Oggetto del Consiglio n. 633 del 26 maggio 2004 - Resoconto
OGGETTO N. 633/XII - Progetto di legge: "Disposizioni per la tutela dei consumatori e degli utenti".
Articolo 1
(Finalità)
1. La Regione promuove la tutela dei diritti dei cittadini in qualità di consumatori e di utenti di beni e servizi di godimento individuale e collettivo.
2. La Regione, in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente in materia, persegue, in particolare, le seguenti finalità:
a) tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori e degli utenti;
b) tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti e i relativi interessi economici e giuridici, favorendo la correttezza dei rapporti contrattuali e promuovendo la soluzione delle controversie presso le sedi di conciliazione;
c) promuovere l'associazionismo fra i consumatori e gli utenti per la tutela dei loro diritti;
d) promuovere ed attuare una politica di informazione, formazione ed educazione dei consumatori e degli utenti in funzione di un più razionale rapporto socio-economico con la produzione e la distribuzione.
Articolo 2
(Comitato regionale dei consumatori e degli utenti)
1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, si avvale del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato Comitato.
2. Il Comitato è composto:
a) dall'assessore regionale competente in materia di commercio, con funzioni di presidente, o suo delegato;
b) da un rappresentante di ciascuna delle associazioni iscritte nell'elenco regionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4;
c) da un rappresentante designato dal Consiglio permanente degli enti locali;
d) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela dell'ambiente, o suo delegato;
e) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela della salute, o suo delegato;
f) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di produzione agro-alimentare, o suo delegato;
g) da un rappresentante della Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales.
3. Contestualmente alla designazione dei propri rappresentanti, gli enti di cui al comma 2, lettere b), c) e g), individuano i relativi membri supplenti.
4. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione e dura in carica cinque anni.
5. Il Comitato si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogniqualvolta il presidente ne ravvisi la necessità; deve inoltre essere convocato entro il termine di quindici giorni dalla richiesta fatta da almeno un terzo dei suoi componenti.
6. Le deliberazioni del Comitato sono assunte con la presenza della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.
7. Il Comitato approva il regolamento per il suo funzionamento entro sessanta giorni dalla data del suo insediamento con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
8. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di commercio, di seguito denominata struttura competente.
9. Il Comitato può avvalersi della collaborazione di esperti, segnalati dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, sulla base dei rispettivi curricula, iscritti in apposito elenco istituito presso il Comitato medesimo. L'elenco è aggiornato con cadenza triennale.
Articolo 3
(Compiti del Comitato)
1. Al Comitato spetta:
a) esprimere parere in merito ad eventuali misure necessarie a garantire la corretta applicazione dei prezzi dei prodotti al consumo e delle tariffe dei servizi;
b) formulare proposte idonee a garantire la sicurezza e la salute dei consumatori e degli utenti;
c) segnalare alle strutture regionali competenti per materia situazioni di rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori e degli utenti;
d) proporre alla Giunta regionale studi, ricerche, gruppi di lavoro, conferenze ed altre iniziative sui problemi inerenti al consumo;
e) proporre alla Giunta regionale l'attuazione di iniziative volte alla sensibilizzazione degli studenti sulle problematiche del consumo;
f) esprimere parere in merito ai programmi annuali presentati dalle associazioni dei consumatori e degli utenti ai sensi dell'articolo 5.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Comitato trasmette al Consiglio regionale una relazione illustrante l'attività da esso svolta nel corso dell'anno precedente.
Articolo 4
(Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti)
1. È istituito presso la struttura competente l'elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti al quale possono iscriversi le associazioni di consumatori ed utenti aventi un'effettiva rappresentanza sociale ed organizzativa in Valle d'Aosta, comprese quelle che risultano affiliate o costituenti sezioni di associazioni nazionali comprese nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281 (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti), come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, in possesso dei seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, da almeno un anno, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, e possesso di uno statuto che preveda come scopo esclusivo, senza finalità di lucro, la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti;
b) numero di iscritti residenti in Valle d'Aosta non inferiore allo 0,5 per mille del totale della popolazione residente nel territorio regionale;
c) disponibilità di almeno una sezione o sede operativa in territorio regionale;
d) svolgimento, da almeno un anno, di un'attività continuativa e documentata nel territorio regionale;
e) non avere i rappresentanti legali dell'associazione subìto alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione di beni e di servizi, in qualsiasi forma costituite, negli stessi settori in cui opera l'associazione;
f) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite e tenuta dei libri contabili con indicazione delle quote complessivamente versate dagli iscritti, approvato dai competenti organi statutari conformemente alle norme vigenti in materia.
2. Nel caso di associazioni affiliate o costituenti sezioni di associazioni nazionali comprese nell'elenco di cui all'articolo 5 della l. 281/1998, i requisiti di cui al comma 1 si intendono riferiti alla relativa associazione nazionale.
3. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, le associazioni presentano apposita istanza alla struttura competente corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1.
4. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 3, il dirigente della struttura competente adotta il provvedimento di iscrizione nell'elenco ovvero ne dispone il diniego.
5. La perdita, comunque accertata, di uno dei requisiti di cui al comma 1 comporta la cancellazione dell'associazione dall'elenco. La cancellazione è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente.
Articolo 5
(Contributi alle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco regionale)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), la Regione può concedere alle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4:
a) contributi a fondo perso sulle spese relative alla realizzazione di specifici progetti finalizzati all'informazione e alla formazione del consumatore e dell'utente, al miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi, nonché all'assistenza nelle controversie;
b) contributi a fondo perso sulle spese relative all'attività di sportello in favore dei consumatori e degli utenti.
2. I contributi sono concessi annualmente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Comitato, nella misura massima del 50 percento delle spese preventivate e ritenute ammissibili.
3. Ai fini della concessione dei contributi, le associazioni interessate presentano, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre di ogni anno, apposita istanza alla struttura competente corredata di un dettagliato preventivo di spesa e di una relazione illustrante il programma dell'attività in relazione alla quale i contributi sono richiesti, prevista per l'anno successivo.
4. I contributi sono liquidati in acconto, fino ad un massimo del 50 per cento e, a saldo, su presentazione di idonea documentazione attestante le spese sostenute e di una relazione illustrante l'attività effettuata nel corso dell'anno cui i medesimi contributi si riferiscono.
Articolo 6
(Informazione dei consumatori e degli utenti e programmi di educazione)
1. La Regione promuove l'attuazione di una corretta informazione dei consumatori e degli utenti, anche avvalendosi della collaborazione degli organi di stampa e di informazione radiotelevisiva e di ogni altro mezzo di informazione ritenuto idoneo.
2. La Giunta regionale, su proposta del Comitato e d'intesa con l'autorità scolastica regionale, elabora progetti e definisce iniziative di sensibilizzazione sui diritti dei consumatori e degli utenti e di educazione alimentare e sanitaria, rivolti agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.
Articolo 7
(Rinvio)
1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite ulteriori disposizioni applicative concernenti:
a) la disciplina del procedimento di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4;
b) la definizione dei criteri per la concessione dei contributi di cui all'articolo 5, la determinazione delle spese ammissibili e la disciplina dei relativi procedimenti amministrativi.
Articolo 8
(Disposizione transitoria)
1. In sede di prima applicazione della presente legge e ai fini della concessione, per l'anno 2004, dei contributi di cui all'articolo 5, i soggetti interessati presentano alla struttura competente, entro il 30 settembre 2004, apposita istanza corredata del programma delle iniziative attuate e da attuare nel corso del medesimo anno, completa dei relativi preventivi di spesa o della documentazione comprovante le spese già sostenute.
Articolo 9
(Disposizione finanziaria)
1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5 è valutato complessivamente in annui euro 75.000,00 a decorrere dall'anno 2004.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2004 e di quello pluriennale per gli anni 2004/2006 nell'obiettivo programmatico 2.2.2.11 (Interventi promozionali per il commercio) e vi si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) dell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali) a valere sull'accantonamento previsto al punto B.2.1 (Interventi per lo sviluppo del sistema economico - Norme per la tutela del consumatore) dell'allegato 1 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2004 e di quello pluriennale per gli anni 2004/2006.
3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.
Presidente - Ricordo che si discute sul nuovo testo coordinato predisposto dalla IV Commissione.
La parola al relatore, la Consigliera Viérin Adriana.
Viérin A. (UV) - Avant de présenter dans le détail ce dessin de loi, je me dois de faire quelques petites considérations. Premièrement il s'agit là d'une norme qui donne réalisation aux principes énoncés par la loi de l'Etat n° 281 du 30 juillet 1998. On arrive donc, il faut l'avouer, avec un certain retard ou, si vous préférez, avec un retard certain surtout par rapport à quelques régions italiennes qui, elles, avaient légiféré bien avant 1998. Les temps étaient donc mûrs pour remplir ce vide législatif, tellement mûrs - permettez-moi - que cette Assemblée s'est retrouvée face a deux initiatives analogues: un dessin de loi présenté par le Gouvernement valdotain et un projet de loi proposé par le groupe de "l'Edelweiss" et là on a décidé de suivre une procédure quelque peu inhabituelle, mais pas pour autant inintéressante: on s'est mis à travailler ensemble, sans parti pris, afin d'élaborer une ébauche de texte coordonné qui a été soumise à l'attention des commissions compétentes.
Je me dois de signaler que les travaux de commission ont été extrêmement profitables. On a procédé à l'audition de toutes les associations des catégories, des consommateurs et des usagers présentes sur notre territoire, ainsi que le Comité permanent des collectivités locales, la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, les présidents des associations des commerçants et les différentes organisations syndicales. Ces auditions nous ont permis de mieux cerner le problème, de revoir et de réviser plusieurs articles. On a donc abouti à un nouveau texte qui a obtenu l'avis unanime de la commission et que nous soumettons aujourd'hui à l'attention de cette Assemblée.
Cette loi se pose plusieurs objectifs, j'en citerais que quelques-uns: œuvrer pour la sauvegarde de la santé et la sécurité des consommateurs; promouvoir des actions visant à l'information et à l'éducation des consommateurs; promouvoir et contribuer au développement des associations des consommateurs oeuvrant sur notre territoire; sauvegarder les intérêts économiques et juridiques des consommateurs et des usagers.
Un comité régional des consommateurs est institué par l'article 2, un comité présidé par l'Assesseur compétent et composé d'une part par les responsables de toutes les associations des consommateurs, un représentant de la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, par un représentant du Conseil permanent des collectivités locales, ainsi que par les dirigeants de l'Administration régionale qui ont en charge la sauvegarde de l'environnement, de la santé et de la production agro-alimentaire. Le cas échéant, ce comité pourra profiter de l'apport d'experts en différentes matières, experts réunis dans une liste sur propositions des associations des consommateurs, liste mise à jour chaque 3 ans.
Le comité devra donner son avis quant aux éventuelles mesures nécessaires à garantir une correcte application des prix des produits et des services; devra également formuler des propositions visant à sauvegarder la santé et la sécurité des consommateurs et signaler aux structures compétentes les éventuelles situations dangereuses. Il pourra également proposer au Gouvernement valdôtain toute initiative susceptible d'améliorer l'information et la sensibilisation en la matière, avec une attention particulière vis-à-vis des jeunes générations.
L'article 4 prévoit la création de la liste des associations des consommateurs oeuvrant sur notre territoire et en établit les règles de fonctionnement, ainsi que les qualités requises pour en faire partie. L'article 5 définit les modalités et les pourcentages relatifs aux contributions qui seront accordées aux associations concernées. L'article 6, lui, met l'accent sur l'information des consommateurs et sur les éventuels projets que l'on pourra élaborer, afin de sensibiliser les étudiants, en accord avec les autorités scolaires compétentes. L'article 7 énonce le renvoi à une délibération du Gouvernement qui devra être adoptée dans un délai de 90 jours à faire date de la promulgation de la loi, qui permettra d'établir les procédures pour l'inscription dans la liste visée à l'article 4 et de définir dans les détails les critères pour l'obtention des contributions prévues à l'article 5. Des dispositions transitoires sont prévues à l'article 8 afin de permettre l'élargissement des contributions pour l'année en cours.
Merci de votre attention.
Presidente - La parola al relatore, Consigliere Stacchetti.
Stacchetti (SA) - Parlo anche a nome degli altri due firmatari: i colleghi Comé e Salzone.
Il Trattato di Amsterdam, le politiche dell'Unione europea e la legge nazionale n. 281 del 1998 affidano alle associazioni dei consumatori un ruolo fondamentale per la tutela e l'informazione del consumatore. La legge n. 281 del 1998 promuove la tutela dei consumatori e degli utenti anche in sede locale e favorisce le iniziative che perseguono tale obiettivo, anche attraverso la disciplina dei rapporti fra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni. La tutela dei diritti dei cittadini costituisce uno degli aspetti essenziali dell'attività istituzionale della Regione Valle d'Aosta, che non aveva ancora assunto, a differenza di molte altre realtà regionali, un provvedimento legislativo per garantire la tutela degli interessi, individuali e collettivi, dei consumatori e degli utenti. La proposta di legge n. 9/2003 presentata dal gruppo della "Stella Alpina" ed il disegno di legge delle Giunta regionale n. 15/2004 intendono, attraverso il testo concordato sul quale oggi il Consiglio dovrà esprimersi, soddisfare tale carenza.
La legge fissa gli obbiettivi da perseguire, anche per il tramite delle associazioni dei consumatori e degli utenti, alle quali è, infatti, richiesto il possesso e la dimostrazione di specifici requisiti, quali la capacità organizzativa, la trasparenza morale e professionale e, soprattutto, la totale assenza, per specifico limite statutario, di qualsiasi finalità di lucro nello svolgimento delle attività di cui si tratta.
Per evitare un ulteriore appesantimento nell'attività degli uffici della Regione, nonché per garantire la reale efficienza ed efficacia degli obiettivi considerati, è prevista l'istituzione di un solo organo consultivo, ad alta qualificazione professionale, per formulare alla Giunta e/o al Consiglio regionale proposte, pareri e suggerire le azioni necessarie a realizzare le finalità indicate nella legge. La particolare funzione di tale organo - Comitato regionale dei consumatori e utenti - costituisce una tangibile ulteriore iniziativa di "deregulation" nello svolgimento dell'attività dell'Amministrazione regionale.
Stante l'assenza di lucro nello svolgimento dell'attività di cui si tratta, le associazioni dovranno forzatamente ricorrere all'azione di volontariato per la gestione degli sportelli al servizio dei consumatori ed utenti. Ciò permetterà, oltre a caratterizzare ulteriormente l'encomiabile azione del servizio di volontariato, di limitare considerevolmente le spese per l'organizzazione e l'espansione sull'intero territorio della Valle d'Aosta delle strutture di immediato contatto con la cittadinanza.
Lo stanziamento a carico del bilancio della Regione ammonta a soli 75.000 euro annui per l'erogazione di contributi a parziale copertura delle spese indispensabili alla gestione dei servizi e, comunque, solo se effettivamente documentate e fino ad un massimo del 50%. I criteri per l'erogazione dei contributi saranno definiti con deliberazione di Giunta entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame. Infine, la legge contiene una norma transitoria che stabilisce la possibilità di presentare, anche per l'anno 2004, le domande di contributo.
Annuncio anche la presentazione di un emendamento da parte del gruppo della "Stella Alpina".
Presidente - Dichiaro aperta la discussione generale.
La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.
Squarzino (Arc-VA) - Volevo solo ricordare che l'unanimità di alcune votazioni in commissione dipendono anche dal fatto che la sottoscritta ad esempio non ha partecipato alla votazione, in quanto a suo parere non era stato rispettato il Regolamento per quanto riguarda la funzione dei relatori, cioè a me è sembrato poco opportuno che si procedesse all'approvazione di una legge in assenza dei relatori di questa legge. Questo è stato un mio gesto di presa di distanza dall'interpretazione del Regolamento dato dalla commissione e non ho partecipato alla votazione. Chiudo questa parentesi non senza però chiedere a tutti di fare attenzione al rispetto del Regolamento, perché prima o poi nuoce al funzionamento dei lavori.
Per quanto riguarda i contenuti, il nuovo disegno di legge che è stato presentato è migliorativo rispetto alle due proposte precedenti e alla stessa sintesi precedente. Gli emendamenti che sono stati via via apportati hanno tenuto conto delle audizioni, in particolare credo sia stato utile aver eliminato quello sportello unico che, di fatto, si sovrapponeva agli sportelli che già adesso le singole associazioni di difesa dei consumatori hanno attivato; quindi in questo senso è utile che si sia tenuto conto della realtà regionale.
Vorrei sottolineare un aspetto sul comitato: non ho presentato emendamenti, perché non vogliamo ogni volta andare a precisare tutti gli aspetti però, analizzando quello che nelle altre regioni è stato fatto e vedendo come è stato strutturato questo Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, se guardiamo la composizione, nella nostra Regione questo comitato appare molto burocratico, nel senso che sono presenti le componenti istituzionali e vi è poco spazio per le componenti portatrici di professionalità specifiche di conoscenza. Nel nostro comitato vi sono 5 rappresentanti che sono - per questo dicevo prima "istituzionali" -: l'Assessore, un rappresentante degli enti locali, un dirigente dell'ambiente, un dirigente della salute, un dirigente della struttura che riguarda la produzione agro-alimentare e poi vi è anche un rappresentante di ogni associazione, ma il nucleo forte è costituito da dirigenti. In altre realtà regionali vediamo che il nucleo della dirigenza è ridotto a uno o due: in Liguria sono 2, in Lombardia 1, nelle Marche 2; in Sicilia, in Toscana, in Campania 1 e invece sono inseriti degli esperti o degli universitari. È vero, non abbiamo un'università che si occupa in modo particolare di questi aspetti. Prendiamo atto di questa realtà. Prendiamo atto che il comitato è stato pensato secondo l'ottica di una piccola Regione come la nostra, che forse manca di queste professionalità "spinte" e anche libere, nel senso che non sono professionalità che istituzionalmente sono chiamate ad occuparsi di questi problemi nel loro ruolo istituzionale. Probabilmente non era possibile fare diversamente, probabilmente è un primo passo, probabilmente devono crescere le associazioni di consumatori. Questo è un primo avvio. Pur con questi limiti, riteniamo utile che si avvii anche in Valle un luogo in cui si affrontino, insieme consumatori e responsabili di assessorati e di enti locali, i temi relativi alla qualità dei prodotti che vengono immessi sul mercato e anche alle distorsioni che a volte il mercato presenta. È sicuramente un elemento utile, spero che questo comitato lavori parecchio - in questo caso anche la Regione ha un ruolo ben preciso in questo senso - per fare programmi di educazione, perché sappiamo che quanto più il consumatore è attento e sa leggere un'etichetta, sa leggere le date di scadenza, quanto più sa leggere la provenienza di un prodotto e la sua composizione, tanto più è in grado di indirizzare le scelte del mercato attraverso le sue decisioni quotidiane di acquisto.
Presidente - La parola al Consigliere Comé.
Comé (SA) - La mia è una fiducia nei confronti del collega Stacchetti, che ha dichiarato che la relazione è a nome dei Consiglieri Comé e Salzone, quindi non parlo a titolo personale, ma leggo la relazione predisposta dal collega Marco Viérin, il primo firmatario del disegno di legge, quindi colui che ha predisposto il testo, ma che è oggi non può essere qui con noi in quanto è in missione con il collega Fiou.
La tutela del consumatore e dell'utente non deve essere intesa solo come politica sociale, ma anche come fattore economico di riequilibrio del libero mercato. Il controllo del libero mercato non può essere affidato solo alle istituzioni, ma richiede sempre di più la partecipazione delle rappresentanze dei cittadini per garantire la trasparenza e la correttezza dei rapporti fra commercio e consumo, anche al fine di sviluppare un'adeguata azione di informazione, educazione ed assistenza ai cittadini ed utenti, sia per i prodotti che per i servizi. È per questa ragione che nei vari Paesi dell'Unione europea sono riconosciute significative risorse finanziarie di provenienza istituzionale alle attività e per i servizi svolti dalle associazioni dei consumatori. Le leggi regionali, per essere efficaci, devono correlare l'affermazione di diritti, di ruoli e di programmi con adeguati strumenti e risorse finanziarie. Spetta quindi alle istituzioni la definizione di indirizzi, priorità, obiettivi e lo stanziamento di risorse adeguate che permettano alle associazioni organizzate di lavorare in tal senso e alle istituzioni il controllo e la verifica dei risultati. Oggi quasi tutte le regioni, in conformità alle norme comunitarie ed alla legislazione nazionale, si sono dotate di un proprio strumento legislativo in materia e nella maggior parte delle altre sono già stati presentati specifici disegni di legge regionale, mancava ancora la Valle d'Aosta.
Credo che oggi, discutendo su un testo coordinato fra la proposta di legge della "Stella Alpina" - la n. 9 - e il disegno di legge della Giunta regionale - il n. 15 -, la politica abbia dimostrato, al di là dei ruoli di maggioranza e opposizione, di guardare alle cose da fare, alla sostanza e quindi al bene della nostra comunità. Va ricordato inoltre che nella stesura del testo concordato sono state accolte la gran parte delle richieste e delle osservazioni pervenuteci dalle associazioni dei consumatori, dai sindacati e dalle associazioni di categoria, che hanno espresso apprezzamento per il lavoro svolto su tale iniziativa. Con questo disegno di legge la Regione, in armonia con i principi ispiratori dell'Unione europea e del Trattato di Maastricht e con la legge nazionale n. 281 del 30 luglio 1998, riconosce i diritti dei consumatori ed utenti, unitamente alla rappresentanza delle associazioni, con il loro ruolo consultivo e propositivo. La legge, inoltre, per sostenere l'attività ed i servizi resi dalle associazioni dei consumatori e utenti, prevede che le stesse possano ricevere contributi per un massimo pari al 50% delle spese preventive e ritenute ammissibili. Pertanto l'attività delle associazioni, fra cui quella importantissima degli sportelli in favore degli utenti e dei consumatori dotati di relativo numero verde, finalizzati all'informazione e alla formazione sulla qualità dei prodotti e dei servizi, nonché all'assistenza nelle controversie tecnico-legali... saranno in grado di svolgere un ruolo di controllo e di proposta nei vari settori: dal commercio, all'assicurativo, alla salute, dalle tariffe, agli standard di qualità nei servizi, dall'informazione all'educazione al consumo responsabile, anche in funzione del fatto che sempre maggiori servizi pubblici locali verranno liberalizzati e questo comporterà nuovi problemi di controllo sulla qualità, sugli standard e sulle garanzie del servizio ai cittadini.
La tutela dei consumatori e utenti definita da questa legge favorisce anche i commercianti e le imprese erogatrici di servizi in quanto fiducia e lealtà sono le basi di un solido ed efficiente mercato; pertanto sarà anche una reale ed efficiente garanzia per le numerosissime aziende produttive, commerciali e di erogazione di servizi che operano correttamente e che spesso devono purtroppo scontare gli effetti del clamore della disonestà di un singolo, in sintesi sarà lo strumento legislativo che contemporaneamente tutelerà l'utente, il consumatore, premiando e cautelando l'onesto produttore/distributore. D'altronde la trasparenza nell'identificazione dei prodotti, della qualità e dei costi sono senz'altro importanti elementi di mercato attraverso il quale si valorizza l'origine del prodotto, con particolare riferimento al territorio di produzione. In sintesi: in tempi di bufera su l'euro e di carovita era più che indispensabile, anche in Valle d'Aosta, una legge contro i "bidoni" diventati tristemente noti, come obbligazioni "Parmalat" e "Cirio", bond argentini, vendite televisive, vendite a domicilio, addebiti bancari e postali non dovuti o errati, prodotti non conformi al prezzo/qualità.
Con questa iniziativa si concretizza nella sostanza uno dei ruoli della "Stella Alpina" in questo Consiglio, quale forza politica propositiva e costruttiva verso le esigenze dei cittadini valdostani. Voglio altresì ringraziare la maggioranza ed "in primis" l'Assessore Caveri, che hanno dimostrato su questo tema vera disponibilità al confronto per la ricerca di un comune obiettivo.
Presidente - La parola al Consigliere Tibaldi.
Tibaldi (CdL) - Ho sentito i diversi interventi dei relatori e di altri colleghi che sono intervenuti, non ultimo quello del collega Comé che, forse preso dall'enfasi e dal momento elettorale, ha aggiunto un po' di "colore" a una legge che senz'altro è importante, però è una legge che alla fine dei conti è senza lode e senza infamia, perché era nata ed era stata pensata con un'impostazione, che è stata, non dico stravolta, ma cambiata grazie all'apporto delle associazioni di categoria, che sono state opportunamente audite. Se uno guarda il disegno di legge originario della Giunta nella sua stesura iniziale, vede che questo poggiava sull'articolo 6, che mirava all'istituzione di uno sportello dei consumatori degli utenti e il tenore letterale era il seguente: "Allo scopo di rendere effettiva la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti, la Regione promuove la costituzione... dello sportello dei consumatori...". Questo era il perno centrale della legge ideata e pensata dall'Assessorato e dalla Giunta nel suo insieme e il "nocciolo" è stato "triturato" letteralmente dopo le audizioni con i rappresentanti delle associazioni, perché lo sportello unico del consumatore significava annullare l'identità e la presenza pluralista delle associazioni sul territorio. Vedete quindi che non vi è da lodare molto di questa legge, perché l'elemento essenziale è stato cassato senza appello, o magari anche con qualche perplessità da parte dei proponenti e dei relatori, che si accingevano a fare i loro compiti per l'aula.
Diciamo piuttosto che è una legge che serve ed indubbiamente servirà alla vita, alla continuità e al miglior esercizio dell'attività delle associazioni preposte alla tutela dei consumatori, perché è un provvedimento che prevede dei contributi. È una legge di contributi a fondo perso per diverse iniziative che sono, come è stato detto, la realizzazione di specifici progetti finalizzati all'informazione e alla formazione del consumatore, oppure sulle spese relative all'attività di sportello in favore dei consumatori e degli utenti; 75.000 euro quindi sono una prima risorsa o un insieme di risorse finanziarie che hanno un loro significato per far fronte e aiutare la difficile opera di coloro che nelle diverse associazioni si occupano della tutela dei consumatori con l'ausilio di esperti, di avvocati e di consulenti ad hoc. È un provvedimento che, sotto questo profilo, non abbiamo alcun problema a votare favorevolmente, come d'altronde abbiamo espresso parere in commissione, però è una legge che, se è partita con un intento grandioso - che rimane peraltro lodevole -, è alla fine dei conti una legge di contributi a favore delle associazioni, quindi i consumatori hanno una tutela indiretta; vi è subito un intervento immediato a favore di queste associazioni.
Non sappiamo quanto questa legge sarà in grado di porre di freno al carovita euro; è una legge che potrà svolgere un'opera di informazione e di tutela del consumatore, se sarà utilizzata nelle dovute maniere, ma non penso sia quel deterrente all'incremento di prezzi che, come sappiamo, si formano sul libero mercato e che spesso vanno a svantaggio dei consumatori e in definitiva delle famiglie... il nostro gruppo ha condiviso il miglioramento che è stato apportato nei lavori di commissione, di conseguenza voterà favorevolmente il testo coordinato come è stato proposto.
Presidente - Se non vi sono altre richieste di intervento, chiudo la discussione generale.
La parola all'Assessore al turismo, sport, commercio, trasporti e affari europei, Caveri.
Caveri (UV) - Je voudrais d'abord dire qu'on peut accepter l'amendement qui a été présenté par M. Stacchetti, parce que c'est tout à fait une amélioration, on explique mieux la durée de ce Comité des usagers et des consommateurs.
Je voudrais remercier les rapporteurs, en particulier Madame Viérin, parce qu'à mon avis il y a eu un bon climat en commission et d'ailleurs des fois on se plaine qu'il n'y a pas une centralité du Conseil, il me paraît que sur cette matière il y a eu toute la possibilité de pouvoir s'exprimer, de faire un bon travail. D'ailleurs, mon attitude a été celle, après des années d'attente, de soumettre à l'attention du Conseil un dessein de loi qui entre temps a été fusionné avec le texte qui était présenté par M. Viérin et les autres Conseillers de la "Stella Alpina". Je pense que le texte actuel est un bon texte, qui répond parfaitement aux exigences des associations qui sauvegardent les consommateurs et les usagers. Je dois dire à M. Tibaldi que le fait de casser un article de la loi, qui était lié au guichet unique, ne change pas le sens de la loi, c'était une chose tout à fait secondaire, le cœur de la loi était dans les autres articles.
Je pense que c'était opportun d'avoir finalement une loi régionale, moi j'avais eu la possibilité de suivre la naissance et l'approbation de la loi cadre de 1998 et je pense qu'il y avait vraiment cette nécessité. Ce n'est pas à la Région maintenant de bien l'appliquer, dans le sens que nous aurons toute la responsabilité de réunir ce comité, mais il est clair que même le mécanisme de fonctionnement des contributions est lié au bon travail que sera accompli par les associations; donc la responsabilité n'est pas seulement de la Région, qui aura tout l'intérêt d'un travail de collaboration, et les projets seront directement présentés par les associations des consommateurs.
Au nom du Gouvernement régional, je réaffirme la bonne entente avec l'ensemble des groupes, qui ont permis une véritable amélioration de la loi que nous sommes en train d'approuver.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - All'articolo 2 vi è l'emendamento dei Consiglieri Stacchetti, Lanièce, Comé, che recita:
Emendamento
All'articolo 2, comma 4, dopo le parole "cinque anni" aggiungere "ed è, comunque, rinnovato ad ogni rinnovo del Consiglio regionale".
Lo pongo in votazione:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo così emendato:
Articolo 2
(Comitato regionale dei consumatori e degli utenti)
1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, si avvale del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato Comitato.
2. Il Comitato è composto:
a) dall'assessore regionale competente in materia di commercio, con funzioni di presidente, o suo delegato;
b) da un rappresentante di ciascuna delle associazioni iscritte nell'elenco regionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4;
c) da un rappresentante designato dal Consiglio permanente degli enti locali;
d) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela dell'ambiente, o suo delegato;
e) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela della salute, o suo delegato;
f) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di produzione agro-alimentare, o suo delegato;
g) da un rappresentante della Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales.
3. Contestualmente alla designazione dei propri rappresentanti, gli enti di cui al comma 2, lettere b), c) e g), individuano i relativi membri supplenti.
4. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, dura in carica cinque anni ed è, comunque, rinnovato ad ogni rinnovo del Consiglio regionale.
5. Il Comitato si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogniqualvolta il presidente ne ravvisi la necessità; deve inoltre essere convocato entro il termine di quindici giorni dalla richiesta fatta da almeno un terzo dei suoi componenti.
6. Le deliberazioni del Comitato sono assunte con la presenza della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.
7. Il Comitato approva il regolamento per il suo funzionamento entro sessanta giorni dalla data del suo insediamento con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
8. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di commercio, di seguito denominata struttura competente.
9. Il Comitato può avvalersi della collaborazione di esperti, segnalati dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, sulla base dei rispettivi curricula, iscritti in apposito elenco istituito presso il Comitato medesimo. L'elenco è aggiornato con cadenza triennale.
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 9:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.