico.
Articolo 11
(Proventi)
1. Alle spese necessarie al funzionamento del CERVIM si provvede con i contributi annui versati dai soci, il cui ammontare è determinato dall'assemblea, nonché con i contributi a qualsiasi titolo versati da enti, pubblici o privati.
2. La concessione del contributo annuo da parte della Giunta regionale è subordinata, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, alla presentazione del bilancio preventivo relativo all'anno per il quale il contributo è richiesto. La Giunta regionale può concedere un acconto sul contributo spettante, nella misura massima del 50 per cento; il saldo è erogato alla presentazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio al quale il contributo si riferisce.
Articolo 12
(Scioglimento del consiglio di amministrazione)
1. In caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento del consiglio di amministrazione, il Presidente della Regione, su proposta dell'assemblea approvata con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, dispone lo scioglimento dell'organo di amministrazione e nomina contestualmente, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura, un commissario che provvede all'ordinaria amministrazione sino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione, per un periodo comunque non superiore a tre mesi.
2. Al commissario spettano i compensi stabiliti nell'atto di nomina.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E TRANSITORIE
Articolo 13
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 24 dicembre 1996, n. 46;
b) la legge regionale 4 maggio 1998, n. 26;
c) l'articolo 5 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3.
Articolo 14
(Disposizioni transitorie)
1. L'assemblea provvede entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge all'adeguamento dello statuto in conformità alle disposizioni della presente legge.
2. Gli organi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica sino all'adeguamento dello statuto e comunque sino all'insediamento dei nuovi organi, nominati in conformità al nuovo statuto.
Articolo 15
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 120.000 a decorrere dall'anno 2004.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo programmatico 2.2.2.04 (Assistenza tecnica), e si provvede, per l'anno 2004, mediante riduzione di euro 120.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 43710 (Contributi per danni da calamità naturali e da fitopatie - piano di sviluppo rurale 2000/2006) dell'obiettivo programmatico 2.2.2.07 (Interventi a favore dell'agricoltura colpita da avversità naturali) e, per gli anni 2005 e 2006, mediante utilizzo di annui euro 120.000 iscritti al capitolo 42440 (Contributo annuo per il funzionamento del centro di ricerche, studi e valorizzazione per la viticoltura montana (CERVIM)) dell'obiettivo programmatico 2.2.2.04 (Assistenza tecnica), del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2004 e di quello pluriennale per il triennio 2004/2006.
3. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 16
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Presidente - La parola al relatore, Consigliere Fiou.
Fiou (GV-DS-PSE) - Il CERVIM, che vanta 17 anni di meritoria e prestigiosa attività, riconosciuta non solo in Valle d'Aosta, ma ancor più a livello nazionale e internazionale, ha visto evolvere il suo ruolo insieme all'ampliarsi di problematiche che emergevano pressanti lungo il cammino della sua attività. La necessità di adeguare la normativa a questa evoluzione del ruolo aveva già portato ad una prima modifica della legge istitutiva del CERVIM e questo nel 1996 con la legge regionale n. 46 del 24 dicembre di quell'anno. Il disegno di legge oggi in discussione vuole far fare un ulteriore passo avanti a tale normativa per accogliere nuove esigenze che la viticoltura di montagna propone o, meglio, che il lavoro sulla viticoltura di montagna propone.
Il CERVIM nasce come momento di incontro a livello istituzionale e interprofessionale tra gli enti e gli istituti di ricerca per l'elaborazione di studi e di iniziative finalizzate alla salvaguardia della viticoltura di montagna. Si presenta quindi come un'istituzione di carattere prevalentemente scientifico, aggregando e coordinando appunto soggetti pubblici e privati interessati alla ricerca, agli studi e agli scambi di esperienze, consolidate in campo nazionale e internazionale. Per sgombrare il campo da un equivoco emerso durante la discussione in commissione e che può derivare dalla lettura dello stesso logo, cioè: CERVIM (Centro di ricerca sulla viticoltura di montagna), preciso che questo non svolge direttamente il lavoro di ricerca - non è dotato di personale e laboratori con questa funzione -, ma coordina e promuove iniziative tra i soci che quell'attività svolgono o la affida a soggetti a tale fine organizzati.
Durante l'attività del CERVIM, divenuto organismo di riferimento a livello internazionale per studi, ricerche e indagini attinenti agli aspetti tecnici della viticoltura di montagna, cresce l'esigenza di svolgere anche un ruolo di promozione e di valorizzazione di tale viticoltura, consolidandone anche la definizione di viticoltura "eroica" legata, più che a fattori di altitudine, a condizioni orografiche difficili, o terreni in forte pendenza, inserita in un contesto strutturale e socio-economico sfavorevole sotto il profilo della redditività aziendale. La legge regionale n. 46/1996 modifica la legge istitutiva del CERVIM dando allo stesso l'opportunità di svolgere appunto un ruolo, oltre che legato agli aspetti degli studi e della ricerca scientifica, anche di promozione e di valorizzazione della viticoltura eroica attraverso l'organizzazione di manifestazioni diverse. Esempio significativo di tale attività il "Concorso internazionale dei vini di montagna". Con la suddetta legge vengono introdotti aggiornamenti anche riguardanti l'assetto degli organi sociali.
A partire dalla data di tali modifiche, il mondo vitivinicolo ha visto crescere novità sostanziali a livello internazionale, soprattutto in ambito europeo.
I nuovi orientamenti comunitari preoccupati soprattutto di governare i mercati delle grandi produzioni hanno finito per penalizzare gli spazi di intervento degli enti territoriali responsabili delle politiche di settore nelle realtà di modesta produzione come la Valle d'Aosta o come i territori interessati dalla viticoltura "eroica". In questa situazione il CERVIM, proprio per la credibilità ed il prestigio acquisiti in campo internazionale, si sta proponendo come organismo sovranazionale di salvaguardia e tutela a difesa degli interessi della viticoltura di montagna, ma anche delle aree regionali e sub-regionali nelle quali la viticoltura è anche presidio territoriale e quindi con riflessi sul piano ambientale e sociale che vanno oltre gli interessi di natura economica.
La Valle d'Aosta non può che sostenere con grande convinzione il nuovo ruolo che il CERVIM va assumendo, sia per le ricadute positive che potranno esserci su un proprio settore produttivo in crescita qual è quello della viticoltura, sia per il prestigio che può ricevere di riflesso dall'attività del CERVIM, che può considerare come un proprio fiore all'occhiello. Ecco il significato del disegno di legge in discussione: intervenire sul piano legislativo per attribuire al centro il ruolo di organismo di salvaguardia e di rappresentanza della viticoltura di montagna. Nel contempo, l'occasione di questo intervento permette anche un ripensamento dell'impostazione complessiva della legge, che nella stesura attuale si attarda su troppi aspetti gestionali che irrigidiscono l'attività del centro e che, invece, troverebbero più opportuna collocazione a livello statutario.
Concludendo, il disegno di legge propone perciò una stesura più snella che ridefinisce gli obiettivi generali del CERVIM, confermando gli indirizzi attuali e introducendo, tra le nuove prerogative, le funzioni di rappresentanza e di salvaguardia. La definizione delle norme che ne disciplinano l'attività viene demandata allo Statuto.
Il collega Fey, che mi seguirà, sarà più puntuale e particolareggiato sull'articolazione del disegno di legge, quindi qui concludo, ringraziando per l'attenzione.
Presidente - La parola al secondo relatore, Consigliere Fey.
Fey (UV) - Come ha già illustrato bene il Consigliere Fiou la faccenda del CERVIM... io illustrerò in modo più approfondito il provvedimento.
È con particolare orgoglio che mi accingo a illustrarvi questo disegno di legge, che si propone di dare una nuova disciplina al Centro ricerche studi, salvaguardia, rappresentanza e valorizzazione per la viticoltura di montagna (CERVIM). Si tratta di uno strumento aggiornato che, abrogando le precedenti leggi regionali n. 46/1996 e n. 26/1998, permetterebbe un rinnovato sviluppo al CERVIM.
L'idea, in particolare, è quella di creare quegli strumenti giuridici necessari a favorire una sempre maggiore internazionalizzazione di questo istituto che già oggi vanta 11 paesi aderenti. Di più: l'obiettivo è, a mio parere, ben più ambizioso, poiché questo disegno di legge getta delle solide basi affinché il CERVIM possa proporsi, un domani, quale organismo di rappresentanza nei confronti dell'Europa. In pratica, si tratterebbe di costruire quelle basi di consenso internazionale che potrebbero permettere al CERVIM, già oggi membro delle più importanti organizzazioni del settore quali l'OIVE e l'AREV, di proporsi come referente europeo, magari all'interno della stessa AREV, per quanto riguarda la promozione e la valorizzazione della viticoltura di montagna e in forte pendenza. Come già noto, le realtà difese e studiate dal CERVIM non rappresentano che una percentuale assai esigua del patrimonio vinicolo europeo, valutabile con approssimazione al 5% del totale. È chiaro, pertanto, come l'Unione europea, quando deve emettere direttive o regolamenti di settore, non si senta, ancora, abbastanza stimolata a considerare le varie sfaccettature di questa realtà montana. Nasce da qui, pertanto, l'idea di un salto di qualità, di permettere cioè al CERVIM di fare attività di "lobby" tanto da puntare, attraverso una maggiore internazionalizzazione, a diventare il referente europeo per la cosiddetta "viticoltura eroica", viticoltura realizzata cioè in territori in forte pendenza, caratterizzata da condizioni orografiche difficili e inserita in un contesto strutturale e socio-economico penalizzante sotto il profilo della redditività aziendale.
Entrando più nello specifico della nuova legge regionale, possiamo affermare che essa è stata stimolata da due motivazioni principali: da una parte, alla luce di questo nuovo orientamento, si è reso necessario intervenire sul piano legislativo per attribuire al centro il ruolo di organismo di salvaguardia e di rappresentanza della viticoltura di montagna e/o in forte pendenza; dall'altra, nell'arco di questi anni il consiglio di amministrazione si è spesso trovato in difficoltà nelle fasi operative dovendo applicare le disposizioni di legge nei confronti di aspetti prettamente gestionali che in contesti analoghi sono disciplinati a livello statutario. Il disegno di legge, di cui si propone l'approvazione, assume rispetto al testo in vigore una strutturazione semplificata, demandando allo statuto, da adeguare entro 6 mesi dall'eventuale entrata in vigore della legge, tutte quelle norme che disciplinano gli aspetti gestionali dell'ente. Due ragioni, quindi: una di indirizzo politico e l'altra di semplificazione delle procedure sono alla base di questa proposta di adeguamento della legge del CERVIM.
Analizzando più nel dettaglio il disegno di legge, troviamo una prima importante novità già nel secondo articolo: esso specifica il significato di viticoltura di montagna, che d'ora in poi dovrebbe essere intesa come "viticoltura in forte pendenza, caratterizzata da condizioni orografiche difficili e inserita in un contesto strutturale e socio-economico penalizzante sotto il profilo della redditività aziendale". Risulta evidente come questa definizione si inserisca nel progetto di un più ampio coinvolgimento di quei territori, dove fare viticoltura è più difficile per ragioni orografiche, siano essi in montagna o, è il caso, ad esempio, delle cinque terre in Liguria, sul mare, ma comunque disagiate. Inoltre, si introduce qui il concetto di una redditività aziendale penalizzata da costi fissi elevati e dall'impossibilità di operare con economie di scala. Infine, nel punto a) del terzo articolo viene ribadita, anche nella parte riguardante gli scopi del CERVIM, questa definizione ampliata di viticoltura di montagna.
Sempre nel terzo articolo, nel punto b), troviamo quella che a ragione può essere indicata come la maggiore novità dal punto di vista dell'indirizzo politico. Il testo ci dice, infatti, che il CERVIM ha tra i suoi scopi anche quello di "proporsi come organismo di rappresentanza della viticoltura di montagna presso gli organi e le istituzioni operanti a livello regionale, nazionale ed internazionale". Ebbene, troviamo qui espressa quella volontà di compiere un ulteriore salto di qualità nel senso di cui vi ho parlato prima. Per realizzare questo obiettivo ambizioso è evidente come sia necessaria una maggiore internazionalizzazione del CERVIM. Per raggiungere questo scopo, la nuova legge propone di dare una maggiore apertura all'esterno; in particolare, l'articolo 7, comma 1, propone di portare i componenti del consiglio di amministrazione dagli attuali 6 più il presidente a non meno di 7 e non più di 15. Resterebbe invariata la norma che prevede la nomina, da parte della Valle d'Aosta, di 3 consiglieri e del presidente; inoltre, l'articolo 10, comma 1, afferma che "il direttore sarà nominato dal consiglio di amministrazione" e non più dalla Giunta. Tali innovazioni si sono rese necessarie per rispondere a richieste di una maggiore apertura pervenute da molti dei soci del CERVIM e che, non soddisfatte, hanno già portato all'abbandono da parte della Provincia di Trento. Risulta evidente che un maggiore peso politico dovrà essere accompagnato da un maggiore contributo economico degli altri soci, contributo, comunque, da stabilire attraverso lo statuto e, quindi, modificabile a seconda delle esigenze. Infine, in Valle d'Aosta rimarrebbero la sede, nell'area del Castello di Aymavilles, la nomina del presidente e di 3 consiglieri, garanzie sufficienti per dare visibilità alla nostra Regione.
In un'ottica di semplificazione gestionale, oltre al continuo riferimento allo statuto, è importante notare come verrebbe abrogato l'articolo 5 della legge regionale 21 gennaio 2003 n. 3, permettendo, così, al CERVIM di assumere personalità giuridica di diritto privato il cui funzionamento è disciplinato dallo statuto (articolo 2, 2° comma). Questo cambiamento aprirebbe, inoltre, la possibilità di maggiori compartecipazioni con altri organismi pubblici o privati, punto d) dell'articolo 3. Per concludere, l'articolo 11, comma 2, prevede la possibilità della concessione, da parte della Giunta regionale, di un acconto non superiore al 50% del contributo spettante - che si attesta a 120.000 euro annui -, previa presentazione da parte del CERVIM di un bilancio preventivo relativo all'anno per il quale il contributo è richiesto. In pratica, questa misura, motivata da esigenze contabili, avrebbe anche il pregio di creare un potente strumento di programmazione finanziaria che ben inserisce nell'ottica di un'amministrazione il più possibile trasparente. Grazie.
Presidente - È aperta la discussione generale.
La parola al Consigliere Curtaz.
Curtaz (Arc-VA) - Il nostro gruppo interviene brevemente per manifestare il suo consenso nei confronti di questo disegno di legge, consenso determinato dall'accordo sui punti qualificanti del provvedimento. Come già esposto dai relatori, riteniamo che questo disegno di legge operi in due ambiti. In primo luogo intende ottenere una semplificazione della normativa: se non abbiamo inteso male, lo scopo dell'articolato è quello di delegificare l'attività del CERVIM, nel senso di attribuire allo statuto autonomo, che verrà deliberato dal CERVIM, la gestione dell'organismo, mentre fino ad oggi la gestione era vincolata da norme di legge troppo rigide rispetto alle esigenze di un organismo che, per definizione, deve essere elastico; questo mi sembra un obiettivo che la legge persegue piuttosto bene.
Il secondo obiettivo, anche questo condivisibile, è quello di creare un organismo che costituisca una "lobby" per la difesa e la promozione dell'agricoltura di montagna. A tale proposito è stata puntuale ed opportuna la precisazione del Consigliere Fiou, quando ha voluto specificare, anche a seguito di indicazioni date dal nostro gruppo in II Commissione, che questo organismo non ha direttamente delle funzioni di ricerca, perché non è questo che fa, ma può promuovere attività di ricerca che facciano altri. Questa attività di "lobby", legittima, non solo non ci scandalizza, ma la riteniamo opportuna, perché sappiamo quanto bisogno di protezione abbia l'agricoltura di montagna, soprattutto nel contesto europeo, sappiamo quante sono le difficoltà di esercitare un'agricoltura di qualità nelle zone di montagna.
Un'ultima osservazione che voglio fare - perché può essere possibile una confusione per i non addetti ai lavori - riguarda il fatto di ritenere che l'innegabile miglioramento qualitativo della produzione vinicola valdostana sia merito del CERVIM: questo direi di no. Sono altri i compiti del CERVIM, caso mai è merito di qualcun altro, in primo luogo dei viticoltori, poi dell'Assessorato e soprattutto dell'Institut agricole, che ha svolto un'opera preziosissima di consulenza e di sostegno anche per quei giovani agricoltori che hanno voluto iniziare questa attività agricola, che negli ultimi tempi per fortuna è diventata dignitosa e moderatamente redditizia e permette oggi alla Valle d'Aosta di presentarsi sul mercato italiano e europeo con una qualità di prodotto importante. Prodotto che credo dovremmo continuare a mantenere, soprattutto attraverso il perseguimento di obiettivi di qualità, stando attenti a non farsi prendere troppo dall'entusiasmo e a perseguire degli obiettivi di quantità, che sarebbero incompatibili con il nostro mercato, con i nostri sistemi di produzione e che inevitabilmente farebbero venir meno la qualità, quindi potrebbero far perdere prestigio ad un prodotto che a fatica è riuscito a ritagliarsi un suo mercato di "élite".
Queste sono le nostre osservazioni in merito al disegno di legge, che - ripeto -accogliamo favorevolmente, sperando che tale organismo, finanziato in maniera adeguata dalla Regione, funzioni, perché è un organismo piuttosto complesso, dove vi sono molti soggetti pubblici e privati, quindi il nostro augurio è che questo soggetto raccolga i frutti, per i quali oggi stiamo approvando questo provvedimento e per i quali vengono impiegati i fondi regionali.
Presidente - La parola al Consigliere Lattanzi.
Lattanzi (CdL) - Questo mio intervento vale anche come dichiarazione di voto. Ci sembra giusto esprimere il nostro parere positivo su questo disegno di legge, diciamolo senza mezzi termini: senza la presa di consapevolezza dell'Assessore su questo tema, il CERVIM avrebbe senz'altro chiuso perché non aveva più le condizioni per poter stare in piedi, quindi questo disegno di legge va nella direzione di rendere efficace uno strumento che riteniamo molto importante. Vi è un altro aspetto positivo, oltre a quello che hanno già citato i colleghi e che non ripeto, cioè si passa da un'attività di tipo passivo, la difesa "tout court" di un progetto come quello della produzione del vino di montagna, ad un'operatività attiva nel mercato dei vini. Ho acquisito con favore il principio dell'aggiungere all'attività di ricerca... di coordinamento della ricerca, perché è evidente che il CERVIM aveva come limite la mancanza di mezzi per poter da solo arrivare a promuovere la ricerca, ma il suo ruolo di coordinamento di istituti che sono più adatti a questo tipo di presupposto sposta invece l'attività primaria in un coordinamento delle produzioni di montagna e una rappresentatività di "lobby" chiara, con un fine preciso: quello di salvaguardare questa produzione per noi importante. Credo che la stessa filosofia dovrebbe essere assunta in tutti i campi della "vita" della nostra particolarità, proprio perché è questo il processo positivo che può mettere nelle condizioni non solo in generale la produzione di montagna... visto che il CERVIM ha l'obiettivo ambizioso di coordinare tutti gli enti interessati, dai produttori ai ricercatori del vino di montagna, ma in particolare la nostra Regione, che ha bisogno di puntare sulla qualità della sua proposta vitivinicola e abbiamo la necessità di passare da un atteggiamento di difesa passiva ad un atteggiamento di proposizione attiva.
Cogliamo con favore la filosofia che vi è in questo provvedimento, che, se non vi fosse stato, avrebbe danneggiato irrimediabilmente un lavoro iniziato che, purtroppo, era entrato in una situazione di guado dalla quale non si usciva più. Auspichiamo che questo possa essere lo strumento per rimettere in condizioni la nostra Regione con i suoi attori protagonisti, in un contesto nazionale e internazionale di difesa di un prodotto di qualità per noi vitale.
Presidente - La parola al Consigliere Cesal.
Cesal (UV) - Dopo questo coro di consensi forse il mio intervento potrebbe essere considerato persino inutile, tuttavia mi pare opportuno sottolineare alcuni aspetti che giustificano l'adozione di tale provvedimento. Credo che il CERVIM, lo dico anche per le mie esperienze passate nel settore vitivinicolo, rivesta per la Valle d'Aosta un'importanza notevole: si tratta di un organismo che è molto più conosciuto fuori dalla nostra Regione rispetto a quanto lo sia qui; è un organismo di prestigio che aderisce ad organismi vari, tipo l'AREV, le "Regioni europee vitivinicole", "l'Organisation internationale du vin"; è un organismo che ha organizzato una serie di eventi di un certo prestigio, tipo il "Concorso internazionale dei vini di montagna" e svolge soprattutto un'azione di "lobby" a favore del settore della viticoltura di montagna. Va ricordato, anche per indicare il livello di prestigio che tale organismo ha raggiunto soprattutto in campo internazionale, che il Presidente del Comitato tecnico scientifico del CERVIM è un certo Fernando Bianchi di Aguiar, eminente cattedratico portoghese, attualmente Sottosegretario all'agricoltura del Portogallo. È stato fra l'altro anche il Presidente del Comitato promotore per il riconoscimento della valle del Douro come patrimonio mondiale dell'Unesco. È un personaggio che nel settore è molto considerato, gode di un prestigio personale e dà prestigio a tale organismo.
Vi era l'esigenza di andare ad adeguare la legge, che forse era datata, rigida e bisognava in qualche modo delegificare; vi era la necessità di andare a definire esattamente cosa può essere considerato "viticoltura di montagna" e cosa non può esserlo, perché questo è un aspetto importante su cui si è raggiunto un equilibrio considerando i 600 metri di altitudine, il 30% di pendenza e le zone svantaggiate sotto il profilo geografico ambientale. Ho partecipato, in rappresentanza dell'Assessore, il mese di maggio scorso, a Bolzano, all'assemblea annuale del CERVIM. Vi posso garantire che tale organismo viene considerato da tutti gli attori presenti come un organismo su cui puntare e in grado di rappresentare gli interessi della viticoltura "eroica" in tutti gli ambienti che contano, compresa l'Unione europea. Questa modifica della legge, pertanto, non può che tornare a vantaggio di tale settore e permettere all'organismo in questione di funzionare in maniera più spedita.
Sappiamo che l'attuale Presidente, il Dott. Odisio, ha rinunciato a ricoprire questa carica per impegni professionali a cui non può derogare, mi auguro che il prossimo presidente di nomina regionale sia un personaggio con le capacità necessarie per condurre tale organismo in maniera intelligente e fargli compiere un altro salto di qualità. In Valle d'Aosta abbiamo il difetto di "piangerci addosso", tutte le cose funzionano male andiamo a cercare degli esempi altrove. In questo caso abbiamo qualcosa che funziona benissimo e gode di prestigio, quindi riteniamo che vada valorizzato. Sarà estremamente importante la nomina del prossimo presidente per ottenere i risultati che tutti auspichiamo.
Presidente - La parola al Consigliere Viérin Marco.
Viérin M. (SA) - Il mio intervento vale anche come dichiarazione di voto, anche per problemi di tempo in un Consiglio con un ordine del giorno così gremito. Innanzitutto crediamo che su tale argomento vada fatta una premessa di questo tipo - mi collego anche a quanto ha detto il Consigliere Cesal -: nel settore dei vini di montagna e in quello della produzione del vino nella nostra regione credo siano state fatte cose molto importanti, ritengo che questo settore vada preso ad esempio per come si è evoluto e si è imposto sul mercato e il CERVIM ha dato un suo contributo. È vero che oggi il CERVIM deve evolversi anche come struttura, come è stato detto da altri colleghi, però la premessa andava fatta perché le scelte operate hanno dimostrato di condurci a risultati tangibili. Come hanno detto anche i relatori Fiou e Fey, questa proposta di far fare un salto di qualità al CERVIM, soprattutto per avere una struttura più snella, era doverosa e noi la condividiamo appieno, sperando che questa modifica porti un miglioramento nel lavoro per la salvaguardia dei vini di montagna anche nella nostra Regione. Questo è un esempio, perché interventi di questo tipo potrebbero essere fatti in altri settori, per fare in modo che la gente possa vivere in montagna ed evitare il fenomeno dell'abbandono delle località montane; quindi voteremo con soddisfazione tale provvedimento.
Presidente - Se nessun altro chiede di intervenire, dichiaro chiusa la discussione generale. Si passa all'esame dell'articolato, ricordando che il disegno di legge ha avuto parere favorevole della II Commissione a maggioranza e della III all'unanimità.
Pongo in votazione l'articolo 1:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 9:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 10:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 11:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 12:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 13:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 14:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 15:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 16:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.