Oggetto del Consiglio n. 260 del 29 giugno 1977 - Verbale

OGGETTO N. 260/77 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1976, N. 43: INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E LA DIAGNOSI PRECOCE DELLE NEFROPATIE, PER L'ASSISTENZA AI NEFROPATICI E L'ESERCIZIO DELLA DIALISI DOMICILIARE O EXTRA-OSPEDALIERA".

Il Vice Presidente CHANU dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 agosto 1976, n. 43: Interventi per la prevenzione e la diagnosi precoce delle nefropatie, per l'assistenza ai nefropatici e l'esercizio della dialisi domiciliare o extraospedaliera", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:

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Il presente disegno di legge modifica la normativa adottata dalla Regione nel 1976 in materia di prevenzione, cura e riabilitazione delle nefropatie, istituendo in Valle d'Aosta un apposito servizio di nefrologia e dialisi presso l'Ente Ospedaliero. La necessità di tale intervento si pone oltreché per la dimostrata impossibilità di adottare il sistema delle convenzioni, secondo quanto previsto dalla legge n. 43 del 1976, soprattutto per ovviare ad un grave stato di bisogno cui vengono trovarsi gli attuali nefropatici residenti nella Regione e per eliminare una grave carenza della struttura sanitaria ed ospedaliera della Valle d'Aosta.

Tale intervento, pertanto, si colloca sia nel quadro di un logico e naturale completamento della normativa regionale in materia di assistenza ai nefropatici, sia nell'ambito di un processo di sviluppo delle strutture e dei servizi sanitari della Regione. In particolare, sotto questo profilo; è evidente come l'indicazione di collocazione della struttura prevista con il presente disegno di legge, rappresenti un modo di intervento della Regione nel quadro della ristrutturazione dei servizi ospedalieri e nel contesto della loro organizzazione.

Al riguardo, infatti, va sottolineato che tale intervento si colloca in un quadro di iniziative che riguardano in maniera specifica la ristrutturazione e il riordino di un'area di servizi ospedalieri comprendente il pronto soccorso, accettazione, in termini di dipartimento di emergenza, il servizio di radiologia e l'unità coronarica.

Il centro dialisi previsto, la cui progettazione esecutiva seguirà ovviamente l'immediata entrata in vigore del disegno di legge, disporrà di un numero di otto-dieci posti letto, destinati prevalentemente a pazienti ambulatoriali, ma anche a pazienti degenti con particolare riguardo ai casi di uremia acuta.

In particolare, l'area di trattamento dialitico verrà articolata per i seguenti casi:

- cronici, ambulatoriali, antigene Australia negativi;

- cronici, ambulatoriali, antigene Australia positivi;

- acuti o cronici in trattamento intensivo;

- pazienti in addestramento alla dialisi domiciliare e ad assistenza limitata.

Sul piano funzionale si pone altresì in evidenza il carattere di strumento di prevenzione e riabilitazione delle nefropatie e di assistenza extraospedaliera conferito al servizio.

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Disegno di legge regionale n. 313

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ...............................................n. .........: "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1976, N. 43: INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E LA DIAGNOSI PRECOCE DELLE NEFROPATIE, PER L'ASSISTENZA AI NEFROPATICI E L'ESERCIZIO DELLA DIALISI DOMICILIARE OD EXTRA-OSPEDALIERA".

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Istituzione del servizio di nefrologia e dialisi presso l'Ente ospedaliero regionale)

L'art. 7 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 43, è sostituito dal seguente:

È istituita presso l'Ente ospedaliero regionale la sezione di nefrologia e dialisi, organizzata in servizio di nefrologia e centro di emodialisi per pazienti degenti ed ambulatoriali, acuti e cronici.

Nella fase di iniziale costituzione tale sezione è aggregata, in via amministrativa, alla divisione di medicina nel cui ambito, in particolare, viene attuata l'assistenza nefrologica in coordinamento con le altre strutture ospedaliere e con gli interventi promossi ai sensi e per i fini di cui all'art. 5 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 43.

Entro tre anni dalla sua costituzione, tale sezione sarà trasformata in sezione autonoma, con letti di degenza a disposizione in numero che verrà definito in base alle necessità di ricovero per i pazienti in emodialisi periodica, ai nefropatici acuti e cronici ed ai pazienti in accertamento nel quadro della prevenzione delle nefropatie.

Tale sezione opera in particolare, per quanto di competenza, in reciproca collaborazione funzionale e di servizio con il reparto di urologia.

Il centro di emodialisi avrà sede al piano terreno dell'ala di nord-est (avancorpo di destra) dell'edificio dell'ospedale generale regionale, secondo le caratteristiche tecniche stabilite dalla Giunta regionale.

La sezione di nefrologia e dialisi dispone di personale medico, infermieristico, tecnico e di assistenza sociale secondo le indicazioni di cui alla pianta organica annessa alla presente legge quale allegato A. A tal fine, la Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tramite l'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale, promuove le opportune iniziative per la formazione e l'aggiornamento permanente del personale addetto alla sezione.

Art. 2

(Compiti della sezione di nefrologia e dialisi)

Fra l'art. 7 e l'art. 8 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 43, è inserito il seguente:

Art. 7/bis - Le sezioni di nefrologia e dialisi, oltre all'attività nefrologica e dialitica ospedaliera, deve attendere all'assistenza tecnico-medica, necessaria ai pazienti in trattamento dialitico domiciliare o extraospedaliero, secondo quanto previsto dalla legge regionale 20 agosto 1976, n. 43 e con l'osservanza delle incombenze che ne derivano.

In particolare, tale sezione deve provvedere:

1) al coordinamento degli interventi di prevenzione, diagnosi e riabilitazione dell'insufficienza renale, di cui all'art. 5 della legge 20 agosto 1976, n. 43;

2) all'attività di addestramento ed alla formazione permanente del personale addetto alla sezione stessa ed alle unità-dialisi extra-ospedaliere;

3) al coordinamento e controllo tecnico delle unità-dialisi extraospedaliere nonché all'eventuale accertamento della regolarità dell'esecuzione dei trattamenti dialitici domiciliari;

4) all'espletamento, d'intesa con l'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale, delle incombenze necessarie ai fini della attuazione degli interventi di trapianto del rene, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 43.

Art. 3

(Compiti dell'Ente ospedaliero regionale)

Fra l'art. 7 e l'art. 8 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 43 è inserito il seguente:

Art. 7/ter - La sezione di nefrologia e dialisi viene costituita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente ospedaliero regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle indicazioni tecniche ed amministrative stabilite dalla presente legge e dalla Giunta regionale ai sensi del precedente articolo 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente ospedaliero regionale è tenuto comunque a provvedere, d'intesa con l'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale e nel quadro della finalità e degli obiettivi previsti dalla presente legge, all'espletamento degli atti e delle incombenze necessari a garantire il sollecito impianto del centro di emodialisi nonché l'avvio e la migliore efficienza operativa e funzionale della sezione suddetta.

Art. 4

(Oneri finanziari)

Gli oneri di progettazione, impianto, attrezzature, apparecchiature ed arredi derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in complessive lire cinquecentomilioni, gravano sul capitolo 1626 del bilancio di previsione della Regione per esercizio finanziario 1977.

Gli oneri per la formazione e l'aggiornamento permanente del personale da adibire alla sezione di nefrologia e dialisi gravano sul capitolo 8079 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1977.

La presente legge va pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

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Allegato A alla legge regionale n.

Pianta organica dei posti di ruolo del personale addetto alla Sezione di nefrologia e dialisi dell'Ente ospedaliero regionale.

Qualifiche del personale

Posti in organico

sez. aggr.

Posti in organico

sez. autonoma

PERSONALE MEDICO

Aiuto Dirigente

-

1

Aiuto

1

1

Assistente

2

2

PERSONALE SANITARIO AUSILIARIO

Capo sala

1

1

Infermiere professionale o personale sanitario paramedico con preparazione specifica in tecniche dialitiche

10

16

Infermiere generico

4

4

Assistente sociale

1

1

Dietista

1

1

PERSONALE TECNICO

Biologo

1

2

PERSONALE AMMINISTRATIVO

Impiegato carriera di concetto

1

1

PERSONALE ESECUTIVO

Ausiliario

6

6

PERSONALE SERVIZI TECNICI

Operaio meccanico-elettricista

1

2

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L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale JORRIOZ illustra brevemente il disegno di legge.

Il Consigliere Giovanna SIGGIA esprime, a nome del gruppo comunista, voto favorevole sul disegno di legge presentato dalla Giunta perché in questo disegno di legge si parla di trattamento dialitico domiciliare e si va dunque verso la concezione più volte espressa dal Partito Comunista, secondo la quale non si può concentrare tutto l'ambito della Sanità nell'Ospedale, ma occorre dare all'Ospedale i mezzi per attuare un servizio esteso sul territorio.

Formula un'unica obiezione sul fatto che l'Amministrazione regionale possa imporre all'Ente ospedaliero l'obbligo di localizzare il servizio di emodialisi nell'ala nord dell'edificio ospedaliero.

Il Consigliere POLLICINI, dopo aver formulato alcuni appunti riguardo all'organizzazione pratica del servizio, dichiara di condividere le perplessità espresse dal Consigliere Siggia e di associarsi alla proposta di estendere il servizio in questione sul territorio regionale.

Quindi, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo Demopopolare all'approvazione del disegno di legge in esame, vuole ricordare all'Assessore che, oltre al servizio di dialisi, è assolutamente necessaria la creazione di una unità coronarica, dato l'elevato numero di ammalati cardiaci.

Il Consigliere TAMONE annuncia, a nome dell'Union Valdôtaine, voto favorevole, pur ritenendo che i tempi tecnici previsti siano troppo ristretti per permettere la preparazione del personale, con il rischio che il disegno di legge non diventi operativo.

Il Consigliere BORDON annuncia il voto favorevole del Gruppo democristiano sostenendo la necessità di accelerare i tempi e di non preoccuparsi se all'inizio vi sarà personale in numero inferiore al dovuto e se i locali non saranno del tutto idonei.

Il Presidente della Giunta ANDRIONE concorda sul fatto che uno dei grossi problemi condizionanti è la formazione del personale.

Comunica che, per quanto riguarda l'emodialisi, la Regione ha predisposto l'istituzione di un biennio professionalizzante per infermieri, con la possibilità di proseguire il corso presso le cliniche universitarie di Torino, per la formazione del personale paramedico.

Concorda con il Consigliere Pollicini circa l'enorme incidenza delle malattie cardiache, ma, a suo parere, il punto più delicato non è quello dell'unità coronarica, ma il reparto di rianimazione, che non è in grado di affrontare i problemi che si pongono in ospedali moderni; infatti comunica che, allo stato attuale delle cose, per quanto riguarda l'unità coronarica une équipe medica è in grado di intervenire con chirurgia toracica e cardiaca a buon livello, mentre la rianimazione non è sufficiente ed è carente il servizio di emodialisi.

L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale JORRIOZ si assume l'impegno dì farsi carico dei problemi di organizzazione del servizio di emodialisi in modo che possa entrare in funzione nel più breve tempo possibile.

Giustifica poi l'aumento del personale, sostenendo che dovrà essere curato un maggior numero di ammalati e che si dovrà prevedere il servizio domiciliare su tutto il territorio.

Comunica quindi che per la preparazione del personale è prevista, non appena la legge sarà in vigore, l'organizzazione di un corso a Torino per una sollecita preparazione di un primo gruppo di infermieri.

Conclude il suo intervento ammettendo che, riguardo all'ubicazione del servizio, forse sarebbe stato opportuno sentire il Consiglio di Amministrazione dell'E.O.R., ma sostiene che è compito del Consiglio regionale dare le indicazioni sulle ristrutturazioni che si intendono operare all'interno dell'Ospedale.

Il Consigliere POLLICINI suggerisce l'opportunità di sopprimere il comma contenente l'indicazione dell'ubicazione precisa del Centro d'emodialisi.

Il Vice Presidente CHANU, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Articoli 1, 2 e 3

Si dà atto che gli articoli 1, 2 e 3 sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentadue).

Articolo 4

Si dà atto che l'articolo 4 è sostituito dal seguente su proposta della Giunta:

Art. 4

(Oneri finanziari)

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per progettazione, opere di ristrutturazione muraria, impianti, attrezzature, apparecchiature tecnico-sanitarie ed arredi, valutati in complessive Lire cinquecentomilioni, si provvede con i fondi assegnati alla Regione Valle d'Aosta dallo Stato, ai sensi dell'art. 14 del D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, iscritti al capitolo 157 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976 e conservati a residuo.

Le spese di cui al comma precedente graveranno sul residuo passivo n. 1625.

Si dà atto che il nuovo articolo 4 viene approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentadue).

Articolo 5

Si dà atto che, su proposta della Giunta, viene istituito il seguente nuovo articolo 5:

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Si dà atto che l'articolo 5 viene approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentadue).

Allegato A

Si dà atto che all'allegato A sono stati proposti, da parte della Giunta, i seguenti emendamenti:

si aggiungano alle parole "aiuto dirigente" l'aggettivo "nefrologo" e alla parola "aiuto" l'aggettivo "nefrologo".

Si dà atto che l'allegato cosi emendato è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentadue).

Il Vice Presidente CHANU, dopo aver constatato e comunicato che i cinque articoli e l'allegato A del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Crétier, Fournier e Tamone, il Vice Presidente CHANU accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

Consiglieri presenti e votanti: trentuno;

Voti favorevoli: ventisette;

Voti contrari: quattro.

Il Vice Presidente CHANU, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 agosto 1976, n. 43: Interventi per la prevenzione e la diagnosi precoce delle nefropatie, per l'assistenza ai nefropatìci e l'esercizio della dialisi domiciliare o extra-ospedaliera".

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Disegno di legge regionale n. 313

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale .........................................n. ............: "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1976, N. 43: INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E LA DIAGNOSI PRECOCE DELLE NEFROPATIE, PER L'ASSISTENZA AI NEFROPATICI E L'ESERCIZIO DELLA DIALISI DOMICILIARE OD EXTRA-OSPEDALIERA".

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Istituzione del servizio di nefrologia e dialisi presso l'Ente ospedaliero regionale)

L'art. 7 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 43, è sostituito dal seguente:

È istituita presso l'Ente Ospedaliero regionale la sezione di nefrologia e dialisi, organizzata in servizio di nefrologia e centro di emodialisi per pazienti degenti ed ambulatoriali, acuti e cronici.

Nella fase di iniziale costituzione tale sezione è aggregata, in via amministrativa, alla divisione di medicina nel cui ambito, in particolare, viene attuata l'assistenza nefrologica in coordinamento con le altre strutture ospedaliere e con gli interventi promossi ai sensi e per i fini di cui all'art. 5 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 43.

Entro tre anni dalla sua costituzione, tale sezione sarà trasformata in sezione autonoma, con letti di degenza a disposizione in numero che verrà definito in base alle necessità di ricovero per i pazienti in emodialisi periodica, ai nefropatici acuti e cronici ed ai pazienti in accertamento nel quadro della prevenzione delle nefropatie.

Tale sezione opera in particolare, per quanto di competenza, in reciproca collaborazione funzionale e di servizio con il reparto di urologia.

Il centro di emodialisi avrà sede al piano terreno dell'ala di nord-est (avancorpo di destra) dell'edificio dell'ospedale generale regionale, secondo le caratteristiche tecniche stabilite dalla Giunta regionale.

La sezione di nefrologia e dialisi dispone di personale medico, infermieristico, tecnico e di assistenza sociale secondo le indicazioni di cui alla pianta organica annessa alla presente legge quale allegato A. A tal fine, la Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tramite l'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale, promuove le opportune iniziative per la formazione e l'aggiornamento permanente del personale addetto alla sezione.

Art. 2

(Compiti della sezione di nefrologia e dialisi)

Fra l'art. 7 e l'art. 8 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 43, è inserito il seguente:

Art. 7/bis - Le sezioni di nefrologia e dialisi, oltre all'attività nefrologica e dialitica ospedaliera, deve attendere all'assistenza tecnico-medica, necessaria ai pazienti in trattamento dialitico domiciliare o extra-ospedaliero, secondo quanto previsto dalla legge regionale 20 agosto 1976, n. 43 e con l'osservanza delle incombenze che ne derivano.

In particolare, tale sezione deve provvedere:

1) al coordinamento degli interventi di prevenzione, diagnosi e riabilitazione dell'insufficienza renale, di cui all'art. 5 della legge 20 agosto 1976, n. 43;

2) all'attività di addestramento ed alla formazione permanente del personale addetto alla sezione stessa ed alle unità-dialisi extra-ospedaliere;

3) al coordinamento e controllo tecnico delle unità-dialisi extra-ospedaliere nonché all'eventuale accertamento della regolarità dell'esecuzione dei trattamenti dialitici domiciliaci;

4) all'espletamento, d'intesa con l'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale, delle incombenze necessarie ai fini dell'attuazione degli interventi di trapianto del rene, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 43.

Art. 3

(Compiti dell'Ente Ospedaliero regionale)

Fra l'art. 7 e l'art. 8 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 43 è inserito il seguente:

Art. 7/ter - La sezione di nefrologia e dialisi viene costituita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Ospedaliero regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle indicazioni tecniche ed amministrative stabilite dalla presente legge e dalla Giunta regionale ai sensi del precedente articolo 1.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Ospedaliero regionale è tenuto comunque a provvedere, d'intesa con l'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale e nel quadro della finalità e degli obiettivi previsti dalla presente legge, all'espletamento degli atti e delle incombenze necessari a garantire il sollecito impianto del centro di emodialisi nonché l'avvio e la migliore efficienza operativa e funzionale della sezione suddetta.

Art. 4

(Oneri finanziari)

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per progettazione, opere di ristrutturazione muraria, impianti, attrezzature, apparecchiature tecnico-sanitarie ed arredi, valutati in complessive Lire cinquecentomilioni, si provvede con i fondi assegnati alla Regione Valle d'Aosta dallo Stato, ai sensi dell'art. 14 del D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, iscritti al capitolo 157 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976 e conservati a residuo.

Le spese di cui al comma precedente graveranno sul residuo passivo n. 1625.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

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Allegato A alla legge regionale n.

Pianta organica dei posti di ruolo del personale addetto alla Sezione di nefrologia e dialisi dell'Ente Ospedaliero regionale.

Qualifiche del personale

Posti in organico sez. aggr.

Posti in organico sez. autonoma

PERSONALE MEDICO

Aiuto dirigente nefrologo

-

1

Aiuto nefrologo

1

1

Assistente

2

2

PERSONALE SANITARIO AUSILIARIO

Capo sala

1

1

Infermiere professionale o personale sanitario paramedico con preparazione specifica in tecniche dialitiche

10

16

Infermiere generico

4

4

Assistente sociale

1

1

Dietista

1

1

PERSONALE TECNICO

Biologo

1

2

PERSONALE AMMINISTRATIVO

Impiegato carriera di concetto

1

1

PERSONALE ESECUTIVO

Ausiliario

6

6

PERSONALE SERVIZI TECNICI

Operaio meccanico-elettricista

1

2

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Il Vice Presidente CHANU, stante l'ora ormai avanzata, dichiara chiusa la seduta e comunica che i lavori del Consiglio riprenderanno domani alle ore nove e trenta.

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Si dà atto che la seduta ha termine alle ore diciannove e minuti venticinque.

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Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(Giorgio Chanu)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

(Angelo Mappelli)

IL SEGRETARIO ROGANTE

(Costantino Pramotton)