Oggetto del Consiglio n. 2804 del 16 ottobre 2002 - Resoconto
OGGETTO N. 2804/XI Iniziative per l'eventuale modifica del decreto legislativo n. 198/2002 recante disposizioni per accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni. (Interpellanza)
Interpellanza Preso atto che sulla Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 2002 è stato pubblicato il Decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, relativo a "Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443";
Ricordato il parere negativo che la regione Valle d'Aosta, in sede di conferenza unificata Stato-Regioni, aveva espresso su tale decreto;
Visto che il testo definito non ha accolto le richieste di modifica che i rappresentanti delle Regioni e degli Enti Locali avevano evidenziato nel corso della suddetta riunione;
Ricordato che esistono in tale decreto indicazioni che ledono le prerogative costituzionali delle Regioni e dei Comuni, specie per quanto riguarda le norme in materia urbanistica;
la sottoscritta Consigliera regionale
Interpella
l'Assessore competente per sapere:
1) se è stata fatta una disamina approfondita di eventuali punti di contrasto del decreto rispetto alla normativa regionale;
2) se la Regione intende ricorrere alla Corte Costituzionale per impugnare tale decreto e se ha già provveduto a prendere contatto con altre Regioni per studiare un'eventuale iniziativa congiunta.
F.to: Squarzino Secondina
Président La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.
Squarzino (PVA-cU) Ritorno su un argomento che avevamo già trattato il mese di luglio, cioè sui provvedimenti che il "Governo Berlusconi", tramite il Ministro Gasparri, porta avanti relativamente all'installazione di infrastrutture di telecomunicazione. Allora si discuteva di una proposta di decreto, la cui bozza era stata esaminata a livello di Conferenza Stato-Regione; ora, purtroppo, quella bozza si è trasformata in un decreto legislativo, decreto le cui disposizioni erano state contestate in sede di Conferenza unificata Stato-Regione, decreto che non ha recepito le richieste di modifica avanzate da regioni e comuni, decreto su cui la stessa Regione aveva espresso un parere decisamente negativo. Su questo concordano l'Assessore e il nostro gruppo.
Questo decreto è legge. Alcune Regioni - Toscana, Emilia, Umbria, Campania - stanno iniziando a sollevare questioni di legittimità. Solo l'altro giorno su "Il Sole 24Ore" è stata pubblicata un'intera pagina che riguarda l'elettrosmog, dove si dice che gli enti sono sul piede di guerra. Questo per dire quanto è attuale questo argomento. Ricordo che l'Assessore e la sottoscritta erano concordi circa una serie di valutazioni: avevamo detto che il fatto che tale decreto espropriasse le autonomie locali di quel ruolo di prevenzione, controllo, pianificazione faticosamente riconosciuto in molte realtà, nonché che rendesse nulle tutte le iniziative urbanistiche di salvaguardia ambientale che i comuni e le regioni avevano messo in atto con regolamenti e disposizioni era gravissimo.
Ci siamo soffermati in modo particolare su due problemi, che sono quelli che risolleverò anche oggi. Il primo problema è costituito dal fatto che le infrastrutture per le telecomunicazioni sono considerate opere di interesse nazionale, strategico per cui, assimilandole alle opere di urbanizzazione primaria, di fatto si cancellano e si bypassano le competenze di enti locali in materia; di fatto si rende nullo, e anche inutile, lo sforzo che le regioni hanno fatto di costruire piani di zona degli impianti, così da verificare l'insieme dei valori di inquinamento prodotto. Adesso, infatti, la nostra legge prevede che l'autorizzazione venga data ad ogni singola infrastruttura, ma all'interno del piano più ampio, cosa che non avverrà più dal momento che questa scelta del Governo è diventata decreto-legge, come se il territorio e la salute dei cittadini fossero a completa disposizione di interessi economici degli enti gestori degli impianti di telecomunicazione! Per quanto concerne i diritti riconosciuti alla proprietà privata - e qui sollevo il secondo aspetto -, con questo decreto-legge si consente al gestore di agire direttamente in giudizio contro chi impedisce il passaggio o l'installazione di infrastrutture e quindi di procedere direttamente all'esproprio, come se il progetto di questo singolo gestore fosse omologabile ad un'opera di interesse pubblico, superiore all'interesse dei singoli!
Queste erano un po' le osservazioni critiche fatte nei confronti della bozza, che - ripeto - è diventata legge. A questo punto ci chiediamo se il decreto, nonostante abbia accolto alcuni emendamenti proposti dagli enti locali, rispetti le competenze delle regioni e dei comuni e vorremmo sapere cosa intenda fare la Regione. Ricordo che c'è, sì, un articolo 13, che è stato aggiunto nel decreto legislativo e che non era presente nella bozza, che prevede che: "Le Regioni a Statuto speciale… provvedono alle finalità di cui al presente decreto, nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, secondo quanto disposto dai singoli ordinamenti".
Ora, rispetto però a questo articolo, che è stato inserito e che riconosce una legislazione regionale circoscritta dalle competenze previste dallo Statuto, mi chiedo come ci possiamo comportare. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo assumere tutte le norme qui scritte interpretandole secondo la nostra specificità? Dobbiamo rivedere tutta la nostra normativa regionale alla luce di queste norme?
Questo è il problema che pongo e lo pongo sui due punti essenziali che ho sottolineato nel mio intervento: il primo, il fatto che queste infrastrutture di telecomunicazione sono considerate opere di interesse nazionale realizzabili in deroga ad ogni principio, anche al principio che la nostra legge ribadisce, perché redatta sulla base di un articolato che ora è stato abrogato, che le nuove autorizzazioni devono tener conto dei campi elettromagnetici pre-esistenti; il secondo, la realizzabilità o meno di queste infrastrutture in deroga al principio del rispetto della proprietà privata. Capisco che tutte le norme relative all'aspetto urbanistico siano di competenza primaria della Regione, ma questo decreto legislativo non ha solo norme relativamente all'urbanistica, ha anche altre norme che mi chiedo come possano incidere sulle nostre competenze e sulla nostra legislazione in materia.
Président La parole à l'Assesseur au territoire, à l'environnement et aux ouvrages publics, Vallet.
Vallet (UV) La materia è complessa e delicata. Noi abbiamo esaminato la questione sotto due aspetti. Il primo: si è verificato quali sono gli effetti prodotti dal decreto legislativo n. 198 sulla disciplina regionale recata dalla legge regionale n. 31/2000. Il secondo: si è verificata la possibile invasione e, conseguentemente, la limitazione posta dalle norme portate dal decreto legislativo n. 198 rispetto alle nostre competenze e, quindi, l'opportunità di ricorrere alla Corte Costituzionale nei confronti del Decreto. Siamo giunti ad una conclusione che è tranquillizzante rispetto all'applicabilità del decreto legislativo n. 198 nella nostra Regione, questo sulla base di un ragionamento che è stato fatto dalla Direzione degli Affari legislativi della Presidenza della Regione in collaborazione con le strutture dell'Urbanistica e del Dipartimento del territorio dell'Assessorato del territorio.
Il decreto legislativo n. 198/2002 detta principi fondamentali in materia di installazione e modifiche di infrastrutture di telecomunicazioni considerate strategiche per il conseguimento di più finalità, fra le quali la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, la razionalizzazione delle procedure autorizzatorie per l'installazione di impianti di telecomunicazioni, la tutela della concorrenza, la salvaguardia del principio di non discriminazione fra gli operatori del settore e la tutela dell'ambiente e della salute. Nonostante queste numerose finalità enunciate, è però facile circoscrivere il campo materiale di intervento del legislatore statale a quello dell'urbanistica, infatti l'enunciazione dei principi - finalità - contenuta nell'articolo 1 non fa che introdurre disposizioni aventi ad oggetto la disciplina delle procedure urbanistiche di autorizzazione all'installazione di infrastrutture di telecomunicazioni o comunque delle attività di trasformazione del territorio mediante opere di scavo, opere civili ed occupazioni connesse o conseguenti l'installazione di detti impianti.
La legge regionale n. 31/2000 è "costruita" di analoghi contenuti; questa legge, infatti, espressamente circoscrive e definisce il proprio oggetto di intervento alla disciplina delle procedure urbanistiche di installazione e di modifica degli impianti di telecomunicazioni al fine di assicurare la corretta localizzazione e l'ordinato sviluppo degli impianti, oltre che di tutelare l'ambiente. Attesa quindi l'identità di contenuti, tutti incidenti sulla materia urbanistica, e considerato che tale materia è ascritta, a mente dell'articolo 2 dello Statuto speciale di autonomia, alla potestà primaria della Regione, si può escludere che le anzidette nuove norme statali abbiano l'effetto di abrogare o di invalidare la preesistente normativa regionale, che disciplina in modo completo la materia, anche laddove la normativa regionale incide, sia pure indirettamente e per profili del tutto marginali e residui su ambiti materiali diversi da quelli propri dell'urbanistica ed ascrivibili all'ambito più circoscritto per il legislatore regionale della competenza concorrente, quali in particolare la tutela della salute e l'ordinamento delle comunicazioni, materia quest'ultima sulla quale non abbiamo assolutamente competenza. Si può comunque escludere che sussista quella immediata e diretta incompatibilità fra la disciplina regionale e quella sopravvenuta statale, che, per giurisprudenza costante, costituisce presupposto necessario e sufficiente per ritenere operanti gli istituti dell'abrogazione o dell'illegittimità costituzionale sopravvenuta delle norme regionali anteriori.
In ogni caso, quindi, quali che siano ad oggi gli effetti prodotti dalla sopravvenuta legislazione statale di principio, essi devono quanto meno nel caso di specie ritenersi comunque esclusi poiché, come detto, mancano in concreto quei presupposti di incompatibilità immediata ed evidente fra la normativa regionale anteriore e la normativa statale di principio sopravvenuta al verificarsi dei quali gli effetti descritti possono ritenersi prodotti. Essendo, quindi, assolutamente coerenti le due norme, non sussistono questi principi, ne consegue che la materia dell'installazione continua legittimamente a trovare la propria disciplina nella vigente legge regionale. In Valle d'Aosta non trova applicazione il decreto legislativo n. 198, continua a trovare applicazione la legge regionale n. 31/2000.
L'altro profilo che abbiamo esaminato, e che assume a questo punto un rilievo "secondario", è comunque la possibile invadenza del Decreto legislativo sulle nostre competenze. A tale riguardo si osserva che la norma di cui all'articolo 13 del citato decreto, norma che è stata citata anche dalla Consigliera Squarzino, ad un primo esame appare sufficiente a tutelare le competenze riconosciute alle autonomie differenziate nelle materie oggetto del Decreto. Si tratta a dire il vero di una clausola di salvaguardia anomala, nel senso che appare formulata in maniera parzialmente diversa dalle consuete clausole di analogo contenuto e significato, ma nella sostanza essa non si pone come lesiva della sfera di autonomia garantita alle autonomie speciali perché non le obbliga ad un puntuale adeguamento, limitandosi piuttosto a prevedere un generico e generale adeguamento alle finalità indicate, nel rispetto comunque delle competenze spettanti alle Regioni speciali e alle Province autonome, ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Poiché con la legge regionale n. 31/2000 vi è stato l'adeguamento, atteso che essa anche nella materia dell'urbanistica, di competenza esclusiva, si pone in linea con le finalità enunciate dal sopravvenuto Decreto statale - ed è questo che ci è richiesto dal Decreto -, compresa l'esigenza di semplificare e razionalizzare le procedure e di individuare termini procedimentali finali certi, si ritiene che possa non sussistere allo stato quella lesione immediata e concreta che può sorreggere e giustificare la sussistenza dell'interesse a ricorrere, requisito imprescindibile di ammissibilità di un eventuale ricorso innanzi alla Corte Costituzionale promosso a difesa delle proprie competenze costituzionali.
Per quanto riguarda l'opportunità di ricorrere alla Corte Costituzionale, abbiamo fatto una verifica presso le altre Regioni a Statuto speciale: anche le Province Autonome di Trento e di Bolzano, dopo aver contattato i colleghi che sono competenti in materia, sono giunte alle nostre conclusioni. Trento ha già la sua normativa e quindi continua ad applicare la sua normativa; Bolzano non ha ancora una sua normativa, la sta predisponendo e quindi applicherà la sua normativa perché così gli è concesso dal suo statuto di autonomia; su posizioni analoghe Friuli, Sardegna e Sicilia che quindi non faranno ricorso. Diversa, ma perché non tutelata dall'articolo 13, la posizione delle Regioni a Statuto ordinario: risulta che Emilia Romagna, Toscana, Puglia e Marche o hanno già prodotto o certamente produrranno ricorso alla Corte Costituzionale.
Président La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.
Squarzino (PVA-cU) Riconosco e prendo atto che il decreto legislativo n. 198/2002 non trova applicazione nella nostra Regione e non invade le nostre competenze, per cui non siamo tenuti a rispettarlo; altrimenti esso comporterebbe una serie di problemi più volte ricordati: si vanificherebbero tutte le nostre normative in materia urbanistica, si altererebbe il nostro quadro di procedure autorizzative che, con tutti i problemi che hanno - ma sono di altro tipo -, hanno comunque il pregio di analizzare ogni nuova richiesta di insediamento all'interno dell'intero territorio, non singolarmente… Ho alcune perplessità sulla questione del possibile esproprio…
(interruzione dell'Assessore Vallet, fuori microfono)
… va bene, se ho capito il decreto non si applica né per quanto riguarda l'esproprio né per quanto riguarda il fatto che le infrastrutture per telecomunicazioni sono considerate opere di interesse nazionale strategico… quello è l'altro problema che pongo. Ripeto: sono ben contenta che abbiamo queste competenze e che siano riconosciute.
A questo punto le chiedo quello che abbiamo sempre domandato, cioè di utilizzare al meglio le nostre competenze, di utilizzarle con più coraggio, nel senso che potremmo a questo punto fissare per legge quei limiti di qualità che sono dettati dal principio di precauzione, la nostra legge non ha indicato con chiarezza questi valori limite. Abbiamo discusso a lungo con l'Assessore di questo argomento, il quale ha detto che è l'ARPA l'organismo al quale viene demandato il compito di analizzare le varie richieste di installazione di impianto alla luce della normativa nazionale. Ora, se è vero che abbiamo questa possibilità di manovra di competenza in questo ambito, credo che dovremmo utilizzarla meglio.
Noi siamo a favore della fissazione in legge di quei valori dettati dal principio di precauzione, che suggerisce di seguire parametri più rigorosi in assenza di dimostrazione che quei livelli di inquinamento non sono pericolosi. Sarebbe un modo anche per dare una risposta concreta alle richieste di cittadini della Valle d'Aosta. Mentre condivido e apprezzo tutta la parte relativa alla difesa della propria autonomia, che la Regione ha fatto e sta facendo rispetto a questa materia, sottolineo e constato purtroppo che non c'è una volontà politica abbastanza ferma sull'altro aspetto della tutela della salute dei cittadini. Le richieste che la popolazione in tal senso ha avanzato non hanno avuto una risposta adeguata, sia le richieste dei coniugi Cout - che sono un po' il simbolo delle domande di tutela della salute avanzate da più cittadini -, come pure anche le stesse richieste dei cittadini facenti parte del Comitato di Saint-Christophe, che, pur avendo chiesto fin da febbraio un incontro con le autorità regionali e con lo stesso Prefetto, non hanno ricevuto il benché minimo cenno di risposta. Credo che su questo punto occorrerebbe, Assessore, più coraggio e più volontà ferma, fissando in legge questi limiti possiamo ottenere dei comportamenti virtuosi anche dai gestori.
Ci sono riuscite delle realtà molto più piccole delle nostre ed è notizia solo dell'altro giorno che il Comune di San Miniato, all'interno della legge regionale della Toscana, ha siglato un accordo sulle antenne con Omnitel, con Wind Telecomunicazioni e via dicendo, che si sono impegnati a presentare un piano di installazione di antenne le cui emissioni - oda bene, Assessore - non dovranno superare "lo 0,5 volt/metro nelle aree sensibili di interesse storico, architettonico e paesaggistico, nelle aree comprese in un raggio di 50 metri di distanza da asili, scuole, ospedali, case di cura, aree verde attrezzate o destinate all'infanzia o aree ad alta densità abitativa". Se un piccolo Comune come San Miniato è riuscito ad ottenere questa garanzia della salute dei cittadini, possibile che non riusciamo, come Valle d'Aosta, ad incidere su questa normativa e ad avere altrettanto coraggio per la salvaguardia della salute dei cittadini della nostra Regione? Le pongo questa domanda chiedendole di ripensare alle scelte operate nel momento in cui è stata redatta la nostra legge n. 31/2000. Mi chiedo se non si possa intervenire, nel momento in cui si va a modificare questa legge per alcuni aspetti più marginali o più procedurali, anche su questo aspetto sostanziale di rispetto della salute dei cittadini.
