Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 442 del 25 febbraio 2004 - Resoconto

OGGETTO N. 442/XII - Disegno di legge: "Abrogazione di leggi regionali e di disposizioni di leggi regionali riguardanti la concessione di agevolazioni finanziarie a favore di imprese industriali ed artigiane".

Articolo 1

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 10 maggio 1977, n. 30;

b) legge regionale 6 giugno 1977, n. 41;

c) legge regionale 15 giugno 1978, n. 16;

d) legge regionale 16 giugno 1978, n. 29;

e) legge regionale 16 giugno 1978, n. 30;

f) legge regionale 24 agosto 1979, n. 57;

g) legge regionale 28 dicembre 1979, n. 86;

h) legge regionale 30 gennaio 1981, n. 11;

i) legge regionale 9 giugno 1981, n. 30;

j) legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101;

k) legge regionale 3 maggio 1983, n. 22;

l) legge regionale 13 agosto 1984, n. 40;

m) legge regionale 7 maggio 1985, n. 25;

n) legge regionale 6 agosto 1985, n. 60;

o) legge regionale 8 agosto 1985, n. 67;

p) legge regionale 5 marzo 1987, n. 12;

q) legge regionale 28 luglio 1987, n. 57;

r) legge regionale 17 giugno 1988, n. 50;

s) legge regionale 24 gennaio 1989, n. 9;

t) legge regionale 23 dicembre 1989, n. 85;

u) legge regionale 19 agosto 1992, n. 44;

v) legge regionale 17 novembre 1992, n. 64;

w) legge regionale 16 dicembre 1992, n. 73;

x) legge regionale 30 dicembre 1992, n. 84;

y) legge regionale 30 dicembre 1992, n. 85;

z) legge regionale 29 dicembre 1997, n. 46;

aa) legge regionale 4 maggio 1998, n. 22.

2. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni di leggi regionali:

a) gli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33;

b) il comma quinto dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 41;

c) la lettera c) del comma primo dell'articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1979, n. 52;

d) il titolo VII della legge regionale 20 agosto 1993, n. 62.

Presidente - La parola al relatore, Consigliere Fiou.

Fiou (GV-DS-PSE) - Sarà una relazione breve e non molto impegnativa, come d'altronde il disegno di legge.

A seguito della decisione comunitaria del 2003 n. 100 in data 11 febbraio 2003, si è giunti all'approvazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6, finalizzata al riordino della normativa in tema di agevolazioni a favore delle attività produttive. La Giunta regionale, come previsto dalla legge medesima, ha approvato le relative disposizioni applicative, lo schema di convenzione con Finaosta S.p.a., volto a regolamentare i rapporti derivanti dallo svolgimento dell'attività istruttoria. La convenzione è stata stipulata in data 17 luglio 2003.

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 3390 in data 22 settembre 2003, sono stati approvati l'elenco delle attività economiche ammesse alle agevolazioni della legge sopra citata ed i criteri di valutazione ai fini della formazione delle graduatorie, in caso di carenza di risorse finanziarie disponibili, in relazione alle domande presentate in istruttoria valutativa; contestualmente, sono stati fissati dei massimali sui contributi in conto capitale, al fine di non gravare eccessivamente sul bilancio della Regione. Inoltre, con deliberazione di Giunta regionale n. 3496 del 29 settembre 2003, è stata apportata un'integrazione alle disposizioni applicative sopra citate, al fine di dare evidenza del trattamento specifico riservato alle imprese operanti nel settore degli autoservizi pubblici non di linea, in quanto servizi di prossimità non assoggettati al divieto previsto dall'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

Con gli atti citati è stato possibile dare attuazione agli interventi previsti dalla legge n. 6; pertanto, gli incentivi previsti da una serie di norme regionali in materia di attività produttive non sono ora più utilizzati, in quanto sostituiti dalle disposizioni previste dalla legge n. 6 del 2003. Per questo motivo viene oggi proposta l'abrogazione di 27 leggi regionali e di alcune disposizioni previste in altre 4 norme, perfezionando il lavoro di revisione della normativa di sostegno agli interventi nell'industria e nell'artigianato, dando così un contributo rilevante alla semplificazione del panorama legislativo regionale.

Presidente - Dichiaro aperta la discussione generale.

Se non vi sono richieste di intervento, dichiaro chiusa la discussione generale. Essendo il disegno di legge costituito da un unico articolo, pongo in votazione l'insieme del disegno di legge:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità.