Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 3147 del 3 aprile 2003 - Resoconto

OGGETTO N. 3147/XI Disegno di legge: "Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive".

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Oggetto)

1. La presente legge disciplina l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi, definendone i principi organizzativi e procedimentali.

2. In particolare, la presente legge disciplina l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative concernenti la localizzazione, la rilocalizzazione e l'avvio degli impianti produttivi di beni e di servizi, nonché la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione e la riconversione dei medesimi impianti, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa.

3. Gli impianti produttivi di cui al comma 2 comprendono tutti gli impianti destinati alla produzione di beni e di servizi, ivi inclusi quelli afferenti le attività agricole, commerciali ed artigiane, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazione.

Articolo 2 (Compiti della Regione)

1. Allo scopo di assicurare l'esercizio efficiente delle funzioni amministrative di cui all'articolo 1, la Regione promuove intese ed altre forme di coordinamento tra pubbliche amministrazioni volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, al miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, all'organizzazione di un sistema informativo telematico per la raccolta e la diffusione delle informazioni, allo svolgimento in via telematica dei procedimenti di competenza della struttura unica di cui all'articolo 3, comma 1, nonché all'individuazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico e alla fissazione dei termini entro i quali dette amministrazioni sono tenute a rilasciare i pareri o gli atti di assenso richiesti.

2. Le intese di cui al comma 1 devono comunque prevedere il rispetto dei termini procedimentali stabiliti dalla presente legge.

3. La Regione istituisce, per l'informazione alle imprese, banche dati informatizzate, utilizzando anche quelle esistenti, accessibili da chiunque per via telematica e finalizzate alla raccolta e alla diffusione delle informazioni di cui all'articolo 10.

4. Le banche dati forniscono le informazioni sugli adempimenti necessari per l'attivazione dei procedimenti di autorizzazione di cui è responsabile lo sportello unico, nonché tutti i dati e le informazioni utili disponibili a livello regionale, compresi quelli concernenti le attività promozionali.

Articolo 3 (Titolarità e modalità di esercizio delle funzioni)

1. Le funzioni amministrative di cui all'articolo 1 sono attribuite ai Comuni, i quali le esercitano singolarmente o in forma associata attraverso le Comunità montane, ai sensi dell'articolo 83 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), assicurando che l'intero procedimento sia affidato ad un'unica struttura, dotata di uno sportello unico per le attività produttive, di seguito denominato sportello unico, al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti disciplinati dalla presente legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma associata attraverso le Comunità montane, possono stipulare convenzioni con la Camera valdostana delle imprese e delle professioni di cui alla legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta), e possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, ai quali possono essere affidati singoli adempimenti correlati al procedimento.

Articolo 4 (Strumenti per l'esercizio coordinato delle funzioni)

1. Al fine di assicurare l'esercizio coordinato delle funzioni di cui all'articolo 9, è istituito, presso il Consiglio permanente degli enti locali di cui all'articolo 60 della l.r. 54/1998, un organismo di coordinamento per lo svolgimento dei seguenti compiti:

a) coordinamento delle attività degli sportelli unici;

b) verifica e controllo dei risultati dell'attività svolta dagli sportelli unici ed analisi dei relativi costi di funzionamento;

c) verifica dell'osservanza dei termini e degli adempimenti procedimentali relativi all'esercizio delle funzioni dello sportello unico;

d) promozione, in collaborazione con le strutture regionali competenti, dello sviluppo e dell'aggiornamento degli strumenti necessari allo svolgimento in via telematica dell'attività di sportello unico;

e) promozione, coordinamento ed aggiornamento di convenzioni finalizzate allo sviluppo e al miglioramento delle attività di sportello unico con la Regione, gli enti locali, altri enti pubblici o privati ed associazioni di categoria;

f) formazione ed aggiornamento del personale;

g) assistenza agli sportelli unici e diffusione di ogni informazione utile alle attività di sportello unico;

h) svolgimento, in via sussidiaria, delle funzioni di sportello unico, nei procedimenti relativi ad insediamenti produttivi insistenti su ambiti territoriali di più sportelli unici.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il Consiglio permanente degli enti locali può avvalersi del personale del Consorzio dei comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) o di altre strutture e consorzi.

3. I rapporti derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 sono regolati da apposita convenzione.

Articolo 5 (Principi procedimentali)

1. Il procedimento amministrativo correlato all'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 1 è unico; l'istanza presentata dagli interessati origina un procedimento unico ed un unico provvedimento conclusivo, indipendentemente dal numero di endoprocedimenti che si rendano necessari nel corso dell'iter procedurale.

2. Il procedimento ha per oggetto l'accertamento della compatibilità dell'intervento sotto i profili urbanistici, sanitari, della sicurezza e della tutela ambientale, ivi compresi la tutela idraulica, idrogeologica, il rispetto dei vincoli forestali, paesaggistici, storici, artistici ed archeologici.

3. Il procedimento è improntato al rispetto dei seguenti principi:

a) istituzione dello sportello unico presso la struttura unica di cui all'articolo 3, comma 1, ed individuazione del responsabile del procedimento;

b) trasparenza delle procedure ed apertura del procedimento alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché dei portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione dell'opera;

c) facoltà per il soggetto interessato di ricorrere all'autocertificazione, salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, per l'attestazione, sotto la propria responsabilità, della conformità del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti, ivi comprese quelle edilizie ed urbanistiche;

d) facoltà per il soggetto interessato, inutilmente decorsi i termini per il rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto in conformità alle autocertificazioni prodotte, previa conclusione favorevole della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), ove prevista dalle norme vigenti, e purché abbia ottenuto il prescritto titolo abilitativo ai sensi della vigente normativa urbanistico-edilizia;

e) previsione dell'obbligo della riduzione in pristino nel caso di falsità di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di irregolarità od omissioni suscettibili di correzioni od integrazioni, comunque non costituenti falsità;

f) possibilità del ricorso da parte del responsabile del procedimento unico, ove non sia esercitata la facoltà del ricorso all'autocertificazione di cui alla lettera c), alla conferenza di servizi, le cui determinazioni sostituiscono il provvedimento ai sensi dell'articolo 11, comma 13;

g) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati non collegati professionalmente, né economicamente in modo diretto od indiretto all'impresa, con la presenza dei tecnici della struttura organizzativa, entro i termini stabiliti; l'autorizzazione e il collaudo non esonerano le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e di controllo e dalle responsabilità conseguenti previste dalla legge.

Articolo 6 (Esclusioni)

1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle normative concernenti:

a) la procedura di VIA, salvo quanto previsto dall'articolo 17;

b) la semplificazione procedimentale che consente l'avvio delle attività previa semplice comunicazione ovvero denuncia di inizio attività.

Articolo 7 (Individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi)

1. L'individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi è effettuata dai Comuni ai sensi della legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 (Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP)), anche ai fini della creazione del patrimonio pubblico per insediamenti produttivi di cui alla legge regionale 7 dicembre 1979, n. 73 (Norme per la creazione di patrimonio pubblico disponibile costituito da immobili per insediamenti residenziali e produttivi).

CAPO II SPORTELLO UNICO

Articolo 8 (Istituzione e gestione dello sportello unico)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni stabiliscono, ai sensi dell'articolo 3, la forma di esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 1.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio permanente degli enti locali provvede all'istituzione dell'organismo di coordinamento di cui all'articolo 4 e ne nomina il responsabile.

3. Entro centoventi giorni dall'adozione delle determinazioni assunte dai Comuni ai sensi del comma 1, gli stessi provvedono, nella forma stabilita, all'istituzione della struttura dotata di sportello unico, alla quale è affidato l'intero procedimento concernente la localizzazione, la rilocalizzazione e l'avvio degli impianti produttivi di beni e servizi, la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione e la riconversione dei medesimi impianti, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati destinati all'esercizio di impresa, ivi incluso il rilascio degli atti di assenso urbanistico-edilizio e di quelli previsti dalla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai comuni della Valle d'Aosta in materia di tutela del paesaggio), da ultimo modificata dalla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).

4. Gli enti titolari dell'esercizio delle funzioni ai sensi dell'articolo 3, contestualmente alla costituzione delle strutture dotate di sportello unico, ne definiscono gli organici e provvedono a nominarne il responsabile. Il funzionario preposto alla struttura di sportello unico è responsabile dell'intero procedimento.

5. La Regione fornisce ai Comuni gli strumenti necessari allo svolgimento in via telematica dei procedimenti di competenza dello sportello unico e può concedere ai Comuni e al Consiglio permanente degli enti locali incentivi per agevolare l'istituzione e lo sviluppo dello sportello unico nelle forme di cui all'articolo 3, comma 1, e dell'organismo di coordinamento di cui all'articolo 4, secondo criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 9 (Funzioni dello sportello unico)

1. Allo sportello unico gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti procedimentali previsti dalla normativa vigente e connessi all'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 1.

2. Lo sportello unico svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) attiva e coordina tutti i procedimenti amministrativi afferenti ad istanze concernenti la localizzazione, la rilocalizzazione e l'avvio degli impianti produttivi di beni e servizi, la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione e la riconversione dei medesimi impianti, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati destinati all'esercizio di impresa, ivi incluso il rilascio degli atti di assenso urbanistico-edilizio e di quelli previsti dalla l.r. 18/1994;

b) attiva gli strumenti necessari allo svolgimento in via telematica dei procedimenti di competenza, interagendo, ove necessario, con le altre pubbliche amministrazioni e con le banche dati istituite dalla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 3;

c) assicura, a chiunque vi abbia interesse, previa predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi informativi, l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure autorizzative, all'elenco delle domande di autorizzazione presentate, nonché a tutte le informazioni utili disponibili a livello regionale, comprese quelle concernenti le attività promozionali;

d) garantisce ai singoli soggetti interessati l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni relative alle domande di autorizzazione da essi presentate e allo stato del loro iter procedurale;

e) si pronuncia sulla conformità, su richiesta dei soggetti interessati, allo stato degli atti in suo possesso, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere ai vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale ed urbanistica, nonché alla normativa di tutela ambientale, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento autorizzativo; tale parere è reso entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta;

f) diffonde ogni informazione relativa alle attività produttive;

g) accerta la regolarità formale e la completezza della domanda; in caso di incompletezza della domanda è ammessa un'unica richiesta di integrazione istruttoria.

Articolo 10 (Assistenza alle imprese)

1. Lo sportello unico, anche avvalendosi della Camera valdostana delle imprese e delle professioni, delle associazioni di categoria e dei centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 14 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale), fornisce assistenza alle imprese mediante la raccolta e la diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi ed all'attività degli sportelli unici, nonché delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.

2. I rapporti derivanti dallo svolgimento delle attività di assistenza alle imprese sono regolati da apposite convenzioni.

CAPO III PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI

Articolo 11 (Procedimento semplificato)

1. Il procedimento semplificato si applica:

a) nel caso in cui il soggetto richiedente non intende avvalersi del procedimento amministrativo mediante autocertificazione di cui all'articolo 12;

b) nei casi in cui l'autocertificazione è esclusa ai sensi dell'articolo 12, comma 2.

2. Il procedimento è unico e ha inizio con la presentazione di un'unica domanda allo sportello unico territorialmente competente al rilascio del provvedimento conclusivo, o ad altro sportello unico presente sul territorio regionale il quale provvede tempestivamente a trasmetterla allo sportello unico territorialmente competente. Lo sportello unico territorialmente competente immette immediatamente la domanda nell'archivio informatico e la data di immissione determina l'avvio del procedimento.

3. Lo sportello unico territorialmente competente, qualora rilevi l'incompletezza della documentazione presentata, provvede, non oltre trenta giorni dal ricevimento della domanda, a richiedere, per una sola volta, l'integrazione degli atti necessari ai fini istruttori. In tal caso, i termini di cui ai commi 5 e 15 riprendono a decorrere dalla presentazione della documentazione completa.

4. La struttura unica, al fine dell'adozione del provvedimento conclusivo per la realizzazione dell'intervento richiesto, adotta direttamente, ovvero richiede, non oltre tre giorni dal ricevimento della domanda o delle integrazioni istruttorie richieste ai sensi del comma 3, alle amministrazioni coinvolte o a quelle di cui intende avvalersi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, gli atti a ciò necessari, prescritti dalle normative vigenti. Le amministrazioni coinvolte, qualora rilevino l'incompletezza della documentazione trasmessa, possono richiederne l'integrazione allo sportello unico per una sola volta entro il termine di venti giorni dal ricevimento della documentazione.

5. Le amministrazioni coinvolte sono tenute ad individuare un responsabile dei rapporti con lo sportello unico oltre ad un responsabile dei singoli endoprocedimenti e a far pervenire gli atti ed i pareri di loro competenza entro il termine previsto dalle rispettive normative di settore, ovvero entro il più breve termine stabilito a seguito delle intese di cui all'articolo 2, comma 1, e comunque entro un termine non superiore a sessanta giorni decorrenti dal ricevimento della documentazione.

6. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a VIA, la struttura regionale competente in materia di VIA comunica alla struttura unica l'esito dell'istruttoria entro il termine stabilito per la conclusione della stessa dall'articolo 14, comma 4, della legge regionale 18 giugno 1999, n. 14 (Nuova disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale)).

7. Qualora la struttura competente in materia di VIA rilevi l'incompletezza della documentazione trasmessa, può richiederne, per una volta sola, l'integrazione alla struttura, entro venti giorni dal ricevimento. In tal caso i termini di cui ai commi 6 e 15 riprendono a decorrere dalla presentazione della documentazione completa.

8. Nel caso in cui, entro i termini stabiliti dal comma 5, una delle amministrazioni si pronunci negativamente, la pronuncia è comunicata dalla struttura al soggetto richiedente entro tre giorni dalla sua ricezione e il procedimento si intende concluso. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a VIA, la struttura comunica al soggetto richiedente l'eventuale esito negativo entro tre giorni dalla data della relativa deliberazione della Giunta regionale. In tali casi, il soggetto richiedente, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere alla struttura di convocare, entro i successivi cinque giorni, una conferenza di servizi al fine di concordare quali siano le eventuali condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa.

9. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 5 e 6, il responsabile del procedimento, entro i successivi cinque giorni, convoca una conferenza di servizi.

10. Le conferenze di servizi di cui ai commi 8 e 9 si svolgono con le modalità previste dall'articolo 18. La convocazione della conferenza di servizi è resa pubblica per via telematica o informatica e ad essa partecipano le amministrazioni interessate al procedimento.

11. Alla conferenza di servizi possono intervenire i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione dell'impianto produttivo; tali soggetti possono presentare memorie e osservazioni che la conferenza è tenuta a valutare.

12. La conferenza di servizi procede all'istruttoria del progetto e redige un verbale che tiene luogo degli atti e dei pareri tecnici comunque denominati prescritti dalle norme vigenti o ritenuti necessari, pronunciandosi altresì sulle eventuali osservazioni formulate ai sensi del comma 11. La conferenza fissa altresì il termine entro cui pervenire alla decisione, in ogni caso compatibile con il rispetto dei termini finali di cui al comma 15.

13. Il verbale recante le determinazioni assunte dalla conferenza di servizi convocata ai sensi del comma 9, con esclusione dei progetti da sottoporre a VIA, tiene luogo del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento ed è immediatamente comunicato, a cura dello sportello unico, al soggetto richiedente.

14. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a VIA, il verbale recante le determinazioni assunte dalla conferenza di servizi tiene luogo del parere di cui all'articolo 15 della l.r. 14/1999. Il verbale è trasmesso alla Giunta regionale la quale si esprime con propria deliberazione con le modalità stabilite dal medesimo articolo Entro tre giorni dalla deliberazione, la struttura unica adotta il provvedimento conclusivo e ne dà immediata comunicazione al soggetto interessato.

15. Il procedimento si conclude nel termine di centotrentacinque giorni. Per le opere da sottoporre a VIA il procedimento si conclude nel termine di otto mesi.

16. A partire dalla data di operatività degli sportelli unici, le domande devono essere presentate allo sportello unico. Le altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento non possono rilasciare al richiedente atti autorizzatori, nullaosta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati. Tali atti, qualora eventualmente rilasciati, operano esclusivamente all'interno del procedimento unico. In ogni caso, le amministrazioni hanno l'obbligo di trasmettere alla struttura unica responsabile del procedimento, entro cinque giorni dal ricevimento, eventuali domande ad esse presentate e relative a procedimenti disciplinati dalla presente legge, allegando gli atti istruttori eventualmente già compiuti e dandone comunicazione al richiedente. I procedimenti in corso alla data di operatività dello sportello unico sono trasmessi allo sportello unico a richiesta dei soggetti interessati, ovvero conclusi dall'amministrazione procedente.

Articolo 12 (Procedimento mediante autocertificazione)

1. Il procedimento amministrativo mediante autocertificazione ha inizio con la presentazione di un'unica domanda, contenente, ove necessario, anche la richiesta del prescritto titolo abilitativo ai sensi della vigente normativa urbanistico-edilizia, corredata di autocertificazioni attestanti la conformità del progetto alle prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia di urbanistica, di sicurezza degli impianti, di tutela sanitaria e di tutela ambientale, redatte da professionisti abilitati o da società di professionisti e sottoscritte dai medesimi, unitamente al legale rappresentante dell'impresa. La presentazione della domanda avviene con le modalità previste all'articolo 11, comma 2.

2. L'autocertificazione non si applica alle determinazioni relative a:

a) impianti nei quali sono utilizzati materiali nucleari;

b) impianti di produzione di materiali d'armamento;

c) impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali;

d) impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti soggetti all'applicazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), e successive modificazioni ed integrazioni;

e) procedure relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento disciplinate ai sensi degli articoli 18 e 21 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Legge comunitaria 1995-1997), e, nelle more della loro attuazione, dalla normativa vigente;

f) ipotesi nelle quali, nell'ambito del procedimento unico, singole fasi procedimentali debbano obbligatoriamente concludersi con un'apposita autorizzazione ai sensi della normativa comunitaria ovvero della normativa vigente in materia di tutela di beni culturali e ambientali.

3. La struttura unica, ricevuta la domanda, provvede tempestivamente, e comunque non oltre tre giorni, a:

a) immettere la domanda nell'archivio informatico, dandone notizia tramite adeguate forme di pubblicità;

b) inviare copia della domanda e della documentazione prodotta, anche in via telematica, alla Regione, ai comuni interessati, nonché, per i profili di competenza, alle altre amministrazioni competenti per le verifiche;

c) dare contestuale inizio al procedimento per il rilascio del prescritto titolo abilitativo ai sensi della vigente normativa urbanistico-edilizia.

4. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda, la struttura unica può richiedere, per una sola volta, l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Decorso il predetto termine, non possono essere richiesti altri atti o documenti concernenti fatti risultanti dalla documentazione inviata. I soggetti competenti per le verifiche possono richiedere alla struttura l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori entro venti giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte dello sportello unico. I termini di cui ai commi 9 e 10 restano sospesi fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti. Qualora questi non pervengano entro sessanta giorni dalla richiesta, salvo motivata richiesta di proroga da parte dell'impresa comunque non superiore a ulteriori sessanta giorni, il procedimento è concluso e la realizzazione del progetto si intende negata.

5. Nel caso in cui occorrano chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali o al rispetto delle normative amministrative e tecniche di settore o qualora il progetto si riveli di particolare complessità, ovvero si rendano necessarie modifiche al progetto, o il Comune intenda proporre una diversa localizzazione dell'impianto, il responsabile del procedimento può convocare il soggetto richiedente per una audizione in contraddittorio con tutti gli uffici coinvolti nel procedimento. Dell'audizione è redatto apposito verbale.

6. Qualora, al termine dell'audizione, sia raggiunto un accordo ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59), il relativo verbale vincola le parti. I termini di cui ai commi 9 e 10 restano sospesi fino alla presentazione, entro il termine stabilito nell'accordo stesso, del progetto modificato conformemente all'accordo. Nel caso in cui l'accordo non venga raggiunto, il procedimento è concluso e la realizzazione del progetto si intende negata.

7. Qualora, in sede di esame della domanda, lo sportello unico o le amministrazioni competenti per le verifiche ravvisino la falsità di alcuna delle autocertificazioni, ne informano il responsabile del procedimento il quale, fatti salvi i casi di irregolarità o omissioni suscettibili di correzioni od integrazioni e comunque non costituenti falsità, ne fa denuncia all'autorità competente, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento è sospeso fino alla decisione relativa ai fatti denunciati.

8. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 11, possono trasmettere allo sportello unico, entro venti giorni dall'avvenuta pubblicità di cui al comma 3, lettera a), memorie e osservazioni o chiedere di essere sentiti in contraddittorio, ovvero che il responsabile del procedimento convochi tempestivamente una riunione alla quale partecipano anche i rappresentanti dell'impresa. Tutti i partecipanti alla riunione possono essere assistiti da tecnici ed esperti di loro fiducia, competenti sui profili controversi. Su quanto rappresentato dagli intervenuti la struttura unica si pronuncia motivatamente. La convocazione della riunione sospende, per non più di venti giorni, i termini di cui ai commi 9 e 10.

9. Il procedimento è concluso, salvo quanto disposto dai commi 4, 6 e 8, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, ovvero dalla sua integrazione per iniziativa dell'impresa o su richiesta della struttura unica. Qualora sia necessario il titolo abilitativo prescritto ai sensi della normativa urbanistico-edilizia vigente, il procedimento si conclude nello stesso termine con il rilascio o con il diniego del citato titolo abilitativo.

10. Nel caso di impianti a struttura semplice, individuati secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, la realizzazione del progetto si intende autorizzata se la struttura unica, salvo quanto disposto dai commi 4, 6 e 8, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda, ovvero dalla sua integrazione per iniziativa dell'impresa o su richiesta della struttura unica, non comunica il proprio motivato dissenso ovvero non convoca l'impresa per l'audizione; la realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio del titolo abilitativo prescritto ai sensi della normativa urbanistico-edilizia vigente.

11. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 9 e 10, la realizzazione del progetto si intende autorizzata in conformità alle autocertificazioni prodotte. La realizzazione dell'intervento è comunque subordinata al rilascio del titolo abilitativo prescritto ai sensi della normativa urbanistico-edilizia vigente. L'impresa è tenuta a comunicare allo sportello unico l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'intervento. Il giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione da parte dell'impresa, la struttura unica informa dell'inizio dei lavori le amministrazioni interessate affinché provvedano ad effettuare i controlli ritenuti necessari.

12. Qualora, successivamente all'inizio dei lavori per la realizzazione dell'intervento sia accertata la falsità di una delle autocertificazioni prodotte, fatti salvi i casi di irregolarità od omissioni suscettibili di correzioni od integrazioni e comunque non costituenti falsità, il responsabile del procedimento assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la richiesta al Sindaco di riduzione in pristino dello stato dei luoghi ai sensi del titolo VIII della l.r. 11/1998, e ne fa denuncia all'autorità competente, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

Articolo 13 (Accertamento della conformità urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale)

1. La struttura unica accerta la sussistenza e la regolarità formale delle autocertificazioni prodotte ai sensi dell'articolo 12, comma 1. Successivamente, la struttura e le altre amministrazioni delle quali la struttura intende avvalersi verificano la conformità delle medesime autocertificazioni agli strumenti urbanistici, al piano territoriale paesistico, nonché l'insussistenza di vincoli idrogeologici, forestali ed ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico, incompatibili con l'impianto.

2. La verifica di cui al comma 1 riguarda, fra l'altro:

a) la prevenzione degli incendi;

b) la sicurezza degli impianti elettrici e degli apparecchi di sollevamento di persone o cose;

c) l'installazione di apparecchi e impianti a pressione;

d) l'installazione di recipienti a pressione contenenti gas propano liquido;

e) il rispetto delle vigenti norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

f) le emissioni inquinanti in atmosfera;

g) le immissioni nei corpi idrici o in falde sotterranee e ogni altro rischio di immissione potenzialmente pregiudizievole per la salute e per l'ambiente;

h) l'inquinamento acustico ed elettromagnetico all'interno e all'esterno dell'impianto produttivo;

i) le industrie qualificate come insalubri;

j) le misure di contenimento energetico.

3. Il decorso dei termini di cui all'articolo 12, commi 9 e 10, non esenta il Comune e gli altri enti interessati dall'esercizio delle funzioni di controllo.

Articolo 14 (Affidamento delle istruttorie tecniche a strutture pubbliche qualificate)

1. Le strutture uniche possono affidare, mediante convenzione che fissi termini compatibili con quelli previsti dalla presente legge per la conclusione dei procedimenti, specifiche fasi e attività istruttorie all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), all'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta, nonché a università e istituti pubblici di ricerca che assicurino requisiti di indipendenza, di competenza e di adeguatezza tecnica.

CAPO IV PROCEDURA DI COLLAUDO

Articolo 15 (Modalità di esecuzione)

1. Quando il collaudo è previsto dalle norme vigenti, le strutture e gli impianti sono collaudati da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista dell'impianto e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, all'impresa, che ne attestano la conformità al progetto approvato, l'agibilità e l'immediata operatività.

2. Al collaudo partecipano i tecnici della struttura unica che, a tal fine, può avvalersi del personale dipendente da altre amministrazioni, fatto salvo il rispetto del termine finale del procedimento. L'impresa chiede alla struttura di fissare la data del collaudo in un giorno compreso tra il decimo e il quarantacinquesimo successivo a quello della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il collaudo può avere luogo a cura dell'impresa, che ne comunica le risultanze alla struttura. In caso di esito positivo del collaudo, l'impresa può iniziare l'attività produttiva.

3. Il certificato di collaudo riguarda, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la salute, la sicurezza e la tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro e alle prescrizioni indicate in sede di autorizzazione.

4. Il certificato è rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore. Nel caso in cui la certificazione risulti non conforme all'opera ovvero a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di irregolarità od omissioni comunque non costituenti falsità, il responsabile del procedimento assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la richiesta al Sindaco di riduzione in pristino, a spese dell'impresa, dello stato dei luoghi ai sensi del titolo VIII della l.r. 11/1998, e ne fa denuncia all'autorità competente, oltre che al competente ordine o collegio professionale, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

5. Il certificato positivo di collaudo, in conformità alle prescrizioni del presente articolo, consente la messa in funzione degli impianti fino al rilascio definitivo del certificato di agibilità, del nulla osta all'esercizio di nuova produzione e di ogni altro atto amministrativo richiesto.

6. La Regione e le altre amministrazioni effettuano i controlli di competenza sugli impianti produttivi, ne comunicano le risultanze agli interessati che possono presentare memorie o chiedere la ripetizione in contraddittorio dell'eventuale esperimento di prove e adottano i provvedimenti, anche in via d'urgenza, previsti dalla legge. L'effettuazione e l'esito dei controlli sono registrati anche presso l'archivio informatico dello sportello unico.

7. Il collaudo effettuato ai sensi del comma 2 non esonera le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e di controllo in materia, e dalle responsabilità conseguenti previste dalla legge, da esercitare successivamente al deposito del certificato di collaudo degli impianti.

CAPO V SPESE E DIRITTI

Articolo 16 (Modalità di riscossione)

1. In relazione ai procedimenti disciplinati dalla presente legge, i Comuni e le altre amministrazioni interessate pongono a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite. Tali spese e diritti sono dovuti nella misura del 50 per cento nel caso di procedimento mediante autocertificazione, in relazione alle attività di verifica.

2. I Comuni, in relazione all'attività propria degli sportelli unici, possono prevedere la riscossione di diritti di istruttoria, per importi comunque non superiori alla misura massima stabilita con deliberazione della Giunta regionale.

3. Lo sportello unico provvede alla verifica dell'avvenuto pagamento delle spese e dei diritti di cui al presente articolo.

CAPO VI DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

Articolo 17 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 12 della l.r. 14/1999, la richiesta di VIA, relativa ad opere il cui procedimento di autorizzazione è disciplinato dalla presente legge, deve essere presentata allo sportello unico territorialmente competente, il quale provvede, tempestivamente, e comunque non oltre tre giorni dal ricevimento della richiesta, a:

a) trasmettere alla struttura regionale competente in materia di VIA una copia del progetto preliminare ed il relativo studio di impatto ambientale di cui all'articolo 11 della l.r. 14/1999;

b) trasmettere al Comune territorialmente interessato al progetto copia del rapporto di sintesi di cui all'articolo 11, comma 2, lettera i), della l.r. 14/1999;

c) richiedere alle strutture regionali e alle altre amministrazioni pubbliche i pareri che sono obbligatori per l'approvazione del progetto ai sensi delle vigenti leggi.

2. Il termine per la conclusione dell'istruttoria è quello stabilito dall'articolo 14, comma 4, della l.r. 14/1999. Nei casi previsti dall'articolo 14, comma 5, della legge medesima, il termine è ridotto a centocinquanta giorni.

Articolo 18 (Disposizioni particolari per la conferenza di servizi)

1. Per i procedimenti di autorizzazione disciplinati dalla presente legge, la convocazione della prima riunione della conferenza di servizi di cui all'articolo 11 deve pervenire alle amministrazioni interessate, per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in altra data; in tal caso, il responsabile del procedimento concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.

2. Nella prima riunione della conferenza di servizi, le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono comunque superare i novanta giorni, salvo quanto previsto al comma 3, e, in ogni caso, devono consentire il rispetto dei tempi di risposta previsti dalla presente legge.

3. Nei casi in cui sia richiesta la VIA e la fase istruttoria della VIA si sia conclusa nei termini previsti dall'articolo 14, comma 4, della l.r. 14/1999, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 15 della legge medesima.

4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA e la fase istruttoria della VIA non si sia conclusa nei termini previsti dall'articolo 14, comma 4, della l.r. 14/1999, alla conferenza di servizi è convocato il Comitato tecnico per l'ambiente nella composizione prevista dall'articolo 4 della medesima legge. Il Comitato si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi alla data della prima riunione. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si manifesti la necessità di approfondimenti istruttori. Entro i trenta giorni successivi alla decisione conclusiva della conferenza, la Giunta regionale assume, con motivata deliberazione, la decisione sulla compatibilità ambientale.

5. Nei casi in cui sia convocata la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 11, comma 8, e qualora si tratti di progetti di opere da sottoporre a VIA, alla conferenza di servizi è convocato il Comitato tecnico per l'ambiente nella composizione prevista dall'articolo 4 della l.r. 14/1999. La conferenza di servizi, che si conclude nei trenta giorni successivi alla data della prima riunione, ha il fine di concordare le eventuali condizioni per il superamento della pronuncia negativa senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento autorizzativo.

6. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al capo V della l.r. 18/1999.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 19 (Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 155.000 a decorrere dall'anno 2003.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo programmatico 2.1.2. (Istituzioni diverse) e si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) dell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali) a valere sull'accantonamento previsto al punto A.1.4. (Istituzione dello "Sportello Unico" per le attività produttive) dell'allegato 1 dello stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2003 e di quello pluriennale per il triennio 2003/2005.

3. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Président La parole au rapporteur, le Conseiller Borre.

Borre (UV) Il disegno di legge che oggi discutiamo si pone obiettivi ambiziosi e delinea gli strumenti da utilizzare per il raggiungimento di tali obiettivi. Non ci nascondiamo che il cammino da compiere sarà complesso e difficoltoso: il cambiamento organizzativo della Pubblica Amministrazione richiederà anche un cambiamento culturale del modo di rapportarsi con i cittadini. Gli obiettivi sono apparentemente semplici e l'utilità per il cittadino è immediatamente percepibile:

- semplificare le pratiche che riguardano gli adempimenti a carico delle imprese per la localizzazione o la trasformazione di un impianto produttivo, siano esse commerciali, artigianali o industriali;

- istituire un unico interlocutore per tutti gli atti amministrativi in luogo della pluralità di uffici a cui oggi ci si deve rivolgere;

- instaurare una maggior cooperazione fra i comuni e gli altri enti coinvolti nel processo autorizzativo per facilitare il cittadino;

- sviluppare la cooperazione fra comuni ed associazioni di categoria;

- affidare ai comuni un nuovo ruolo nello sviluppo delle politiche economiche territoriali;

- fornire una più diffusa assistenza alle imprese sulle normative per l'insediamento e sugli strumenti di carattere finanziario, contributivo, fiscale, eccetera;

- attivare un sistema informativo capace di collegare, in tema di autorizzazioni, in modo efficace ed efficiente tutti i comuni e tutti gli enti interessati dai procedimenti;

- porre, in prospettiva, le basi per una revisione ed un maggior coordinamento del quadro normativo regionale che regola gli insediamenti sul territorio al fine di semplificarlo ulteriormente.

In sostanza si prefigura un miglior rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione che dia maggiori certezze, che faccia risparmiare tempo e denaro e che, pur nel rispetto dei ruoli, ponga il cittadino al centro dell'azione della Pubblica Amministrazione. La semplificazione è un processo lungo, che richiederà tempo, ma è un passaggio inevitabile se si vuole, da un lato, tutelare il territorio, l'ambiente e la sicurezza e, dall'altro, fare in modo che tale tutela garantisca l'essenza degli interessi pubblici senza diventare un'estenuante corsa ad ostacoli nel mondo della burocrazia. Per ottenere questi risultati è necessario che il confronto tra Regione, enti locali ed associazioni di categoria, confronto che ha portato a questo disegno di legge, non si interrompa, ma anzi si rafforzi e diventi metodo di lavoro. Il buon funzionamento dipenderà dal grado di informazione e di cooperazione delle imprese, ma anche e, soprattutto, dei professionisti che operano per loro. Nello stesso tempo, per porre le basi di un radicale cambiamento dei principi organizzativi della Pubblica Amministrazione, è necessario che si rafforzi la cooperazione fra enti locali, in particolar modo in una Regione come la nostra caratterizzata da comuni di medie, piccole e piccolissime dimensioni.

L'istituzione in Valle d'Aosta dello "Sportello unico per le attività produttive" avviene sulla base delle esperienze maturate negli ultimi anni a livello nazionale. Il presente disegno di legge ha adeguato i principi generali che regolano l'attività dello Sportello unico alle peculiarità regionali, introducendo alcune modifiche tra le quali una diversa struttura organizzativa: l'istituzione dell'organismo del coordinamento presso il Consiglio permanente degli enti locali, l'incentivazione dell'associazionismo nell'istituzione e nello sviluppo delle forme organizzative degli sportelli unici regionali implicano un forte orientamento alla collaborazione fra comuni che ho indicato come elemento indispensabile per il successo dell'iniziativa. A livello nazionale i risultati ottenuti con l'attivazione dello Sportello unico sono molto diversi da regione a regione, da comune a comune.

La discriminante non è stata la dimensione dei comuni, ma la volontà di affrontare il tema dell'innovazione che pone sia l'Amministrazione regionale sia i comuni di fronte alla necessità di rivedere le procedure interne ed i rapporti tra uffici e di cambiare abitudini; in sostanza occorrerà dimostrare di voler svecchiare il sistema. Credo che, a causa delle forti novità, nelle prime fasi operative si andrà incontro a difficoltà e problemi. Se però l'organizzazione e la gestione degli sportelli sapranno rispettare, come prevedono sia lo stesso disegno di legge sia la legge regionale n. 54, criteri di razionalità e funzionalità, l'introduzione del nuovo modo di operare consentirà, nel medio periodo, di aprire prospettive di maggiore efficienza ed efficacia nella gestione generale degli enti locali. Un elemento fondamentale per concretizzare la volontà di innovazione e per avere buoni risultati è costituito dall'introduzione di nuove tecnologie telematiche e con questo disegno di legge la Regione si è fatta carico della fornitura del sistema. Si avrà un cambiamento immediato nei rapporti tra tutti gli enti e le amministrazioni coinvolte nel procedimento autorizzativo e, soprattutto, fra amministratori ed amministrati. Sono condizioni indispensabili per procedere concretamente sulla strada della semplificazione del rapporto imprese-professionisti-Pubblica Amministrazione: il collegamento informatico tra Sportello unico, altre amministrazioni ed imprese; la possibilità di avere per via telematica le informazioni su cosa occorre fare per richiedere le autorizzazioni; la disponibilità di tutte le informazioni utili alla vita dell'impresa; la pubblicità per via telematica dei procedimenti avviati. Con questo disegno di legge la Regione ha fatto la sua parte, ora tocca ai comuni raccogliere la sfida ed utilizzare le opportunità che la legge offre, con la consapevolezza che anche i costi dell'iniziativa rientrano nei principi di efficienza ed efficacia che ci devono far da guida.

Nel confronto tra Regione e Celva, che ha accompagnato la stesura del disegno di legge, è emersa l'ipotesi di strutturare lo Sportello unico su tre livelli: il già citato organismo di coordinamento previsto dall'articolo 4; nove strutture di sportello unico - Aosta e le otto comunità montane - nelle forme previste dall'articolo 3; uffici di front office in tutti i comuni della Regione. Un primo studio sulle risorse necessarie per attivare gli sportelli unici individua in 112 unità l'organico complessivo da impegnare per il buon funzionamento della struttura organizzativa ipotizzata. Gran parte del personale potrà e dovrà essere reperito all'interno degli organici dei vari enti - comuni, comunità montane, Regione - e tutto questo personale debitamente formato.

L'attivazione dello Sportello unico è un'occasione di razionalizzazione della macchina pubblica e di miglior utilizzo delle risorse in gran parte già esistenti. Lo Sportello unico non deve essere utilizzato per dilatare ancora le piante organiche: i nuovi innesti devono essere quelli strettamente necessari e, come ho già detto nel mio intervento, bisogna svecchiare il sistema, non appesantirlo. I costi generali di struttura devono essere commisurati a due tipologie di risparmio: il risparmio per l'utente che non deve fare il giro di più uffici per arrivare a capo del suo problema: risparmio di tempo e di salute, viste le complicazioni a cui fa fronte; il risparmio per la Pubblica Amministrazione dovuto ad una migliore organizzazione della macchina comunale, alla specifica formazione e ad un utilizzo più razionale e dinamico del personale.

Non entro nel merito dei singoli contenuti strettamente amministrativi del disegno di legge, ma segnalo tre principali innovazioni, che danno ai comuni un quadro di riferimento, all'interno del quale impostare la loro azione, certo, ma adattabile alle esigenze di ogni realtà: l'individuazione di un unico interlocutore per l'impresa; l'unificazione del procedimento di autorizzazione; l'introduzione delle tecnologie telematiche nella gestione quotidiana dei procedimenti amministrativi. Al di là di ogni considerazione sugli sviluppi futuri e sulle potenzialità del disegno di legge, anche il solo e semplice farsi carico da parte dell'ente locale dell'insieme delle attività burocratiche che oggi il cittadino deve affrontare con molte diverse amministrazioni fa dello Sportello unico un utile servizio che oggettivamente semplifica la vita alle imprese e ai cittadini.

Président La parole au rapporteur, le Conseiller Praduroux.

Praduroux (UV) Tra gli obiettivi contenuti nella ridefinizione delle attività della Pubblica Amministrazione figura in primo piano il miglioramento del rapporto tra quest'ultima e il cittadino. Si tratta di un'esigenza che viene sempre più segnalata dalla popolazione come una priorità e che riguarda i momenti differenti della vita sociale, economica e lavorativa. Qualunque sia il settore considerato dell'attività di una comunità, la semplificazione dei procedimenti amministrativi rappresenta un elemento decisivo per evitare o ridurre eventuali conflittualità e per migliorare i rapporti sociali.

La linea di azione, che vede impegnata in modo significativo su vari fronti anche l'Amministrazione regionale, è quella di essere sempre meno un luogo di creazione di "peso" burocratico per divenire invece un luogo di raccolta delle esigenze dei cittadini e fonte di risposta dei loro bisogni. Si comprende bene quindi che ogni provvedimento in grado di ridurre i tempi dei procedimenti è in linea con questa fondamentale esigenza. Applicando questo orientamento a un settore così importante per lo sviluppo di una comunità locale, quale è quello della produzione di beni e servizi, la Regione ha messo in campo un percorso per promuovere le azioni necessarie per l'avviamento di uno "Sportello unico per le attività produttive", soggetto che sta al centro del disegno di legge in esame.

Questo è un provvedimento che introduce un cambiamento degli stessi principi organizzativi della Pubblica Amministrazione nei procedimenti autorizzatori per gli insediamenti produttivi. Gli operatori economici sanno bene quale sia la complessità dei procedimenti rappresentati dagli adempimenti a carico delle imprese per localizzare o per trasformare un impianto produttivo. L'istituzione dello Sportello unico interviene con elementi innovativi, che intendono conciliare le esigenze di tutela degli interessi pubblici e quelle legate allo sviluppo di progetti imprenditoriali che favoriscono lo sviluppo economico della nostra Regione. Lo Sportello unico offre all'impresa un interlocutore unico per tutti gli atti amministrativi legati agli impianti produttivi, ciò significa che tutte le procedure confluiscono in un solo ufficio, che altrimenti fanno capo a amministrazioni diverse e sparse sul territorio. È quindi evidente il vantaggio per l'utenza che si trova ad interagire con un'unica struttura amministrativa, con maggiore semplificazione, con tempi certi, riducendo così le difficoltà di prevedere la conclusione dell'iter, contribuendo così a formulare una programmazione dell'attività economica e produttiva meno condizionata da attese o intoppi burocratici.

In questo modo si risolve per gli operatori economici il problema della complessità delle procedure amministrative, ma si impone per gli enti pubblici interessati un ripensamento del proprio modo di organizzazione e la revisione del modo di rapportarsi tra gli uffici. La complessità del rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadino viene spostata alla fase che riguarda le varie amministrazioni coinvolte. Sarà quindi auspicabile una stabilità di rapporti tra tutte le amministrazioni interessate. Protagonisti di questa innovazione saranno proprio i comuni investiti di un ruolo fondamentale per quanto riguarda la competenza nelle funzioni amministrative legate alla localizzazione e, o trasformazione degli impianti produttivi.

Il disegno di legge risponde alle esigenze di flessibilità e denota una capacità di interpretare la realtà locale e la conformazione territoriale della nostra regione. È prevista la possibilità di organizzare in forma associata su base di comunità montana la struttura amministrativa di sportello unico. Questo è il modello più idoneo per conciliare le esigenze di presenza capillare, di organizzazione efficace al servizio delle imprese e di economicità di servizio.

La presenza poi di comuni numericamente piccoli comporta la necessità di poter contare su un organismo di coordinamento per l'attività svolta sul territorio regionale. Proprio nelle condizioni in cui è strutturato il contesto locale, caratterizzato dalla debolezza strutturale degli enti locali, risulta essenziale questo elemento che permetterà di svolgere in modo coordinato e mediante una struttura unica le fasi relative alle procedure autorizzatorie con evidenti vantaggi per i costi di gestione. La Regione sarà presente in questo percorso di innovazione con un ruolo ben definito: quello di promuovere e sostenere l'introduzione di tecnologie telematiche, con l'istituzione di banche dati che favorisca un valido supporto all'attività informativa per le imprese.

Si tratta anche qui di un elemento innovativo che potrà avere un riflesso positivo per uno sviluppo nel modo di comunicare tra le varie amministrazioni coinvolte nelle procedure e in definitiva nei confronti dei cittadini. Il ruolo rilevante giocato dai comuni è confermato anche dalla responsabilità e dalle nuove opportunità che si svilupperanno per quanto riguarda la gestione delle politiche economiche locali e per la specializzazione nel tenere un flusso costante nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e imprese. Andando ad esaminare gli elementi principali nell'articolato del disegno di legge, tra i compiti dello Sportello unico figurano il coordinamento dei procedimenti legati alle autorizzazioni su impianti produttivi di beni e servizi, nullaosta e pareri; l'attivazione di strumenti informatici e telematici per assicurare ai soggetti interessati l'accesso gratuito alle informazioni relative agli adempimenti per le procedure autorizzatorie; il rilascio di pareri su progetti preliminari; l'assistenza alle imprese; la valutazione sulla formale correttezza e completezza della domanda presentata.

I compiti dei comuni, come anticipato, riguardano le funzioni amministrative proprie dello Sportello unico. Il testo prevede che tale compito possa essere posto in atto mediante la struttura in forma singola oppure tenendo conto della particolare conformazione socio-territoriale delle nostre vallate, attraverso la forma associata. Il dettato legislativo regionale affronta quindi uno dei punti che a livello nazionale ha rivelato aspetti di criticità marcata per favorire lo sviluppo dell'attività degli sportelli unici: è infatti prevista l'istituzione a livello regionale, insediato presso il Celva, di un organismo che ha il compito di coordinare l'attività degli sportelli unici sparsi sul territorio valdostano.

Dopo aver definito le tipologie degli impianti produttivi e delle funzioni interessate dal processo di semplificazione, nella prima parte dell'articolato vi è la previsione per il ruolo svolto dalla Regione, che è di promozione e sostegno dell'attività dello Sportello unico. La Regione si assume l'onere di istituire banche dati che potranno essere un valido supporto per l'attività informativa verso le imprese. Dal testo di legge emerge con chiarezza la caratteristica di unicità del procedimento autorizzatorio che porta al conseguente provvedimento finale unico. Per consolidare l'attitudine di sburocratizzazione, si fa esplicito riferimento all'uso ampio dello strumento dell'autocertificazione.

A rendere più concreta l'efficacia dell'attività di sportello unico concorre in modo determinante la previsione di tempi e modi per l'attivazione degli sportelli unici e per la loro successiva attività. Sui tempi è da segnalare una significativa riduzione rispetto a quanto previsto a livello nazionale. Nello svolgimento dell'attività istruttoria lo Sportello unico può affidare specifiche fasi ad altri soggetti pubblici, ad esempio. l'Università, l'ARPA o l'ASL e la Camera valdostana delle imprese e delle professioni.

Président J'ouvre le débat. S'il n'y a pas de conseillers qui souhaitent intervenir, je ferme la discussion générale.

La parole à l'Assesseur à l'industrie, à l'artisanat et à l'énergie, Ferraris.

Ferraris (GV-DS-PSE) Condivido ampiamente e ringrazio i relatori che hanno inquadrato in modo molto chiaro il problema, vorrei ricordare solo questo. In uno scenario di ampliamento e di apertura dei mercati e di internazionalizzazione, giocano sempre più i fattori di competitività territoriale. Oggi, sulla base dei dati OCSE, quindi dei Paesi più sviluppati, risulta che, per quanto riguarda le barriere all'attività imprenditoriale, l'Italia è all'ultimo posto, nel senso che ha più barriere di tutti i Paesi dell'OCSE. Ora, ci sono delle indicazioni che vengono dall'OCSE stessa e dall'Unione europea, che dicono che, per superare queste cose, come già veniva detto nelle due relazioni, bisogna agire con due elementi: con la semplificazione e con l'introduzione di quelli che qui vengono chiamati "single access points" cioè un unico punto di accesso per il cittadino.

A questo riguardo l'Istat ha elaborato dei dati secondo i quali in Italia il sistema delle imprese a livello nazionale - soprattutto le piccole imprese perché lo Sportello unico serve prevalentemente alle piccole e medie imprese - in un anno ha dei costi aggiuntivi, vuoi per impegno di proprio personale vuoi per utilizzo di consulenti, di circa 11,620 milioni di euro, ovvero 22,5 miliardi di lire. Questo sta a significare che lo Sportello unico, come è stato ben chiarito nelle relazioni introduttive, è uno strumento utile per l'imprenditoria, è uno strumento importante per le modificazioni organizzative che comporta ed è importante che questo avvenga in un momento di confronto fra la Pubblica Amministrazione, le associazioni e tutti quanti sono interessati ad uno sviluppo del mondo imprenditoriale in Valle.

Président S'il n'y a pas de conseillers qui souhaitent intervenir, on passe à l'examen du texte.

Je vous rappelle que la IVème et la IIème Commission ont donné leur avis favorable à la majorité sur le vieux texte et la IIIème Commission a donné son avis favorable à la majorité sur le nouveau texte. Nous voterons donc sur le nouveau texte prédisposé par la IIIème Commission, également le Conseil permanent des collectivités locales a donné son avis favorable.

La parole au Conseiller Piccolo sur l'article 1er.

Piccolo (SA) Anticipo il voto favorevole della "Stella Alpina" al disegno di legge in discussione, un disegno di legge che va a migliorare il rapporto fra la Pubblica Amministrazione e il cittadino, rendendo sempre più accelerate le procedure amministrative spesso assillate dalla burocrazia, una piaga ancora della nostra amministrazione pubblica. Il tutto quindi per rendere sempre più semplificate le procedure che riguardano gli adempimenti a carico delle imprese, che intendono avviare la propria attività sia di tipo commerciale che artigianale o industriale. Non va dimenticato l'importante ruolo che nel disegno di legge viene riservato agli enti territoriali, che dovranno instaurare uno stretto rapporto con gli enti interessati per le richieste delle autorizzazioni necessarie e quindi ai nostri comuni spetta il compito di rivedere le procedure interne e i rapporti fra i vari uffici. Un salto di qualità che si chiede loro di fare, che va a vantaggio dei cittadini valdostani.

Per concludere, è un disegno di legge necessario per permettere a noi tutti, amministratori pubblici e cittadini, di operare insieme per migliorare la qualità di vita di noi tutti, lavorare per un rilancio delle varie attività produttive e cercare di essere al passo con i tempi, che purtroppo non permettono lassismi.

Président La parole au Conseiller Frassy.

Frassy (LCdL) Interveniamo sull'articolo 1 per esprimere il giudizio del nostro gruppo su questo disegno di legge. Abbiamo parlato dello Sportello unico a più riprese in corso di legislatura e, arrivando a fine legislatura, il Consiglio finalmente si può esprimere su questo disegno di legge. Bisogna dire peraltro che alcune perplessità permangono rispetto all'articolato in quanto, leggendo relazioni presentate circa sei mesi fa in sede governativa, a bilancio dello Sportello unico, dove aveva trovato attuazione - perché non dimentichiamoci che lo Sportello unico è un'innovazione che era stata introdotta dalle "leggi Bassanini" e che ha avuto un iter travagliato alle varie latitudini -, l'allora Ministro alla funzione pubblica, Frattini, nel commentare una relazione tecnica, non poté non evidenziare come il meccanismo dello Sportello unico era stato un mezzo fallimento sia per le difficoltà di applicazione che per le complicazioni che la semplificazione comportava.

Sempre in quel dibattito parlamentare, venne evidenziata l'esigenza di utilizzare degli strumenti che potessero essere ulteriormente semplificativi, approfittando di quella che, dalla "Bassinini" ad oggi, era l'evoluzione dell'informatizzazione e delle reti telematiche. La perplessità che esprimiamo su questo disegno di legge si inserisce in questo filone. Noi abbiamo letto con attenzione l'articolato e dobbiamo dire che, paradossalmente, questo procedimento, che dovrebbe istituire lo Sportello unico per semplificare gli iter a cui sono sottoposte le aziende al momento del loro insediamento o del loro ampliamento, rischia di creare ulteriore confusione ed ulteriore burocrazia. Abbiamo potuto vedere come ci sia un lungo elenco di fattispecie, che sono escluse o incluse nei meccanismi dell'autocertificazione, che peraltro hanno già una loro regolamentazione in chiaro in un testo unico emanato circa un anno fa. Questo ovviamente crea una sovrapposizione e un ulteriore appesantimento di una materia di per sé già complessa.

Rileviamo, ma è una preoccupazione che avevamo già espresso all'Assessore nel corso di nostre iniziative poste a chiarimento dei tempi e delle modalità con cui avrebbe visto la luce lo Sportello unico, che tale sportello è uno strumento parziale in quanto si occupa di tutta una serie di questioni attinenti al territorio, di qui il ruolo importante delegato ai comuni, e di una serie di questioni riguardanti i problemi di tipo sanitario, che vanno dalle questioni ambientali a quelle più prettamente sanitarie. Rimane completamente fuori tutta l'altra parte di adempimenti di tipo amministrativo che dipendono dall'Amministrazione regionale, ci riferiamo in particolare alle procedure, anche qui spesso gravose, da espletare presso l'Assessorato dell'industria, relative al Registro delle imprese e all'Albo artigiano. Capita spesso che, soprattutto per le imprese neocostituite, ci siano anche queste problematiche, per non parlare poi di quelle di tipo previdenziale. Nello spirito della "Bassanini", lo Sportello unico doveva essere effettivamente l'unico punto di incontro tra le amministrazioni pubbliche e l'imprenditore; constatiamo invece che questa unicità, al di là del fatto che rimanga nella dizione e nella definizione dello sportello, nei fatti non si sia concretizzata.

Se possiamo capire quelli che sono i problemi e le difficoltà, rapportandoci alle altre amministrazioni che si occupano degli aspetti più prettamente previdenziali e assistenziali, facciamo riferimento all'INPS piuttosto che all'INAIL - e poi tornerò brevemente su questo aspetto -, non riusciamo a capire quale sia la logica che abbia escluso invece dalla gestione dello Sportello unico quegli adempimenti che hanno come controparte l'Amministrazione regionale e qui mi ripeto: Registro imprese con le funzioni demandate alla Camera di commercio e l'Albo artigiani. C'è da dire che, anche per quanto riguarda l'aspetto previdenziale, una gestione funzionale delle procedure informatizzate disponibili anche presso gli enti previdenziali avrebbe potuto effettivamente creare più che uno sportello unico, uno sportello direi globale di esigenze di tipo amministrativo a cui deve far fronte un imprenditore ogni volta che deve apportare delle modifiche, delle variazioni, delle cessazioni o iniziare delle nuove attività.

Riteniamo che questo sia il limite di questo disegno di legge, un disegno di legge che è tardivo sia perché ne abbiamo parlato per cinque anni e solo ora riusciamo a concretizzarlo, sia perché la "Bassanini" aveva già lanciato degli input ed eravamo ancora nella scorsa legislatura rispetto a quella che va oggi a compimento, di conseguenza è uno sforzo che riteniamo non colga appieno le aspettative. È certamente un passo avanti rispetto all'esistente, ma cogliamo anche una preoccupazione che è emersa fra le righe dai relatori al disegno di legge; la preoccupazione è che questa semplificazione corra il rischio di creare ulteriori carrozzoni ed appesantimenti in materia di personale. È vero che la legge fa un chiaro riferimento all'ipotesi di utilizzare personale che attualmente è alle dipendenze dei vari enti, consorzi o quant'altro, ma allora delle due l'una: o questo personale è sottoutilizzato in questo momento oppure, dato l'insieme di funzioni qui accorpate, partendo dal presupposto che questo strumento non va a sgravare completamente i vari comuni rispetto alle mansioni che svolgono sul territorio, piuttosto che nei confronti delle attività produttive, si corre il rischio di non avere personale in grado di coprire il fronte delle amministrazioni, piuttosto che il fronte dello Sportello unico.

Su questo l'approfondimento doveva essere fatto in maniera differente, cercando di capire qual era da un punto di vista numerico l'esigenza di questi sportelli, cioè questi sportelli avranno bisogno di un'unità tipo composta da alcuni profili professionali piuttosto che altri. La definizione dell'unità tipo avrebbe forse consentito di capire in quale direzione si poteva far marciare questa innovazione. L'insieme di queste valutazioni e di queste preoccupazioni porterà il nostro gruppo ad esprimere un voto di astensione.

Président La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.

Squarzino (Arc-VA) Anche noi utilizziamo la discussione sul primo articolo per esprimere il nostro parere in merito al disegno di legge; anche noi riteniamo che sia cosa positiva che finalmente si metta mano alla normativa sullo Sportello unico, l'Assessore Ferraris ricorderà anche una serie di iniziative consiliari della sottoscritta proprio per sollecitare la nascita di uno sportello unico.

Detto questo, vorrei sottolineare che il modello qui indicato non ci soddisfa molto, riprendendo alcune osservazioni importanti emerse in commissione. Nel disegno di legge si prevede che tutti i comuni sono chiamati ad esercitare questa funzione attraverso strutture a livello di comuni e comunità montane: ci si chiede come sarà possibile garantire in questi punti di incontro - non penso tanto ad Aosta, ma alle comunità montane - le competenze adeguate nei diversi settori, nel regolamento diversificato dei comuni. Mentre si capisce di più la capacità di uno sportello del Comune di Aosta di rispondere in modo adeguato, perché ha in sé le professionalità per poterlo fare, sul territorio sembra più difficile concentrare in un unico sportello tutte queste competenze. Altro elemento di perplessità è il numero di persone che viene richiesto: si faceva riferimento a 112 persone, non è chiaro da dove provengano, non è chiaro se provengono da ruoli regionali o da ruoli di enti locali, se si tratta addirittura di nuove assunzioni. È una legge di principi, ma la struttura organizzativa individuata non si sa neanche se sarà attuata in tempi brevi, perché non sono chiari i tempi di attuazione.

L'articolo 8 indica in 60 giorni il termine entro cui i comuni stabiliscono le forme di esercizio della funzione amministrativa, ma se non lo fanno entro 60 giorni, se lo fanno entro 12 mesi, se lo fanno entro 24 mesi… non ci sono strumenti, sedi, procedure previste per accelerare o anche per sanzionare. Soprattutto non sono chiare le previsioni delle risorse necessarie per far funzionare gli sportelli, come non è chiaro chi sostiene i costi di questa operazione. Secondo la Regione sono gli enti locali, perché il finanziamento della legge è irrisorio rispetto ai grandi obiettivi che ha; secondo gli enti locali le risorse dovrebbe metterle la Regione. Se non viene risolto alla radice questo problema, non si può dar corpo ad una legge che enuncia principi anche condivisibili, ma che non riesce a realizzare gli obiettivi che intende perseguire.

Président La parole à l'Assesseur à l'industrie, à l'artisanat et à l'énergie, Ferraris.

Ferraris (GV-DS-PSE) Anch'io per dichiarazione di voto, ovviamente a favore della legge. Ho detto nel breve intervento che ho fatto come gli sportelli unici siano azioni che sono state indicate dai Governi europei e come siano state definite delle precise procedure; ad esempio è stata attivata dall'Unione europea la procedura BEST (business environment simplification task force), che ha proprio l'obiettivo di indicare cosa devono fare le pubbliche amministrazioni europee per andare alla riduzione e alla semplificazione. Fra le diverse indicazioni date c'è appunto questa dell'introduzione del "single access point". Non so bene quale sia il parere di Frattini, sappiamo che il Governo nazionale non è sempre in consonanza con l'Europa, ma vi posso assicurare che questo è uno strumento che è ampiamente utilizzato da tutti gli altri Governi europei e il fatto che l'OCSE abbia indicato che l'Italia è il Paese che ha maggiori barriere alla costruzione di nuove imprese è una questione che va risolta.

Per quanto riguarda le questioni poste dal Consigliere Frassy, circa le relazioni fra lo Sportello unico e le strutture camerali, l'articolo 3 del testo che andrà in votazione oggi prevede al comma 2 che:

"i comuni, anche in forma associata attraverso le comunità montane, possono stipulare convenzioni con la Camera valdostana delle imprese e delle professioni di cui alla legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta), e possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, ai quali possono essere affidati singoli adempimenti correlati al procedimento."

Credo che questa norma venga incontro a quanto è stato posto dal Consigliere Frassy.

Per quanto diceva la Consigliera Squarzino, qui non si tratta di fare 112 assunzioni, perché se guardiamo la norma finanziaria, non consente una cosa del genere e del resto non avrebbe senso perché queste sono già funzioni attualmente svolte dai comuni. Si tratta semmai - questo è l'obiettivo ambizioso che c'è dietro questo disegno di legge - di pensare a una modificazione e a un'uniformazione dei regolamenti e delle procedure, quindi tutta la scommessa su cui si gioca il disegno di legge è quella di una profonda riorganizzazione dell'Amministrazione pubblica, che si basa su strutturazioni di carattere telematico ed informatico. Il compito della Regione è appunto quello di sostenere questo tipo di attività, anche da un punto di vista finanziario. Le risorse, pertanto, sono da un lato risorse indicate nella legge e, dall'altro, sono risorse previste nel piano della società della comunicazione, che prevede interventi specifici per quanto riguarda l'informatizzazione relativamente allo Sportello unico.

Non sono quindi risorse che riguardano nello specifico il personale. Il personale aggiuntivo sarà poi quello relativo alla struttura di coordinamento, che coordinerà i diversi sportelli unici e dovrà essere dotato intorno alle 3-4 persone massimo. Tenete conto del fatto che lo Sportello unico nella sua evoluzione avrà dei compiti che vanno non solo dal rilascio di autorizzazioni, che è la base minimale della sua strutturazione, ma di informazione, di consulenza, di promozione e di marketing territoriale. Ora, possiamo essere perplessi sulle soluzioni, ma credo che questo sia uno strumento di competitività delle imprese valdostane di cui hanno assolutamente bisogno. È chiaro che su questo si gioca una scommessa relativa anche alle capacità di riforma della Pubblica Amministrazione.

Président Je soumets au vote l'article 1er:

Conseillers présents: 28

Votants: 24

Pour: 24

Abstentions: 4 (Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 2:

Conseillers présents: 28

Votants: 24

Pour: 24

Abstentions: 4 (Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 3:

Conseillers présents: 28

Votants: 24

Pour: 24

Abstentions: 4 (Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 4:

Conseillers présents: 28

Votants: 24

Pour: 24

Abstentions: 4 (Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 5:

Conseillers présents: 28

Votants: 24

Pour: 24

Abstentions: 4 (Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 6:

Conseillers présents: 28

Votants: 24

Pour: 24

Abstentions: 4 (Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 7:

Conseillers présents: 28

Votants: 24

Pour: 24

Abstentions: 4 (Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 8:

Conseillers présents: 28

Votants: 24

Pour: 24

Abstentions: 4 (Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 9:

Conseillers présents: 28

Votants: 24

Pour: 24

Abstentions: 4 (Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 10:

Conseillers présents: 28

Votants: 24

Pour: 24

Abstentions: 4 (Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 11:

Conseillers présents: 28

Votants: 24

Pour: 24

Abstentions: 4 (Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 12:

Conseillers présents: 28

Votants: 24

Pour: 24

Abstentions: 4 (Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 13:

Conseillers présents: 28

Votants: 24

Pour: 24

Abstentions: 4 (Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 14:

Conseillers présents: 28

Votants: 24

Pour: 24

Abstentions: 4 (Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 15:

Conseillers présents: 28

Votants: 24

Pour: 24

Abstentions: 4 (Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 16:

Conseillers présents: 28

Votants: 24

Pour: 24

Abstentions: 4 (Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 17:

Conseillers présents: 28

Votants: 24

Pour: 24

Abstentions: 4 (Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 18:

Conseillers présents: 28

Votants: 24

Pour: 24

Abstentions: 4 (Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 19:

Conseillers présents: 28

Votants: 24

Pour: 24

Abstentions: 4 (Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets la loi dans son ensemble:

Conseillers présents: 28

Votants: 24

Pour: 24

Abstentions: 4 (Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.