Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 2783 del 1° ottobre 2002 - Resoconto

OGGETTO N. 2783/XI Esistenza dei presupposti per sopravvenuta incompatibilità di un amministratore locale ex legge 4/1995. (Interpellanza)

Interpellanza Premesso:

- che il gruppo consiliare di minoranza del Comune di Challand-Saint-Anselme ha eccepito, in una recente interpellanza proposta al Sindaco, la sopravvenuta incompatibilità del Vicesindaco ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 4/1995, richiedendone la conseguente decadenza;

- che l'ipotesi di sopravvenuta incompatibilità è originata dal fatto che il coniuge del Vicesindaco ha assunto appalti di lavori per conto dello stesso Comune;

- che l'azione di decadenza può essere altresì promossa dal Presidente della Regione qualora ravvisi che sussista taluna delle situazioni di impedimento, incompatibilità o incapacità contemplate dalla stessa legge regionale;

i sottoscritti Consiglieri regionali

Interpellano

il Presidente della Regione per sapere:

1) se ha assunto tutta la documentazione inerente la vicenda denun­ciata;

2) se ritiene che, nel caso descritto in premessa, sussistano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 9 della legge regionale 4/1995;

3) se, avvalendosi delle facoltà riconosciutegli dalla legge, intenda promuovere l'istanza di decadenza.

F.to: Tibaldi - Frassy - Lattanzi

Président La parole au Conseiller Tibaldi.

Tibaldi (FI) Secondo quanto segnalatoci dal gruppo consigliare di minoranza di Challand, il Vicesindaco di questo Comune si troverebbe in una situazione di evidente incompatibilità. Le motivazioni, che sono state rese note attraverso un'interpellanza degli stessi Consiglieri comunali al Primo cittadino, risiedono nel fatto che al coniuge del Vicesindaco sono stati attribuiti diversi lavori in termini di appalto e/o di trattativa privata, lavori che si sono espletati negli ultimi anni, in particolare nel 2000 e nel 2001. Il gruppo di minoranza del Comune di Challand ha sollevato il 18 aprile scorso tale questione attraverso una specifica iniziativa, interpellanza alla quale il Sindaco ha fornito una risposta il 2 luglio scorso. L'articolo 9 della legge che è stata citata nella premessa dell'interpellanza, come ben saprà il Presidente, cita fra le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, relativamente alle cariche di sindaco e di vicesindaco l'avere il coniuge, ascendenti, discendenti, parenti o affini fino al secondo grado che siano appaltatori di lavori o di servizi comunali o in qualunque modo loro fideiussori.

Abbiamo portato all'attenzione del Consiglio questa vicenda, perché, a nostro avviso, esce dagli stretti confini comunali poiché il Presidente della Regione ha anche un potere di intervento qualora ricorrano cause di incompatibilità o di ineleggibilità. Chiediamo quindi al Presidente se è a conoscenza di tale vicenda; se ritiene che, secondo quanto citato in premessa, sussistano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 9 della legge n. 4/95; e, se avvalendosi delle facoltà che la legge gli riconosce, intenda promuovere l'istanza di decadenza. Ci limitiamo a questo per quanto riguarda l'illustrazione e ci riserviamo una replica.

Président La parole au Président de la Région, Viérin Dino.

Viérin D. (UV) Le Département des collectivités locales, des fonctions préfectorales et de la Protection civile de la Présidence de la Région a demandé - et ce, avant que les collègues de "Forza Italia" eussent présenté cette interpellation - à l'Administration communale de Challand-Saint-Anselme de lui fournir tous les éléments, toute la documentation, toutes les pièces relatives à la question qui ensuite a été soulevée également par cette interpellation, mais qui au départ avait été soulevée par une interpellation des Conseillers communaux de la minorité.

Au mois d'août dernier, la Commune a transmis le texte de la réponse du Syndic à ladite interpellation, assorti de la copie du procès-verbal, du document par lequel le Conseil communal prenait acte de la réponse du Syndic, de la copie du procès-verbal des délibérations de la Junte communale attribuant certains marchés aux conjoints du Syndic et de toute la documentation afférente aux marchés, qui mentionnait entre autres les dates de cessation des contrats engageant la Commune et les conjoints de l'élu local. Il ressort de ce dossier que lesdits rapports contractuels étaient achevés au mois de septembre 2001. Signalons à ce propos que toute la jurisprudence en ce domaine va dans un même sens, à savoir la cause d'incompatibilité dérivant d'un rapport de parenté ou d'affinité avec un entrepreneur réalisant des travaux ou fournissant des services pour le compte de la commune cesse lorsque ledit entrepreneur a effectué les prestations requises, comme le dit clairement la Cour de cassation dans ses arrêts n° 10238/1995 et n° 2258/97.

Pour que la démission d'office d'un élu puisse donc être prononcée pour cause d'incompatibilité comme d'inéligibilité survenue, il faut en effet que ces causes subsistent au moment où elles sont contestées, car si elles ont été éliminées ou ont disparu pour une raison quelconque, elles ne sauraient être prises en considération. Compte tenu de cela, le Département des collectivités locales considère qu'au moment même où la cause d'incompatibilité a été signalée, à savoir le 18 avril 2002, les conditions nécessaires à l'application du 2ème alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 4/95 n'existaient plus. A cet égard le département a même demandé un avis et au Ministère de l'intérieur et à l'ANCI national. Le premier ne nous a pas encore répondu, par contre la réponse de l'ANCI, elle, est exactement conforme à l'avis exprimé par nos bureaux.

Président La parole au Conseiller Tibaldi.

Tibaldi (FI) Per una breve replica. Innanzitutto la risposta del Presidente riprende sostanzialmente le argomentazioni che sono state enunciate dal Sindaco nella risposta al gruppo consiliare di minoranza. Si segnalano alcuni paradossi. Il primo è che il rapporto parentale era censurato sin nell'iniziale formulazione della legge n. 4/95, di conseguenza parenti fino al secondo grado, ascendenti o discendenti non potevano essere appaltatori di lavori; era stato completamente dimenticato il rapporto coniugale, poi inserito nel 2001.

La risposta del Sindaco e del Presidente quindi è la seguente: "Poiché non c'era un limite di legge, il fatto che la moglie conferisse al marito incarichi di questo tipo reiteratamente è da ritenersi legittimo". Sarà vero perché la legge non lo prevedeva, però è altrettanto vero che mandati di pagamento sono stati effettuati dopo il 12 settembre 2001, data di entrata in vigore della legge novellata, ed erano mandati di pagamento relativi a lavori eseguiti o a trattativa privata o sulla base di appalto prima del 12 settembre 2001.

I mandati di pagamento sono stati quindi effettuati successivamente, il Presidente ne prenderà atto, probabilmente si farà forza di quelle che sono state le osservazioni giuridiche fatte dal suo ufficio e di quelle che sono state fatte dall'ANCI; il Ministero non ha ancora fornito una risposta, speriamo che sia solerte in modo da avere un conforto sull'applicabilità di questa legge.

Sarà anche per la scarsità di popolazione che c'è in questi comuni, però episodi del genere si sono verificati anche altrove. Recente è il caso di Ollomont, adesso c'è il caso di Challand, sta di fatto che esistono situazioni meritevoli di un'attenzione anche da parte del Presidente della Regione, che ha il controllo sulla regolarità dell'applicazione di questa legge sugli enti locali. Curioso anche il fatto che la ditta facente capo al coniuge del Vicesindaco figuri sempre fra quelle invitate ed elencate per la partecipazione agli appalti del Comune di Challand: ci chiediamo se tale fatto non configuri una sorta di alterazione di quella che è a tutti gli effetti un'asta pubblica perché, analizzando alcune delibere di cui siamo in possesso, l'aggiudicazione dei lavori è stata fatta sulla base della media più bassa. Naturalmente la partecipazione di una ditta, invitata secondo procedure non proprio conformi alla legge, va, a nostro avviso, ad inficiare la regolarità dell'azione amministrativa.