Oggetto del Consiglio n. 262 del 30 giugno 1977 - Verbale

OGGETTO N. 262/77 - RITIRO DELLA PROPOSTA DI LEGGE CONCERNENTE: "ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO".

Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sulla sottoriportata proposta di legge regionale, di iniziativa del Gruppo comunista, concernente: "Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico", proposta di legge trasmessa in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 14 e 15 febbraio 1977:

La Regione Toscana e la Regione Liguria hanno istituito con apposite leggi regionali l'Ufficio del "Difensore Civico" quale "difensore che cura a richiesta di singoli cittadini il regolare svolgimento delle loro pratiche".

Tali leggi sono la conseguenza di precisi articoli contenuti negli Statuti (art. 14 per lo Statuto della Liguria e art. 61 per lo Statuto della Toscana) che affermandone il principio demandano poi ad una legge regionale compiti, nomina, nonché modi di esercizio.

Lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta forse per la sua origine molto precedente nel tempo (promulgata circa 23 anni prima della costituzione delle altre Regioni) non prevede tale "Ufficio".

Infatti, ben diverse erano le speranze e gli orientamenti del momento in cui lavorava il Costituente e si pensava che la Costituzione sarebbe stata valida garanzia contro omissioni, negligenze, scorrettezze della macchina burocratica.

Ciò non si è verificato e "da qui (come si legge in una relazione della Regione Toscana) un senso di ribellione verso la macchina burocratica, da qui il bisogno, sempre più avvertito dalla pubblica opinione, a qualcosa di nuovo, di diverso, alla istituzione cioè di un organo del tutto originale al quale denunciare queste disfunzioni dell'apparato amministrativo e conseguire così la soddisfazione dell'ansia di giustizia".

Si è voluto insomma introdurre un istituto che dia la sensazione al cittadino, soffocato da un suo problema o dalla sua incapacità a districarsi nelle complesse maglie delle norme, delle circolari e delle complicazioni burocratiche di non essere solo, inerme, abbandonato.

In Valle d'Aosta tale situazione, comincia a manifestarsi a seguito delle numerosissime provvidenze, facoltà e manifestazioni burocratiche che si sono costituite in questi 30 anni di vita regionale o che si perpetuano in base a norme statali precedenti ancora in vigore.

Non pare quindi assurdo porre all'attenzione del Consiglio regionale la possibilità della istituzione anche nella Regione Valle d'Aosta di un siffatto istituto che, pur non trovando specifico riferimento nello Statuto speciale, potrebbe, comunque, trovare la sua piena giustificazione nel comma a) dell'articolo 2 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4.

In tale ottica il Gruppo comunista ha predisposto l'allegata proposta di legge che inoltra al dibattito consiliare confidando nell'apporto critico e collaborativo degli altri Gruppi.

Tale proposta tiene conto dell'esperienza e delle attività degli analoghi servizi già esistenti in altre Regioni e ovviamente si adegua alle esigenze e alle necessità della Regione Valle d'Aosta.

La proposta di legge, oltre a prevedere l'istituzione del Difensore Civico (art. 1), i compiti (art. 2), i procedimenti da seguire per ottenere lo svolgimento delle proprie istanze, prevede anche la nomina, la durata in carica, le ineleggibilità (artt. 5, 6 e 7), oltre alla sede e alle indennità di funzione.

Sull'esempio della Toscana, si ritiene valido l'obbligo di una semestrale informazione scritta del Difensore Civico al Consiglio regionale.

F.to: Giulio Dolchi

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Proposta di legge n. 277

REGIONE A UTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ....... n...... ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Istituzione

E' istituito in Valle d'Aosta l'Ufficio del Difensore Civico le cui modalità di nomina e di esercizio delle funzioni sono regolati dalla presente legge.

Art. 2

Compiti

Il Difensore Civico cura, a richiesta dei singoli cittadini, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione regionale e gli enti e le aziende dipendenti, segnalando agli organi statutari della Regione eventuali ritardi o irregolarità.

Art. 3

Procedimento

Il cittadino che abbia in corso una pratica presso gli uffici dell'Amministrazione regionale, ivi compresi gli enti e le aziende dipendenti, ha diritto di chiedere per iscritto notizie della pratica ai competenti organi statutari della Regione. Trascorsi venti giorni senza che abbia ricevuto risposta, o ne abbia ricevuta una insoddisfacente, può chiedere l'intervento del Difensore Civico.

Questi, previa comunicazione agli organi statutari competenti, chiede al funzionario responsabile dell'ufficio o dipartimento interessato di procedere congiuntamente all'esame della pratica nel termine di cinque giorni.

In occasione dell'esame della pratica, il Difensore Civico stabilisce, sentito il funzionario responsabile dell'ufficio o dipartimento e tenuto conto delle esigenze del dipartimento e dell'ufficio medesimo, il termine massimo per la regolare definizione della stessa, dandone immediata notizia al cittadino interessato e per conoscenza agli organi statutari della Regione interessati.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, il Difensore Civico è tenuto a portare a conoscenza degli organi statutari della Regione interessati gli ulteriori ritardi verificatisi.

Il funzionario che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari.

Art. 4

Relazione al Consiglio regionale

Ogni sei mesi il Difensore Civico invia all'esame del Consiglio regionale una dettagliata relazione sull'attività svolta nel semestre e segnala i casi in cui si sono verificati i ritardi o le irregolarità.

Art. 5

Designazione e nomina

Il Difensore Civico è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione del Consiglio regionale.

La designazione è valida se il designato ottiene il voto dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione.

La votazione segreta avviene per appello nominale.

Art. 6

Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza

Non sono eleggibili all'ufficio del Difensore Civico:

1) i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, comunali e delle Comunità montane;

2) i membri del Comitato regionale di controllo e gli amministratori di enti, istituti e aziende pubbliche;

3) gli amministratori di enti e imprese a partecipazione pubblica nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese vincolate con la Regione da contratti di opere o di somministrazione ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.

L'ufficio del Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

Quando per il Difensore Civico esista o si verifichi alcuna delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità stabilite dal presente articolo, il Consiglio regionale ne dichiara la decadenza.

Art. 7

Durata in carica, revoca

Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta con le modalità previste dall'articolo 5 della presente legge.

Può essere revocato con voto del Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Difensore Civico il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio per procedere alla designazione del Difensore Civico. La convocazione del Consiglio regionale è effettuata senza ritardo in ogni altro caso di vacanza dell'Ufficio del Difensore Civico.

Art. 8

Indennità di funzione

Al Difensore Civico spettano le indennità di funzione e di trasferta stabilite per i Consiglieri regionali.

Art. 9

Sede e dotazione organica

Il Difensore Civico ha sede presso gli uffici del Consiglio regionale.

Con il regolamento organico del personale regionale, sarà stabilita la dotazione organica della segreteria dell'ufficio del Difensore Civico.

Il Difensore Civico, al fine di ottenere notizie ed informazioni utili all'espletamento delle pratiche per le quali è stato richiesto il suo intervento, ha diritto di ottenere copia del provvedimento della Regione, degli enti e delle aziende dipendenti. La richiesta deve essere rivolta per iscritto al capo ufficio, ente o azienda.

Art. 10

Spesa

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lire 6.000.000, graverà sul capitolo 387, che viene istituito nella parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977, e sui corrispondenti capitolo di bilancio per gli anni successivi.

Il finanziamento della maggiore spesa è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata dal capitolo 13 della parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977.

Art. 11

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 sono apportate le seguenti varianti:

Parte ENTRATA

Variazioni in aumento:

Capitolo 13

Provento delle quote fisse di ripartizione fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dalle lettere e) e f) del primo comma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 della legge 6.12.1971 n. 1065

L. 6.000.000

Parte SPESA

Variazioni in aumento:

Capitolo 387

Compensi, medaglie di presenza e spese di funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico

L. 6.000.000

Art. 12

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

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Il Consigliere DOLCHI, premesso che sulla proposta di legge in esame non è stato raggiunto, in sede di Commissione, un accordo tra le varie forze politiche, dichiara di voler sottoporre la medesima al voto del Consiglio ed annuncia che, qualora la votazione sul primo articolo fosse sfavorevole, è intendimento del suo Gruppo ritirare la proposta stessa.

Il Consigliere LUSTRISSY, a nome del Gruppo dei Democratici Popolari, dichiara di essere favorevole al principio dell'istituzione del Difensore Civico, ma si rammarica del fatto che non si sia arrivati a definire un testo concordato e dichiara che, per questi motivi, il proprio Gruppo di asterrà dalla votazione.

Il Vice Presidente M. Celeste PERRUCHON, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, mette in votazione l'articolo 1 della proposta di legge, presentata dal Gruppo comunista, concernente l'istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico.

Si dà atto che l'articolo 1 non è approvato con voti contrari quindici e voti favorevoli sei (Consiglieri presenti: ventiquattro; votanti: ventuno; astenutisi i Consiglieri Chanu, Fournier e Lustrissy).

Il Consigliere DOLCHI, a nome del Gruppo comunista, ritira la proposta di legge.

Il Consiglio prende atto.

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Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(M. Celeste Perruchon)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

(Angelo Mappelli)

IL SEGRETARIO ROGANTE

(Costantino Pramotton)

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