Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 536 del 8 aprile 2004 - Resoconto

OGGETTO N. 536/XII - Disegno di legge: "Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21 e 29 maggio 1996, n. 11".

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione, allo scopo di garantire la diffusione e la pratica delle attività legate alla frequentazione degli ambienti montani e alla percorrenza dei sentieri pedestri, promuove l'attuazione di iniziative volte allo sviluppo del turismo alpinistico ed escursionistico attraverso la valorizzazione di rifugi e bivacchi, presidi della montagna e tradizionali luoghi di accoglienza dei suoi frequentatori.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina l'esercizio della professione di gestore di rifugio alpino, nonché la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti di cui agli articoli 2 e 6, operanti sul territorio regionale nel settore del turismo alpinistico ed escursionistico.

CAPO II

INTERVENTI A SOSTEGNO DI RIFUGI ALPINI, BIVACCHI E POSTI TAPPA ESCURSIONISTICI (DORTOIRS)

SEZIONE I

RIFUGI ALPINI E BIVACCHI

Articolo 2

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 4 i proprietari delle strutture destinate a rifugio o bivacco; nel caso di strutture di nuova realizzazione, le agevolazioni possono essere concesse ai proprietari dei terreni o ad altri soggetti che realizzino gli interventi previa autorizzazione dei proprietari o di chi abbia la disponibilità dei terreni stessi.

2. Limitatamente alle spese di cui all'articolo 3, comma 3, lettere c), d) ed e), possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 4, oltre ai soggetti di cui al comma 1, anche i gestori di rifugi alpini.

Articolo 3

(Iniziative agevolabili)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 4 le seguenti strutture:

a) i rifugi posti sopra i 2.500 metri sul livello del mare (s.l.m.), raggiungibili esclusivamente con mulattiere, sentieri, morene e ghiacciai;

b) i rifugi posti sopra i 2.500 metri s.l.m., raggiungibili anche con strade non aperte al pubblico transito veicolare o mediante impianti a fune;

c) i rifugi posti sotto i 2.500 metri s.l.m., raggiungibili con mulattiere, sentieri, morene, strade non aperte al pubblico transito veicolare o mediante impianti a fune;

d) i rifugi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che non rientrano nelle categorie di cui alle lettere a), b) e c);

e) i bivacchi fissi non custoditi posti ad una quota superiore ai 2.000 metri s.l.m..

2. Possono essere ammesse alle agevolazioni di cui all'articolo 4 le seguenti iniziative:

a) realizzazione di nuove strutture;

b) ampliamento, arredamento, ristrutturazione, adeguamento normativo, tecnico o funzionale, e manutenzione straordinaria di strutture esistenti;

c) realizzazione, sostituzione o manutenzione straordinaria di teleferiche, di centraline idroelettriche, di impianti solari, eolici o di gruppi elettrogeni o di cogenerazione, utili alla produzione di energia funzionale all'utilizzo della struttura;

d) divallamento di rifiuti e di acque reflue.

3. Le spese ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2 riguardano:

a) lavori e opere edili, compresi il trasporto, anche mediante elicottero, dei materiali ed impianti tecnici;

b) acquisto di aree, di fabbricati o di porzioni di fabbricati finalizzati alle iniziative di cui al comma 2, lettere a) e b);

c) acquisto di nuovi arredi;

d) acquisto dell'attrezzatura di soccorso indicata negli elenchi redatti dal Soccorso alpino valdostano;

e) impiego dell'elicottero per il divallamento dei rifiuti e delle acque reflue;

f) progettazione, direzione lavori e collaudo, nonché spese relative all'adempimento degli obblighi concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, nel limite complessivo del 10 per cento dell'importo previsto per la realizzazione dell'iniziativa alla quale le medesime spese si riferiscono.

Articolo 4

(Contributi in conto capitale)

1. Per le spese di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b), c) ed f), le agevolazioni sono concesse, mediante l'erogazione di contributi in conto capitale, nei seguenti limiti percentuali massimi:

a) per le strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ed e), 70 per cento della spesa ammissibile;

b) per le strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), 50 per cento della spesa ammissibile;

c) per le strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), 40 per cento della spesa ammissibile.

2. I limiti massimi di spesa ammissibile per poter beneficiare delle agevolazioni sono i seguenti:

a) per le spese di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b): euro 1.000.000;

b) per le spese di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c): euro 150.000.

3. Gli importi di cui al comma 2 sono considerati al netto degli oneri fiscali.

4. Limitatamente alle strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), alle quali sia stata riconosciuta, con deliberazione della Giunta regionale, una particolare ed effettiva importanza strategica dal punto di vista escursionistico o sci-alpinistico, sulla base di criteri approvati dalla Giunta medesima, i limiti percentuali massimi di cui al comma 1, lettere b) e c), sono maggiorati rispettivamente di dieci e di venti punti.

5. Per le spese di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), le agevolazioni sono concesse, mediante l'erogazione di contributi in conto capitale, nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile.

6. Per le spese di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), le agevolazioni sono concesse mediante l'erogazione di contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, che stabilisce altresì le modalità di effettuazione delle operazioni di divallamento, nonché sulla base di un valore convenzionale relativo al minuto di volo di elicottero, stabilito secondo appositi parametri di calcolo approvati dalla medesima Giunta.

7. Le agevolazioni sono concesse limitatamente alle iniziative avviate successivamente alla presentazione della relativa domanda.

8. Nel caso di realizzazione di nuove strutture o di ampliamento di strutture già esistenti, la concessione delle agevolazioni è subordinata all'impegno assunto dal beneficiario dell'agevolazione di concedere alla Regione un diritto di prelazione in caso di alienazione dell'immobile, da trascrivere, a cura e a spese del beneficiario, presso l'ufficio dei registri immobiliari competente per territorio. Le condizioni e le modalità di esercizio della prelazione sono definite nel provvedimento di concessione dell'agevolazione, tenuto conto dell'ammontare del contributo concesso per l'iniziativa agevolata. Nel caso di strutture appartenenti a sezioni del Club Alpino Italiano (CAI), la Regione può esercitare il proprio diritto di prelazione nel solo caso in cui la prelazione non sia stata esercitata da altra sezione del CAI con le modalità indicate nei rispettivi statuti.

Articolo 5

(Requisiti delle strutture di nuova realizzazione)

1. Per poter beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 4, le strutture di cui all'articolo 3, comma 1, che siano di nuova realizzazione devono possedere i seguenti requisiti minimi:

a) essere poste a supporto di un itinerario regolarmente classificato ai sensi della normativa regionale vigente in materia di sentieri, oppure svolgere un'adeguata funzione di supporto logistico per gli itinerari alpinistici o sci-alpinistici, risultante da una dettagliata relazione illustrativa delle opportunità alpinistiche offerte dalla zona in cui la struttura è situata;

b) essere poste ad una quota di almeno 500 metri più elevata oppure ad una distanza, misurata in proiezione orizzontale, di almeno 3.000 metri dalla più prossima strada aperta al pubblico transito o dalla stazione di un impianto funiviario in esercizio pubblico, assunto come riferimento per il calcolo della distanza il punto più vicino, su base planimetrica, alla struttura oggetto dell'iniziativa;

c) limitatamente alle strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), essere situate a non meno di 400 metri di dislivello di percorrenza, intendendo come tale la differenza di quota che occorre coprire per raggiungere la struttura oggetto dell'iniziativa, o di 3.500 metri in proiezione orizzontale da un'analoga struttura già esistente e regolarmente funzionante;

d) limitatamente alle strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), essere situate a non meno di 300 metri di dislivello di percorrenza, o di 2.000 metri in proiezione orizzontale da un'analoga struttura o da un rifugio già esistente e regolarmente funzionante;

e) limitatamente alle strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), disporre di almeno trenta posti letto, oltre ad un ricovero d'emergenza con almeno sei posti letto, a beneficio delle persone in difficoltà anche nei periodi di chiusura;

f) limitatamente alle strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), disporre di almeno sei posti letto e di un servizio igienico che risponda alle caratteristiche previste dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria;

g) uniformarsi ai requisiti tecnici di cui all'articolo 9 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), nonché ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

2. La Giunta regionale può stabilire con propria deliberazione, adottata sulla base di appositi criteri definiti dalla medesima Giunta, che il requisito di cui al comma 1, lettera c), non trovi applicazione nel caso di rifugi posti al servizio di itinerari alpinistici o sci-alpinistici di particolare interesse non adeguatamente serviti da altri rifugi.

SEZIONE II

POSTI TAPPA ESCURSIONISTICI (DORTOIRS)

Articolo 6

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 8 i proprietari degli immobili da destinare o destinati a posti tappa escursionistici (dortoirs) di cui all'articolo 11 della l.r. 11/1996.

2. Limitatamente alle spese di cui all'articolo 7, comma 2, lettere c) e d), possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 8, oltre ai soggetti di cui al comma 1, anche i gestori di dortoirs.

Articolo 7

(Iniziative agevolabili)

1. Possono essere ammesse alle agevolazioni di cui all'articolo 8 le seguenti iniziative:

a) realizzazione di nuove strutture;

b) ampliamento, arredamento, ristrutturazione, adeguamento normativo, tecnico o funzionale, e manutenzione straordinaria di strutture esistenti.

2. Le spese ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 riguardano:

a) lavori e opere edili, compresi il trasporto e gli impianti tecnici;

b) acquisto di aree, di fabbricati o porzioni di fabbricati finalizzati alle iniziative di cui al comma 1;

c) acquisto di nuovi arredi;

d) acquisto di materiali di soccorso;

e) progettazione, direzione lavori e collaudo, nonché spese relative all'adempimento degli obblighi concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, nel limite complessivo del 10 per cento dell'importo previsto per la realizzazione dell'iniziativa alla quale le medesime spese si riferiscono.

Articolo 8

(Contributi in conto capitale)

1. Per le spese di cui all'articolo 7, comma 2, le agevolazioni sono concesse, mediante l'erogazione di contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile.

2. Il limite massimo di spesa ammissibile per poter beneficiare delle agevolazioni è di euro 250.000, al netto degli oneri fiscali.

3. Le agevolazioni sono concesse limitatamente alle iniziative avviate successivamente alla presentazione della relativa domanda.

Articolo 9

(Requisiti delle strutture di nuova realizzazione)

1. Per poter beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 8, i dortoirs che siano di nuova realizzazione devono possedere i seguenti requisiti minimi:

a) essere posti a supporto di un itinerario regolarmente classificato ai sensi della normativa regionale vigente in materia di sentieri;

b) essere situati a non meno di 3.500 metri in proiezione orizzontale da un'analoga struttura già esistente e regolarmente funzionante;

c) uniformarsi ai requisiti tecnici di cui all'articolo 12 della l.r. 11/1996, nonché ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

SEZIONE III

DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Articolo 10

(Presentazione delle domande)

1. Le domande per la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge sono presentate alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture alpinistiche ed escursionistiche, di seguito denominata struttura competente, e sono sottoposte all'istruttoria di cui all'articolo 11.

2. Le domande per la concessione delle agevolazioni sono presentate entro il 15 marzo di ogni anno; la struttura competente provvede a formare apposita graduatoria delle stesse, secondo criteri di priorità approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. La graduatoria di cui al comma 2 è formata entro il 31 maggio successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande ed è approvata con provvedimento del dirigente della struttura competente.

Articolo 11

(Istruttoria)

1. L'istruttoria consiste nell'accertamento della completezza e della regolarità delle domande presentate e della documentazione alle stesse allegata e nell'accertamento della validità tecnica ed economica dell'iniziativa cui la domanda per la concessione delle agevolazioni si riferisce, anche in rapporto all'effettivo interesse turistico-commerciale, nonché alla pertinenza e alla compatibilità delle spese previste in relazione all'iniziativa da finanziare.

2. Nell'ambito dell'istruttoria, limitatamente alle domande di agevolazione concernenti le strutture di nuova realizzazione, la struttura competente richiede all'Unione valdostana guide di alta montagna (UVGAM), al Comune territorialmente competente e all'associazione di categoria individuata ai sensi dell'articolo 25 motivato parere sull'effettivo interesse delle strutture stesse sotto il profilo escursionistico, alpinistico o sci-alpinistico.

Articolo 12

(Concessione e revoca delle agevolazioni)

1. La concessione delle agevolazioni, il rigetto delle relative domande e l'eventuale revoca nei casi previsti dall'articolo 17 sono disposti con deliberazione della Giunta regionale.

2. L'erogazione delle agevolazioni è subordinata alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione di spesa relativa alle iniziative che formano oggetto della domanda di agevolazione.

Articolo 13

(Cumulabilità)

1. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono cumulabili con altri interventi pubblici concessi per le medesime iniziative. Il richiedente l'agevolazione è tenuto a dichiarare di aver beneficiato, di aver richiesto di beneficiare o che intende richiedere di beneficiare di altri interventi pubblici per le medesime iniziative oggetto della domanda di agevolazione.

Articolo 14

(Rinvio)

1. La disciplina di ogni altro adempimento o aspetto relativo ai procedimenti di cui alla presente sezione è demandata alla Giunta regionale che vi provvede con apposita deliberazione da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

SEZIONE IV

CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 15

(Vincoli e mutamento di destinazione, alienazione e sostituzione dei beni)

1. Le agevolazioni relative alle spese di cui agli articoli 3, comma 3, lettera b), e 7, comma 2, lettera b), non sono ripetibili, per il medesimo immobile, se non sono trascorsi più di venti anni dalla concessione della precedente agevolazione.

2. Per le strutture di cui all'articolo 3, comma 1, per le quali non sia assicurata una custodia continuativa, i beneficiari delle agevolazioni sono tenuti ad effettuare adeguate verifiche dello stato di manutenzione delle strutture, nonché della qualità e della quantità dell'equipaggiamento e delle dotazioni, intervenendo tempestivamente al fine di rimuovere le carenze o gli inconvenienti che possano comprometterne la funzionalità, nonché curando la periodica rimozione e il divallamento dei rifiuti accumulatisi.

3. I soggetti beneficiari sono obbligati a mantenere la destinazione dichiarata e a non alienare o cedere i beni agevolati, separatamente dall'azienda, per i seguenti periodi, decorrenti dalla data di erogazione dell'agevolazione:

a) trenta anni, quando si tratti delle spese di cui agli articoli 3, comma 3, lettere a) e b), e 7, comma 2, lettere a) e b);

b) dieci anni, quando si tratti delle spese di cui agli articoli 3, comma 3, lettera c), e 7, comma 2, lettera c);

c) cinque anni, quando si tratti delle spese di cui agli articoli 3, comma 3, lettera d), e 7, comma 2, lettera d).

4. Il vincolo sugli immobili di cui al comma 3 è reso pubblico a cura e spese del soggetto beneficiario mediante trascrizione presso l'ufficio dei registri immobiliari competente per territorio.

5. Qualora il soggetto beneficiario, prima della scadenza dei termini di cui al comma 3, intenda alienare o cedere i beni agevolati o mutarne la destinazione d'uso, deve proporre apposita istanza alla struttura competente.

6. L'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso o all'alienazione anticipata dei beni agevolati è concessa con deliberazione della Giunta regionale. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione medesima, il soggetto beneficiario dell'agevolazione deve provvedere a restituire l'intero ammontare del contributo in conto capitale, maggiorato degli interessi, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, riferita al periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione.

7. L'autorizzazione può prevedere anche una restituzione parziale dell'agevolazione, tenuto conto del periodo effettivo di utilizzo del bene, in misura comunque non inferiore al 30 per cento dell'ammontare del contributo concesso, maggiorato degli interessi calcolati con le modalità di cui al comma 6.

8. Le agevolazioni percepite non devono essere restituite qualora i beni finanziati siano sostituiti con altri della stessa natura, previa autorizzazione del dirigente della struttura competente.

Articolo 16

(Vigilanza)

1. La struttura competente può disporre, in qualsiasi momento, idonei controlli sui programmi e sulle iniziative oggetto di agevolazione, allo scopo di verificarne lo stato di attuazione, nonché di accertare il rispetto di ogni altro obbligo o adempimento previsto dalla presente legge e dal provvedimento di concessione, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione dell'agevolazione.

Articolo 17

(Revoca)

1. Le agevolazioni sono revocate qualora il soggetto beneficiario:

a) non adempia agli obblighi di cui all'articolo 15, commi 2 e 3;

b) non ultimi le iniziative correlate alle spese di cui agli articoli 3, comma 3, lettera a), e 7, comma 2, lettera a), riguardanti le opere edili, entro il termine previsto dalle rispettive concessioni edilizie o effettui dette opere in difformità dalle concessioni medesime;

c) non ultimi le iniziative correlate alle spese di cui agli articoli 3, comma 3, lettere b), c) e d) e 7, comma 2, lettere b), c) e d), riguardanti l'acquisto di immobili e forniture, entro due anni dalla data di concessione dell'agevolazione. Qualora le iniziative siano correlate alla realizzazione di opere edili, il predetto termine decorre dalla data di scadenza della relativa concessione edilizia.

2. La revoca dell'agevolazione è altresì disposta qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione dell'agevolazione medesima.

3. In caso di revoca, l'agevolazione percepita è restituita entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, con le modalità di cui all'articolo 15, comma 6. Con il provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.

4. La revoca dell'agevolazione può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

5. La mancata restituzione dell'agevolazione entro il termine di cui al comma 3 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione prevista dalla presente legge, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data di adozione del provvedimento di revoca.

Articolo 18

(Sanzioni)

1. La revoca, anche parziale, dell'agevolazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da un minimo della metà ad un massimo dell'intero importo del beneficio indebitamente fruito.

2. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

CAPO III

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GESTORE DI RIFUGIO ALPINO

Articolo 19

(Definizione)

1. Per gestore di rifugio alpino si intende chi, per professione, assicura l'esercizio e la custodia delle strutture ricettive di cui all'articolo 8, comma 1, della l.r. 11/1996.

Articolo 20

(Esercizio della professione)

1. L'esercizio della professione di gestore di rifugio alpino nell'ambito del territorio regionale è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale e all'iscrizione nell'elenco professionale regionale istituito presso la struttura competente.

Articolo 21

(Abilitazione professionale)

1. L'abilitazione per l'esercizio della professione di gestore di rifugio alpino si consegue mediante la partecipazione a un corso di formazione e il superamento di un esame scritto e orale. I corsi di formazione e gli esami, indetti con deliberazione della Giunta regionale, sono organizzati dalla struttura competente anche avvalendosi della collaborazione di enti, pubblici o privati, operanti nel settore della formazione professionale. Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. L'ammissione ai corsi di formazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea; sono altresì ammessi i soggetti equiparati per legge ai cittadini italiani;

c) assolvimento dell'obbligo scolastico;

d) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione certificata da un medico di sanità pubblica, in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione dell'istanza di ammissione al corso.

3. L'ammissione agli esami finali è subordinata alla frequenza di almeno l'80 per cento delle ore di lezione dei corsi di formazione.

4. La Giunta regionale con propria deliberazione, sentita l'associazione di categoria individuata ai sensi dell'articolo 25, stabilisce il calendario e il programma delle lezioni, determina la quota di iscrizione ai corsi di formazione e agli esami, da corrispondere a titolo di concorso alle spese di istruttoria e di organizzazione, nomina le commissioni esaminatrici, determina i programmi d'esame e le relative modalità di svolgimento.

5. Ai fini della partecipazione al corso di formazione e all'esame di cui al comma 1, è ammesso il riconoscimento di crediti formativi secondo le modalità di cui all'articolo 19 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego).

Articolo 22

(Elenco professionale regionale)

1. L'assessore regionale competente in materia di turismo rilascia ai candidati risultati idonei agli esami finali l'attestato di abilitazione all'esercizio della professione, valido ai fini dell'iscrizione nell'elenco professionale di cui al comma 2.

2. I soggetti che hanno conseguito l'attestato di abilitazione, per i quali sia accertata l'insussistenza delle condizioni previste dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono iscritti in un apposito elenco professionale regionale, istituito presso la struttura competente, che ne cura la pubblicazione annuale, nel Bollettino ufficiale della Regione, entro il 30 novembre di ogni anno.

3. Nell'elenco di cui al comma 2 sono riportati i dati di ciascun iscritto; l'interessato è tenuto a comunicare con tempestività alla struttura competente ogni intervenuta variazione dei dati contenuti nell'elenco.

4. Coloro che, in possesso di titoli professionali conseguiti in altre Regioni o Province autonome o in Stati membri dell'UE diversi dall'Italia, intendano ottenere il riconoscimento della qualifica ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 ne fanno richiesta alla struttura competente che verifica l'equivalenza del titolo e dei relativi contenuti e delle conoscenze professionali con quelli previsti dalla presente legge e dispone l'applicazione di eventuali misure di compensazione con le modalità e secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.

5. Nel caso in cui il richiedente provenga da uno Stato membro dell'UE, diverso dall'Italia, nel quale non è previsto il rilascio del titolo professionale, si tiene altresì conto, ai fini del riconoscimento, dell'esperienza professionale acquisita dal richiedente nello Stato di provenienza, fatta salva l'applicazione delle eventuali misure di compensazione di cui al comma 4.

Articolo 23

(Cancellazione dall'elenco professionale regionale)

1. La cancellazione dall'elenco professionale di cui all'articolo 22 è disposta dal dirigente della struttura competente nei seguenti casi:

a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco;

b) aver riportato condanne che comportino l'interdizione dalla professione.

Articolo 24

(Obbligo di aggiornamento)

1. Ai fini dell'esercizio della professione di gestore di rifugio alpino è obbligatoria la frequenza ai corsi di aggiornamento professionali organizzati con le modalità di cui al comma 2.

2. La Giunta regionale autorizza, con propria deliberazione, lo svolgimento dell'attività di aggiornamento attuata mediante la partecipazione a corsi organizzati dalla struttura competente, sentita l'associazione di categoria individuata ai sensi dell'articolo 25.

3. Nel caso di impossibilità a prendere parte all'iniziativa di aggiornamento obbligatorio per motivate e documentate cause di forza maggiore, il dirigente della struttura competente autorizza temporaneamente l'interessato all'esercizio della professione sino all'organizzazione della successiva attività di aggiornamento.

4. L'inadempimento dell'obbligo di aggiornamento comporta la sospensione dell'iscrizione nell'elenco professionale regionale. La sospensione è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente.

Articolo 25

(Associazione di categoria)

1. I pareri di cui agli articoli 11, comma 2, 21, comma 4, e 24, comma 2, sono espressi dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale.

2. È considerata maggiormente rappresentativa l'associazione di categoria individuata dalla Giunta regionale, tenuto conto del numero degli aderenti, nonché dell'adeguatezza della relativa sede per il perseguimento delle finalità associative.

Articolo 26

(Vigilanza e controlli)

1. Alla vigilanza e al controllo sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo provvedono i comuni.

Articolo 27

(Sanzioni)

1. Chiunque eserciti le attività riservate alla figura professionale di gestore di rifugio alpino senza essere in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 21, comma 1, o senza essere iscritto nell'elenco professionale regionale di cui all'articolo 22, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 1.500.

2. Per l'applicazione della sanzione di cui al comma 1, si osservano le disposizioni della l. 689/1981.

Articolo 28

(Modificazioni all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11)

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 11/1996 è sostituito dal seguente:

"2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso da parte del gestore dei seguenti requisiti:

a) conseguimento dell'attestato di abilitazione ed iscrizione nel relativo elenco professionale regionale ai sensi della normativa regionale vigente in materia di disciplina della professione di gestore di rifugio alpino;

b) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione, certificata da un medico di sanità pubblica in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione.".

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

Articolo 29

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in euro 73.000 per l'anno 2004 ed in annui euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2005.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo programmatico 2.2.2.12. (Interventi promozionali per il turismo), e si provvede mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 64915 (Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico), dello stesso obiettivo programmatico, dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2004 e di quello pluriennale per il triennio 2004/2006.

3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 18 e 27 sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.

4. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 30

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 26 aprile 1993, n. 21:

a) le lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 1;

b) gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

c) le lettere h) ed i) del comma 2, nonché il comma 3 dell'articolo 14;

d) il comma 2 dell'articolo 15.

2. Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 21/1993 le parole "lettere c), d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera c)".

3. Al comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 21/1993 le parole: "di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1".

Articolo 31

(Disposizione transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il termine di cui all'articolo 10, comma 2, è fissato al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al medesimo articolo La graduatoria è formata dalla struttura competente nel termine ulteriore di sessanta giorni.

2. Nella graduatoria di cui al comma 1 sono altresì inserite le domande di agevolazione presentate ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 30 e per le quali non sia stato ancora adottato, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcun provvedimento di concessione e di impegno di spesa.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 10 della l.r. 21/1993 continuano a trovare applicazione sino alla data di adozione della deliberazione di cui all'articolo 21, comma 1.

4. L'idoneità conseguita ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 21/1993 consente a chi non abbia già, alla data di cui al comma 3, ottenuto l'autorizzazione comunale di cui all'articolo 10, comma 1, della l.r. 11/1996 di richiedere il rilascio dell'autorizzazione comunale di cui al medesimo articolo, per un periodo comunque non superiore a tre anni dalla data di cui al comma 3.

5. In ogni caso, entro tre anni dalla data di cui al comma 3, i gestori di rifugi alpini, ancorché in possesso dell'idoneità conseguita ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 21/1993, debbono conseguire l'abilitazione di cui all'articolo 21, comma 1. L'idoneità conseguita ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 21/1993 costituisce credito formativo ai fini della partecipazione ai corsi e agli esami finalizzati al rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 21, comma 1, secondo le modalità stabilite con deliberazione dalla Giunta regionale.

Président - La parole au rapporteur, Conseiller Praduroux.

Praduroux (UV) - Questo disegno di legge regionale interviene in un settore fondamentale per lo sviluppo del turismo in Valle d'Aosta. La nostra Regione è frequentata ogni anno da numerosi appassionati di alpinismo ed escursionismo. È in crescita il numero di persone che decidono di avvicinarsi alla montagna per riscoprire i valori della tradizione e della cultura alpina e per ritrovare la salubrità dell'aria pura. La vita sedentaria e lo stress accumulato nelle grandi città conducono molti appassionati, non solo nei week-end, ma anche nelle vacanze, a intraprendere vere e proprie "randonnées" tra boschi, sentieri e colli.

La vocazione turistica della Valle d'Aosta trova nella pratica di discipline escursionistiche e alpinistiche un ulteriore "atout" che si traduce in un efficace mezzo di promozione e diffusione dell'immagine di una piccola regione di montagna capace di offrire al visitatore paesaggi naturali conservati e ben attrezzati con strutture di ospitalità in quota. Strutture che hanno così il pregio di consentire a un vasto pubblico internazionale di visitare la nostra Regione anche da un punto di vista più elevato rispetto ai tradizionali percorsi turistici di fondovalle.

L'intervento in questo ambito si configura come una vera e propria azione di promozione dell'immagine della nostra Regione a livello turistico che trova nell'organizzazione di un'efficiente rete di ospitalità disposta lungo i sentieri un elemento di fondamentale importanza e di richiamo per la potenziale clientela e in generale presso l'opinione pubblica.

L'evoluzione che contraddistingue sia il versante della domanda, sia quello dell'offerta a livello turistico impone di aggiornare con regolarità gli strumenti di governo del settore. Per rimanere al passo con i mutamenti che intervengono nelle modalità di pratica delle attività del tempo libero e nella predisposizione di strumenti da offrire agli appassionati di montagna è necessario aggiornare anche il pacchetto normativo di riferimento. Tra gli obiettivi di questo disegno di legge figura proprio quello di avviare una revisione della materia, andando a separare gli interventi relativi al settore della ricettività extra-alberghiera collegata alla pratica dell'escursionismo e dell'alpinismo. Le strutture interessate sono i rifugi alpini, i bivacchi e i "dortoirs", che presentano problematiche specifiche rispetto ad altre infrastrutture di supporto delle discipline praticate in montagna, come i sentieri o le palestre di roccia. Questo provvedimento legislativo promuove l'innovazione anche in questo ambito e stabilisce gli interventi diretti a sostenere le strutture di ricettività in quota che sono al servizio di una componente importante del movimento turistico della nostra Regione.

Sulla scorta di esperienze a livello internazionale, che consolidano lo sviluppo delle grandi "randonnées" alpine, acquisiscono sempre più rilevanza i cosiddetti "dortoirs", a fianco delle dotazioni ricettive tradizionali. Si tratta di posti tappa posizionati lungo i grandi assi delle alte vie escursionistiche. La legge in esame include tra le tipologie finanziabili anche i "dortoirs".

Sempre sul versante dell'innovazione, con questo disegno di legge si introduce una nuova figura professionale: il gestore del rifugio alpino. Siamo di fronte ad un altro elemento che si inserisce nella catena dell'ospitalità e dell'accoglienza. Una figura che si pone come anello indispensabile per completare l'offerta turistica regionale e per assicurare profili qualitativi di adeguato livello. In analogia a quanto previsto per altre figure professionali operanti nel settore turistico, anche in questo caso vengono fissate le procedure e stabiliti i principi che regolano la professione di gestore di rifugio. Sono previsti corsi di formazione con il rilascio di un attestato di abilitazione e l'iscrizione ad un elenco regionale dei gestori, che vedono anche riconosciuta l'associazione rappresentativa della loro categoria. In base ad un emendamento inserito in commissione, i corsi saranno in linea con i principi e le modalità previste dalla più recente legislazione regionale di riferimento.

Il legislatore regionale dedica una maggiore attenzione alla necessità di adeguare strutture e modalità di intervento per garantire un prodotto quanto più compatibile con le preferenze e le nuove abitudini dei turisti di montagna. Coloro che hanno in gestione un rifugio traggono dall'esperienza quotidiana utili indicazioni per proporre servizi e un'offerta in grado di soddisfare le esigenze degli escursionisti. Per questo motivo si riconosce anche ai gestori di rifugi alpini - non solo ai proprietari, come prevedeva la legislazione esistente - la possibilità di richiedere il finanziamento. In questo caso la possibilità sarà limitata all'acquisto di arredi, di materiali di soccorso e alle spese di utilizzo dell'elicottero.

Si aggiungono poi novità che mirano a salvaguardare il patrimonio di infrastrutture legate all'ospitalità lungo i sentieri delle alte vie e per garantirne la redditività. Si interviene anche per evitare una presenza eccessiva di strutture in alcune zone e per favorire una presenza quanto più possibile omogenea nei vari comprensori attraversati da percorsi escursionistici e naturalistici.

La Regione avrà la possibilità di esercitare il diritto di prelazione nel caso in cui un rifugio realizzato con il sostegno regionale sia posto in vendita. Tra gli emendamenti inseriti nel testo, dopo una serie di audizioni in commissione, è stata inserita una modifica in relazione al diritto di prelazione qualora si tratti di rifugi di proprietà del Club Alpino italiano. La normativa introduce poi vincoli che non consentono la realizzazione di nuove strutture in prossimità di altre già in funzione. Per quanto riguarda inoltre lo smaltimento dei rifiuti, è prevista la concessione di contributi sulle spese di utilizzo dell'elicottero.

Al fine di rendere quanto più partecipate le politiche di gestione del territorio e dell'utilizzo delle risorse naturali e turistiche, è previsto un coinvolgimento dei comuni che hanno competenza sul territorio in cui si realizza l'intervento di realizzazione, di recupero o di messa a norma e a sostegno di strutture per l'escursionismo e per l'alpinismo. Sempre sulla base di questo spirito, viene coinvolta l'Associazione dei gestori di rifugi alpini. Entrambe le categorie saranno chiamate in causa in sede di istruttoria delle istanze di agevolazione previste dalla legge.

Contrariamente a quanto avveniva in passato, a livello comunitario si è sviluppata oggi una nascente attenzione ai temi della montagna. Dalle anticipazioni del terzo "Rapporto di coesione" - come ricordava in un recente seminario l'Assessore Caveri -, a proposito della futura politica regionale, ci sono diversi passaggi nei quali si accenna ai problemi specifici della montagna.

La Valle d'Aosta conferma, come già fatto in occasione "dell'Anno internazionale della montagna", l'attenzione alle tematiche di una salvaguardia del proprio patrimonio naturale montano. Quelle analisi svolte in varie sedi trovano oggi una continuità non solo ideale, ma concreta nell'azione svolta anche a livello legislativo per tradurre in regole e strumenti operativi in essere tutti gli interventi utili per coniugare la montagna con le opportunità di vita e di reddito per le popolazioni che la abitano.

Président - Pour la présentation du deuxième rapport, la parole au Conseiller Cesal.

Cesal (UV) - Mi scuso per la voce.

Le leggi n. 21/1993 e n. 11/1996, pur avendo contribuito in maniera determinante allo sviluppo del turismo alpinistico ed escursionistico della nostra Regione, necessitavano di una profonda revisione, soprattutto in considerazione del mutato contesto socio-culturale e della domanda sempre più caratterizzata, con la conseguente necessità di adeguarsi in maniera adeguata. Pareva inoltre opportuno separare i 2 settori ricompresi nella legge suddetta: quello connesso alla ricettività extra?alberghiera legata all'escursionismo e all'alpinismo e quella attinente alle restanti infrastrutture primarie, come i sentieri, la segnaletica, le palestre di roccia, il "canyoning"…).

La prima parte è oggetto del provvedimento in esame oggi, mentre, per quanto riguarda la seconda parte, i competenti uffici dell'Assessorato dell'agricoltura e del turismo stanno già alacremente lavorando per giungere all'elaborazione di uno specifico disegno di legge che presto verrà portato in discussione in quest'aula consiliare.

La nostra Regione, Regione turistica per eccellenza, vede il suo PIL composto per il 20% dal turismo invernale nelle sue varie componenti (sci alpino, nordico fuoripista, impianti di risalita, escursionismo ed alpinismo invernale…). Esso è limitato però ad un ristretto numero di località o di comprensori, dove sono generalmente concentrati impianti di risalita che fungono da polo di attrazione, ma che innescano un benefico effetto moltiplicatore. Il turismo estivo soffre ancora di un'insufficiente capacità di affermarsi come offerta turistica destinata non solo a bambini e pensionati, ma anche alla fascia giovane ed attiva della potenziale utenza. Questo per un'effettiva carenza di strutture destinate ad offrire svago e divertimento, ma anche per l'insufficiente capacità di valorizzare offerte di nicchia capaci comunque di soddisfare le esigenze di una parte di domanda che chiede emozioni, divertimento, movimento all'aria aperta. Si tratta di una domanda che cresce lentamente, ma costantemente e che utilizza quale palestra per il soddisfacimento delle proprie tendenze proprio la montagna e l'alta montagna.

I rifugi - "refuges", "cabanes", "hytta" come vengono definiti oltre il circolo polare artico - non sono una scoperta recente. Il primo di cui si dispongono dati certi, la capanna "Vincent", fu costruito nel 1785 sul versante meridionale del Monte Rosa, un anno prima della conquista da parte di Balmat e Piccard della vetta del Monte Bianco, prima ancora che si scatenasse la competizione per la conquista di tutte le vette alpine, quel fenomeno che i Francesi definiscono "le grand jeux" e che caratterizzerà le epoche successive fino ai nostri giorni. Lo scopo per cui fu costruita la capanna "Vincent" era evidentemente diverso: doveva fungere da supporto ed appoggio alle maestranze impegnate nello sfruttamento delle vicine miniere d'oro. Successivamente, nel 1852, al colle del Teodulo sui resti di vecchie fortificazioni e della capanna realizzata da Horace Bénédict de Saussure per i suoi studi scientifici viene costruito un modesto fabbricato in pietra. Dopo successivi passaggi di proprietà, l'immobile viene acquistato dalla sezione di Torino del CAI per erigervi un vero e proprio rifugio, così come viene intesa questa struttura in senso moderno. Si tratta dell'attuale rifugio "Teodulo" a quota 3.317 metri.

In Valle d'Aosta il primo rifugio venne eretto poco sotto la Becca di Nona nel 1877 su iniziativa della sezione di Aosta del CAI. Si tratta del rifugio "Budden" che fu abbandonato all'inizio del XX° secolo. È ovvio che le origini remote di questo tipo di struttura affondano in un contesto culturale, storico, economico e sociale ben diverso da quello attuale. I rifugi dovevano servire, principalmente, quale elemento di supporto per gli scambi commerciali, le spedizioni militari, i pellegrinaggi da e per i grandi santuari europei. Sui più importanti colli alpini sorgevano già i primi "hôpital", opera di monaci coraggiosi, basti citare quelli del Sempione, del Gottardo o i ben più conosciuti del Piccolo e del Gran San Bernardo. Successivamente i molti emuli di Horace Bénédict de Saussure realizzarono od utilizzarono i rifugi per effettuare studi in ambiente alpino, per osservazioni scientifiche ed esperimenti in contesti di alta quota.

Il bivacco fisso compare invece in data più recente e la sua origine è legata allo sviluppo dell'alpinismo. È un tipo di rifugio dalle caratteristiche più specifiche, esso viene ubicato nelle zone più alte, dalle quali possono partire spedizioni più impegnative. Da un iniziale fabbricato realizzato in pietra e legno si è passati a prefabbricati in metallo, rivestiti in legno, assemblati sul posto o addirittura già trasportati in loco con l'elicottero.

Allo stato attuale la disponibilità di rifugi è pari ad una sessantina di unità. Il numero dei bivacchi è leggermente inferiore, ma comunque consistente: oltre 50. Il numero dei "dortoirs", che potremmo definire dei rifugi di fondovalle, è al momento più limitato, pur trattandosi di un fenomeno in crescita esponenziale. Il ventaglio qualitativo varia da strutture nuove o quasi nuove a strutture obsolete o fatiscenti che non possono, nello stato in cui versano, continuare ad operare sia per una questione di pura immagine, ma soprattutto per i ben più importanti motivi legati alle norme di sicurezza o alle prescrizioni igienico-sanitarie; di qui la necessità di prevedere incentivi e finanziamenti importanti per un adeguamento funzionale di un settore fondamentale.

Le mutate esigenze dei fruitori della montagna, nonché le possibilità offerte dalla tecnica moderna - pensate soltanto all'elicottero e a quale cambiamento questo mezzo di trasporto ha innescato -, hanno trasformato i rifugi in veri e propri alberghetti di montagna con la necessità per i gestori di diventare gli artefici del cambiamento non solo da un punto di vista professionale, ma anche sotto il profilo culturale. Ecco quindi la novità, inserita nella legge, di creare la figura del gestore di rifugio alpino, con l'istituzione di un elenco professionale regionale a cui si accede dopo un rigido percorso formativo e si permane solo se si provvede all'aggiornamento costante ed obbligatorio.

Credo in conclusione di poter affermare che si tratti di una legge innovativa, che regola un settore importante e fondamentale per lo sviluppo turistico della nostra Regione; un fenomeno che viene da lontano, ma che vuole continuare a crescere e a svilupparsi secondo criteri moderni, che tendono a coniugare la modernità, la sicurezza, le garanzie igienico-sanitarie, la professionalità con le emozioni e lo spirito di avventura. Un sempre maggior numero di turisti chiede di frequentare le nostre montagne per ripercorrere sentieri e percorsi suggestivi di cui la nostra Regione è ricca; dobbiamo assecondare ed incentivare questa tendenza e la legge in discussione ci offre gli strumenti idonei.

Président - La parole à l'Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce, aux transports et aux affaires européennes, Caveri.

Caveri (UV) - Volevo dare brevemente conto delle ragioni che hanno spinto il Governo regionale alla presentazione di questo disegno di legge, ringraziando anzitutto i due relatori, membri delle commissioni interessate, per il prezioso lavoro svolto come sempre dal Consiglio regionale nell'esaminare questa normativa.

Come già è stato ricordato, rifugi e bivacchi sono strutture estremamente significative per l'offerta turistica dell'alta montagna della Valle d'Aosta; lo sono per ragioni storiche visto che queste strutture affondano le loro radici in quell'alpinismo settecentesco che scoprì le alte cime con quegli alpinisti scienziati illuministi che per primi decisero di salire le vette. Nel tempo poi l'alpinismo si è evoluto, sono nati i grandi club alpini, compreso il Club Alpino valdostano che è stato fra le prime sezioni del CAI, e soprattutto fra il 1800 e il 1900 sono nate queste strutture storiche, che sui principali massicci montagnosi della Valle d'Aosta presidiano le nostre montagne per un'attività, quella dell'alpinismo, a cui si è aggiunto nel tempo un modo diverso di andare in montagna, non solo eroico, come poteva essere ancora fino agli anni '30-'40, ma anche una frequentazione della montagna più caratteristica del secondo dopoguerra, che invece è caratterizzata dalla scelta dei rifugi, ma anche dei bivacchi come luogo di sosta non solo per gli alpinisti più impegnati, ma anche per gli escursionisti, per quelli che amano le alte vette.

Nello scrivere il comma 1 della legge si è voluto dare conto delle finalità, dicendo: "La Regione, allo scopo di garantire la diffusione e la pratica delle attività legate alla frequentazione degli ambienti montani e alla percorrenza dei sentieri pedestri, promuove l'attuazione di iniziative volte allo sviluppo del turismo alpinistico ed escursionistico attraverso la valorizzazione di rifugi e bivacchi, presidi della montagna e tradizionali luoghi di accoglienza dei suoi frequentatori". Credo che proprio in questo primo comma dell'articolo 1 si riassuma la logica della legge, che non è solo una legge di finanziamento, anche se è importante che lo sia, visto che credo tutti, "in primis" i club alpini storici come il CAI Torino, il CAI Varallo, il CAI Milano, sono riconoscenti del quadro giuridico che la Valle d'Aosta offre loro per mantenere delle strutture che, ripeto, sono storiche. In alcuni casi abbiamo già avuto l'intervento della Sovrintendenza, la quale ha giustamente ritenuto che alcune di queste strutture debbano in fase di ristrutturazione tener conto delle tipologie tradizionali, dell'uso e dell'impiego dei materiali che tradizionalmente sono stati adoperati per la realizzazione di queste infrastrutture.

Questo grande impegno quindi non viene meno con questa legge, che propone però alcune novità, alcune razionalizzazioni che rispondono anche alla preoccupazione che alcuni gruppi avevano espresso nella discussione in commissione, cioè il rischio che questa legge suonasse come un aumento indiscriminato del numero dei rifugi e dei bivacchi. Ci tengo a dire che non è lo spirito della legge, che la legge semmai pone dei paletti molto seri alla distanza delle strutture le une dalle altre, per evitare un'inutile proliferazione, ma tenendo conto di una novità emersa in questi anni: la questione dei "dortoirs" - posti tappa - che, dopo essere stati riconosciuti come tipologia costruttiva di tipo turistico, trovano qui un quadro di aiuti che risponderà anche a quella preoccupazione che molti dei consiglieri frequentatori delle alte vie conoscono, cioè che molti degli itinerari importanti - non mi riferisco solo alle due alte vie già conosciute, ma ad alcuni "tours" come il "Tour du Mont Rose" o il "Tour du Cervin", non siano contraddistinte dalla presenza di posti-tappa, che potrebbero anche servire alla ricostruzione di una parte di quel patrimonio straordinario di abitazioni di alta montagna, che talvolta sono oggi in uno stato di degrado.

L'ultima annotazione che vorrei fare riguarda la nascita della professione di gestore di rifugio alpino. È già stato detto bene dai relatori, si tratta di una novità significativa rispetto a quella specie di esame a cui già oggi i gestori sono sottoposti, ma l'idea è quella di aggiungere questa professione al novero delle professioni turistiche non per una logica protezionistica delle professioni, che sarebbe oggi illogica rispetto al processo di liberalizzazione delle professioni, ma perché si ritiene che i gestori di rifugi abbiano un ruolo particolare, non siano cioè banali gestori dei loro rifugi, ma siano persone che devono avere delle conoscenze specifiche e quindi la formazione è dovuta ed è necessaria. Devo dire che in questi anni proprio l'associazione che organizza i rifugisti in Valle d'Aosta ha dato dimostrazione di grande intelligenza e maturità, quindi noi ci auguriamo che oggi "cristallizzare" meglio questa professione possa risultare utile.

Mi auguro che nel corso della discussione si possano meglio centrare alcuni aspetti della normativa, così come è stata presentata, quindi ringrazio il Consiglio per l'attenzione data a questa proposta.

Président - Je déclare ouvert le débat.

La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.

Squarzino (Arc-VA) - Credo che sia i due relatori, sia l'Assessore abbiano individuato con dovizia di particolari sia il contesto economico, culturale, turistico entro cui si colloca questa legge, sia le misure che questo provvedimento vuole affrontare.

Il mio intervento sarà molto breve e schematico. Noi condividiamo le finalità di questa legge, cioè condividiamo il fatto che occorra favorire la valorizzazione della montagna e consentirne una fruizione sicura; come pure reputiamo che le misure poste in essere siano coerenti con le finalità - a differenza di quello che era avvenuto per una legge precedente di cui abbiamo discusso: quella sullo sport -, nel senso che le due misure previste sono il sostegno alle strutture ospitanti, alle strutture di accoglienza, per aiutarle ad essere messe a norma, perché possano essere aiutate nelle spese di trasporto, per i lavori di ampliamento, per i lavori di adeguamento anche nell'acquisto di arredi.

Rispetto a queste strutture di accoglienza, abbiamo alcuni dubbi per quanto riguarda la costruzione di nuove strutture, nel senso che riteniamo auspicabile che nuovi servizi dovrebbero utilizzare un patrimonio precedente esistente: abbiamo un grande patrimonio architettonico sparso nelle nostre montagne che non è utilizzato, ma che fa parte del nostro paesaggio; perché allora non favorire di più l'utilizzo di queste strutture rispetto alla costruzione di nuove strutture? Questo è un dubbio che poniamo, per questo avremmo pensato ad alcuni emendamenti che posso già far pervenire alla Presidenza.

Abbiamo visto che vi è anche qui un'attenzione particolare nell'individuare le nuove strutture, l'esame tecnico, la collaborazione di esperti; pensiamo sia utile allargare la categoria degli esperti, nel senso che, laddove vi è il parere dell'Unione valdostana guide di alta montagna, delle associazioni di categoria individuate ai sensi dell'articolo 25, cioè la categoria dei gestori di rifugi, riteniamo vada aggiunto insieme a questi soggetti anche il CAI Valle d'Aosta.

Il secondo "volet" della legge riguarda l'istituzione della professione del gestore di rifugio; riteniamo che questo sia un grosso passo avanti rispetto all'attuale situazione, nel senso che se vogliamo garantire un servizio di sicurezza diffuso sul territorio di alta montagna, abbiamo bisogno di avere delle persone in grado di far fronte a tutte le diverse esigenze. La legge è di difficile lettura - questa è un'osservazione "a latere" -, è quasi un regolamento, nel senso che precisa tutte le varie entità dei singoli contributi e nel frattempo contiene elementi di forte discrezionalità per quanto riguarda due aspetti: uno è la decisione dei criteri con cui viene scelta l'associazione di categoria più rappresentativa; reputiamo che il criterio sia quello del numero degli aderenti e non il criterio dell'adeguatezza della relativa sede per il perseguimento delle finalità associative, che riteniamo non abbia molto significato. Vi è un altro elemento di grossa discrezionalità che pongo all'attenzione anche dei relatori e per il quale non sono riuscita ad individuare un correttivo, riguarda la deliberazione di Giunta di cui si parla all'articolo 10, 2° comma, in cui si dice che la deliberazione indica delle priorità sulla base delle quali viene definita la graduatoria delle domande per chiedere i contributi. Qui manca forse una motivazione di queste priorità, poi non si capisce bene se queste priorità vengono formulate una volta per tutte, oppure di anno in anno, perché, se così fosse, vi sarebbe una forte discrezionalità.

Ricordo che i contributi che la legge complessivamente prevede sono di 1 milione di euro a decorrere dal 2005 e la sola spesa per i lavori edili e per l'acquisto delle aree ha come limite un milione di euro di spesa; questo significa che, rispetto alle possibili domande, vi può essere una difficoltà di accedere, non si capisce bene come viene risposto alle domande. Nella graduatoria il primo che arriva ha tutto, oppure la graduatoria è fatta in modo tale che tutti possono almeno raggiungere una certa quota? Questo elemento non è chiaro; ripeto: ho provato a formularlo, ma ho trovato difficoltà, anche perché sarebbe stato più facile da formulare se avessimo avuto l'indicazione della legge che i contributi sono dati per il "massimo fino a", perché se si indicava un tetto massimo entro cui dare i contributi, si poteva graduare meglio all'interno della graduatoria come attribuire le agevolazioni alle domande. Se questo non viene fatto, in base a cosa si determina la graduatoria? Vengono dati al primo in graduatoria tutti i contributi della legge o vengono suddivisi? Questi criteri di priorità che la Giunta decide in modo discrezionale di scegliere andrebbero o precisati meglio, oppure date alcune indicazioni, per capire in base a quali elementi la graduatoria viene fatta e successivamente vengono definite le priorità.

Siamo disposti a vedere insieme gli emendamenti che abbiamo fatto avere, quindi pregherei il Presidente di non chiudere subito la discussione generale, per dare un po' di tempo per discutere ancora.

Emendamento

All'articolo 3, comma 1, lettera e) sostituire "2000 metri s.l.m." con "2300 metri s.l.m.".

Emendamento

All'articolo 3 è aggiunto il comma 2 bis:

"2 bis. Nel caso di nuove strutture di cui al precedente comma 2, lettera a), i limiti percentuali massimi di contributi di cui al successivo articolo 4 sono diminuiti del 10%."

Emendamento

All'articolo 4, comma 4, dopo "sulla base dei criteri approvati dalla Giunta medesima" è inserita la seguente espressione:

"acquisito il parere dell'Unione valdostana guide di alta montagna (UVGAM), del CAI Valle d'Aosta e dell'associazione di categoria individuata ai sensi dell'articolo 25".

Emendamento

Articolo 11, comma 2, aggiungere dopo "Unione valdostana guide di alta montagna", l'espressione "al CAI Valle d'Aosta".

Emendamento

All'articolo 13, aggiungere comma 2:

"2. La somma dei benefici cumulati non può superare i limiti delle agevolazioni previsti dalla presente legge."

Emendamento

Articolo 25

Al comma 2, cancellare da "nonché"… fino alla fine.

Président - La parole à l'Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce, aux transports et aux affaires européennes, Caveri.

Caveri (UV) - Interpreto anche il Consigliere Cesal, che è il relatore principale perché, essendo afono, abbiamo concordato che intervengo anche a nome suo.

Vorrei brevissimamente commentare gli emendamenti cominciando da quello che credo sia accoglibile: l'emendamento n. 6, vale a dire quello che prevede la cancellazione dell'ultima parte del comma 2 dell'articolo 25; in effetti, è importante che la rappresentatività dell'associazione sia legata al numero degli iscritti. Auguriamoci poi di poterli aiutare noi ad avere una sede decorosa, perché questo rientra nell'auspicata nascita della "Maison de la montagne", che per adesso è in alto mare.

Vorrei spiegare le ragioni per le quali inviterei invece i presentatori a ritirare gli altri emendamenti.

Per quanto riguarda la questione dei bivacchi, questo spostamento di 300 metri è una richiesta esplicita che ci viene dal CELVA, che è motivata immagino da alcune realizzazioni in corso; la differenza fra 2.300 e 2.000 non muta la sostanza delle cose, quindi credo che il mantenimento della richiesta del CELVA dei 2.000 possa essere rispettosa di una delle istanze che sono state presentate dagli enti locali.

Sulla seconda questione, la questione delle strutture, vorrei dire che questa legge risulta essere più garantista di quella precedente, perché abbiamo messo una serie di paletti molto precisi che riguardano le distanze orizzontali e verticali, quindi non credo che andremo di fronte alla realizzazione di nuove strutture e posso dire che uno dei principi che potremmo mettere nei finanziamenti, visto che la Consigliera Squarzino chiedeva la ridistribuzione, può essere anche quello, in caso di nuove costruzioni, di dare una precedenza nel finanziamento alle nuove costruzioni che sorgano laddove esiste già qualcosa. Devo dire che questa è un'indicazione che in sostanza c'è già, cioè l'applicazione della legge attuale ha portato a far sì che la nascita di alcune strutture sia stata fatta appoggiandosi su strutture (ruderi in genere) pre-esistenti, per cui chiederei di ritirare anche il secondo emendamento con l'impegno che ho assunto.

Il terzo e quarto emendamento sono sostanzialmente uguali; prevediamo che vi sia l'associazione dei gestori, di questa fanno parte anche i club alpini, quindi preferirei che la dizione restasse la stessa.

Un'ultima annotazione di tipo tecnico sull'emendamento n. 5, invitando al ritiro, perché in effetti cosa potrebbe capitare? Noi abbiamo dei casi di questo genere soprattutto nella zona del Monte Bianco, dove con il collega Cerise stiamo seguendo un Interreg Italia-Francia di finanziamento di alcune strutture, mi riferisco al rifugio "Monzino", un rifugio che ha perso la propria importanza anche per il cambiamento dell'orografia della montagna, però questo è un rifugio importante non solo dal punto di vista architettonico, ma anche perché è stato storicamente la sede, grazie allo scomparso Franco Garda, della formazione del soccorso in montagna valdostano, ma direi a livello internazionale. Nel caso del "Monzino" le guide sono in grande difficoltà a trovare il 30% dei finanziamenti rispetto alla nostra copertura, allora può "farsi sotto" il Comune di Courmayeur con il 10%, stiamo lavorando su questo Interreg che potrebbe dare un altro 10%, poi le guide alla fine dovrebbero mettere solo il 10%, perché talvolta la ricerca di quella percentuale di denaro che deve mettere il soggetto promotore non è semplice. Credo quindi che, per una serie di rifugi, quelli veramente meno frequentati e redditizi, la possibilità che abbiamo deciso di togliere quella cumulabilità sia giustificata da esigenze ovvie; per cui, nell'accettare l'emendamento n. 6, chiederei di ritirare gli altri 5.

Président - La parole au Conseiller Curtaz.

Curtaz (Arc-VA) - Intervengo solo per interloquire qualche secondo con l'Assessore a proposito dell'emendamento n. 5, perché le cose che ha detto l'Assessore noi le condividiamo, ma intravediamo un altro pericolo, forse è solo teorico, ma a me sembra importante non derogare da certi principi in materia di contribuzioni. Non vorremmo che si verificasse - secondo una prospettazione che oggi, ripeto, è del tutto teorica - un sistema di contribuzione che favorisce il costruttore al punto da superare il 100% del costo sostenuto; infatti, se non diciamo niente, immaginando che il proprietario riesca ad ottenere, oltre alle contribuzioni del comune, dell'Unione europea, della Regione, del CAI o di qualche altra associazione… ci troveremmo di fronte a contribuzioni che sono superiori alle spese. Non va bene il limite massimo complessivo del 70%? Mettiamolo dell'80%, del 100%, ma non può esistere una cumulabilità all'infinito; mi sembra che questo sia un problema tecnico da risolvere, perché una cumulabilità all'infinito è in contraddizione con i principi generali in tema di agevolazioni. È solo questo il nostro scopo, per il resto l'ipotesi dell'Assessore ci sembra condivisibile, ma perché ha un limite, nell'esempio che ci ha fatto, del 90%.

Président - La parole à l'Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce, aux transports et aux affaires européennes, Caveri.

Caveri (UV) - Credo che il tema da lei posto sia meritevole di attenzione, peraltro non sfugge il fatto che proprio la Giunta abbia presentato una modifica del proprio articolo 13, che andava in direzione addirittura di una logica più draconiana, cioè non consentivamo in alcun modo la cumulabilità, poi in corso d'opera ci siamo resi conto che questa previsione sarebbe stata negativa. Di due l'una: o noi presentiamo un emendamento in cui scriviamo: "concessi per le medesime iniziative fino ad un massimo del 90%", oppure assumiamo l'impegno di farlo nella deliberazione di Giunta prevista all'articolo 10. Se vogliamo mettere "fino ad un massimo del 90%"… credo che sia giusto, perché chiunque sia comunque proprietario un minimo di sforzo deve farlo. Presento allora un emendamento, però vi chiedo di ritirare l'emendamento n. 5.

Président - La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.

Squarzino (Arc-VA) - Non è per contrattare, siamo contenti dell'emendamento che propone l'Assessore. Siamo disposti a ritirare anche gli altri emendamenti, vorrei che lei facesse uno sforzo ulteriore, nel senso se è possibile anche già dire in legge che vi è questa priorità per i nuovi rifugi, i nuovi punti di accoglienza che utilizzano edifici già esistenti.

Président - La parole à l'Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce, aux transports et aux affaires européennes, Caveri.

Caveri (UV) - Questo è il problema della presentazione degli emendamenti fino all'ultimo minuto. Consigliera Squarzino, lei ha visto che nella discussione del disegno di legge in commissione sono stato molto aperto ad accettare tutte le suggestioni, ma le devo dire che, mentre mi sento di fare questa modifica a braccio, sulle altre credo che sia più complesso. L'unico impegno che posso assumere in questa fase - perché, a meno di rivoluzioni copernicane, dovrei occuparmi della deliberazione conseguente - è di assumere questo elemento nella deliberazione susseguente. Il mio quindi è un impegno politico che assumo di fronte al Consiglio; tanto devo dire che non le mancheranno gli strumenti ispettivi per ricordarmelo.

Président - La parole au Conseiller Curtaz.

Curtaz (Arc-VA) - Accogliamo l'impegno politico dell'Assessore Caveri, annunciamo di ritirare i nostri primi 5 emendamenti, il quinto anche in considerazione del nuovo emendamento concordato, mentre manteniamo il sesto che ha visto il parere favorevole dell'Assessore.

Président - La discussion générale est fermée.

Je rappelle que nous discutons sur le nouveau texte qui a été prédisposé conjointement par la IVe et Ve Commission, qui a la majorité ont donné leur avis favorable, ainsi que la IIe Commission.

La parole au Conseiller Viérin Marco sur l'article 1er.

Viérin M. (SA) - Come per tantissimi colleghi che mi hanno preceduto, sono anche per noi mutate le esigenze dei fruitori della montagna, era quindi indispensabile dotare la Valle di una normativa che regoli tale settore, che è fondamentale per lo sviluppo turistico della nostra Regione. È più che necessario poter permettere il rinnovo delle strutture obsolete e fatiscenti, per meglio accogliere i frequentatori sia sotto l'aspetto del decoro che sotto l'aspetto igienico, sanitario e della sicurezza. È interessante l'istituzione della professione dei gestori di rifugio, come già accennato da altri, quindi non mi dilungo; riteniamo però che dobbiamo dare forte attenzione, oltre al turismo sportivo, soprattutto al turista escursionista stanziale, colui che crea maggiore indotto economico alla nostra Valle, ma anche colui che non frequenta o ricerca le alte quote, ma predilige - per motivi di età o di salute o di famiglia - quote altimetriche medie, comprese fra 1.500-1.700-2.500 metri, e con itinerari di circa un'ora o un'ora e mezza di camminata. Su questa ultima riflessione invitiamo l'Assessore, nei "futuri momenti" in cui la Giunta stabilirà gli appositi criteri previsti dalla legge, a fare una riflessione, eventualmente anche se non con il Consiglio, in commissione, sulla falsa riga di quello che per altri motivi ha evidenziato nel rispondere ai Consiglieri "dell'Arcobaleno". Su questa tematica aspettiamo una risposta finale e, se questa presa di posizione vi sarà, voteremo favorevolmente alla legge.

Président - La parole au Conseiller Salzone.

Salzone (FA) - Intervengo per dire che abbiamo da subito ritenuto questo un buon disegno di legge, è un provvedimento che interviene in un settore strategico per il turismo della Valle d'Aosta, ma volevo sottolineare soprattutto il metodo che si è adottato per arrivare in Consiglio con questo testo, cioè le varie audizioni nelle diverse commissioni. Noi abbiamo dato il nostro contributo con il nostro Consigliere nella IV Commissione, abbiamo apprezzato la disponibilità della Giunta, in modo particolare dell'Assessore, su tutti i temi posti sul tappeto, quindi serenamente voteremo questa legge con un buon apprezzamento della stessa.

Président - La parole à l'Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce, aux transports et aux affaires européennes, Caveri.

Caveri (UV) - Devo una risposta al Consigliere Viérin rispetto all'impegno nella fase susseguente, in particolare per quel che riguarda le deliberazioni di Giunta che dovranno applicare in maniera puntuale i contenuti della legge: vi è naturalmente un impegno di interagire e di dialogare con le commissioni competenti del Consiglio.

Président - Je soumets au vote l'article 1er:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 2:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 3:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 4:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 5:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 6:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 7:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 8:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 9:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 10:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 11:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 12:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - A l'article 13 il y a l'amendement de l'Assesseur Caveri qui récite:

Emendamento

All'articolo 13 alla prima frase del comma 1 aggiungere:

"sino ad un massimo del 90%".

Je soumets au vote l'article 13 tel qu'il découle de l'amendement présenté par l'Assesseur Caveri:

Articolo 13

(Cumulabilità)

1. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono cumulabili sino ad un massimo del 90 percento con altri interventi pubblici concessi per le medesime iniziative. Il richiedente l'agevolazione è tenuto a dichiarare di aver beneficiato, di aver richiesto di beneficiare o che intende richiedere di beneficiare di altri interventi pubblici per le medesime iniziative oggetto della domanda di agevolazione.

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 14:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 15:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 16:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 17:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 18:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 19:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 20:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 21:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 22:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 23:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 24:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 25 tel qu'il découle de l'amendement présenté par le groupe de "l'Arc-en-ciel" :

Articolo 25

(Associazione di categoria)

1. I pareri di cui agli articoli 11, comma 2, 21, comma 4, e 24, comma 2, sono espressi dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale.

2. È considerata maggiormente rappresentativa l'associazione di categoria individuata dalla Giunta regionale, tenuto conto del numero degli aderenti.

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 26:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 27:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 28:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 29:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 30:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 31:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote la loi dans son ensemble:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité.