Oggetto del Consiglio n. 2647 del 22 maggio 2002 - Resoconto
OGGETTO N. 2647/XI Proposta di regolamento: "Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione del regolamento regionale 25 agosto 1997, n. 3?.
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 (Finalità)
1. Il presente regolamento disciplina i requisiti per l'accesso e le modalità per la concessione, a favore di persone fisiche, di mutui ad interesse agevolato per interventi nel settore dell'edilizia residenziale, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia).
Articolo 2 (Settori di intervento)
1. Ai sensi del presente regolamento, sono finanziabili l'acquisto, la costruzione ed il recupero, con eventuale ampliamento, di immobili da adibire a prima abitazione del richiedente e del suo nucleo familiare.
Articolo 3 (Nucleo familiare)
1. Ai fini del presente regolamento, costituiscono il nucleo familiare convenzionale del richiedente, tutti i soggetti che compongono la famiglia anagrafica alla data di presentazione della domanda di mutuo, anche se non legati da vincoli di parentela.
Articolo 4 (Limiti massimi di spesa finanziabile e modalità di determinazione)
1. I mutui per l'acquisto e la nuova costruzione possono essere concessi nella misura massima:
a) di euro 57.000, ove il nucleo familiare risulti composto dal solo soggetto richiedente;
b) di euro 68.000, ove il nucleo familiare del richiedente risulti composto da due o più soggetti.
2. I mutui per il recupero possono essere concessi nella misura massima:
a) di euro 63.000, ove il nucleo familiare risulti composto dal solo soggetto richiedente;
b) di euro 74.000, ove il nucleo familiare del richiedente risulti composto da due o più soggetti.
3. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2, l'importo dei mutui non può essere superiore:
a) nel caso di acquisto, al prezzo di acquisto e al valore dell'immobile accertato con perizia redatta dalla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale;
b) nel caso di costruzione e di recupero, all'ammontare del computo metrico allegato alla domanda ed al costo dell'immobile risultante dall'applicazione dei valori unitari convenzionali determinati ogni biennio con deliberazione della Giunta regionale.
4. Non sono ammessi a finanziamento gli interventi aventi ad oggetto immobili il cui valore o costo, determinato ai sensi del comma 3, risulti inferiore al 40 per cento degli importi di cui ai commi 1 e 2.
Articolo 5 (Durata dei mutui)
1. I mutui sono ammortizzabili in venticinque anni.
2. Su richiesta del soggetto interessato, il periodo di ammortamento del mutuo può essere ridotto a venti anni, quindici anni o dieci anni.
3. L'ammortamento dei mutui erogati in più soluzioni è preceduto da un periodo di preammortamento ricompreso nei periodi indicati ai commi 1 e 2.
4. L'ammortamento dei mutui erogati in unica soluzione decorre dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data di erogazione; per il periodo di preammortamento, intercorrente tra la data di erogazione e l'inizio dell'ammortamento, la parte mutuataria deve corrispondere gli interessi maturati al tasso applicato al mutuo.
5. L'ammortamento dei mutui erogati in più soluzioni decorre dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data di stipulazione del contratto definitivo; per il periodo di preammortamento, intercorrente tra la data della prima erogazione e l'inizio dell'ammortamento, la parte mutuataria deve corrispondere gli interessi maturati al tasso applicato al mutuo.
Articolo 6 (Garanzie)
1. I mutui sono garantiti da ipoteca iscritta sull'immobile oggetto dell'intervento, a favore dell'ente mutuante e, ove insufficiente, dalle ulteriori garanzie integrative richieste.
Articolo 7 (Criteri di revisione)
1. Gli importi di mutuo di cui all'articolo 4 ed i limiti di reddito di cui all'articolo 10 possono, all'inizio di ogni biennio, essere oggetto di revisione da parte della Giunta regionale, tenuto conto dell'andamento dell'indice risultante dal bollettino mensile di statistica edito dall'ISTAT, dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, riferito al Comune di Aosta, verificatosi nel biennio precedente alla data di adeguamento.
CAPO II DOTAZIONE FINANZIARIA
Articolo 8 (Criteri di ripartizione)
1. La disponibilità finanziaria per la concessione dei mutui è ripartita annualmente dalla Giunta regionale come segue:
a) il 30 per cento, per gli interventi aventi ad oggetto l'acquisto;
c) il 50 per cento, per gli interventi aventi ad oggetto il recupero.
2. La Giunta regionale individua l'ammontare delle risorse annuali nei limiti delle disponibilità del fondo di rotazione istituito ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 76/1984.
3. In caso di carenza di domande ammissibili a finanziamento in un settore di intervento di cui al comma 1, i fondi eccedenti sono destinati agli altri settori in parti uguali.
4. Nel caso di mutui a favore di emigrati di cui all'articolo 37, la disponibilità finanziaria è fissata nella misura massima del 2 per cento di quella totale, con destinazione prioritaria a favore dei richiedenti di cui all'articolo 37, comma 3, ed è assicurata mediante la riduzione delle quote percentuali in ciascun settore di intervento cui si riferiscono le domande, in misura proporzionale all'entità delle stesse.
CAPO III REQUISITI SOGGETTIVI E TASSI DI INTERESSE
Articolo 9 (Requisiti soggettivi)
1. I mutui sono concessi a favore dei soggetti aventi i seguenti requisiti, all'atto della presentazione della domanda:
a) età non inferiore a diciotto anni e non superiore a sessantacinque anni;
b) reddito proprio minimo di euro 5.000, indipendentemente dal reddito degli altri componenti del proprio nucleo familiare;
c) reddito complessivo del nucleo familiare compreso entro i limiti indicati all'articolo 10;
d) residenza per almeno cinque anni, anche non consecutivi, in uno o più comuni della regione;
e) non essere per intero proprietari o usufruttuari, essi stessi o i componenti del nucleo familiare, di un'abitazione ovunque ubicata;
f) non aver ottenuto contributi o finanziamenti pubblici per l'acquisto, la nuova costruzione o il recupero di un immobile destinato ad uso abitativo e non essere titolari di quote di comproprietà o di diritti di usufrutto sull'abitazione oggetto delle suddette agevolazioni.
2. La Giunta regionale, previo parere della commissione di cui all'articolo 24, può ammettere deroghe al limite minimo di cui al comma 1, lettera d), nei casi, debitamente documentati, di trasferimento, per cause di servizio, di dipendenti pubblici in Comuni della regione.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera e), è ammessa:
a) la proprietà o l'usufrutto di una sola abitazione, qualora la stessa sia impropria o antigienica ai sensi della normativa regionale vigente in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale;
b) la proprietà o l'usufrutto di una sola abitazione, qualora la stessa non sia conforme alla normativa vigente in materia di barriere architettoniche e le difformità dell'immobile siano eliminabili solo con interventi di tipo strutturale, nel caso in cui il richiedente o altre persone appartenenti al suo nucleo familiare siano portatori di handicap motorio o altra invalidità grave certificata dall'autorità competente;
c) la proprietà di un'abitazione gravata da diritti reali di godimento attribuiti ad altri soggetti non inseriti nel nucleo familiare del richiedente;
d) la comproprietà e l'usufrutto parziale di più abitazioni, qualora la somma delle quote della comproprietà e dell'usufrutto sia inferiore all'unità;
e) la proprietà di un'abitazione funzionale ad un'attività produttiva, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).
4. Il requisito di cui al comma 1, lettera f), deve essere posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare del richiedente, fatto salvo quanto disposto agli articoli 34 e 35.
5. Qualora il richiedente intenda cointestare l'immobile oggetto di mutuo a persone conviventi non legate da vincoli di parentela o di affinità con il richiedente stesso, queste devono essere inserite nella famiglia anagrafica al momento della presentazione della domanda, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere e) ed f) ed il loro reddito concorre alla formazione del reddito del nucleo familiare di cui all'articolo 10.
6. Qualora il richiedente contragga matrimonio dopo la presentazione della domanda ed intenda cointestare l'immobile oggetto di mutuo al coniuge, questi deve possedere i requisiti di cui al comma 1, lettere e) ed f) ed il reddito del coniuge concorre alla formazione del reddito del nucleo familiare di cui all'articolo 10. Se il limite massimo di cui all'articolo 10 è superato, la cointestazione non è ammessa. I requisiti del presente comma si intendono riferiti al momento della presentazione della domanda originaria del mutuo.
7. Nel caso in cui la domanda di mutuo sia presentata da un soggetto maggiorenne inserito nel nucleo familiare dei genitori, i requisiti soggettivi sono riferiti al solo richiedente e il suo reddito deve essere ricompreso entro i limiti di cui all'articolo 10. In tal caso, l'alloggio oggetto di mutuo deve essere occupato direttamente dal richiedente; i componenti del nucleo familiare originario non possono trasferire la propria residenza nell'abitazione finanziata per un periodo di cinque anni dalla data del contratto definitivo di mutuo, pena l'estinzione dello stesso con le modalità previste all'articolo 29, comma 2.
Articolo 10 (Limiti di reddito e modalità per la determinazione del medesimo)
1. Per l'accesso ai mutui il reddito annuo complessivo del nucleo familiare:
a) non può essere inferiore a euro 10.000;
b) non può essere superiore a euro 34.000, calcolato tenendo conto delle riduzioni di cui ai commi 3 e 4.
2. Il reddito del nucleo familiare è pari alla somma dei redditi imponibili assoggettati a tassazione ordinaria, conseguiti da ciascun componente il nucleo nell'anno precedente la data di presentazione della domanda di mutuo, con esclusione dei redditi a tassazione separata e dei sussidi concessi dagli enti pubblici a fini assistenziali; questi ultimi possono concorrere alla formazione del reddito, sommandosi al reddito del nucleo familiare ai soli fini del raggiungimento del limite minimo indicato al comma 1, lettera a).
3. Il reddito del nucleo familiare è diminuito di euro 1.700 per ogni componente del nucleo che risulta essere a carico del richiedente o che comunque non produce reddito proprio.
4. Qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente o da pensione, questi sono calcolati nella misura del 60 per cento, con successiva eventuale detrazione delle somme di cui al comma 3.
Articolo 11 (Tassi di interesse)
1. Il tasso di interesse annuo applicato ai mutui è pari:
a) per i redditi fino a euro 17.000, al 30 per cento del tasso di riferimento determinato per il settore del credito fondiario edilizio;
b) per i redditi superiori a euro 17.000 e fino a euro 25.000, al 50 per cento del tasso di riferimento determinato per il settore del credito fondiario edilizio;
c) per i redditi superiori a euro 25.000 e fino a euro 34.000, al 70 per cento del tasso di riferimento determinato per il settore del credito fondiario edilizio.
2. Il tasso di riferimento di cui al comma 1 è quello in vigore nel mese antecedente la data di stipulazione del contratto di mutuo, ed il tasso di interesse è arrotondato al mezzo punto inferiore.
CAPO IV REQUISITI OGGETTIVI E CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI FINANZIABILI
Articolo 12 (Caratteristiche degli interventi aventi ad oggetto l'acquisto)
1. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi diretti all'acquisto:
a) di un'abitazione in corso di costruzione o di recupero con una superficie utile residenziale non superiore a 120 metri quadrati;
b) di un'abitazione provvista di accatastamento e di certificato di agibilità con una superficie utile residenziale non superiore a 120 metri quadrati;
c) di quote di comproprietà finalizzate ad acquisire l'intera proprietà di un'abitazione, nei limiti di una superficie utile residenziale non superiore a 120 metri quadrati;
d) di un'abitazione provvista di certificato di agibilità e occupata dal richiedente da almeno tre anni dalla data di presentazione della domanda, senza limiti di superficie; in tal caso, il prezzo d'acquisto non deve superare il quintuplo dell'importo del mutuo.
2. Non sono finanziabili gli interventi:
a) che prevedono atti di compravendita fra parenti ed affini di primo grado, fatto salvo quanto previsto al comma 3;
b) che prevedono atti di compravendita tra coniugi anche legalmente separati;
c) relativi ad acquisti di abitazioni di edilizia residenziale pubblica a prezzi convenzionati o agevolati;
d) relativi ad acquisti con atto di compravendita stipulato da oltre tre anni dalla data di presentazione della domanda di mutuo.
3. Nell'ipotesi di acquisto da società in cui il richiedente o i componenti del nucleo familiare rivestano la qualità di soci, ovvero nell'ipotesi di acquisto da società con soci aventi vincoli di parentela di primo grado con il richiedente o i componenti il nucleo familiare, l'importo massimo del mutuo concedibile ai sensi dell'articolo 4, comma 1, è determinato in proporzione all'ammontare delle quote appartenenti a soci diversi da quelli sopracitati.
1. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi diretti alla costruzione:
a) di un'abitazione unifamiliare, anche in comproprietà con altri soggetti inseriti nel nucleo familiare del richiedente, con una superficie utile residenziale non superiore a 120 metri quadrati;
b) di un'abitazione compresa in un edificio bifamiliare, purché la superficie utile residenziale di ogni singolo alloggio non superi i 120 metri quadrati;
c) di un'abitazione compresa in un edificio plurifamiliare, edificato su area posseduta in comproprietà con soggetti non appartenenti al nucleo familiare, a condizione che una sola abitazione, con superficie utile residenziale non superiore a 120 metri quadrati, sia di proprietà del nucleo familiare del richiedente.
Articolo 14 (Caratteristiche degli interventi aventi ad oggetto il recupero)
1. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi finalizzati al recupero di un fabbricato di proprietà del richiedente anche in comproprietà con altri soggetti inseriti nel suo stesso nucleo familiare.
2. Sono finanziabili gli interventi concernenti:
a) la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia, così come definiti dalle disposizioni attuative dell'articolo 52 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta);
b) il recupero ed il contestuale ampliamento di una abitazione;
c) l'adeguamento, mediante interventi edilizi, alla normativa vigente in materia di barriere architettoniche, qualora il richiedente o un componente del suo nucleo familiare risulti, alla data della presentazione della domanda, portatore di handicap motorio o altra invalidità grave certificata dall'autorità competente come non compatibile con lo stato dell'abitazione e a condizione che l'importo del mutuo sia superiore al 20 per cento degli importi indicati all'articolo 4, comma 2.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera c), il finanziamento non è cumulabile con altre provvidenze regionali concesse per le medesime finalità.
4. Nell'ipotesi in cui l'intervento, oltre al recupero, comprenda anche un ampliamento volumetrico, la superficie utile residenziale dell'abitazione realizzata non può superare i 120 metri quadrati, con esclusione dei locali accessori non residenziali.
5. Nel caso in cui dal recupero di un edificio esistente si ricavino più unità abitative, è ammessa a finanziamento una sola unità abitativa.
6. Non sono ammessi a finanziamento gli interventi per i quali il costo complessivo supera il quintuplo degli importi indicati all'articolo 4, comma 2.
Articolo 15 (Determinazione della superficie utile)
1. Per superficie utile residenziale si intende quella interna all'abitazione, computata al netto delle murature perimetrali, delle tramezzature interne e dei vani scala, misurati in proiezione orizzontale, con esclusione di tutti gli altri locali accessori non utilizzabili come residenziali o non aventi caratteristiche di abitabilità.
2. Nell'ipotesi di nuclei familiari con più di quattro persone, il limite di 120 metri quadrati di cui agli articoli 12, 13 e 14 è maggiorato di 15 metri quadrati per ogni componente eccedente le quattro unità.
3. Nell'ipotesi di nuclei familiari con portatori di handicap, il limite di 120 metri quadrati di cui agli articoli 12, 13 e 14 è aumentato di 15 metri quadrati per ogni portatore di handicap motorio o di altra invalidità grave certificata come non compatibile con le dimensioni dell'abitazione.
Articolo 16 (Interventi non ammissibili a mutuo)
1. Non sono ammissibili a mutuo:
a) gli interventi di nuova costruzione e recupero le cui concessioni edilizie siano scadute alla data di presentazione della domanda;
b) gli interventi di acquisto, di costruzione e di recupero di abitazioni ubicate in zone D, E ed F dei piani regolatori generali comunali urbanistici e paesaggistici, realizzati sulla base di concessioni edilizie rilasciate in funzione della presenza di attività produttive di tipo artigianale, alberghiero, commerciale ed agricolo;
c) gli interventi di acquisto, di costruzione o di recupero di abitazioni aventi caratteristiche di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso).
CAPO V DISPOSIZIONI PROCEDURALI
Articolo 17 (Termini e modalità di presentazione delle domande di finanziamento)
1. Le domande per la concessione dei mutui, devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale, nel periodo fissato annualmente con deliberazione della Giunta regionale.
Articolo 18 (Documentazione da allegare alle domande di mutuo)
1. Le domande per la concessione di mutui, redatte su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale, devono essere corredate della seguente documentazione:
a) autocertificazione attestante:
1) luogo e data di nascita;
2) residenza anagrafica e situazione storica di residenza;
3) stato civile;
4) composizione del nucleo familiare;
b) copia della eventuale sentenza di separazione tra coniugi o di divorzio;
c) dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) ed f);
d) dichiarazione sostitutiva attestante il reddito di ciascun componente del nucleo familiare;
e) ogni altra documentazione attestante le situazioni previste all'allegato A al presente regolamento, ai fini della formazione della graduatoria di cui all'articolo 21.
Articolo 19 (Documentazione integrativa da allegare per interventi aventi ad oggetto la costruzione e il recupero)
a) documentazione attestante la proprietà in capo al richiedente e ad eventuali componenti del nucleo familiare dell'area, nel caso di costruzione, o del fabbricato oggetto di recupero;
b) ultimo progetto concessionato autenticato, completo di tutti gli elaborati tecnici;
c) concessione edilizia e eventuali varianti concessionate autenticate, o dichiarazione del Sindaco attestante la presentazione presso l'ufficio tecnico comunale della denuncia di inizio dell'attività, ai sensi dell'articolo 61, comma 1, della l.r. 11/1998;
d) computo metrico estimativo e relazione tecnica descrittiva;
e) documentazione catastale;
f) dichiarazione del richiedente attestante che al momento della presentazione della domanda di mutuo non è stata inoltrata la denuncia di fine lavori.
Articolo 20 (Documentazione integrativa da presentare per interventi aventi ad oggetto l'acquisto)
1. Per gli interventi aventi ad oggetto l'acquisto di immobili ultimati, oltre alla documentazione di cui all'articolo 18, il richiedente deve presentare, in duplice copia:
a) contratto preliminare di vendita registrato o atto di compravendita;
b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'inesistenza dei vincoli di parentela di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), tra venditore e acquirente, ovvero l'esistenza dei medesimi nei casi di cui all'articolo 12, comma 3;
c) documentazione catastale completa di planimetrie dell'abitazione oggetto di finanziamento;
d) certificato di agibilità o, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non sia reperibile, certificato dell'Ufficiale sanitario del Comune attestante la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari, nonché certificazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante l'idoneità statica dell'immobile.
2. Per gli interventi aventi ad oggetto l'acquisto di immobili in corso di costruzione o di recupero, oltre alla documentazione di cui all'articolo 18, il richiedente deve presentare, in duplice copia:
a) contratto preliminare di vendita registrato;
b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'inesistenza dei vincoli di parentela di cui all'articolo 12, comma 2, tra venditore ed acquirente, ovvero l'esistenza dei medesimi nei casi di cui all'articolo 12, comma 3;
c) pianta di progetto dell'abitazione oggetto di mutuo e relativa concessione edilizia;
d) documentazione attestante la proprietà dell'area in capo al venditore.
Articolo 21 (Formazione della graduatoria provvisoria)
1. La struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale verifica l'ammissibilità formale delle domande e provvede all'istruttoria delle stesse, ai fini della formazione della graduatoria di cui al comma 2.
2. Ai fini della formazione della graduatoria si applicano i punteggi di cui all'Allegato A al presente regolamento, nell'osservanza delle seguenti disposizioni:
a) l'occupazione dell'alloggio con contratto di locazione deve essere comprovata dalla presentazione di copia del contratto di locazione registrato, corredato della dichiarazione sostitutiva attestante la residenza e la data di decorrenza della stessa;
b) l'assoggettamento a provvedimento di sfratto esecutivo, non dovuto a morosità o ad altre inadempienze contrattuali, deve essere comprovato dalla presentazione di copia della sentenza di sfratto esecutiva;
c) la presenza di un invalido nel nucleo familiare deve essere comprovata da idonea certificazione rilasciata dagli organi competenti;
d) il matrimonio contratto nel biennio precedente la presentazione della domanda di mutuo è comprovato mediante dichiarazione sostitutiva del certificato di matrimonio;
e) lo stato improprio o antigienico dell'alloggio e la sua occupazione in condizione di sovraffollamento deve essere comprovato dalla presentazione di certificato rilasciato dal Comune, previo accertamento dei servizi comunali e dell'azienda USL;
f) il punteggio previsto in caso di ripresentazione della domanda precedentemente non finanziata per carenza delle risorse disponibili, è attribuito per due sole volte, indipendentemente dal numero delle ripresentazioni;
g) gli interventi di nuova costruzione e recupero con criteri propri della bioedilizia devono essere documentati dal relativo progetto e da opportuna documentazione circa l'utilizzo di materiali e criteri costruttivi propri della bioedilizia, con particolare riferimento al risparmio delle risorse energetiche e naturali.
3. I punteggi sono attribuiti sulla base delle condizioni possedute alla data di presentazione della domanda di mutuo.
4. A parità di punteggio, sono privilegiate nell'ordine le seguenti situazioni:
a) condizioni improprie o antigieniche dell'abitazione occupata;
b) sovraffollamento dell'abitazione occupata;
c) nucleo familiare più numeroso;
d) assoggettamento a provvedimento esecutivo di sfratto;
e) matrimonio contratto nel biennio precedente la presentazione della domanda;
g) presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap motorio o di soggetto affetto da grave invalidità;
h) persone sole con minori;
i) costruzione e recupero dell'abitazione secondo criteri propri della bioedilizia;
j) collocazione nella fascia di reddito inferiore;
k) maggiore anzianità di residenza in uno o più comuni della regione;
l) presentazione della domanda in data antecedente.
Articolo 22 (Approvazione della graduatoria provvisoria)
1. Entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, il dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale, previo esame da parte della commissione di cui all'articolo 24, approva la graduatoria provvisoria.
2. La graduatoria provvisoria è affissa all'albo notiziario della Regione, entro dieci giorni dall'approvazione e per un periodo di venti giorni.
3. L'avvenuta affissione è comunicata per iscritto agli interessati entro cinque giorni dalla data di affissione; la comunicazione deve indicare:
a) il punteggio assegnato;
b) la posizione in graduatoria;
c) la fascia di reddito;
d) l'importo del mutuo;
e) nell'ipotesi di esclusione, le motivazioni che hanno determinato la stessa.
4. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di affissione, il richiedente può proporre ricorso in opposizione nei confronti del provvedimento.
5. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione del ricorso, il dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale, sentita la commissione di cui all'articolo 24, adotta il provvedimento di accoglimento o rigetto dello stesso e nei dieci giorni successivi lo comunica all'interessato.
Articolo 23 (Graduatoria definitiva)
1. La graduatoria definitiva è approvata con provvedimento del dirigente della struttura competente in materia di edilizia residenziale entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 22, comma 5.
2. I soggetti inseriti nella graduatoria definitiva sono ammessi a finanziamento con provvedimento del dirigente della struttura di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento annuale disposto dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 2.
3. La struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale, entro trenta giorni dall'approvazione del provvedimento di cui al comma 2, ne comunica l'esito al richiedente.
Articolo 24 (Commissione regionale)
1. Presso l'assessorato regionale competente in materia di edilizia residenziale, è istituita la commissione di cui all'articolo 6 della l.r. 76/1984.
2. Fanno parte della Commissione:
a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale, o suo delegato;
b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di bilancio, o suo delegato;
c) un rappresentante di Finaosta s.p.a. designato dalla stessa, o suo delegato.
3. La commissione è presieduta dal dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale.
4. I membri della commissione restano in carica per un periodo pari a quello dell'organo che li ha nominati e comunque fino a quando il nuovo organo non provvede alla nomina dei nuovi membri.
5. Le funzioni di segreteria sono assicurate da personale dipendente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale.
6. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di tutti i membri della commissione.
7. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Articolo 25 (Vigilanza)
1. La struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale può disporre, in qualsiasi momento, idonei controlli sugli interventi oggetto di finanziamento, allo scopo di verificarne lo stato di attuazione e di accertare il rispetto di ogni altro obbligo o adempimento previsto dal presente regolamento, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione del mutuo.
CAPO VI MODALITÀ DI EROGAZIONE
Articolo 26 (Termine per la stipulazione del contratto di mutuo)
1. Il contratto di mutuo e il contratto preliminare di mutuo devono essere stipulati, pena la revoca del finanziamento, in caso di ritardo ascrivibile al beneficiario, entro il termine di sei mesi dalla data di trasmissione della documentazione all'ente mutuante, da parte della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale.
2. La Giunta regionale, previo parere della commissione di cui all'articolo 24, può concedere proroghe al termine di cui al comma 1 quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi.
Articolo 27 (Modalità di erogazione dei mutui aventi ad oggetto l'acquisto)
1. I mutui aventi ad oggetto l'acquisto di immobili provvisti di agibilità e accatastati, sono erogati in unica soluzione, subordinatamente:
a) al perfezionamento dell'atto di compravendita;
b) alla stipulazione del contratto di mutuo e all'acquisizione delle garanzie;
c) alla presentazione di autocertificazione attestante la residenza nell'abitazione finanziata.
2. I mutui aventi ad oggetto l'acquisto di immobili in corso di costruzione o recupero sono erogati secondo le seguenti modalità:
a) 90 per cento per quote successive, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, subordinatamente al perfezionamento del contratto preliminare di mutuo e all'acquisizione delle garanzie;
b) 10 per cento subordinatamente alla presentazione:
1) delle copie di eventuali progetti di variante e delle relative concessioni;
2) del certificato di agibilità;
3) della documentazione attestante la denuncia catastale al nuovo catasto edilizio urbano;
4) della autocertificazione attestante la residenza nell'abitazione finanziata;
5) di copia dell'atto notarile di compravendita.
3. Il mutuo è intestato al richiedente e agli eventuali soggetti titolari di quote di comproprietà inseriti nel nucleo familiare al momento della presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 7.
Articolo 28 (Modalità di erogazione dei mutui aventi ad oggetto la costruzione e il recupero)
1. I mutui aventi ad oggetto la costruzione e il recupero sono erogati secondo le seguenti modalità:
a) 90 per cento per quote successive, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, subordinatamente al perfezionamento del contratto di mutuo e all'acquisizione delle garanzie;
b) 10 per cento subordinatamente alla presentazione:
1) delle copie di eventuali progetti di variante e delle relative concessioni;
2) del certificato di agibilità;
3) della documentazione attestante la denuncia catastale al nuovo catasto edilizio urbano;
4) dell'autocertificazione attestante la residenza nell'abitazione finanziata;
5) di copia dell'atto di divisione nell'ipotesi prevista all'articolo 13, comma 1, lettera c).
2. Il mutuo è intestato al richiedente e agli eventuali soggetti titolari di quote di comproprietà inseriti nel nucleo familiare al momento della presentazione della domanda.
Articolo 29 (Termine di presentazione della documentazione e revoca)
1. La documentazione di cui agli articoli 27, comma 2, lettera b), e 28, comma 1, lettera b), deve essere presentata alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale entro quarantotto mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto preliminare di mutuo.
2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 comporta la revoca, con provvedimento del dirigente competente in materia di edilizia residenziale, delle somme ancora da erogare.
3. Nei casi di cui al comma 2, l'importo erogato è posto in ammortamento con decorrenza dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data di scadenza del termine di cui al comma 1, fermo restando l'obbligo della parte mutuataria di estinguere anticipatamente il mutuo alle condizioni previste all'articolo 31, comma 1, ove la documentazione non sia presentata entro ventiquattro mesi dall'inizio dell'ammortamento.
4. La Giunta regionale, previo parere della commissione di cui all'articolo 24, può concedere proroghe al termine di cui al comma 3 quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi.
CAPO VII VINCOLI ED ESTINZIONE ANTICIPATA
Articolo 30 (Vincolo di residenza)
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 31, comma 5, il mutuatario deve occupare stabilmente l'abitazione finanziata e mantenervi la residenza per almeno cinque anni, decorrenti:
a) dalla data del contratto di mutuo, per i mutui erogati in unica soluzione;
b) dalla data del contratto definitivo di mutuo, per i mutui erogati in più soluzioni.
2. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, comporta la revoca del finanziamento, con provvedimento del dirigente competente in materia di edilizia residenziale, la restituzione del capitale residuo e degli interessi a tasso agevolato maturati a decorrere dalla data dell'ultima rata corrisposta nonché il pagamento di una somma, a titolo di penale, pari a due semestralità comprensive di capitale ed interessi.
3. Il mutuatario che contragga matrimonio dopo la stipulazione del contratto di mutuo o del contratto definitivo, può trasferire la propria residenza presso il coniuge anche prima della scadenza del termine previsto al comma 1. In tal caso, l'abitazione può essere locata a parenti o affini o a nuclei familiari aventi i requisiti per l'accesso ai benefici di cui alla l.r. 76/1984.
Articolo 31 (Estinzione anticipata)
1. Il mutuatario può estinguere anticipatamente il mutuo previo pagamento del capitale residuo e degli interessi a tasso agevolato maturati a decorrere dalla data dell'ultima rata corrisposta.
2. L'estinzione anticipata, effettuata prima che siano decorsi cinque anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo o del contratto definitivo, comporta il versamento del capitale residuo e degli interessi a tasso agevolato maturati a decorrere dalla data dell'ultima rata corrisposta, maggiorato di una somma, a titolo di penale, pari a due semestralità comprensive di capitale ed interessi.
3. L'estinzione anticipata effettuata nel periodo di preammortamento, comporta il rimborso delle somme erogate e degli interessi a tasso agevolato maturati a decorrere dalla data dell'ultima rata corrisposta.
4. Nell'ipotesi di espropriazione immobiliare, la Giunta regionale può autorizzare l'estinzione anticipata da effettuarsi secondo le modalità previste al comma 1, anche nel caso in cui l'alienazione dell'abitazione oggetto di finanziamento sia perfezionata in forma extra-giudiziale.
5. La Giunta regionale può autorizzare l'estinzione anticipata alle condizioni di cui al comma 1, l'alienazione e l'eventuale accollo del mutuo, anche prima della scadenza del termine indicato al comma 2, nel caso in cui il mutuatario attesti e documenti adeguatamente la necessità di trasferire la propria attività e la propria residenza fuori dal territorio regionale.
Articolo 32 (Alienazione)
1. L'alienazione dell'abitazione finanziata è subordinata all'estinzione del mutuo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 33.
2. L'alienazione in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'estinzione anticipata del mutuo secondo le modalità indicate all'articolo 31, comma 2.
3. Qualora un componente del nucleo familiare sia colpito da handicap motorio o da invalidità grave e l'abitazione oggetto di finanziamento sia certificata come inadeguata dal Comune, sulla base dell'accertamento dei servizi competenti dell'azienda USL, la Giunta regionale può autorizzare, in alternativa:
a) l'alienazione dell'immobile finanziato e l'estinzione anticipata del mutuo alle condizioni di cui all'articolo 31, comma 1, e la concessione di un nuovo mutuo di importo pari al capitale residuo, finalizzato all'acquisto, alla costruzione o al recupero di un'altra abitazione idonea a soddisfare le esigenze sopravvenute;
b) l'alienazione dell'immobile finanziato e l'estinzione anticipata del mutuo alle condizioni di cui all'articolo 31, comma 1, e l'ammissione di una nuova domanda di mutuo, in deroga all'articolo 9, comma 1, lettera f).
Articolo 33 (Accollo)
1. Nell'ipotesi di alienazione effettuata dopo il decorso di cinque anni decorrenti dalla data di stipulazione del contratto di mutuo o del contratto definitivo, il mutuo può essere accollato in capo all'acquirente.
2. La richiesta di accollo, corredata del contratto preliminare di vendita registrato e della dichiarazione sostitutiva attestante i requisiti indicati all'articolo 9, commi 1 e 6, è presentata alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale.
3. Ai fini dell'accollo, il reddito complessivo del nucleo familiare, calcolato secondo le modalità indicate all'articolo 10, è pari alla somma dei redditi conseguiti dal nucleo familiare risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata.
4. L'accollo è autorizzato con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale.
5. Il piano di ammortamento del mutuo è ricalcolato al tasso agevolato applicabile alla fascia di reddito di appartenenza del nucleo familiare dell'acquirente, in vigore alla data del provvedimento di cui al comma 4.
Articolo 34 (Locazione e cessione in uso)
1. L'abitazione finanziata non può essere locata o ceduta in uso, anche gratuito, prima che siano decorsi cinque anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo o del contratto definitivo.
2. La locazione o cessione in uso, anche gratuito, in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'estinzione anticipata del mutuo secondo le modalità indicate all'articolo 31, comma 2.
Articolo 35 (Casi di separazione dei coniugi e di divorzio)
1. Nell'ipotesi di separazione dei coniugi o di divorzio, l'intera proprietà dell'immobile finanziato può essere alienata ad un coniuge, con conseguente accollo del mutuo.
2. Nel caso di cui al comma 1, il coniuge non accollatario può, in deroga a quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lettera f), presentare domanda di mutuo dopo la sentenza di divorzio.
Articolo 36 (Successione)
1. Nell'ipotesi di successione non trovano applicazione i vincoli e le penali previsti agli articoli 30, commi 1 e 2, 31, comma 2, e 34.
2. Nell'ipotesi di successione del coniuge o dei figli privi di reddito inseriti nel nucleo familiare, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi, la Giunta regionale, previo parere della commissione di cui all'articolo 24, può autorizzare il ricalcolo del piano di ammortamento del mutuo sulla base del reddito imponibile del nucleo familiare riferito all'anno di apertura della successione.
CAPO VIII PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI EMIGRATI
Articolo 37 (Provvidenze a favore degli emigrati)
1. Possono accedere ai finanziamenti disciplinati dal presente regolamento gli emigrati in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge regionale 11 agosto 1981, n. 63 (Provvidenze in favore dei lavoratori emigrati), da ultimo modificata dal regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 3.
2. Agli emigrati che rientrino per soggiorni temporanei nella regione, possono essere concessi mutui per interventi di recupero parziale o totale di un'abitazione in proprietà; in tal caso l'importo massimo di mutuo concedibile è pari al 50 per cento dell'ammontare previsto all'articolo 4, comma 2, e il relativo tasso di interesse è fissato nella misura prevista all'articolo 11, comma 1, lettera b).
3. Gli emigrati che sono rientrati definitivamente dall'estero da non oltre cinque anni beneficiano delle agevolazioni previste all'articolo 2 alle condizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 9.
4. Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse nei limiti di cui all'articolo 8, comma 4.
CAPO IX NORME FINALI E TRANSITORIE
Articolo 38 (Abrogazione di norme)
1. Il regolamento regionale 25 agosto 1997, n. 3 è abrogato.
Articolo 39 (Norme transitorie)
1. Ai fini dell'ammissione ai mutui, alle domande di mutuo presentate fino al 20 dicembre 2001, si applicano le disposizioni dei regolamenti vigenti al momento della presentazione della domanda.
2. Ai mutui concessi ai sensi dei regolamenti regionali, di seguito indicati, non erogati o erogati parzialmente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo:
a) 22 aprile 1985, n. 1;
b) 8 aprile 1986, n. 1;
c) 28 luglio 1987, n. 1;
d) 28 aprile 1988, n. 5;
e) 23 dicembre 1989, n. 2;
f) 23 agosto 1991, n. 2.
3. Il contratto di mutuo deve essere stipulato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, pena la revoca del finanziamento concesso.
4. Per i mutui che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultino in fase di preammortamento, la parte mutuataria può optare per:
a) il rimborso delle somme erogate, maggiorate degli interessi, al tasso in vigore al momento dell'estinzione anticipata, maturati a decorrere dalla data dell'ultima rata corrisposta;
b) la stipulazione del contratto definitivo per un importo pari alle somme erogate, con conseguente revoca dell'importo residuo; al piano di ammortamento è applicato il tasso di interesse agevolato indicato nel contratto preliminare.
5. Qualora, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la durata del preammortamento sia superiore a quarantotto mesi, l'estinzione anticipata o la stipulazione del contratto definitivo devono essere effettuate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
6. Qualora, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la durata del preammortamento sia inferiore a quarantotto mesi, l'estinzione anticipata o la stipulazione del contratto definitivo devono essere effettuate entro sei mesi dalla data di scadenza dei quarantotto mesi.
Allegato A
(Omissis)
Président La IIIème Commission a exprimé à la majorité son avis favorable.
La parole au rapporteur, le Conseiller Cottino.
Cottino (UV) Ritengo giusto e corretto, in qualità di relatore, sottolineare innanzitutto il lavoro proficuo svolto dalla III Commissione e che ha prodotto dopo franca e aperta discussione ben 11 emendamenti, alcuni servono per una maggiore chiarezza e comprensione del regolamento, altri sono sicuramente di sostanza e di notevole rilievo.
Voglio ancora specificare che questo è stato possibile grazie alla disponibilità, oltre che di tutti i Commissari, dell'Assessore e dei Dirigenti responsabili della predisposizione del testo oggetto del regolamento.
È ancora opportuno evidenziare che non si è fatto un nuovo testo di commissione perché il tempo a disposizione non avrebbe permesso una verifica tecnico-legale degli emendamenti stessi, verifica puntualmente operata dopo la riunione di commissione e il cui contenuto è nelle mani di tutti i componenti della III Commissione sin da venerdì scorso.
Per queste ragioni gli emendamenti verranno presentati in aula dall'Assessore stesso, anche se mi permetterò già con questa relazione di evidenziare il contenuto di quelli più importanti o perlomeno di alcuni di essi.
Prima di entrare nel merito del contenuto della proposta di regolamento credo sia importante ricordare i motivi che hanno portato a questa proposta e del perché della sua urgenza. È appena il caso di ricordare ancora che con l'introduzione della nuova moneta europea si rende necessario riparametrare tutti i valori di riferimento a questa nuova realtà. Si è approfittato anche per adeguare tutti gli importi sulla base dell'indice di valutazione ISTAT che ha portato ad una maggiorazione, poi arrotondata in eccesso, del 10,50 percento.
Vi è poi la necessità di dare applicazione a quanto previsto dalla legge finanziaria che prevedeva la presentazione della domanda con scadenza annuale, alcune altre norme sono tese a semplificare sia le procedure di presentazione delle domande sia l'iter delle stesse, questo sulla base dell'esperienza accumulata in questi 5 anni di applicazione del regolamento in vigore. L'urgenza è dettata invece dalla volontà di applicazione di questo nuovo regolamento per l'anno in corso anche in ossequio alla già citata legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38.
Per quanto riguarda il contenuto di questa proposta di regolamento, chiarisco subito che non ho intenzione di abusare della vostra pazienza entrando nel merito di ogni singolo articolo - la proposta in questione ne conta ben 39 -, ma molto più semplicemente di sottolineare quelli che ritengo più importanti, tralasciando quelli che hanno subito modifiche che potrei definire esclusivamente di forma o modifiche tecniche non molto importanti.
La prima modifica importante, anche se può sembrare solo di chiarimento, la troviamo all'articolo 3 con la definizione del nucleo familiare che mi pare più precisa e logica rispetto alla precedente, che tra l'altro ha creato alcuni problemi di applicazione.
All'articolo 5 troviamo un'innovazione importante riguardante il periodo di ammortamento dei mutui, infatti si prevede che, su richiesta del soggetto interessato, la durata del periodo di ammortamento possa essere ridotto per scaglioni di 5 anni sino ad un minimo di 10 anni.
All'articolo 9, comma 2, viene introdotto il principio della possibilità di accesso al mutuo per coloro che sono trasferiti d'imperio per cause di lavoro anche se non hanno ancora 5 anni di residenza in Valle, sarà sufficiente la residenza al momento della presentazione della domanda. Sempre all'articolo 9 il comma 7 verrà sostituito da un emendamento teso a chiarire chi deve usufruire dell'alloggio oggetto di mutuo, in caso di richiesta presentata da un componente inserito nel nucleo familiare dei genitori, derogando al principio generale in caso di soggetti non autosufficienti, questo anche per far risparmiare la Regione nel settore dell'assistenza sociale. Il comma 2 dell'articolo 10 ha lo scopo di agevolare il raggiungimento del reddito minimo per accedere al mutuo, conteggiando anche eventuali rendite a tassazione separata o eventuali sussidi. Preciso ancora che questo è soltanto per raggiungere la soglia minima di accesso al mutuo e non per tutti gli altri valori previsti dal regolamento stesso.
All'articolo 12 viene sancito il principio del non superamento di un certo valore - il quintuplo del valore del mutuo - per aver diritto al mutuo di acquisto. Si ritiene infatti che chi si può permettere acquisti di tale entità possa permettersi di farlo anche senza mutui agevolati a carico dell'ente pubblico. Lo stesso principio si applica per quanto riguarda il recupero case esistenti (articolo 14, comma 6).
Mi pare poi importante evidenziare il contenuto del punto c, comma 2, articolo 14 che permette di accedere a mutui per interventi di adeguamento alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche qualora un componente del nucleo familiare sia portatore di grave handicap motorio. Al comma 3 di questo stesso articolo si concede una deroga di superficie per ogni portatore di handicap. Mi pare importante evidenziare che questo concetto è totalmente innovativo, credo che l'importanza di questo principio, dal punto di vista sociale, sia più che evidente e non necessiti di ulteriori considerazioni.
All'articolo 18, che prevede innovazioni nella presentazione della documentazione da allegare alla domanda, mi sembra importante l'introduzione dell'autocertificazione per alcuni requisiti che assieme ad altre modifiche dovrebbe semplificare ed agevolare la presentazione.
Mi pare poi importante il contenuto dell'articolo 27 per quanto riguarda la possibilità di ottenere quote di mutuo in base agli stati di avanzamento, questo anche nel caso di acquisto di case in costruzione - un'ipotesi che prima non era prevista -, per poter usufruire di parte del finanziamento nel momento in cui si realizza l'investimento e non a lavori ultimati, come avviene attualmente, cosa che a volte ha creato grandi problemi ai fruitori di mutuo.
La Commissione ha poi ritenuto importante derogare al principio generale della residenza nell'abitazione acquistata con finanziamento per coloro che, per legge, dovessero assumere la residenza in luogo diverso. Lo stesso principio si dovrà applicare all'articolo 28 concernente i mutui destinati alla costruzione ed al recupero del patrimonio abitativo. All'articolo 30 si precisa in modo inequivocabile quale deve essere la penale da pagare in caso di revoca del mutuo per mancato rispetto delle condizioni previste per la destinazione dell'abitazione oggetto del finanziamento. Prima il calcolo era complicato e comunque penalizzava maggiormente chi era prossimo all'estinzione naturale del mutuo.
Importante il contenuto dell'articolo 32 che ha lo scopo di agevolare i nuclei familiari con componenti portatori di handicap motorio. Come già evidenziato, l'articolo 14 tendeva ad agevolare quei nuclei familiari che già al momento della domanda comprendevano portatori di tale handicap, mentre questo articolo tiene conto di eventuali sopravvenuti handicap con mutuo in corso sia per quanto riguarda la possibilità di alienazione dell'abitazione già finanziata, sia per quanto riguarda l'accensione di un eventuale nuovo mutuo in deroga al principio previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera f.
Infine, è opportuno sottolineare quanto previsto dall'articolo 39 (Norme transitorie) che ha lo scopo di sanare situazioni anomale ancora in essere. Esistono, in effetti, situazioni di mutui concessi e mai perfezionati, mutui in ammortamento e mai attivati definitivamente e mutui usufruiti parzialmente e mai conclusi. Con la normativa prevista si potrà definitivamente sanare la situazione sia nell'interesse dei mutuatari sia della Regione. Per quanto riguarda la Regione ciò significa sbloccare ingenti capitali ora vincolati per questi assegnatari.
Non ho sicuramente la presunzione di avere, con questa breve relazione, chiarito in modo esaustivo tutto il contenuto del regolamento in approvazione; credo tuttavia di averne messo in risalto i punti salienti, contribuendo così alla discussione generale.
Per i motivi già accennati sarà l'Assessore a presentare e illustrare tutti gli emendamenti che peraltro sono già stati discussi in Commissione.
Président La parole à l'Assesseur au territoire, à l'environnement et aux ouvrages publics, Vallet.
Vallet (UV) Per ringraziare il Consigliere Cottino dell'esaustiva e approfondita relazione. Non credo sia necessario aggiungere altro nel merito.
Voglio però cogliere l'occasione per ringraziare i componenti della III Commissione per l'apporto assolutamente costruttivo e di qualità che è stato dato nella discussione di questo provvedimento e per scusarmi con loro per l'urgenza che ho loro posto nella richiesta di esaminare senza indugio questo argomento; urgenza legata al fatto che la scadenza che abbiamo posto per la presentazione delle domande ci obbliga a correre in quanto, dopo l'approvazione da parte del Consiglio, si dovrà predisporre la modulistica necessaria e, peraltro, ho avuto modo di dirlo anche in commissione, la materia è assolutamente complessa e da parte della Strutture e da parte mia è stato necessario utilizzare parecchio tempo, quindi non è stato possibile arrivare prima alla discussione in Consiglio.
Ha anticipato il relatore che in Commissione, grazie appunto all'esame e alla discussione ampia che è stata fatta dell'argomento, sono state evidenziate alcune questioni che si sono tradotte in 11 emendamenti che io presento ora in quanto, trattandosi di materia assolutamente complessa, è stato necessario farli esaminare a fondo e dalla struttura tecnica del Dipartimento delle opere edili e dall'Ufficio legislativo e della Giunta e del Consiglio. Illustro rapidamente gli emendamenti che colgono e traducono le osservazioni che sono state fatte in III Commissione.
Il primo emendamento riguarda il secondo comma dell'articolo 9 che, così come era proposto nella versione approvata dalla Giunta, appariva di difficile lettura, ma soprattutto conteneva una contraddizione in termini laddove il regolamento si rivolge a coloro che per cause di servizio vengono ad abitare in Valle d'Aosta e ottengono la residenza.
Prima che siano trascorsi i cinque anni il regolamento, come l'abbiamo proposto, prevede la possibilità per costoro di presentare domanda di mutuo, non è quindi una questione discrezionale che può o non può essere accolta, non serve l'approvazione della Giunta regionale, ma è un'opportunità che viene sancita dal regolamento stesso. Il comma 2 è stato riformulato in questo senso.
Sempre all'articolo 9 è stato riformulato il settimo comma in quanto la previsione originaria, già prevista dal regolamento che andiamo ad abrogare, contiene una limitazione che è stata valutata essere troppo rigida dalla Commissione, cioè il divieto di risiedere da parte degli altri componenti il nucleo familiare nell'abitazione finanziata con mutuo ottenuto dal figlio maggiorenne, appartenente a questo nucleo familiare, prima dei cinque anni.
Abbiamo voluto introdurre una modifica con la quale il divieto viene mantenuto ad eccezione degli altri componenti il nucleo familiare eventualmente non autosufficienti.
Un ulteriore emendamento viene portato al comma 2 dell'articolo 10. Tale comma introduce una novità importante per la definizione del reddito del nucleo familiare indispensabile per poter accedere al mutuo, cioè introduce la possibilità di calcolare, per definire il limite minimo, anche i sussidi concessi dagli Enti pubblici a fini assistenziali. Evidentemente - e questo è il senso dell'emendamento - deve trattarsi di sussidi aventi carattere di continuità. Il quarto emendamento, riferito al comma 1 dell'articolo 11, richiesto dal Consigliere Frassy, è assolutamente necessario per chiarire che le detrazioni previste dal 3° e 4° comma dell'articolo 10 si applicano non solo per la determinazione dei redditi di cui all'articolo 10, ma anche per la determinazione delle fasce previste dall'articolo 11.
Il quinto emendamento è al 4° comma dell'articolo 21; qui la Commissione ha voluto dare un ordine di priorità nel caso in cui le domande ottengano lo stesso punteggio, privilegiando e quindi portando in un ordine di priorità maggiore la casistica delle persone sole con minori a carico.
Il sesto emendamento di conseguenza è legato al quinto.
Il settimo, ottavo e nono emendamento servono a definire una situazione relativa all'obbligo di risiedere nell'abitazione finanziata da parte dei fruitori del mutuo. Si è voluto chiarire che questo obbligo permane in capo a tutti, fatti salvi i casi in cui la residenza sia assunta altrove, conseguentemente ad obblighi di legge; faccio l'esempio che è stato fatto in Commissione riferito agli appartenenti al Corpo forestale valdostano che per legge sono tenuti ad assumere la residenza nella circoscrizione in cui prestano servizio e che quindi devono trasferire lì la residenza.
Con il decimo emendamento si prende atto al comma 3 dell'articolo 32 che la questione non è discrezionale, ma che dipende dalla richiesta del soggetto interessato e quindi, non essendo discrezionale, la questione viene risolta a livello di struttura dirigenziale e non serve la delibera della Giunta regionale.
Viene poi infine con l'undicesimo emendamento sostituita la tabella che rispetto all'originale differisce in due punti. La Commissione ha ritenuto necessario introdurre, per quanto riguarda i punteggi attribuiti alla composizione del nucleo familiare, un maggior equilibrio rispetto ai punteggi che erano stati proposti dalla Giunta regionale andando a raddoppiare il punteggio assegnato al coniuge, passando da 1 a 2 punti, e andando a ridurre il punteggio assegnato al nucleo composto da persona singola con meno di 35 anni, portandolo da 3 a 1,5; è stato meglio specificato il 7° punto per quanto riguarda la definizione di persona sola con o più minori a carico. Questi sono gli emendamenti che presento alla votazione del Consiglio, ringraziando ancora per l'apporto costruttivo che è stato dato in III Commissione. Mi auguro che il Consiglio voglia votare questa proposta di regolamento.
Président Le débat est ouvert.
La parole au Conseiller Frassy.
Frassy (FI) Noi abbiamo partecipato fattivamente alla discussione in Commissione perché eravamo convinti che su questo argomento si dovesse uscire dalle logiche di contrapposizione fra maggioranza e opposizione in quanto si tratta di dare attuazione ad una norma di legge che aveva non poche lacune rispetto alle esigenze attuali.
È una modifica necessaria e attesa da tempo perché il precedente regolamento non riusciva a dare piena attuazione alle aspettative che molti nostri concittadini ponevano nell'accedere ai mutui per il finanziamento della prima casa. Vi erano dei parametri reddituali che non erano sempre corretti rispetto all'evoluzione della società, vi erano dei meccanismi di punteggio che non tenevano conto di certe situazioni familiari, che sono state invece rivisti e corretti nell'ambito di questa nuova proposta di regolamento; sono state messe a fuoco parecchie delle cose che il relatore e l'Assessore hanno già avuto modo di evidenziare e sulle quali riteniamo non sia il caso di ritornare.
Va però detto che se è vero che la Commissione ha lavorato in maniera fattiva, cercando di apportare dei miglioramenti al regolamento, non possiamo non evidenziare come questo regolamento, sul quale sicuramente l'Assessore e gli uffici hanno lavorato per parecchie settimane, o forse per parecchi mesi, è stato oggetto di esame in Commissione in una tirata di qualche ora, di conseguenza ha impedito quegli ulteriori approfondimenti che noi riterremmo essere auspicabili e che abbiamo comunque voluto formalizzare con degli ulteriori emendamenti che andremo a presentare all'attenzione dell'aula.
È evidente che se fossimo riusciti a trovare un meccanismo di lavoro differente, probabilmente gli emendamenti venivano recepiti in Commissione, compresi quelli dell'Assessore, che invece saranno oggetto di votazione distinta in aula, e su una materia così complessa avremmo potuto verificare in maniera più puntuale le diverse situazioni di impatto che soprattutto la parte dell'allegato A può avere sulle situazioni concrete. Non siamo riusciti ad esempio ad avere una simulazione di ciò che voglia dire nel concreto l'applicazione di queste previsioni contenute nell'allegato
A che oserei dire sono sostanziali rispetto all'intero regolamento perché l'accesso alla possibilità di mutuo dipende dall'articolazione del meccanismo di punteggio e sul meccanismo di punteggio la Commissione ha avuto parecchio da ragionare e da riflettere, ma non è riuscita ad arrivare al di là di quello che poteva essere un artigianale - se vogliamo usare un eufemismo - aggiustamento del punto piuttosto che del mezzo punto.
Prima di esprimere il giudizio finale su questo disegno di regolamento perciò aspetteremo di vedere quale sarà il risultato relativo anche ai quattro emendamenti che andiamo a presentare, che riteniamo essere in parte a completamento degli emendamenti dell'Assessore - perché alcuni ritornano sulle questioni già puntualizzate, ma che nella fretta della loro puntualizzazione hanno lasciato delle finestre pericolose nel disegno del regolamento - e che riteniamo significativi sulle norme transitorie o sui vincoli posti ai nuclei familiari originari in relazione alla novità che è stata inserita nel regolamento di consentire a soggetti che vivono nell'ambito del nucleo familiare di poter comunque avere un mutuo a loro intestato, estraniandoli per certi versi da quello che è il contesto reddituale del nucleo di riferimento.
Ritengo però che, vista la complessità della materia e degli emendamenti, sia opportuno per evitare confusione che l'illustrazione avvenga successivamente e puntualmente sui singoli articoli, perciò con questa considerazione, che sicuramente è stato fatto un lavoro importante, ma che dei tempi diversi avrebbero potuto permetterci un lavoro più completo, demandiamo alla conclusione del dibattito generale il nostro giudizio complessivo sul regolamento.
Président La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.
Squarzino (PVA-cU) Per molti aspetti riprenderò alcune osservazioni fatte dal collega Frassy in quanto lo svolgimento dei lavori in Commissione ha suscitato reazioni simili nei membri della Commissione. Credo che sia giusto che si provveda con regolamento a disciplinare alcuni casi che si sono dimostrati problematici, alcune cose che andavano aggiornate: le norme sull'autocertificazione, la trasformazione delle lire in euro; come pure è stato utile che venissero chiarite meglio alcune situazioni quali la definizione del nucleo familiare.
Scegliendo di considerare appartenenti allo stesso "nucleo familiare? coloro che hanno la stessa residenza anagrafica, si è fornito un dato oggettivo utile per descrivere una situazione, al di là di qualunque valutazione soggettiva.
Positivi anche alcuni aggiustamenti, fra questi la possibilità di estinguere il mutuo prima dei 25 anni, di regolamentare alcune situazioni che già si erano evidenziate nel corso degli anni precedenti, interpretando in modo più corretto il regolamento ed esplicitando quello che prima era meno chiaro; ad esempio, ritengo positivo che si sia precisato che il limite del valore dell'immobile da acquistare non deve essere più del quintuplo dell'importo del mutuo.
Il secondo elemento interessante di questo regolamento è il fatto che vengono riviste le facilitazioni ad alcune categorie di persone: le coppie sposate, le famiglie con handicap, i singoli, i giovani di età inferiore ai 35 anni, donne sole con bambini e che vengono facilitate alcune tipologie di costruzioni che rispettano i criteri della bioedilizia. Questo è interessante e denota una buona volontà.
Ma qui ci sorge un dubbio, in quanto non sono chiari né i criteri in base ai quali vengono scelte le categorie da facilitare né le priorità, per cui quasi tutti rientrano nei criteri indicati: ma allora sono tutti privilegiati. Rispetto alle famiglie con handicap, è chiaro che ci sono delle esigenze oggettive per quanto riguarda le barriere architettoniche; ma per tutte le altre categorie che appaiono sulla tabella annessa, quali sono i criteri che ne dettano le priorità?
Nel tentativo, in commissione di contemperare esigenze e sensibilità diverse, si è giunti ad un risultato in cui però viene meno l'indicazione di priorità. Per cui non si capisce bene qual è la politica dell'edilizia sulla prima casa che questa Giunta vuole fare, quali sono le scelte, perché ci sono tutte le situazioni, tutte un po' allo stesso piano, tutte ugualmente importanti e ripeto che non è ben chiaro dove si vuole andare a parare.
In questo senso anch'io ribadisco due caratteristiche del lavoro in Commissione: si è lavorato molto bene in quelle tre ore e do atto all'Assessore Vallet che è uno dei membri della Giunta fra i più disponibili a lavorare con le commissioni, nel senso che è sempre disposto a prendere sul serio le osservazioni che i commissari fanno, può essere d'accordo o non d'accordo, ma le prende sul serio…
(interruzione del Consigliere Marguerettaz, fuori microfono)
… questo lo dice lei, collega Marguerettaz, io mi rivolgevo in questo momento all'Assessore Vallet, quindi va dato atto di questa intelligente capacità di dialogo e di gestione del rapporto con la Commissione. Contemporaneamente però il tempo è stato molto limitato e il fatto stesso che in tre ore siano state suggerite così tante modifiche sta ad indicare, da una parte, sicuramente la capacità dell'Assessore di capire le esigenze dei Commissari e di dare una possibile risposta, dall'altra parte anche la complessità della materia.
Mi chiedo, se la Commissione avesse avuto più tempo per lavorare con l'Assessore, se alcune cose più interessanti sarebbero emerse perché è da novembre che in Assessorato si discute di questo tema e la Commissione in tre ore ha dovuto concludere l'esame del provvedimento. Ci sono due domande che vorrei ancora porre all'Assessore. La prima domanda è questa: se la tempistica così come è stata individuata, il fatto cioè che ci sia un unico momento in cui presentare la domanda e non più due momenti, accorcia o meno la possibilità da parte dell'interessato di avere il mutuo. Questo tipo di regolamento con la nuova tempistica individuata accorcia i tempi che intercorrono fra il momento della domanda e il momento dell'erogazione del mutuo? Ricordo che in questo momento chi ha fatto domanda al primo semestre 2001 avrà una risposta soltanto nel 2003; d'altra parte, se c'è un unico momento, nel 2001 per far le domande, che sia il primo o il secondo semestre, è sempre solo nel 2003, che vengono date le risposte. Così, ad esempio se l'esigenza sorge non a luglio, quando probabilmente si individuerà il termine della domanda, ma sorge a settembre, i soggetti interessati devono aspettare fino a luglio dell'anno successivo per presentare la domanda, e poi devono aspettare altri due anni solari perché solo nel secondo anno solare riescono ad avere il mutuo. È questa la tempistica prevista?
Secondo problema: le risorse. Di questo non abbiamo parlato assolutamente, dando per scontato che le risorse ci siano, però sarebbe interessante capire quante sono perché nel bilancio al capitolo collegato a questa legge sono indicate zero risorse.
Président La parole au Conseiller Borre.
Borre (UV) Mi dispiace di non aver partecipato ai lavori della III Commissione perché se lo avessi fatto, avrei evitato questo mio intervento.
Questo atto, che va a sostituire il regolamento n. 3/1997, è un regolamento di attuazione della legge n. 76/1984, porta quindi modifiche che ritengo opportune alla luce dell'esperienza acquisita e dei problemi riscontrati in cinque anni di applicazione del regolamento n. 3. Varrebbe forse la pena di soffermarci sulla legge che è datata 1984 e che potrebbe oggi avere risvolti diversi.
Tornando alla proposta di regolamento, ho già detto all'inizio: modifiche opportune e necessarie, quindi condivisibili. Ho colto alcuni punti che bene ha illustrato il relatore e altri che non ho trovato nella relazione, ma che hanno a mio parere un rilievo importante. Un punto riguarda la domanda di acquisto, che deve essere corredata con l'atto o con il compromesso; si evita con questa modifica l'esame di oltre 500 domande per arrivare a classificarne 50 o 60. Sempre per l'acquisto, finanziamenti con stati di avanzamento e il datore di ipoteca sarà l'impresario.
Coloro che hanno fatto domanda e non vengono ammessi alla prima selezione in seconda battuta avranno quattro punti. Questo è importante perché c'è gente che per mancanza di finanziamenti viene esclusa la prima volta, pur avendo i requisiti, quindi la seconda volta ha un punteggio superiore.
Mi pare però di individuare un'interpretazione pericolosa nel comma c) dell'articolo 16, dove si fa riferimento agli interventi di acquisto, di costruzione o di recupero di abitazioni aventi caratteristiche di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969: questo è un decreto che ormai non si usa quasi più perché di case di lusso classificate A7 quasi non ce ne sono più e perché l'interpretazione di "casa di lusso? oggi è difficile da darsi, però si poteva riprendere questo concetto e riportarlo all'articolo 12, comma d), dove si parla del quintuplo del valore del mutuo.
Mi aspettavo che con questo regolamento l'Assessore marcasse di più il principio del recupero, dico questo perché sono convinto che anche l'Assessore pensi che sia sempre più inevitabile cercare la risposta all'abitazione nel recupero sia delle abitazioni esistenti che di zone degradate. È vero che il 50 percento nei criteri di ripartizione va per gli interventi aventi oggetto il recupero, è vero che vi sono seimila euro in più per la spesa massima ammessa fra acquisto e recupero, è però altrettanto vero che i costi fra acquisto del nuovo e recupero sono ben diversi. Ecco quindi che, per incentivare e favorire la filosofia del recupero, sono necessarie misure più pesanti e più vicine alla problematiche sia burocratiche che economiche legate a quel tipo di operazione.
Viene inserito all'articolo 21, lettera g), un argomento di grande rilevanza: la bioedilizia, con particolare riferimento al risparmio delle risorse energetiche naturali, un argomento che ritengo di grande rilievo e che, proprio perché potrebbe dare ottimi risultati, credo debba trovare spazi di realizzazione diversi e mi spiego meglio. Questa materia è in continua evoluzione, quindi in continua sperimentazione, non mi risulta che la bioedilizia sia cultura presente nelle progettazioni.
Oggi con l'Assessorato competente si risponde con contributi alle varie tecniche del risparmio: serramenti e vetri doppi, coibentazioni varie, produzione di energia alternativa, eccetera; il mio pensiero è che i due Assessori potrebbero individuare una possibilità di costruire un edificio sperimentale in collaborazione con un comune, dove mettere in opera tutte le tecniche della bioedilizia, quindi potere in futuro trarre giuste conclusioni sulla bontà, sui risparmi e sui costi di costruzione. È necessario, per far fronte ad un progetto del genere, formare anche professionisti o meglio formare la cultura di quel tipo di progettazione.
Concludendo, ritengo importante il regolamento, importanti queste modifiche, importante l'incidenza che la legge n. 76/1984 ha nel panorama dell'abitare nella nostra regione. Voglio però pregarla, Assessore, di voler fare uscire dal cassetto - dico questo perché so che non è più solo nella sua testa, ma già si sta concretizzando - il progetto di legge che vede coinvolti con convenzioni privati proprietari di alloggi e imprenditori edili affinché si possa dare una risposta al problema abitativo anche a coloro che non possono accedere al mutuo per la prima casa né ad un alloggio di edilizia popolare.
Président La parole au Conseiller Lanièce.
Lanièce (SA) La proposta di regolamento regionale n. 15 sulle norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale, che oggi stiamo discutendo, rappresenta senz'altro una positiva e necessaria modificazione del precedente regolamento.
Il movimento della Stella Alpina, consapevole della validità di questo atto, darà voto favorevole al provvedimento, importante ed essenziale in vista del ripensamento delle politiche urbane e sociali, riguardante problemi primari di interesse generale qual è ad esempio quello della casa, problema la cui soluzione è sempre stata fra i punti principali dei programmi di qualunque amministrazione.
Gli aspetti positivi del regolamento da sottolineare sono strettamente legati all'importanza che viene data al ruolo della famiglia che, per noi della Stella Alpina, rappresenta la cellula fondamentale della società valdostana: in effetti, relativamente all'allegato A, quello riguardante i punteggi ai fini della formazione della graduatoria per l'ammissione delle domande per i mutui, rispetto al precedente regolamento si ha un aumento del 150 percento del punteggio assegnato alle coppie che abbiano contratto matrimonio nel biennio precedente alla presentazione della domanda; inoltre, mentre con il vecchio dispositivo si assegnava un punteggio pari a 0,80 punti per ogni persona appartenente al nucleo familiare, ora sono stati stabiliti, grazie anche al buon lavoro fatto dai Commissari della III Commissione, che hanno apportato di concerto con l'Assessore le opportune modifiche alla tabella dell'allegato, i seguenti punteggi: 2 per il coniuge e 2 per ogni figlio, e ciò va nella direzione di avvantaggiare nella graduatoria le famiglie intese come nucleo composito.
Oltre alla valorizzazione della famiglia è stata data anche molta attenzione alle realtà particolarmente disagiate ovvero a quei nuclei familiari al cui interno vi sono dei portatori di handicap: anche a questi, giustamente, è stato riconosciuto un maggior punteggio rispetto a quello attribuito in passato.
Vi è poi una nuova e interessante innovazione che riguarda le modalità di erogazione dei mutui aventi per oggetto l'acquisto: quote del finanziamento richiesto potranno essere erogate al richiedente anche in corso di avanzamento dei lavori e non solo ad ultimazione finale dell'opera. La famiglia potrà così usufruire di parte del mutuo nel periodo di concreto investimento.
Il nuovo regolamento comunque non dimentica neppure coloro che per svariati motivi vengono a restare soli, con però uno o più figli a carico: anche a costoro vengono riconosciute delle facilitazioni nel nuovo testo del regolamento.
Un'altra sostanziale novità è costituita dall'obbligo di presentare, allegata alla domanda di mutuo riguardante l'acquisto, copia del compromesso di vendita, senza la quale la richiesta non viene neppure presa in considerazione: tale disposizione limiterà sicuramente il numero delle domande, consentendo di abbreviare i tempi dell'esame delle stesse domande presentate e di conseguenza anche quelli per la compilazione delle graduatorie e quindi anche quelli per l'assegnazione dei finanziamenti.
Come si può ben osservare, il regolamento regionale n. 15 comporta novità decisamente interessanti. Ovviamente nell'analisi approfondita di qualsiasi questione è più che mai corretto cercare di rilevarne tutti i vari aspetti, anche quelli più problematici e, per raggiungere tale scopo, occorre obbligatoriamente far riferimento a dati e numeri che ci permettano una visione più completa ed approfondita sul fatto in questione. Ecco perché ho richiesto all'Ufficio regionale mutui i dati relativi alle domande sia accolte sia respinte dal 1998 al 2001.
Dalla disamina della tabella in mio possesso si deducono alcune importanti considerazioni: ad esempio nel 1998 su 940 domande presentate, di cui 706 sono state le domande per acquisto prima casa accettate, ne sono state finanziate solo 286; nel 1999 su 1.034 domande, di cui 790 relative all'acquisto, ne sono state finanziate 282; nel 2000 su 1.132 richieste, di cui 884 per l'acquisto, ne sono state soddisfatte solo 270; infine nel 2001 su 1.045 domande, di cui 809 per l'acquisto, ne sono state evase 274. Sono dati che si commentano da soli. Ovviamente il fatto, previsto dal nuovo regolamento, di dover allegare copia dell'atto di compromesso alla domanda attenuerà il numero delle richieste per l'acquisto, ma certamente non modificherà di molto il divario fra le domande presentate e quelle finanziate.
Mi sembra che sia a questo punto più che mai corretto che questo problema sia portato all'attenzione dell'Amministrazione regionale e delle forze politiche in previsione della prossima legislatura, e cioè la necessità di prevedere nel prossimo futuro un aumento ipotizzabile almeno dai 3 ai 5 milioni di euro all'anno dei fondi regionali destinati ai mutui per la prima casa, in modo tale da poter permettere, grazie al maggior finanziamento e grazie anche alle innovazioni previste dal regolamento, di cui ho parlato prima, il soddisfacimento di più richieste di mutuo, soprattutto per quanto riguarda l'acquisto per la prima casa che, oggi come oggi, rappresenta la domanda più pressante e anche la più penalizzata in base ai numeri che ho prima messo in risalto.
Tenuto conto che il problema casa rappresenta per tutte le forze politiche un problema fondamentale, sul quale tutti come buoni amministratori vogliamo e dobbiamo intervenire, vorrei approfittare di questa discussione per fare alcune brevi considerazioni sul problema casa in senso lato, considerazioni che spero possano essere oggetto di dibattito in previsione della prossima legislatura e che riguardano anche il concetto di edilizia sovvenzionata, che è un altro aspetto piuttosto importante del problema casa.
Forse la questione può sembrare a qualcuno un'improvvisa uscita di tema, oggetto del dibattito in corso, ma in realtà anche le case popolari rientrano a pieno titolo nell'ambito dei problemi inerenti l'emergenza abitativa; a questo riguardo possiamo dire che non vi è differenza sostanziale quanto alla necessità tra colui che richiede un mutuo per la prima casa e chi fa domanda per ottenere l'alloggio popolare, in quanto si tratta delle due facce della medesima medaglia, rappresentata da famiglie e persone alla ricerca di una loro abitazione definitiva.
Una prima considerazione riguarda il ruolo dell'ARER. Come tutti sanno, da qualche anno l'ex IACP si è trasformata in Agenzia regionale per l'edilizia residenziale. Tale organismo si propone come ente gestore del patrimonio edilizio pubblico e come ente attuatore degli interventi di edilizia residenziale pubblica in Valle d'Aosta, divenendo dunque un punto di riferimento per il bacino di utenza delle case popolari valdostane.
"Unico ente, unico referente?, recita il messaggio delle nuove politiche sociali e urbanistiche, ma ciò però non sta avvenendo ad Aosta, dove vi è un'altra realtà oltre all'ARER che gestisce l'edilizia residenziale pubblica: il Comune stesso, attraverso la sua Agenzia di pubblici servizi, l'APS.
Ma nei fatti tale binomio non sembra essere riuscito finora a migliorare le cose, anzi vi sono esempi che dimostrano come lo sdoppiamento delle funzioni abbia comportato in più di un'occasione disagi agli utenti e ritardi burocratici, maggiormente aggirabili e superabili se a gestire il problema della domanda e dell'offerta delle case popolari fosse un solo ente, maggiormente competente, per via anche dell'esperienza ultra sessantennale, quando era ancora IACP, qual è ora l'ARER. È vero che recentemente il Comune di Aosta sta cercando di ovviare al problema; ricordo qui il Consiglio monotematico sulla casa ove hanno relazionato il Presidente dell'ARER, Francesco Salzone, l'Assessore comunale Piassot e, tramite la sua relazione inviata all'assemblea, l'Assessore regionale Vallet.
Le risoluzioni approvate in quella sede non hanno però ancora trovato né attuazione né concretezza, e ciò significa che il problema persiste e che è quindi necessario, in prospettiva, ribadire politicamente la necessità che ci sia un unico ente che si occupi in futuro dell'edilizia residenziale in tutta la Valle, cioè l'ARER, nell'ottica di una migliore ottimizzazione degli interventi.
Un altro fatto importante consiste nell'esigenza di dare attuazione all'articolo 21 della legge n. 30/1999, legge che istituiva l'ARER, articolo nel quale si parla dell'istituzione con delibera regionale e del relativo avvio della banca dati e dell'Osservatorio per la casa che, una volta avviato, permetterebbe di fornire con maggior chiarezza quei dati indispensabili per poter portare avanti una politica della e per la casa più consona alle reali esigenze della nostra realtà valdostana.
Infine un altro problema che mi permetto di richiamare brevemente è quello degli affitti. In base a quanto mi è stato riferito dagli uffici competenti sembra che ci siano alcune regioni che ultimamente, oltre ai fondi statali previsti dalla legge n. 431/1998, stanno utilizzando fondi assai cospicui del loro bilancio per venire incontro alle esigenze di pagamento degli affitti per le fasce più deboli delle popolazioni. Questa rappresenta una buona opportunità di riflessione per cercare nei prossimi anni di trovare altre soluzioni valide per risolvere o almeno attenuare sensibilmente l'emergenza abitativa in Valle d'Aosta.
Per concludere, tornando al tema specifico all'ordine del giorno di questo Consiglio, vorrei ribadire che la Stella Alpina ritiene che questo regolamento sia un primo e positivo passo che vada nella direzione di migliorare le numerose problematiche riguardanti il settore della casa, ma è chiaro che questo delicato settore, come ho sottolineato con alcuni esempi e considerazioni, oltre ad aver bisogno di maggiori investimenti, necessita di ulteriori interventi e di una sempre maggiore attenzione, soprattutto per le implicazioni sociali ed umane che ne derivano.
Président Je n'ai plus de conseillers inscrits à parler, la discussion générale est close.
La parole à l'Assesseur au territoire, à l'environnement et aux ouvrages publics, Vallet.
Vallet (UV) Per una breve replica, per ringraziare i Consiglieri che sono intervenuti, chiederò poi una breve sospensione alla fine dell'intervento per valutare congiuntamente le proposte di emendamento del Consigliere Frassy. Per fornire alcune risposte, per quanto riguarda la tempistica, noi abbiamo cercato di fare tesoro delle problematiche che gli Uffici, le Strutture hanno dovuto affrontare e dei problemi che abbiamo avuto nell'applicazione del regolamento del 1997. Una delle questioni principali riguarda sicuramente il numero delle domande che gli uffici sono tenuti ad esaminare.
Con l'introduzione dell'obbligo di presentazione del compromesso in caso di domande riguardanti l'acquisto della prima casa noi crediamo che questo numero di domande verrà drasticamente ridotto: passeremo sicuramente dalle 4-500 domande alle 2-250 domande, tenuto conto che la maggior parte delle domande sono domande che riguardano l'acquisto della prima casa, ma che mancano poi della questione sostanziale che è la disponibilità dell'abitazione da acquisire.
Il fatto poi di avere limitato ad una sola presentazione ogni anno consentirà, avendo un numero di domande ridotte, di dare soddisfazione se non a tutte, a quasi tutte le domande pervenute con le risorse disponibili e di dare anche una risposta più certa e più attendibile al cittadino che fa la domanda. Per quanto riguarda le risorse disponibili, queste ammontano per il 2002 ai 30 miliardi consueti, che è la cifra disponibile ormai da almeno 4 annualità. Il fondo di rotazione è un meccanismo virtuoso, che alla lunga è in grado di autofinanziarsi, e qui vengo alla questione posta dal Consigliere Lanièce circa l'opportunità di aumentare la disponibilità delle risorse: fra brevissimo tempo questo fondo di rotazione sarà in grado di mettere a disposizione più dei 30 miliardi attualmente disponibili.
Per quanto riguarda tre questioni poste dal Consigliere Borre, il comma che abbiamo voluto introdurre, che prevede la non possibilità di accedere al mutuo nel caso in cui si acquistino o si costruiscano case aventi caratteristiche di lusso, è più che altro una questione di principio, nel senso che abbiamo voluto caratterizzare la valenza sociale dell'intervento di finanziamento del mutuo della prima casa. Avremmo potuto limitarci a mantenere la previsione del valore, che non deve superare il quintuplo del mutuo concesso, ma abbiamo stimato che era comunque importante dare un segnale preciso per qualificare l'aspetto sociale di questo tipo di intervento. È necessario privilegiare gli interventi di recupero, siamo perfettamente d'accordo; devo dire che non abbiamo modificato la percentuale di fondi da destinare al recupero e non abbiamo previsto una percentuale superiore al 50 percento qual è quella attuale perché l'esperienza di questi ultimi 7-8 anni ci ha dimostrato che tutte le domande di recupero sono state sempre finanziate, tutte le domande di nuova costruzione sono state finanziate, quindi le percentuali previste in origine rispondono perfettamente al suggerimento del Consigliere.
Per quanto riguarda la bioedilizia, è vero che il concetto di bioedilizia è un concetto per certi versi innovativo, è sicuramente una piccolissima realtà oggi, ma abbiamo voluto dare un segnale e credo che sia comunque utile e intelligente darlo. Sia il Consigliere Borre che il Consigliere Lanièce mi sollecitano il provvedimento riguardante l'edilizia convenzionata. Nel bilancio triennale 2002-2004 nei fondi globali sono previsti finanziamenti per 9 miliardi di lire nel triennio finalizzati ad un disegno di legge che prevede interventi nel campo dell'edilizia residenziale pubblica.
La struttura del disegno di legge è definita, si tratta di dargli corpo in maniera definitiva. Posso dire che, risolta la questione della delocalizzazione, che credo approderà in Consiglio nella prossima seduta, e risolto il problema relativo al regolamento della legge n. 76, che mi auguro il Consiglio voglia votare oggi, credo che mi potrò dedicare a tempo pieno, o quasi, al disegno di legge che prevede interventi per la delocalizzazione delle attività produttive e al disegno di legge per l'edilizia convenzionata. Due parole ancora sul fondo sociale e sull'opportunità di integrarlo con risorse della Regione. Abbiamo previsto nella finanziaria 2002 la possibilità di integrare con le risorse del fondo regionale il fondo sociale previsto dalla legge dello Stato.
Nella finanziaria bis, che avremo modo di esaminare in Consiglio di qui a qualche tempo, abbiamo intenzione di prevedere l'integrazione della quota regionale del fondo regionale, che mette in moto il meccanismo di compartecipazione al fondo degli enti gestori e degli enti locali, che ci consentirà di aumentare di 200 milioni la dotazione del fondo sociale e che ci permetterà di integrare i finanziamenti dello Stato. Non credo di avere ulteriori cose da dire e chiedo cinque minuti di sospensione.
Président Si personne n'y voit d'inconvénients, la requête est accueillie et le Conseil est suspendu pendant cinq minutes.
Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 18,16 alle ore 18,43.
Président Je donne nouvellement la parole à l'Assesseur Vallet qui souhaite mieux préciser la forme de quelques amendements qu'il a introduits.
La parole à l'Assesseur au territoire, à l'environnement et aux ouvrages publics, Vallet.
Vallet (UV) Per dire che la sospensione è stata fruttuosa per quanto riguarda gli emendamenti presentati dal gruppo di Forza Italia.
Chiedo al Consigliere Frassy di ritirare il primo emendamento in quanto il concetto da lui espresso viene introdotto in un aggiustamento che propongo al nostro secondo emendamento, che reciterebbe così:
"7. Nel caso in cui la domanda di mutuo sia presentata da un soggetto inserito nel nucleo familiare dei genitori, i requisiti soggettivi di cui al comma 1, previa richiesta del soggetto interessato, sono riferiti al solo richiedente. In tal caso, l'alloggio oggetto di mutuo deve essere occupato direttamente dal richiedente e gli altri componenti del nucleo familiare originario, proprietari o usufruttuari per intero di un'abitazione ovunque ubicata, salvo che gli stessi siano ultra sessantacinquenni o necessitino di assistenza sanitaria continuativa documentata, non possono trasferire la propria residenza nell'immobile finanziato per un periodo di cinque anni dalla data del contratto definitivo di mutuo, pena la revoca dello stesso con le modalità previste all'articolo 30, comma 2.?
La possibilità di trasferire la residenza da parte dei componenti del nucleo familiare nell'abitazione finanziata quindi viene estesa, oltre che ai soggetti che necessitano di assistenza sanitaria continuativa documentata, anche agli altri componenti ultra sessantacinquenni.
Per quanto riguarda il secondo emendamento, quello che vorrebbe abrogare il comma 4 dell'articolo 10, qui entriamo nelle questioni di principio; tutti i contributi concessi dall'Amministrazione regionale, vuoi borse di studio, vuoi contributi nel campo dell'assistenza, prevedono nelle modalità di definizione del reddito la riduzione che viene fatta per i redditi da lavoro dipendente, quindi crediamo che per coerenza questa riduzione vada mantenuta anche in questo regolamento, pertanto non voteremo il secondo emendamento.
Il terzo emendamento estende a tutto il regolamento, essendo proposto all'articolo 30, che è un articolo che definisce norme di carattere generale, i concetti che abbiamo espresso nel 7°, 8° e 9° emendamento, quindi questo è un emendamento sicuramente accoglibile. Come riteniamo che possa essere accolto il quarto emendamento presentato che riguarda la possibilità di estinguere eventualmente mutui autorizzati e già in corso con le modalità previste e introdotte dal regolamento che oggi andremo ad approvare.
Président Collègues conseillers, je vous propose de procéder à l'examen, article par article, et de reporter à la fin de l'examen du projet de loi les déclarations de vote. Etes-vous d'accord?
Je soumets au vote l'article 1er:
Conseillers présents: 29
Votants: 27
Pour: 27
Abstentions: 2 (Beneforti, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 2:
Conseillers présents: 29
Votants: 27
Pour: 27
Abstentions: 2 (Beneforti, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 3:
Conseillers présents: 29
Votants: 27
Pour: 27
Abstentions: 2 (Beneforti, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 4:
Conseillers présents: 29
Votants: 27
Pour: 27
Abstentions: 2 (Beneforti, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 5:
Conseillers présents: 29
Votants: 27
Pour: 27
Abstentions: 2 (Beneforti, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 6:
Conseillers présents: 29
Votants: 27
Pour: 27
Abstentions: 2 (Beneforti, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 7:
Conseillers présents: 29
Votants: 27
Pour: 27
Abstentions: 2 (Beneforti, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 8:
Conseillers présents: 29
Votants: 27
Pour: 27
Abstentions: 2 (Beneforti, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
A l'article 9 nous avons deux amendements présentés par l'Assesseur Vallet et un amendement présenté par les Conseillers Frassy et Lattanzi.
Je donne lecture des amendements présentés par l'Assesseur:
Emendamento Il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"2. Si prescinde dal limite minimo di cui al comma 1, lettera d), per i pubblici dipendenti trasferiti in Valle d'Aosta per cause di servizio, debitamente documentate, fermo restando l'obbligo della residenza in un comune della regione all'atto della presentazione della domanda di mutuo?.
Emendamento Il comma 7 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"7. Nel caso in cui la domanda di mutuo sia presentata da un soggetto inserito nel nucleo familiare dei genitori, i requisiti soggettivi di cui al comma 1, previa richiesta del soggetto interessato, sono riferiti al solo richiedente. In tal caso, l'alloggio oggetto di mutuo deve essere occupato direttamente dal richiedente e gli altri componenti del nucleo familiare originario, proprietari o usufruttuari per intero di un'abitazione ovunque ubicata, salvo che gli stessi siano ultra sessantacinquenni o necessitino di assistenza sanitaria continuativa documentata, non possono trasferire la propria residenza nell'immobile finanziato per un periodo di cinque anni dalla data del contratto definitivo di mutuo, pena la revoca dello stesso con le modalità previste all'articolo 30, comma 2.?
Je donne lecture de l'amendement présenté par les Conseillers Frassy et Lattanzi:
Emendamento Articolo 9, comma 8, dopo "nucleo familiare originario" aggiungere:
"se rientranti tra i soggetti beneficiari della presente legge?.
Je soumets au vote l'amendement n° 1 de l'Assesseur:
Conseillers présents: 29
Votants: 27
Pour: 27
Abstentions: 2 (Beneforti, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
La parole au Conseiller Frassy sur l'amendement n° 2 de l'Assesseur:
Frassy (FI) Per comunicare che, considerato che il testo del secondo emendamento è stato modificato e concordato, recependo il nostro emendamento, ritiriamo il nostro primo emendamento.
Président Je soumets au vote l'amendement n° 2 de l'Assesseur:
Conseillers présents: 29
Votants: 27
Pour: 27
Abstentions: 2 (Beneforti, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 9 dans le texte ainsi modifié:
Articolo 9 (Requisiti soggettivi)
1. I mutui sono concessi a favore dei soggetti aventi i seguenti requisiti, all'atto della presentazione della domanda:
a) età non inferiore a diciotto anni e non superiore a sessantacinque anni;
b) reddito proprio minimo di euro 5.000, indipendentemente dal reddito degli altri componenti del proprio nucleo familiare;
c) reddito complessivo del nucleo familiare compreso entro i limiti indicati all'articolo 10;
d) residenza per almeno cinque anni, anche non consecutivi, in uno o più comuni della regione;
e) non essere per intero proprietari o usufruttuari, essi stessi o i componenti del nucleo familiare, di un'abitazione ovunque ubicata;
f) non aver ottenuto contributi o finanziamenti pubblici per l'acquisto, la nuova costruzione o il recupero di un immobile destinato ad uso abitativo e non essere titolari di quote di comproprietà o di diritti di usufrutto sull'abitazione oggetto delle suddette agevolazioni.
2. Si prescinde dal limite minimo di cui al comma 1, lettera d), per i pubblici dipendenti trasferiti in Valle d'Aosta per cause di servizio, debitamente documentate, fermo restando l'obbligo della residenza in un comune della regione all'atto della presentazione della domanda di mutuo.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera e), è ammessa:
a) la proprietà o l'usufrutto di una sola abitazione, qualora la stessa sia impropria o antigienica ai sensi della normativa regionale vigente in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale;
b) la proprietà o l'usufrutto di una sola abitazione, qualora la stessa non sia conforme alla normativa vigente in materia di barriere architettoniche e le difformità dell'immobile siano eliminabili solo con interventi di tipo strutturale, nel caso in cui il richiedente o altre persone appartenenti al suo nucleo familiare siano portatori di handicap motorio o altra invalidità grave certificata dall'autorità competente;
c) la proprietà di un'abitazione gravata da diritti reali di godimento attribuiti ad altri soggetti non inseriti nel nucleo familiare del richiedente;
d) la comproprietà e l'usufrutto parziale di più abitazioni, qualora la somma delle quote della comproprietà e dell'usufrutto sia inferiore all'unità;
e) la proprietà di un'abitazione funzionale ad un'attività produttiva, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).
4. Il requisito di cui al comma 1, lettera f), deve essere posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare del richiedente, fatto salvo quanto disposto agli articoli 34 e 35.
5. Qualora il richiedente intenda cointestare l'immobile oggetto di mutuo a persone conviventi non legate da vincoli di parentela o di affinità con il richiedente stesso, queste devono essere inserite nella famiglia anagrafica al momento della presentazione della domanda, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere e) ed f) ed il loro reddito concorre alla formazione del reddito del nucleo familiare di cui all'articolo 10.
6. Qualora il richiedente contragga matrimonio dopo la presentazione della domanda ed intenda cointestare l'immobile oggetto di mutuo al coniuge, questi deve possedere i requisiti di cui al comma 1, lettere e) ed f) ed il reddito del coniuge concorre alla formazione del reddito del nucleo familiare di cui all'articolo 10. Se il limite massimo di cui all'articolo 10 è superato, la cointestazione non è ammessa. I requisiti del presente comma si intendono riferiti al momento della presentazione della domanda originaria del mutuo.
7. Nel caso in cui la domanda di mutuo sia presentata da un soggetto inserito nel nucleo familiare dei genitori, i requisiti soggettivi di cui al comma 1, previa richiesta del soggetto interessato, sono riferiti al solo richiedente. In tal caso, l'alloggio oggetto di mutuo dev'essere occupato direttamente dal richiedente e gli altri componenti del nucleo familiare originario, proprietari o usufruttuari per intero di un'abitazione ovunque ubicata, salvo che gli stessi siano ultra sessantacinquenni o necessitino di assistenza sanitaria continuativa documentata, non possono trasferire la propria residenza nell'immobile finanziato per un periodo di cinque anni dalla data del contratto definitivo di mutuo, pena la revoca dello stesso con le modalità previste all'articolo 30, comma 2.
Conseillers présents: 29
Votants: 27
Pour: 27
Abstentions: 2 (Beneforti, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
A l'article 10 nous avons l'amendement n° 3 présenté par l'Assesseur Vallet et l'amendement présenté par les Conseillers Frassy et Lattanzi.
Je donne lecture de l'amendement présenté par l'Assesseur:
Emendamento Al comma 2 dell'articolo 10, dopo le parole "dei sussidi? sono inserite le parole ", aventi carattere di continuità,?.
Je donne lecture de l'amendement présenté par les Conseillers Frassy et Lattanzi:
Emendamento Articolo 10: abrogare il comma 4.
Je soumets au vote l'amendement n° 3 de l'Assesseur:
Conseillers présents: 29
Votants: 27
Pour: 27
Abstentions: 2 (Beneforti, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
La parole au Conseiller Frassy.
Frassy (FI) L'emendamento che proponiamo riprende una vecchia questione che viene riproposta puntualmente ogni qualvolta ci si trova a dover valutare l'incidenza del reddito da lavoro dipendente rispetto a quello che è il reddito da lavoro autonomo, nel senso che, per una tradizione che non condividiamo perseguita dall'Amministrazione regionale, il reddito da lavoro dipendente nel suo ammontare complessivo beneficia di un abbattimento del 40 percento ossia viene considerato nella misura del 60 percento.
Non condividiamo questa conclusione perché condividere questa conclusione vuol dire dare la patente di evasore fiscale e di conseguenza criminalizzare i produttori di reddito autonomo, cosa che noi assolutamente non ci sentiamo di continuare a fare, tanto che su questa questione in V Commissione… e il Presidente Rini è stato uno dei fautori di questo meccanismo di revisione, si è impegnato fin dall'inizio di legislatura - devo dire al momento con risultati scarsi - ad aprire un confronto con la Giunta per verificare che in determinate e particolari situazioni ci sia una riconsiderazione di quella che riteniamo essere una discriminazione.
Sul mutuo sulla prima casa riteniamo che la discriminazione sia ancora più pesante perché, alla luce dei dati che sono stati letti dal collega Lanièce, che ci dimostrano come sia ridotta la percentuale di mutui erogati rispetto ai soggetti che hanno titolo per ottenere i mutui stessi, la penalizzazione dei lavoratori autonomi diventa altissima ed evidente perché se andiamo a vedere il dato dei lavoratori autonomi che hanno conseguito il mutuo rispetto ai lavoratori autonomi che non lo hanno conseguito, notiamo che il rapporto fra i due è di gran lunga maggiore rispetto a quanto non lo sia il rapporto fra i lavoratori dipendenti che lo hanno conseguito e i lavoratori dipendenti che non lo hanno conseguito.
Sulla base di questa riflessione perciò invitiamo il Consiglio ad abrogare quella che riteniamo essere una discriminazione che non è fondata su nulla che non sia il pregiudizio del lavoro autonomo!
Riteniamo che il lavoro autonomo sia un lavoro da valorizzare e non da penalizzare!
Président Je soumets au vote l'amendement n° 2 des Conseillers Frassy et Lattanzi:
Conseillers présents: 30
Votants: 6
Pour: 4
Contre: 2
Abstentions: 24 (Agnesod, Aloisi, Borre, Cerise, Charles Teresa, Comé, Cottino, Cuc, Fiou, Lanièce, Louvin, Marguerettaz, Martin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Viérin M.)
Le Conseil n'approuve pas.
Je soumets au vote l'article 10 dans le texte ainsi modifié:
Articolo 10 (Limiti di reddito e modalità per la determinazione del medesimo)
1. Per l'accesso ai mutui il reddito annuo complessivo del nucleo familiare:
a) non può essere inferiore a euro 10.000;
b) non può essere superiore a euro 34.000, calcolato tenendo conto delle riduzioni di cui ai commi 3 e 4.
2. Il reddito del nucleo familiare è pari alla somma dei redditi imponibili assoggettati a tassazione ordinaria, conseguiti da ciascun componente il nucleo nell'anno precedente la data di presentazione della domanda di mutuo, con esclusione dei redditi a tassazione separata e dei sussidi, aventi carattere di continuità, concessi dagli enti pubblici a fini assistenziali; questi ultimi possono concorrere alla formazione del reddito, sommandosi al reddito del nucleo familiare ai soli fini del raggiungimento del limite minimo indicato al comma 1, lettera a).
3. Il reddito del nucleo familiare è diminuito di euro 1.700 per ogni componente del nucleo che risulta essere a carico del richiedente o che comunque non produce reddito proprio.
4. Qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente o da pensione, questi sono calcolati nella misura del 60 per cento, con successiva eventuale detrazione delle somme di cui al comma 3.
Conseillers présents: 30
Votants: 28
Pour: 25
Contre: 3
Abstentions: 2 (Beneforti, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
A l'article 11 nous avons l'amendement n° 4 présenté par l'Assesseur Vallet, dont je donne la lecture:
Emendamento Dopo il comma 1 dell'articolo 11 è inserito il seguente:
"1 bis) Nella determinazione del reddito ai fini della fissazione del tasso d'interesse si applicano le riduzioni di cui all'articolo 10, commi 3 e 4?.
Je soumets au vote l'article 11 dans le texte qui résulte de l'amendement en question:
Articolo 11 (Tassi di interesse)
1. Il tasso di interesse annuo applicato ai mutui è pari:
a) per i redditi fino a euro 17.000, al 30 per cento del tasso di riferimento determinato per il settore del credito fondiario edilizio;
b) per i redditi superiori a euro 17.000 e fino a euro 25.000, al 50 per cento del tasso di riferimento determinato per il settore del credito fondiario edilizio;
c) per i redditi superiori a euro 25.000 e fino a euro 34.000, al 70 per cento del tasso di riferimento determinato per il settore del credito fondiario edilizio.
2. Nella determinazione del reddito ai fini della fissazione del tasso d'interesse si applicano le riduzioni di cui all'articolo 10, commi 3 e 4.
3. Il tasso di riferimento di cui al comma 1 è quello in vigore nel mese antecedente la data di stipulazione del contratto di mutuo, ed il tasso di interesse è arrotondato al mezzo punto inferiore.
Conseillers présents: 30
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 2 (Beneforti, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 12:
Conseillers présents: 30
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 2 (Beneforti, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 13:
Conseillers présents: 30
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 2 (Beneforti, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 14:
Conseillers présents: 30
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 2 (Beneforti, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 15:
Conseillers présents: 30
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 2 (Beneforti, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 16:
Conseillers présents: 30
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 2 (Beneforti, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 17:
Conseillers présents: 30
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 2 (Beneforti, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 18:
Conseillers présents: 30
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 2 (Beneforti, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 19:
Conseillers présents: 30
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 2 (Beneforti, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 20:
Conseillers présents: 30
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 2 (Beneforti, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
A l'article 21 nous avons deux amendements présentés par l'Assesseur Vallet, dont je donne la lecture:
Emendamenti Dopo la lettera e) del comma 4 dell'articolo 21 è inserita la seguente:
"e bis) persone sole con minori;".
La lettera h) del comma 4 dell'articolo 21 è soppressa.
Je soumets au vote l'article 21 dans le texte qui résulte des amendements en question:
Articolo 21 (Formazione della graduatoria provvisoria)
1. La struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale verifica l'ammissibilità formale delle domande e provvede all'istruttoria delle stesse, ai fini della formazione della graduatoria di cui al comma 2.
2. Ai fini della formazione della graduatoria si applicano i punteggi di cui all'Allegato A al presente regolamento, nell'osservanza delle seguenti disposizioni:
a) l'occupazione dell'alloggio con contratto di locazione deve essere comprovata dalla presentazione di copia del contratto di locazione registrato, corredato della dichiarazione sostitutiva attestante la residenza e la data di decorrenza della stessa;
b) l'assoggettamento a provvedimento di sfratto esecutivo, non dovuto a morosità o ad altre inadempienze contrattuali, deve essere comprovato dalla presentazione di copia della sentenza di sfratto esecutiva;
c) la presenza di un invalido nel nucleo familiare deve essere comprovata da idonea certificazione rilasciata dagli organi competenti;
d) il matrimonio contratto nel biennio precedente la presentazione della domanda di mutuo è comprovato mediante dichiarazione sostitutiva del certificato di matrimonio;
e) lo stato improprio o antigienico dell'alloggio e la sua occupazione in condizione di sovraffollamento deve essere comprovato dalla presentazione di certificato rilasciato dal Comune, previo accertamento dei servizi comunali e dell'azienda USL;
f) il punteggio previsto in caso di ripresentazione della domanda precedentemente non finanziata per carenza delle risorse disponibili, è attribuito per due sole volte, indipendentemente dal numero delle ripresentazioni;
g) gli interventi di nuova costruzione e recupero con criteri propri della bioedilizia devono essere documentati dal relativo progetto e da opportuna documentazione circa l'utilizzo di materiali e criteri costruttivi propri della bioedilizia, con particolare riferimento al risparmio delle risorse energetiche e naturali.
3. I punteggi sono attribuiti sulla base delle condizioni possedute alla data di presentazione della domanda di mutuo.
4. A parità di punteggio, sono privilegiate nell'ordine le seguenti situazioni:
a) condizioni improprie o antigieniche dell'abitazione occupata;
b) sovraffollamento dell'abitazione occupata;
c) nucleo familiare più numeroso;
d) assoggettamento a provvedimento esecutivo di sfratto;
e) matrimonio contratto nel biennio precedente la presentazione della domanda;
f) persone sole con minori;
h) presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap motorio o di soggetto affetto da grave invalidità;
i) costruzione e recupero dell'abitazione secondo criteri propri della bioedilizia;
j) collocazione nella fascia di reddito inferiore;
k) maggiore anzianità di residenza in uno o più comuni della regione;
l) presentazione della domanda in data antecedente.
Conseillers présents: 30
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 2 (Beneforti, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 22:
Conseillers présents: 30
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 2 (Beneforti, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 23:
Conseillers présents: 30
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 2 (Beneforti, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 24:
Conseillers présents: 30
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 2 (Beneforti, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 25:
Conseillers présents: 30
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 2 (Beneforti, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 26:
Conseillers présents: 30
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 2 (Beneforti, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
A l'article 27 nous avons deux amendements présentés par l'Assesseur Vallet, dont je donne la lecture:
Emendamenti La lettera c) del comma 1 dell'articolo 27 è sostituita dalla seguente:
"c) alla presentazione di autocertificazione attestante la residenza nell'abitazione finanziata, fatti salvi i casi in cui la residenza sia assunta altrove conseguentemente ad obblighi di legge.?
Il numero 4) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:
"4) dell'autocertificazione attestante la residenza nell'abitazione finanziata, fatti salvi i casi in cui la residenza sia assunta altrove conseguentemente ad obblighi di legge.?
Je soumets au vote l'article 27 dans le texte qui résulte des amendements en question:
Articolo 27 (Modalità di erogazione dei mutui aventi ad oggetto l'acquisto)
1. I mutui aventi ad oggetto l'acquisto di immobili provvisti di agibilità e accatastati, sono erogati in unica soluzione, subordinatamente:
a) al perfezionamento dell'atto di compravendita;
b) alla stipulazione del contratto di mutuo e all'acquisizione delle garanzie;
c) alla presentazione di autocertificazione attestante la residenza nell'abitazione finanziata, fatti salvi i casi in cui la residenza sia assunta altrove conseguentemente ad obblighi di legge.
2. I mutui aventi ad oggetto l'acquisto di immobili in corso di costruzione o recupero sono erogati secondo le seguenti modalità:
a) 90 per cento per quote successive, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, subordinatamente al perfezionamento del contratto preliminare di mutuo e all'acquisizione delle garanzie;
b) 10 per cento subordinatamente alla presentazione:
1) delle copie di eventuali progetti di variante e delle relative concessioni;
2) del certificato di agibilità;
3) della documentazione attestante la denuncia catastale al nuovo catasto edilizio urbano;
4) dell'autocertificazione attestante la residenza nell'abitazione finanziata, fatti salvi i casi in cui la residenza sia assunta altrove conseguentemente ad obblighi di legge;
5) di copia dell'atto notarile di compravendita.
3. Il mutuo è intestato al richiedente e agli eventuali soggetti titolari di quote di comproprietà inseriti nel nucleo familiare al momento della presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 7.
Conseillers présents: 30
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 2 (Beneforti, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
A l'article 28 nous avons l'amendement n° 9 présenté par l'Assesseur Vallet, dont je donne la lecture:
Emendamento Il numero 4) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:
"4) dell'autocertificazione attestante la residenza nell'abitazione finanziata, fatti salvi i casi in cui la residenza sia assunta altrove conseguentemente ad obblighi di legge?.
Je soumets au vote l'article 28 dans le texte qui résulte de l'amendement en question:
Articolo 28 (Modalità di erogazione dei mutui aventi ad oggetto la costruzione e il recupero)
1. I mutui aventi ad oggetto la costruzione e il recupero sono erogati secondo le seguenti modalità:
a) 90 per cento per quote successive, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, subordinatamente al perfezionamento del contratto di mutuo e all'acquisizione delle garanzie;
b) 10 per cento subordinatamente alla presentazione:
1) delle copie di eventuali progetti di variante e delle relative concessioni;
2) del certificato di agibilità;
3) della documentazione attestante la denuncia catastale al nuovo catasto edilizio urbano;
4) dell'autocertificazione attestante la residenza nell'abitazione finanziata, fatti salvi i casi in cui la residenza sia assunta altrove conseguentemente ad obblighi di legge;
5) di copia dell'atto di divisione nell'ipotesi prevista all'articolo 13, comma 1, lettera c).
2. Il mutuo è intestato al richiedente e agli eventuali soggetti titolari di quote di comproprietà inseriti nel nucleo familiare al momento della presentazione della domanda.
Conseillers présents: 30
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 2 (Beneforti, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 29:
Conseillers présents: 30
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 2 (Beneforti, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
A l'article 30 nous avons l'amendement n° 3, présenté par les Conseillers Frassy et Lattanzi, dont je donne la lecture:
Emendamento Articolo 30, aggiungere il seguente comma:
"2 bis) si prescinde dal vincolo di residenza quando la stessa sia determinata da obblighi di legge.?
Si j'ai bien compris, M. l'Assesseur, l'amendement n° 3 des Conseillers Frassy et Lattanzi a été reçu; je soumets au vote l'article 30 dans le texte qui résulte de l'amendement en question:
Articolo 30 (Vincolo di residenza)
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 31, comma 5, il mutuatario deve occupare stabilmente l'abitazione finanziata e mantenervi la residenza per almeno cinque anni, decorrenti:
a) dalla data del contratto di mutuo, per i mutui erogati in unica soluzione;
b) dalla data del contratto definitivo di mutuo, per i mutui erogati in più soluzioni.
2. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, comporta la revoca del finanziamento, con provvedimento del dirigente competente in materia di edilizia residenziale, la restituzione del capitale residuo e degli interessi a tasso agevolato maturati a decorrere dalla data dell'ultima rata corrisposta nonché il pagamento di una somma, a titolo di penale, pari a due semestralità comprensive di capitale ed interessi.
3. Si prescinde dal vincolo della residenza quando la stessa sia determinata da obblighi di legge.
4. Il mutuatario che contragga matrimonio dopo la stipulazione del contratto di mutuo o del contratto definitivo, può trasferire la propria residenza presso il coniuge anche prima della scadenza del termine previsto al comma 1. In tal caso, l'abitazione può essere locata a parenti o affini o a nuclei familiari aventi i requisiti per l'accesso ai benefici di cui alla l.r. 76/1984.
Conseillers présents: 30
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 2 (Beneforti, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 31:
Conseillers présents: 30
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 2 (Beneforti, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
A l'article 32 nous avons l'amendement n° 10 présenté par l'Assesseur Vallet, dont je donne la lecture:
Emendamento Al comma 3 dell'articolo 32 le parole "la Giunta regionale può autorizzare, in alternativa?, sono sostituite dalle parole "il dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale può autorizzare, in alternativa, su richiesta del soggetto interessato?.
Je soumets au vote l'article 32 dans le texte qui résulte de l'amendement en question:
Articolo 32 (Alienazione)
1. L'alienazione dell'abitazione finanziata è subordinata all'estinzione del mutuo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 33.
2. L'alienazione in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'estinzione anticipata del mutuo secondo le modalità indicate all'articolo 31, comma 2.
3. Qualora un componente del nucleo familiare sia colpito da handicap motorio o da invalidità grave e l'abitazione oggetto di finanziamento sia certificata come inadeguata dal Comune, sulla base dell'accertamento dei servizi competenti dell'azienda USL, il dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale può autorizzare, in alternativa, su richiesta del soggetto interessato:
a) l'alienazione dell'immobile finanziato e l'estinzione anticipata del mutuo alle condizioni di cui all'articolo 31, comma 1, e la concessione di un nuovo mutuo di importo pari al capitale residuo, finalizzato all'acquisto, alla costruzione o al recupero di un'altra abitazione idonea a soddisfare le esigenze sopravvenute;
b) l'alienazione dell'immobile finanziato e l'estinzione anticipata del mutuo alle condizioni di cui all'articolo 31, comma 1, e l'ammissione di una nuova domanda di mutuo, in deroga all'articolo 9, comma 1, lettera f).
Conseillers présents: 30
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 2 (Beneforti, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 33:
Conseillers présents: 30
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 2 (Beneforti, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 34:
Conseillers présents: 30
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 2 (Beneforti, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 35:
Conseillers présents: 30
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 2 (Beneforti, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 36:
Conseillers présents: 30
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 2 (Beneforti, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 37:
Conseillers présents: 30
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 2 (Beneforti, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 38:
Conseillers présents: 30
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 2 (Beneforti, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
A l'article 39 nous avons l'amendement n° 4 présenté par les Conseillers Frassy et Lattanzi, dont je donne la lecture:
Emendamento Articolo 39, aggiungere il seguente comma:
"7. La procedura di estinzione anticipata dei mutui autorizzati ai sensi dei previgenti regolamenti, qualora non sia ancora definita, viene regolamentata ai sensi dell'articolo 31, comma 2."
Si j'ai bien compris, M. l'Assesseur, l'amendement n° 4 des Conseillers Frassy et Lattanzi a été accueilli par la majorité; je soumets au vote l'article 39 dans le texte qui résulte de l'amendement en question:
Articolo 39 (Norme transitorie)
1. Ai fini dell'ammissione ai mutui, alle domande di mutuo presentate fino al 20 dicembre 2001, si applicano le disposizioni dei regolamenti vigenti al momento della presentazione della domanda.
2. Ai mutui concessi ai sensi dei regolamenti regionali, di seguito indicati, non erogati o erogati parzialmente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo:
a) 22 aprile 1985, n. 1;
b) 8 aprile 1986, n. 1;
c) 28 luglio 1987, n. 1;
d) 28 aprile 1988, n. 5;
e) 23 dicembre 1989, n. 2;
f) 23 agosto 1991, n. 2.
3. Il contratto di mutuo deve essere stipulato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, pena la revoca del finanziamento concesso.
4. Per i mutui che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultino in fase di preammortamento, la parte mutuataria può optare per:
a) il rimborso delle somme erogate, maggiorate degli interessi, al tasso in vigore al momento dell'estinzione anticipata, maturati a decorrere dalla data dell'ultima rata corrisposta;
b) la stipulazione del contratto definitivo per un importo pari alle somme erogate, con conseguente revoca dell'importo residuo; al piano di ammortamento è applicato il tasso di interesse agevolato indicato nel contratto preliminare.
5. Qualora, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la durata del preammortamento sia superiore a quarantotto mesi, l'estinzione anticipata o la stipulazione del contratto definitivo devono essere effettuate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
6. Qualora, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la durata del preammortamento sia inferiore a quarantotto mesi, l'estinzione anticipata o la stipulazione del contratto definitivo devono essere effettuate entro sei mesi dalla data di scadenza dei quarantotto mesi.
7. La procedura di estinzione anticipata dei mutui concessi ai sensi dei previgenti regolamenti, qualora non sia ancora definita, è regolamentata ai sensi dell'articolo 31, comma 2.
Conseillers présents: 30
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 2 (Beneforti, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
A l'annexe A nous avons l'amendement n° 11 présenté par l'Assesseur Vallet, dont je donne la lecture:
Emendamento L'allegato A è sostituito dal seguente:
"Allegato A
(Articolo 21, comma 2)
Determinazione dei punteggi ai fini della formazione della graduatoria
RESIDENZA |
PUNTI |
1) fino a cinque anni 2) per ogni anno successivo maturato con un massimo di dieci punti: a) oltre 5 e fino a 15 anni b) oltre 15 e fino a 25 anni c) oltre 25 e fino a 35 anni |
0
0,5 per ogni anno 0,3 per ogni anno 0,2 per ogni anno |
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE |
|
1) per il coniuge 2) per ogni figlio 3) per ogni persona di oltre 65 anni 4) per ogni altra persona (compreso il richiedente) 5) nucleo composto da persona singola con meno di 35 anni 6) presenza di un invalido nel nucleo familiare con invalidità: a) dal 60 all'80 per cento di invalidità b) oltre 80 e fino al 100 per cento di invalidità 7) persona sola con uno o più minori a carico 8) coppie che abbiano contratto matrimonio nel biennio precedente la presentazione della domanda di mutuo |
2 2 1 0,80 1,5
1 2 2 5 |
REGIME DI OCCUPAZIONE DI ALLOGGIO |
|
1) richiedenti che acquistano l'alloggio occupato con contratto di locazione: a) da oltre cinque anni b) da tre a cinque anni 2) richiedenti sottoposti, al momento della domanda di mutuo, a provvedimento di sfratto esecutivo non dovuto a morosità o ad altre inadempienze contrattuali 3) richiedenti che occupino in regime di locazione, con contratto registrato, da almeno due anni un alloggio: a) considerato improprio o antigienico b) in condizione di sovraffollamento |
5 3 5
5
5 3 |
REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE |
|
1) fino a euro 17.000 2) oltre euro 17.000 e fino a euro 25.000 3) oltre euro 25.000 |
3 1,5 0 |
|
4
2 |
Je soumets au vote l'amendement n° 11 présenté par l'Assesseur:
Conseillers présents: 30
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 2 (Beneforti, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
La parole au Conseiller Marguerettaz, pour déclaration de vote.
Marguerettaz (SA) Brevemente, vorrei unire la mia voce alle numerose voci dei colleghi che mi hanno preceduto per ringraziare da una parte la III Commissione, in particolar modo l'Assessore Vallet, per il lavoro della Commissione e per la disponibilità dimostrata dall'Assessore nel recepire gran parte, per non dire forse la totalità, dei suggerimenti che gli sono venuti dai diversi membri di Commissione.
Il mio interesse per questo provvedimento era nato dall'aver letto una notizia "scandalistica?, nel senso che aveva meritato la prima pagina del settimanale in questione, apparsa su un settimanale locale del 6 maggio di quest'anno che titolava: "La Giunta riconosce anche le coppie gay per la concessione dei mutui agevolati, ammesse le famiglie di fatto?. Voi capite che per il sottoscritto un titolo del genere in prima pagina, che tra l'altro riportava una posizione della Giunta che bene o male mi trovo ad appoggiare, mi ha fatto drizzare le antenne ed approfondire la questione.
È per questo che ho partecipato ai lavori della III Commissione credo in maniera piuttosto fattiva. Inviterei a ragion veduta il Sig. R.P., che sarebbe il nostro amico estensore dell'articolo in questione, articolo che ho visto non essere stato ripreso da nessun altra testata né televisione successivamente, ad approfondire come ho fatto io il tema di questo provvedimento. Si accorgerà l'amico R.P. che invece questo provvedimento rappresenta una notevole inversione di tendenza rispetto al passato: finora l'elargizione dei mutui prima casa in realtà non impediva a nessuno di poter attingere a questi benefici, tant'è vero che nel regolamento fino ad oggi in vigore si faceva semplicemente riferimento a persone fisiche, senza entrare nel merito del loro status familiare, cosa che invece adesso si fa.
È vero che noi abbiamo ripreso nei primi articoli la definizione di famiglia presente nell'attuale legge specifica sulla famiglia, quindi "la famiglia comunque formata?, definizione che, ricorderanno i colleghi presenti, nella scorsa legislatura contrastai fortemente, ma è altresì vero che nel concreto, e quando si parla di concreto in questo provvedimento per quanto mi riguarda bisogna andare a vedere l'allegato che regola i punteggi, si fanno delle scelte molto chiare: è vero che non è escluso nessuno dal poter accedere ai mutui regionali, ma si creano, con i punteggi che sono stati scelti, degli indirizzi molto chiari che vanno a favore di quelle famiglie regolarmente formate o di quelle famiglie magari non regolarmente formate, ma dove vi sono delle presenze di minori.
Non è un caso che laddove, nell'allegato A, si parla di "composizione del nucleo familiare? venga giustamente sottolineata con un numero significativo di punti la presenza di un coniuge all'interno del nucleo familiare, cosa che non viene fatta per altri membri della famiglia. Parallelamente si mettono sullo stesso piano famiglie fondate sul matrimonio, come prevede la Costituzione italiana, e famiglie non formate sul matrimonio, ma solo dove ci sono delle presenze di figli minori.
Un'altra questione che mi sento di sottolineare molto positivamente è il punto 8 della composizione del nucleo familiare, laddove c'è uno dei punteggi più significativi e più forti che viene concesso a quelle coppie che abbiano contratto matrimonio nel biennio precedente la presentazione della domanda di mutuo. Credo che questo punto e questa tenuta in forte considerazione di una giovane coppia recentemente sposata supplisca in parte a quel famoso articolo 8 della legge sulla famiglia che fu cassato da questo Consiglio e che voleva occuparsi degli interventi per favorire la formazione delle famiglie.
Quell'articolo non venne approvato perché non si inquadrò bene qual era la famiglia a cui rivolgersi, oggi lo si dice in maniera neanche troppo implicita: noi indichiamo la nostra idea di famiglia attribuendo un forte punteggio a quelle coppie che abbiano contratto matrimonio nei due anni precedenti la domanda di mutuo.
Dal mio punto di vista - e spero che R.P. possa, anche se non in prima pagina, correggere i concetti da lui espressi il 6 di questo mese - sono decisamente soddisfatto. Con altrettanta chiarezza devo dire che questo provvedimento è dal mio punto di vista ancora migliorabile e faccio due brevissime osservazioni sempre dal punto di vista della famiglia.
La prima è la questione del reddito: qui si fanno due divisioni di reddito, una per la famiglia dove c'è una presenza di una persona sola e un'altra fascia di reddito che prevede tutte le altre famiglie con più di una persona, ecco io credo che nel futuro bisognerà fare un ragionamento a riguardo, così come bisognerà pur farlo laddove si fissano i tetti massimi di metratura degli appartamenti, anche qui, in un'ottica di politica familiare, forse occorrerà pensare in futuro a parametrare non una massima ed univoca metratura su una famiglia stereotipo, ma commisurarla alla composizione del nucleo familiare. È chiaro infatti che se 100 metri quadri sono tanti per due persone, per una famiglia di cinque persone possono essere appena appena adeguati.
Concludo ringraziando ancora, come ho esordito, l'Assessore, la Giunta, la III Commissione e il Consiglio tutto per il buon lavoro fatto e annuncio il voto favorevole mio e del mio gruppo.
Président Je soumets au vote le projet de règlement régional n° 15 dans son ensemble:
Conseillers présents: 30
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 2 (Beneforti, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Sur cela s'achèvent nos travaux de la journée.
La séance est levée.