Oggetto del Consiglio n. 212 del 20 maggio 1977 - Verbale
OGGETTO N. 212/77 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "NORME DI ATTUAZIONE IN VALLE D'AOSTA DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 30 MARZO 1971, N. 118, DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 26 MAGGIO 1970, N. 381, E DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 27 MAGGIO 1970, N. 382".
Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Norme di attuazione in Valle d'Aosta dell'articolo 15 della legge 30 marzo 1971, n. 118, dell'articolo 2 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 9 della legge 27 maggio 1970, n. 382", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:
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La normativa statale per l'assistenza economica ai mutilati ed invalidi civili, ai sordomuti ed ai ciechi civili prevede che la concessione delle pensioni e degli assegni è deliberata dal Comitato provinciale di assistenza e beneficenza, organo dell'amministrazione periferica dello Stato.
Avverso le deliberazioni del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica è ammesso ricorso al Ministero dell'Interno che provvede previo parere di una apposita commissione consultiva di cui fanno parte i rappresentanti delle categorie interessate.
Come è noto, ai sensi dell'articolo 3 del D.L.C.P.S. 23 dicembre 1946, n. 532, il Comitato di assistenza e beneficenza della Valle d'Aosta è organo della Regione.
Stante la caratteristica che assume tale organo in Valle d'Aosta, i ricorsi amministrativi contro le sue determinazioni non possono essere rivolti, come altrove, ad un organo statale sovraordinato (nella fattispecie il Ministero dell'Interno), ma devono essere prodotti ai competenti organi regionali, come chiaramente precisato anche nella circolare del Ministero dell'Interno - Direzione generale dell'Assistenza Pubblica - in data 26 aprile 1971, prot. n. 25285/8.
Per statuire tale potestà della Regione e per determinare l'organo cui spetti l'esame e la decisione sui ricorsi in questione, la Giunta regionale ha predisposto l'allegato disegno di legge regionale che prevede l'attribuzione all'Assessore regionale della Sanità ed Assistenza Sociale della competenza in materia, sentito il parere di una commissione consultiva la cui composizione riflette a grandi linee quella prevista dalla normativa statale.
(Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)
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L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale JORRIOZ illustra brevemente il disegno di legge in oggetto.
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola sull'argomento, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione del disegno di legge.
Il Vice Presidente CHABOD, trattandosi di un disegno di legge che consta di un solo articolo di cui non è stata chiesta la divisione e su cui non sono stati presentati emendamenti, invita il Consiglio a procedere alla immediata votazione, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Fournier, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
Consiglieri presenti e votanti: ventinove;
Voti favorevoli: ventisette;
Voti contrari: due
Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Norme di attuazione in Valle d'Aosta dell'articolo 15 della legge della legge 30 marzo 1971, n. 118, dell'articolo 2 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 9 della legge 27 maggio 1970, n. 382".
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Disegno di legge regionale n 306
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ... n. ...: NORME DI ATTUAZIONE IN VALLE D'AOSTA DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 30 MARZO 1971, N. 118, DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 26 MAGGIO 1970, N. 381, E DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 27 MAGGIO 1970, N. 382.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Avverso le deliberazioni del Comitato di assistenza e beneficenza pubblica della Valle d'Aosta in materia di provvidenze assistenziali a favore degli inabili, mutilati ed invalidi civili, dei sordomuti e dei ciechi civili, previste rispettivamente dalle leggi statali 30 marzo 1971, n. 118, 26 maggio 1970, n. 381, e 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione, all'Assessore regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale.
L'Assessore regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale decide, in via definitiva, in merito ai ricorsi prodotti, con proprio decreto, previo parere espresso da una Commissione consultiva composta da un funzionario della carriera direttiva dell'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale, che la presiede, da un funzionario della carriera direttiva della Presidenza della Giunta regionale, da un funzionario della carriera direttiva dell'Assessorato regionale delle Finanze e da due rappresentanti di ciascuna delle Associazioni delle categorie interessate, designati dalle rispettive sezioni regionali.
I rappresentanti di categoria intervengono alle sedute della Commissione consultiva per i rispettivi casi di competenza.
Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente dell'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale, appartenente almeno alla carriera di concetto.
La Commissione è nominata dalla Giunta regionale e dura in carica cinque anni.
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale decide altresì, con le modalità stabilite dai commi precedenti, sui ricorsi presentati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, li
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