Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 142 del 15 ottobre 2003 - Resoconto

OGGETTO N. 142/XII - Intendimenti dell'Amministrazione regionale in merito alla qualificazione degli appalti di lavori pubblici inferiori alla soglia comunitaria. (Interpellanza)

Interpellanza

Premesso che

- La legge regionale 40/2001 è stata emanata a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 207 del 26/06/01 che dichiarava l'illegittimità dell'Albo regionale di preselezione istituito dall'articolo 23 della L.R. 12/96;

- Il sistema di qualificazione in sede di gara delle imprese per gli appalti di interesse regionale con importi a base d'asta non superiori a 1.032.913,00 euro scade alla riattivazione dell'Albo regionale di preselezione e comunque il 31/12/03

- Ad oggi la materia non è più stata affrontata

il sottoscritto Consigliere regionale

Interpella

Il Presidente della Regione per sapere quali siano le intenzioni della maggioranza sulla materia indicata in premessa.

F.to: Frassy

Président - La parole au Conseiller Frassy.

Frassy (CdL) - Questa interpellanza prende le mosse da una serie di vicende, già affrontate nel corso della scorsa legislatura, che sono ritornate di grande attualità per l'imminente scadenza della legge n. 40/01 - legge a termine - in quanto gli effetti della stessa cesseranno di valere al 31 dicembre 2003, e per la recentissima sentenza della Corte costituzionale, la n. 302, resa nota nei giorni scorsi. Tale sentenza ribadisce la competenza della regioni a statuto speciale in relazione alla materia complessa della qualificazione che viene richiesta alle aziende partecipanti agli appalti pubblici.

Questo Consiglio, sull'onda di un'altra sentenza della Corte costituzionale, sfavorevole che aveva "cassato" la norma dell'albo di preselezione della legge regionale n. 12 sugli appalti, aveva inteso prendere una pausa di riflessione, per capire se i meccanismi che sovrintendevano a questa particolarità, che la regione si era data nell'ambito dei lavori pubblici, potesse essere sostenuta; l'allora Assessore ai lavori pubblici disse che era prematuro ipotizzare una legge non a termine - in quanto era pendente un ricorso alla Corte costituzionale sul decreto n. 34 - e che era opportuno aspettare la risposta della Corte prima di decidere cosa fare a livello di regolamentazione regionale.

Oggi il quadro è più chiaro, perché il ricorso a cui faceva riferimento l'Assessore ai lavori pubblici è stato oggetto di giudizio da parte della Corte costituzionale, che ha dato ragione alle regioni a statuto speciale. Oggi è chiaro che la normativa messa in atto dal "Governo Prodi" e poi da D'Alema nella regolamentazione della materia dei lavori pubblici non può trovare applicazione sino al punto di determinare i criteri di qualificazione nelle regioni come la nostra, che sono a statuto speciale.

Avevamo espresso una perplessità nell'ambito del dibattito sulla legge regionale n. 40/01, ossia che una legge a termine 31 dicembre 2003 corresse il rischio di essere lasciata in eredità alla legislatura successiva, in quanto la legislatura finiva a giugno. Devo dire che, da questo punto di vista, siamo stati profeti, perché effettivamente la scorsa legislatura è terminata senza che il Consiglio tornasse sull'argomento.

Noi chiediamo all'Assessore, ma soprattutto al Presidente per il discorso della collegialità della Giunta e delle scelte che devono essere supportate dalla maggioranza, che intendimento ha questa maggioranza in relazione alla regolamentazione della materia, della qualificazione dei requisiti delle aziende interessate a partecipare agli appalti pubblici. Tale questione non è di poco conto, né di pura curiosità: è una questione che ha dei riflessi economici non indifferenti. L'Assessore ai lavori pubblici sa bene che, se sino ad oggi aziende operanti nell'ambito regionale hanno potuto partecipare agli appalti pubblici senza dover ricorrere alla cerficazione "SOA", domani non sarà più così, salvo che vengano adottati, dal 1° gennaio 2004, provvedimenti differenti. La certificazione "SOA" è un meccanismo complesso e oneroso - aggiungiamo noi - perché si parla di cifre importanti che vanno nell'ordine di oltre 5.000 euro per certificazioni aventi validità triennale.

Con questa interpellanza poniamo il problema con un certo anticipo rispetto alla scadenza della legge n. 40 - 31 dicembre 2003 -, ma evidenziamo che una risposta, al di là del percorso legislativo, va data quanto prima, perché parecchie imprese che operano in questa regione ed operano esclusivamente nell'ambito dei lavori pubblici di questa regione, proprio in queste settimane stanno domandandosi se sia il caso o meno di ricorrere al meccanismo della certificazione "SOA", con le conseguenze di tipo economico a cui facevo riferimento poc'anzi. Questo è il senso dell'interpellanza; aspettiamo una risposta puntuale in considerazione delle scadenze ravvicinate.

Président - La parole à l'Assesseur au territoire, à l'environnement et aux ouvrages publics, Cerise.

Cerise (UV) - Effettivamente, come ha sottolineato il Consigliere Frassy, ci troviamo di fronte ad una materia complessa e ad una serie di problemi che sono fra di loro tutti correlati, non facilmente sviscerabile.

In data 6 giugno 2001, con la sentenza n. 207, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 23, commi 1 e 9, della legge regionale della Valle d'Aosta 20 giugno 1996, n. 12 (legge regionale in materia di lavori pubblici), nella parte in cui prevede, come condizione necessaria per la partecipazione alle gare per l'affidamento degli appalti di lavori pubblici contemplati, l'iscrizione ad un albo regionale di preselezione. Fino alla data di pubblicazione di questa sentenza, cioè il 26 giugno 2001, in Valle d'Aosta operava l'albo regionale di preselezione delle imprese che permetteva a queste, una volta iscritte in questo elenco tenuto dal Dipartimento opere pubbliche dell'Assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche, la partecipazione alle gare d'appalto per importi fino a Lire 1.800.000.000; al di sopra di tali importi si applicavano le normative previste dalle leggi nazionali vigenti per la partecipazione alle gare.

Con la deliberazione n. 2506 del 9 luglio 2001, la Giunta regionale, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 207/2001, decideva di sospendere l'efficacia dell'albo regionale di preselezione di cui all'articolo 23 della legge n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, e di revocare le deliberazioni attuative. La sospensione dell'albo è stata concordata all'interno della Consulta - organo consultivo previsto dalla legge regionale n. 12/1996 in cui sono rappresentati imprese, artigiani, sindacati e amministrazione -, in quanto sono stati ritenuti molto esigui i vantaggi di una qualificazione parallela a quella nazionale.

I soggetti che intendevano partecipare alle gare d'appalto di lavori pubblici, fino al 31 dicembre 2001, dovevano qualificarsi mediante la dimostrazione in sede di gara del possesso dei requisiti tecnico-economico-finanziari (cifra d'affari in lavori, svolgimento di lavori simili, costo del personale, attrezzatura tecnica dell'impresa, tutti riferiti al quinquennio precedente) previsti dagli articoli 28, 31 e 32 del D.P.R. n. 34 del 25 gennaio 2000 "Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109".

Dal 1 gennaio 2002 diventava obbligatorio per la partecipazione alle gare d'appalto dei lavori pubblici il certificato "SOA" per tutti i soggetti, in quanto cessava il regime transitorio di qualificazione previsto dagli articoli 31 e 32 del D.P.R. n. 34/2000. Dal 9 gennaio 2002, data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2001 n. 40 "Norme in materia di partecipazione alle gare di appalto per l'affidamento di lavori pubblici" e fino al 31 dicembre 2003, le imprese possono partecipare alle procedure dei lavori pubblici fino a Lire 2.000.000.000 (euro 1.032.913) dimostrando, in gara, il possesso dei requisiti tecnici, economici e finanziari in deroga al possesso del certificato "SOA" previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera p) del D.P.R. n. 34/2000. Nell'anno 2002 l'Assessorato opere pubbliche ha esperito complessivamente 88 gare di lavori pubblici, di cui 38 ricadenti nell'ambito di applicazione della legge n. 40/2001. In queste 38 gare si sono avvalse della possibilità di qualificarsi ai sensi della legge regionale n. 40/2001 28 imprese.

Nell'anno 2003, e fino ad oggi, l'Assessorato ha esperito complessivamente 60 gare di lavori pubblici, di cui 40 ricadenti nell'ambito di applicazione della legge n. 40/2001. In queste 40 gare si sono avvalse della possibilità di qualificarsi ai sensi della legge n. 40/2001 solo 5 imprese; quindi, i soggetti qualificatisi in gara ai sensi della legge regionale n. 40/2001 si sono marcatamente ridotti, passando da 28 nell'anno 2002 a 5 nell'anno 2003, in virtù del fatto che quasi tutte le imprese partecipanti alle gare posseggono la certificazione "SOA".

È vero affermare che la legge n. 40/2001 è risultata in effetti utile a tutte le imprese che, nell'anno 2002, non avevano ottenuto il certificato "SOA" previsto dal D.P.R. n. 34/2000 e che quindi sarebbero restate al di fuori dalla possibilità di eseguire lavori di interesse pubblico. Di conseguenza, fatte queste valutazioni, possiamo ritenere che la legge regionale n. 40/2001 si configuri come una "legge ponte", a termine, e che, ad oggi, di fatto, abbia esaurito la sua funzione. Si evidenzia poi che la procedura di affidamento di un lavoro pubblico, rientrante nell'operatività della legge n. 40/2001 (importo dei lavori a base d'asta inferiore o uguale ad euro 1.032.913), comporta un forte allungamento dei tempi di aggiudicazione che supera i 60 giorni, poiché si rendono necessarie due sedute della commissione di gara per verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dalle imprese.

Infine, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 302 del 23 settembre 2003, ha dichiarato che il D.P.R. n. 34/2000 è incostituzionale nella parte in cui dispone la propria applicabilità alle regioni, anche a statuto speciale, e alle province autonome, per non essere le stesse comprese fra i destinatari del regolamento, confermando il principio che i regolamenti governativi, compresi quelli delegati, non sono legittimati a disciplinare materie di competenza regionale o provinciale. In verità, lo Stato ha sempre ritenuto che la qualificazione dei lavori pubblici attenesse più alla disciplina del mercato che non alla materia dei lavori pubblici e, pertanto, ha sempre rivendicato a sé la propria competenza esclusiva.

A seguito della predetta sentenza c'è un'attenzione da parte di tutte le regioni, in particolare quelle a statuto speciale, per vedere di aprire un tavolo, per capire se lo Stato - come potrebbe fare - voglia perseguire nella strada di rivendicare a sé questa competenza; a questo punto, però, dovrebbe farlo con uno strumento legislativo adeguato - legge, e non regolamento governativo, perché la Corte costituzionale non ammette i regolamenti - per superare la censura della Corte costituzionale oppure riconoscere - questa è la lotta che intendono portare avanti le regioni - la competenza alle regioni nella materia della qualificazione delle imprese.

Se prevalesse quest'ultima linea, nei prossimi mesi l'Amministrazione regionale, confrontandosi nelle sedi istituzionali con le altre regioni, dovrebbe adottare un regolamento regionale di qualificazione, partendo dalle esperienze maturate con l'albo regionale di preselezione a suo tempo istituito. Nel frattempo, la Regione ha cominciato a fare un riesame della legge n. 12, per vedere in quali parti questa legge potrebbe essere perfezionata onde poter rispondere meglio alle esigenze del mercato e dell'imprenditoria locale, nonché nell'interesse più generale dell'esecuzione delle opere pubbliche.

Président - La parole au Conseiller Frassy.

Frassy (CdL) - Ho ascoltato con attenzione la risposta dell'Assessore Cerise e devo dire che ho la difficoltà di capire alla fine quale sia la linea della maggioranza, dell'Esecutivo.

Nella prima parte della risposta, l'Assessore ha detto che la legge n. 40 è una "legge ponte", che ha esaurito la sua finalità; immagino si riferisse non solo al termine di scadenza insito nello stesso dispositivo legislativo, ma anche alla funzionalità di un meccanismo legislativo che vada a ritagliare un'isola a sé stante rispetto al meccanismo di certificazione tramite "SOA". Alla fine dell'intervento, mi però sembra di aver capito che vi sia uno spiraglio del tipo: "valuteremo anche con le altre regioni se sia il caso o meno di fare qualcosa, comunque l'Assessorato sta riesaminando la legge n. 12".

Su questa impostazione voglio fare due riflessioni: la prima, sui dati che l'Assessore ci ha fornito e, prima di entrare nel merito dei dati, vorrei solo dire: nel 2002, gennaio-dicembre, 88 gare; nel primo semestre 2003, 60 gare. È un dato interessante che spiega molti fenomeni politici di questa "Regione"! Attenzione, le imprese che si sono avvalse del meccanismo di qualificazione in gara, crollate a 5 nel primo semestre 2003 rispetto alle 28 del 2002, sono un dato che va interpretato non come una progressione irreversibile, perché la certificazione "SOA" non è a vita, ma deve essere rinnovata periodicamente. Il che vuol dire che se le imprese, a fronte di una legge a scadenza, si sono attrezzate per la certificazione "SOA", di fronte a un meccanismo legislativo che dovesse essere messo in piedi da questo Consiglio che prescinda dalla certificazione "SOA", non andranno a rinnovare quelle certificazioni onerose come sono le certificazioni "SOA"!

Il dato che lei ci ha fornito va bene, ma ha una doppia chiave di lettura, proprio perché la certificazione "SOA" è una certificazione a scadenza che deve essere rinnovata. Questo è un grosso problema perché sappiamo come incidono le opere pubbliche nell'ambito della ripartizione delle risorse regionali, sappiamo come incide la partecipazione delle imprese valdostane nella "fetta di torta" degli appalti pubblici regionali e comunali; vi sono parecchie piccole imprese che operano esclusivamente nell'ambito dei confini regionali e, tolti i pochi grossi appalti, queste imprese potrebbero benissimo fare a meno di ricorrere al meccanismo della certificazione "SOA".

Mi sembra di poter affermare che, su un problema di questo genere, ancora una volta, questa Giunta "decida di non decidere". Sul casinò, "i tempi non sono maturi", bisogna riflettere, bisogna valutare; sugli zainetti, che può sembrare una parentesi banale, ma che non lo è poi così tanto per il numero di ragazzi che vengono coinvolti, fra le battute serie e quelle meno serie, non si decide, perché si dice che "il problema non esiste"; sull'industria, l'Assessore Ferraris - che non vediamo, probabilmente si starà occupando dell'ennesima crisi del giorno! - sappiamo bene quali sono le "non risposte" che dà (il caso della "Thermoplay" penso sia un caso eclatante, a rischio di far emigrare un'azienda che dà occupazione, un'azienda che, rispetto a tante altre tenute in piedi dai sussidi pubblici, cammina con le sue gambe, probabilmente per le risposte che non date, per le leggi che non volete fare, che non volete cambiare; probabilmente, anche qui, avremo sorprese amare!).

Allora, prendiamo atto, Assessore Cerise e Presidente Perrin, che questa è una Giunta "di transizione", una "Giunta ponte"; non abbiamo capito dove finisca questo ponte, però la sensazione è che questa sia una "Giunta ponte"! Attendiamo di percorrere insieme a voi questo "ponte" e speriamo che l'approdo finale sia migliore del punto di partenza!