Oggetto del Consiglio n. 211 del 20 maggio 1977 - Verbale

OGGETTO N. 211/77 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 1975, N. 2".

Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 febbraio 1975, n. 2", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:

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Il presente disegno di legge tende a due scopi essenziali: da un lato eliminare un vizio procedurale, di natura sostanziale più che formale, relativo ad una impropria interpretazione dell'articolo 20 della legge statale 17 agosto 1974, n. 386. Accade, infatti, che, per una interpretazione estensiva dei compiti del Comitato regionale per il coordinamento dell'attività degli Enti mutualistici, di fatto la Regione viene a sottoporre al coordinamento degli Enti mutualistici il miglioramento dei suoi servizi ospedalieri, mentre, al contrario, in base al citato articolo 20 della legge 386, dovrebbero essere gli Enti mutualistici a sottoporre il miglioramento dei propri servizi al coordinamento della Regione. Si tratta pertanto di restituire logicità tecnica ed amministrativa ad un processo di riorganizzazione dei servizi sanitari che vede la Regione impegnata ad inglobare l'attività degli Enti mutualistici nel quadro della risistemazione dell'attività ospedaliera e della costituzione dei servizi socio-sanitari di base.

Il secondo scopo è quello di dare completamento alle norme di salvaguardia in tema di servizi sanitari, estendendo il principio a tutto l'ambito dei servizi diagnostici, ambulatoriali e curativi extraospedalieri.

(Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)

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L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale JORRIOZ illustra brevemente il disegno di legge di cui all'oggetto.

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola sull'argomento, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Si dà atto che gli articoli 1, 2 e 3 sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: venticinque).

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i tre articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatoti Consiglieri Crétier, Fournier e Tamone, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

Consiglieri presenti e votanti: ventotto;

Voti favorevoli: ventidue;

Voti contrari: sei.

Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 febbraio 1975, n. 2".

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Disegno di legge regionale n. 305

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale .... n ...: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 1975, N. 2.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 19 febbraio 1975, n. 2, è così modificato:

"L'autorizzazione di cui al precedente comma è concessa dal Consiglio regionale allorché sussistano le condizioni di cui agli articoli seguenti".

Art. 2

Dopo l'articolo 6 della legge regionale 19 febbraio 1975, n. 2, è inserito, sotto il Titolo III, il seguente nuovo articolo:

TITOLO III

Art.6 bis

(Norme provvisorie di salvaguardia all'istituzione di nuovi istituti privati di ricovero, diagnosi e cura)

Al fine di non pregiudicare la programmazione ospedaliera di cui all'articolo 29 della legge statale 12 febbraio 1968, n. 132, è vietato, fino all'entrata in vigore della legge regionale che approva il piano regionale ospedaliero e comunque per un periodo non superiore a due anni, il rilascio di autorizzazioni ad aprire, porre in esercizio o ampliare ambulatori, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, stabilimenti di cure fisiche di ogni genere, case di cura private, nonché istituti, gabinetti medici ed ambulatoriali ove si impiegano, anche saltuariamente, sostanze radioattive naturali o artificiali a scopo terapeutico o diagnostico, ovvero apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti a scopo terapeutico.

Qualora gli orientamenti di piano socio-sanitario regionale e la rete dei servizi sanitari esistenti nella zona socio-sanitaria in cui il presidio sanitario viene a collocarsi dovessero giustificare l'attivazione di presidi di cui al comma precedente, il Consiglio regionale potrà rilasciare, previo accertamento in linea tecnica delle esigenze della zona interessata e parere favorevole dei singoli comuni di detta zona, autorizzazione in deroga al divieto stabilito nella presente legge.

Il Consiglio regionale valuta, ai sensi del presente articolo, le domande presentate in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, li

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