Oggetto del Consiglio n. 261 del 30 giugno 1977 - Verbale
OGGETTO N. 261/77 - RINVIO ESAME PROGETTI DI LEGGE REGIONALE N. 276 E N. 273 SUL CONTROLLO DEGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI IN VALLE D'AOSTA.
Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sulla proposta di legge regionale, di iniziativa del Gruppo consiliare comunista, concernente: "Norme per i controlli amministrativi sugli atti degli enti locali in Valle d'Aosta", proposta di legge trasmessa in copia, con apposita relazione, ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 14 e 15 febbraio 1977:
Il Gruppo comunista presenta l'allegata proposta di legge regionale che disciplina tutta la materia del controllo amministrativo sugli atti degli enti locali in Valle d'Aosta.
Innanzi tutto va premesso che il Gruppo del P.C.I. non ha ritenuto di proporre emendamenti alle leggi regionali esistenti, ma ha preferito portare all'attenzione del Consiglio una legge organica che abroga quella in vigore e che disciplina l'intera materia; e ciò per evitare i soliti, continui richiami e modifiche a singoli articoli (con la notoria difficoltà per tutti di ricerca e conoscenza) facilitando gli amministratori degli enti locali nella presa di coscienza globale della materia.
Il motivo di fondo che ha ispirato il Gruppo del P.C.I. a presentare in Consiglio l'attuale proposta di legge sta nella considerazione che la Regione Valle d'Aosta è l'unica in Italia a mantenere nella funzione di controllo degli atti degli enti sottoposti a vigilanza metodi superati nel tempo. Infatti, con l'adozione da parte di tutte le regioni a statuto ordinario di leggi che sottopongono l'esame degli atti degli enti locali (sia sotto il profilo della loro legittimità sia sotto quello di merito) ad un comitato regionale di controllo (organismo svincolato dall'esecutivo e quindi non più sottoposto al solo esame di una maggioranza), la Regione Valle d'Aosta viene a trovarsi in una posizione di assoluta arretratezza e scarsa democraticità. Un disegno di legge molto simile all'attuale era già stato esaminato dal Consiglio negli anni 1968, 1969, 1971 (e non è possibile dimenticare come tale proposta di legge, pur sottoscritta da Consiglieri di differenti forze politiche che, a parole e in aula, sostenevano la necessità di affrontare il problema e di risolverlo in senso più autonomista, ha provocato, per ben due volte, crisi e spaccature nella maggioranza dell'epoca). Non si può peraltro sottacere quindi come, quale risultato di un compromesso (non avendo avuto il coraggio né la forza di risolvere globalmente il problema), il Consiglio regionale ha votato la legge regionale n. 15 del 19 novembre 1971 che concretamente si limitava a statuire i tempi per gli esami degli atti degli enti locali da parte dell'Amministrazione regionale (e ne disciplinava in maniera più precisa le modalità) riducendo le materie soggette al controllo stesso.
Ma sostanzialmente, mantenendo alla Giunta la duplice veste di governo regionale e di organo di controllo (perpetuando un sistema accentratore che si dimostra sempre più negativo per la vita democratica della Valle d'Aosta e per la possibilità di far crescere, in modo autonomo, ma globale, le capacità di scelte responsabili ad ogni livello), nessun reale passo in avanti è stato fatto attraverso la disciplina regionale.
I tempi, però, sono cambiati e nel 1976, dopo l'espressione elettorale del 15 giugno, che innegabilmente ha indicato in Valle d'Aosta, come in tutto il Paese, la necessità di "cambiare" nel modo di amministrare, di fare politica, di decentrare poteri e di chiamare ad una maggiore partecipazione popolare, è assolutamente indispensabile che il Consiglio regionale riaffronti il problema con l'intento di compiere quei passi che non ha avuto né la forza, né il coraggio, né la volontà politica di effettuare nel passato.
Per questo motivo il Gruppo del P.C.I. presenta l'allegata proposta di legge che prevede l'istituzione della Commissione regionale di controllo, che ha il compito di sostituirsi alla Giunta in tutte le manifestazioni di controllo (oltretutto sottraendo all'esecutivo una notevole mole di lavoro, permettendo alla stessa un impegno diverso, più moderno, più ampio, di scelte di linee generali politiche ed amministrative per il progresso di tutta la Regione).
L'attuale proposta di legge è in perfetta armonia con l'articolo 43 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta che recita: "Il controllo sugli atti dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, dei Consorzi e delle Consorterie ed altri enti locali è esercitato dalla Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia coi principi delle leggi dello Stato".
La legge si struttura in tre titoli, di cui il primo indica gli atti deliberativi degli enti locali sottoposti al visto di legittimità e di merito e detta le norme, i tempi, le modalità del controllo. Tali norme si trovano già nella vigente legge regionale.
Il secondo prevede le norme di istituzione, funzionamento ecc. della Commissione generale di controllo.
Il terzo contiene norme transitorie e finali.
Il Gruppo regionale del P.C.I. ritiene che approvando questa legge (poiché pur con gli apporti critici e collaborativi ne auspichiamo l'approvazione in base ai concetti fondamentali ispiratori), si compia un atto di grande valore nell'intento di riaffermare il ruolo della nostra Regione in prima linea nella lotta per le autonomie locali per un loro reale potere decisionale e per il loro concreto affermarsi.
Ci auguriamo che il Consiglio vorrà giudicare la portata del provvedimento, che sottoponiamo all'approvazione, sotto ogni punto di vista; ma il giudizio che più interessa i sottoscritti presentatori e che dovrebbe interessare tutto il Consiglio è quello che sollecitiamo, che deve venirci e che ci verrà dalle amministrazioni elettive e dagli enti i cui atti sono soggetti al controllo regionale in Valle d'Aosta.
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Proposta di legge n. 276
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ........ n. .....: NORME PER I CONTROLLI AMMINISTRATIVI SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI IN VALLE D'AOSTA.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I
Controllo degli atti deliberativi degli enti locali
Art. 1
La Regione esercita nell'ambito del proprio territorio le funzioni di controllo ad essa attribuite dall'articolo 43, primo comma, dello Statuto speciale nei confronti degli atti deliberativi dei Comuni, dei Consorzi di Comuni, delle Comunità montane, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, delle Consorterie e degli Enti Ospedaliero locali a mezzo dell'organo regionale di controllo previsto dal successivo articolo 2.
Rimangono in vigore le norme speciali delle leggi statali in materia di controllo sugli atti deliberativi degli enti comunali di assistenza, delle aziende di cura, soggiorno e turismo, delle cooperative ed associazioni di agricoltori e degli enti agrari, di bonifica e di miglioramento fondiario.
Art. 2
All'esercizio di controllo di legittimità e di merito sugli atti deliberativi degli enti indicati nel primo comma dell'articolo 1 provvede la "Commissione regionale di controllo".
I provvedimenti di annullamento di atti deliberativi di cui al comma precedente hanno carattere definitivo.
Art. 3
Sono soggette a controllo di merito, al fine di riesame di cui al secondo comma dell'articolo 130 della Costituzione della Repubblica Italiana, le deliberazioni degli enti di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge relative alle seguenti materie:
a) bilancio preventivo, destinazione di nuove e maggiori entrate e storni di fondi da una sezione all'altra del bilancio;
b) applicazione di tributi e di diritti e di diarie per servizi, prestazioni e ricoveri a pagamento;
c) piani regolatori e strumenti urbanistici;
d) spese vincolanti il bilancio per oltre 5 anni;
e) alienazione ed acquisto di beni patrimoniali ed assunzione di mutui passivi;
f) assunzione di prestiti;
g) statuti e regolamenti degli enti locali, compresi i regolamenti concernenti l'ordinamento dei servizi (la disciplina dei servizi), la disciplina giuridica ed il trattamento economico del personale;
h) costituzione di servitù passive, quando il valore del fondo ecceda la somma di lire 8.000.000 per il comune di Aosta e di lire 2.000.000 per gli altri comuni della Regione;
i) piani economici per la razionale utilizzazione dei beni silvo-pastorali e tagli di piante in boschi comunali o consortili;
l) assunzione di servizi pubblici e municipalizzati;
m) transazioni ed azioni da sostenere in giudizio che eccedano il valore stabilito per la competenza del Pretore, se il Comune è attore;
n) impiego di denaro per somme eccedenti il limite di lire 8.000.000 per il comune di Aosta e di lire 2.000.000 per gli altri comuni.
Gli atti indicati nelle lettere d) ed e) non sono soggette al controllo di merito, quando l'importo complessivo dell'impegno o del contratto non sia superiore a lire 8.000.000 per il comune di Aosta e a lire 2.000.000 per gli altri comuni.
Art. 4
Gli atti deliberativi degli enti di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge che non eccedono i limiti di spesa o che non riguardano le materie di cui al precedente articolo 3 sono soggette al solo controllo di legittimità, a' sensi di legge.
Art. 5
Gli atti deliberativi di cui all'articolo precedente divengono esecutivi se la Commissione regionale di controllo non ne pronuncia l'annullamento, nel termine di venti giorni dal loro ricevimento, con provvedimento motivato, in cui venga enunciato il vizio di legittimità riscontrato o se, entro tale termine, dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità.
L'esecutività è sospesa, se nel termine di cui sopra, la Commissione regionale di controllo chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio e la relativa documentazione. In tale caso, l'atto diviene esecutivo se la Commissione regionale di controllo non ne pronuncia l'annullamento entro 20 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'ente interessato.
Agli effetti del decorso dei termini previsti dai commi precedenti, la segreteria dei Servizio di controllo Enti locali e morali rilascia immediata ricevuta degli atti, delle controdeduzioni e degli atti presentati.
Art. 6
La Commissione regionale di controllo, ove riscontri un vizio di merito nelle deliberazioni previste nell'articolo 3 della presente legge, può, entro 30 giorni dal loro ricevimento, invitare, con richiesta motivata, l'ente interessato a riprenderle in esame. Il termine è di novanta giorni per le deliberazioni di approvazione dei bilanci preventivi, dei progetti di opere pubbliche e degli strumenti urbanistici. Decorso tale termine, le deliberazioni diventano esecutive.
Ove gli organi deliberanti degli enti interessati confermino senza modificazione, a maggioranza assoluta dei loro componenti, le deliberazioni al cui riesame siano stati invitati ai sensi dei precedenti commi, le deliberazioni stesse diventano esecutive dopo la pubblicazione per la durata di 15 giorni all'albo pretorio e l'invio delle deliberazioni stesse all'organo di controllo, che dovrà essere effettuato entro 8 giorni dalla data delle deliberazioni di conferma.
Art. 7
I contratti degli enti di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge sono soggetti al controllo (visto) di legittimità da parte della Commissione regionale di controllo.
Per i tempi e le scadenze del controllo nonché per le conseguenze che ne derivano si applicano le norme di cui all'articolo 5.
TITOLO II
Commissioni regionali di controllo (CO.RE.CO.)
(Costituzione, funzionamento, incompatibilità)
Art. 8
La Commissione regionale di controllo è costituita ed insediata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Essa è composta da sei membri effettivi e da sei membri supplenti, esperti nelle discipline amministrative, giuridiche, tecniche e sociali, eletti dal Consiglio regionale.
La Commissione elegge il Presidente e il Vice Presidente scelti fra i membri effettivi.
Le funzioni di segretario sono espletate dal dirigente del Servizio controllo Enti locali e morali della Regione, o, in sua assenza, da un altro funzionario del predetto Servizio. I predetti funzionari, nell'esercizio di tali funzioni, sono posti alle dipendenze del Presidente della Commissione.
Art. 9
I membri effettivi e supplenti eletti dal Consiglio regionale devono essere scelti tra í cittadini iscritti nelle liste elettorali della Valle d'Aosta.
Per l'elezione dei membri effettivi e supplenti, ciascun Consigliere dispone di tre voti che può assegnare a tre candidati diversi ovvero ad un numero inferiore di candidati o anche concentrarli su uno solo. Sono proclamati eletti i sei candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti e, a parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età.
Art. 10
Non possono far parte della Commissione regionale di controllo:
a) il Senatore e il Deputato eletti nella Regione;
b) i Consiglieri regionali;
c) i Consiglieri dei Comuni della Regione e gli amministratori degli altri Enti soggetti al controllo della Commissione;
d) i dipendenti dei Comuni e degli Enti soggetti al controllo della Commissione;
e) coloro che hanno parte, direttamente o indirettamente, in azioni, servizi, somministrazioni ed appalti dei Comuni e degli altri Enti soggetti al controllo o in società, imprese, aziende o istituti sovvenzionati dai Comuni o dagli Enti stessi;
f) coloro che hanno lite pendente con i Comuni o con gli altri Enti predetti;
g) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile nei confronti del Comune o degli Enti soggetti al controllo della Commissione, siano stati legalmente messi in mora.
Art. 11
La Commissione regionale di controllo ha sede presso la Presidenza della Giunta regionale.
Per l'esercizio delle sue funzioni, la Commissione regionale di controllo si avvale del Servizio controllo Enti locali e morali della Regione. In caso di necessità, la Commissione stessa può chiedere al Presidente della Giunta la collaborazione di altri uffici della Regione, i cui responsabili saranno autorizzati a riferire se richiesto, alla Commissione stessa.
Art. 12
La Commissione regionale di controllo dura in carica dal 90° giorno successivo alla prima adunanza del Consiglio regionale al 90° giorno successivo alla prima adunanza del nuovo Consiglio regionale.
Il Consiglio regionale, entro il 60° giorno dalla data delle elezioni, procede alla elezione dei componenti della Commissione regionale di controllo.
Art. 13
Il componente della Commissione regionale di controllo che non interviene alle riunioni per tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, decade dalla carica.
Le cause di sopravvenuta incompatibilità comportano la decadenza.
La decadenza è dichiarata dal Consiglio regionale, su proposta del Presidente della Commissione.
Art. 14
Quando si verifichino vacanze per dimissioni, decadenza, o altri motivi fra i componenti, il Consiglio regionale provvede alla sostituzione nella seduta successiva al verificarsi della vacanza.
Art. 15
Spetta al Presidente della Commissione regionale di controllo:
a) fissare la data delle adunanze e diramare gli avvisi di convocazione;
b) distribuire gli affari tra i membri della Commissione;
c) curare la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni e provvedere alla esecuzione delle deliberazioni stesse;
d) vigilare per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti;
e) adottare i provvedimenti indispensabili per il regolare svolgimento dei compiti della Commissione.
Art. 16
Le convocazioni della Commissione regionale di controllo sono effettuate mediante preavviso da notificarsi ai singoli componenti, almeno 48 ore prima dell'adunanza.
Art. 17
Le sedute della Commissione regionale di controllo sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.
I supplenti intervengono alle sedute solo in sostituzione dei rispettivi membri effettivi assenti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.
Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente, dal relatore e dal segretario.
Le notificazioni dei provvedimenti della Commissione sono eseguite a cura del segretario.
Gli interessati hanno diritto di avere copia, a loro spese, dei provvedimenti che li riguardano.
Art. 18
Per ogni giornata di presenza alle sedute è dovuta ai componenti della Commissione regionale di controllo una medaglia di presenza di lire 15.000 lorde.
Ai componenti della Commissione regionale di controllo, qualora non risiedano nel Comune di Aosta, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i Consiglieri regionali, più una indennità forfettaria di trasferta di lire 3.000 giornaliere lorde.
Art. 19
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in annue lire 7.000.000 graverà sul capitolo 43, che viene istituito nella parte Spesa sul bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977, e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
Il finanziamento della maggiore spesa è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata dal capitolo 13 della parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977.
Art. 20
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 sono apportate le seguenti varianti:
Parte ENTRATA
Variazioni in aumento:
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Capitolo 13 |
Provento delle quote fisse di ripartizione fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dalle lettere e) e f) del primo comma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 della legge 6.12.1971 n. 1065 |
L. 7.000.000 |
Parte SPESA
Variazioni in aumento:
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Capitolo 43 |
Compensi, medaglie di presenza e spese di funzionamento della CO.RE.CO |
L. 7.000.000 |
Art. 21
In sede di prima applicazione della presente legge, il Consiglio elegge i membri della Commissione regionale di controllo nella prima adunanza che sarà convocata dopo l'entrata in vigore della legge stessa. Il Presidente della Giunta provvede alla costituzione e all'insediamento della Commissione entro 10 giorni dalla data di esecutività della deliberazione dell'elezione di cui al precedente comma.
TITOLO III
Norme transitorie e finali
Art. 22
Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme delle leggi statali vigenti in materia.
Art. 23
La legge regionale 15.11.1971 n. 15 cessa di avere vigore con l'insediamento della Commissione regionale di controllo di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge.
Art. 24
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
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Il Vice Presidente CHABOD, vista l'analogia delle proposte, propone altresì la trattazione della proposta di legge regionale di iniziativa del Gruppo consiliare dei Democratici Popolari, concernente: "Esercizio di funzioni di controllo nei confronti degli enti locali", proposta di legge trasmessa in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 30 e 31 marzo 1977:
La legge regionale n. 15 del 15 novembre 1971, riguardante le norme per i controlli amministrativi sugli atti degli enti locali, non risolve compiutamente e nel senso indicato dalla Costituzione della Repubblica, il problema dei controlli (articoli 128 e 129). Si manifesta pertanto la necessità di promuovere un nuovo disegno di legge ispirato a più moderni criteri di snellezza ed efficienza nel più rigoroso rispetto dei principi costituzionali e statutari. D'altra parte vi è anche l'esigenza di sollevare la Giunta regionale da una attività che si riduce sempre più ad un mero passaggio di documenti dall'ufficio istruttore al tavolo della Giunta. La situazione esistente nelle altre regioni a statuto speciale e a statuto ordinario in materia di controllo è la più varia, per cui un raffronto con le stesse sarebbe laborioso e per lo meno di dubbia utilità. Per quanto riguarda la nostra Regione coincidendo essa con un'unica circoscrizione provinciale, la tematica non assume la rilevanza delle altre Regioni nel cui territorio esistono più circoscrizioni provinciali.
Le caratteristiche del provvedimento che si propone all'approvazione del Consiglio possono ravvisarsi nel modo nuovo, mediante il quale la legge tende a regolamentare una attività amministrativa oltremodo delicata. A parte il problema, peraltro già affrontato, con la legge n. 15 del 1971 della riforma del controllo di merito in base a quanto stabilito dall'articolo 130 della Costituzione, è da mettere in evidenza la natura tecnico-collegiale del controllo come si evince dall'articolo 2 della legge proposta, che si traduce in una costante e notevole garanzia di ponderatezza, imparzialità e democraticità per gli enti tutelati. Inoltre si è provveduto ad ovviare, con norme più precise, le lacune riscontrate nella legge statale n. 62 del 10.11.1953, Capo III, ed in particolare della legge n. 530 del 9.6.1947 prevedendo:
a) la sospensione, per una sola volta, del termine fissato per il controllo, mediante emissione di ordinanza istruttoria da parte della Commissione di controllo;
b) l'esecutività degli atti trasmessi al controllo, nel caso di silenzio o di inerzia dell'organo di controllo oltre il termine fissato per l'esercizio del controllo stesso;
c) l'unificazione dei regimi di controllo per tutti gli enti locali, siano essi territoriali o istituzionali, che introduce un giusto e democratico principio di eguaglianza di trattamento e di unicità dell'organo di controllo;
d) la particolare composizione elettiva dell'organo di controllo;
e) la definitività dei provvedimenti emessi dalla Commissione, siano essi positivi o negativi;
f) la possibilità di esercitare il controllo sostitutivo soltanto dopo la scadenza di un termine fissato con apposita ordinanza, soggetta ad un particolare regime di pubblicità;
g) la particolare brevità dei termini per l'esercizio del controllo di legittimità e del controllo di legittimità esteso al merito.
Si è cercato in questa breve disamina di puntualizzare gli aspetti più salienti, sul piano dottrinale, della legge proposta.
Basti pensare alla abolizione di taluni istituti secolari della tutela (autorizzazione, visto di esecutività, ecc.), alla possibilità di ricorrere in alcuni casi alla trattativa privata ed altre analoghe notevoli riforme.
Per concludere, si ritiene che le radicali innovazioni introdotte dalla legge, che vanno dalla definizione più precisa del controllo di merito alla definitività dei relativi provvedimenti e al dialogo istruttorio con gli enti, oltre ad essere di un certo interesse sotto il profilo novatore, si è proposto sul piano della concretezza un qualcosa di positivo per l'ulteriore progresso dell'Istituto regionale, per quanto attiene la valorizzazione del suo strumento legislativo in armonia con i principi democratici sanciti dalla Costituzione della Repubblica e dello Statuto regionale, patrimonio ideale e comune a tutte le forze politiche e antifasciste del Paese.
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Disegno di legge regionale n. 273
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ......... n. ........ ESERCIZIO DI FUNZIONI DI CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI ENTI LOCALI.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I
Disposizione preliminare
Art. 1
(Svolgimento di funzioni regionali di controllo nei confronti degli enti locali)
La Regione esercita, nell'ambito del proprio territorio, le funzioni di controllo ad essa attribuite dall'articolo 43 dello Statuto regionale nei confronti dei Comuni, delle Comunità montane, dei Consorzi di Comuni, dei Consorzi e delle Consorterie, del Consorzio regionale per la pesca, Comitato regionale per la caccia, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, dell'Ente ospedaliero regionale e degli altri enti locali, nei limiti, con le modalità e a mezzo dell'organo di controllo previsto dalla presente legge.
TITOLO II
Dell'organo regionale di controllo
Art. 2
(Organo regionale di controllo)
All'esercizio dei controlli stabiliti con la presente legge provvede la "Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali".
Art. 3
(Costituzione e composizione della Commissione regionale di controllo)
La Commissione regionale di controllo è costituita ed insediata con decreto del Presidente della Giunta regionale,
Essa è composta:
a) dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato che la presiede;
b) da cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti, eletti dal Consiglio regionale.
La Commissione elegge un Vice Presidente scelto fra i membri effettivi.
Le funzioni di segretario sono espletate dal Dirigente del Servizio controllo enti locali e morali della Regione o, in sua assenza, da un altro funzionario del predetto servizio all'uopo designato dal Presidente della Giunta,
Art. 4
(Scelta ed elezione dei membri della Commissione regionale di controllo)
I cinque membri effettivi e supplenti eletti dal Consiglio regionale devono essere scelti fra i cittadini inscritti nelle liste elettorali della Valle d'Aosta ed essere residenti nella Regione da almeno cinque anni.
Per l'elezione dei membri effettivi e supplenti di cui alla lettera b) dell'articolo precedente, ciascun Consigliere regionale potrà votare per non più di tre nominativi.
Sono proclamati eletti i cinque candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti e, a parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età. Per la elezione dei membri effettivi e supplenti si procede con votazioni separate.
Art. 5
(Incompatibilità relative alla Commissione regionale di controllo)
Non possono far parte della Commissione regionale di controllo:
a) il Senatore ed il Deputato della Regione;
b) i Consiglieri regionali, ad eccezione del Presidente della Giunta e dell'eventuale delegato;
c) i Consiglieri dei Comuni della Regione e gli amministratori degli altri enti regionali soggetti al controllo della Commissione;
d) i dipendenti dei Comuni e degli enti soggetti al controllo della Commissione;
e) coloro che hanno parte, direttamente o indirettamente, in esazioni, servizi, somministrazioni ed appalti dei Comuni e degli altri enti soggetti al controllo o in società, imprese, aziende ed istituti sovvenzionati dai Comuni o dagli enti stessi;
f) coloro che hanno lite pendente con i Comuni e con gli altri enti predetti;
g) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile nei confronti dei Comuni e degli enti soggetti a controllo della Commissione, siano stati legalmente messi in mora.
Art. 6
(Sede della Commissione regionale di controllo)
La Commissione regionale di controllo ha sede presso la Presidenza della Giunta regionale.
Per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione regionale di controllo si avvale del Servizio controllo enti locali e morali della Regione e, in caso di necessità, degli altri uffici regionali, i cui responsabili possono essere chiamati a riferire alla Commissione.
Art. 7
(Durata del mandato della Commissione regionale di controllo)
La Commissione regionale di controllo dura in carica dal novantesimo giorno successivo alla prima adunanza del Consiglio regionale al novantesimo giorno successivo alla prima adunanza del nuovo Consiglio regionale.
Il Consiglio regionale, entro il sessantesimo giorno dalla data delle elezioni, procede alla elezione dei membri elettivi della Commissione regionale di controllo.
Art. 8
(Decadenza dei componenti elettivi della Commissione regionale di controllo)
Il componente elettivo della Commissione regionale di controllo che non interviene alla riunione per cinque sedute consecutive, senza giustificato motivo, decade dalla carica. Le cause di sopravvenuta incompatibilità comportano la decadenza.
La decadenza è dichiarata dal Consiglio regionale, su proposta del Presidente della Commissione.
Avverso la deliberazione di decadenza assunta dal Consiglio regionale è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale.
Art. 9
(Sostituzione dei componenti elettivi della Commissione regionale di controllo)
Quando si verifichino vacanze per dimissioni, decadenza o altri motivi fra i componenti elettivi, il Consiglio regionale provvede alla sostituzione nella seduta successiva al verificarsi della vacanza.
Art. 10
(Competenza della Commissione regionale di controllo)
La Commissione regionale di controllo è competente nell'esame degli atti:
a) dei Comuni e dei Consorzi fra Comuni;
b) delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
c) dei Consorzi che siano enti morali disciplinati, direttamente o per rinvio, dalla legge comunale e provinciale;
d) delle Consorterie;
e) degli enti ospedalieri;
f) delle Comunità montane;
g) del Consorzio regionale per la pesca;
h) del Comitato regionale per la caccia.
Art. 11
(Competenze del Presidente della Commissione regionale di controllo)
Spetta al Presidente della Commissione regionale di controllo:
a) fissare la data delle adunanze e diramare gli avvisi di convocazione;
b) distribuire gli affari tra i membri della Commissione;
c) curare la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni e provvedere alle esecuzioni delle deliberazioni stesse;
d) vigilare per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti;
e) adottare i provvedimenti indispensabili per il regolare svolgimento dei compiti della Commissione.
Art. 12
(Convocazione della Commissione regionale di controllo)
Le convocazioni della Commissione regionale di controllo sono effettuate mediante preavviso, da notificarsi ai singoli componenti, almeno 48 ore prima della adunanza.
Art. 13
(Sedute e deliberazioni della Commissione regionale di controllo)
Le sedute della Commissione regionale di controllo sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.
I supplenti intervengono alle sedute solo in sostituzione dei rispettivi membri effettivi assenti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente, dal relatore e dal segretario.
Le notificazioni dei provvedimenti della Commissione sono eseguite a cura del segretario.
Gli interessati hanno diritto di avere copia, a loro spese, dei provvedimenti che li riguardano.
Art. 14
(Indennità ai componenti della Commissione regionale di controllo)
Per ogni giornata di seduta è dovuta ai componenti elettivi della Commissione regionale di controllo una medaglia di presenza di lire ventimila lorde.
Agli stessi inoltre compete, qualora non risiedano nel Comune di Aosta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i dipendenti regionali, più una indennità forfettaria di trasferta di lire cinquemila giornaliere.
TITOLO III
Esercizio dei controlli
Art. 15
(Atti soggetti al controllo di legittimità)
Gli atti degli enti indicati all'articolo 10 sono soggetti al controllo di legittimità, ad eccezione di quelli relativi alla mera esecuzione di atti già divenuti esecutivi a norma di legge.
Art. 16
(Atti soggetti al controllo del merito)
Sono soggette a controllo di merito, al fine del riesame di cui al secondo comma dell'articolo 130 della Costituzione, le deliberazioni relative alle seguenti materie:
a) bilancio preventivo, destinazione di nuove e maggiori entrate e storni di fondi da una sezione all'altra del bilancio;
b) spese vincolanti il bilancio per oltre 5 anni;
c) regolamenti degli enti locali, compresi i regolamenti concernenti la disciplina giuridica
e il trattamento economico del personale;
d) piani economici per la razionale utilizzazione dei beni silvo-pastorali;
e) assunzione diretta di servizi pubblici.
Gli atti indicati alla lettera b) non sono soggetti al controllo di merito, quando l'importo complessivo dell'impegno o del contratto non sia superiore a lire 20.000.000.
Art. 17
(Pubblicazione degli atti e loro invio alla Commissione regionale di controllo)
Gli atti soggetti al controllo sono pubblicati, quanto meno per estratto, nell'albo dell'ente entro otto giorni dalla loro data. La durata della pubblicazione è di giorni cinque.
Entro tre giorni dalla data di scadenza del periodo della pubblicazione, gli atti di cui al precedente comma sono trasmessi alla Commissione regionale di controllo, con l'attestazione per ognuno del periodo di pubblicazione.
Gli adempimenti previsti dai precedenti commi dovranno essere affidati dall'ente ad un funzionario all'uopo designato, il quale ne assume la responsabilità.
Art. 18
(Osservazioni e reclami avverso gli atti)
Ogni cittadino può far pervenire alla Commissione regionale di controllo, direttamente o tramite lo stesso ente, entro otto giorni dalla data di scadenza del periodo di pubblicazione, osservazioni e reclami avverso l'atto soggetto al controllo.
Art. 19
(Ricevimento e istruttoria degli atti)
Del ricevimento degli atti da parte della Commissione regionale di controllo è dato avviso all'ente interessato.
La richiesta o l'assunzione diretta di elementi istruttori sono disposti con ordinanza della Commissione. Tale ordinanza deve essere immediatamente notificata all'ente.
Art. 20
(Termini per l'esercizio dei controlli)
Il controllo va eseguito entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto.
Tale termine è elevato a trenta giorni per gli atti soggetti al controllo di merito e a quarantacinque giorni per il controllo dei bilanci e dei regolamenti. Non è vincolato ad alcun termine il controllo degli atti riguardanti progetti di opere pubbliche da sottoporre al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici secondo le leggi dello Stato.
La richiesta o l'assunzione diretta di elementi istruttori interrompe il termine per una volta sola.
Nella relativa ordinanza deve essere fissato il termine, non inferiore a giorni quindici dalla comunicazione della relativa ordinanza prevista dall'articolo precedente, entro il quale l'ente deve fornire le indicazioni richieste o devono essere assunte direttamente le informazioni.
Dalla scadenza di tale periodo, decorre per l'esercizio del controllo un nuovo termine di giorni dieci e, nell'ipotesi del secondo comma, di giorni venti.
Art. 21
(Esercizio del controllo di legittimità)
Nell'esercizio del controllo di legittimità, la Commissione regionale di controllo pronuncia, con decreto motivato, l'annullamento degli atti ritenuti illegittimi.
Art. 22
(Esercizio di controllo di merito)
Quando nei casi previsti dall'articolo 16, il controllo viene esteso al merito dell'atto, la Commissione regionale di controllo, se ravvisa vizi di merito, dispone, con ordinanza motivata, il rinvio dell'atto per un nuovo esame.
In sede di riesame dell'atto rinviato, la conferma integrale o parziale delle disposizioni censurate dall'ordinanza di rinvio può essere disposta solo mediante deliberazione presa a maggioranza assoluta dei componenti in carica dell'organo deliberante.
Le deliberazioni di conferma, integrale o parziale, e le deliberazioni di riforma degli atti, in conformità ai rilievi della Commissione regionale di controllo, quando non contengano altre modificazioni, sono soggette al solo controllo di legittimità.
Al Capo dell'Amministrazione interessata è fatto obbligo di convocare l'organo deliberante, affinché questo provveda al riesame dell'atto rinviato entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di cui al primo comma.
Il mancato riesame nel termine e l'annullamento della deliberazione adottata in sede di riesame determinano la decadenza dell'atto.
Art. 23
(Comunicazione e pubblicazione dei provvedimenti)
Del provvedimento di annullamento o di rinvio per riesame va data comunicazione all'ente, a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni.
La comunicazione, se necessario, può essere fatta anche per mezzo di telegramma. L'invio del provvedimento deve seguire, a pena di decadenza, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di comunicazione.
Il provvedimento è pubblicato all'albo dell'ente per la durata di cinque giorni dal giorno successivo alla ricezione.
Art. 24
(Esecutività degli atti)
L'atto pubblicato, trascorso il prescritto periodo di pubblicazione, diventa esecutivo:
a) quando sia scaduto il termine stabilito dall'articolo 20, senza che la Commissione regionale di controllo ne abbia disposto l'annullamento od il rinvio per riesame;
b) quando prima della scadenza del termine di cui alla lettera a) all'atto sia stato apposto il visto di esecutività, a' sensi del primo comma dell'articolo 21;
c) quando siasi verificata la decadenza del provvedimento di controllo ai sensi dell'articolo 23;
d) quando, in caso di rinvio, sia divenuta efficace la deliberazione adottata in sede di riesame.
Art. 25
(Atti urgenti ed esecutività dei medesimi)
Le deliberazioni non soggette al controllo di merito possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, nei casi di urgenza, con voto espresso dalla maggioranza assoluta dei membri in carica dell'organo deliberante.
In tal caso il Presidente della Commissione regionale di controllo, entro 10 giorni dalla data del ricevimento, deve notificare all'Amministrazione dell'ente l'annullamento delle deliberazioni suddette, qualora riscontri in esse vizi di legittimità.
Art. 26
(Controllo sostitutivo)
Qualora da parte di un ente sia omesso o ritardato un atto obbligatorio, la Commissione regionale di controllo, previa diffida dell'organo responsabile, delibera l'invio di un delegato per il compimento dell'atto.
I provvedimenti adottati dal Presidente della Commissione regionale di controllo, ai sensi del primo comma del presente articolo, sono pubblicati all'albo dell'ente per la durata di giorni cinque dal giorno successivo alla ricezione.
Le spese per l'invio del delegato saranno sostenute dall'ente, salvo rivalsa a carico degli amministratori o del segretario dell'ente, eventualmente responsabili.
Art. 27
(Controllo sugli atti inerenti a funzioni delegate)
Le norme della presente legge si applicano anche ai controlli che la Commissione regionale di controllo esercita sugli atti dei Comuni inerenti a funzioni delegate.
Art. 28
(Definitività dei provvedimenti)
Le deliberazioni dei Comuni e degli altri enti locali, divenute esecutive a norma delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, sono provvedimenti definitivi.
Sono pure definitivi i provvedimenti di annullamento previsti dall'articolo 21.
TITOLO IV
Esame del conto degli enti locali
Art. 29
(Invio del conto alla Commissione regionale di controllo)
Il conto degli enti locali, dopo la pubblicazione, a mezzo di avviso al pubblico, e il deposito negli uffici di Segreteria per trenta giorni consecutivi, è trasmesso, dopo otto giorni dall'ultimo del deposito, alla Commissione regionale di controllo, unitamente alle osservazioni, deduzioni e reclami del contabile, degli amministratori e dei contribuenti, e alla deliberazione dell'ente locale assunta sul conto.
Art. 30
(Esame del conto)
La Commissione regionale di controllo accerta in via sommaria, in base agli elementi di cui dispone e che può richiedere alle amministrazioni degli enti locali, l'esatto riporto sul conto del fondo di cassa e dei residui del conto dell'esercizio precedente, l'integrale iscrizione di tutte le entrate e se le spese siano state contenute nei limiti dei fondi iscritti in bilancio, originari e variati.
Art. 31
(Giudizio sul conto)
Qualora le risultanze delle deliberazioni assunte sul conto non siano contestate dal contabile, dagli amministratori o dai contribuenti e non contrastino con l'accertamento sommario di cui al precedente articolo, la Commissione regionale di controllo ne prende atto.
In caso contrario, la Commissione regionale di controllo adirà al TAR per il giudizio sul conto stesso e sulla responsabilità dei contabili e degli amministratori.
TITOLO V
Disposizioni transitorie e finali
Art. 32
(Decorrenza dell'esercizio delle funzioni di controllo)
Le funzioni di controllo saranno esercitate dal competente organo di controllo indicato nella presente legge a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di emissione del decreto di costituzione della Commissione regionale di controllo da parte del Presidente della Giunta regionale.
Art. 33
(Definizione dei procedimenti di controllo in corso)
I procedimenti di controllo pendenti, alla data stabilita dall'articolo precedente, rimangono sospesi per quindici giorni con decorrenza da tale data, per consentire la consegna degli atti all'organo di controllo.
Per il medesimo periodo rimangono sospesi i termini in corso.
La definizione dei procedimenti, di cui al precedente comma, avrà luogo secondo le vigenti leggi dello Stato.
Art. 34
(Funzioni di controllo nei confronti delle aziende di cura, soggiorno e turismo)
Sino a quando non sarà diversamente stabilito con legge regionale, le funzioni di controllo, attribuite al Prefetto dal D.P.R. 27 agosto 1960, n. 1042, saranno esercitate nella Regione dalla Commissione regionale di controllo.
Per l'esercizio di tali funzioni, la Commissione può chiamare a riferire un funzionario dell'Assessorato del Turismo, designato dall'Assessore.
Art. 35
(Funzioni di controllo nei confronti di enti agrari locali)
Sino a quando non sarà diversamente stabilito con apposita legge regionale, tutte le funzioni di controllo prefettizio previste dalle vigenti leggi statali nei confronti di consorzi di bonifica, di bonifica montana, di miglioramento fondiario e degli altri enti agrari locali sono esercitate dalla Commissione regionale di controllo.
Per l'esercizio di tali funzioni la Commissione può chiamare a riferire un funzionario dell'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste, designato dall'Assessore.
Art. 36
(Norma finanziaria)
Le spese annue per il funzionamento della Commissione regionale di controllo, previste in lire cinquemilioni per l'anno 1977 e in lire settemilioni per gli anni seguenti, saranno approvate e liquidate con deliberazione della Giunta regionale, con imputazione al sottoindicato capitolo di spesa del bilancio della Regione.
Per il finanziamento delle spese derivanti a carico della Regione per il funzionamento della Commissione regionale di controllo per il corrente anno finanziario 1977 è istituito il seguente nuovo capitolo della parte Spesa (Categoria I, Servizi degli organi regionali): "Capitolo 42: Compensi, medaglie di presenza e spese di funzionamento della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali", con lo stanziamento di lire 5.000.000 per l'anno 1977 e lire 7.000.000 per gli anni 1978 e successivi.
Art. 37
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
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Il Consigliere DOLCHI, a nome del Gruppo comunista, in relazione all'avvenuta presentazione, da parte della Giunta regionale di un disegno di legge analogo, recante il n. 322, propone il rinvio della trattazione della proposta di iniziativa del suo Gruppo.
Il Consigliere LUSTRISSY, a nome del Gruppo dei Democratici Popolari, propone il rinvio della trattazione della proposta di legge n. 273.
Il Consiglio prende atto concordando.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Guido Chabod)
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Angelo Mappelli)
IL SEGRETARIO ROGANTE
(Costantino Pramotton)
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