Oggetto del Consiglio n. 2784 del 1° ottobre 2002 - Resoconto
OGGETTO N. 2784/XI Intendimenti in ordine al rinnovo del contratto integrativo dei dirigenti scolastici e corresponsione dell'indennità di bilinguismo. (Interpellanza)
Interpellanza Appreso che:
- le trattative per il rinnovo del contratto integrativo dei dirigenti scolastici sono state interrotte per l'indisponibilità dell'Amministrazione regionale a riconoscere l'indennità di bilinguismo e l'indennità di francese, precedentemente corrisposte;
Rilevato che:
- l'Amministrazione regionale ha sostenuto di essere vincolata alle disposizioni del CCNL che prevede una nuova definizione della retribuzione, escludendo il mantenimento di indennità a qualsiasi titolo corrisposte;
- la Giunta, non ha difeso la specificità della normativa regionale, anzi tramite un quesito posto dagli uffici, ha sollecitato l'ARAN a confermare la tale "deminutio";
- l'ARAN, ha smentito l'interpretazione restrittiva delle competenze regionali, affermando che il CCNL non ha inteso regolamentare le indennità relative alle esigenze e specificità della Valle d'Aosta;
i sottoscritti Consiglieri regionali
Interpellano
l'Assessore all'Educazione e Cultura per sapere:
1) quali sono le motivazioni che lo hanno indotto a ritenere il CCNL soppressivo delle indennità legate alla particolarità regionale;
2) per quali motivi anziché sostenere e difendere le proprie competenze, ha formulato all'ARAN il quesito in merito, suggerendo tutte le argomentazioni a contrario;
3) quale sia, alla luce del parere dell'ARAN, l'intendimento relativamente alle richieste avanzate dai dirigenti scolastici in merito alla definizione del contratto integrativo.
F.to: Frassy - Tibaldi
Président La parole au Conseiller Frassy.
Frassy (FI) Con questa interpellanza vogliamo affrontare l'argomento, evitando di far "scadere" - se così si può dire - la discussione e l'iniziativa in una trattativa sindacale, nel senso che non è nostro compito far trattative sindacali attraverso il meccanismo delle interpellanze.
Il profilo che vogliamo chiarire con questa interpellanza è un profilo diverso, di tipo legislativo, in quanto ci sembra che in questa vicenda - nota in quanto è stata oggetto di prese di posizioni che abbiamo avuto modo di leggere sui giornali - c'è una posizione paradossale da parte dell'Amministrazione regionale che, anziché esprimere quella che può essere una valutazione di tipo economico, piuttosto che una valutazione decisionale di tipo amministrativo, si trincera sostanzialmente dietro un'incompetenza di tipo legislativo. Ci sembra un po' paradossale che questa Giunta, sempre solerte nel rivendicare competenze anche quando in alcuni casi i fatti hanno evidenziato che queste competenze potessero non spettarle, abbia invece su questa vicenda dismesso delle competenze e le abbia dismesse nonostante vi fossero pareri autorevoli che andassero nella direzione contraria.
La vicenda delle indennità di francese e di bilinguismo che con il nuovo contratto della dirigenza scolastica non verrebbero più riconosciute troverebbe le sue motivazioni in un'incompetenza dell'Amministrazione regionale a seguito di quello che è il nuovo contratto nazionale del comparto. Questo poteva essere un punto di vista, se non fosse che noi sappiamo che, nell'ambito dei meccanismi contrattuali, c'è un ruolo importante svolto dall'ARAN e sin dai primi del mese di luglio l'ARAN ha confermato, scrivendo all'Amministrazione regionale - leggo testualmente -, che: "il predetto contratto non ha inteso considerare o disciplinare l'indennità di bilinguismo prevista con legge di codesta Regione, trattandosi di questione esclusivamente locale che esula dalle materie del contratto nazionale". Nonostante questa precisazione autorevole, chiara e illuminante, la vicenda non si è sbloccata e l'interpretazione - almeno fino a ieri - dell'Amministrazione regionale rimane ancorata a una presunta incompatibilità.
Devo dire che è curioso come in data 30 luglio, e di conseguenza ben 20 giorni dopo quella risposta, ci sia un'articolata missiva che parte dagli uffici dell'Assessorato all'indirizzo dell'ARAN per sostenere l'incompetenza dell'Amministrazione regionale nel definire, nell'ambito di quello che è il contratto integrativo, la possibilità di erogare questi tipi di indennità. Noi siamo sempre stati abituati a vedere delle rivendicazioni ostinate, anche a fronte di elementi fattuali e giuridici che sembravano non dare molta speranza, ma anche per quanto concerne atti amministrativi; ricordiamo benissimo ricorsi innanzi al TAR finiti al Consiglio di Stato per difendere quelle che erano questioni di principio, perciò ci ha sicuramente sorpresi leggere una lettera piena di argomenti che con dovizia hanno come unico fine quello di dire che queste indennità non spettano perché la materia non può più essere regolamentata alla luce delle nuove competenze che il contratto collettivo avrebbe a sé avocato. Successivamente a questa lettera è arrivata un'ulteriore risposta più puntuale dell'ARAN, la quale ha ribadito e confermato quanto era già stato scritto ai primi di luglio.
Con questa interpellanza, al di là del merito della trattativa sindacale - riteniamo che non sia questo il momento per entrarvi -, noi vorremo capire quali sono le motivazioni per le quali l'Amministrazione, anziché effettuare delle valutazioni oggettive per quelli che possono essere i limiti "dell'oggettività" in una vicenda di trattativa sindacale, si trinceri dietro a delle interpretazioni che ad oggi sembrerebbero non essere suffragate da questo insieme di pareri. Vorremmo capire perciò quali sono le motivazioni che, in prima battuta, hanno portato l'Amministrazione a maturare questo convincimento e, quando dico "in prima battuta", intendo prima che ci fosse un pronunciamento dell'ARAN; quali sono le motivazioni che, a fronte di un pronunciamento positivo dell'ARAN, hanno portato l'Amministrazione a sostenere ulteriormente delle ragioni che erano contrastanti con quelle che erano le competenze dell'Amministrazione regionale; infine, alla luce di quella che ormai è la posizione pacifica della competenza in materia dell'Amministrazione regionale, quali sono gli intendimenti in merito alla definizione del contratto integrativo, intendimenti a questo punto anche di tipo contrattuale e sindacale, ma anche di tipo politico per capire se ci sono delle motivazioni che possono essere legate alle funzioni, piuttosto che - più banali, ma più cogenti - motivazioni di tipo squisitamente economico.
Président La parole à l'Assesseur à l'éducation et à la culture, Pastoret.
Pastoret (UV) Vorrei intanto premettere che la questione della quale si dibatte concerne la dirigenza scolastica, forse questo non è chiaro a tutti. Vorrei anche aggiungere che l'interpellanza contiene alcune inesattezze, una già nelle premesse, e che è bene chiarire, poiché la Regione non ha fornito un'indisponibilità a riconoscere le indennità citate. Ma, prima di giungere a questa considerazione, vorrei fare alcune premesse.
In primo luogo la Regione ha nominato, ai sensi delle disposizioni del contratto, articolo 9, la delegazione trattante di parte pubblica che, in sede di contrattazione integrativa, è costituita dalla Sovrintendente agli studi e dal Dirigente della Direzione personale scolastico. La parte trattante aveva, come definiti dal contratto collettivo nazionale, i limiti posti dalla contrattazione integrativa che attribuisce al livello regionale due funzioni: la determinazione della retribuzione di posizione; la determinazione dei compensi per la retribuzione di risultato. Ciò premesso, il contratto collettivo nazionale prevede che - cito -: "Per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato sono costituiti fondi regionali in cui confluiscono l'insieme delle risorse già dedicate alla corresponsione del trattamento economico accessorio di tutto il personale dirigente scolastico". L'Amministrazione ha correttamente previsto che concorressero a costituire il fondo tutte le somme e tutte le indennità finora percepite a diverso titolo, comprese quindi le indennità di lingua francese e le indennità di bilinguismo che l'Amministrazione intende peraltro distribuire, alla luce e nel rispetto dei vincoli posti dal contratto collettivo, che definisce all'articolo 42 il finanziamento della retribuzione di posizione e che all'articolo 43 prevede le risorse complessive del fondo ed esplicitamente stabilisce che esse non possano eccedere il massimo di 10.329 euro, cioè 20 milioni. Le risorse a tal fine sono state accantonate dall'Amministrazione e consentono di coprire largamente la previsione massima introdotta dal contratto per i dirigenti e in questi limiti la Regione non ha alcun motivo di non corrispondere quanto previsto dal contratto.
Bisogna però fare riferimento alle disposizioni del contratto nazionale dell'area quinta della dirigenza scolastica da applicarsi nella Regione Valle d'Aosta per effetto del DPR n. 861/75, che definisce lo stato giuridico del personale. Posta la normativa vigente in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, attualmente contenuto nel decreto legislativo n. 165/2001, si tratta ora, qui, di trovare, attraverso il confronto sindacale, gli strumenti più idonei per conciliare queste disposizioni. Questo va fatto, salvo diverse disposizioni che, al momento, non sono esistenti, sulla base di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 165 che ho citato. Tale decreto legislativo prevede che "le disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale, i trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi, i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva". È in virtù di ciò che l'articolo 37 del contratto collettivo nazionale di lavoro fissa le voci che concorrono a determinare la struttura della retribuzione, le elenco brevemente: stipendio tabellare, indennità integrativa, retribuzione individuale di anzianità - queste concorrono a far parte della contrattazione nazionale -, la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato (entrambe di competenza della trattativa decentrata). Il comma 2 sempre di questo articolo 37 che ho citato - e credo che il Consigliere Frassy abbia copia del contratto sotto mano - recita: "Il trattamento economico di cui al comma precedente remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti ai dirigenti". Non vi è quindi un'opinabile motivazione che ha indotto l'Amministrazione a sopprimere le indennità di cui sopra, che peraltro non sono state soppresse. L'Amministrazione ha però l'obbligo di esaminare tutti i fatti e le disposizioni per trovare una via praticabile e legittima per assegnare ai dirigenti scolastici della Valle d'Aosta un adeguato riconoscimento al loro lavoro, tutto questo secondo quanto previsto dal decreto legislativo che ho citato e fatto proprio dal contratto siglato dall'ARAN e dalle organizzazioni sindacali firmatarie. I limiti se mai sono posti proprio dal contratto, laddove esso determina la retribuzione di posizione all'articolo 43 già citato.
Per quanto concerne al quesito all'ARAN, di cui si chiede notizia nell'interpellanza, va in primo luogo detto che non si è trattato di un'iniziativa né dell'Assessorato, né dell'amministrazione scolastica, ma una richiesta di precisazioni a seguito di una richiesta di intervento sulla questione avanzata invece dalle organizzazioni sindacali, a firma dei Segretari generali del comparto scuola della CGIL, della CISL, dello SNALS, al Presidente dell'ARAN e per conoscenza alla Regione. E in merito al tenore e ai contenuti di tale richiesta, per come essa era formulata, che l'amministrazione scolastica e non la Giunta ha ritenuto, a puro titolo di chiarimento e di completamento di informazione, di dover fornire maggiori precisazioni e di illustrare gli elementi giuridici e normativi entro i quali pareva collocarsi la questione stessa. Non si è pertanto trattato di suggerire argomentazioni negative, ma piuttosto di rendere noti elementi importanti in relazione alla possibilità e a degli eventuali limiti delle competenze della Regione Valle d'Aosta in materia di personale scolastico.
Per quanto concerne il punto 3 dell'interpellanza, l'ARAN ha dato una risposta che va al di là di quanto è citato dal Consigliere Frassy, vorrei darne lettura, la comunicazione dell'ARAN del 10 settembre termina così: "Pertanto codesta Regione potrà valutare, nell'ambito della propria autonomia e come peraltro sembra già aver fatto, l'adozione degli strumenti più idonei per conciliare le disposizioni dei contratti nazionali o di altra fonte normativa a carattere generale con le particolari esigenze previste dalla normativa locale". Avremmo voluto avere una presa di posizione più chiara e più coraggiosa da parte dell'ARAN, meno sibillina, perché questo riferimento dice tutto e non dice nulla. Alla luce di quanto è stato detto, comunque, non è intenzione dell'Amministrazione non procedere con la trattativa e con la disamina dei problemi che ci sono sul tavolo, anzi. Si ritiene però necessario, per giungere ad un prosieguo della stessa, definire percorsi e contenuti tenendo conto dei vincoli posti dalla legislazione pre-vigente, in particolare dal decreto legislativo n. 165, ai quali il contratto collettivo nazionale fa puntualmente riferimento, riferimento al quale pare non sottrarsi neppure l'ARAN quando afferma nel parere che ho testé letto: "per conciliare le disposizioni dei contratti nazionali o di altra fonte normativa a carattere generale con le particolari esigenze previste dalla normativa locale". Se questo significa aver previsto le quote con i fondi utili a coprire questa spesa, ciò è stato fatto.
Ciò detto, a giorni vi sarà un incontro fra le parti, alla luce degli elementi forniti, per continuare la trattativa, però vorrei in conclusione aggiungere alcuni elementi. Intanto sul fatto che la Giunta non abbia difeso la specificità regionale, al di là delle battute ad effetto, lo stato giuridico dei dirigenti scolastici deve rifarsi alle disposizioni di carattere generale e al DPR n. 861/1975 che ho testé citato. Non posso poi esimermi dal sottolineare come le regole, definite dal contratto collettivo nazionale e dalle disposizioni di legge che introducono dei vincoli, non le ha fissate la Regione, la quale viceversa, unitamente ai dirigenti scolastici, le subisce e ciò è tanto più grave se si considera che tale sottomissione sembra essere a volte non solo condivisa, ma anche perorata da autorevoli esponenti di questo Consiglio.
Président La parole au Conseiller Frassy.
Frassy (FI) Assessore, la sua è stata una non risposta. Ha ripercorso ciò che era accaduto e ciò che era conosciuto per ciò che è stato pubblicato e dichiarato sui quotidiani e ha ripercorso le premesse della nostra interpellanza. Da parte sua non ci sono state le risposte e questo è il motivo della nostra insoddisfazione.
Poiché lei dice che la risposta dell'ARAN non è chiara e si limita a leggerne la parte conclusiva, io vorrei dare lettura anche della parte precedente il passaggio che lei ha letto, dove in maniera chiara si legge che il contratto collettivo 1° marzo 2002 della dirigenza dell'area quinta non ha inteso regolamentare l'indennità di bilinguismo, atteso che questa trova fondamento giuridico e copertura economica in una legge regionale relativa alle esigenze locali e specifiche della Valle d'Aosta. Cosa vuol dire questo? Ci sembra abbastanza chiaro: vuol dire che il problema della specificità valdostana non era sul tavolo della trattativa a livello nazionale, tant'è che ci dicono: "Sono soldi vostri, sono norme che voi potete gestire, gestitele come meglio ritenete".
Il fatto di sostenere che non è chiaro e non è sufficiente il parere dell'ARAN… noi abbiamo dei dubbi perché la contrattazione oggi nel comparto pubblico, con la delegificazione che c'è stata, avviene sostanzialmente fra le organizzazioni sindacali da una parte - e mi sembra che il punto delle organizzazioni sindacali in questa materia sia alquanto chiaro - e l'ARAN dall'altra, che rappresenta l'amministrazione pubblica, di conseguenza il punto di vista delle organizzazioni sindacali è noto e il punto di vista dell'ARAN è altrettanto noto e articolato nella lettera che ci siamo vicendevolmente riletti. Non so perciò quali siano gli altri vincoli che pesano addosso all'Amministrazione regionale e diventa paradossale ritenere che la lettera, articolata, quattro pagine fitte fitte, fosse semplicemente una risposta dovuta. La sensazione è che, a seguito di quanto le organizzazioni sindacali avevano domandato all'ARAN: "Dateci una risposta su come va interpretata questa vicenda", nella preoccupazione che la risposta dell'ARAN potesse essere di un tipo piuttosto che di un altro - altrimenti non si comprende la necessità di fare questa azione -, si è fatta una lettera molto articolata dove viene detto: "Si ritiene opportuno fornire maggiori precisazioni e illustrare gli elementi giuridico-normativi che vengono in rilievo nella questione". Risparmio ai colleghi le quattro pagine fitte fitte, ma mi soffermo su alcuni passaggi, dove si dice che, per effetto di una norma precedentemente richiamata, deve ritenersi cessata, a far data dal 4 agosto 1996, eccetera, una certa competenza riguardante l'indennità. Si legge successivamente: "Stante la sopraricordata assenza di potestà contrattuale in materia da parte della Regione" e così proseguendo, pagina dopo pagina. Assessore, perciò non era una richiesta per dire: "Questo è il quadro, cosa possiamo fare?". Qui si sostiene un'impostazione, che è quella di dire: "Non possiamo andare a derogare la retribuzione di posizione stabilita dal contratto nazionale in quanto comunque lì dentro devono confluire e l'indennità di bilinguismo e l'indennità di francese", dimenticando forse che l'indennità di bilinguismo anche negli altri comparti non ha regolamentazioni contrattuali a livello nazionale.
Noi prendiamo atto che la risposta non ce l'ha fornita, ci auguriamo di sentirla fornire nel momento in cui verrà posta la parola fine su questa trattativa. Ci sembra di aver capito che, se non ci sono problemi di tipo economico - perché non sono emersi problemi di tipo economico dalle sue considerazioni -, se non ci sono problemi di tipo funzionale legati alle funzioni che svolge la dirigenza scolastica rispetto alle attribuzioni che dovrebbero essere monetizzate con queste due indennità, se non ci sono pregiudizi su questi due aspetti, il chiarimento dell'ARAN, la posizione chiara delle organizzazioni sindacali e la difesa di posizioni di autonomia che hanno connotato spesso, anche a sostegno di posizioni non sostenibili, la vostra Giunta, dovrebbero portare ad una conclusione positiva; se così non fosse, vuol dire che in questa sede, nel rispondere alla nostra interpellanza, Assessore, ha dimenticato di comunicarci una parte dei ragionamenti che state facendo in Giunta.
