Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 673 del 10 giugno 2004 - Resoconto

OGGETTO N. 673/XII - Disegno di legge: "Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio".

Articolo 1

(Oggetto e beneficiari)

1. In considerazione della natura di infrastrutture di base e della rilevanza pubblica degli impianti funiviari, che trovano il loro fondamento nel regime di concessione previsto dalla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), la Giunta regionale è autorizzata a concedere, ai soggetti concessionari di servizi di trasporto pubblico, contributi in conto capitale finalizzati ad agevolare la riqualificazione e il potenziamento degli impianti funiviari e delle strutture ad essi funzionalmente connesse, secondo le disposizioni della presente legge.

2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1, oltre ai soggetti concessionari di servizi di trasporto pubblico, anche i soggetti la cui costituzione sia promossa dai concessionari di linee funiviarie per realizzare e gestire sistemi di tariffa unica integrata regionale.

Articolo 2

(Iniziative ammesse a contributo)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi per:

a) la realizzazione, il miglioramento qualitativo, il rinnovo tecnologico di impianti funiviari;

b) la realizzazione, il miglioramento qualitativo, il rinnovo tecnologico di strutture e di sistemi funzionalmente connessi agli impianti di cui alla lettera a), come definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione;

c) gli interventi finalizzati a rimuovere situazioni di pericolo o a incrementare i livelli di sicurezza, consistenti nella realizzazione di opere di stabilizzazione o di rimodellamento del terreno, nonché nell'acquisto e nell'installazione di sistemi di protezione antivalanga, di segnaletica e di attrezzature di protezione di ostacoli;

d) l'acquisto e l'installazione di sistemi di innevamento artificiale a servizio degli impianti funiviari;

e) l'acquisto di veicoli battipista.

2. Le spese ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 riguardano:

a) i lavori e le opere edili, compresi gli impianti tecnici, le spese di progettazione, di direzione lavoro e di collaudo;

b) l'acquisto di macchinari, di attrezzature, di automezzi e di altri beni strumentali strettamente funzionali alle iniziative ammesse.

3. I contributi possono essere concessi per opere da realizzare anche in tutto o in parte al di fuori del territorio regionale, sempre che le stesse siano funzionali, in quanto direttamente collegate, a sistemi di impianti a fune che si sviluppano prevalentemente in Valle d'Aosta.

4. Ricorrendo i casi di cui al comma 3, i contributi possono essere concessi solo a soggetti che siano concessionari di sistemi di impianti funiviari posti prevalentemente sul territorio regionale.

Articolo 3

(Entità dei contributi)

1. I contributi sono concessi nelle seguenti misure massime, rapportate all'entità della spesa ritenuta ammissibile:

a) 15 per cento, per i contributi concessi nell'anno 2004;

b) 10 per cento, per i contributi concessi nell'anno 2005;

c) 5 per cento, per i contributi concessi nell'anno 2006.

2. Le percentuali di cui al comma 1 sono incrementate di 7,5 punti percentuali in caso di medie imprese e di 15 punti percentuali in caso di piccole imprese.

3. La percentuale di intervento può essere incrementata, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, sino ad un massimo dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, nei seguenti casi:

a) impianti e strutture ad essi funzionalmente connessi destinati a soddisfare esigenze generali di trasporto, come definiti all'articolo 4;

b) investimenti di cui all'articolo 2, relativi a complessi funiviari di interesse locale, come definiti all'articolo 5;

c) realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

4. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, lettera a), non trovano più applicazione.

Articolo 4

(Impianti destinati a soddisfare esigenze generali di trasporto)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, si considerano destinati a soddisfare esigenze generali di trasporto:

a) gli impianti funiviari che non sono posti a servizio di comprensori sciistici;

b) gli impianti funiviari che sono ubicati in un contesto urbano o che assicurano un collegamento con centri abitati in cui vi sono persone residenti o attività economiche stabili.

Articolo 5

(Complessi funiviari di interesse locale)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, sono considerati di interesse locale i complessi funiviari il cui bacino di utenza sia essenzialmente di prossimità.

2. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione i criteri per l'individuazione dei complessi funiviari di interesse locale, tenendo conto dei seguenti elementi:

a) la caratterizzazione, prevalentemente locale, dell'utenza in relazione, in particolare, al numero di skipass giornalieri rispetto a quelli settimanali;

b) il numero e la capacità degli impianti rispetto al numero degli utenti residenti;

c) la presenza, nella zona, di altre installazioni finalizzate al turismo.

Articolo 6

(Domande di intervento)

1. Le domande di concessione dei contributi devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di interventi di sostegno nel settore degli impianti funiviari, di seguito denominata struttura competente, entro il 30 giugno di ogni anno, pena l'irricevibilità delle domande stesse.

2. Le domande devono essere redatte sulla base della modulistica predisposta dalla struttura competente e corredate della documentazione stabilita con provvedimento del dirigente della struttura stessa.

3. La struttura competente verifica l'ammissibilità formale delle domande e le sottopone all'esame di merito della commissione consultiva di cui all'articolo 8.

Articolo 7

(Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria provvisoria)

1. La commissione consultiva di cui all'articolo 8 provvede all'istruttoria delle domande. La commissione, in particolare:

a) esprime motivato parere sulle soluzioni tecniche proposte, nonché sugli aspetti economici e gestionali dell'iniziativa oggetto della domanda;

b) predispone la graduatoria provvisoria delle domande presentate, sulla base dei criteri di priorità approvati dalla Giunta regionale.

2. Possono essere ammesse a contributo le maggiori spese relative ad investimenti già finanziati ai sensi della presente legge, alle quali è attribuita la stessa priorità dell'intervento cui si riferiscono, qualora la commissione consultiva accerti che le stesse sono derivate da fatti imprevisti ed imprevedibili.

3. A parità di posizione nella graduatoria, la commissione consultiva esprime, nell'ambito delle valutazioni effettuate ai sensi del comma 1, un motivato parere sulla precedenza da assegnare alle domande.

4. La graduatoria provvisoria è aggiornata annualmente e le iniziative che, pur inserite nella precedente graduatoria, non hanno ottenuto i finanziamenti richiesti possono essere considerate ai fini della formulazione della nuova graduatoria, previa domanda del richiedente ed eventuale aggiornamento del progetto.

5. La struttura competente trasmette alla Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le domande di cui all'articolo 6 corredate del parere della commissione consultiva e della graduatoria provvisoria.

Articolo 8

(Commissione consultiva)

1. La commissione consultiva è così composta:

a) il dirigente della struttura regionale di primo livello dell'assessorato competente in materia di trasporti, con funzioni di presidente, o suo delegato;

b) il dirigente della struttura competente, o suo sostituto;

c) un rappresentante della Finaosta S.p.A., o suo sostituto;

d) un rappresentante dell'Associazione valdostana impianti a fune, o suo sostituto.

2. La commissione, qualora ritenuto necessario in relazione alla specificità delle materie oggetto di esame, può essere integrata da esperti nominati con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di trasporti. Gli esperti partecipano alle riunioni della commissione senza diritto di voto.

3. La commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i componenti di cui al comma 1; le decisioni sono assunte con il voto favorevole di almeno tre di essi.

4. Le funzioni di segreteria sono assicurate da personale dipendente della struttura competente.

5. La commissione è convocata dal suo presidente entro il 30 settembre di ogni anno.

Articolo 9

(Concessione dei contributi)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta ed approva la graduatoria definitiva e concede i contributi nei limiti della disponibilità di bilancio, stabilendone l'ammontare. Nel caso di contributi concernenti strutture funzionalmente connesse di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che attengano alla pratica di attività agonistiche, la Giunta regionale, qualora necessario, ne disciplina con la medesima deliberazione le modalità di utilizzo.

2. Entro quindici giorni dalla data della deliberazione di cui al comma 1, la struttura competente comunica al richiedente l'accoglimento o la reiezione della domanda di contributo.

3. Nel caso in cui il beneficiario rinunci al contributo concesso, la Giunta regionale provvede alla revoca del medesimo e ammette a contributo, ove possibile e nei limiti delle risorse resesi così disponibili, le ulteriori domande di intervento risultanti dalla graduatoria, nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'articolo 7.

Articolo 10

(Erogazione dei contributi)

1. I contributi sono erogati subordinatamente all'avvenuto rilascio, ove previsto, della concessione edilizia e della concessione di costruzione ed esercizio.

2. La struttura competente verifica l'effettiva esecuzione delle opere e la conformità dei relativi documenti di spesa, erogando quote del contributo concesso in relazione agli investimenti effettuati.

Articolo 11

(Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari degli incentivi sono tenuti, salva motivata autorizzazione rilasciata con deliberazione della Giunta regionale, a non alienare, cedere o distogliere dalla loro destinazione le opere e i beni finanziati per i seguenti periodi, decorrenti dalla data di realizzazione degli investimenti:

a) cinque anni, per i beni mobili e i veicoli;

b) dieci anni, per i beni immobili e gli impianti elettromeccanici.

2. Nel caso degli investimenti di cui al comma 1, lettera a), i relativi acquisti devono essere effettuati entro un anno dalla data della deliberazione di concessione dei contributi.

3. Nel caso degli investimenti di cui al comma 1, lettera b), le iniziative finanziate devono essere ultimate entro il termine previsto dalla concessione edilizia ovvero, qualora non prevista, entro tre anni dalla concessione del contributo.

4. Nel caso di violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, la Giunta regionale revoca il contributo concesso e il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo con le modalità di cui all'articolo 12.

Articolo 12

(Restituzione del contributo)

1. In caso di revoca del contributo, il beneficiario deve restituire alla Regione, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, le somme percepite maggiorate degli interessi calcolati con le modalità di cui al comma 2.

2. Gli interessi sono riferiti al periodo intercorrente tra la data dell'erogazione del contributo e la data dell'avvenuta restituzione e sono calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, riferita al periodo in cui si è beneficiato del contributo stesso.

3. La Giunta regionale, nel provvedimento di revoca, fissa le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.

4. La revoca del contributo può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

5. La mancata restituzione del contributo entro il termine di cui al comma 1 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altro contributo previsto dalla presente legge per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di adozione del provvedimento di revoca.

6. La revoca del contributo è altresì disposta qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione del contributo stesso.

Articolo 13

(Controlli tecnici, contabili e amministrativi)

1. La struttura competente provvede ai controlli sugli investimenti oggetto degli interventi, nonché sulla regolare destinazione dei fondi; a tale scopo, i beneficiari devono consentire qualsiasi verifica disposta.

2. In caso di accertate irregolarità, la Giunta regionale dispone la sospensione delle somme da erogare a titolo di contributo e procede, qualora ne ricorrano i presupposti, alle azioni di recupero di quelle già erogate, secondo le modalità di cui all'articolo 12.

Articolo 14

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, le domande di concessione dei contributi di cui alla presente legge sono presentate entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Articolo 15

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in euro 4.000.000,00 per l'anno 2004, in euro 10.000.000,00 per l'anno 2005 e in euro 14.000.000,00 a decorrere dall'anno 2006.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo programmatico 2.2.2.12. (Interventi promozionali per il turismo) mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) dell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), a valere sugli accantonamenti di cui all'allegato n. 1 al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2004 e di quello pluriennale per gli anni 2004/2006, previsti per euro 4.000.000,00 per l'anno 2004, per euro 10.000.000,00 per l'anno 2005 e per euro 14.000.000,00 per l'anno 2006, al punto B.2.2 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio).

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 16

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Président - La parole au rapporteur, Conseiller Viérin Adriana.

Viérin A. (UV) - Enfin, et il était franchement le temps, cette Assemblée peut examiner et approuver un dessin de loi que la Vallée d'Aoste attend depuis très longtemps. Une loi qui va réglementer les interventions régionales dans un secteur, celui des remontées mécaniques, portant et capital pour le développement du système touristique de notre Région. Une loi sur laquelle les Gouvernements précédents - et il en est bon témoin le Conseiller Lavoyer - avaient longuement travaillé jusqu'à parvenir à la présentation d'un dessin de loi: le dessin n° 169, qui faisait suite à la délibération du Gouvernement n° 2706 du 2002. Dessin de loi par ailleurs qui n'avait pas été discuté car il était échu sur la base de l'article 111 du Règlement interne du Conseil. Le revoilà maintenant, soumis à votre attention, portant des modifications purement techniques et financières, qui ne changent en rien l'esprit et les volontés politiques qui caractérisaient le premier projet.

Les motivations qui avaient poussé l'Administration régionale à se doter d'une loi en la matière dérivent du fait que la Commission européenne en 2002 avait adopté des orientations très importantes vis-à-vis des aides destinées aux sociétés de remontées mécaniques. Décisions prises suite à la notification auprès de la Commission de la part de l'Etat italien de la loi n° 140 du 11 mai 1999, loi qui prévoyait des contributions pour les remontées mécaniques destinée aux Régions à statut ordinaire. La Commission posa à ce moment là des principes de caractère d'ordre général en établissant que: tout d'abord, si dans le passé les aides aux remontées mécaniques étaient considérées compatibles avec le Traité, ceci n'était plus à présent justifiable et il s'avérait donc nécessaire une période de transition afin d'éviter un trop brusque changement. Ensuite, la Commission prédisposa une classification des remontées mécaniques en trois catégories: a) les installations touristiques pour lesquelles sont admises des contributions décroissantes à partir de 2002 jusqu'à parvenir en 2007 au seuil de subvention admise pour les entreprises de transformation et en particulier pour les petites et moyennes entreprises; b) les installations sportives d'intérêt local pour lesquelles on peut procéder à toute sorte d'aides; c) les installations finalisés à satisfaire des exigences de transport pour lesquelles la Commission considère acceptable un seuil de subvention autour du 40%.

Suite à la communication de ces déterminations adoptées par la Commission, le Gouvernement valdôtain constitua un groupe de travail composé par M. Lévêque pour la "Siski", MM. Menel et Fournier pour les sociétés concernées, M. Francesconi pour la "Finaosta", MM. Boglione et Malfa pour l'Administration régionale et le Professeur Baldi, consultant chargé par le Gouvernement valdôtain. Ce groupe formula une proposition de loi qui tenait en compte les décisions communautaires; proposition approuvée par le Gouvernement, adressée au Conseil de la Vallée et par la suite, le 1er octobre 2002, notifiée à la Commission européenne. A partir de cette date débuta un intense échange de courrier entre l'Administration régionale et la Direction générale de la concurrence. Une véritable négociation s'entama concernant notamment les critères selon lesquels on pouvait considérer les sites touristiques d'intérêt local et ceci sur la base de la dimension des domaines skiables, le nombre d'abonnements vendus, ainsi que la capacité hôtelière de la station même. Le véritable nœud autour duquel toute la négociation a tourné fut essentiellement celui concernant le nombre de lits dans les hôtels. La première requête de la part de la Région d'établir en 3.800 le nombre de lits limite pour considérer la station d'intérêt local, sur la base par ailleurs des classifications adoptées par l'ADAC, par le "Ski Guide Alpen 2003" et par une étude faite également par l'Université du Val d'Aoste, fut rejetée d'emblée par la Commission. Fera suite une nouvelle proposition de notre part de fixer le seuil à 2.500 lits; la commission propose par contre un chiffre devant se situer entre 500 et 1.000 lits. L'impasse était totale et l'enjeu n'était vraiment pas négligeable et là, l'Assesseur Caveri - et nous devons lui en rendre mérite publiquement -, fort de son expérience acquise au sein même de la Commission européenne et sans doute grâce également aux excellentes relations sur lesquelles pouvait encore compter, le 4 mars 2004, suite à une rencontre face à face avec le Commissaire Mario Monti, arriva à trouver une ligne de compromis se situant à 2.000 lits; ceci a donc permis de débloquer la situation et d'obtenir la compatibilité du dessin de loi au Traité de la Communauté européenne. Au cours de la négociation ont été entre autre définis les critères aptes à établir quelles étaient les remontées mécaniques répondant à des exigences de transport public. A l'heure actuelle la seule installation concernée est le téléférique Buisson-Chamois et donc le soutien financier à cette installation n'est pas considéré aide d'Etat aux sens du Traité de la Communauté européenne.

Le point n° 7 de la décision de la Commission établi les critères selon lesquels on peut définir les sociétés de remontées mécaniques d'intérêt local sur la base d'un rayonnement de proximité qui en aucun cas peut se poser en tant que concurrent vis-à-vis des autres stations. Seront donc considérées d'intérêt local les installations situées dans: les stations de ski comportant pas plus de 3 remontées et une longueur ne dépassant pas les 3 kilomètres; les stations de ski où le nombre d'abonnements de libre parcours hebdomadaires vendus dans l'année ne dépasse pas le 15% du nombre global des abonnements vendus; les stations où le nombre de lits dans les hôtels soit inférieur ou équivalent à 2.000.

Tout ce long parcours entamé en l'an 2000 et achevé au moi de mars dernier a permis au Gouvernement de présenter le dessin de loi n° 22 qui sera soumis à votre approbation aujourd'hui. L'aspect le plus significatif de ce dessin de loi est sans doute à rechercher dans le fait qu'il réuni dans une seule norme pratiquement toutes les interventions de soutien financier finalisées au secteur des domaines skiables, avec la seule exception de la souscription de quota de capital social qui continue à trouver application par le biais de l'instrument de la gestion spéciale. Ce dessin de loi remplace en effet les différentes lois régionales qui ne sont plus en complète harmonie avec les orientations exprimées par la Commission européenne en matière de concurrence et, notamment, la loi n° 42 du 1986 concernant les installations d'enneigement artificiel, la loi n° 72 du 1993 en matière de pistes de compétition et la loi n° 8 du 1998 qui réglementait les contributions pour la réalisation de remontées mécaniques. Acquièrent sans doute un relief particulier les dispositions visées à l'article 2, qui dénombre les initiatives admises à contribution. Mises à part celles déjà citées, sont également prévus tous ces travaux qui permettront d'éliminer toute situation de danger ou bien aptes à augmenter le niveau de sécurité des domaines skiables, ainsi que l'achat des engins utilisés pour damer les pistes. Ceci nous permet de déclarer que par ce biais le niveau de soutien accordé au secteur est considérablement renforcé, tout en respectant les limites imposées par les directives communautaires. Limites communautaires qui ont obligé le législateur à définir aux articles 3, 4 et 5 des pourcentages différenciés de contribution selon les mesures admises par la Commission; pourcentages qui pourront être augmentés jusqu'à la limite de 80% dans certains cas spécifiques, qui on fait par ailleurs objet de l'entière négociation avec la Commission européenne. Selon cette procédure, les stations qui vont avoir un plus grand bénéfice par le biais de cette loi sont celles plus fragiles du point de vue touristique et qui connaissent pour l'instant un développement et un essor moins importants. Digne d'attention le fait que ce régime d'aide n'est pas soumis à l'échéance du 1er janvier 2007, échéance péremptoire pour les interventions ordinaires.

Les articles successifs se limitent à définir les dispositions de caractère bureaucratique quant aux modalités de présentation des demandes de subvention, l'instruction conséquente, ainsi que l'octroi et l'affectation des contributions. Pour la plupart il s'agit des mêmes procédures déjà utilisées dans le cadre de la loi n° 8 du 1998, par ailleurs dans une optique d'une majeure simplification. Le financement de ce dessin de loi est assuré par les ressources financières affectées par les fonds globaux reportés par le budget pluriannuel 2004/2006. Voilà donc sur la ligne d'arrivée une loi qui a connu une très longue gestation, une trop longue gestation, mais l'accouchement a été rapide et le nouveau né est doué des meilleurs atouts possibles pour s'assurer un brillant avenir.

Merci pour votre attention.

Président - Je déclare ouvert le débat sur le projet de loi n° 22.

La parole au Conseiller Riccarand.

Riccarand (Arc-VA) - Ho ascoltato con attenzione la relazione della Consigliera Viérin Adriana, che contiene una serie di elementi molto interessanti però, non avendo seguito l'iter in commissione di questo disegno di legge, ho alcune difficoltà a trovare la corrispondenza fra quello che è detto nella relazione effettuata adesso e il testo del provvedimento. Faccio solo un esempio: è stato evidenziato questo parametro dei 2.000 posti letto turistici per differenziare stazioni di interesse locali da stazioni non di interesse locale, ma di questo riferimento non vi è traccia nell'articolato del disegno di legge.

L'articolato del disegno di legge, a quanto ho capito, e su questo vorrei chiedere dei lumi... i contributi per gli impianti di risalita, gli impianti funiviari sono molto contenuti e ridotti rispetto al passato, perché vi è questo vincolo posto dall'Unione europea - fra l'altro è un contributo in percentuale decrescente -, con l'eccezione per due casi di arrivare fino all'80%; quindi per gli impianti atti a soddisfare esigenze generali di trasporto e per i complessi funiviari di interesse esclusivamente locale, in questi casi, se ho capito bene, si può arrivare all'80%. Gli articoli 4 e 5 vanno a disciplinare questi concetti di esigenze generali di trasporto e di interesse locale. Per quanto riguarda le esigenze generali di trasporto, allora vi sono due parametri, si dice infatti che, per le finalità di cui alla presente legge, si considerano destinati a soddisfare esigenze generali di trasporto: a) gli impianti funiviari che non sono posti a servizio di comprensori sciistici, e qui è stato fatto l'esempio della Buisson-Chamois, a parte il fatto che è un impianto di proprietà regionale... quindi non parliamo neanche di contributi perché è un impianto regionale; b) gli impianti funiviari che sono ubicati in un contesto urbano o che assicurano un collegamento con centri abitati in cui vi sono persone residenti o attività economiche stabili. La domanda che faccio io è questa: la funivia Champoluc-Crest, che sicuramente è al servizio di un comprensorio sciistico, ma che ha anche una funzione di trasporto di carattere di servizio pubblico, di esigenze generali di trasporto, ricade in questo articolo 4 oppure no? A sentire la relazione del relatore sembrerebbe di no, ma io mi chiedo: "perché no, visto che risponde al requisito di cui al punto b)?"; a meno che la legge non voglia dire che bisogna avere sia il requisito a), sia il requisito b), ma qui non è chiaro.

Articolo 5: cosa sono "i complessi funiviari di interesse locale"? Dice: "sono considerati di interesse locale i complessi funiviari il cui bacino di utenza sia essenzialmente di prossimità", il concetto di "prossimità" però è molto generico. Il comma 2 affida alla Giunta regionale, con una propria deliberazione, i criteri per l'individuazione di complessi funiviari di interesse locale, tenendo conto dei seguenti elementi - punti a), b), c) -: "la caratterizzazione, prevalentemente locale, dell'utenza in relazione, in particolare, al numero di "skipass" giornalieri rispetto a quelli settimanali; il numero e la capacità degli impianti rispetto al numero degli utenti residenti; la presenza, nella zona, di altre installazioni finalizzate al turismo".

Non trovo traccia qui di riferimenti ai posti letto alberghieri; a mio avviso, nel testo della legge non vi sono riferimenti chiari a parametri, che definiscano cosa può ricadere nell'articolo 4 e cosa nell'articolo 5, quindi vorrei avere dei chiarimenti rispetto a un elemento di incertezza che, secondo me, non fa bene a un testo di legge, che non può essere interpretato a 180°, ma che deve contenere dei parametri certi rispetto alla sua applicazione.

Président - La parole à l'Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce, aux transports et aux affaires européennes, Caveri.

Caveri (UV) - A me spiace molto che il Consigliere Riccarand non abbia potuto partecipare agli incontri in commissione perché, se lo avesse fatto, non avrebbe i dubbi che manifesta in questo momento in aula, soprattutto perché questa vicenda - come in maniera sintetica, ma efficace è stato ricordato dalla Consigliera Viérin, che ringrazio anche per gli apprezzamenti personali - è una vicenda estremamente datata, che però pone in luce alcune questioni estremamente significative dal punto di vista procedurale per i lavori del nostro Consiglio e anche il problema della connessione fra la legislazione regionale e le norme dell'Unione europea, in particolare in questo caso alle norme derivanti dall'articolo 87 dei trattati: quello che si occupa del tema assai delicato degli aiuti di Stato.

Nel momento in cui l'Assessore Lavoyer depositò questo disegno di legge in un testo assai simile a quello che oggi ci accingiamo ad approvare, poi il suo successore Cerise ne discusse già preventivamente con i funzionari della Commissione europea... la questione appare sin da allora del tutto chiara. Ci troviamo di fronte ad una comunicazione della Commissione risalente al 2000 - ho avuto l'avventura di poterla seguire fin da allora nel mio ruolo di Parlamentare europeo - riguardante le Regioni a statuto ordinario e una legge dello Stato approvata sotto il "Governo Prodi", che prevedeva - io dico finalmente - cospicui finanziamenti anche per l'impiantistica nelle Regioni a statuto ordinario, che fino ad allora erano le "cenerentole" del sistema funiviario italiano, non avendo quelle stazioni quel quadro di contribuzione che invece avevano la Valle d'Aosta e in particolare le Province di Trento e Bolzano. Nel momento in cui la Regione notificò a Bruxelles questo provvedimento, il tema di discussione - naturalmente intendendosi per questo l'aspetto più delicato dell'applicazione di questa normativa - riguardava proprio il grande interrogativo di quali fossero le stazioni sciistiche della Valle d'Aosta interessate dalla concorrenza internazionale e come tali soggette a quelle limitazioni, che sono state indicate e che non ripeterò per brevità, quel declinare degli aiuti pubblici - nel corso di quest'anno siamo fermi a 22,5% - che concerne solo le stazioni che fanno parte della concorrenza internazionale. Con l'Unione europea la negoziazione è stata quella di individuare in un rapporto chiaro di applicazione successiva della legge, naturalmente in una logica in "progress", per cui questo tetto dei 2.000 posti letto oggi individua due stazioni che l'Unione europea, che ci monitorerà nei prossimi anni, considera di carattere internazionale, stazioni per le quali agisce quel meccanismo di declinare dei contributi.

In tutti gli altri casi l'Unione europea consente alla Regione di operare con i provvedimenti amministrativi susseguenti all'applicazione della legge, come risulta dal carteggio che abbiamo trasmesso al Consiglio regionale... Questo perché il Consiglio regionale non avrebbe sbloccato la legge secondo quella previsione che ci siamo dati nel nostro Regolamento, e quindi una legge non notificata resta "congelata". Siamo quindi stati noi stessi che ci siamo dati un limite. Nel Parlamento italiano infatti non esiste nulla di questo genere, quella di dire: "se non è notificata a Bruxelles, laddove vi sono provvedimenti di tipo economico finanziario, fino a quando Bruxelles non ci risponde, quella roba resta ferma", è una regola draconiana che ci siamo dati. Cosa interessante dal punto di vista tecnico, ma assai opinabile dal punto di vista dell'autonomia legislativa della Regione, ma tant'è. Nel momento in cui noi abbiamo richiesto di sbloccare la legge, quindi abbiamo dovuto trasmettere fisicamente la lettera del Commissario europeo Monti dalla quale si desume che la Commissione europea interpreta - a beneficio di quella legislazione citata dal Consigliere Riccarand - che noi abbiamo un doppio regime: uno che è in declinare per le due grandi stazioni con impianti di risalita della Valle d'Aosta, quelle laddove il numero dei posti letto è al di sopra dei 2.000 - in questo caso sono Cervinia e Courmayeur, comprensorio della Val Veny -, e uno per tutte le altre stazioni ricadenti in quel contributo che, secondo la nostra legge, può salire fino all'80%. Qui poi si potrebbe a lungo opinare sul fatto che, essendo ormai considerati comprensori di tipo locale, si possa eventualmente salire fino al 100%, ma non è il caso di mettersi a discutere di aspetti di tipo teorico.

Posso quindi tranquillizzare il Consigliere Riccarand sul fatto che questa è una trattativa che si è svolta, come prevedono le normative comunitarie, in un "asse" di grande chiarezza reciproca, tutta la corrispondenza è improntata alla ricerca di soluzioni di tipo tecnico. Naturalmente ritengo che questa vicenda ci insegni del fatto che l'Unione europea ha deciso di interessarsi di un mercato marginale. Il Presidente Prodi, nell'ultimo incontro che ho avuto a Bologna qualche settimana fa in occasione della decisione delle liste per le elezioni europee, era abbastanza divertito da questo fatto che il Commissario Monti inseguisse come un segugio un settore di nicchia, qual è quello degli impianti di risalita, ma era talmente avanti la questione, che era stata condotta in maniera un po' ottusa da alcuni funzionari, che si trattava - come si suol dire - di "metterci una pezza".

Per quanto riguarda l'interpretazione della legge, visto che dovremo vagliare attraverso delle istruttorie, che non si rifanno semplicemente al contenuto della legge, ma anche a quanto concordato con Bruxelles, non avremo alcun dubbio nell'applicare quella normativa. Il Consigliere Riccarand si rifaceva ad un caso specifico, cioè: "come dobbiamo considerare la telecabina Champoluc-Crest o la telecabina Aosta-Pila?". L'interpretazione in questo caso è che attualmente, oltre alla Buisson-Chamois, che è al 100% regionale per il momento, abbiamo nelle altre due tipologie due casi diversi: una è una legge regionale in cui un impianto di proprietà regionale, qual è l'Aosta-Pila, viene dato in concessione alla società "Pila"; nell'altro caso è un impianto di proprietà delle funivie di Champoluc o, meglio, del "Monterosa Ski", che però esercisce anche un sistema trasportistico sulla Crest-Champoluc. Per questi casi siamo rimasti intesi con l'Unione europea che, nel caso in cui si voglia applicare o la normativa trasportistica o la normativa dell'80%, perché nel caso sia di Pila, sia di Champoluc rientriamo nella tipologia del finanziamento fino all'80%... se volessimo dare altri tipi di contribuzione, si tratterebbe di recarsi presso gli uffici della Commissione per controllare i livelli di finanziamento fino laddove si intende arrivare.

Quello che ci tengo ad aggiungere - e semmai aggiungerò solo un minuto, qualora fosse il caso, nelle repliche se qualcuno volesse aggiungere ulteriori elementi - è che questa vicenda ci ha insegnato, e lo dico a pochi giorni dalle elezioni europee, che esiste una logica fortemente invasiva di Bruxelles sulla legislazione regionale, che però in parte ci siamo cercati con una norma regolamentare che obbliga alla notifica prima ancora dell'inizio della discussione, cosa che il Parlamento italiano non fa, ma l'insegnamento più forte sta nel fatto che, quando l'interlocuzione politica diventa un'interlocuzione politica consapevole degli interessi di cui siamo portatori, la decisione finale non è affatto appannaggio della burocrazia europea, ma può avvenire anche al limitare conclusivo di una trattativa di questo genere, che possa essere, come nel caso mio, di un politico di livello regionale ad interloquire con il massimo rappresentante della Direzione generale della concorrenza, vale a dire un Commissario europeo come Mario Monti.

Spero nel mio breve intervento di aver fugato le preoccupazioni del Consigliere Riccarand. Posso confermare che, dal punto di vista tecnico, la legge è assolutamente corrispondente alla volontà che fino qui ho espresso nella negoziazione che abbiamo avuto con Bruxelles. Mi auguro, ed è la ragione dell'urgenza, che queste norme possano essere approvate rapidamente, perché è una normativa che si aspetta da 2 anni, non nella logica, come ho ricordato al Commissario Monti, di un approccio distruttivo dell'impiantistica in Valle d'Aosta. Come lei sa, abbiamo una normativa, di cui lei in parte è stato autore, che non consente l'ampliamento in zone nuove di "domaines skiables", si tratta invece di una messa a norma dei "domaines skiables" esistenti, di una modernizzazione laddove necessario e vorrei dire che la Giunta accompagna questo provvedimento di legge - lo dico anche perché so che a questo tema è particolarmente sensibile il Consigliere Marco Viérin - con una riflessione più complessiva sugli impianti di risalita, perché è evidente che i dati forniti in particolare da "Finaosta" - in questo ringrazio il collega Marguerettaz per la collaborazione con "Finaosta" - dimostrano che tutta una serie di stazioni di impianti di risalita hanno delle situazioni di sofferenza. Su queste situazioni e sulla situazione complessiva degli impianti a fune, dopo l'approvazione di questa legge, dobbiamo intervenire e riflettere, non solo a salvaguardia di Cervinia e Courmayeur, alla ricerca di soluzioni di tipo tecnico, ma per dare un nuovo assetto a tutti gli impianti di risalita della Valle d'Aosta, affinché questo settore sia un settore il più possibile redditizio ma, come ho ricordato al Commissario Monti, nel rispetto delle norme ambientali, perché questo è quello che differenzia il sistema impiantistico della Valle d'Aosta rispetto ai grandi "domaines skiables" francesi, dove le stazioni "ski-total" hanno completamente cambiato l'ambiente naturale e hanno "appiccicato" in maniera artificiale delle stazioni di impianti di risalita, mentre da noi resta forte questa presenza territoriale nelle località, che è forse anche una delle chiavi di successo del nostro turismo.

Président - La parole au Conseiller Maquignaz.

Maquignaz (UV) - Colgo anch'io l'occasione per intervenire per quanto concerne questa importante legge sugli impianti a fune che aspettavamo ormai da circa 2 anni.

Voglio iniziare anzitutto facendo un plauso alla Giunta, al Presidente, sicuramente all'Assessore Caveri, per aver ottenuto un risultato che io definirei molto importante per la nostra Regione; un risultato importante perché, come si diceva poc'anzi, si riuscirà di nuovo a finanziare la maggior parte delle località valdostane turistiche con un tetto di finanziamenti addirittura fino all'80% a fondo perduto, per cui questo è un risultato importante per la nostra Regione. Qui bisogna dire che la trattativa con la Commissione europea e soprattutto la Sottocommissione alla concorrenza, che sono stati i nostri interlocutori in questa trattativa, è stata gestita in modo giusto.

Voglio però sollevare alcuni aspetti che ritengo delicati di questo momento politico ed economico per la nostra Regione e cercherò, essendo molto breve, di esprimerli senza annoiare troppo i miei interlocutori. Voglio anche ricordare che queste iniziative sono importanti perché, oltre che andare a finanziare gli impianti a fune, sono iniziative che andranno a finanziare anche investimenti sulla sicurezza, investimenti sull'innevamento artificiale, un settore fondamentale per la vita della nostra Regione. Siamo ancora una Regione abbastanza fortunata, qui nevica ancora, però non tutte le stagioni sono uguali e butto subito un esempio: il comprensorio della Valtournenche, "Cime Bianche S.p.A.", che è riuscita a chiudere una situazione economica discretamente rispetto agli anni passati grazie alla nevicata che vi è stata quest'anno. Quella società però nel passato ha avuto dei grandi problemi in mancanza di neve e dobbiamo sottolinearlo: i bilanci cambiano tantissimo da una stagione all'altra in base alle nevicate che ci sono. Qui è importante sottolineare l'importanza della possibilità per Valtournenche di poter finanziare quegli impianti all'80% a fondo perso, impianti di innevamento artificiale. Vado oltre: questa legge permetterà di finanziare per l'80% anche i veicoli battipista, quei beni importanti che servono per il mantenimento del comprensorio; e qui siamo arrivati.

Voglio però sollevare adesso qualche considerazione più approfondita, molto personale, ne ho parlato poche volte in quanto, prima di fare queste considerazioni, ho dovuto pensare molto; colgo l'occasione per farle qui. Voglio iniziare a parlare di quello che succederà da qui a 2 anni: succederà che una Regione attaccata a noi, il Piemonte, per essere più precisi "Torino 2006", organizzerà le Olimpiadi, un evento importantissimo. Voglio mandare un messaggio alla Giunta dicendo che il Piemonte si troverà nel 2006 con gli impianti a fune nuovi, con le strutture rinnovate e le infrastrutture finite; per cui - spero di no - rischiamo di arrivare in coda al Piemonte, che suppongo sia andato a prendere dei contributi particolari per fare queste infrastrutture e preparare lo scenario per le Olimpiadi del 2006. È molto importante questo per il Piemonte, per noi è importante "cavalcare l'onda olimpionica" cercando di sfruttare l'immagine del Piemonte agganciata alla Valle d'Aosta. Quello che mi preoccupa di più è che la Valle d'Aosta potrebbe trovarsi nel 2006 in difficoltà, perché potrebbe succedere che non riusciamo con le nostre risorse ad arrivare almeno come il Piemonte per il futuro dopo il 2006, perché la sfida non si gioca nelle Olimpiadi del 2006, quella è la partenza della gara, ma la gara dura poi vari anni, perché dopo le Olimpiadi queste stazioni in Piemonte si troveranno complete infrastrutturalmente, con impianti a fune nuovi, con stazioni conosciute in tutto il mondo per l'immagine che le Olimpiadi portano; di conseguenza noi dovremo - questo ci tenevo a dirlo in questo Consiglio - in questi 2 anni investire di più nel settore del turismo e, per essere più precisi, nel settore degli impianti a fune, per arrivare alla sfida con il Piemonte pronti anche noi.

Voglio sollevare un altro problema, e qui voglio togliermi qualche "sassolino dalla scarpa" nei confronti della Commissione europea. Quando la Valle d'Aosta non era in Europa, finanziava in modo diverso, a me sembra di capire che in passato la Regione riusciva nei settori importanti a dare contributi maggiori; giustamente si è entrati in Europa, le cose sono cambiate, vi sono le normative europee che ci impongono dei confronti, per esempio in questo caso degli aiuti di Stato; per cui la nostra Regione si trova in difficoltà perché deve rispettare quelle famose direttive che questi burocrati, questi personaggi che sono lì ci impongono.

Vado avanti dicendo che la Commissione, preciso che questa è un'opinione personale che potrà essere senza dubbio smentita dalla Commissione o da qualcun altro... e ritengo ancora di dire che questa è una legge importante che deve andare avanti per il futuro della Valle d'Aosta, perché andiamo a finanziare tutte le località, a parte il Breuil Cervinia e Courmayeur, due località considerate in Europa località di punta nel turismo. Prima di continuare a parlare di questi famosi 2.000 posti letto, che hanno deciso in una trattativa... all'inizio addirittura ne volevano anche meno: 200, 100, non lo so, alla fine abbiamo ottenuto un risultato, siamo a 2.000, per cui bene o male tutta la Valle d'Aosta - a parte due località - è rientrata in questi contributi, quindi un risultato molto importante perché riusciremo a rinnovare tutto il comprensorio Valle d'Aosta. Qui mando un messaggio: credo che sarà importante trovare delle soluzioni chiare per quel che concerne il Breuil e Courmayeur. Poiché il tempo stringe, ritorno ancora al discorso che ho fatto poc'anzi: le Olimpiadi, ma non solo le Olimpiadi... delle scadenze di fine vita tecnica di quegli impianti che lassù stanno per chiudere, chiudere quegli impianti vuol dire chiudere delle comunità: comunità economiche, comunità che operano in questa Regione nel settore del turismo.

Vado avanti e voglio finire di togliermi il famoso "sassolino dalla scarpa" e voglio attaccare di nuovo la Commissione europea - in questo Consiglio posso farlo, credo - per sottolineare un aspetto che non tutti hanno considerato e vorrei che poneste un po' di attenzione, perché quella che dico è una cosa delicata. Qualcuno in Europa ha detto: "bisogna rispettare delle regole di concorrenza", benissimo, facciamo parte dell'Europa, rispettiamole, però la Valle d'Aosta si trova in una posizione geografica particolare e spiego perché: innanzitutto è confinante con la vicina Svizzera, che non fa parte della Comunità europea, non so che tipo di finanziamenti prendono, come finanziano gli impianti funiviari, ritengo però che indirettamente la Svizzera a noi faccia concorrenza e non so se l'Europa ha tenuto conto della concorrenza di tale Stato, che è al di fuori dell'Europa. La seconda tesi che voglio esporvi e sulla quale si può anche fare un dibattito, nel senso che si possono avere anche delle risposte, riguarda le Olimpiadi del Piemonte. Non è colpa di noi Valdostani se le Olimpiadi sono finite in Piemonte, i finanziamenti vanno lì, quei finanziamenti che non prendiamo noi come Valle d'Aosta. Mi chiedo se questa non è una concorrenza alla Valle d'Aosta perché, avendo la fortuna di fare un'olimpiade, il Piemonte senza dubbio prende dei finanziamenti particolari, finanziamenti che aiutano il Piemonte e non la Valle d'Aosta; alla faccia della concorrenza, io dico! Ed è il secondo "sassolino" verso la Commissione.

Ci troviamo in un momento difficile, perché ci troviamo la Svizzera, il Piemonte, che sta lavorando a ritmi serrati per rifare tutto nuovo e al 2006 manca pochissimo, ci troveremo al confronto sul campo lì. Il messaggio che voglio mandare e il problema che voglio sollevare pertanto è se questi finanziamenti dati al Piemonte non facciano una concorrenza alla Valle d'Aosta; per cui ritengo che le due località di Cervinia e Courmayeur abbiano avuto un danno economico da qualcuno, perché ci troviamo chiusi in una "morsa" che ci stringe: il Piemonte da una parte e la Svizzera dall'altra. Chi ci rimette? Il Breuil e Courmayeur, le due località trainanti in questa Regione. Quello che vorrei dire in conclusione è questo: i finanziamenti dati al Piemonte - e sono contento che gli vengano dati perché fanno un evento importante, che noi sfrutteremo senza dubbio come Valle d'Aosta - hanno creato una specie di concorrenza alla nostra Regione indirettamente? Non si potrebbe provare - e qui mando un messaggio al Consiglio regionale - approvando logicamente questa legge... ma non si potrebbe in seconda battuta riprovare ancora una volta ad andare a parlare "lassù" dicendo: "Egregi Signori della Commissione, cosa ne pensate di questi punti?". Perché potremmo ancora fare una modifica alla legge sugli impianti a fune, potremmo farlo se la Commissione dà un "placet" provvisorio; la legge passa così, finanziamo subito le località che hanno bisogno, però potremmo ancora provare quest'ultima strada se è percorribile. Io le butto lì - chiedo scusa, che nessuno si offenda - come idee per la nostra Regione: se questa possibilità potesse essere sfruttata, non so se è ancora il caso... approvando questa legge... dopo di andare a provare a trattare. La Commissione dirà: "no, per me le Olimpiadi non vi fanno concorrenza", ma questo noi chiediamo che ce lo metta per iscritto, dopodiché valutiamo; benissimo, la legge è passata, rifinanziamo l'80% e poi vedremo. Sono uomini come noi quelli che sono "lassù", non è detto che quello che dicono sia giusto, magari non ci hanno pensato a questa questione delle Olimpiadi in Piemonte, non so se sono così attenti alla Valle d'Aosta e al Piemonte geograficamente, non so se da lassù vedono qualcosa, a me sembra di no, dico la mia, perché quei Signori potevano anche portare a 3.000 posti letto, ma non hanno voluto, perché loro dettano le regole e noi dobbiamo subire. È una mia posizione che è più dura rispetto a quella di altri, ma è il mio carattere, credo sia opportuno cominciare a discutere di questa Europa, che ci sta creando dei problemi. Non si dibatte abbastanza secondo me, non si può sempre dire: "sì"; per carità, le regole vanno rispettate perché ne facciamo parte, però bisogna iniziare a trovare delle strategie per arrivare sui vari problemi a discutere per risolverli.

Termino il mio intervento chiedendo alla Giunta - chiedo scusa se sono stato polemico verso la Commissione, però siamo in Regione e possiamo dire quello che pensiamo -, visti i problemi che ci saranno, visto che nel 2006 avremo i nostri amici del Piemonte che avranno una regione "finita" e turisticamente all'avanguardia, di fare "un'iniezione di ossigeno economico e finanziario" a questo settore che ha bisogno di crescere in questi 2 anni.

Président - S'il n'y a pas d'autres collègues qui souhaitent intervenir, je ferme la discussion générale.

La parole à l'Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce, aux transports et aux affaires européennes, Caveri.

Caveri (UV) - Ci tengo solo a dire al Consigliere Maquignaz, che è all'inizio della sua carriera politica e quindi è sempre pieno di entusiasmo, che, almeno per quel che mi riguarda -ma credo di interpretare anche il pensiero di chi ha iniziato questa trattativa -, purtroppo le trattative con l'Unione europea non sono molto semplici e l'assetto istituzionale porta a far sì che sfortunatamente le cose non siano risolvibili, se non sulla base di quei dati che abbiamo cercato di portare.

Una delle cose che ho detto al Commissario Monti è questa - leggo esattamente gli appunti -: "Il periodo attuale non è indifferente, le Olimpiadi 2006 di Torino stanno consentendo nelle vicine valli del Piemonte colossali investimenti pubblici e la stessa cosa vale per i mondiali 2005 della Valtellina. Noi, proprio per la debolezza del tessuto ricettivo, non ospitiamo da oltre 15 anni, gare di "Coppa del mondo di sci alpino"; uno "stop" agli aiuti pubblici avrebbe oggi gravi effetti sul turismo invernale". Ciò detto però vorrei aggiungere che molti della Commissione europea vengono a sciare in Valle d'Aosta e le due località preferite sono il Breuil Cervinia e Courmayeur; quindi devo dire che sarebbe stato molto difficile per loro... sostenere che il nostro turismo è marginale, localistico, che il Breuil Cervinia e Courmayeur sono due località secondarie. Ci abbiamo provato, non ci siamo riusciti; vorrei dire che non credo che la nostra battaglia sia quella di andare in Commissione europea a denunciare il vicino Piemonte per le Olimpiadi 2006, ma sia quella, nello spirito imprenditoriale di cui il Consigliere Maquignaz è interprete, di "rimboccarci le maniche" e fare in maniera che anche per le due stazioni che oggi hanno queste difficoltà... si tratterà di trovare quegli assetti societari, che studieremo assieme anche al Professor Zanetti, che avrà tra breve una consulenza da parte della Regione per riflettere sul settore degli impianti di risalita; per cui prendo atto delle perplessità e delle preoccupazioni, che in parte condivido, ma devo dire che la trattativa è stata assai serrata e delicata e il punto di partenza era assai problematico.

Président - Nous passons à l'examen de la loi. Je rappelle que la IIe Commission a donné l'avis favorable à majorité sur le texte ainsi que la IVe, nous approuvons le nouveau texte prédisposé par la IVe Commission.

La parole au Conseiller Viérin Marco sur l'article 1er.

Viérin M. (SA) - Intervengo sull'articolo 1 per esprimere la posizione del nostro gruppo in merito a questa legge, anche a seguito del primo intervento dell'Assessore, che ha anticipato i nostri pensieri al riguardo dopo averglieli esposti questa mattina. Il nostro gruppo ritiene importante una legge come questa, diretta al potenziamento e alla ristrutturazione degli impianti a fune e delle loro infrastrutture - dall'innevamento artificiale all'acquisto dei veicoli battipista -, prende atto che ci sono voluti 2 anni per avere il parere della Commissione, ma bene o male, anche se il collega Maquignaz giustamente avrebbe preferito poter finanziare e agevolare tutte le stazioni, era importante poter fare qualcosa.

Sulla situazione complessiva cui si riferiva l'Assessore chiediamo - ma credo che l'impegno dell'Assessore sia già arrivato in quest'aula - che nel prossimo futuro si affronti la situazione complessiva degli impianti a fune, per dare un nuovo assetto da un punto di vista redditizio, tenendo però conto anche della necessità di mantenere viva la montagna, perché a volte noi in Valle d'Aosta abbiamo anche questo dovere; è con questo spirito che diamo fiducia alla Giunta e voteremo a favore del provvedimento.

Président - La parole au Conseiller Lavoyer.

Lavoyer (FA) - Brevissimamente, per dichiarare il voto favorevole del nostro gruppo a questo disegno di legge, non solo perché riteniamo che sia un provvedimento che dà continuità ad una proposta portata avanti dalla Giunta precedente, ma perché vogliamo anche sottolineare che è stato fatto un buon lavoro di negoziazione. Direi che non è solo un buon lavoro, ma si è raggiunto un ottimo risultato, direi il miglior risultato oggettivamente possibile da raggiungere. Questo significa possibilità di sopravvivenza per un settore molto importante per la nostra economia, non possibilità di "business", ma sopravvivenza, e parliamo prevalentemente per quelle stazioni turistiche che sono il modello di sviluppo della nostra Regione, che ha impostato nella sua gestione dell'autonomia la possibilità di mantenere la presenza diffusa della popolazione valdostana sul territorio. La possibilità di finanziare questi piccoli impianti nei piccoli centri turistici va in questa direzione. Questo è anche un esempio tipico di quanto potrebbe essere dirompente l'Unione europea, qualora non tenesse conto, come in questo caso, di problematiche specifiche della montagna. Condivido che questo è un buon successo, un successo per l'economia della Valle, ma anche un buon successo politico della Valle d'Aosta, che può essere anche un risultato utile alle altre realtà dell'arco alpino.

Président - La parole au Conseiller Frassy.

Frassy (CdL) - Qualche considerazione su questo disegno di legge al quale noi esprimeremo voto favorevole. Vogliamo però evidenziare che ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che non ha quella portata innovativa che mi sembra di aver sentito negli interventi e nelle relazioni che sono state fatte in introduzione del dibattito, in quanto questa è una materia non nuova per la Valle d'Aosta. La nostra Regione, prima che insorgessero le note problematiche a livello europeo, è stata più che munifica nei confronti degli impianti a fune; ciononostante oggi, 2004, ci siamo trovati ad "incrociare le dita" e a sperare che in Europa questa legge avesse "semaforo verde". Vorrei anche un pizzico dei meriti alla nostra parte politica perché, al di là di questo duetto che è emerso fra Caveri, Presidente della Commissione, e Monti, Commissario italiano in Europa, il nostro gruppo su questa cosa ha dato un apporto politico importante, anche perché sono problematiche che non riguardavano solo la Valle d'Aosta, ma concernevano sia disegni di legge nazionali, sia disegni di legge regionali ad altre latitudini; di conseguenza il nostro partito, ma tutto il PPE a Strasburgo ha assecondato e lavorato per conseguire questo risultato.

Il risultato di conseguenza lo riconosciamo positivo, quindi andremo ad esprimere un voto favorevole, però dobbiamo essere consapevoli che questo disegno di legge non risolve i problemi degli impianti a fune in Valle d'Aosta perché è piccola cosa rispetto all'entità delle risorse finanziarie che questa Regione nel passato anche recente ha assegnato e distribuito alle varie aziende funiviarie, soprattutto non li risolve perché qui bisogna fare una pausa di riflessione sui meccanismi di funzionamento del comparto turistico in relazione alla stagione principe - la stagione invernale -, ma bisogna fare anche una pausa di riflessione per capire quali possano essere dei meccanismi che a livello vuoi di gestione, vuoi di proprietà degli impianti diano poi concreta evidenza a questo riconoscimento di rilevanza pubblica degli impianti funiviari. Pur votando questo disegno di legge, siamo molto preoccupati per come vengono gestite la stragrande maggioranza delle società funiviarie, perché ci troviamo di nuovo in quella situazione che dietro il paravento della S.p.A. si porta avanti spesso una gestione che è inficiata dalla logica politica, che non tiene conto degli elementi di mercato con cui anche le nostre società funiviarie devono confrontarsi.

Potenzialmente sono ottimista perché noi, come Regione, su questa materia abbiamo fatto degli investimenti infrastrutturali importanti, che ci portano ad essere concorrenziali non solo in questo arco alpino, ma anche in ambito transalpino; allora confidiamo in quello sforzo maggiore che grava sulla competenza dell'Assessorato del turismo, che l'Assessore Caveri si sta apprestando a mettere a regime, per individuare delle strategie che possano dare autonomia finanziaria e gestionale a queste società. Detto questo, penso non vi sia da aggiungere nulla, se non che auspichiamo che, subito dopo l'approvazione di questo disegno di legge, l'Assessore Caveri si faccia portatore di questa riflessione, perché il dicembre 2006 è dietro l'angolo e noi correremo il rischio di esserci "bruciati" anche questa ultima possibilità per - la parola è grande, ma significativa - risanare un importante settore dell'economia valdostana. È con questo auspicio che ribadiamo il nostro voto favorevole.

Président - Je soumets au vote l'article 1er:

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 30

Abstentions: 3 (Curtaz, Riccarand, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Président - Je soumets au vote l'article 2:

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 30

Abstentions: 3 (Curtaz, Riccarand, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Président - Je soumets au vote l'article 3:

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 30

Abstentions: 3 (Curtaz, Riccarand, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Président - Je soumets au vote l'article 4:

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 30

Abstentions: 3 (Curtaz, Riccarand, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Président - Je soumets au vote l'article 5:

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 30

Abstentions: 3 (Curtaz, Riccarand, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Président - Je soumets au vote l'article 6:

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 30

Abstentions: 3 (Curtaz, Riccarand, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Président - Je soumets au vote l'article 7:

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 30

Abstentions: 3 (Curtaz, Riccarand, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Président - Je soumets au vote l'article 8:

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 30

Abstentions: 3 (Curtaz, Riccarand, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Président - Je soumets au vote l'article 9:

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 30

Abstentions: 3 (Curtaz, Riccarand, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Président - Je soumets au vote l'article 10:

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 30

Abstentions: 3 (Curtaz, Riccarand, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Président - Je soumets au vote l'article 11:

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 30

Abstentions: 3 (Curtaz, Riccarand, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Président - Je soumets au vote l'article 12:

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 30

Abstentions: 3 (Curtaz, Riccarand, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Président - Je soumets au vote l'article 13:

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 30

Abstentions: 3 (Curtaz, Riccarand, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Président - Je soumets au vote l'article 14:

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 30

Abstentions: 3 (Curtaz, Riccarand, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Président - Je soumets au vote l'article 15:

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 30

Abstentions: 3 (Curtaz, Riccarand, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Président - Je soumets au vote l'article 16:

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 30

Abstentions: 3 (Curtaz, Riccarand, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Président - Je soumets au vote la loi dans son ensemble:

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 30

Abstentions: 3 (Curtaz, Riccarand, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.