Oggetto del Consiglio n. 241 del 19 novembre 2003 - Resoconto
OGGETTO N. 241/XII - Attuazione delle disposizioni del D.L. 269/2003 concernente "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici". (Interpellanza)
Interpellanza
Premesso:
- che il 30 settembre scorso il Governo ha adottato il D.L. 269/2003, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici";
- che, dopo il voto favorevole del Senato, la Camera dei Deputati sta ultimando il processo di conversione in legge del D.L. 269/2003;
- che l'articolo 32 dello stesso decreto-legge individua misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, volte a incentivare l'attività di repressione dell'abusivismo edilizio e a definire gli illeciti edilizi e di occupazione di aree demaniali;
- che l'articolo 32 demanda altresì alla competenza delle Regioni l'emanazione di provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni ivi contenute;
ciò premesso, i sottoscritti Consiglieri regionali
Interpellano
l'Assessore delegato per sapere quali sono le modalità, i termini, le condizioni e i limiti con cui la Regione Valle d'Aosta intende dare attuazione alle disposizioni di cui in premessa.
F.to: Tibaldi - Frassy - Lattanzi
Président - La parole au Conseiller Tibaldi.
Tibaldi (CdL) - Il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 - entrato in vigore il 2 ottobre scorso e ora in fase di conversione in Parlamento -, chiamato anche "maxidecreto collegato alla Finanziaria 2004", prevede all'articolo 32 le misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, nonché per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio. Il titolo dell'articolo stesso appare già denso di significato. L'obiettivo della norma è ampio e veramente ambizioso e la stessa norma attraversa diverse competenze, previste anche dalla tanto invocata riforma del titolo V della Costituzione.
Al fine di pervenire alla regolarizzazione del settore, è possibile, tramite un condono, il rilascio del titolo abitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente. La previsione normativa contenuta nell'articolo 32 impone quindi una serie di decisioni, indipendentemente dalle considerazioni politiche sulla scelta di questo tipo di provvedimento e naturalmente sulla sua efficacia. A questo punto vale per noi la considerazione del "chi è senza peccato scagli la prima pietra" o in altri termini: chi non ha mai usufruito di un condono di qualsiasi natura o di una legislazione di favore anche se transitoria? È una domanda che ci sentiamo di porre in occasione dell'esame di questa interpellanza. Venendo al contenuto di questo articolo 32, la sanatoria è generalizzata per le nuove costruzioni e riguarda le opere che sono state ultimate entro il 31 marzo 2003. Contestualmente raddoppiano le sanzioni penali per gli abusi e sono nulli gli atti "mortis causa" aventi ad oggetto immobili che sono abusivi.
La presentazione delle domande da parte di coloro che intendono aderire alla sanatoria va effettuata entro il 31 marzo 2004, unitamente al versamento di una prima parte dell'oblazione, che corrisponde al 30%, e agli oneri dovuti al comune. Gli interessati alla sanatoria ancora non conoscono però le modalità per aderire: vuoi perché il decreto è in fase di conversione oggi alla Camera, vuoi perché è necessario che le regioni adottino delle norme di attuazione, affinché chi ha la necessità di definire più o meno celermente una pendenza edilizia sappia come deve comportarsi. L'articolo 32 del maxidecreto demanda alla competenza delle regioni l'emanazione di provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni in esso contenute. La Regione, in particolare, deve concorrere a determinare le condizioni, i limiti e le modalità del rilascio del titolo abitativo - si tenga presente che in ogni caso abbiamo delle competenze particolari in quanto Regione a Statuto speciale, come le Province autonome di Trento e Bolzano -; deve definire entro 60 giorni - entro il 2 dicembre 2003 - dalla data di entrata in vigore del maxidecreto, con legge regionale, la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di alcuni abusi edilizi e questi abusi edilizi sono indicati come opere di restauro e risanamento conservativo realizzate in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio, opere di restauro e risanamento conservativo realizzate in assenza o in difformità parziale dal titolo abitativo edilizio, opere di manutenzione straordinaria realizzate in assenza o in difformità dal titolo abitativo edilizio, opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume. La Regione, inoltre, deve definire, con legge regionale, il procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo e può prevedere, tra l'altro, un incremento dell'oblazione fino al massimo del 10% della misura determinata in una tabella allegata al maxidecreto. Ancora: la Regione deve definire gli oneri di concessione relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria, incrementandoli fino a un massimo del 100%.
Fra le altre competenze che esorbitano da questa previsione di sanatoria e rientrano in quella previsione più ampia che fa riferimento alla riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica… rientrano altre competenze, cioè la Regione può concorrere, d'intesa col Ministero, a supportare le amministrazioni comunali ai fini dell'attuazione dell'articolo 32; segnala gli enti territoriali, al di sopra di 1.000 abitanti, sprovvisti degli strumenti urbanistici generali; collabora col Ministero nella realizzazione di un sistema informativo finalizzato alla creazione di un osservatorio nazionale dell'abusivismo edilizio; predispone un programma di interventi volti alla riqualificazione delle aree demaniali; comunque sia, alla Regione competono iniziative in materia. La Regione ha il dovere di decidere come deve agire: aderire al disposto dell'articolo 32, non aderire, aderire parzialmente.
Sulla base di queste premesse, abbiamo proposto, come gruppo, l'interpellanza allegata, dove chiediamo all'Assessore quali sono le modalità, i termini e le condizioni con cui la Regione Valle d'Aosta intende dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 32.
Président - La parole à l'Assesseur au territoire, à l'environnement et aux ouvrages publics, Cerise.
Cerise (UV) - Come ricordato, l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, disciplina il cosiddetto "condono edilizio", definendo puntualmente gli illeciti edilizi suscettibili di sanatoria, compresi quelli commessi non solo in assenza di titolo, ma anche in violazione delle norme urbanistiche e delle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Il decreto pone la disciplina del condono all'articolo 32: "nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale ai principi contenuti nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 380/2001". Le condizioni, i limiti e le modalità sono stabiliti dalla disposizione in esame e dalle normative regionali, alle quali il legislatore demanda, in particolare, la definizione delle procedure amministrative di rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria con legge da emanarsi nei 60 giorni, la previsione dell'eventuale incremento della misura dell'oblazione, in misura comunque non superiore al 10% - comma 33 -, nonché l'individuazione di alcune tipologie di opere condonabili - comma 26 -, anch'essa mediante legge regionale da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto. Individua poi, al comma 27, le tipologie di vincoli che escludono l'utilizzo dello strumento del condono.
Al comma 4 dell'articolo 32 il legislatore nazionale fa salve le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome. Sulla base della pregressa giurisprudenza, appare pieno il riconoscimento alle autonomie differenziate della facoltà, liberamente esercitabile, di decidere dell'applicabilità del condono nell'ambito del proprio territorio. Questo principio è stato ribadito dal Consiglio regionale nella seduta del 2 ottobre 2003 approvando una mozione sull'argomento. In sede di dibattito su detta mozione, era emerso come le forze della maggioranza non fossero in linea di principio contrarie a un condono riguardante modeste infrazioni o comunque tali da non pregiudicare i dettati dei vincoli preposti alla salvaguardia idrogeologica, ambientale, archeologica e paesaggistica. Sulla base di queste premesse, il Governo regionale sta lavorando ad un disegno di legge da sottoporre all'esame, immediatamente dopo la conversione in legge del decreto legge n. 269/2003, che ribadisca la competenza della Regione in materia urbanistica e renda possibile il condono agli effetti della normativa regionale per le piccole violazioni di cui si è detto.
La scelta, quindi, consiste nell'andare verso l'ammissione a sanatoria di talune tipologie di illecito. Si tratta peraltro di scelte, in un certo senso obbligate, in quanto il cittadino valdostano, che intendesse avvalersi della possibilità di estinguere il "reato contravvenzionale" correlato all'abuso commesso, potrebbe rischiare di "autodenunciarsi" e di vedersi applicare, ove la Regione non aderisse al condono, tutte le sanzioni amministrative correlate all'abuso edilizio - demolizioni, ripristino dei luoghi, acquisizione dell'immobile al patrimonio del comune, sanzioni pecuniarie, tutte previste dal titolo VIII della legge regionale in materia urbanistica n. 11/1998 -, che permarrebbero nonostante la definizione, mediante estinzione, dell'illecito penale.
Occorre peraltro effettuare - questo è un lavoro che si sta facendo - gli opportuni approfondimenti giuridici, al fine di definire correttamente le tipologie di abuso rientranti nella fattispecie di quelle sanabili, ai sensi del decreto legge n. 269/2003, in rapporto alla legislazione regionale o agli strumenti urbanistici in vigore, come previsto dal comma 27 del decreto stesso.
Président - La parole au Conseiller Tibaldi.
Tibaldi (CdL) - A parte la parte iniziale della risposta che ha ripercorso l'analisi dell'articolo 32 - già effettuata in sede di illustrazione dell'interpellanza -, l'Assessore, da parte sua, ha aggiunto ben poco alla risposta.
La prima considerazione che intendiamo fare è che gli interessati all'ipotesi di sanatoria edilizia in Valle d'Aosta non sembrano pochi, perché vi sono anche nella nostra Regione degli abusi sanabili di modesta o meno entità, quindi i titolari di queste pendenze edilizie vorrebbero sapere, visto che vi sono delle competenze regionali in itinere e che devono essere portate a compimento in tempi stretti, quali sono le modalità che la Regione intende adottare. Da questo punto di vista, la risposta non è stata affatto esauriente perché, fermo restando i termini - che sono grosso modo fissati dall'articolo 32 -, le modalità, le condizioni e i limiti con cui la Regione intende dare attuazione all'articolo 32 sono in fase di studio, ma ci sembra di capire in fase di studio iniziale, anzi ci pare di capire che siamo in grave ritardo e quindi la legislazione regionale rischia di essere una norma che prende piede in maniera confusa e dà adito a possibili difformità interpretative, con problemi per coloro che intendono sanare le proprie pendenze.
Il principio di autonomia è salvo e sacrosanto e penso che nessuno qui lo voglia limitare, tenga presente che vi sono delle norme, come quelle di carattere penale, che hanno valenza su tutto il territorio nazionale, di conseguenza non ammettono deroghe, anche se in Valle vige una situazione particolare da un punto di vista giuridico.
Per quanto riguarda i contenuti veri e propri, non abbiamo appreso molto di più da questa sua risposta. Sappiamo, sulla base di quanto lei ci ha detto, che siamo nelle more di un disegno di legge in fase di definizione; speriamo solo che questi tempi non siano eccessivamente lunghi, altrimenti andiamo a pregiudicare i diritti che in altre regioni sarebbero riconosciuti e che qui rischiano di essere limitati per una carenza di legislazione o per una lentezza di legislazione.
Per quanto ci riguarda, chiediamo che questa attenzione e questa celerità vengano "guadate" con maggiore profondità da lei, perché l'articolo 32 prevede, al di là delle singole competenze in materia di sanatoria, anche competenze di riqualificazione paesaggistica, che sono tutt'altro che di secondaria importanza.
Per quanto ci concerne, la sua risposta presenta ancora dei caratteri di insufficienza a livello pratico-operativo, che non soddisferanno le esigenze di chi è nelle more di applicazione di un articolo 32 che richiede una precisa e tempestiva attuazione da parte delle regioni, fra cui, naturalmente, la nostra.