Oggetto del Consiglio n. 2661 del 12 giugno 2002 - Resoconto
OGGETTO N. 2661/XI Applicazione della normativa per l'accesso alla qualifica dirigenziale. (Interpellanza)
Interpellanza Preso atto della delibera di Giunta n. 2330/2000 con cui venivano individuati i posti vacanti della qualifica unica dirigenziale, 13 dell'area tecnica e 1 dell'area giuridico-amministrativa, da ricoprire mediante procedura concorsuale;
Atteso che tali concorsi sono stati espletati e le relative graduatorie di merito sono state pubblicate;
Ricordato che tali graduatorie hanno validità biennale e che l'amministrazione regionale può utilizzarle per la copertura di altri posti di dirigente (articolo 31 del Regolamento regionale n. 6/96);
Verificato che nelle diverse graduatorie sono presenti ancora candidati che hanno conseguito l'idoneità e che sono in attesa di possibili altri posti di dirigente nel frattempo resi disponibili;
Preso atto che la delibera di Giunta n. 1186/2002, nell'individuare i posti vacanti della pianta organica, definisce la programmazione dei concorsi per l'assunzione del personale, per gli anni 2002/2003, ivi compresi anche quelli per la qualifica dirigenziale;
Preso atto altresì che tali posti per dirigenti si andranno a ricoprire tramite nuovi concorsi e non tramite il ricorso allo scorrimento delle graduatorie tuttora valide, senza che siano esplicitate le motivazioni di tale scelta;
Considerato che la decisione di bandire nuovi concorsi in presenza di graduatorie valide, che hanno già accertato qualificate idoneità, comporta uno spreco di risorse finanziarie ed organizzative, in palese violazione dei principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
Constatato inoltre che, sempre per quanto riguarda i dirigenti, con quest'ultima delibera non si individuano più posti da ricoprire mediante concorsi per "area", ma singoli posti di capo Servizio di specifiche strutture; e questo in contrasto col reg.to reg.le 6/96 che prevede "bandi unici per identiche qualifiche e profili professionali nell'ambito di una stessa area di professionalità e/o specializzazione del ruolo unico regionale";
Preso atto che nel BUR del 28/5/02 è stato pubblicato un nuovo bando di concorso pubblico, per esami, per la nomina di due posti di dirigente (un posto di Capo servizio credito, assicurazioni e previdenza integrativa e un posto di Capo servizio patrimonio nell'ambito del Dipartimento Bilancio, Finanza e programmazione);
Considerato che nulla è cambiato circa la normativa relativa alla qualifica unica dei dirigenti, né rispetto alla separazione tra momento di inquadramento nella qualifica dirigenziale e attribuzione della funzione dirigenziale, né rispetto alla possibilità discrezionale dell'organo politico e/o dei coordinatori di spostare da un settore specifico ad un altro i dirigenti, anche se assunti sulla base di un concorso specifico concernente altre sfere di competenza professionale;
i sottoscritti Consiglieri regionali
Interpellano
la Giunta regionale per sapere:
1) in base a quali motivazioni con la DG n. 1186/2002 si decide di individuare dei posti di qualifica dirigenziale da ricoprire mediante nuove procedure concorsuali in luogo di ricoprirli tramite l'utilizzo delle graduatorie;
2) se la scelta di procedere all'espletamento di nuovi concorsi, pur in presenza di graduatorie di merito tuttora valide ed efficaci, non contrasti con i principi di economicità, efficienza e buon andamento che devono orientare l'azione dell'amministrazione;
3) se si intende ricorrere all'utilizzazione dei candidati idonei, presenti nelle diverse graduatorie, per coprire posti vacanti resi disponibili;
4) come si intende garantire certezza di regole nell'applicazione della normativa relativa all'acceso alla qualifica dirigenziale, conciliando l'unicità della qualifica dirigenziale con le professionalità richieste dai diversi settori, la possibilità di passare da un ambito all'altro dell'amministrazione e la valorizzazione della professionalità.
F.to: Squarzino Secondina - Curtaz
Président La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.
Squarzino (PVA-cU) Con questa interpellanza il nostro gruppo torna sul tema della gestione delle risorse umane all'interno dell'Amministrazione: questa volta intendiamo affrontare la questione dei concorsi per dirigenti.
Con la legge n. 45/1995 è stato recepito, anche in Valle d'Aosta, il cambiamento radicale che è avvenuto all'interno dell'Amministrazione: il principio fondamentale riguarda la separazione fra responsabilità politiche e responsabilità tecniche dei dirigenti e, per quanto riguarda il settore dei dirigenti, di cui oggi intendiamo affrontare le problematiche, vanno ricordati sia il principio della separazione fra il momento in cui il dirigente è immesso nella qualifica unica dirigenziale e il momento in cui viene attribuita la funzione del dirigente, sia la valorizzazione delle competenze professionali all'interno dell'Amministrazione.
Sulla base di questi principi anche la nostra legge regionale n. 45 e il successivo regolamento n. 6/1996 hanno definito le modalità e le procedure per l'accesso alla qualifica di dirigente; l'articolo 16 è esplicito a questo riguardo: "l'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso per esami"; viene poi individuata anche la procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali, in cui viene affermato che si tiene conto di tutta una serie di elementi e del curriculum del dirigente.
Ora, queste indicazioni della legge n. 45 devono trovare un'applicazione. Nel momento in cui sono stati tradotti nella realtà i principi della legge n. 45, a noi sembra che non ci sia stata un'interpretazione lineare di queste norme, ma si sia adottato un atteggiamento un po' ondivago, dettato dalla massima discrezionalità. Per questo siamo interessati a capire meglio i criteri in base ai quali vengono fatte certe scelte, e porto alcuni dati di fatto per documentare la mia affermazione.
Nel luglio 2000 la Giunta organizza la prima tornata di concorsi sulla base della "45" e individua i posti vacanti da ricoprire mediante una procedura concorsuale, distinguendo fra posti per l'area tecnica e posti per l'area giuridico-amministrativa. I concorsi sono stati espletati, le graduatorie di merito sono state pubblicate; i candidati arrivati primi in graduatoria sono stati nominati dirigenti; gli altri candidati che hanno superato il concorso, hanno conseguito un'idoneità che può essere "spesa", per così dire, per un intero biennio; infatti proprio i bandi in base ai quali sono stati avviati questi concorsi precisano, all'articolo 10 del bando - che comunque esplicita una norma già del regolamento - che l'Amministrazione può attingere alla graduatoria del concorso per la copertura di altri posti di dirigenti.
A fronte di graduatorie ancora valide, con idonei, ci saremmo aspettati che nel momento in cui nuovi posti di dirigenti fossero stati resi necessari dall'organizzazione del lavoro in Regione, si fosse attinto da questa graduatoria, ma questo non è avvenuto! Recentemente, 29 marzo 2002, la Giunta presenta la programmazione annuale dei posti messi a concorso - come dice la legge - e individua i posti vacanti in pianta organica per gli anni 2002-2003 e poi stabilisce la programmazione dei concorsi per assumere il personale, compresi anche i concorsi per dirigenti.
La domanda che allora ci poniamo è la seguente: come mai, anche per coprire posti da dirigente, non si è previsto di utilizzare le graduatorie tuttora valide ed efficaci, graduatorie a cui si ricorre scorrendo l'elenco dei candidati idonei? Perché non si è fatto ricorso a queste graduatorie? Nella delibera con cui si indicono i concorsi non viene fornita nessuna motivazione al riguardo, non è dato sapere per quale motivo si voglia indire un ulteriore concorso in presenza di graduatorie valide. Eppure - ricordiamolo - sono graduatorie che non fanno l'elenco del voto riportato da tutti coloro che hanno partecipato al concorso, ma solo di quelli che hanno ottenuto un'idoneità, cioè che hanno ottenuto delle votazioni elevate, almeno sette, in tutte le prove che sono previste.
A noi sembra che non tener conto di competenze già selezionate ed accertate tramite concorso comporti, fra l'altro, uno spreco non spiegabile di risorse finanziarie ed organizzative; inoltre ci pare che in questa scelta ci sia - anche se involontariamente - una mortificazione, una "non considerazione" delle professionalità interne, di cui è stata accertata l'idoneità, e questo naturalmente in violazione di quelli che sono i principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e della necessità di valorizzare le professionalità interne.
In questa seconda tornata di concorsi, scorrendo i primi bandi che sono stati emanati, si riscontrano alcune differenziazioni rispetto al precedente programma di concorsi. Mentre nella prima tornata di concorsi, quella programmata nel 2000, si prevedeva di ricoprire concorsi per area, l'attuale delibera per i nuovi concorsi, individua invece "singoli posti di capo servizio". In questo modo però viene meno quello che è uno dei principi del regolamento regionale, in base ai quali i bandi sono unici per identiche qualifiche e profili professionali, proprio nell'ambito di una stessa area di professionalità o di specializzazione. Inoltre, mentre nei concorsi banditi nel 2000 si ricorda che la graduatoria ha una validità biennale, nell'ultimo concorso, quello che è stato pubblicato recentemente nel Bollettino ufficiale della Regione del 28 maggio 2002, non appare più questa indicazione.
Allora, a fronte di comportamenti che non riusciamo a capire, perché pur dovendo essere traduzioni della stessa normativa, ci sembra che rispondano a logiche diverse, chiediamo in particolare quali sono i motivi - come è precisato nella nostra iniziativa - per cui si decide di non utilizzare le graduatorie di merito tuttora valide ed efficaci per coprire i posti di qualifica dirigenziale che sono stati individuati, e cosa si intende fare di queste graduatorie; inoltre chiediamo se si intende valorizzare le competenze dei candidati idonei. Capisco che ci possano essere delle difficoltà nell'applicare questa normativa, che innova totalmente tutta la filosofia della funzione dirigenziale; chiedo pertanto se, in questa complessa materia, si è in grado di garantire certezze di regole.
Président La parole au Président de la Région, Viérin Dino.
Viérin D. (UV) La délibération du mois de mars 2000, délibération qui a été modifiée ensuite au mois de juin de la même année, avait effectivement approuvé le programme de concours en vue de l'embauche de personnels par l'Administration régionale au titre de l'année 2000. Ce programme prévoyait entre autres l'organisation de concours pour l'accès à la catégorie unique de la fonction publique, catégorie unique de direction, tant de l'aire technique que de l'aire juridique et administrative.
Par la suite, la délibération n° 2330 du 10 juillet 2000 a indiqué les postes de dirigeant vacants et qui devaient être pourvus par voie de concours: il y avait exactement treize postes dans l'aire technique et un poste dans l'aire juridique et administrative.
L'Administration a décidé de ne pas se limiter à organiser deux concours, l'un pour l'aire technique et l'autre pour l'aire juridique et administrative, - mais aux termes de l'article 19 du Règlement régional n° 6/1996 modifié, qui stipule que l'avis de concours est unique pour les emplois du même grade et du même profil professionnel au sein de chaque secteur professionnel et/ou de spécialisation du cadre unique régional, conformément à la planification annuelle visée aux articles 15 et 16 du même Règlement - elle a organisé douze concours spécifiques, ce qui m'amènera à confirmer qu'au-delà de la fonction générale de la mission de dirigeant, les compétences et les connaissances spécifiques, qui sont liées aux différents secteurs d'activité de l'Administration, ont fait l'objet d'une attention particulière.
Tout le raisonnement qui a été fait serait sans doute correct et même - mais j'y reviendrais - du point de vue de l'utilisation des classements de concours également correct, si - je me réfère à l'an 2000 - on n'avait lancé que deux concours, avec donc un classement unique général au sein duquel puiser. Par contre, déjà à l'époque - et nous l'avons planifié également pour cette année - nous avons organisé douze concours spécifiques. Il convient de rappeler également que l'avis de concours détaille les matières d'examen et que conformément à l'article 39 du Règlement régional n° 6/1996, l'une des épreuves porte sur des matières ayant trait aux fonctions liées audit concours. Compte tenu de ces prémisses, je répondrais donc aux différentes questions qui m'ont été posées, en précisant les points suivants.
Tout d'abord, le Règlement régional n° 6/1996 indique que l'avis de concours est unique pour les emplois du même grade et du même profil au sein de chaque secteur professionnel et/ou de spécialisation, et à son article 39 que l'une des épreuves porte sur des matières ayant trait aux fonctions liées audit concours. Voilà pourquoi les concours pour des postes de dirigeant, visés par les délibérations de 2000 et qui ont lieu en 2000 et en 2001, bien que classés par aire technique ou juridique et administrative, relevaient de secteurs professionnels et/ou de spécialisation précis; il s'agissait donc de postes différents.
Vous noterez également que ces délibérations précisaient à l'avance le nombre des postes à pourvoir par concours, compte tenu notamment des autres modalités de recrutement prévues par la loi, dont l'attribution de 15 pour cent des fonctions à des personnes ne faisant pas partie de l'Administration.
Nous considérons que le choix de la Région n'allait pas à l'encontre des principes de l'économicité, de l'efficience et de la bonne marche de l'Administration; bien au contraire, ce choix a été fait en fonction de la nécessité, pour ce qui est du personnel de direction notamment, de sélectionner le sujet en fonction de ses compétences spécifiques et qui sont indispensables à l'exercice des fonctions institutionnelles qui lui seront confiées dans ce secteur spécifique. S'agissant donc de postes différents évidemment il y a des compétences qui sont, oui, d'ordre général du point de vue de la direction, qui se rapportent à des fonctions, qui ne sont pas liées exclusivement à ces postes, mais peuvent s'étendre à l'ensemble de l'Administration régionale, mais il y a également la nécessité de vérifier des compétences spécifiques.
En ce qui concerne le recours aux autres candidats figurant dans les diverses listes d'aptitude, l'Administration suit les indications de la délibération n° 1196/2002, qui énumère les autres postes de dirigeant à pourvoir par voie de concours, je répète: les autres, donc il s'agit de postes différents. Rappelons à ce propos - mais Mme Squarzino l'a déjà fait - que rien n'oblige la Région à épuiser les listes d'aptitude et que le fait de figurer sur celles-ci à l'issue d'un concours ne confère à l'intéressé aucune sorte de droit quant à son recrutement. Ce n'est pas vrai en tout cas que nous voulions mortifier ou ne pas tenir compte des compétences qui ont déjà été vérifiées.
A cet égard je veux préciser que la validité de ces listes d'aptitude, étant de deux ans, et que cette validité est un principe de caractère général. Le fait d'avoir à l'indiquer ou non dans l'avis de concours ne peut donc modifier la disposition d'ordre général, et donc la validité est de deux ans. Nous n'avons donc aucunement l'intention de mortifier ces compétences, et l'Administration y fera certainement recours si un poste nécessitant les mêmes compétences que celles qui ont fait l'objet des épreuves du concours en question devenait vacant pendant ce laps de temps. Par contre nous ne voulons pas de généralisation à l'égard des les postes de dirigeant de l'Administration régionale, mais qu'une distinction soit faite en fonction des compétences spécifiques et du professionnalisme requis.
D'ailleurs il n'y a nullement contradiction, vu que ce sont les dispositions de la loi et du règlement qui fixent les conditions d'accès à la catégorie des dirigeants, et que le fait qu'il y ait une seule catégorie de dirigeants n'exclut pas que l'on fasse recours à différents professionnalismes suivant les besoins de l'Administration. Tant il est vrai que les mandats de dirigeant sont conférés par l'Exécutif selon les compétences spécifiques, ce qu'en termes techniques l'on appelle le "skill".
Donc, même après avoir obtenu l'encadrement dans le grade de dirigeant, ce n'est pas qu'en vertu du pouvoir discrétionnaire de nomination, nous pouvons nommer n'importe qui à ces postes! Il doit y avoir une correspondance entre les caractéristiques du candidat et le "skill", avec les compétences qui sont requises pour exercer ces fonctions. Ces compétences sont fixées par une délibération ad hoc.
De même, avant d'attribuer un mandat ayant trait à un domaine particulier, il est nécessaire de vérifier que l'intéressé possède bien ces compétences spécifiques requises et indispensables. Il n'empêche - et là je ne peux que partager les considérations qui ont été exprimées - qu'il existe des règles et que celles-ci doivent absolument être respectées, mais il ne faudrait surtout pas confondre le libre arbitre avec le pouvoir discrétionnaire que la loi confère à l'Exécutif en matière d'attribution des mandats de dirigeant de l'Administration.
A cet égard, il ne nous semble pas avoir observé de comportements différents, compte tenu des décisions qui ont été indiquées. La seule différence sur laquelle je peux certainement convenir c'est que, par rapport à l'an 2000, par rapport donc à la planification précédente, la définition des modalités a été beaucoup plus claire. En tout cas douze concours sur treize avaient été effectués l'autre fois. Nous lancerons également cette fois le même nombre de concours avec les mêmes modalités.
Président La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.
Squarzino (PVA-cU) Ringrazio il Presidente per le informazioni che ha fornito, la spiegazione della normativa e delle ragioni che la Giunta ha seguito nelle proprie scelte ma, signor Presidente, i miei dubbi continuano a rimanere perché, al di là delle parole e dei principi affermati, i comportamenti che di fatto vengono attuati sono diversi e sono in contrasto.
Lei dice: "a questo punto vogliamo individuare i posti specifici e non le aree"; però è anche vero che questo tipo di indicazione non è coerente con quanto indica la legge n. 45; non solo, è difficile coniugare tale scelta con la novità della qualifica unica della dirigenza? Lei dice ancora: "noi vogliamo fare i concorsi specifici perché vogliamo assicurarci che ci siano delle competenze specifiche". Ora il suo ragionamento non farebbe una grinza, se ci fosse un legame rigido, automatico, chiaro fra il concorso che viene indetto, le materie specifiche e le competenze accertate in quel concorso, e la funzione legata a quel concorso, a quelle materie, a quella professionalità; se, cioè, il dirigente, una volta vinto il concorso e una volta che gli viene attribuita quella funzione, rimanesse legato a quella funzione per tutta la sua carriera. La novità del cambiamento della funzione dirigenziale è proprio questa: che c'è una qualifica unica dirigenziale. È chiaro che questa persona deve avere determinate competenze, ma queste competenze possono negli anni essere utilizzate in posti diversi dell'amministrazione come di fatto sono utilizzate.
Tutti gli Assessori, infatti, ad inizio legislatura, hanno spostato dirigenti competenti in un settore specifico in un altro settore, rispetto al quale le loro competenze specifiche non avevano alcuna attinenza. Ora qui c'è la necessità di contemperare queste due esigenze: da una parte, le competenze specifiche in base alle quali io definisco, per così dire, il "curriculum del dirigente" ma, dall'altra, una competenza generale più di base, se così possiamo dire, che consente l'ingresso alla qualifica dirigenziale. Sono proprio da distinguere in maniera netta queste funzioni, per cui da una parte c'è l'inquadramento nella funzione unica dirigenziale attraverso un concorso, dall'altra l'attribuzione della funzione in base al curriculum, e lei non può legare in modo così automatico tutti gli elementi della carriera dirigenziale!
Assumo come ipotesi di lavoro quello che lei ha detto, per vedere nel concreto come si esplicitano le regole che lei ha individuato - e qui lascio per un attimo la distinzione fra aree e posti specifici e lascio anche la definizione della validità delle graduatorie perché ho sentito affermare, per fortuna, che anche le graduatorie di questi concorsi nuovi avranno validità biennale, anche se il bando di concorso non lo prevede - nel momento importantissimo che segue l'espletamento di un concorso, e cioè come vengono individuate le regole per l'attribuzione degli incarichi.
Lei ha individuato un legame rigido fra - lo ripeto perché questo è il clou - concorso che viene espletato su queste materie e vincitore del concorso, per arrivare alla conclusione che chi vince il concorso viene assunto su quelle funzioni; cosa che lei sa benissimo non essere vera, perché questo non è avvenuto! Quello che qui si vuole contestare è il fatto che si sono date interpretazioni diverse a questo principio fondamentale, che lei ha qui esplicitato, a seconda del concorso e a seconda delle persone, e io parlo a ragion veduta.
Un concorso si conclude con un primo arrivato, e con un secondo candidato che ha conseguito l'idoneità. Il primo arrivato non ha nel proprio curriculum professionale competenze specifiche, acquisite tramite esperienze lavorative nel settore, però è ugualmente nominato dirigente perché ha vinto il concorso. Mi si dice quindi: "concorso, posto a concorso, competenze accertate, funzione data", e qui siamo nel caso del concorso della sanità, che avviene così. La seconda persona classificata, pur avendo nel proprio lavoro acquisito competenze professionali in quel settore, non viene presa in considerazione…
(interruzione del Presidente della Regione, fuori microfono)
… giusto, dice il Presidente, il primo ha vinto, tocca a lui. Va bene.
Ora prendiamo il concorso sui trasporti e vediamo se la logica è la stessa. Qui si è proceduto con una logica esattamente contraria: il vincitore non possedeva specifiche competenze in quel settore e a questa persona è stata attribuita un'altra funzione in un altro settore dell'Amministrazione. Non è rispettato il principio secondo cui il primo che arriva e che dimostra attraverso le prove del concorso di avere quelle competenze, dovrebbe essere nominato in quel posto, indipendentemente dal suo curriculum.
In questo caso viene assunto il secondo arrivato e gli viene attribuita questa funzione, perché probabilmente questo secondo aveva acquisito delle esperienze lavorative in quella specifica attività. Questo principio non è stato utilizzato in altre situazioni! Inoltre, anche la motivazione che è stata data rispetto all'utilizzo o meno degli idonei non è così chiara, perché voi stessi, con il vostro comportamento, qui, rispetto al concorso dei trasporti, l'avete negato e avete riconosciuto una cosa sì giusta, ma che in altri concorsi non riconoscete, cioè che una cosa è riuscire a superare il concorso e quindi accedere alla qualifica, altra cosa è l'attribuzione di quella funzione. Se in un caso si procede in un modo e nell'altro si agisce in un altro modo, c'è poca chiarezza nelle regole che vengono utilizzate! Si decida allora quale linea seguire, perché se non c'è chiarezza possono sorgere - e noi possiamo anche capire che sorgano - voci di discrezionalità, voci di clientelismo, per cui uno, a seconda della propria prossimità a qualche colore o personaggio politico, riesce a farcela oppure no!
Signor Presidente, noi preferiremmo che il criterio fosse la valorizzazione delle competenze e delle professionalità acquisite all'interno dell'Amministrazione, perché questo valorizzerebbe quelle stesse competenze che l'Amministrazione ha contribuito a formare.
