Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 2727 del 10 luglio 2002 - Resoconto

OGGETTO N. 2727/XI Disegno di legge: "Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002, modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative, prima variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 e per il triennio 2002/2004 ed interventi nel settore funiviario".

CAPO I ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2002

Articolo 1 (Aggiornamento dei residui attivi)

1. Allo stato di previsione dei residui attivi del bilancio per l'anno finanziario 2002 sono apportate le seguenti variazioni, quali risultano dall'allegato A:

in aumento

euro

171.963.690,35

in diminuzione

euro

56.733.867,13

differenza

euro

115.229.823,22

2. Il conto dei residui attivi del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002, a seguito delle variazioni approvate al comma 1, è rideterminato in euro 844.267.823,22.

Articolo 2 (Aggiornamento dei residui passivi)

1. Allo stato di previsione dei residui passivi del bilancio per l'anno finanziario 2002 sono apportate le seguenti variazioni, quali risultano dall'allegato B:

in aumento

euro

126.677.423,23

in diminuzione

euro

86.831.834,32

differenza

euro

39.845.588,91

2. Il conto dei residui passivi del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002, a seguito delle variazioni approvate al comma 1, è rideterminato in euro 783.883.588,91.

Articolo 3 (Aggiornamento del Fondo iniziale di cassa)

1. Il Fondo iniziale di cassa dell'anno finanziario 2002 è determinato in euro 16.679.418,14 in base alle risultanze del conto reso dal tesoriere alla chiusura dell'anno finanziario 2001.

CAPO II MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Articolo 4 (Modificazione all'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle Aosta. (Legge finanziaria per gli anni 2002/2004). Modificazioni di leggi regionali), è sostituito dal seguente:

"1. Per il finanziamento degli interventi che si rendono necessari a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2000, la Giunta regionale è autorizzata, nell'esercizio finanziario 2002, a contrarre uno o più prestiti, a medio o a lungo termine, con le modalità ritenute più opportune, per un ammontare massimo di euro 130.000.000, ad un tasso non superiore al tasso IRS a dieci anni, aumentato di un punto percentuale, per un periodo di ammortamento non superiore a venti anni, incluso l'eventuale preammortamento.".

Articolo 5 (Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 38/2001)

1. L'articolo 3 della l.r. 38/2001 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

(Recupero di somme dalla disponibilità del fondo di dotazione della gestione speciale)

1. La Giunta regionale è autorizzata a richiedere alla Finaosta S.p.A. il rimborso, anche in più soluzioni, della somma disponibile sul fondo di dotazione della gestione speciale di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta), fino alla concorrenza massima di euro 2.500.000 da introitare sul capitolo 9905 (Recuperi di somme giacenti sulla gestione speciale Finaosta S.p.A. derivanti dai rientri dei finanziamenti concessi) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2002.".

Articolo 6 (Modificazioni all'articolo 7 e all'articolo 10della l.r. 38/2001)

1. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate dall'articolo 7, comma 1, della l.r. 38/2001 agli interventi in materia di finanza locale, è aumentato, per l'anno 2002, della somma di euro 8.661.430, in applicazione dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 1999/2001).

2. La somma di cui al comma 1 è ripartita fra gli interventi finanziari di cui all'articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), nel modo seguente:

a) euro 2.666.270 agli interventi per programmi di investimento (obiettivo programmatico 2.1.1.03.);

b) euro 5.995.160 ai trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione per gli interventi di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995 e all'articolo 7, comma 2, lettera c), della l.r. 38/2001 (obiettivo programmatico 2.1.1.02.).

3. L'autorizzazione di spesa per l'anno 2002, di cui all'articolo 10 della l.r. 38/2001, per il finanziamento del piano degli interventi per la riqualificazione di Saint-Vincent è aumentata di euro 5.559.588 (obiettivo programmatico 2.1.1.02. - capitolo 33670).

4. L'allegato A di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), della l. r. 38/2001 è così modificato:

in aumento:

cap. 37040 (legge regionale 10 agosto 1987, n. 65) euro 251.268;

cap. 33670 (legge regionale 24 dicembre 1996, n. 48) euro 5.559.588;

cap. 54240 (legge regionale 17 giugno 1992, n. 28) euro 101.828;

cap. 58500 (legge regionale 11 agosto 1981, n. 54) euro 51.488;

cap. 67117 nuova istituzione (legge regionale 26 maggio 1998, n. 36, articolo 2, comma 1, lettera c), come sostituita dall'articolo 20, comma 3, della presente legge) euro 30.988.

Articolo 7 (Modificazioni all'articolo 8 della l.r. 38/2001)

1. L'autorizzazione di spesa per l'aggiornamento dei programmi triennali approvati ai sensi della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 (Istituzione del Fondo regionale investimenti occupazione (F.R.I.O.)), e successive modificazioni, della legge regionale 26 maggio 1993, n. 46 (Norme in materia di finanza degli enti locali della Regione), nonché della l.r. 48/1995, quantificata, per l'anno 2002, in euro 3.269.568 dall'articolo 8, comma 5, della l.r. 38/2001, è rideterminata in euro 2.024.568.

2. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione del programma definitivo 2001/2003, posticipato al triennio 2002/2004 ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 2001/2003), disposta dall'articolo 8, comma 1, della l.r. 38/2001, è modificata come segue:

a) nell'anno 2002 è autorizzata la maggiore spesa di euro 3.911.269, di cui euro 2.666.269 in applicazione dell'articolo 7, comma 3, della l.r. 1/1999, ed euro 1.245.000 per effetto della rideterminazione di cui al comma 1 del presente articolo;

b) nell'anno 2004 l'autorizzazione di spesa è ridotta di euro 1.032.517 ed è conseguentemente rideterminata in euro 8.206.593.

3. Ai fini dell'approvazione del programma preliminare di cui all'articolo 20 della l.r. 48/1995, per il triennio 2003/2005, la spesa di riferimento, quantificata in euro 30.561.601 dall'articolo 8, comma 3, della l.r. 38/2001, è rideterminata in euro 35.139.181. L'articolazione annuale della spesa di riferimento, indicativamente definita dal medesimo comma 3 in euro 11.902.827 per l'anno 2004, è rideterminata in euro 12.935.344 per effetto della riduzione di cui al comma 2, lettera b).

4. La Giunta regionale provvede con propri atti alle variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione del presente articolo.

Articolo 8 (Modificazioni all'articolo 15 della l.r. 38/2001)

1. L'autorizzazione di spesa per la prosecuzione o il completamento degli investimenti di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2000, n. 27 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio, rideterminazione di autorizzazioni di spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 e prima variazione al bilancio di previsione 2000 e del triennio 2000-2002), intrapresi nell'ambito dei programmi a finalità strutturale obiettivo n. 2 (riconversione aree in declino industriale) e di iniziativa comunitaria Interreg, previsti dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, dal regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993 e dal regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, già determinata, per il periodo 2000/2006 in 38.646.000 euro è rideterminata, per il triennio 2002/2004, nella misura complessiva di 27.715.675 euro, al lordo delle risorse già autorizzate dall'articolo 9, comma 1, lettere b) e c), della l.r. 1/2001, annualmente così suddivisi (obiettivo programmatico 2.2.2.09 - cap. 25026):

a) anno 2002: euro 5.310.252;

b) anno 2003: euro 11.705.469;

c) anno 2004: euro 10.699.954.

2. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei programmi di investimento, in applicazione dell'iniziativa comunitaria Interreg III 2000/2006, oggetto di contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale di cui, rispettivamente, al regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e alla legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), sono determinati in 1.748.004 euro per l'anno 2002, in 793.183 euro per l'anno 2003 e in 805.943 euro per l'anno 2004, articolati come segue:

a) programma "INTERREG III A Italo-Francese 2000/06": euro 1.400.103 per l'anno 2002, euro 520.840 per l'anno 2003 ed euro 533.600 per l'anno 2004 (obiettivo programmatico 2.2.2.09 - cap. 25030);

b) programma "INTERREG III A Italo-Svizzero 2000/06": euro 202.901 per l'anno 2002, euro 127.343 per l'anno 2003 ed euro 127.343 per l'anno 2004 (obiettivo programmatico 2.2.2.09 - cap. 25029);

c) programmi "Interreg IIIB Mediterraneo occidentale (Medocc) 2000/06", "Interreg IIIB Spazio alpino 2000/06" e "INTERREG IIIC Zona meridionale 2000/06": 145.000 euro per l'anno 2002, 145.000 euro per l'anno 2003 e 145.000 euro per l'anno 2004 (obiettivo programmatico 2.2.2.09 - cap. 25033).

Articolo 9 (Modificazioni all'allegato B della l.r. 38/2001)

1. L'allegato B di cui all'articolo 27 della l.r. 38/2001 è modificato nel modo seguente:

a) le parole "Importo minimo" del riferimento alla l.r. 8.10.1973, n. 33 - articolo 10, comma 1, lettera a) - sono sostituite da "Importo massimo";

b) le parole "Limite massimo" del riferimento alla l.r. 20.8.1993, n. 62 - articolo 10, comma 3, lettera c) - sono sostituite da "Limite minimo".

Articolo 10 (Modificazione all'articolo 9 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 39)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 39 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle Aosta per l'anno finanziario 2002 e per il triennio 2002/2004), è sostituito dal seguente:

"1. Per il finanziamento di spese di investimento, per l'anno finanziario 2002, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre uno o più prestiti, a medio o lungo termine, con le modalità ritenute più opportune, per un ammontare massimo di euro 145.000.000, ad un tasso non superiore al tasso IRS a quindici anni, aumentato di due punti percentuali, per un periodo di ammortamento non superiore a quindici anni (Cap. 11150).".

Articolo 11 (Patto di stabilità per gli enti locali della regione)

1. Al fine di favorire un equilibrato sviluppo della finanza degli enti locali e di garantire, nel contempo, il concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, la Giunta regionale e il Consiglio permanente degli enti locali sottoscrivono, con le modalità dell'intesa di cui all'articolo 67 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), un patto di stabilità, per il triennio 2002/2004, diretto ad impegnare le amministrazioni locali a conseguire un miglioramento dei saldi di bilancio e a ridurre il finanziamento in disavanzo delle spese.

2. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce criteri e modalità per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità per gli enti locali della regione e individua gli indicatori atti a misurare il raggiungimento di tali obiettivi.

Articolo 12 (Proroga dei termini per l'approvazione del rendiconto 2001 degli enti locali)

1. Gli enti locali, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 (Norme in materia di contabilità e di controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), e alla legge regionale 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali), deliberano il rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2001 entro il 31 ottobre 2002.

Articolo 13 (Modificazioni all'articolo 38 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45)

1. Al comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), dopo le parole "trasmette alla Giunta regionale" sono inserite le parole "e al Consiglio permanente degli enti locali".

2. Il comma 2 dell'articolo 38 della l.r. 45/1995 è sostituito dal seguente:

"2. Il Consiglio permanente degli enti locali esprime parere sul testo concordato dei contratti collettivi regionali entro trenta giorni dalla data di trasmissione del testo stesso da parte dell'Agenzia regionale per le relazioni sindacali. Decorso tale termine il parere si intende favorevole. La Giunta regionale, nei quindici giorni successivi all'acquisizione del parere del Consiglio permanente degli enti locali o al decorso del termine, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente della Regione. Decorso tale termine l'autorizzazione si intende rilasciata.".

3. Il comma 5 dell'articolo 38 della l.r. 45/1995 è sostituito dal seguente:

"5. L'Assessorato regionale competente in materia di bilancio e finanze attesta la copertura finanziaria dell'onere derivante dalla contrattazione collettiva con riferimento a quello da porre a carico del bilancio della Regione.".

Articolo 14 (Modificazioni all'articolo 18 della l.r. 38/2001)

1. Il numero 5) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 38/2001 è sostituito dal seguente:

"5) euro 3.248.800 per accordo integrativo di lavoro del personale dipendente e convenzionato (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - cap. 59900 parz.);".

2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 38/2001 è sostituita dalla seguente:

"e) trasferimenti all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), euro 3.250.000 per finanziamento annuale per spese di funzionamento (obiettivo programmatico 2.2.1.08. - capitolo 67380).".

3. La spesa sanitaria di parte corrente, determinata in euro 223.870.755 dal comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 38/2001, è rideterminata per l'anno 2002 in euro 224.070.755.

4. I trasferimenti all'Azienda USL determinati dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 38/2001 in euro 188.231.325, dei quali euro 181.061.997 quale assegnazione della quota indistinta per il finanziamento di spese correnti, sono, rispettivamente, rideterminati in euro 188.381.325 ed euro 181.211.997 (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - capitolo 59900 parz.).

Articolo 15 (Modificazioni all'articolo 19 della l.r. 38/2001)

1. La spesa per la progettazione e la realizzazione di strutture sanitarie, determinata, per l'anno 2002, in euro 2.231.093 dall'articolo 19, comma 2, della l.r. 38/2001, è rideterminata in euro 2.027.801 (obiettivo programmatico 2.2.3.02. - cap. 60310).

2. La spesa per la realizzazione di opere urgenti di ripristino e straordinaria manutenzione di strutture ospedaliere, determinata, per l'anno 2002, in euro 3.253.922 dall'articolo 19, comma 3, della l.r. 38/2001, è rideterminata in euro 3.457.214 (obiettivo programmatico 2.2.3.02. - cap. 60420).

Articolo 16 (Modificazioni all'articolo 29 della legge regionale 15 dicembre 1994, n. 77)

1. Il comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 15 dicembre 1994, n. 77 (Norme in materia di asili-nido), è sostituito dal seguente:

"2. Per l'espletamento delle funzioni di coordinamento pedagogico, l'Amministrazione regionale conferisce un incarico a tempo determinato, rinnovabile, di durata non superiore a tre anni, a persona esperta nel settore dei servizi per la prima infanzia in possesso di laurea attinente a discipline psicopedagogiche.".

2. Il comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 77/1994 è abrogato.

Articolo 17 (Modificazione all'articolo 1 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 22)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Interventi per promuovere e sostenere i fondi pensione a base territoriale regionale), è sostituito dal seguente:

"3. La Giunta regionale, relativamente al personale il cui ordinamento rientra nella competenza propria o delegata, compreso il personale dipendente dell'Azienda regionale sanitaria USL, è autorizzata a deliberare la partecipazione della Regione, quale fonte istitutiva, ai fondi di cui al comma 1.".

Articolo 18 (Disposizioni applicative della legge regionale 12 novembre 2001, n. 32)

1. Limitatamente alla stagione invernale 2001/2002, la percentuale di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 12 novembre 2001, n. 32 (Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa), è ridotta dal 50 al 30 per cento.

Articolo 19 (Quota di partecipazione regionale alla società Banca Popolare Etica s.c.a.r.l.)

1. La Regione è autorizzata a sottoscrivere ulteriori cinquecento azioni della Banca Popolare Etica s.c.a.r.l. del valore nominale unitario di euro 51,64 per un valore complessivo di euro 25.820 (obiettivo programmatico 2.1.4.02. - capitolo 35450).

2. Ai fini della partecipazione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della legge regionale 9 settembre 1999, n. 31 (Partecipazione della Regione autonoma Valle d'Aosta alla Società "Banca Popolare Etica s.c.a.r.l.").

Articolo 20 (Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 36)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 36 (Norme per la costituzione e il funzionamento del Fondo regionale per l'abitazione), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Qualora l'ente gestore sia un Comune, le quote di propria competenza, se non versate entro 30 giorni dalla scadenza, possono essere trattenute in sede di liquidazione del trasferimento senza vincolo di destinazione di cui al Capo II del Titolo III della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale). La struttura regionale competente alla gestione del Fondo regionale per l'abitazione impartisce apposite disposizioni alla struttura competente alla gestione della finanza locale.".

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 36/1998 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"La quota non versata entro trenta giorni dalla data della scadenza può essere trattenuta in sede di liquidazione del trasferimento senza vincolo di destinazione di cui al Capo II del Titolo III della l.r. 48/1995. La struttura regionale competente alla gestione del Fondo regionale per l'abitazione impartisce apposite disposizioni alla struttura competente alla gestione della finanza locale.".

3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 36/1998 è sostituita dalla seguente:

"c) contributi messi a disposizione dagli enti locali, in misura pari al venti per cento della quota di cui alla lett. d), finanziati nell'ambito dei trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui al Titolo V della l.r. 48/1995;".

Articolo 21 (Aumento capitale sociale della Vallée d'Aoste Structure S.r.l.)

1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire alla gestione speciale Finaosta S.p.A. la somma di euro 1.032.914 per l'aumento del capitale sociale della Vallée d'Aoste Structure S.r.l. (obiettivo programmatico 2.2.2.09. - capitolo 46970).

Articolo 22 (Modificazione all'articolo 43 della l.r. 38/2001)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 43 della l.r. 38/2001 è aggiunto il seguente:

"1bis. Per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica a favore di studenti universitari, previste dall'articolo 23 del d.P.R. 182/1982 e in applicazione della l.r. 30/1989, per gli anni 2003 e 2004, sono autorizzate a favore di coloro che non sono residenti nella regione e frequentano i corsi dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste e i corsi attivati in Aosta dal Politecnico di Torino (Terza facoltà - Ingegneria dell'informazione) la spesa complessiva di euro 175.500 (euro 87.800 per l'anno 2003 ed euro 87.700 per l'anno 2004) per il concorso nel pagamento di buoni mensa e la spesa complessiva di euro 51.600 (euro 25.800 per l'anno 2003 ed euro 25.800 per l'anno 2004) per l'assegnazione dei benefici economici dell'assegno di studio e del contributo affitto (obiettivo programmatico 2.2.4.02. - cap. 55560 parz.).".

Articolo 23 (Variazione al bilancio mediante provvedimento amministrativo)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di bilancio, finanze e programmazione, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione tra gli stanziamenti di capitoli iscritti nell'obiettivo programmatico 1.3.1. (Funzionamento dei servizi regionali) e gli stanziamenti di capitoli iscritti nell'obiettivo programmatico 2.1.4.01. (Interventi su beni patrimoniali), con esclusione degli stanziamenti autorizzati con legge.

Articolo 24 (Autorizzazioni di maggiori o minori spese recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali, come determinate dalla l.r. 38/2001, sono modificate, per gli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate nell'allegato C.

CAPO III PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2002 E PER IL TRIENNIO 2002/2004 E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 25 (Variazioni al bilancio di cassa a seguito dell'aggiornamento dei residui)

1. Sono approvate le variazioni di cassa in diminuzione dei capitoli dello stato di previsione dell'entrata per euro 14.889.236,81 e dello stato di previsione della spesa per euro 10.862.748,02 del bilancio per l'anno finanziario 2002, quali risultano analiticamente dagli allegati D ed E.

Articolo 26 (Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 2002 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in aumento:

Capitolo 00010 "Avanzo di amministrazione"

competenza euro 77.063.651,81

Capitolo 00020 "Fondo iniziale di cassa"

Cassa euro 1.679.418,14

b) in diminuzione:

Capitolo 09905 "Recuperi di somme giacenti sulla gestione speciale Finaosta S.p.A. derivanti dai rientri dei finanziamenti concessi"

competenza e cassa euro 4.000.000,00

Capitolo 11150 "Accensione di prestiti a copertura delle spese di investimento"

competenza e cassa euro 10.000.000,00.

Articolo 27 (Variazioni alla denominazione di capitoli di spesa del bilancio di previsione)

1. La denominazione dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002 è così modificata:

capitolo 25033

"Oneri per l'attuazione dei programmi di iniziativa comunitaria Interreg III B Mediterraneo occidentale e Spazio alpino e Interreg III C Zona meridionale"

capitolo 61280

"Contributi per l'educazione e la cura dei bambini"

capitolo 66020

"Spese per l'acquisto di beni mobili ed immobili per l'incremento e la valorizzazione del patrimonio artistico e storico di proprietà".

Articolo 28 (Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002 e di quello pluriennale 2002/2004 sono apportate le seguenti variazioni, come indicate in diminuzione nell'allegato F ed in aumento nell'allegato G:

a) in diminuzione:

anno 2002 competenza euro 16.825.146,00

cassa euro 66.447.484,58

anno 2003 competenza euro 722.257,00

anno 2004 competenza euro 243.000,00

b) in aumento:

anno 2002 competenza euro 67.697.854,93

cassa euro 50.100.413,93

anno 2003 competenza euro 722.257,00

anno 2004 competenza euro 243.000,00.

Articolo 29 (Iscrizione dei fondi statali e comunitari e variazioni al bilancio)

1. I trasferimenti statali e comunitari, previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 e non impegnati alla chiusura dell'esercizio, ammontano a euro 12.190.942,88.

2. I trasferimenti di cui al comma 1, già attribuiti alla competenza finanziaria dell'anno 2002 ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, ammontano a complessivi euro 5.989.769,49.

3. I trasferimenti di cui al comma 1, attribuiti con la presente legge alla competenza finanziaria dell'anno 2002, ammontano ad euro 6.201.173,39, quali risultano analiticamente dall'allegato H.

4. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di competenza per l'anno finanziario 2002, sono approvate le variazioni in aumento per euro 6.201.173,39, quali risultano analiticamente dall'allegato H.

Articolo 30 (Modificazioni all'allegato n. 1 al bilancio di previsione)

1. A seguito della variazione disposta dall'articolo 28, comma 1, lettera a), i seguenti fondi, iscritti all'allegato n. 1 al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002, sono diminuiti nel modo seguente:

B.1.3. (Interventi finalizzati al risparmio energetico e alla diversificazione delle fonti di energia) euro 516.200;

B.1.4. (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane) euro 55.026.

Articolo 31 (Copertura finanziaria)

1. La copertura del maggiore onere di euro 63.063.651,81 per l'anno 2002, derivante dalle autorizzazioni disposte dalla presente legge, è assicurata dalle maggiori entrate autorizzate all'articolo 26, comma 1, lettera a).

Articolo 32 (Pareggio del bilancio)

1. Il bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2002, a seguito delle variazioni approvate con la presente legge, pareggia nelle risultanze di euro 2.114.371.410,42 per la competenza e di euro 2.383.493.939,94 per la cassa.

CAPO IV INTERVENTI NEL SETTORE FUNIVIARIO

Articolo 33 (Sospensione delle rate di mutuo a favore di impianti a fune)

1. In relazione allo stato di crisi che ha colpito il settore degli impianti a fune a causa degli eccezionali eventi climatici e meteorologici verificatisi nella stagione invernale 2001/2002, la Giunta regionale è autorizzata a disporre la sospensione della restituzione in linea capitale dei mutui concessi a valere sulle seguenti leggi regionali:

a) 15 luglio 1985, n. 46 (Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio);

b) 7 agosto 1986, n. 42 (Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di innevamento artificiale);

c) 27 febbraio 1998, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune e di connesse strutture di servizio);

d) 17 agosto 1999, n. 23 (Interventi per favorire l'estinzione di mutui con contributi in conto interesse della Regione e la contestuale stipulazione di nuovi mutui agevolati).

Articolo 34 (Modalità di sospensione)

1. La sospensione delle rate di ammortamento dei mutui di cui all'articolo 33, compresi quelli in corso di preammortamento, avviene con il differimento, per il periodo di anni due, della scadenza del pagamento delle quote capitale, e con il conseguente allungamento, per pari periodo, della durata dei mutui stessi.

2. La sospensione decorre a partire dalle rate in scadenza dal 1° gennaio 2002 e cessa a partire dalle rate con scadenza in data successiva al 31 dicembre 2003.

3. Durante il periodo di sospensione, i mutuatari sono tenuti a corrispondere, secondo i tassi e le scadenze contrattuali, gli interessi calcolati sul capitale residuo dei mutui.

Articolo 35 (Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 33 e 34 è determinato complessivamente in euro 2.006.860 per il periodo dall'anno 2003 all'anno 2014, di cui euro 140.977 per l'anno 2003 e euro 289.143 per l'anno 2004.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura per gli anni 2003 e 2004 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2002/2004 nell'obiettivo programmatico 2.2.2.12. (Interventi promozionali per il turismo) al capitolo 64700 (Contributi in conto interessi e oneri diversi su mutui concessi per la realizzazione di impianti di risalita e connesse strutture di servizio - limite di impegno), e si provvede mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69300 (Quota interessi per ammortamento di mutui e prestiti da contrarre), dell'obiettivo programmatico 3.2. (Altri oneri non ripartibili).

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 36 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

(Omissis)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 1:

Consiglieri presenti e votanti: 28

Favorevoli: 23

Contrari: 5

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 2:

Consiglieri presenti e votanti: 28

Favorevoli: 23

Contrari: 5

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 3:

Consiglieri presenti e votanti: 28

Favorevoli: 23

Contrari: 5

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 4:

Consiglieri presenti e votanti: 28

Favorevoli: 23

Contrari: 5

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 5:

Consiglieri presenti e votanti: 28

Favorevoli: 23

Contrari: 5

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 6:

Consiglieri presenti e votanti: 28

Favorevoli: 23

Contrari: 5

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 7:

Consiglieri presenti e votanti: 28

Favorevoli: 23

Contrari: 5

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 8:

Consiglieri presenti e votanti: 28

Favorevoli: 23

Contrari: 5

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 9:

Consiglieri presenti e votanti: 28

Favorevoli: 23

Contrari: 5

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 10:

Consiglieri presenti e votanti: 28

Favorevoli: 23

Contrari: 5

Il Consiglio approva.

La parola al Consigliere Ottoz sull'articolo 11.

Ottoz (UV) Su questo articolo 11, che non fa parte strettamente dell'argomento del bilancio consuntivo, ma che introduce alcuni elementi necessari per sviluppare e tenere sotto controllo anche in Valle d'Aosta il Patto di stabilità fino agli enti locali... si è svolto un interessante e importante dibattito in commissione, in particolare è emerso che sull'accordo - che fra l'altro riguarda aspetti di tipo programmatorio, tant'è vero che fa riferimento all'articolo 67 della legge n. 54 - con gli enti locali sulla questione del controllo della spesa del Patto di stabilità non è previsto nessun parere, ancorché non vincolante, del Consiglio.

Si è aperto quindi un dibattito sul progressivo, e speriamo non inesorabile, svuotamento del ruolo del Consiglio nel concorrere alle decisioni politiche, quando si tratta di questioni concernenti gli enti locali e di conseguenza tutto il territorio della Valle. Avremmo voluto presentare un emendamento che coinvolgesse, come abbiamo fatto con la legge n. 148, la commissione competente: "La Giunta regionale firma..." eccetera, eccetera "... con gli enti locali", però abbiamo ritenuto che sarebbe più opportuno e più efficace prevedere questo tipo di modifica nell'articolo 67 della legge n. 54 che stiamo per modificare.

Chiedo pertanto l'impegno da parte della Giunta, a titolo personale e di qualche collega non presente per gravi motivi personali - e spero di non sbagliare nel chiederlo anche a nome di alcuni colleghi presenti -, a recepire questa richiesta al momento in cui andremo a discutere in commissione e in Consiglio il disegno di legge per la modifica della legge n. 54/1998 nella direzione di un recupero del ruolo del Consiglio in tutte le decisioni importanti che riguardano la comunità valdostana.

Presidente La parola al Presidente della Regione, Viérin Dino.

Viérin D. (UV) Je pense qu'au cours de la prochaine législature nous aurons la possibilité de passer de la théorie à la pratique et donc de rééquilibrer ce rapport si néfaste entre Gouvernement et Conseil. Nous serons en quelque sorte des spectateurs attentifs pour vérifier la cohérence des propos qui sont tenus aujourd'hui par rapport aux propositions qui seront formulées au cours de la prochaine législature en vue de cet objectif.

C'est là une considération tout à fait personnelle qui n'amoindrit pas par ailleurs l'importance d'un thème qui devra sans doute être l'objet d'une attention spécifique concernant le fonctionnement des institutions valdôtaines dans leur ensemble.

Pour ce qui est par contre de l'article 11, je partage tout à fait la remarque exprimée par le collègue Ottoz. En effet, personnellement, j'avais quelques perplexités à amender l'article 11 tel qu'il est formulé dans ce projet de loi parce qu'il ne permet pas d'aborder le problème de caractère général des compétences qui sont attribuées aux collectivités locales et des rapports qui doivent exister entre ces collectivités locales et l'Administration régionale.

Il me semble, et à cet effet je partage la considération exprimée, qu'il est plus opportun d'examiner ce problème dans le contexte général de la mise à jour ou de la modification de la loi n° 54, comme nous nous sommes engagés à le faire. L'engagement, nous l'avons pris lors d'une séance précédente de cette Assemblée et je peux confirmer qu'au cours de la rentrée parlementaire, et donc pour cet automne, nous soumettrons sans doute à l'examen des commissions compétentes du Conseil des propositions de mise à jour et de modification de la loi n° 54. Tel est l'engagement que nous pouvons prendre aujourd'hui; nous ne pouvons par contre prendre aujourd'hui un engagement ferme par rapport à une requête spécifique parce que nous ne savons pas encore aujourd'hui comment cette requête s'insérera dans le projet global ou dans la définition globale de ce même rapport.

A cet égard, donc, je ne peux que le confirmer: c'est un engagement que j'avais pris vis-à-vis du collègue Piccolo, mais également des collègues de la "Stella Alpina", qu'avant la fin de cette année nous soumettrons à votre attention des propositions de mise à jour, de réajustement et de modification de la loi n° 54. Nous aurons ainsi la possibilité et l'occasion de nous confronter sur cet ensemble de problèmes.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 11:

Consiglieri presenti e votanti: 31

Favorevoli: 28

Contrari: 3

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 12:

Consiglieri presenti e votanti: 31

Favorevoli: 26

Contrari: 5

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 13:

Consiglieri presenti e votanti: 31

Favorevoli: 26

Contrari: 5

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 14:

Consiglieri presenti e votanti: 31

Favorevoli: 26

Contrari: 5

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 15:

Consiglieri presenti e votanti: 31

Favorevoli: 26

Contrari: 5

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 16:

Consiglieri presenti e votanti: 31

Favorevoli: 26

Contrari: 5

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 17:

Consiglieri presenti e votanti: 31

Favorevoli: 26

Contrari: 5

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 18:

Consiglieri presenti e votanti: 31

Favorevoli: 26

Contrari: 5

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 19:

Consiglieri presenti: 32

Votanti: 31

Favorevoli: 29

Contrari: 2

Astenuti: 1 (Vicquéry)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 20:

Consiglieri presenti e votanti: 31

Favorevoli: 26

Contrari: 5

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 21:

Consiglieri presenti e votanti: 32

Favorevoli: 27

Contrari: 5

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 22:

Consiglieri presenti e votanti: 32

Favorevoli: 27

Contrari: 5

Il Consiglio approva.

Procediamo alla votazione degli emendamenti presentati dalla commissione. Do lettura dell'emendamento n. 1:

Emendamento Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

"Articolo 22bis

(Inserimento dell'articolo 10bis alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 e disposizione transitoria)

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), è inserito il seguente:

"Articolo 10bis

(Anticipazioni dei rimborsi)

1. Ove si verifichi l'apertura di un procedimento penale per reato colposo nei confronti di consiglieri e assessori regionali, per fatti o atti direttamente connessi con la carica ricoperta, e previa richiesta dei soggetti interessati, l'ente concede anticipazioni dei rimborsi sulle spese sostenute, fatta salva la ripetizione delle somme erogate in caso di sentenza di condanna definitiva che ne accerti la responsabilità per dolo o colpa grave.".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 10bis della l.r. 33/1995, introdotto dalla presente legge, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sia alla medesima data intervenuta sentenza.".

Lo pongo in votazione:

Consiglieri presenti e votanti: 32

Favorevoli: 27

Contrari: 5

Il Consiglio approva.

Do lettura dell'emendamento n. 2:

Emendamento Dopo l'articolo 22bis è inserito il seguente:

"Articolo 22ter

(Modificazioni alla legge regionale 30 gennaio 1998, n. 6)

1. La lettera b) del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1998, n. 6 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale sanitario laureato non medico) è sostituita dalla seguente:

"b) di laureati non medici dotati di diploma di laurea che consenta l'accesso ad un profilo professionale compreso nel ruolo sanitario, in possesso, ove previsto, dell'abilitazione all'esercizio professionale, iscritti ai relativi ordini professionali della Regione Valle d'Aosta e residenti nella regione da almeno tre anni.".

2. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 6/1998 è sostituito dal seguente:

"2. Sulla base dell'elenco di cui al comma 1, la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua annualmente, per ciascuna disciplina, il fabbisogno di medici specialisti e di personale sanitario laureato non medico e determina le esigenze ed i conseguenti limiti entro i quali è possibile stipulare le convenzioni e conferire risorse aggiuntive.".

Lo pongo in votazione:

Consiglieri presenti e votanti: 32

Favorevoli: 27

Contrari: 5

Il Consiglio approva.

Do lettura dell'emendamento n. 3:

Emendamento Dopo l'articolo 22ter è inserito il seguente:

"Articolo 22quater

(Modificazioni alla legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7 (Ripartizione e distribuzione dei contingenti di carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale), sono aggiunte, in fine, dopo la parola "accompagnamento", le parole: "ovvero si tratti di ciechi ventesimisti".

Lo pongo in votazione:

Consiglieri presenti e votanti: 32

Favorevoli: 27

Contrari: 5

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 23:

Consiglieri presenti e votanti: 32

Favorevoli: 27

Contrari: 5

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 24:

Consiglieri presenti e votanti: 32

Favorevoli: 27

Contrari: 5

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 25:

Consiglieri presenti e votanti: 32

Favorevoli: 27

Contrari: 5

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 26:

Consiglieri presenti e votanti: 32

Favorevoli: 27

Contrari: 5

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 27:

Consiglieri presenti e votanti: 32

Favorevoli: 27

Contrari: 5

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 28:

Consiglieri presenti e votanti: 32

Favorevoli: 27

Contrari: 5

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 29:

Consiglieri presenti e votanti: 32

Favorevoli: 27

Contrari: 5

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 30:

Consiglieri presenti e votanti: 32

Favorevoli: 27

Contrari: 5

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 31:

Consiglieri presenti e votanti: 32

Favorevoli: 27

Contrari: 5

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 32:

Consiglieri presenti e votanti: 32

Favorevoli: 27

Contrari: 5

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 33:

Consiglieri presenti e votanti: 32

Favorevoli: 27

Contrari: 5

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 34:

Consiglieri presenti e votanti: 32

Favorevoli: 27

Contrari: 5

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 35:

Consiglieri presenti e votanti: 32

Favorevoli: 27

Contrari: 5

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 36:

Consiglieri presenti e votanti: 32

Favorevoli: 27

Contrari: 5

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'allegato A:

Consiglieri presenti e votanti: 32

Favorevoli: 27

Contrari: 5

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'allegato B:

Consiglieri presenti e votanti: 32

Favorevoli: 27

Contrari: 5

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'allegato C:

Consiglieri presenti e votanti: 32

Favorevoli: 27

Contrari: 5

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'allegato D:

Consiglieri presenti e votanti: 32

Favorevoli: 27

Contrari: 5

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'allegato E:

Consiglieri presenti e votanti: 32

Favorevoli: 27

Contrari: 5

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'allegato F:

Consiglieri presenti e votanti: 32

Favorevoli: 27

Contrari: 5

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'allegato G:

Consiglieri presenti e votanti: 32

Favorevoli: 27

Contrari: 5

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'allegato H:

Consiglieri presenti e votanti: 32

Favorevoli: 27

Contrari: 5

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Consiglieri presenti e votanti: 32

Favorevoli: 27

Contrari: 5

Il Consiglio approva.

Con questa votazione si chiude l'adunanza del Consiglio.

La seduta è tolta.

La riunione termina alle ore 19,01.