Oggetto del Consiglio n. 2893 del 5 dicembre 2002 - Verbale

OBJET N° 2893/XI - APPROBATION D'UNE ÉBAUCHE DE CONVENTION ENTRE LE CONSEIL RÉGIONAL ET LA COMMUNE DE BRUSSON POUR LE BUREAU DE MÉDIATEUR.

Le Président LOUVIN, après l'avoir illustrée, déclare ouvert le débat sur la proposition susmentionnée et inscrite au point 11 de l'ordre du jour de la séance.

LE CONSEIL

Attendu que la loi régionale n° 17 du 28 août 2001, réglemente l'élection du Médiateur, en établit les fonctions et fixe les modalités d'exercice de ces dernières;

Vu que le Conseil régional par sa délibération n° 2317/XI du 28 novembre 2001 a élu le Médiateur aux termes de l'article 6 de la loi régionale n° 17 portant réglementation du médiateur et abrogation de la loi régionale n° 5 du 2 mars 1992 (Création de la charge de médiateur);

Considérant que l'article 11, deuxième alinéa, de ladite loi prévoit que le Médiateur exerce ses propres fonctions d'intervention auprès des collectivités locales pour ce qui est de leurs propres attributions, à condition qu'une convention ad hoc ait été signée par le représentant légal desdites collectivités et le Président du Conseil régional;

Vu que la Commune de Brusson, par délibération de la junte communale n° 103 du 25 octobre 2002, a approuvé une ébauche de convention entre le Conseil régional et la Commune-même pour le bureau du médiateur;

Vu la lettre en date du 15 novembre 2002, réf. n° 1936/2, du Médiateur qui confirme l'ébauche de Convention proposée par la Commune de Brusson;

Considérant qu'il y a lieu de procéder à la passation de la Convention susdite;

Vu la loi régionale n° 17 du 28 août 2001;

Vu l'avis favorable exprimé par le directeur des affaires générales de la Présidence du Conseil, aux termes des dispositions combinées des articles 13, premier alinéa, lettre e) et 59, deuxième alinéa, de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995, sur la légalité de la présente délibération;

A l'unanimité des voix (présents et votants: vingt-sept);

DÉLIBÈRE

1) d'approuver le texte de Convention entre le Conseil régional et la Commune de Brusson pour le bureau de médiateur, en annexe, qui fait partie intégrante de la présente délibération;

2) de charger le Président du Conseil de la signature de la Convention aux termes du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 17 du 28 août 2001.

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BOZZA DI CONVENZIONE

TRA IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

E IL COMUNE DI BRUSSON PER L'UFFICIO DI DIFENSORE CIVICO.

Tra il Consiglio regionale della Valle d'Aosta, nella persona del Presidente del Consiglio regionale pro-tempore Roberto LOUVIN, in forza della deliberazione del Consiglio regionale n. in data

E

il Comune di Brusson, nella persona del suo Sindaco pro-tempore Elso GERANDIN, in forza della deliberazione della Giunta comunale n. 103 in data 25 ottobre 2002

PREMESSO CHE

- il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento dell'ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico) prevede che il Difensore civico eserciti le proprie funzioni di intervento nei confronti degli enti locali territoriali della Valle d'Aosta in relazione alle loro funzioni proprie, previa apposita convenzione stipulata tra gli enti stessi e il Consiglio regionale;

- che l'articolo 56 dello Statuto del Comune di Brusson prevede che "Il Comune di BRUSSON provvederà alla stipula di apposita convenzione con la Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'utilizzo della struttura esistente del Difensore Civico a livello regionale."

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

  1. Il Difensore civico regionale di cui alla legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 esercita le funzioni di intervento nei confronti dell'Amministrazione comunale di Brusson in relazione alle funzioni proprie gestite direttamente o attraverso enti, fondazioni, istituzioni, aziende o società costituite o partecipate dal Comune, ovvero affidate in concessione.
  1. A semplice richiesta, i responsabili dei servizi, degli uffici, nonché dei singoli procedimenti amministrativi, sono tenuti a fornire, senza ritardo, all'Ufficio del Difensore civico atti, documenti e relazioni riguardanti fatti e comportamenti imputabili alla civica amministrazione e che si riferiscano alla loro specifica competenza. Di tale richiesta viene data notizia al Sindaco e al Segretario comunale a cura del Difensore civico.
  1. Le determinazioni del Difensore civico che riguardino i servizi comunali anche non gestiti direttamente, adottate nei termini di legge, sono trasmesse al Sindaco che provvede, nell'ambito del proprio potere di sovrintendenza degli uffici e dei servizi comunali, a renderne edotto il funzionario responsabile affinché provveda a rimuovere l'oggetto dell'osservazione, oppure a presentare le proprie controdeduzioni entro i successivi 15 giorni. Le controdeduzioni vengono inoltrate a cura del responsabile all'Ufficio del Difensore civico e, per conoscenza, al Sindaco e al Segretario comunale. Copia della determinazione del Difensore civico è trasmessa, per conoscenza, anche al Segretario comunale.
  1. Almeno una volta l'anno, entro il 31 marzo, il Difensore civico invia al Sindaco una relazione sulla propria attività per la parte riguardante i servizi e gli uffici del Comune, delle aziende, consorzi o società partecipate dal Comune, nonché per i servizi resi in concessione.
  1. II Difensore civico regionale ha facoltà di sentire il Segretario comunale e i responsabili degli uffici comunali, previa convocazione con preavviso di almeno 5 giorni, per fatti che riguardino le rispettive funzioni, oggetto dell'intervento del Difensore civico.
  1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59), il Difensore civico informa l'amministrazione comunale, nella persona del Sindaco, di aver avviato un procedimento informativo in ordine ad ogni istanza proveniente dai cittadini al proprio ufficio, che riguardi l'amministrazione comunale di Brusson.
  1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, può designare il Segretario comunale o un funzionario comunale a svolgere funzione di collegamento con l'Ufficio del Difensore civico, per quanto attiene le sue competenze verso l'Amministrazione comunale di Brusson.
  1. La presente convenzione è valida per la durata del mandato del Difensore civico in carica alla data di sottoscrizione della stessa, e può essere prorogata con atto esplicito delle parti.
  1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alla legge regionale 28 agosto 2001, n. 17.

Aosta, _____________________

Il Presidente del Consiglio regionale Il Sindaco del Comune di Brusson

della Valle d'Aosta

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