Oggetto del Consiglio n. 217 del 8 giugno 1977 - Verbale
OGGETTO N. 217/77 - DISEGNO DI LEGGE STATALE CONCERNENTE "NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DELLA VALLE D'AOSTA", DISCUSSIONE GENERALE. ESAME DEGLI EMENDAMENTI PROPONENDI. RINVIO DEL PARERE.
Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul seguente oggetto: "Esame e parere del Consiglio regionale sulle norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta e sugli emendamenti proponendi".
Dà quindi la parola al Presidente della Giunta.
ANDRIONE, Presidente della Giunta. Per introdurre il dibattito, devo spiegare perché, su sollecitazione del Sen. Fosson e di altri Parlamentari del Senato, è stato ritenuto opportuno avere uno scambio di idee ufficiali in Consiglio sulla legge proposta dal Governo per le nonne di attuazione dello Statuto della Valle d'Aosta. Questa panoramica, io non so se vogliamo concluderla con un voto, o se i Gruppi preferiranno invece prendere le loro posizioni in maniera formale, ma non con l'espressione di maggioranza e di minoranza. Credo che ciò sia necessario in seguito ai lavori di una Commissione speciale, dove sono emerse posizioni differenti. Avrete ricevuto - d'altra parte erano già evidenziate negli allegati - sia le osservazioni del Gruppo dei DP, che quelle del Gruppo consiliare comunista.
In sede di Commissione abbiamo fatto un raffronto delle differenti posizioni e credo che poche cose separino nella sostanza le posizioni del Partito Comunista dalle nostre, mentre più distanti sono le posizioni dei D.P.
Si tratta di confrontare queste posizioni e di illustrarle compiutamente, anche perché la prima Commissione Affari Costituzionali del Senato udirà, in una seduta informale, una rappresentanza del Consiglio, in cui i differenti Gruppi potranno illustrare direttamente le loro posizioni. Come esecutivo, concluderò questa serie di discorsi in sede di Commissione parlamentare, in maniera che il Senato, prima, e poi la Camera, possano avere una panoramica completa di quelle che sono le posizioni del Consiglio regionale.
Successivamente all'ultima riunione della nostra Commissione speciale, l'On.le Millet ha fatto pervenire delle proposte di emendamento a due articoli, che riteniamo interessanti, e sulle quali, in linea di massima, ci esprimiamo a favore.
Una riguarda l'articolo 5 e la norma potrebbe suonare in questa maniera: "Nel territorio della Valle d'Aosta, i confini del Parco Nazionale del Gran Paradiso sono quelli indicati dalle tabelle esistenti all'atto dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, istitutivo dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso".
L'altra l'aggiunta di un articolo 62 bis, il cui senso è questo: stabilire delle norme per le quali i dipendenti regionali, cioè, più esattamente, coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Regione, possano essere eletti Consiglieri regionali, con l'obbligo dell'Amministrazione stessa di porli in aspettativa durante il periodo di espletamento del mandato.
Potrebbe essere anche studiata una norma di salvaguardia, che esiste sempre in questi casi, e cioè quella che la domanda di aspettativa sia almeno di 45 giorni anteriore alla data fissata per le elezioni, in modo da non svolgere la doppia funzione anche per pochi giorni.
Questo è il quadro che vogliamo discutere. Devo dire, infine, per quanto riguarda il Parco Nazionale del Gran Paradiso, che il famoso decreto Marcora sembra (aspetto conferma) che la Corte dei Conti, giustamente, si rifiuti di registrarlo, perché detto decreto non avrebbe dovuto essere assunto dal Ministero dell'Agricoltura.
PRESIDENTE. Ha chiesto la parola il Consigliere Dolchi. Ne ha facoltà.
DOLCHI. Credo che, come metodo di lavoro su questo importante e complesso argomento che già alcune volte abbiamo dibattuto in quest'aula e in Commissione, si debba procedere come in una normale discussione di carattere generale, con una precisazione da parte dei vari Gruppi, e poi passare all'esame degli articoli.
Io mi limiterei, quindi, in sede di discussione generale, a ribadire alcuni concetti di fondo concernenti la posizione del Partito Comunista.
Non rifaccio, ovviamente, perché i colleghi Consiglieri ne sono tutti a conoscenza, la storia del provvedimento sul quale oggi siamo chiamati ad esprimere un parere e quelle eventuali proposte di emendamento cui accennava nella sua lettera il Sen. Fosson.
Ne abbiamo parlato quando i Comunisti al Senato avevano presentato un ordine del giorno che aveva messo in moto la macchina concernente la necessità di un provvedimento che ponesse fine a questo stato di inferiorità della Regione Valle d'Aosta nei confronti delle altre Regioni istituite successivamente al 1948.
Il Presidente della Giunta ha ricordato che tutti i Consiglieri sono in possesso del testo degli emendamenti migliorativi che abbiamo presentato il 15 aprile, ritenendo che bisognava uscire dalla situazione di stallo cui si era giunti, e che, pur con i suoi limiti, il testo presentato dal Governo fosse comunque un mezzo per migliorare le cose, per lo meno per raggiungere quelle che sono le condizioni già realizzate dalle altre Regioni a statuto ordinario, che ci hanno - l'abbiamo detto più volte in quest'aula - sopravanzato, in seguito ai provvedimenti del 14 e 15 gennaio 1972 e a tutto il discorso concernente la legge 382.
Abbiamo espresso chiaramente, sul piano politico, la nostra posizione Abbiamo, nei confronti della Giunta, espresso il rammarico che il Consiglio non fosse stato chiamato prima al confronto con gli organismi incaricati da parte del Governo di stendere il provvedimento. Abbiamo, come giudizio politico, affermato che, nell'affrettato e scoordinato testo governativo, si intravvedeva uno strumento di attuazione gravemente incompleto e inorganico dei diritti all'autonomia previsti dallo Statuto speciale della nostra Regione. Anche in quella occasione, con un comunicato ufficiale della Federazione valdostana del Partito Comunista, avevamo affermato che ritenevamo il provvedimento un mezzo che permetteva, anche se limitatamente e previ e opportuni provvedimenti migliorativi, di recuperare preziose posizioni perdute, portando la Valle d'Aosta al pari delle altre Regioni con le quali si dovrà continuare la battaglia autonomistica.
Con questo spirito abbiamo presentato gli emendamenti che sono a vostre mani, e con questo spirito abbiamo precisato nella lettera di accompagnamento a quegli emendamenti che intendevamo illustrarne il significato. Lo abbiamo fatto in Commissione e lo faremo ancora oggi, nell'intento di portare il nostro contributo in questa sede come anche intendiamo portare il nostro contributo in Parlamento, mediante le posizioni dei Senatori e dei Deputati comunisti.
Certo è - e qui mi riallaccio a quanto avevamo già avuto occasione di dire nell'altra seduta e a quanto abbiamo sentito dalla lettera del Sen. Fosson - che, se in questa sede realizzeremo, non su tutto, ma su alcuni punti, l'unanimità, è chiaro che le forze politiche che sono anche rappresentate a livello parlamentare dovranno tenere conto di questa unanimità nell'esame degli emendamenti migliorativi.
L'impegno che posso assumermi, per quanto riguarda i Senatori comunisti, è che venga rispettata la volontà espressa dal Consiglio e mi auguro che anche gli altri partiti, in sede di discussione a livello senatoriale, tengano questa linea di condotta.
L'altro augurio è che, una volta approvato il testo al Senato, non ci siano più modificazioni alla Camera.
In caso di divergenza, è chiaro che le forze politiche, i Deputati, i Senatori, potranno tenere la linea che riterranno più opportuna sia in questa sede sia in sede parlamentare.
Ed è in questo spirito che io sarei propenso ad accettare e, quindi, a far mia la proposta del Presidente della Giunta sulla necessità che si passi ad un voto. Non certo ad un voto globale, ma ad un voto su ogni articolo su cui sono stati proposti emendamenti, considerando come acquisiti, e quindi col consenso del Consiglio regionale, quegli articoli per i quali o non sono stati presentati per iscritto emendamenti, o oggi stesso in questa sala non saranno proposti.
Ancora alcune considerazioni che, se pur fatte in sede di discussione generale, potranno essere riprese in sede di discussione particolare, ma che, dal punto di vista politico, riteniamo fondamentale anticipare all'attenzione, al dibattito e al confronto in sede di discussione generale.
Penso che avremmo potuto trovare in Commissione, se ci fosse ancora stata una riunione della Commissione, maggiori elementi di concordanza, soprattutto se, come è stato comunicato dal Presidente della Giunta all'On.le Millet e al Sen. Fosson, contatti formali, avuti a livello governativo, potrebbero orientare il Consiglio regionale sulla intenzione del Governo di recepire o meno alcuni di questi emendamenti.
Comunque, ripeto, sarà la votazione su ogni singolo articolo e sugli emendamenti a precisare le posizioni di ogni Gruppo.
Vorrei solamente, ancora in sede di discussione generale, apportare un ulteriore elemento per quanto riguarda l'articolo 5, quello sul Parco del Gran Paradiso.
Il Presidente della Giunta ha fatto riferimento a due emendamenti che avrebbero potuto essere accolti. Abbiamo ritenuto, soprattutto in seguito alle ultime vicende legate a questo problema, di redigere un nuovo testo dell'articolo 5 che consegnerò subito al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Giunta.
Lo annuncio, anche se mi sembra che sarà opportuno entrare nei dettagli dopo che questo nuovo testo - che in parte recepisce il vecchio e in parte sottolinea alcune nuove indispensabili precisazioni - sia stato presentato alla Presidenza del Consiglio che, penso, lo farà distribuire agli altri colleghi, perché lo possano confrontare con il testo governativo e con i testi dei vari emendamenti.
Un'altra anticipazione in sede di discussione generale riguarda il nostro dissenso sugli emendamenti e le variazioni che concernono gli articoli 14 e 16 dello Statuto speciale valdostano.
Vorrei precisare, innanzitutto, che noi Comunisti consideriamo lo Statuto uno strumento vivo e utile nella realtà che si manifesta ogni giorno e non un monumento statico, immobile, da venerare e che non trova una concreta attuazione nella vita di ogni giorno.
Detto questo, ne consegue che l'istituzione della zona franca è per noi un problema vasto, complesso e delicato che non può trovare posto nel tipo di disegno di legge governativo quale il 379, che stiamo discutendo, bensì in un apposito provvedimento a cui giungere dopo un profondo esame della situazione valdostana, italiana ed europea del 1977.
Se è vero che l'articolo 14 aveva una sua validità nel 1948, se è vero, e lo ribadiamo, che i vari governi e le maggioranze parlamentari degli anni '50 e '60 hanno, ostinatamente, evitato e rifiutato di stabilire, con legge dello Stato, le modalità di attuazione della zona franca, come dice lo stesso articolo 14, e hanno preferito creare quella anomala, nei confronti degli altri cittadini della Repubblica, legge sui contingenti in esenzione fiscale, è altrettanto vero che, nel frattempo, in questi 29 anni, si è attuato il riparto fiscale e un regime a livello europeo completamente differente da quello del 1948 - precise direttive CEE impegnano anche la Repubblica italiana che ne escludono l'attuazione.
Tutto ciò deve essere, a nostro avviso, oggetto di rivalutazione, di rimeditazione, che non può avere luogo nel dibattito sul disegno di legge governativo n. 379, ma che deve aver luogo in altra sede, per giungere, semmai, ad altri specifici provvedimenti.
Per quanto concerne l'articolo 16, riteniamo che la possibilità di limitazione del diritto all'elettorato attivo e passivo - che aveva una sua assoluta e reale validità nel '48 e che, per 30 anni, nel momento di approvazione delle leggi elettorali che si sono succedute in materia di elezione del Consiglio regionale, non è mai stata richiesta da nessuna forza politica della Regione, a nessun livello, né regionale né parlamentare sia, in questo momento, a 29 anni di distanza dalla manifestazione di volontà contenuta nello Statuto speciale, una forzatura, una strumentalizzazione assolutamente anacronistica.
Pur riservandoci di riprendere la parola su tale argomento nel corso della votazione dell'emendamento, mi corre l'obbligo fin d'ora di precisare che consideriamo tale attuazione statutaria - e ne siamo coscienti e convinti - una attuazione statutaria a scoppio ritardato di 30 anni e una limitazione dei diritti dei cittadini, che non apporta nessun vantaggio, né beneficio alla tutela e alla difesa della collettività valdostana. È una discriminazione evidente, inaccettabile, fra residenti, che godono, perché tali, di tutti i diritti e doveri relativi - persino quello, se ne siamo capaci, di far loro pagare le tasse e anche quello di percepire i buoni di benzina - e che si troverebbero a non avere invece il diritto fondamentale dell'esercizio del voto democratico per l'elezione del Consiglio regionale. Direi che ciò costituirebbe un ulteriore anacronismo, nel senso che questi cittadini potrebbero eleggere il deputato, il senatore, i loro Consigli comunali, e non potrebbero eleggere, non avendo superato il periodo di un anno di residenza, il Consiglio regionale.
La posizione nostra sarà quindi contraria, fermamente contraria a questo emendamento.
Concludo, colleghi Consiglieri, dichiarando che il Gruppo comunista, di volta in volta, illustrerà i propri emendamenti, preciserà le posizioni che intende assumere anche sugli emendamenti presentati dalle altre forze politiche e che, come sempre, siamo disponibili ad ogni confronto e ad ogni ricerca di quella unità, pur nella differenza di posizioni, che in questo momento particolare riteniamo indispensabile dimostrare e nei confronti del Parlamento, che è chiamato a deliberare su questo disegno di legge, e nei confronti della Commissione del Senato, che è disposta a sentire, dopo aver visto per iscritto quelle che saranno le conclusioni dei nostri lavori, anche dalla voce dei rappresentanti locali delle forze politiche, le eventuali divergenze che saranno sorte sui vari articoli.
PRESIDENTE. Ha la parola il Presidente della Giunta.
ANDRIONE, Presidente della Giunta. Informo il Consiglio che, qualche minuto fa, ha telefonato la segretaria del Senatore Murmura comunicando che l'incontro è fissato per giovedì 16 alle ore 12. Purtroppo, alla stessa data, è fissata anche un'adunanza del Consiglio regionale. Io prego, quindi, il Presidente del Consiglio, alla fine della seduta, di prendere contatti con i Capi gruppo per spostare l'adunanza del 16 o al 17 o ad altra data da concordarsi.
Rispondiamo pertanto affermativamente all'invito; i Gruppi consiliari mi faranno avere, perché si tratterà di un'audizione del Presidente e dei Gruppi consiliari, mi faranno avere i nomi di coloro che rappresenteranno in tale sede i differenti Gruppi.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il Consigliere Lustrissy. Ne ha facoltà.
LUSTRISSY. Noi Democratici Popolari, avendo già a suo tempo presentato i nostri emendamenti riguardo alle norme di attuazione, riteniamo oggi di non dover ripetere il discorso già fatto in quell'occasione, ma di puntualizzare meglio la nostra posizione.
Noi abbiamo già detto e ripetiamo che nello Statuto regionale non sono previste espressamente delle norme di attuazione dello Statuto stesso. E questo per volontà espressa dall'Assemblea Costituente, in quanto, secondo le opinioni che si sono poi manifestate in dottrina riguardo alle norme di attuazione degli Statuti regionali ad autonomia particolare o speciale, è invalsa un pochino la tendenza di considerare le norme di attuazione come norme particolari, di tipo rinforzato, per le quali si prevede una determinata procedura nell'iter della formazione della legge.
Ebbene, noi crediamo che uno dei primi quesiti che dovremo porre alla Commissione Affari Costituzionali del Senato sarà proprio quello relativo alla legittimità delle norme di attuazione, cosi come sono state previste dal Governo nei confronti della Valle d'Aosta, un pochino, anzi molto al di fuori di quella che è stata la prassi costituzionale e di quella che è stata la volontà dichiarata dall'Assemblea Costituente in occasione dell'approvazione degli Statuti ad autonomia speciale.
Per manifestare meglio questa nostra opinione, noi riteniamo di poter affermare - e qui siamo confortati da buona parte della dottrina - che le uniche norme di attuazione del nostro Statuto regionale sono quelle previste dallo Statuto stesso allorché richiamano, in occasioni particolari, con riserve di legge, una determinata procedura di formazione delle leggi, che avviene sempre in accordo o sentita la Regione.
Ebbene, noi riteniamo che le uniche norme di attuazione possibili e intese nel senso di norme attuative nei confronti della Valle d'Aosta siano quelle previste nei particolari articoli dello Statuto regionale, che rinviano ad una legge concordata con la Regione la definizione del problema che riguarda il riparto fiscale, che riguarda la zona franca, che riguarda la legge elettorale e che riguarda i programmi d'insegnamento nelle scuole della Valle d'Aosta.
Sono queste le previsioni statutarie riguardo alle norme di attuazione per la Valle d'Aosta.
Pertanto, un primo e legittimo sospetto di incostituzionalità delle norme noi lo porremo espressamente di fronte alla Commissione Affari Costituzionali del Senato, perché, a nostro avviso, così deve essere intesa la norma che ci regolamenta, così deve essere inteso, secondo noi, il nostro Statuto regionale.
Per tutto il resto e, segnatamente, per i rilievi effettuati dalla Corte Costituzionale nella motivazione della sentenza n. 76/1963, in cui si richiamava l'applicazione della VIII disposizione transitoria della Costituzione, noi riteniamo che diversa sia la configurazione e la previsione della VIII disposizione transitoria rispetto a quelle delle norme attuative.
Le previsioni dell'VIII disposizione transitoria riguardano i trasferimenti di uffici, personale e relative funzioni e non vanno ad impingere in quella che è la potestà legislativa primaria dell'Amministrazione regionale, di tipo separato come competenza, ma a pari livello della legislazione dello Stato. Né può impingere la norma di attuazione sui principi generali dell'ordinamento statale e delle leggi dello Stato. Pertanto, tutte le previsioni di norme di attuazione che vadano oltre quanto stabilito dalla legge costituzionale sarebbero, secondo noi, delle previsioni anticostituzionali e, quindi, illegittime.
D'altra parte, questa procedura e questi concetti sono già stati dibattuti e sono emersi più volte nel prosieguo del tempo, quando si trattò di dare attuazione ai singoli Statuti speciali e, in modo particolare, allo Statuto che a noi è più vicino, come analogia, che è lo Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, per cui la previsione costituzionale di cui alla VIII disposizione transitoria ha trovato puntuale soddisfazione.
Per questi motivi noi riteniamo di riaffermare che le forme e le condizioni particolari di autonomia attribuita alla nostra Regione, secondo il disposto dell'articolo 116 della Costituzione, comportano l'esigenza, da parte dello Stato, di adottare per noi ordinamenti giuridici diversi da quelli valevoli per le restanti Regioni di diritto comune.
Questa diversità si fa sentire in un modo particolare e, direi, soprattutto, nel procedimento di formazione della norma attuativa del nostro Statuto, perché così è stato stabilito, così è stato fissato dal costituente, Ora, in analogia a quanto avvenuto per le altre Regioni a Statuto speciale, per le quali, ad eccezione della Valle d'Aosta, il costituente ha fissato le norme di attuazione, per la Valle d'Aosta si può rivendicare la norma di attuazione proprio per quegli articoli che oggi si tende a sottovalutare e come portata e come stralcio dalle proposte che noi abbiamo fatto. Mi riferisco in modo particolare alla zona franca.
E qual è questo particolare procedimento costante seguito dallo Stato per quelle Regioni, in armonia con il dettato costituzionale? È quello del particolare procedimento di formazione della legge col concorso della Regione. Si tratta di un procedimento di tipo particolare, chiamato anche pattizio, che contempla, per quei particolari aspetti previsti espressamente dagli Statuti regionali, un accordo tra Regione e Stato.
Ebbene, per la Valle d'Aosta, non si è verificata questa situazione e si viene a delineare più chiaramente la portata della precitata sentenza della Cotte Costituzionale, che ha voluto, ha imposto le norme di attuazione per la Valle d'Aosta, sempre però in funzione della VIII disposizione transitoria della Costituzione, che prevede espressamente, ma solo per quelle materie che riguardano la ripartizione di organici, di uffici e di funzioni amministrative, la possibilità di arrivare alla definizione di una norma di attuazione.
Per cui, dette queste cose, noi riteniamo anche, ed è questo il pericolo maggiore delle norme di attuazione che ci sono state sottoposte dal Governo, che si voglia riaprire, in senso negativo per la Valle d'Aosta, una fase costituente, che verrebbe - e per molte norme l'abbiamo già messo in evidenza - a creare delle serie e gravi preoccupazioni sul piano della conflittualità inevitabile tra la Regione Valle d'Aosta e lo Stato. Perché è stato dichiarato ed è stato più volte riaffermato, non da noi, ma da illustri giuristi costituzionalisti, che le norme di attuazione non possono in nessun modo impingere, né rimettere in discussione, né ridefinire, i principi generali di quella che è l'attività legislativa della Regione in base alla previsione statutaria.
Pertanto, noi riteniamo che queste norme dì attuazione, cosi come sono proposte, da un lato siano norme nate un po' extra sistema, extra ordine rispetto a quelle che sono le statuizioni della Costituzione, dall'altro costituiscano grave pericolo - ecco perché, almeno a livello regionale per tanti anni non abbiamo mai invocato norme di attuazione - di riespandere questa attività costituente così irrazionalmente nei confronti della Valle d'Aosta, con l'unica previsione possibile di una limitazione sempre maggiore dell'attività autonoma della nostra Regione in funzione delle sue competenze chiaramente definite dallo Statuto regionale.
Vi parlavo prima anche di una situazione di conflittualità inevitabile se queste norme dovessero passare. Una delle tante possibili situazioni di conflittualità, al di là delle cose già rilevate in sede di Commissione, e non l'ultima, anzi la più significativa, è quella riguardante il controllo di merito nei confronti degli atti dell'Amministrazione regionale, in quanto, essendo esclusi gli atti della Regione dal controllo di merito, chiaramente, se dovesse passare questa norma, si costituirebbe il presupposto per una impugnativa di fronte alla Corte Costituzionale, unica abilitata a risolvere i problemi di invalidità rispetto al Decreto Legislativo Luogotenenziale del 7 settembre 1945, n. 545, e al successivo Statuto speciale, che prevede un certo qual tipo di controllo da stabilirsi con legge dello Stato.
Ora, l'unica abilitata, almeno per dichiarazione ormai acclarata da due sentenze della Corte Costituzionale, a risolvere questi problemi di norme superiori successive alla norma ordinaria, è la Corte Costituzionale stessa. Non credo che la Valle d'Aosta voglia rinunciare a queste sue prerogative, che non sono state tenute nella dovuta considerazione al momento della predisposizione delle norme di attuazione, quando ha la possibilità di farle valere nelle sedi opportune.
Questo non è che uno degli esempi di possibili situazioni conflittuali che potranno nascere tra lo Stato e la Regione e che riteniamo abbastanza importante nel senso che se c'è una norma che ci libera da certe situazioni, non vedo perché debba essere introdotto dalla finestra, in modo abbastanza difforme da quella che è la procedura normale, il principio del controllo di merito.
Senza poi entrare nel merito degli altri argomenti, già sottolineati a suo tempo, che hanno portato all'accettazione unanime dello stralcio dell'articolo 39 e dell'altra aberrazione della sottoposizione dei piani regolatori della Regione all'esame del Ministero dei Lavori Pubblici. Anche questo per dimostrare con quale incuria e con quale leggerezza queste proposte sono state portate avanti senza verificarle sotto il profilo della legittimità costituzionale. Non c'è nessun parere, non c'è nessuna volontà dichiarata del Governo di dare attuazione alle vere norme di attuazione che lo Statuto prevede, quali le norme di attuazione della zona franca, su cui noi richiamiamo l'attenzione del Consiglio, perché in questo momento lo stralcio del problema della Zona Franca vorrebbe dire che il Consiglio regionale della Valle d'Aosta non vuole le norme di attuazione, essendo la Zona Franca una delle poche norme di attuazione previste dallo Statuto regionale. E questo ormai è dottrina consolidata, è parere di giuristi che conoscono i problemi a cui vale la pena anche di dedicare un momento di attenzione.
Pertanto noi, in via pregiudiziale, diciamo che le norme di attuazione proposte presentano quei limiti e quei pericoli.
In via subordinata, ci siamo sforzati di esaminare il testo e di presentare delle controdeduzioni e proposte alternative L'abbiamo fatto con la coscienza di adempiere ad un nostro preciso dovere perché se l'intenzione è quella di portare avanti questo disegno di legge, per lo meno l'opera pratica del cesello e del confronto venga messa in evidenza perché non ci si trovi poi, all'ultimo momento, di fronte a delle responsabilità che noi intendiamo declinare, in questo momento, come gruppo politico per la difesa di certi interessi costituiti, legittimi della nostra Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Detto questo, dobbiamo anche rilevare che ci sono state alcune osservazioni che lasciano perplessa e attonita l'opinione pubblica. E qui mi riferisco alla lettera del Senatore Fosson, il quale, si vede, dà molta più importanza ai lavori senatoriali che non ad un problema, credo, vitale per la Valle d'Aosta, recitando, in questa lettera, anche lui quella che possiamo ormai chiamare la litania dell'articolo 14, perché, quando i maggiorenti DC venivano in Valle d'Aosta qualche anno fa, puntualmente si dipingevano i muri ricordando il riparto fiscale e la Zona Franca. Oggi tutti questi problemi paiono relegati nell'oblio Pare che non esistano più. Pare che la Zona Franca andasse bene nel '48 e dopo trent'anni non sia più valida.
Noi, come dicevo, non intendiamo né lasciarci prendere in giro da chicchessia, né seguire dolci sirene o incantamenti su un problema che noi riteniamo norma principale di attuazione dello Statuto regionale.
Proprio per questo motivo, anche per evitare confusioni al riguardo o dichiarazioni che potrebbero non risultare chiare, noi presentiamo un emendamento, un nuovo articolo 92 bis, agli articoli che riguardano la Zona Franca, contenente l'unica previsione che il testo di legge non ha tenuto in considerazione e, cioè, quella di una modifica del riparto fiscale come conseguenza di approvazione delle norme della Zona Franca.
Pertanto, dopo l'articolo 92 proponiamo il seguente articolo 92 bis: "Mediante legge ordinaria, d'intesa con la Regione, saranno approvate, con effetto a decorrere dalla data di attuazione della zona franca, le necessarie modifiche alle vigenti norme sull'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta approvato con legge 6 dicembre 1971, n. 1065, ai fini della reintegrazione delle minori entrate regionali del riparto fiscale conseguenti all'attuazione della zona franca".
Questo è quanto noi avevamo da aggiungere alle proposte già fatte a suo tempo e questo è quanto avevamo da aggiungere anche alle dichiarazioni politiche che abbiamo testé enunciato.
Dopo di che faccio solo alcune brevi osservazioni sui lavori del Consiglio.
Noi abbiamo discusso del problema in Commissione. In Commissione purtroppo non si è riusciti a definire né un testo comune né ad ottenere quel confronto che ci eravamo proposti.
Noi siamo disponibili anche oggi per continuare il confronto in quest'aula, però siamo abbastanza pessimisti sul risultato del confronto stesso in considerazione del lavoro già sin qui svolto, anche perché alcune proposte necessitano di confronti non solo verbali ma di confronti tecnici. Visto la complessità delle norme che ci vengono sottoposte, non riteniamo che la lingua politica possa risolvere il problema delle norme di attuazione. Ci sono molti, numerosi e complessi problemi tecnici che non solo sono tecnici, ma hanno grande rilevanza politica, perché si tratta di definire una volta per sempre l'assetto definitivo e istituzionale della nostra autonomia regionale.
Ecco perché, sotto l'apparenza di norme tecniche, si camuffano, a volte, grossi principi politici che, se accettati, potrebbero ritagliare questo vestito in un modo disordinato, con una forbice maldestra, e ci metterebbero nella condizione di trovarci male in questa situazione.
Perciò, di fronte a delle norme cosi tecniche e soprattutto così scoordinate, che lasciano molti dubbi e molte perplessità sulla correttezza e sulla prassi instaurata anche sotto il profilo costituzionale, noi ribadiamo la nostra opposizione al testo governativo.
Siamo disponibili per il confronto col testo di legge da noi presentato affinché, da una discussione più approfondita, si possa ritrovare, su questo problema, quella possibile unità d'intesa se gli obiettivi sono quelli dichiarati, E noi dichiariamo ancora una volta pubblicamente che l'unico obiettivo non è quello di essere sacerdoti e intransigenti difensori dell'autonomia regionale.
Il nostro comportamento è solo di previdenza, di attenzione nei confronti di un problema che, se trattato come ha l'aria di essere trattato, rischia di diventare per la Valle d'Aosta una grossa gabbia nella quale ci ritroveremo stretti e incapaci poi di ridefinire meglio il nostro problema regionale, il nostro problema autonomistico. Questa forse è un'occasione delle più importanti, non dico che sia l'ultima, non voglio essere pessimista al punto di dire che non ce ne saranno altre, ma ritengo che sia la prima e grossa occasione importante che si presenta a questo Consiglio regionale dopo il 1943 in ordine alla definizione statutaria.
PRESIDENTE. Il Presidente della Giunta ha chiesto la parola. Ne ha facoltà.
ANDRIONE, Presidente della Giunta. Molto brevemente, per ribadire quanto abbiamo già esposto e cioè che il trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alla Regione è diventato un obbligo, o, in seguito alla famosa sentenza della Corte Costituzionale che escludeva la possibilità di un trasferimento immediato in base alle norme dello Statuto. Tale trasferimento era stato richiesto informalmente nel 1949 all'allora Ministro Piccioni in applicazione dell'articolo 16 - ed era una di quelle occasioni in cui c'era stato risposto "non fatevi soverchie illusioni" - ma, chiudo la parentesi., la richiesta era informale; formalmente non era stato richiesto.
Dico, quindi, un obbligo per poter esercitare compiutamente non la potestà legislativa ex artt. 2 e 3, ma quanto previsto dall'art 4 dello Statuto, e cioè la completa disponibilità della Regione di agire in quei settori che legislativamente non sono stati trasferiti.
Per questi motivi, come avevamo già detto, questo trasferimento, anche se limitato, costituisce un passo in avanti; è la realizzazione di un impegno che discende dallo Statuto; quindi definisce e migliora quella che è la situazione attuale.
Questa è la nostra posizione.
Dall'esame dei differenti articoli, abbiamo ritenuto necessari alcuni emendamenti. Questi emendamenti verranno, io spero, approvati e su numerosi io spero che ci sia l'unanimità del Consiglio, specialmente su alcuni emendamenti soppressivi; di conseguenza, come da Costituzione, sarà compito del Parlamento di prendere una decisione definitiva su questi argomenti.
La prospettata riunione con la Commissione Affari Costituzionali del Senato permetterà di precisare i vari punti.
Mi permetto di ricordare, molto schematicamente, che la Costituzione non prevede direttamente le norme di attuazione, se si vogliono chiamare così quelle che in realtà sono trasferimenti di funzioni Infatti in certi Statuti è stabilita una delega governativa per l'approvazione delle stesse: e così è stato fatto. Nel nostro Statuto, mancando totalmente una previsione di questo genere, è evidente che questo tipo di trasferimento deve essere predisposto con legge dello Stato.
Infine, la norma costituzionale contenuta nell'VIII disposizione transitoria della Costituzione faceva riferimento non già alle competenze del Parlamento, ma all'auto attribuzione di competenze delle Regioni. Questo è il succo del discorso che potrà probabilmente essere fatto in maniera più completa e più tecnica alla Commissione Affari Costituzionali del Senato, la quale, evidentemente, ha la massima competenza in materia.
Di conseguenza io pregherei il Consiglio di iniziare l'esame degli articoli e di esprimersi sui differenti emendamenti proposti. Un unico accenno alla "vexata questio" dell'articolo 14 dello Statuto, alla quale noi rimaniamo favorevoli come applicazione, ma non riteniamo assolutamente che sia questa la sede per sollevare il problema, che, come d'altra parte è stato ancora adesso sottolineato, è intimamente legato al riparto fiscale e alle decisioni che dovrebbero essere prese a partire dal 1 gennaio 1978, ma che, ormai è certo, slitteranno ad epoca successiva, per il finanziamento degli Enti locali.
Questi sono i punti. Evidentemente credo che l'esame fatto in Commissione abbia ampiamente dimostrato che ciascuno rimane abbastanza sulle proprie posizioni.
Quindi, io pregherei di passare all'esame degli articoli per predisporre un testo che, anche se non totalmente, sia comunque concordato dalla maggioranza del Consiglio.
PRESIDENTE. Il Vice Presidente Chanu ha chiesto la parola. Ne ha facoltà.
CHANU. Brevemente in sede di discussione generale e per dare più un giudizio di carattere politico che di carattere tecnico.
Secondo me il Consiglio regionale, secondo me l'esecutivo regionale prima ancora, si è lasciato prendere in trappola dal modo con il quale questo problema è stato predisposto ed affrontato in sede governativa e, a mio avviso, inseguendo una strana fata morgana che sembra avere placato tutte le resipiscenze regionaliste di coloro che, molto più di noi, forse sventolavano e sventolano la bandiera del regionalismo. Cioè, in definitiva, questo complesso di norme, questo pacchetto, o pacchettino, ha il vantaggio di riuscire a porre quanto meno la Regione della Valle d'Aosta al livello delle Regioni a statuto ordinario.
Secondo me l'errore è proprio qui, perché io non ritengo questo passo un passo di transizione, ma piuttosto un adempimento che il Governo farà passare come adempimento definitivo ad un suo onere, per lasciare poi inevasi sine die quei veri e fondamentali problemi di attuazione che concernono la nostra realtà di Regione a Statuto speciale e che invece, oggi come oggi, dovrebbe dirsi lieta e contenta di essere stata rimessa, con uno Statuto che risale al 1948 e con una qualifica di Regione a Statuto speciale più o meno - forse meno che più - al rango delle Regioni a statuto ordinario.
Se vogliamo risalire a un passato non troppo lontano, forse la grossa causa di quanto ci sta succedendo è da reperirsi nel fatto che non si è potuto o voluto seguire ai giusti livelli quella che era la tendenza di riuscire ad ottenere, in fase di elaborazione del progetto di legge governativo sulle norme di attuazione, il contributo paritetico e fattivo della Regione tramite i suoi rappresentanti.
Se un passo avanti sembrava essere stato fatto dopo che l'intervento del Senatore Fillietroz era riuscito a portare un qualche cosa, questo passo avanti poi si è arenato nelle remore della Camera dei Deputati e così ci siamo trovati a dover discutere di questo pacchetto governativo che a noi non lascia alcuna soddisfazione, anzi lascia perplessità e riserve e di ordine giuridico e anche soprattutto di ordine politico, come sono state egregiamente espresse prima dal Consigliere Lustrissy.
Di ordine politico, perché, dobbiamo dircelo e noi lo diciamo e non cerchiamo certo di tirarci indietro, le ipotesi ottimistiche su un prosequitur di volontà autonomistica del Governo centrale si sono poi manifestate nei fatti col famoso decreto Marcora che adesso si dice essere impegolato alla Corte dei Conti, ma che è indice inequivoco della reale volontà politica del Governo di Roma nei confronti dei nostri problemi e suona come irrisione e sfida proprio nel momento in cui ci si sta dilacerando le membra ed i cervelli per confezionare un articolo 5 in materia di Parco del Gran Paradiso, allegramente superato da una disposizione governativa.
Ebbene, questo fatto, e cioè che la Regione valdostana, nonostante il suo Statuto speciale, sia portata a mala pena e con ritardo al livello delle Regioni a statuto ordinario, proprio non ci soddisfa. Noi riteniamo questo un atto di pressione non autonomista e non democratica del Governo nei confronti del nostro Statuto. E riteniamo assai pericoloso e assai grave, per la nostra dignità di rappresentanti della Regione autonoma a Statuto speciale Valle d'Aosta, un comportamento permissivo, un comportamento, vorrei dire, più che permissivo, addirittura di rinuncia sostanziale a quelli che potevano essere i nostri interessi, a quelle che potevano essere le realizzazioni che abbiamo diritto di ottenere sulla base del nostro Statuto, nella speranza futura di ulteriori modifiche, di ulteriori miglioramenti, di ulteriori completamenti.
Quindi, il fatto che questo disegno di legge governativo sia stato impostato a livello ministeriale senza il confronto non dico tecnico, non dico specifico, ma soprattutto politico, che poteva e doveva esserci fra Regione e Stato nel momento della sua predisposizione, questo fatto noi non possiamo non stigmatizzare dal punto di vista politico in quanto, a mio avviso, mortifica gravemente la nostra realtà, il nostro particolarismo di Regione Autonoma a Statuto speciale.
E, riallacciandomi a quello che diceva Lustrissy, non mi si venga a dire, per esempio, per quel grosso problema della zona franca: "Eh! La zona franca si risolverà poi a parte". Sono venti anni che non si risolve questo problema! Io non so se a qualcuno il problema non interessa o il problema non fa né caldo né freddo o se al problema più non crede, ma si abbia quanto meno il coraggio di dire: "la zona franca non interessa più alla Valle d'Aosta; la zona franca lasciamola perdere". Ma questo volersi trincerare dietro la possibilità futura, perché il problema è complesso, ma sono vent'anni che è complesso questo problema, dicendo che si risolverà poi a parte, ebbene, mi sembra un'ipocrisia nei confronti nostri, nei confronti delle nostre coscienze e mi sembra un ulteriore atto di vassallaggio nei confronti di una volontà che si è manifestata nei fatti in modi non equivoci.
Anche su questo problema del Governo centrale che non porta avanti, che non risolve, che lascia perdere definitivamente quella che era stata una grossa conquista del nostro Statuto ... Effettivamente forse si poteva portare avanti un'azione con la dovuta energia proprio in questo momento nel quale si parla di norme di attuazione e nel quale, vedi il caso, la norma di attuazione vera e propria in senso formale e sostanziale, principe e fondamentale non viene nemmeno affrontata.
Quindi, io dico, siamo disponibili come siamo stati disponibili alla discussione ed al contributo costruttivo; ma io non so come anche gli sporadici emendamenti che già sono stati preannunciati da parte dell'esecutivo, in via ufficiosa, potranno modificare la sostanza politica di questo disegno di legge che attua ben poco e che soprattutto mortifica la Regione della Valle d'Aosta come Regione a Statuto speciale.
A noi non interessa molto, e qui forse ci differenziamo dai Comunisti, la battaglia comune, l'essere messi al rango delle Regioni a Statuto ordinario per poter trovare insieme alle Regioni a Statuto ordinario maggior forza di pressione, perché vediamo queste Regioni a Statuto ordinario quale forza di pressione stanno avendo. Adesso, dopo le elaborazioni della Commissione Giannini, si trovano di fronte a dei decreti governativi che fanno a pugni con quello che era il risultato della Commissione Giannini stessa e stanno scalpitando, perché effettivamente le cose non vanno avanti, perché il centralismo dello Stato preme anche a questi livelli.
Vediamo invece come si sono comportate le altre Regioni a Statuto speciale e cosa sono riuscite ad ottenere in questi tempi nei quali proprio per il loro particolarismo, per la loro natura di Regione a Statuto speciale, hanno voluto e saputo avere l'incisività ed il peso politico che noi riteniamo, nonostante siamo la più piccola delle Regioni a Statuto speciale, ancora di avere. È certo, io dico, che se continuiamo su questa falsariga, se approviamo questo progetto di legge governativo con qualche emendamento, senza far sentire al Governo romano che la Valle d'Aosta non è soddisfatta, perché il problema non è risolto, perché il problema è ancora rimandato nei suoi aspetti fondamentali, noi certamente stiamo dando un calcio a quelle che sono le nostre prerogative e la nostra dignità di Regione a Statuto speciale.
É questo il motivo per cui noi, nonostante che alcuni emendamenti che ricalcano quelli che avevamo proposti anche noi - che erano più che un insieme di emendamenti, un nuovo progetto in alternativa da sostituire a quello governativo - nonostante che alcuni di questi emendamenti che la Giunta proporrà e ci ha già fatto conoscere, ci trovino consenzienti, manteniamo e manterremo un giudizio sostanzialmente negativo su questo insieme di norme che riteniamo non essere sufficientemente corretto e, soprattutto, non andare nel solco che avrebbe dovuto seguire, anche con gli emendamenti che la maggioranza ci ha fatto balenare e che intende presentare.
Perché è l'insieme, è la volontà di base, a cui non si è fatta sufficiente ed energica opposizione in sede politica, manifestata da parte del Governo che non ci può e non ci deve trovare consenzienti.
É per questo che preannuncio che al termine della discussione generale, prima delle votazioni, il Gruppo dei Democratici Popolari presenterà un ordine del giorno.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro Consigliere intende prendere la parola, dichiaro chiusa la discussione generale ed invito il Consiglio a passare all'esame dei singoli emendamenti.
Articolo 1 - Pongo in votazione il seguente emendamento sostitutivo dei D.P.: "Ferme restando le funzioni amministrative attribuite alla Regione Autonoma Valle d'Aosta dai D.L.L. n. 545 e n. 546 del 7.9.1945 n. 741, dal D.L.C.P.S. n. 365 dell'11.11.1946, dal D.L.C.P.S. n. 355 del 15.11.1946, e dai D.L.C.P.S. n. 532 del 23.12.1946 e 1.4.1947 n. 218 o comunque da essa finora esercitata o ad essa spettanti in forza di specifiche disposizioni contenute nello Statuto approvato con legge costituzionale 26.2.1948 n. 4, sono in ogni caso trasferite alla Regione Autonoma Valle d'Aosta le funzioni amministrative che sono o saranno trasferite alle Regioni a Statuto ordinario in forza della legislazione statale".
Risultato della votazione: favorevoli 7, contrari 18, astenuti 8 (Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Parisi, Siggia e Tonino). Il Consiglio non approva.
Pongo ora in votazione il seguente emendamento sostitutivo del Partito Comunista: "Ferme restando le funzioni amministrative attribuite alla Regione Autonoma Valle d'Aosta dai D.L.L. n. 545 e n. 546 del 7.9.1945 n. 741, dal D.L.C.P.S. n. 365 dell'11.11.1946, dal D.L.C.P.S. n. 355 del 15.11.1946 e dai D.L.C.P.S. n. 532 del 23.12.1946 e 1.4.1947 n. 218 o comunque da essa finora esercitate o ad essa spettanti in forza di specifiche disposizioni contenute nello Statuto approvato con legge costituzionale 26.2.1948 n. 4, sono in ogni caso trasferite alla Regione Autonoma Valle d'Aosta le funzioni amministrative che sono o saranno trasferite alle Regioni a Statuto ordinario in forza della legislazione statale".
Il Consigliere Dolchi chiede di poter illustrare l'emendamento. Ne ha facoltà.
DOLCHI. Io vorrei solo sapere dal Presidente del Consiglio se, per lo meno per gli articoli fondamentali, non ritiene, come io ritengo, necessario uno scambio di opinioni, o per lo meno la spiegazione di quello che è l'obiettivo dei proponenti.
Per quanto riguarda il nostro emendamento all'art. 1, nel corso del dibattito generale avevamo sottolineato la necessità che questo articolo debba essere completamente sostituito, proprio per riaffermare, come dicevano prima i colleghi D.P., l'insufficienza del provvedimento proposto e le prerogative autonomistiche della Valle d'Aosta.
In questo caso, il nostro emendamento si limita ad avere l'obiettivo di ottenere il trasferimento delle funzioni amministrative e non solamente la delega come è previsto nel testo governativo, in materia di cave e torbiere, e in generale il trasferimento di tutte le funzioni amministrative, che sono state o saranno, ad esempio legge 382, trasferite alle Regioni a statuto ordinario in forza della legislazione statale.
È chiaro che nel caso questo nostro emendamento fosse approvato, non sarebbe più necessario l'articolo 75 proposto dal testo governativo.
E dico già subito il nostro parere sull'emendamento presentato dalla maggioranza. A differenza del nostro, l'emendamento della maggioranza limita il trasferimento delle funzioni amministrative solo in materia di cave.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Partito Comunista.
Risultato della votazione: favorevoli 7, contrari 18, astenuti 7 (Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz e Pollicini). Il Consiglio non approva.
Pongo ora in votazione il seguente emendamento all'articolo 1 proposto dalla Giunta regionale: "Sono aggiunte le seguenti parole finali: ivi comprese, in particolare, quelle di cui all'art. 1, secondo comma, lettere e, f, g, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2".
Il Consigliere Dolchi, chiede di parlare. Ne ha facoltà.
DOLCHI. Faccio una dichiarazione di voto. È ovvio che, nel quadro dei piccoli passi migliorativi, l'emendamento proposto dalla maggioranza e discusso in sede di Commissione, se non ci soddisfa interamente, e noi avevamo presentato un emendamento secondo noi fondamentale, non ci sottraiamo a dare il nostro assenso a questo emendamento che per lo meno regolarizza il problema delle cave.
PRESIDENTE. Allora passiamo alla votazione. Risultato della votazione: favorevoli 25, astenuti 7 (Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz e Pollicini). Il Consiglio approva.
Pongo ora in votazione il testo dell'articolo 1 così emendato.
Risultato della votazione: favorevoli 25, astenuti 7 (Benzo, Chanu, Fournier. Lanivi, Lustrissy, Maquignaz e Pollicini). Il Consiglio approva.
Articolo 2 - Pongo in votazione il seguente emendamento sostitutivo dei D.P.: "Sono delegate alla Regione Autonoma Valle d'Aosta le stesse funzioni amministrative che sono o saranno delegate alle Regioni a Statuto ordinario in forza della legislazione statale, salvo che tali funzioni spettino alla Regione a titolo proprio.
Sono trasferite alla Regione Autonoma Valle d'Aosta le funzioni amministrative in materia di cave trasferite alle Regioni a Statuto ordinario con D.P.R. n. 2 del 14.1.1972. Sono inoltre trasferite alla Regione le funzioni amministrative in materia:
a) di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia sulle cave e torbiere;
b) di autorizzazione alla escavazione di sabbie e ghiaie nei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali e vigilanza sull'attività di escavazione;
c) di dichiarazione di appartenenza alle categorie delle cave della coltivazione di sostanze non contemplate dall'articolo 2 del regio decreto 29.7.1927 n. 1443 e successive modificazioni, né dai decreti emanati ai sensi dell'art. 3, del regio decreto predetto".
Risultato della votazione. favorevoli 7, contrari 18, astenuti 7 (Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Siggia e Tonino). Il Consiglio non approva.
Pongo ora in votazione gli emendamenti del Partito Comunista e della Giunta regionale, entrambi soppressivi dell'articolo 2.
Risultato della votazione: favorevoli 25, astenuti 8 (Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Parisi e Pollicini). Il Consiglio approva.
Articolo 3 - Nessun emendamento è stato presentato a questo articolo.
Pongo ora in votazione il seguente nuovo articolo 3 bis proposto dai D.P.: "Il trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura comprende anche:
a) gli interventi per la regolazione del mercato agricolo;
b) la ricerca e la sperimentazione applicata in agricoltura e foreste, caccia e pesca;
c) gli interventi per agevolare l'accesso al credito agrario;
d) l'alimentazione;
e) la gestione degli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste, ai sensi della legge n. 364 del 25.5.1970.
Alla Regione Autonoma Valle d'Aosta saranno attribuite le relative quote dei fondi comunitari e nazionali destinati agli interventi per la regolazione del mercato agricolo.
La Regione provvede alla ricerca sperimentale applicata anche sulla base di intese con altre Regioni istituendo uno o più Istituti interregionali ovvero utilizzando sulla base di apposite convenzioni i servizi di Istituti analoghi creati da altre Regioni.
Nell'esercizio delle funzioni di cui alla lett. e) del primo comma, la Regione provvede alla delimitazione territoriale delle zone colpite ed alla concessione, liquidazione e pagamento delle agevolazioni contributive e creditizie, nonché ai pareri in merito al riconoscimento dei consorzi di cui alla legge 25.5.1970 n. 364".
Risultato della votazione: favorevoli 7, contrari 18, astenuti 8 (Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Parisi, Siggia e Tonino). Il Consiglio non approva.
Articolo 4 - Pongo in votazione il seguente nuovo testo dell'articolo proposto dai D.P.: "Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:
a) ai rapporti internazionali e con le Comunità europee;
b) all'importazione, esportazione e al transito di piante o parti di piante, o semi di provenienza estera; all'importazione ed esportazione di bestiame da allevamento e da riproduzione, nonché di materiale seminale; al rilascio dei certificati filopatologici per l'esportazione, la importazione ed il transito dei prodotti agricoli;
c) al commercio internazionale dei prodotti agricoli e zootecnici;
d) alla concessione di marchi e denominazioni tipiche o di origine di prodotti agricoli, salva la facoltà della Regione di porre in essere i provvedimenti che ritenga opportuni per l'incremento dei prodotti tipici della Valle, a norma dell'articolo 2 lettera n) della legge costituzionale 26.2.1948 n. 4;
e) alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;
f) alla istituzione ed alla tenuta dei registri di varietà e dei libri genealogici;
g) al rilascio delle licenze di porto d'armi per uso di caccia.
L'esercizio delle funzioni di cui alle precedenti lettere b), d), e f) è delegato alla Regione per il proprio territorio.
Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi regionali in conformità alle direttive emanate dal competente organo statale".
Risultato della votazione: favorevoli 7, contrari 18, astenuti 8 (Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Parisi, Siggia e Tonino). Il Consiglio non approva.
Pongo ora in votazione l'art. 4 nel testo governativo.
Risultato della votazione: favorevoli 24, contrari 7, astenuto 1 (Parisi). Il Consiglio approva.
Articolo 5 - Sono stati presentati i seguenti emendamenti:
a) emendamento sostitutivo dei D.P.:
"In attuazione dell'articolo 2, lettere d) e g) e del primo comma dell'articolo 4 della legge costituzionale 26.2.1948 n. 4 sono trasferite alla Regione Autonoma Valle d'Aosta tutte le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la tutela del paesaggio e la protezione della natura, nonché le riserve ed i parchi naturali anche nazionali, ivi comprese le funzioni esercitate nel territorio della Regione dall'Ente P.N.G.P. anche ai sensi dell'articolo 10 del R.D.L. 3.12.1922, n. 1554, convertito in legge 17.4.1925 n. 473.
La legge regionale determina il regime giuridico dei beni compresi nei confini dei parchi e riserve naturali, ivi compreso il P.N.G.P., e le forme e modalità dell'amministrazione dei parchi e riserve medesimi. D'intesa con le amministrazioni competenti per la gestione dei parchi e delle riserve naturali confinanti con il territorio regionale, la Regione Autonoma Valle d'Aosta può stabilire che la gestione avvenga mediante consorzio fra la Regione stessa e le amministrazioni predette.
Alla Regione Autonoma Valle d'Aosta è attribuita annualmente una quota pari al 70% dello stanziamento iscritto nel bilancio dello Stato a titolo di contributo all'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso.
Per l'amministrazione della parte del Parco Nazionale del Gran Paradiso ricompresa nel territorio regionale, la Regione, fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui al secondo comma, si avvale dell'Ente P.N.G.P.".
b) emendamento sostitutivo del P.C.I.:
"In attuazione dell'articolo 2 lettere d), g) e del primo comma dell'articolo 4 della Legge Costituzionale 26.2.1948 n. 4 sono trasferite alla Regione Autonoma Valle d'Aosta tutte le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la tutela del paesaggio e la protezione della natura, nonché le riserve ed i parchi.
Il Parco Nazionale del Gran Paradiso, del quale sarà conservata una configurazione unitaria, verrà gestito mediante la costituzione di apposito consorzio tra lo Stato e la Valle d'Aosta.
Fino alla costituzione del consorzio di cui al secondo comma, lo Stato e la Regione Valle d'Aosta si avvalgono dell'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso.
Alla data di costituzione del consorzio di gestione del Parco, il consorzio subentra all'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso in tutti i suoi rapporti giuridici e patrimoniali. Il personale dipendente dell'Ente Parco passa al consorzio nel rispetto delle posizioni giuridico-economiche acquisite.
Le spese per il funzionamento del consorzio di gestione del Parco sono a carico per metà del bilancio dello Stato e per metà del bilancio della Regione.
La Regione Valle d'Aosta nel nominare i propri rappresentanti nel consorzio di gestione del Parco dovrà garantire la presenza di almeno un rappresentante indicato dalla Comunità Montana interessata. Il Presidente è eletto tra i rappresentanti designati dalla Regione Valle d'Aosta.
I confini del Parco e delle relative oasi di protezione risultano dalle tabelle componenti l'allegato n. .....
Le forme ed i modi di tutela del territorio del Parco e le modifiche alle norme previste all'articolo 10 del R.D.L. 3.12.1922, convertito in legge 17.4.1925, n. 473, sono disciplinati da leggi emanate dalle parti componenti il consorzio. Nelle oasi di protezione le forme ed i modi di tutela del territorio sono disciplinati da legge della Regione Valle d'Aosta.
Le eventuali modifiche ed integrazioni delle norme previste nel R.D.L. 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, per le materie di salvaguardia della flora e della fauna, sia sul territorio del Parco sia su quello delle oasi di protezione, saranno disciplinate da leggi emanate dalle parti componenti il consorzio di gestione del Parco.
Le competenze previste dall'articolo 10 del R.D.L. 3 dicembre 1922, n 1584, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, saranno esercitate dal consorzio".
c) emendamento della Giunta regionale: al quarto comma, le parole "modifica dell'" sono soppresse.
Il Consigliere Manganoni ha chiesto la parola. Ne ha facoltà.
MANGANONI. Con riferimento a quanto esposto dal Presidente della Giunta, credo che, allegando alla proposta del P.C.I. la carta con il confine reale attuale del Parco e la cartina con il confine delle oasi create con legge regionale, noi risolveremmo il problema di questi confini, che si trascina da mezzo secolo e che è uno dei problemi di maggior disaccordo. Non parliamo poi del decreto Marcora, che è un disastro, e ci auguriamo, come dice il Presidente, che alla Corte dei Conti lo si blocchi.
PRESIDENTE. Il Presidente della Giunta ha chiesto la parola. Ne ha facoltà.
ANDRIONE, Presidente della Giunta. Il nuovo testo proposto oggi dal Partito Comunista, che ricalca e mantiene l'unitarietà del Parco, alla quale noi siamo favorevoli, può essere accettato. C'è un punto però sul quale la formulazione mi sembra assolutamente vaga, ed è l'ottavo comma, ove si dice: "le forme e i modi di tutela del territorio del Parco e le modifiche alle norme previste dall'articolo 10 del Regio decreto legge 3.12.1922, convertito in legge 17.4.1925, n. 473, sono disciplinati da leggi emanate dalle parti componenti il consorzio". Questa è una formulazione che assolutamente non è chiara, e non dico di più. Per cui la proposta: o stralciamo questo comma, e allora noi voteremmo per l'articolo così come è stato presentato dal Partito Comunista, che può essere accettato, fatto salvo naturalmente ciò che deciderà il Parlamento, perché su questo articolo 5 ci sono numerose discussioni, oppure si procede ad una riformulazione dell'ottavo comma. Però questa non è la sede adatta per riformulare dei commi: rischiamo di fare un pasticcio.
Ad esempio, la frase "Sono disciplinate da leggi emanate dalle parti componenti il consorzio", che cosa vuol dire? Quali leggi, quali competenze ci sono? Come sono distribuite?
PRESIDENTE. Dò la parola al Consigliere Dolchi.
DOLCHI. La nostra preoccupazione era che, nel frattempo, non ci fossero delle variazioni o delle alterazioni unilaterali e che o lo Stato da una parte, come componente del consorzio, con legge nazionale, o la Regione dall'altra parte, con legge regionale, potessero tutelare ed intervenire nella materia.
Nelle oasi invece, ovviamente, le norme riguardano esclusivamente la Regione.
ANDRIONE, Presidente della Giunta. Quella funzione secondo me non può non essere riconosciuta alla Regione. Allora è fuori discussione, non è pensabile che ci siano due enti che possano legiferare sulla stessa materia.
PRESIDENTE. Il Consigliere Tamone ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.
TAMONE. Il testo governativo dell'articolo 5 prevede al quarto comma che sia la Valle d'Aosta a legiferare. A parte il fatto che è dubbio che la proposta di emendamento, così come è stata formulata, possa passare in Parlamento, come giustamente ha detto il Presidente, se continuiamo a fare ancora polemiche su questo argomento non so a quali conseguenze andiamo incontro. D'altra parte, su questo articolo 5, pare molto più favorevole il testo governativo che non il testo proposto dal Partito Comunista.
PRESIDENTE. Dò la parola al Consigliere Lustrissy affinché illustri l'emendamento dei D.P.
LUSTRISSY. Intanto il nostro non è un emendamento. È un articolo sostitutivo. Intendiamo mantenere il nostro articolo sostitutivo in quanto lo riteniamo di maggiore efficacia e chiarezza, poiché sia nel testo governativo - con quelle riserve di ingerenza dello Stato, che sono poi una finzione di trasferimento - sia nel testo presentato dal Partito Comunista, si esaspera ancora la finzione di trasferimento.
Qui sono d'accordo con Tamone, che tutto considerato è ancora meglio il testo governativo. Infatti, non vale a niente dire che certe cose saranno trasferite alla Valle d'Aosta e che poi il tutto verrà redistribuito secondo certe modalità.
Ritengo che il nostro emendamento sia molto più semplice e tenda, soprattutto, ad attribuire la piena funzione amministrativa sul Parco alla Valle d'Aosta, compresa quella della delimitazione dei confini. Non ha senso dire alla Regione: "noi vi trasferiamo tutte le funzioni, ma poi ce le riprendiamo in altro modo, perché quando si tratterà di definire i confini o altro, noi vorremmo concordarli con voi".
Questo, secondo noi, è più limitativo, pertanto noi manteniamo la nostra proposta di articolo sostitutivo e voteremo contro ad altre proposte in quanto le riteniamo poco chiare.
PRESIDENTE. Il Presidente della Giunta, viste le divergenze di opinioni sulla formulazione dell'articolo 5, mi chiede di soprassedere all'esame di detto articolo. Propongo pertanto di proseguire nell'esame degli emendamenti presentati ai successivi articoli.
Articolo 6 - Pongo ai voti il seguente emendamento sostitutivo presentato dai DP.: "Sono trasferite alla Regione Autonoma Valle d'Aosta le competenze attribuite agli organi centrali e periferici dello Stato relativamente:
a) all'accertamento del non contrasto delle opere da eseguirsi da amministrazioni statali con le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali e particolari;
b) all'accertamento del non contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici delle opere da eseguirsi su terreni demaniali, ad eccezione delle opere destinate alla difesa militare.
In attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26.2.1948 n. 4, in relazione all'articolo 2, lettere f), g), m), g) ultima parte e dell'articolo 3, lettera c), e, fermo restando l'articolo 4 del D.L.C.P.S. 23.12.1946 n. 532 e l'articolo 12, n. 8, del D.L.L. 7.9.1945 n. 545, sono trasferite alla Regione Autonoma Valle d'Aosta le funzioni amministrative attribuite alle Regioni a Statuto ordinario con D.P.R. 15.1.1972 n. 8, con le integrazioni e modifiche seguenti.
Ai fini dell'attuazione dei piani urbanistici o dei piani territoriali di coordinamento, approvati dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, nel rispetto delle relative competenze, gli interventi di spettanza dello Stato in materia di viabilità, linee ferroviarie e autodromi, anche se realizzati a mezzo di aziende autonome, sono effettuati previa intesa con la Regione stessa.
Sono altresì trasferite alla Regione Valle d'Aosta le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine:
a) alle opere idrauliche di seconda e terza categoria;
b) all'edilizia universitaria;
c) all'edilizia di culto;
d) alla riparazione dei danni bellici;
e) alle opere di protezione e soccorso relative alle materie di competenza regionale;
f) alla sistemazione idrogeologica e alla conservazione del suolo.
Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:
a) alla rete autostradale e alle strade statali, salve le strade costituenti la viabilità locale e regionale, ai sensi dell'articolo 4 del D.L.Lg. C.P.S 23.12.1946 n. 532 e della legge regionale 18.10.1950 n.1;
b) alla classificazione e declassificazione delle strade statali d'intesa con la Regione;
l'efficacia dei provvedimenti di declassificazione decorre dalla data della quale ha effetto l'atto regionale - che dovrà essere emanato entro sei mesi - con cui si provvede alla nuova classificazione o alla diversa destinazione del suolo stradale; i provvedimenti di classificazione e quelli di declassificazione, congiunti all'atto regionale testé previsto, comportano il trasferimento delle strade;
c) alle costruzioni ferroviarie, ad eccezione delle linee metropolitane;
d) agli aerodromi, ad eccezione di quelli aventi carattere esclusivamente turistico;
e) alle opere idrauliche di prima classe;
f) ai lavori pubblici concernenti i servizi statali;
g) all'edilizia demaniale e patrimoniale dello Stato, alla costruzione di alloggi per i dipendenti statali la cui costruzione sia eccezionalmente subordinata alla prestazione in loco di un determinato servizio, nonché agli interventi straordinari nelle opere di soccorso relative a calamità di estensione e di entità particolarmente gravi.
Non si applica alla Regione Autonoma Valle d'Aosta il disposto dell'articolo 8 del D.P.R. 15.1.1972 n. 8.
Resta altresì ferma la competenza degli organi statali, da esercitare d'intesa con la Regione, in ordine agli aggiornamenti e modifiche del piano generale degli acquedotti. Nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano predetto, e salve le competenze spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 2, lettera m), e articolo 3, lettera d), della legge costituzionale n. 4 del 26.2.1948, sono delegate alla Regione tutte le funzioni amministrative concernenti la tutela, la disciplina e la utilizzazione delle risorse idriche".
Risultato della votazione: favorevoli 7, contrari 18, astenuti 8 (Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Parisi e Tonino). Il Consiglio non approva.
Il Consigliere Lustrissy chiede di parlare. Ne ha facoltà.
LUSTRISSY. Voglio solo fare una breve dichiarazione. Pur avendo presentato un testo sostitutivo all'articolo 6, in quanto si riteneva che la questione di fondo fosse proprio quella relativa all'invio al Ministero dei Lavori Pubblici dei piani regolatori e avendo la maggioranza accolto nel proprio emendamento la nostra proposta di fondo, riteniamo di votare a favore dell'emendamento proposto dalla Giunta.
PRESIDENTE. Allora pongo in votazione gli emendamenti del Partito Comunista e della Giunta, che sono identici: Al secondo comma integrativo dell'articolo 1 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 è soppresso il periodo "I relativi progetti di piano devono essere inviati al Ministero dei Lavori Pubblici, il quale formula, entro 60 giorni dalla recezione, eventuali osservazioni a scopo di coordinamento".
Risultato della votazione: favorevoli 31, astenuto 1 (Parisi). Il Consiglio approva.
Pongo ora in votazione il secondo emendamento proposto dalla Giunta all'articolo 6: Al terzo comma integrativo dell'articolo 1 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n.8, lett. e), sono soppresse le parole "e secondo".
Risultato della votazione: favorevoli 31, astenuto 1 (Parisi). Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'art. 6 nel testo emendato.
Risultato della votazione: favorevoli 30, astenuto 1 (Parisi). Il Consiglio approva.
Articolo 7 - Nessun emendamento è stato presentato.
Articolo 8 - Nessun emendamento è stato presentato.
Articolo 9 - Nessun emendamento è stato presentato.
Articolo 10 - Pongo in votazione il seguente emendamento aggiuntivo, presentato dai Democratici Popolari: il secondo comma diventa il terzo e viene introdotto il seguente nuovo secondo comma: "Sono delegate alla Regione Autonoma Valle d'Aosta tutte le funzioni attinenti ai procedimenti di espropriazione, di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza, nonché di occupazione d'urgenza relative ad opere pubbliche o di pubblica utilità a carico dello Stato".
Risultato della votazione: favorevoli 6, contrari 18, astenuti 8 (Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Parisi, Siggia e Tonino). Il Consiglio non approva.
Pongo ora in votazione il seguente ulteriore emendamento presentato dai D.P. all'articolo 10: Nel secondo comma (ora terzo), le parole "del comma precedente" sono così sostituite: "dei commi precedenti".
Risultato della votazione: favorevoli 6, contrari 18, astenuti 8 (Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Parisi, Siggia e Tonino). Il Consiglio non approva.
Pongo ora in votazione l'art. 10 nel testo governativo.
Risultato della votazione: favorevoli 25, astenuti 7 (Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Parisi e Pollicini). Il Consiglio approva.
Articolo 11 - Pongo in votazione il seguente emendamento sostitutivo dei Democratici Popolari: "In attuazione dell'articolo 2, lettera h), della legge costituzionale 26.2.1948 n.4, sono trasferite alla Regione Valle d'Aosta le funzioni amministrative esercitate dallo Stato, attraverso l'ufficio della motorizzazione di Aosta, in materia di trasporti su funivie di ogni tipo, funicolari, tranvie, filovie e linee automobilistiche sia di persone che di merci, anche se sostitutive di linee tranviarie e ferroviarie in concessione e di linee dello Stato, definitivamente soppresse, a norma del regio decreto legge 21.12.1931, n. 1575.
Allorché le linee di trasporto pubblico interessino il territorio di altre Regioni, le funzioni amministrative di cui al comma precedente saranno esercitate dalla R.A.V.A. sulla base di intese con le Regioni interessate ovvero con le amministrazioni statali competenti.
Sono altresì trasferite alla Regione le seguenti funzioni amministrative:
1) nel settore del personale delle aziende concessionarie: vigilare sulla esatta applicazione delle norme di leggi e di regolamenti per il trattamento del personale dipendente dalle aziende concessionarie dei servizi pubblici di trasporto di competenza regionale, decidendo sui ricorsi degli agenti contro i cambiamenti di qualifica e determinando la misura delle trattenute sugli stipendi o paghe per il risarcimento dei danni arrecati all'azienda, nonché di nominare il presidente del consiglio di disciplina;
2) in materia di noleggio di autoveicoli con conducente e di servizi di piazza: approvare i regolamenti in genere e le delibere dei comuni;
3) in materia di circolazione e traffico: tutte le funzioni amministrative non attribuite ai comuni, ferme restando le disposizioni del codice della strada;
4) tutte le funzioni amministrative in materia di vigilanza sulla sicurezza degli impianti e dei veicoli dei servizi di trasporto di competenza regionale.
Sono riservate alle competenze degli organi dello Stato le attribuzioni inerenti alla motorizzazione, al trasporto di effetti postali, all'autotrasporto di cose, escluse le attribuzioni relative ai trasporti merci di linea di cui al primo comma".
Risultato della votazione: favorevoli 6, contrari 18, astenuti 8 (Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Parisi, Siggia e Tonino). Il Consiglio non approva.
Pongo ora in votazione l'art. 11 nel testo governativo.
Risultato della votazione: favorevoli 25, contrari 6, astenuto 1 (Parisi). Il Consiglio approva.
Articolo 12 - Pongo ora in votazione il seguente emendamento sostitutivo dei D.P.: "In attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4, in relazione all'articolo 2, lettera c) e all'articolo 3, lettera 1), della legge costituzionale medesima, sono trasferite alla RA.V.A, le competenze attribuite alle Regioni a Statuto ordinario dall'articolo 1 del D.P.R 14.1.1972, n. 2, nonché le competenze in materia di disciplina igienica e controlli sanitari sulle acque minerali e termali".
Risultato della votazione: favorevoli 6, contrari 18, astenuti 8 (Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Parisi, Siggia e Tonino). Il Consiglio non approva.
Pongo ora in votazione l'art. 12 nel testo governativo.
Risultato della votazione: favorevoli 25, contrari 6, astenuto 1 (Parisi). Il Consiglio approva.
Articolo 13 - Nessun emendamento è stato presentato
Articolo 14 - Nessun emendamento è stato presentato.
Articolo 15 - Nessun emendamento è stato presentato.
Articolo 16 - Pongo in votazione il seguente emendamento aggiuntivo dei D.P.: Alla fine del terzo comma si aggiunge la frase: "previo accertamento della conoscenza della lingua francese con modalità da definire d'intesa con la Regione".
Risultato della votazione: favorevoli 7, contrari 18, astenuti 8 (Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Parisi, Siggia e Tonino). Il Consiglio non approva.
Pongo ora in votazione l'art. 16 nel testo governativo.
Risultato della votazione: favorevoli 25, contrari 7, astenuto 1 (Parisi). Il Consiglio approva.
Articolo 17 - Nessun emendamento è stato presentato.
Articolo 18 - Pongo in votazione il seguente emendamento sostitutivo dei D.P.: "Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di servizi antincendi relativi al territorio della Valle d'Aosta sono trasferite alla Regione dalla data di entrata in vigore della legge regionale che disciplinerà l'esercizio delle funzioni medesime".
Risultato della votazione: favorevoli 7, contrari 18, astenuti 8 (Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Parisi, Siggia e Tonino). Il Consiglio non approva.
Pongo ora in votazione l'art. 18 nel testo governativo.
Risultato della votazione: favorevoli 25, astenuti 8 (Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Parisi e Pollicini). Il Consiglio approva.
Articolo 19 - Pongo in votazione il seguente emendamento presentato dai D.P.: Al primo comma, lettera a), cancellare la frase: "sia in caso di calamità ".
Risultato della votazione: favorevoli 7, contrari 18, astenuti 8 (Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Parisi, Siggia e Tonino). Il Consiglio non approva.
Pongo ora in votazione l'art. 19 nel testo governativo.
Risultato della votazione: favorevoli 25, astenuti 8 (Renzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Parisi e Pollicini). Il Consiglio approva.
Articolo 20 - Pongo in votazione il seguente emendamento dei Democratici Popolari: Il secondo comma è modificato come segue: "Il comitato regionale per la protezione civile di cui all'articolo 7 della legge 8.12.1970 n. 996, è, in Valle d'Aosta, organo della Regione. Ai lavori del comitato regionale per la protezione civile della Valle d'Aosta sono chiamati a partecipare i Sindaci dei comuni colpiti da calamità naturale o catastrofe con parità di diritti rispetto agli altri membri facenti parte del comitato stesso".
Risultato della votazione: favorevoli 7, contrari 18, astenuti 8 (Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Parisi, Siggia e Tonino). Il Consiglio non approva.
Pongo ora in votazione il seguente emendamento presentato dalla Giunta regionale: al secondo comma le parole "possono essere" sono sostituite dalla parola "sono".
Risultato della votazione: favorevoli 25, astenuti 8 (Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Parisi e Pollicini). Il Consiglio approva.
Pongo ora in votazione l'art. 20 nel testo emendato.
Risultato della votazione: favorevoli 25, contrari 7, astenuto 1 (Parisi). Il Consiglio approva.
Articolo 21 - Pongo in votazione il seguente emendamento dei D.P.: al terzo rigo sostituire "art. 28" con "art. 18".
Risultato della votazione: favorevoli 7, contrari 18, astenuti 8 (Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Parisi, Siggia e Tonino). Il Consiglio non approva.
Pongo ora in votazione l'art. 21 nel testo governativo.
Risultato della votazione: favorevoli 25, astenuti 8 (Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Parisi e Pollicini). Il Consiglio approva.
Articolo 22 - Pongo in votazione il seguente emendamento dei D.P.: al terzo rigo cancellare l'avverbio: "esclusivamente".
Risultato della votazione: favorevoli 7, contrari 17, astenuti 8 (Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Parisi, Siggia e Tonino). Il Consiglio non approva.
Pongo ora in votazione l'art. 22 nel testo governativo.
Risultato della votazione: favorevoli 24, astenuti 8 (Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Parisi e Pollicini). Il Consiglio approva.
Articolo 23 - Il P.C.I. ha presentato il seguente emendamento: sostituire la parola "sentita" con le parole "d'intesa con".
Il Consigliere Dolchi chiede la parola per illustrare l'emendamento. Ne ha facoltà.
DOLCHI. L'emendamento che proponiamo all'articolo 23 non è stato accolto, in sede di Commissione, dalla maggioranza. Noi ci permettiamo di insistere per la sostituzione della parola "sentita" con la parola "d'intesa" in quanto riteniamo che valga la spesa di riaffermare questa presenza della Giunta regionale nelle decisioni concernenti i provvedimenti di amministrazione straordinaria e di liquidazione coattiva. Più che il particolare ci sembra valido l'emendamento come questione di principio. Non ne facciamo comunque una questione di stato.
Però, nel momento in cui sappiamo che né la maggioranza, né, a quanto sembra, il Governo sono intenzionati ad accettare questa tesi, noi richiamiamo l'attenzione del Consiglio su questo. Mi sembra che sulla stessa lunghezza d'onda, come si dice adesso, sono anche i Democratici Popolari.
Ritengo che in Commissione forse non abbiamo sufficientemente approfondito questo argomento, ma ora, in sede di votazione, prego la maggioranza di rifletterci un momentino. Mi sembra che come affermazione di principio quel "sentito", che molte volte ricorre e che nel passato abbiamo anche tante volte denunciato come motivo di inganno e di non reale collaborazione, in questo caso possa essere sostituito con la parola "di intesa".
Comunque non ne facciamo una questione di fondo.
PRESIDENTE. Il Presidente della Giunta chiede la parola. Ne ha facoltà.
ANDRIONE, Presidente della Giunta. Come avevo detto in Commissione l'unica obiezione che facciamo a questo tipo di emendamento è la sua portata pratica. Se mettiamo "di intesa" chi prende l'iniziativa? E come viene formalizzata questa intesa? Comunque, non abbiamo delle questioni di principio per opporci all'emendamento. È chiaro che il Governo avrà gioco facile nel dire che "di intesa" praticamente porta una situazione che si risolverebbe in uno stallo qualora non ci fosse l'intesa. È semplicemente per questo motivo che in Commissione abbiamo tenuto quell'atteggiamento. Se la questione vi sembra importante come affermazione di principio, possiamo accogliere la proposta.
PRESIDENTE. Poiché anche i D.P. hanno presentato un identico emendamento, pongo in votazione congiuntamente gli emendamenti del P.C.I. e dei D.P. all'articolo 23: "I provvedimenti concernenti l'amministrazione straordinaria e la liquidazione coattiva degli enti di cui all'articolo 22 sono adottati dai competenti organi dello Stato d'intesa con la Regione".
Risultato della votazione: il Consiglio approva all'unanimità (Consiglieri presenti e votanti: 28).
Articolo 24 - Nessun emendamento è stato presentato.
Articolo 25 - Pongo in votazione il seguente testo modificato proposto dai D.P.: "Gli enti di cui all'articolo 22, ove intendano operare fuori dal territorio della Valle d'Aosta, sono soggetti ad apposita autorizzazione dello Stato d'intesa con la Regione Valle d'Aosta".
Risultato della votazione: favorevoli 7, contrari 16, astenuti 7 (Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Siggia e Tonino). Il Consiglio non approva.
Pongo ora in votazione l'art. 25 nel testo governativo.
Risultato della votazione: favorevoli 24, contrari 7. Il Consiglio approva.
Articoli 26, 27, 28 e 29 - Nessun emendamento è stato presentato.
Articolo 30 - Pongo in votazione il seguente emendamento dei D.P.: sopprimere il secondo e terzo comma.
Risultato della votazione: favorevoli 7, contrari 14, astenuti 9 (Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Perruchon, Siggia, Tonino e Viglino). Il Consiglio non approva.
Pongo ora in votazione l'articolo 30 con la seguente correzione di errore materiale: al terzo comma leggasi 31 ottobre 1975 e non 31 agosto 1975.
Risultato della votazione: favorevoli 22, contrari 7, astenuti 2 (Perruchon e Viglino). Il Consiglio approva.
Articolo 31 - Pongo in votazione il seguente emendamento sostitutivo dei D.P.: "In attuazione dell'articolo 3, lettera g), dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26.2.1948 n. 4 e della legge regionale n. 22 del 3.8.1972 la Regione provvede in ordine al personale ispettivo, direttivo ed assistente delle scuole materne della Valle d'Aosta.
Al predetto personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 8 del D.P.R. 31.10.1975 n. 861".
Risultato della votazione: favorevoli 7, contrari 16, astenuti 7 (Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Siggia e Tonino). Il Consiglio non approva.
Pongo ora in votazione l'art. 31 con la seguente correzione di errore materiale: al secondo comma leggasi 31 ottobre 1975 e non 31 agosto 1975.
Risultato della votazione: favorevoli 23, contrari 7. Il Consiglio approva.
Articolo 32 - Pongo in votazione il seguente emendamento dei D.P.: sopprimere il terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma e sostituirli con un nuovo terzo comma così formulato: "Gli organi direttivi dell'Istituto sono composti nei modi previsti dalla legge regionale, garantendo comunque la partecipazione di rappresentanti del personale direttivo e docente eletti da tutti gli appartenenti alle corrispondenti categorie in servizio nella Regione".
Risultato della votazione: favorevoli 7, contrari 16, astenuti 7 (Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Siggia e Tonino). Il Consiglio non approva.
Pongo ora in votazione un altro emendamento dei Democratici Popolari: sostituire il comma undicesimo con il seguente: "Una quota dei contributi di cui all'articolo 17, primo comma, lettera a), e secondo comma del D.P.R. 31.5:1974 n. 419 è annualmente attribuito alla Regione Valle d'Aosta per il finanziamento dell'Istituto di cui ai commi precedenti".
Risultato della votazione: favorevoli 7, contrari 16, astenuti 7 (Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Siggia e Tonino). Il Consiglio non approva.
Pongo ora in votazione un terzo emendamento dei Democratici Popolari: sostituire il dodicesimo comma con i seguenti: "Le competenze amministrative in materia di sperimentazione ed innovazione di ordinamenti e strutture ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 31.5.1974 n. 419 e di aggiornamento culturale e professionale del personale direttivo e docente delle scuole della Valle d'Aosta sono trasferite alla Regione.
Eventuali iniziative di aggiornamento culturale e professionale promosse sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 7, secondo comma del D.P.R. 31.5.1974 n. 419, potranno essere organizzate nel territorio della Regione sulla base d'intese fra lo Stato e la Regione stessa".
Risultato della votazione: favorevoli 7, contrari 17, astenuti 7 (Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Siggia e Tonino). Il Consiglio non approva.
Il Partito Comunista ha presentato il seguente emendamento all'ultimo comma dell'articolo 32: al quart'ultimo rigo, la frase dopo le parole "sono esercitate" è sostituita dalla seguente: "dalla Regione, previo il parere della Commissione mista prevista al secondo comma dell'articolo 40 della legge costituzionale 26.2.1948, n. 4".
Il Consigliere Dolchi chiede di illustrare l'emendamento. Ne ha facoltà.
DOLCHI. Preferiamo il riferimento allo Statuto in questo caso piuttosto che la dizione generica "reciproca intesa dello Stato e della Regione a seconda si tratti di iniziativa di interesse nazionale o di interesse regionale", perché ci sembra che si tratti solamente di volontà politica il far funzionare e il costituire quella Commissione prevista dall'articolo 40.
Abbiamo 30 anni di storia che ci dicono che questa volontà politica non si è manifestata. Però riteniamo opportuno che si arrivi ad un provvedimento nel quale si regolarizzino certi rapporti, certe posizioni, come riteniamo che si debba approfondire il discorso e non comprenderlo nel provvedimento che stiamo discutendo. In questo caso ci sembra che fare riferimento allo Statuto e a quanto l'articolo 40 prevede sia un mantenersi aderenti a quelle che erano le indicazioni statutarie.
Lo ripeto, sappiamo che ci sono 30 anni di inadempienze e di carenza attorno a questa Commissione, però non dovremmo rinunciarvi e non farvi esplicito riferimento richiamandoci ad una volontà politica che deve animare sia la Regione che lo Stato, il Governo ed il Parlamento, per la sua effettiva attuazione e quindi per la sua funzionalità.
Ecco perché noi abbiamo presentato questo emendamento e riteniamo che possa essere agevolmente inserito in questo articolo.
PRESIDENTE. Il Presidente della Giunta chiede la parola. Ne ha facoltà.
ANDRIONE, Presidente della Giunta. Teniamoci un attimo aderenti alla realtà. Noi abbiamo interesse a delle sperimentazioni di carattere regionale. Se però mettiamo in ballo l'articolo 40 rischiamo di rendere più difficili le cose, non di semplificarle. È per questo motivo che noi sceglieremo evidentemente il testo governativo. Qui lo Stato si vuole cautelare nel caso che noi volessimo dare dei titoli di studio di scuola superiore, superiore nel senso universitario.
L'articolo 40 renderebbe più difficile per noi la sperimentazione di tipo regionale, pertanto non siamo d'accordo.
PRESIDENTE. Dò la parola al Consigliere Dolchi.
DOLCHI. Ritiriamo l'emendamento.
PRESIDENTE. Pongo ora in votazione l'art. 32 nel testo governativo. Risultato della votazione: favorevoli 23, contrari 6. Il Consiglio approva.
Proseguiamo dunque l'esame degli articoli.
Articolo 33 - Pongo in votazione il seguente emendamento dei D.P.: il secondo comma è sostituito dal seguente: "L'autorizzazione agli enti assistenziali pubblici e privati ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare bene immobili è trasferita alla Regione Valle d'Aosta in attuazione dell'articolo 3 lettera i) e dell'articolo 4 dello Statuto regionale".
Risultato della votazione: favorevoli 6, contrari 16, astenuti 7 (Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Siggia e Tonino). Il Consiglio non approva.
Pongo ora in votazione l'art. 33 nel testo governativo.
Risultato della votazione: favorevoli 23, contrari 6. Il Consiglio approva.
Articolo 34 - Nessun emendamento è stato presentato.
Articolo 35 - Pongo in votazione i seguenti emendamenti dei D.P.:
primo comma, come testo governativo, con le seguenti modificazioni:
al n. 4 all'ultima riga si sostituisce la frase "sentita la Regione" con la seguente "d'intesa con la Regione";
n. 8 cancellato;
n. 10 cancellato e sostituito dal seguente: "Alla professione medica ed agli esami di idoneità per l'esercizio della professione medica negli ospedali";
n. 11 cancellato.
secondo comma, come testo governativo;
terzo comma, nuovo comma in aggiunta ai precedenti:
"Sono delegate alla Regione Valle d'Aosta le funzioni amministrative relative:
a) alla profilassi internazionale, aerea e di frontiera, ivi comprese le funzioni di cui alla legge 27.4.1974, n. 174 e successive modificazioni, nonché le funzioni spettanti ai veterinari di confine di cui all'articolo 32 del Regio Decreto 27.7.1934 n. 1265;
b) ai controlli sulla produzione, commercio e vendita dei prodotti di cui al primo comma, n. 5 e n. 7".
Se il Consiglio è d'accordo, facciamo un'unica votazione per tutti gli emendamenti.
Risultato della votazione: favorevoli 6, contrari 16, astenuti 7 (Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Siggia e Tonino). Il Consiglio non approva.
Faccio presente che al punto 1 del primo comma vi è un errore materiale, infatti la parola "trasporti" va letta "rapporti".
Pongo pertanto in votazione l'articolo 35 nel testo corretto.
Risultato della votazione: favorevoli 23, contrari 6. Il Consiglio approva.
Articolo 36 - Nessun emendamento è stato presentato,
Articolo 37 - Nessun emendamento è stato presentato
Pongo in votazione il seguente nuovo articolo 37 bis nel testo proposto dai Democratici Popolari:
"Le funzioni in materia di avviamento al lavoro sono delegate alla Regione.
La Regione può emanare norme legislative per la riorganizzazione delle competenze territoriali con facoltà di istituire organi regionali, comprensoriali, circondariali in aggiunta o sostituzione di quelli regionali e comunali esistenti".
Risultato della votazione: favorevoli 6, contrari 16, astenuti 7 (Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Siggia e Tonino). Il Consiglio non approva.
Articolo 38 - Pongo in votazione il seguente emendamento sostitutivo dei D.P.: "In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti da svolgersi entro limiti perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, previo parere della Commissione Parlamentare per le questioni regionali, sentita la Regione, prescrive agli organi regionali un congruo termine per provvedere; trascorso invano il termine predetto, il Consiglio dei Ministri dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'Amministrazione regionale.
Si applica comunque l'articolo 44, ultimo comma, della legge costituzionale 26.2.1948 n. 4".
Risultato della votazione: favorevoli 6, contrari 16, astenuti 7 (Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Siggia e Tonino). Il Consiglio non approva.
Il Consigliere Lustrissy chiede la parola. Ne ha facoltà.
LUSTRISSY. Vorrei solo esprimere dei dubbi sulla costituzionalità di questo articolo 38, che, credo, merita un più attento esame.
PRESIDENTE. Pongo ora in votazione l'art. 38 nel testo governativo. Risultato della votazione: favorevoli 23, contrari 6. Il Consiglio approva.
Si passa all'articolo 39. Di questo articolo è stata proposta la soppressione sia da parte del P.C.I., che dei D.P. che della Giunta regionale. Pongo pertanto in votazione la proposta di soppressione dell'articolo.
Il Consiglio approva all'unanimità (Consiglieri presenti e votanti: ventinove).
Articolo 40 - Nessun emendamento è stato presentato.
Articolo 41 - Nessun emendamento è stato presentato.
Articolo 42 - Pongo in votazione il seguente emendamento dei D.P al primo rigo del primo comma si sostituisce la parola "delegate" con "trasferite".
Risultato della votazione: favorevoli 6, contrari 16, astenuti 7 (Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Siggia e Tonino). Il Consiglio non approva.
Pongo ora in votazione l'art. 42 nel testo governativo.
Risultato della votazione: favorevoli 23, contrari. 6. Il Consiglio approva.
Articolo 43 - A tale articolo sono stati presentati due emendamenti: uno della Giunta regionale ed uno dei D.P.
Pongo prima in votazione il seguente emendamento della Giunta: al primo comma, dopo le parole "In ordine agli enti, consorzi" è aggiunta la seguente: "cooperative".
Risultato della votazione: favorevoli 23, contrari 6. Il Consiglio approva.
Pongo ora in votazione il seguente emendamento dei D.P.: "Come testo governativo sino a ... dei collegi dei revisori. Cancellata l'ultima parte del primo comma dopo "revisori" ed il secondo comma".
Risultato della votazione: favorevoli 6, contrari 16, astenuti 7 (Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Siggia e Tonino). Il Consiglio non approva.
Pongo ora in votazione l'art. 43 nel testo emendato.
Risultato della votazione: favorevoli 23, contrari 6. Il Consiglio approva.
Articolo 44 - A tale articolo sono stati presentati due emendamenti identici dei D.P. e del Partito Comunista, del seguente tenore: si cancella la frase "ed agli altri enti locali" al terzo rigo.
Pongo pertanto in votazione i due emendamenti assieme.
Risultato della votazione: favorevoli 13, contrari 16. Il Consiglio non approva.
Pongo ora in votazione l'art. 44 nel testo governativo.
Risultato della votazione: favorevoli 23, contrari 6. Il Consiglio approva.
Il Gruppo dei Democratici Popolari ha proposto il seguente nuovo articolo 44 bis che pongo in votazione:
"Sono comunque trasferite alla Regione Valle d'Aosta le competenze in ordine agli interventi per l'agevolazione dell'accesso al credito nelle materie di competenza regionale, ivi comprese:
a) la determinazione dei tassi agevolati;
b) l'assegnazione agli Istituti di credito dei fondi destinati alle agevolazioni del credito speciale nelle materie di competenza regionale, anche se i relativi provvedimenti di incentivazione siano definiti in sede statale o comunitaria;
c) la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito in materia di valutazione sulla ammissibilità delle richieste di finanziamento, nonché dei controlli sulla destinazione dei crediti erogati".
Risultato della votazione: favorevoli 6, contrari 16, astenuti 7 (Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Siggia e Tonino). Il Consiglio non approva.
Articoli 45, 46 e 47 - Nessun emendamento è stato presentato.
Articolo 48 - A tale articolo sono stati presentati due emendamenti identici del Partito Comunista e dei D.P., del seguente tenore:
"La competenza a definire i procedimenti amministrativi inerenti a funzioni trasferite o delegate alla Regione Valle d'Aosta con la presente legge, è trasferita alla Regione stessa, anche quando vi sia stata assunzione di impegni ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità dello Stato.
I tempi ed i modi del trasferimento saranno concordati tra la Regione e le Amministrazioni statali competenti.
Per provvedere agli oneri derivanti da revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, perizie di varianti e suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giudiziale, oneri tributari, ed altri oneri comportati dai procedimenti in corso, le singole Amministrazioni statali, di concerto con il Ministero del Tesoro, determinano ed accreditano, sulla base di dichiarazioni di fabbisogni predisposti dalla Regione, la somma spettante per far fronte agli oneri medesimi. Nei bilanci preventivi saranno previsti appositi capitoli transitori, il cui importo sarà determinato mediante riduzione dei capitoli ordinari di spesa, in relazione al prevedibile importo dell'entità degli oneri di cui al presente comma".
Pongo pertanto in votazione i due emendamenti assieme.
Risultato della votazione: favorevoli 13, contrari 18. Il Consiglio non approva.
Pongo ora in votazione l'art. 48 nel testo governativo.
Risultato della votazione: favorevoli 18, contrari 13. Il Consiglio approva.
Passiamo ora all'esame del seguente nuovo articolo 48 bis, proposto dai Democratici Popolari: "La Regione può compiere o commettere ad istituti specializzati indagini statistiche e rilievi cartografici, avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, della collaborazione dell'Istituto centrale di statistica e dell'Istituto geografico militare".
Il Consigliere Dolchi vuol prendere la parola. Ne ha facoltà.
DOLCHI. Noi siamo d'accordo. Desidero solo avere un chiarimento. La ragione di questo 48 bis è che l'Amministrazione regionale non può compiere o commettere ad istituti specializzati, indagini statistiche, rilievi cartografici perché sono di competenza dell'Istituto Geografico Militare.
La mia domanda era se l'Istituto Geografico Militare ha questo diritto di esclusiva su tutta la Regione o solo per determinate zone di frontiera.
ANDRIONE, Presidente della Giunta. Confesso di non capire bene il quesito. L'Istituto Geografico Militare fa delle carte che hanno un certo scopo. Se noi dovessimo predisporre, per esempio, la cartografia delle cave o delle miniere o una cartografia relativa ai corsi d'acqua, potremmo avvalerci della collaborazione dell'Istituto Geografico Militare per degli scopi che non sono quelli dell'Istituto. In questo senso, cioè chiediamo soltanto la collaborazione per quel tipo di rilievo, non per la cartografia in genere.
PRESIDENTE. Allora pongo in votazione assieme questi due emendamenti.
Risultato della votazione: favorevoli 27, astenuto 1 (Parisi). Il Consiglio approva.
Articolo 49 - Pongo in votazione il seguente emendamento sostitutivo dei D.P.: "Il personale statale addetto alle funzioni delegate o trasferite alla Regione Valle d'Aosta ai sensi della presente legge è trasferito alla Regione stessa, col proprio consenso, se indispensabile all'esercizio delle funzioni stesse.
Il personale esuberante è collocato nei ruoli nazionali unici istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 6, lettera b), della legge 22.7.1975 n. 382.
Il contingente del personale da trasferire alla Regione Valle d'Aosta, previamente ripartito per qualifica, sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa intesa con la Regione.
In corrispondenza al contingente del personale di ruolo, determinato ai sensi dei due commi precedenti, sono ridotti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi ruoli organici di provenienza.
Il personale trasferito è inquadrato con legge regionale e con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge nei ruoli regionali, garantendo in ogni caso la posizione giuridica ed economica acquisita da ciascun dipendente".
Risultato della votazione: favorevoli 6, contrari 15, astenuti 8 (Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Parisi, Siggia e Tonino). Il Consiglio non approva.
All'articolo 49 sono stati presentati altresì i seguenti emendamenti del Partito Comunista:
al quarto rigo del primo comma, la parola "sentita" è sostituita con le parole "di intesa con";
al quinto rigo del primo comma, dopo le parole "personale statale" sono aggiunte le seguenti: "indispensabile per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate";
dopo il primo comma è inserito il seguente nuovo comma: "Il personale esuberante è collocato nei ruoli nazionali unici istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 6, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382";
al terzo rigo del secondo (ora terzo) comma, le parole: "comma precedente" sono sostituite con le parole: "commi precedenti".
Il Consigliere Dolchi chiede di illustrare gli emendamenti. Ne ha facoltà.
DOLCHI. Chiediamo nuovamente la sostituzione della parola "sentita" con "di intesa" e proponiamo l'aggiunta di un inciso e di un nuovo comma che cautela la Regione e che è strettamente connesso a quanto avviene per le altre Regioni per la legge 382. Cioè il personale esuberante viene collocato nei ruoli nazionali unici istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 6 della legge 22.7.1975 n. 382.
PRESIDENTE. Il Vice Presidente Chanu chiede di parlare. Ne ha facoltà.
CHANU. Noi accettiamo la proposta di emendamento comunista, che viene accettata dalla maggioranza, essendo la stessa proposta contenuta nel nostro articolo sostitutivo. Quindi voteremo a favore della proposta in quanto contenuta anche nel nostro rilievo, Evidentemente da parte della maggioranza si è ascoltato con più attenzione quanto detto dai Comunisti di quanto proposto dai Democratici Popolari.
PRESIDENTE. Allora pongo in votazione in blocco gli emendamenti del Partito Comunista.
Risultato della votazione: favorevoli 28, astenuto 1 (Parisi). Il Consiglio approva.
Pongo ora in votazione l'art. 49 nel testo emendato.
Risultato della votazione: favorevoli 22, contrari 6, astenuto 1 (Parisi). Il Consiglio approva.
Articolo 50 - Pongo in votazione il seguente emendamento modificativo del primo comma presentato dai Democratici Popolari: al primo comma, dopo "importo annuo", cancellare le due righe seguenti e sostituire con le seguenti: "sufficiente a consentire l'integrale copertura degli oneri direttamente o indirettamente connessi con l'esercizio delle funzioni stesse. Tale importo, che non potrà comunque risultare inferiore alla minore spesa direttamente o indirettamente gravante sul bilancio dello Stato o di altri enti pubblici nell'anno finanziario 1977, tenendo conto altresì delle variazioni di bilancio che interessano nel corso dell'esercizio, verrà determinato d'intesa tra il Ministro del Tesoro e la Regione Valle d'Aosta".
Risultato della votazione: favorevoli 6, contrari 15, astenuti 8 (Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Parisi, Siggia e Tonino). Il Consiglio non approva.
Passiamo ora all'esame del seguente emendamento del Partito Comunista: primo comma: sostituire dopo la parola "annuo" con le seguenti: "sufficiente a consentire l'integrale copertura degli oneri direttamente o indirettamente connessi con l'esercizio delle funzioni stesse. Tale importo, che non potrà comunque risultare inferiore alla minore spesa direttamente o indirettamente gravante sul bilancio dello Stato o di altri enti pubblici nell'anno finanziario 1977, tenendo conto altresì delle variazioni di bilancio che intervengano nel corso dell'esercizio, verrà determinato d'intesa tra il Ministero del Tesoro e la Regione Valle d'Aosta".
Il Consigliere Dolchi chiede la parola. Ne ha facoltà.
DOLCHI. Ci sembra piuttosto sbrigativa la dizione del testo legislativo relativo all'attribuzione alla Regione Valle d'Aosta di un importo annuo corrispondente alla minor spesa direttamente o indirettamente gravante sul bilancio dello Stato nell'anno finanziario 1977.
Il nostro emendamento tende a sottolineare il fatto che "tale importo, che non potrà comunque risultare inferiore alla minore spesa direttamente o indirettamente gravante sul bilancio dello Stato o di altri Enti pubblici nell'anno finanziario 1977, tenendo conto altresì delle variazioni di bilancio che intervengano nel corso dell'esercizio, verrà determinato di intesa fra il Ministro del Tesoro e la Regione Valle d'Aosta".
È probabile che il disegno di legge in esame sarà approvato in ritardo, forse alla fine del 1977, e che nel frattempo potrebbero esserci, nel corso di questo esercizio, delle variazioni che l'attuale tenore dell'articolo non avrebbe previsto. È una forma cautelativa nel caso si verificassero maggiori spese.
ANDRIONE, Presidente della Giunta. Propongo di ritirare quell'emendamento perché il disegno di legge sarà approvato non prima di luglio ed entrerà in vigore in agosto. Certamente i tempi tecnici sono quelli.
PRESIDENTE. Il Vice Presidente Chanu chiede la parola. Ne ha facoltà.
CHANU. Solo per ringraziare l'amico Dolchi per averci risparmiato l'illustrazione dell'emendamento. Con che l'amico Dolchi ci ringrazierà perché l'emendamento vostro è il nostro.
PRESIDENTE. Allora pongo in votazione l'emendamento.
Risultato della votazione: favorevoli 13, contrari 15, astenuto 1 (Parisi). Il Consiglio non approva.
Pongo ora in votazione l'art. 50 nel testo governativo.
Risultato della votazione: favorevoli 15, contrari 13, astenuto 1 (Parisi). Il Consiglio approva.
Articolo 51 - Nessun emendamento è stato presentato.
Articolo 52 - Su questo articolo sia la Giunta regionale che i Democratici Popolari hanno presentato gli stessi emendamenti, del seguente tenore: al primo comma è soppressa la parola "facoltativo"; alla fine del comma medesimo è aggiunto il periodo seguente: "delle commissioni di concorso fa parte un rappresentante della Regione"; al secondo comma sono soppresse le parole "o che abbiano dimostrato di conoscere la predetta lingua".
Il Presidente della Giunta chiede la parola. Ne ha facoltà.
ANDRIONE, Presidente della Giunta. Per queste questioni che sono, a nostro avviso, fondamentali, richiedere cioè la prova obbligatoria di francese, io propongo che si voti per titoli. Credo che sarebbe opportuno, anche per semplificare i lavori, di dire "il Consiglio regionale propone al Titolo II queste variazioni, al Titolo III questi emendamenti". Perché nella discussione articolo per articolo non si ha la visione completa di quelle che sono le proposte.
Su questo Titolo II la Giunta ha fatto delle proposte che, credo, coincidano con quelle dei D.P., perché in sostanza si chiede che la prova di francese sia obbligatoria, si chiede che della Commissione di concorso faccia parte un rappresentante della Regione e via dicendo.
Quindi gli emendamenti dovrebbero raccogliere il consenso di tutti i Consiglieri
PRESIDENTE. Il Consigliere Dolchi ha chiesto la parola. Ne ha facoltà.
DOLCHI. C'è una differenza solamente per quanto riguarda una "e" od una "o", ma io non voglio approfondire la questione che è legata al "possibilmente" dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta che oramai conosciamo tutti a memoria. Non abbiamo difficoltà a prendere in esame e quindi ad accettare il fatto che si preveda la prova per l'accertamento della conoscenza della lingua francese, nonché il fatto che sia inserito nelle Commissioni di concorso un rappresentante della Regione.
Il problema che ci lascia invece particolarmente perplessi è che si crei contemporaneamente una situazione di obbligatorietà della residenza e della conoscenza della lingua francese. La nostra obiezione è che costituisca titolo preferenziale l'essere originari della Regione o la conoscenza della lingua francese. Trattandosi di uffici statali aventi sede in Valle d'Aosta non vorremmo che la dizione attuale faccia in modo che colui che conosce la lingua francese, ma non è originario della Valle, non possa accedere ad uffici statali in Valle. Cioè accadrebbe che una persona che conosce a perfezione la lingua francese ma che non è originaria della Valle non può essere assunta.
ANDRIONE, Presidente della Giunta. La Segreteria del Senato sostiene che l'"e" di cui parla Dolchi è un errore di stampa ed è una "o".
PRESIDENTE. Il Consigliere Manganoni chiede la parola. Ne ha facoltà.
MANGANONI. Io voglio ricordare solamente una riunione di tutte le Regioni, anche quelle a Statuto ordinario, tenutasi a Venezia tre o quattro anni fa. Le Regioni unanimi hanno chiesto che i concorsi per i posti statali resisi liberi avvengano nella Regione, Quindi è una questione logica, giusta, legittima, che tutte le Regioni, non solo le Regioni bilingui, lo richiedano.
ANDRIONE, Presidente della Giunta. Con in più la prova obbligatoria di francese.
MANGANONI. Ho osservato l'articolo 52 dove dice: "una prova facoltativa per l'accertamento della lingua francese" cancellare "facoltativa". D'accordo. Insomma, l'abbiamo questo bilinguismo? E allora attuiamolo! Dato che negli impieghi statali il bilinguismo fino adesso è stato messo in soffitta, praticamente. Sarebbe ora che lo Statuto, non dico le norme di attuazione, ma lo Statuto sia rispettato!
ANDRIONE, Presidente della Giunta. Confermo che la Segreteria del Senato legge "o", è un errore di stampa, è ovvio. L'errore di stampa era originario, era nel testo della Presidenza del Consiglio ed è stato ricopiato tale e quale.
Allora, io proporrei, se il Consiglio è d'accordo, di mettere in votazione contemporaneamente gli emendamenti di cui all'articolo 52, nonché il seguente nuovo testo dell'articolo 54:
"Per le assunzioni presso uffici statali aventi sede in Valle d'Aosta di impiegati delle carriere esecutive e del personale ausiliario, in ottemperanza alle disposizioni sulle assunzioni obbligatorie, l'essere originari della Regione costituisce titolo di preferenza.
È obbligatoria la prova della conoscenza della lingua francese".
PRESIDENTE. Allora, se il Consiglio è d'accordo, pongo in votazione tutti gli emendamenti al Titolo II (articoli 51, 52, 53, 54 e 55).
Risultato della votazione: favorevoli 30, astenuto 1 (Parisi). Il Consiglio approva.
Il Presidente della Giunta chiede la parola. Ne ha facoltà.
ANDRIONE, Presidente della Giunta. Propongo la stessa cosa per il Titolo III, per il quale sono stati proposti da parte della Giunta emendamenti all'articolo 57 ed all'articolo 60.
Negli emendamenti all'articolo 57 si ribadisce che il concorso avviene ad Aosta e che il professore di francese aggregato alla Commissione giudicatrice deve essere designato dalla Regione.
Infine è aggiunto il comma che consentirà, in analogia a quanto ha fatto lo Stato, di immettere in ruolo coloro che abbiano maturato un periodo di servizio di almeno sei mesi in Comuni della Valle d'Aosta prescindendo dai limiti di età. Questa norma servirà a sistemare in ruolo alcuni segretari reggenti, con circa dieci anni di anzianità di servizio.
PRESIDENTE. Allora, se il Consiglio è d'accordo, pongo in votazione tutti gli emendamenti al Titolo III (articoli 56, 57, 58, 59 e 60) del seguente tenore:
"Art. 57 - Al primo comma, dopo le parole "viene indetta, annualmente", sono aggiunte le seguenti "in Aosta".
All'ultimo comma sono aggiunte le parole "designato dalla Regione".
È infine aggiunto il seguente comma: "Gli incaricati della reggenza o supplenza dei servizi di segreteria comunale, anche sprovvisti di diploma di laurea, purché in possesso del diploma di scuola media superiore, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato un periodo di servizio di almeno sei mesi in Comuni della Valle d'Aosta, vengono immessi in ruolo prescindendo dai limiti di età ".
"Art.60 - Le parole "dell'art. 63" sono sostituite dalle seguenti: "dell'art. 56" (correzione di errore materiale)"
Risultato della votazione: favorevoli 30, astenuto 1 (Parisi). Il Consiglio approva.
Allora si passa al Titolo IV.
Articolo 61 - Pongo in votazione un emendamento soppressivo dei D.P.
Risultato della votazione: favorevoli 6, contrari 16, astenuti 9 (Bondaz, Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Parisi, Siggia e Tonino). Il Consiglio non approva.
All'articolo 61 sono stati presentati i seguenti emendamenti del Partito Comunista: al primo comma, quarto rigo, dopo "Valle d'Aosta" si aggiunge "su richiesta della Regione"; l'ultimo comma è soppresso e sostituito dal seguente: "La Regione ha anche la facoltà di avvalersi del patrocinio di liberi professionisti".
Il Consigliere Dolchi chiede la parola. Ne ha facoltà.
DOLCHI. I nostri due emendamenti si richiamano anche ad una discussione fatta in Commissione, concernente un ordine del giorno dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Aosta. Tali emendamenti hanno la caratteristica di precisare che le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'Amministrazione statale sono estese all'Amministrazione regionale, su richiesta della Regione, "anche nei casi, ecc. ecc.". Nella parte conclusiva c'è un "anche" che dà la caratteristica della facoltà direi più eccezionale che non continuativa. Si tratta di una correzione formale che non modifica il testo originario, dal momento che anche mantenendo "in casi particolari", visto che nessuno potrebbe stabilire quali sono i casi particolari, la discrezionalità sarebbe regionale. Quindi, non abbiamo particolari riserve in proposito.
Mi sembra più completo così, comunque siamo pronti a ritirarlo.
PRESIDENTE. Il Consigliere Tamone chiede la parola. Ne ha facoltà.
TAMONE. In relazione a quanto già concordato in Commissione, propongo di eliminare almeno le parole "in casi particolari".
PRESIDENTE. Il Vice Presidente Chanu chiede la parola. Ne ha facoltà.
CHANU. Noi prendiamo atto dell'emendamento dei Comunisti, però ribadiamo che la questione non concerne soltanto la posizione della Regione come litisconsorzio, ma anche la posizione dei contradditori della Regione come litisconsorzio. Su questo punto, e cioè sulla possibilità che noi riteniamo essere contenuta in questo articolo - che tutte le cause vengano trasferite territorialmente al Foro Erariale di Torino, di competenza Avvocatura dello Stato - noi manteniamo la nostra opposizione a questo articolo.
PRESIDENTE. Allora il Gruppo Comunista ritira gli emendamenti?
DOLCHI. Ritiriamo gli emendamenti, proponendo però di eliminare le parole "in casi particolari" poste all'inizio dell'ultimo comma.
PRESIDENTE. Allora pongo in votazione l'emendamento soppressivo delle parole "in casi particolari".
Risultato della votazione: favorevoli 23, astenuti 8 (Bondaz, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Parisi e Pollicini). Il Consiglio approva.
Pongo ora in votazione l'art. 61 nel testo emendato.
Risultato della votazione: favorevoli 23, contrari 6, astenuti 2 (Bondaz e Parisi). Il Consiglio approva.
Si passa ora al Titolo V.
Articolo 62 - I Democratici Popolari hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo: "L'articolo 4 della legge 5.8.1962 n. 1257 è così modificato:
Sono ammessi a votare i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione e che vi risiedano da almeno un anno.
L'articolo 5 della legge 5.8.1962 n. 1257 è così modificato:
Sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Valle d'Aosta, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età entro il primo giorno dell'elezione, che siano nati nella Regione ovvero che vi risiedano da almeno tre anni".
Inoltre la Giunta ha presentato il seguente emendamento sostitutivo:
"L'articolo 4 della legge 5 agosto 1962 n. 1257 è così modificato:
Sono ammessi a voto i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, purché siano residenti nel territorio della Valle d'Aosta da almeno un anno. L'articolo 5 della legge 5 agosto 1962 n. 1257 è così modificato:
Sono eleggibili a Consiglieri regionali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Valle d'Aosta, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età entro il primo giorno dell'elezione e che siano nati in Valle d'Aosta o vi risiedano da almeno tre anni.
L'articolo 6, lett. c), della legge 5 agosto 1962 n. 1257 è così modificato:
I funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione regionale.
L'articolo 7, lettera e), della legge 5 agosto 1962, n. 1257, è così modificato: Coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 5, quinto comma, lett. c), della legge 17 febbraio 1963, n. 103".
Il Presidente della Giunta chiede la parola. Ne ha facoltà.
ANDRIONE, Presidente della Giunta. L'emendamento sostitutivo dei D.P. corrisponde alla prima parte di quanto abbiamo proposto noi. C'è già stata la dichiarazione di opposizione del Partito Comunista. Le proposte di modificazione riguardano l'articolo 4 della legge 5 agosto 1962, n. 1257: "Sono ammessi al voto i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione purché siano residenti nel territorio della Valle d'Aosta da almeno un anno". Poi sempre stessa legge, l'articolo 5 verrebbe modificato così: "Sono eleggibili a Consiglieri regionali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Valle d'Aosta che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età entro il primo giorno dell'elezione e che siano nati in Valle d'Aosta e vi risiedano da almeno tre anni".
Propongo pertanto di porre in votazione questi due emendamenti e poi procedere.
PRESIDENTE. Il Consigliere Dolchi ha chiesto la parola. Ne ha facoltà.
DOLCHI. Sì, anche noi chiediamo la votazione separata su questi emendamenti, che sono gli emendamenti D.P. e l'emendamento della Giunta, diciamo così, della maggioranza, nei confronti dei quali già in sede di Commissione avevo espresso perplessità e il dissenso del Partito Comunista.
Mi sembra che una prima questione formale è che sono ammessi al voto i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione purché siano residenti nel territorio della Valle d'Aosta da almeno un anno. Non capisco bene a che cosa si riferisca questo anno, come invece viene poi esattamente precisato per quanto concerne il compimento del ventunesimo anno di età. Sarebbe bene precisare se tale periodo si riferisca al momento delle elezioni, al momento dell'indizione, al momento del voto, al momento dell'iscrizione nelle liste elettorali. La legge elettorale nazionale non parla di residenza, quindi noi a quando lo riferiamo questo anno di residenza? Non dimentichiamo che esistono delle revisioni annuali per le iscrizioni nelle liste elettorali. Io penso ai Comuni che, ad un determinato momento, in occasione delle elezioni politiche, devono iscrivere tutti nelle liste elettorali, così pure in occasione delle elezioni amministrative, mentre per le elezioni del Consiglio regionale non tutti sono elettori. A quale momento?
Per chi è candidato lo diciamo chiaramente, per chi non è candidato non lo diciamo. L'anno di residenza va considerato nel momento della revisione annuale, nel momento della revisione straordinaria, quando si tratta di elezioni politiche, oppure nel momento in cui il Presidente della Giunta fissa la data delle elezioni o va addirittura riferito al giorno precedente quello del voto a seguito della indizione delle elezioni da parte del Presidente della Giunta?
Mi sembra che questa formulazione lasci adito ad una certa discrezionalità, per cui ritengo che si debba formulare meglio l'articolo.
Su queste due proposte di emendamento, come ho già detto in sede di discussione generale, noi voteremo contro perché riteniamo non giustificata la disparità di trattamento per l'esercizio del diritto elettorale attivo a seconda che si voti per il Consiglio regionale, per il Comune, per le elezioni politiche o per le elezioni europee, quando si voterà. Ripeto che questa clausola, inserita nel 1948, all'articolo 16 dello Statuto, aveva una sua ragione d'essere, dopo un periodo di 20 anni di fascismo e di una emigrazione particolare.
Nel 1977, ritengo che una clausola del genere creerebbe un grosso squilibrio ed una grossa differenziazione fra cittadini in Valle d'Aosta.
Per esempio, un funzionario dello Stato che venga trasferito da una Regione, come la Lombardia, dove non ha potuto votare, nella Valle d'Aosta, dove si vota dopo sette mesi, non può essere iscritto nelle liste elettorali e pertanto non ha diritto di votare per le elezioni regionali nella Repubblica Italiana. Infatti non ha votato, per ragioni di tempo, in Lombardia e non può votare, per questa limitazione, in Valle d'Aosta, dove si trova ad essere comunque residente.
Per queste e molte altre ragioni e argomentazioni, voteremo contro questi due emendamenti, che ci sembrano veramente molto strumentali, proprio perché per 30 anni, in occasione di revisione delle leggi elettorali, non se ne è mai parlato, salvo, come accennava il Presidente della Giunta, in modo informale, nel 1949, in un clima particolare, e neanche allora questo discorso è stato recepito.
Quindi noi annunciamo il nostro voto contrario a questi due emendamenti.
Mentre ho la parola, dico già che daremo voto favorevole agli emendamenti successivi, con una precisazione che può essere di due tipi: o, come suggeriva l'On.le Millet, il giorno in cui l'elezione di un dipendente regionale è convalidata, il medesimo automaticamente viene collocato in aspettativa, oppure la possibilità facoltativa di richiedere l'aspettativa 45 giorni prima delle votazioni, salvo poi, in caso di non elezione, l'interruzione dell'aspettativa. Perché non dobbiamo danneggiare l'eventuale candidato obbligandolo per forza a prendere l'aspettativa anche se non sarà eletto. Allora precisiamo che o, in caso di elezione, al momento della convalida scatta automaticamente l'aspettativa, oppure che è obbligatorio porsi in aspettativa 45 giorni prima della data fissata per le elezioni, aspettativa che sarà automaticamente prorogata per il periodo della legislatura nel caso di elezione, mentre cesserà automaticamente in caso di non elezione.
PRESIDENTE. Dò la parola all'Assessore Milanesio.
MILANESIO, Assessore al Turismo. Sarò brevissimo. Noi Socialisti condividiamo in pieno le preoccupazioni che il Consigliere Dolchi ha espresso. Quindi anche da parte nostra vi sarà voto contrario a quella proposta.
Le ragioni sono evidenti. Si tratta di evitare che vi sia disparità di trattamento nell'esercizio del voto tra cittadini, i quali potranno partecipare alle elezioni comunali, saranno ammessi a votare per il nostro Parlamento, verranno ammessi a votare per il Parlamento Europeo se si voterà per il Parlamento Europeo, ma non potranno votare per il Consiglio regionale.
È una norma che aveva un significato allora, non ce l'ha oggi.
Pertanto votiamo contro, ma senza farne una questione drammatica Si tratta probabilmente di evitare che dieci o quindici persone che verranno spostate, perché non siamo più in presenza di una immigrazione massiccia come è successo negli anni precedenti, non possano votare per una tornata elettorale.
PRESIDENTE. Allora pongo in votazione la prima parte dell'emendamento della Giunta, che corrisponde all'emendamento dei Democratici Popolari, recante cioè la soppressione del testo dell'articolo 62 e la sostituzione con le modificazioni proposte agli articoli 4 e 5 della legge elettorale 5 agosto 1962 n. 1257.
Risultato della votazione: favorevoli 20, contrari 10, astenuto 1 (Parisi). Il Consiglio approva.
Passiamo ora alla seconda parte dell'emendamento proposto dalla Giunta, recante una nuova formulazione della lettera C) dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1962, n. 1257.
Il Presidente della Giunta chiede la parola. Ne ha facoltà.
ANDRIONE, Presidente della Giunta. L'emendamento prevede che non possono essere eletti i funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione regionale, dal che si può dedurre che, invece, quelli che non sono in questa situazione, in particolare i professori, i dipendenti regionali non appartenenti alla carriera direttiva, i dipendenti comunali, possono essere eletti.
La formulazione della legge è la seguente: "Non sono eleggibili coloro che ricevono stipendi o salari dalla Regione ecc.", quindi, con l'emendamento proposto si allargherebbero le possibilità di presentazione di candidature alle elezioni regionali. La questione non sarebbe finita così perché dovrebbe comunque trovare una serie di specificazioni nella legge elettorale.
PRESIDENTE. Il Consigliere Fournier chiede la parola. Ne ha facoltà.
FOURNIER. Se ho ben capito, con questa norma tutti i dipendenti regionali della carriera di concetto ed esecutiva sarebbero eleggibili a Consigliere regionale.
PRESIDENTE. Il Consigliere Bondaz ha chiesto la parola. Ne ha facoltà.
BONDAZ. Secondo me, qui si fa una discriminazione nei confronti dei dipendenti regionali. Quindi o consentiamo a tutti di presentarsi quali candidati alle elezioni regionali o non ammettiamo nessuno; altrimenti hanno ragione i Democratici Popolari quando parlano di una incostituzionalità per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, che sancisce la parità dei cittadini.
PRESIDENTE. Il Presidente della Giunta chiede la parola. Ne ha facoltà.
ANDRIONE, Presidente della Giunta. Il problema è stato sollevato, in realtà, diverse volte con diverse interpretazioni. Se si accetta la dizione attuale, tutto il personale scolastico, che riceve uno stipendio o salario dalla Regione, e molti altri sarebbero esclusi, il che restringerebbe eccessivamente, almeno secondo quanto abbiamo stabilito, la rosa degli eleggibili a Consigliere regionale. D'altra parte l'obiezione di Bondaz ha un suo peso. Si potrebbe, a questo momento, se il Consiglio accetta, si potrebbe eliminare l'inciso "della carriera direttiva" lasciando "il funzionario dell'Amministrazione regionale". Però questo dipende dal Consiglio.
Oppure si potrebbe lasciare la dizione originale, salvo poi il verificarsi di ricorsi, come già avvenuto in questo Consiglio nel 1954, nei confronti del Prof. Barone, nei confronti della Sig.na Personnettaz e avanti di questo passo. Ricorsi che lasceranno il tempo che troveranno, perché le istanze giurisdizionali saranno decise a funerali avvenuti, vale a dire ad elezioni del successivo Consiglio già indette.
Quindi è questione di intendersi su quello che si vuole.
PRESIDENTE. Il Vice Presidente Chanu chiede di parlare. Ne ha facoltà.
CHANU. Io ritengo che sarebbe cosa corretta lasciare le cose come stanno attualmente, cioè mantenere il principio che coloro i quali ricevono salario o stipendio dalla Regione non possono essere eletti, perché, ad un certo punto, evidentemente, ci mettiamo in una condizione di contrasto con uno dei principi fondamentali in materia di elezioni, anche per evitare dei conflitti di interesse che possono essere sempre più frequenti in questa situazione.
PRESIDENTE. Il Consigliere Bondaz chiede di parlare. Ne ha facoltà.
BONDAZ. Io vorrei precisare meglio la mia posizione. Sarei propenso, visto che stiamo facendo una norma di questo genere, che tutti i funzionari della Regione fossero eleggibili a Consigliere regionale. Non capisco perché alcuni dovrebbero essere eleggibili ed altri no. Il mio pensiero è rivolto in questo senso, non ad una funzione limitativa, bensì ad un'applicazione estensiva della proposta.
PRESIDENTE. Il Presidente della Giunta chiede di parlare. Ne ha facoltà.
ANDRIONE, Presidente della Giunta. In riferimento a quanto diceva il collega Bondaz, si potrebbe effettivamente obiettare che di fatto, almeno in una Regione così piccola, esista una incompatibilità tra le funzioni esercitate da certi dirigenti e l'esercizio di un mandato come quello di Assessore regionale. D'altra parte, in linea generale, ma evidentemente con conseguenze diverse, i dipendenti dello Stato in aspettativa possono essere eletti parlamentari e ve ne sono numerosissimi. Pertanto farei una proposta pratica: dato che la questione non mi sembra matura, la rimandiamo. Pregherei la Commissione di riunirsi in tempi brevi e di fare una serie di proposte su questa materia in modo da trovare una soluzione, perché non mi sembra giusto escludere tutti secondo la proposta di Chanu, e non mi sembra giusto, d'altra parte, di allargare troppo, proprio per evitare certi inconvenienti.
Quindi io pregherei di rinviare questa questione e di esaminare subito le proposte di modificazione all'articolo 7, lettera e).
PRESIDENTE. Allora, su proposta del Presidente della Giunta, rinviamo l'esame di questo emendamento alla prossima adunanza, già convocata per il 15.6.1977.
Pongo ora in votazione parte dell'emendamento presentato dalla Giunta regionale recante modificazioni all'articolo 7, lettera e), della legge 5 agosto 1962, n. 1257.
Risultato della votazione: favorevoli 25, astenuti 7 (Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Parisi e Pollicini). Il Consiglio approva.
Pongo ora in votazione l'art. 62 nel testo emendato.
Risultato della votazione: favorevoli 21, contrari 10, astenuto 1 (Parisi). Il Consiglio approva.
Si passa al Titolo VI.
Articolo 63 - Pongo in votazione le seguenti proposte di emendamento dei Democratici Popolari: Come testo governativo con la cancellazione dell'ultima parte del secondo comma dopo ... "legittimità " e cioè ... salvo quanto ecc. con l'aggiunta dopo il terzo comma di un comma aggiuntivo così formulato:
"La richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio non può essere reiterata nei confronti del medesimo atto della Regione"; e con la aggiunta alla fine dell'ultimo comma delle parole "e in genere gli atti privi di carattere dispositivo o di contenuto discrezionale".
Risultato della votazione: favorevoli 6, contrari 18, astenuti 8 (Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Parisi, Siggia e Tonino). Il Consiglio non approva.
Faccio presente che la Giunta regionale ha presentato i seguenti emendamenti all'articolo 63:
Al primo comma sono soppresse le parole "o individuale".
Al secondo comma le parole "dagli articoli 60 e 61" sono sostituite dalle seguenti "dagli articoli 64 e 65" (correzione di errore materiale).
Al terzo comma sono soppresse le parole "e la relativa documentazione".
Al quarto comma sono soppresse le parole "e relativi documenti che gli vengano presentati".
Il Consigliere Tamone chiede la parola. Ne ha facoltà.
TAMONE. Ripeto che avevo già detto in Commissione e che mi è stato suggerito da gente che se ne intende: nessun controllo contabile è previsto nei confronti della Regione, per cui io chiederei che dalla dicitura del Titolo siano tolte le parole "e contabili", perché nessun controllo contabile è previsto da nessuna disposizione legislativa sugli atti della Regione.
PRESIDENTE. Allora pongo in votazione l'emendamento proposto dal Consigliere Tamone.
Risultato della votazione: favorevoli 31, astenuto 1 (Parisi). Il Consiglio approva.
Se il Consiglio è d'accordo, ritengo che gli emendamenti della Giunta possano essere messi in votazione insieme.
Pongo in votazione gli emendamenti all'articolo 63 proposti dalla Giunta regionale.
Risultato della votazione: favorevoli 25, astenuti 7 (Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Parisi e Pollicini). Il Consiglio approva.
Pongo ora in votazione l'art. 62 nel testo emendato.
Risultato della votazione: favorevoli 25, contrari 6, astenuto 1 (Parisi). Il Consiglio approva.
Articolo 64 - Su questo articolo sono stati presentati emendamenti soppressivi sia da parte del Partito Comunista che dei Democratici Popolari.
Pongo pertanto in votazione gli emendamenti soppressivi dell'articolo.
Risultato della votazione: favorevoli 13, contrari 18, astenuto 1 (Parisi). Il Consiglio non approva.
Pongo ora in votazione l'art. 64 nel testo governativo.
Risultato della votazione: favorevoli 18, contrari 13, astenuto 1 (Parisi). Il Consiglio approva.
Articolo 65 - Pongo in votazione un emendamento soppressivo dei D.P.
Risultato della votazione: favorevoli 6, contrari 18, astenuti 8 (Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Parisi, Siggia e Tonino). Il Consiglio non approva.
Pongo ora in votazione l'art. 65 nel testo governativo.
Risultato della votazione: favorevoli 17, contrari 6, astenuti 8 (Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Parisi, Siggia e Tonino). Il Consiglio approva.
Articolo 66 - Pongo in votazione il seguente emendamento dei D.P., sostitutivo del primo comma dell'articolo: "Gli atti deliberativi degli organi regionali possono essere dichiarati immediatamente eseguibili".
Risultato della votazione: favorevoli 6, contrari 16, astenuti 8 (Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Parisi, Siggia e Tonino). Il Consiglio non approva.
Pongo ora in votazione l'art. 66 nel testo governativo.
Risultato della votazione: favorevoli 23, contrari 6, astenuto 1 (Parisi). Il Consiglio approva.
Articoli 67, 68, 69, 70 e 71 - Nessun emendamento è stato presentato.
Articolo 72 - Pongo in votazione il seguente emendamento unitario dei D.P., del P.C.I. e della Giunta: È soppresso l'inciso "per il tramite del rappresentante del Ministero dell'Interno, Presidente della Commissione di Coordinamento".
Risultato della votazione: favorevoli 31, astenuto 1 (Parisi). Il Consiglio approva.
Pongo ora in votazione l'art. 72 nel testo emendato.
Risultato della votazione: favorevoli 31, astenuto 1 (Parisi). Il Consiglio approva.
Articoli 73 e 74 - Nessun emendamento è stato presentato.
Articolo 75 - Pongo in votazione un emendamento soppressivo dei D.P.
Risultato della votazione: favorevoli 6, contrari 17, astenuti 8 (Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Parisi, Siggia e Tonino). Il Consiglio non approva.
Pongo ora in votazione l'art. 75 nel testo governativo.
Risultato della votazione: favorevoli 24, contrari 6, astenuto 1 (Parisi). Il Consiglio approva.
Articolo 76 - Pongo in votazione il seguente nuovo articolo proposto dal Partito Comunista:
"Articolo 76 (nuovo articolo):
Per l'attuazione dell'articolo 2, lett. c), dell'articolo 3, lett. a), e), f), h), nonché dell'articolo 4 della legge costituzionale 26.2.1948 n. 4, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge.
I decreti predetti saranno emanati su proposta di una Commissione paritetica formata da tre rappresentanti del Governo designati dal Consiglio dei Ministri e di tre rappresentanti della Regione, eletti dal Consiglio regionale.
Sulle proposte della Commissione paritetica, il Consiglio dei Ministri si pronuncerà entro un mese dalla deliberazione delle proposte stesse.
Qualora il Governo non ritenga di poter accogliere le proposte della Commissione paritetica o ritenga di doverle modificare, ne informerà entro un mese, con motivata relazione, il Parlamento.
I decreti di cui al primo comma dovranno provvedere a dare piena attuazione alle predette disposizioni dello Statuto speciale mediante integrale trasferimento delle funzioni svolte dallo Stato o da enti pubblici nazionali e locali in materia di polizia locale, industria e commercio, miniere, finanza locale, previdenza e assicurazioni sociali e mediante l'attribuzione alla Regione dei relativi beni demaniali e patrimoniali, del personale indispensabile all'esercizio delle funzioni trasferite e dei mezzi finanziari sufficienti al finanziamento degli oneri relativi".
Risultato della votazione: favorevoli 7, contrari 17, astenuti 7 (Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Parisi e Pollicini). Il Consiglio non approva.
Terminato l'esame del testo del D.L. sottopongo ora all'attenzione del Consiglio i seguenti due nuovi Titoli proposti dai Democratici Popolari, che vanno completati con l'articolo 92 bis, presentato ed illustrato, all'inizio di questa seduta, dal Consigliere Lustrissy.
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"Titolo VII
(in sostituzione del precedente stralciato)
Attuazione della zona franca in attuazione dell'articolo 14 della legge costituzionale 26.2.1948 n. 4.
Art. 75 - È data attuazione alla zona franca della Valle d'Aosta, istituita dall'articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n 4, con le modalità di cui agli articoli seguenti.
Art. 76 - La zona franca della Valle d'Aosta, costituita dall'intero territorio della Regione, è territorio extradoganale.
Lungo il perimetro della zona franca, la linea doganale, di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, segue la linea che delimita il territorio della zona stessa con quello della Regione Piemonte e la linea di confine politico con gli Stati limitrofi.
Art. 77 - Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle Finanze, sono stabiliti i punti della linea doganale da attraversare, nel tratto che delimita il territorio doganale dello Stato con la zona franca, e le vie da percorrere per ciascuno dei punti predetti e la competente dogana, situata nel territorio doganale dello Stato, per l'entrata e l'uscita delle merci.
Art. 78 - Lungo la linea doganale di cui all'articolo precedente, nel tratto che delimita la zona franca col territorio della Regione Piemonte, è stabilita una zona di vigilanza doganale dell'ampiezza di dieci chilometri dalla linea doganale stessa verso l'interno del territorio doganale dello Stato.
L'estensione territoriale della zona di cui al comma precedente può essere superata o ridotta, osservate le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
La zona di vigilanza attualmente esistente lungo la linea doganale terrestre, nel tratto che delimita il territorio della Valle d'Aosta con gli Stati limitrofi, è soppressa.
Art. 79 - Le merci estere destinate al consumo nella zona franca sono ammesse all'importazione nella zona stessa in esenzione dai diritti doganali, quali risultano definiti dall'articolo 34 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e da ogni altro diritto ad essi assimilato a norma di legge e senza la osservanza di formalità doganali.
Sono esenti dalle imposte e sovrimposte di consumo, dalle imposte e sovrimposte di fabbricazione e dal diritto erariale nonché dall'imposta sul valore aggiunto le materie prime e le merci di origine della Valle d'Aosta, nonché i prodotti fabbricati nella zona franca, immessi al consumo nella zona stessa.
Nella zona franca la fabbricazione dei prodotti di cui al comma precedente non è soggetta a vigilanza finanziaria.
Art. 80 - Alle merci estere introdotte nella zona franca e non destinate al consumo nella zona stessa può essere data una delle destinazioni doganali, diversa dall'importazione definitiva, previste dall'articolo 55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
L'ammissione delle merci alle destinazioni di cui al comma precedente comporta gli obblighi relativi all'osservanza delle norme e condizioni che, per ciascuna di esse, sono applicabili nel territorio doganale dello Stato, salvo quelli concernenti la garanzia ed il pagamento dei diritti doganali.
Art. 81 - Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nella zona franca si considerano, agli effetti doganali, come esportate, salvo che non vi siano state spedite in esportazione temporanea o in circolazione ovvero per via aerea con l'osservanza delle disposizioni stabilite per il cabotaggio.
Agli effetti delle restituzioni e degli abbuoni di diritti o di imposte, compresi quelli afferenti i generi di monopolio dello Stato, nonché delle restituzioni relative ai prodotti oggetto della politica agricola comune, le merci nazionali che sono esportate nella zona franca con l'osservanza delle formalità prescritte si considerano esportate fuori del territorio doganale delle Comunità europee.
Per la reintroduzione nel territorio doganale dello Stato delle merci nazionali esportate nella zona franca, si osservano le disposizioni delle leggi e dei regolamenti doganali applicabili nello stesso territorio per l'importazione di merci nazionali esportate all'estero.
Art. 82 - Le merci provenienti dalla zona franca e introdotte nel territorio doganale dello Stato sono, agli effetti doganali, considerate estere e, in caso di immissione in consumo in tale territorio, sono assoggettate al regime doganale applicabile alle merci originarie di Paesi ammessi al trattamento della nazione più favorita.
Tuttavia, le merci originarie di Paesi ai quali è concesso un trattamento più favorevole e quelle originarie di Paesi della Comunità Economica Europea o immesse in libera pratica nel territorio di tale Comunità possono beneficiare del regime doganale ad esse applicabile purché siano scortate dai documenti prescritti ed il loro movimento nel territorio della zona franca sia effettuata sotto vigilanza doganale ovvero con l'osservanza delle formalità stabilite dall'Amministrazione doganale.
Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il regime doganale riservato alle merci nazionali o nazionalizzate che siano reimportate a scarico di temporanee esportazioni o che rientrino nel territorio doganale dello Stato dopo essere state spedite in circolazione ovvero per via aerea con l'osservanza delle disposizioni stabilite per il cabotaggio.
Art. 83 - Ai prodotti provenienti da merci estere temporaneamente importate nella zona franca, nel caso di immissione in consumo nel territorio doganale dello Stato, si applicano i diritti doganali dovuti per i corrispondenti prodotti ottenuti da merci temporaneamente importate nel territorio doganale dello Stato a condizione che siano stati ottenuti da trattamenti effettuati in detta zona sotto vigilanza doganale e non siano state in essi incorporate merci in libero consumo nella zona stessa diverse dai prodotti indicati nel successivo articolo 84.
Qualora i prodotti di cui al comma precedente siano stati ottenuti, in tutto o in parte, con l'impiego di merci nazionali o nazionalizzate ovvero originarie di altri Paesi della Comunità Economica Europea o in essi ammessi in libera pratica il cui movimento nella zona franca sia stato effettuato sotto vigilanza doganale o con l'osservanza delle formalità stabilite dall'amministrazione doganale, il dazio doganale e gli altri diritti aventi effetti equivalenti si riscuotono in rapporto alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci estere temporaneamente importate nella zona franca incorporate nei prodotti stessi e nella misura vigente al momento dell'accettazione della dichiarazione di temporanea importazione nella zona stessa.
Gli altri diritti doganali sono commisurati alla qualità, alla quantità ed al valore dei prodotti stessi al momento della loro immissione in consumo nel territorio doganale dello Stato.
Alle industrie esistenti o che sorgeranno nella zona franca è concesso:
a) di essere considerate in territorio doganale, a condizione che gli stabilimenti si prestino e si sottopongano alla vigilanza permanente;
b) di corrispondere sui prodotti fabbricati nella zona franca e destinati al territorio doganale i soli diritti di confine propri delle materie prime estere impiegate nella loro fabbricazione;
c) di introdurre temporaneamente nella zona franca materie prime nazionali o nazionalizzate per essere ivi lavorate, ai fini della reintroduzione nel territorio doganale dei prodotti con esse ottenuti.
Le relative concessioni saranno accordate dal Ministro delle Finanze, sentito il Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta.
Nei casi in cui alle lettere b) e c) le condizioni verranno stabilite di concerto con il Ministro del commercio con l'estero e con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 84 - Agli effetti doganali, i prodotti del suolo, della pastorizia, dell'allevamento e delle attività estrattive ottenuti nel territorio della zona franca, anche se trasformati o lavorati nello stesso territorio, nonché i prodotti dell'artigianato locale sono considerati prodotti ottenuti nel territorio doganale dello Stato.
Il Ministro delle finanze, in accordo con il Presidente della Giunta regionale, stabilisce con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le condizioni e le modalità da osservarsi per l'applicazione del precedente comma.
Art. 85 - I veicoli di cui al titolo III, capo I del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, sia di origine nazionale sia quelli esteri già nazionalizzati nel territorio doganale dello Stato, esportati nella zona franca, possono essere importati nel territorio doganale medesimo in esenzione dai diritti doganali, purché scortati dalla relativa bolletta di esportazione, senza limiti di tempo. Si può prescindere dalla bolletta di esportazione quando detti veicoli risultino precedentemente immatricolati in una delle provincie ubicate nel territorio doganale dello Stato.
L'importazione temporanea di veicoli dalla zona franca nel territorio doganale dello Stato e l'esportazione temporanea di quelli che da tale territorio sono introdotti nella predetta zona possono essere effettuate senza limiti di tempo e senza formalità doganali purché i veicoli risultino immatricolati nel territorio dello Stato.
Restano salve le disposizioni che disciplinano l'importazione temporanea nel territorio doganale dello Stato di veicoli immatricolati all'estero, ancorché provenienti dalla zona franca.
Art. 86 - Ferma restando l'applicazione nella zona franca delle norme emanate dallo Stato in materia di controllo valutario, è istituita presso la sede di Aosta della Banca d'Italia, finché rimane il regime vincolistico delle valute, una camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della Regione le valute estere provenienti dalle esportazioni valdostane, dalle rimesse degli emigranti e dal turismo.
Art. 87 - Restano in vigore nella zona franca tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che non siano in contrasto con la presente legge e, in particolare, le disposizioni di legge e di regolamento in materia doganale, di polizia tributaria, sanitaria e fito-sanitaria, di igiene e incolumità pubblica, di repressione delle frodi alimentari e di frodi di commercio, di tutela e conservazione del patrimonio artistico nazionale e di incremento delle esportazioni, nonché quelle relative alla disciplina degli scambi commerciali con l'estero ed agli scambi di energia elettrica.
Art. 88 - Le opere occorrenti per la sistemazione della linea doganale e per l'impianto degli uffici e posti doganali nonché quelle necessarie per consentire l'esercizio della vigilanza doganale sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge.
Ferma restando la facoltà attribuita all'Amministrazione doganale e ai comandi della Guardia di finanza dall'articolo 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le occupazioni e le espropriazioni che si rendono necessarie per le opere di cui al precedente comma sono effettuate a norma della legge 25 giugno 1965, n. 2359 e successive modificazioni ed integrazioni, ed i relativi provvedimenti sono adottati dal Presidente della Giunta regionale e dagli organi statali competenti per territorio.
Art. 89 - È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti o che sarebbero dovuti all'importazione nel territorio doganale dello Stato chiunque:
a) nella zona franca costituisce depositi non permessi di merci estere soggette all'importazione nel territorio doganale dello Stato a diritti di confine, ovvero li costituisce in misura superiore a quella consentita;
b) nella zona franca, adoperando mezzi fraudolenti, sostituisce merci estere che nella zona stessa hanno avuto una destinazione doganale diversa dall'importazione definitiva, con altre che all'importazione nel territorio doganale dello Stato sono assoggettate a diritti di confine in misura superiore;
c) dalla zona franca introduce nel territorio doganale dello Stato merci estere soggette a diritti di confine, per punti o per vie non permessi, ovvero in ore non consentite.
Nei casi di cui alla lettera b) del comma precedente, la multa è calcolata sull'intero ammontare dei diritti di confine dovuti per la importazione nel territorio doganale dello Stato delle merci rinvenute in luogo di quelle che hanno formato oggetto delle destinazioni doganali.
Art. 90 - Salvo quanto stabilito dal precedente articolo 89, per le violazioni delle disposizioni concernenti le destinazioni doganali, diverse dall'importazione definitiva, date alle merci estere nella zona franca, si applicano le sanzioni che, secondo le norme contenute nel Titolo VII, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si renderebbero applicabili qualora le violazioni stesse fossero commesse nel territorio doganale dello Stato.
Art. 91 - Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 89 e 90 non pregiudicano l'applicazione delle sanzioni comminate dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, o da altre leggi, in quanto applicabili.
Art. 92 - Alla copertura della spesa complessiva, per l'anno 1977, di lire 500 milioni, di cui lire 400 milioni per la sistemazione della linea doganale e per l'impianto degli uffici doganali e della Guardia di finanza, e di lire 100 milioni per il funzionamento degli uffici stessi e per l'espletamento del servizio di vigilanza, sarà provveduto a carico dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.
Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 92 bis - Presentato in aula dai D.P.
Titolo VIII
Disposizioni finali relative alle norme di attuazione di cui alla lettera c) dell'articolo 2 e alle lettere a), e), f) e h) dell'articolo 3 della legge costituzionale n. 4 del 26.2.1948.
Art. 93 - Per l'attuazione dell'articolo 2, lettera c), dell'articolo 3, lettere a), e), f) e h), nonché dell'articolo 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge.
I decreti predetti saranno emanati su proposta di una commissione paritetica, formata di tre rappresentanti del Governo, designati dal Presidente del Consiglio (ovvero: di tre rappresentanti dello Stato, designati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente del Consiglio dei Ministri), o di tre rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio regionale con voto limitato ad un nominativo. Sulle proposte della Commissione paritetica, il Consiglio dei Ministri si pronuncerà entro un mese dalla deliberazione delle proposte stesse. Qualora il Governo non ritenga di poter accogliere le proposte della Commissione paritetica o ritenga di doverle modificare, ne informerà, entro un mese, con motivata relazione, il Parlamento.
I decreti di cui al primo comma dovranno provvedere a dare piena attuazione alle predette disposizioni dello Statuto speciale, mediante l'integrale trasferimento delle funzioni svolte dallo Stato o da enti pubblici nazionali e locali in materia di polizia locale, industria e commercio, miniere, finanza locale, previdenza e assicurazioni sociali, e mediante l'attribuzione alla Regione dei relativi beni demaniali e patrimoniali, del personale indispensabile all'esercizio delle funzioni trasferite, e dei mezzi finanziari sufficienti al finanziamento degli oneri relativi".
PRESIDENTE. Il Presidente della Giunta chiede la parola. Ne ha facoltà.
ANDRIONE, Presidente della Giunta. Io ho dato atto precedentemente che il Gruppo dei D.P. ha aggiunto l'articolo 92 bis agli emendamenti precedenti, articolo che dice: "Mediante legge ordinaria d'intesa con la Regione saranno approvate, con effetto a decorrere dalla data di attuazione della zona franca, le necessarie modifiche alle vigenti norme sull'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta approvate con legge 6.12.1971 n. 1065 ai fini della reintegrazione delle minori entrate regionali del riparto fiscale conseguenti all'attuazione della zona franca", dando atto di questo articolo aggiuntivo chiedo che venga posto in votazione l'intero Titolo relativo alla "zona franca".
PRESIDENTE. Il Consigliere Dolchi chiede la parola. Ne ha facoltà.
DOLCHI. Io non rifaccio una dichiarazione di voto. Noi Comunisti riteniamo che il problema, per tutte le ragioni che ho detto in sede di discussione generale, debba trovare meditazione e collocazione in un altro momento. Pertanto siamo contrari all'inserimento del Titolo in questione in aggiunta al disegno di legge 379.
PRESIDENTE. Allora pongo in votazione l'intero Titolo VII proposto dai Democratici Popolari (articoli dal 75 al 92 bis compreso).
Risultato della votazione: favorevoli 7, contrari 24. Il Consiglio non approva.
Pongo ora in votazione l'intero Titolo VIII proposto dai D.P. (articolo 93). Risultato della votazione: favorevoli 7, contrari 17, astenuti 7 (Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Siggia e Tonino). Il Consiglio non approva.
Il Presidente della Giunta chiede la parola. Ne ha facoltà.
ANDRIONE, Presidente della Giunta. È rimasto in sospeso l'articolo 5, che è un articolo particolarmente delicato. Io faccio la proposta a tutti i Gruppi di una riunione alle ore 18 di martedì 14, al fine di concordare un testo unitario, perché credo che sulla questione di principio non vi siano grosse differenze di posizione. Però non mi sembra possibile, in questo momento, arrivare ad un testo unitario. Questa mia proposta vale anche per eventuali ulteriori emendamenti da apportare all'articolo 62.
PRESIDENTE. Il Consigliere Dolchi chiede la parola. Ne ha facoltà.
DOLCHI. Vorrei solo dare un chiarimento, visto che dobbiamo ritrovarci. Per quanto riguarda la questione del trasferimento di personale dallo Stato alla Regione, forse non abbiamo sufficientemente prestato attenzione ad un obbligo di legge, che impone l'assunzione obbligatoria, per coloro che godono di avviamento obbligatorio, in quanto invalidi, ecc, ecc. Ecco, mi sembra che per questi si possa richiedere la residenza nella Regione, ma avrei delle perplessità sull'obbligatorietà della conoscenza della lingua francese.
PRESIDENTE. Il Vice Presidente Chanu chiede la parola. Ne ha facoltà.
CHANU. Ho chiesto la parola per avere dei ragguagli di carattere tecnico sull'iter finale di questa discussione, anche perché avevo preannunciato, prima del parere finale, una dichiarazione conclusiva.
Volevo chiedere solo questo: ci sono due articoli ancora in sospeso, questi due articoli verranno esaminati in Commissione, come è stato proposto dal Presidente della Giunta. Dopo verranno riportati in Consiglio? Perché se ciò non avvenisse, chiederei la parola per la dichiarazione conclusiva. Io credo che una votazione finale debba essere effettuata e, dato che l'oggetto all'ordine del giorno era un parere, il parere globale possa essere dato.
Comunque io credo che una votazione finale servirà per esprimere il parere favorevole o contrario sugli emendamenti sottoposti al disegno di legge "Norme di attuazione". Quindi io adesso chiedo formalmente al Presidente del Consiglio se la questione sarà nuovamente sottoposta o meno all'esame del Consiglio.
RAMERA, Assessore alle Finanze. Non è che io voglia togliere la parola all'amico Chanu, però non vorrei che per questi due articoli rimasti in sospeso mercoledì prossimo si riapra la discussione, D'altra parte, non ho mai visto fare una dichiarazione di voto su un documento mancante di due articoli.
CHANU. Io voglio solo sapere se mercoledì prossimo sarà riproposto l'argomento, e se sull'argomento si esprimerà un parere conclusivo o meno.
Se mercoledì prossimo ci si limiterà alle comunicazioni sull'esito dei lavori della Commissione, comunicazioni cui non si può rispondere, su cui non si apre la discussione, io dico che dobbiamo concludere la discussione questa sera. Allora io faccio le mie dichiarazioni.
Se invece si ha la garanzia che mercoledì prossimo sull'argomento, discutendo di quei due articoli ancora in sospeso, si avrà ancora la parola per dare un giudizio conclusivo su tutto, io posso anche rinviare le dichiarazioni a mercoledì. Noi Democratici Popolari intendiamo proporre un ordine del giorno come avevo già preannunciato. Quindi, volete che proponga ed illustri l'ordine del giorno adesso, alla chiusura di questa discussione generale? Ma io lo presento adesso, come ho preannunciato; se il Consiglio deciderà questa sera di votare su questo ordine del giorno, per noi la questione sarà chiusa. Allora, se il Presidente me lo consente, presento l'ordine del giorno.
PRESIDENTE. Il Consigliere Tamone chiede la parola. Ne ha facoltà.
TAMONE. Voglio ripetere quello che ha detto Ramera. Non è che io abbia né fretta, né voglia di andare via. Però trovo che il Consigliere Ramera ha fatto una obiezione giusta, cioè che si potrà fare una valutazione globale di questo argomento solo quando avremo definito il testo anche degli altri due articoli. E ciò potrà avvenire mercoledì prossimo. Quindi mercoledì faremo tutti le nostre obiezioni e voteremo l'ordine del giorno dei Democratici Popolari.
CHANU. Signor Presidente del Consiglio, per regolamento, in qualsiasi momento della discussione posso presentare un ordine del giorno che deve essere messo subito in votazione. Quindi io ho il diritto di presentare questo ordine del giorno.
ANDRIONE, Presidente della Giunta. Al Consigliere Chanu dò assicurazione che mercoledì prossimo l'ordine del giorno presentato oggi verrà messo in discussione dopo la trattazione degli emendamenti sugli articoli 5 e 62, che saranno iscritti al punto 2) dell'ordine del giorno dell'adunanza.
CHANU. Preferisco avere la garanzia che l'ordine del giorno io possa presentarlo dopo che siano stati discussi anche gli ultimi due articoli.
Chiedo cioè che la discussione su questo punto si riapra, perché mi rendo conto anch'io che parlare adesso, dare un giudizio negativo o positivo su un complesso di leggi che ancora non è stato analizzato in tutti i punti, potrebbe anche suscitare degli equivoci.
ANDRIONE, Presidente della Giunta. Siamo d'accordo per il seguente ordine dei lavori del prossimo Consiglio di mercoledì: al punto 2, esame degli emendamenti sugli articoli 5 e 62. Successivamente, presentazione, esame e votazione dell'ordine del giorno.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro Consigliere intende prendere oggi la parola sull'argomento in esame, dichiaro interrotta la discussione che sarà ripresa all'inizio dell'adunanza consiliare già convocata per il 15 corrente mese, come testé proposto dal Presidente della Giunta.
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Pertanto, si dà atto che nella odierna seduta
IL CONSIGLIO
procedendo con separate votazioni per alzata di mano e con l'esito delle votazioni risultante a fianco dei singoli emendamenti,
DELIBERA
1) di approvare i seguenti emendamenti da proporre al testo del disegno di legge di iniziativa governativa, comunicato alla Presidenza del Senato della Repubblica il 9 dicembre 1976, recante il n. 379, concernente: Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta.
Art. 1
Sono aggiunte le seguenti parole finali: "ivi comprese, in particolare, quelle di cui all'art. 1, secondo comma, lett. e, f, g, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2".
Voti favorevoli: venticinque (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: venticinque; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz e Pollicini).
Art. 2
Il secondo comma è soppresso.
Voti favorevoli: venticinque (Consiglieri presenti trentatré; votanti: venticinque; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Parisi e Pollicini).
Art. 6
Al secondo comma integrativo dell'articolo 1 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 3, è soppresso il periodo "I relativi progetti di piano devono essere inviati al Ministero dei Lavori Pubblici, il quale formula, entro 60 giorni dalla ricezione, eventuali osservazioni a scopo di coordinamento".
Voti favorevoli: trentuno (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: trentuno; astenutosi dalla votazione il Consigliere Parisi).
Al terzo comma integrativo dell'articolo 1 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 3, lett. e, sono soppresse le parole "e secondo".
Voti favorevoli: trentuno (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: trentuno; astenutosi dalla votazione il Consigliere Parisi).
Art. 20
Al secondo comma le parole "possono essere" sono sostituite dalla parola "sono"
Voti favorevoli: venticinque (Consiglieri presenti: trentatré; votanti: venticinque; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Parisi e Pollicini).
Art. 23
La parola "sentita" è sostituita con le parole "d'intesa con".
(Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).
Art. 30 (terzo comma)
Leggasi 31 ottobre 1975 n. 361 (e non 31 agosto 1975): vedi errata corrige in G.U. 23 febbraio 1976, n. 48 (pag.1367).
Voti favorevoli: ventidue; contrari: sette (Consiglieri presenti: trentuno; votanti: ventinove; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Perruchon e Viglino).
Art. 31 (secondo comma)
Leggasi 31 ottobre 1975 n. 361 (e non 31 agosto 1975): vedi errata corrige in G.U. 23 febbraio 1976, n. 48 (pag. 1367).
(Consiglieri presenti e votanti: trenta; favorevoli: ventitré; contrari: sette).
Art. 35
Al primo comma, punto 1, la parola "trasporti" è sostituita con la parola "rapporti".
(Consiglieri presenti e votanti: ventinove; favorevoli: ventitré; contrari: sei).
Art. 39
L'intero articolo è soppresso.
(Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).
Art. 43
Al primo comma, dopo le parole "in ordine agli enti, consorzi", è aggiunta la seguente "cooperative".
(Consiglieri presenti e votanti: ventinove; favorevoli: ventitré; contrari: sei).
Art. 48 bis
Dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:
"La Regione può compiere o commettere ad istituti specializzati indagini statistiche e rilievi cartografici, avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, della collaborazione dell'Istituto centrale di statistica e dell'Istituto geografico militare".
Voti favorevoli: ventisette (Consiglieri presenti: ventotto; votanti: ventisette; astenutosi dalla votazione il Consigliere Parisi).
Art. 49
Al quarto rigo del primo comma, la parola "sentita" è sostituita con le parole "d'intesa con".
Al quinto rigo del primo comma, dopo le parole "personale statale" sono aggiunte le seguenti: "indispensabile per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate".
Dopo il primo comma è inserito il seguente nuovo comma: "Il personale esuberante è collocato nei ruoli nazionali unici istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 6, lettera b) della legge 22 luglio 1975, n. 382".
Al terzo rigo del secondo (ora terzo) comma, le parole: "comma precedente" sono sostituite con le parole: "commi precedenti".
Voti favorevoli: ventotto (Consiglieri presenti: ventinove; votanti: ventotto; astenutosi dalla votazione il Consigliere Parisi).
TITOLO II
Art. 52
Al primo comma è soppressa la parola "facoltativo". Alla fine del comma medesimo è aggiunto il periodo seguente: "delle commissioni di concorso fa parte un rappresentante della Regione".
Al secondo comma sono soppresse le parole "o che abbiano dimostrato di conoscere la predetta lingua".
Art. 54
L'articolo è così sostituito:
"Per le assunzioni presso uffici statali aventi sede in Valle d'Aosta di impiegati delle carriere esecutive e del personale ausiliario, in ottemperanza alle disposizioni sulle assunzioni obbligatorie, l'essere originari della Regione costituisce titolo di preferenza.
È obbligatoria la prova della conoscenza della lingua francese".
Voti favorevoli: trenta (Consiglieri presenti: trentuno; votanti: trenta; astenutosi dalla votazione il Consigliere Parisi).
TITOLO III
Art. 57
Al primo comma, dopo le parole "viene indetta, annualmente" sono aggiunte le seguenti "in Aosta".
All'ultimo comma sono aggiunte le parole "designato dalla Regione".
È infine aggiunto il seguente comma:
"Gli incaricati della reggenza o supplenza dei servizi di segreteria comunale, anche sprovvisti di diploma di laurea, purché in possesso del diploma di scuola media superiore, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato un periodo di servizio di almeno sei mesi in comuni della Valle d'Aosta, vengono immessi in ruolo prescindendo dai limiti di età".
Art. 60
Le parole "dell'art. 63" sono sostituite dalle seguenti: "dell'art. 56" (correzione di errore materiale).
Voti favorevoli: trenta (Consiglieri presenti: trentuno; votanti: trenta; astenutosi dalla votazione il Consigliere Parisi).
Art. 61
All'ultimo comma sono soppresse le parole "in casi particolari".
Voti favorevoli: ventitré (Consiglieri presenti: trentuno; votanti: ventitré; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Bondaz, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Parisi e Pollicini).
Art. 62
L'intero articolo è sostituito dal seguente:
"L'articolo 4 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, è così modificato: Sono ammessi al voto i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, purché siano residenti nel territorio della Valle d'Aosta da almeno un anno".
L'articolo 5 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, è così modificato: "Sono eleggibili a Consiglieri regionali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Valle d'Aosta, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età entro il primo giorno dell'elezione e che siano nati in Valle d'Aosta o vi risiedano da almeno tre anni".
Voti favorevoli: venti; contrari: dieci (Consiglieri presenti: trentuno; votanti: trenta; astenutosi dalla votazione il Consigliere Parisi).
L'articolo 7, lettera e, della legge 5 agosto 1962, n. 1257, è così modificato: "Coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 5, quinto comma lettera c, della legge 17 febbraio 1968, n. 108".
Voti favorevoli: venticinque (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: venticinque; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Parisi e Pollicini).
TITOLO VI
Dalla dicitura del titolo sono soppresse le parole "e contabili".
Voti favorevoli: trentuno (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: trentuno; astenutosi dalla votazione il Consigliere Parisi).
Art. 63
Al primo comma sono soppresse le parole "o individuale".
Al secondo comma le parole "dagli articoli 60 e 61" sono sostituite dalle seguenti "dagli articoli 64 e 65" (correzione di errore materiale).
Al terzo comma sono soppresse le parole "e la relativa documentazione".
Al quarto comma sono soppresse le parole "e relativi documenti che gli vengano presentati".
Voti favorevoli: venticinque (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: venticinque; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Parisi e Pollicini).
Art. 72
È soppresso l'inciso "per il tramite del rappresentante del Ministero dell'Interno, Presidente della Commissione di Coordinamento".
Voti favorevoli: trentuno (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: trentuno; astenutosi dalla votazione il Consigliere Parisi).
2) di rinviare alla prossima adunanza consiliare l'eventuale approvazione di ulteriori emendamenti agli articoli 5 e 62, nonché l'esame di un ordine del giorno annunciato dai Consiglieri Democratici Popolari.
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Si dà atto che l'adunanza ha termine alle ore 20,18.
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Guido Chabod)
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Angelo Mappelli)
IL SEGRETARIO ROGANTE
(Luigi Pasquino)
