Oggetto del Consiglio n. 2471 del 20 febbraio 2002 - Resoconto
OGGETTO N. 2471/XI Approvazione delle modifiche statutarie della Fondazione per le biotecnologie, con sede in Torino.
Deliberazione Il Consiglio
Vista la legge regionale 9 luglio 1990, n. 45 recante "Promozione di una Fondazione per le Biotecnologie", come modificata dalla legge regionale 14 gennaio 1994, n. 2;
Visto, in particolare, l’articolo 6 della legge sopraindicata, il quale prevede che le norme sulla struttura, sull’organizzazione e sul funzionamento della Fondazione siano stabilite dallo Statuto allegato alla legge stessa, e che le modifiche statutarie, prima di essere deliberate dall’organo di amministrazione della Fondazione, debbano essere sottoposte all’approvazione degli enti fondatori; per quanto concerne la Regione Autonoma Valle d’Aosta, è previsto che a ciò provveda il Consiglio regionale, con propria deliberazione;
Considerato che il Segretario generale della Fondazione per le Biotecnologie, con sede in Torino, in data 14 settembre 2001 ha presentato richiesta diretta ad ottenere l’approvazione delle modifiche statutarie proposte all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione della stessa Fondazione;
Preso atto che le modificazioni, riguardanti gli articoli 1, 3, 5, 17 e 18 dello Statuto della Fondazione per le Biotecnologie, sono ritenute necessarie ed opportune per l’assunzione della qualifica di ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) da parte della Fondazione stessa;
Atteso che in merito alle suddette modifiche sono stati sentiti l’Assessorato regionale alla Sanità, Salute e Politiche Sociali e il Dipartimento Legislativo e Legale, i quali hanno espresso il loro nulla osta al riguardo;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 13 in data 11 gennaio 2001 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2001/2003, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, sulla legittimità della presente deliberazione;
Visto il parere della V Commissione consiliare permanente;
Delibera
di approvare l’allegato testo, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, concernente le modifiche statutarie della Fondazione per le Biotecnologie, con sede in Torino.
Modifiche agli articoli 1, 3, 5, 17, 18 dello Statuto della Fondazione per le Biotecnologie, allegato alla l.r. 9 luglio 1990, n. 45 (Promozione di una fondazione per le biotecnologie)
Articolo 1 L’articolo 1 è sostituito dal seguente:
"È costituita la Fondazione denominata "Fondazione per le Biotecnologie-Organizzazione non lucrativa di utilità sociale-"
La Fondazione deve usare l’acronimo "Onlus" nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo, atto o comunicazione rivolta al pubblico".
Articolo 2 Dopo il comma 3 dell’articolo 3 è aggiunto il seguente:
"È espressamente escluso lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle comunque direttamente connesse e strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione, a condizione che le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 percento delle spese complessive dell’organizzazione".
Articolo 3 Dopo il comma 4 dell’articolo 5 sono aggiunti i seguenti:
"È fatto obbligo alla Fondazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse."
"La Fondazione non può in alcun caso distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale a meno che la distribuzione non sia imposta dalla legge o sia effettuata a favore di altre Onlus che fanno parte della medesima struttura unitaria."
Articolo 4 Il comma 2 dell’articolo 17 è sostituito dal seguente:
"Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il mese di aprile dell’anno seguente."
Articolo 5 Il comma 2 dell’articolo 18 è sostituito dal seguente:
"In caso di scioglimento della Fondazione o di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi gli scopi della Fondazione o scopi affini, o a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, o a favore di enti pubblici e comunque a soggetti che operano nel medesimo territorio, escluso qualsiasi rimborso, e, in ogni caso, salvo diversa destinazione imposta dalla legge".
PrésidentCollègues conseillers, au sujet de cette délibération, la Vème Commission qui a procédé à son examen, a exprimé à la majorité un avis favorable.
La parole au Président de la Région, Viérin Dino.
Viérin D. (UV)Par la loi régionale n° 45/1990, la Région a participé à la constitution de la Fondation pour les biotechnologies, en accord avec la Région Piémont, la Fiat et la Fondation de l’Istituto Bancario S. Paolo de Turin, aujourd’hui Compagnia di S. Paolo.
L’article 6 de la loi prévoit que la structure, l’organisation et le fonctionnement de la Fondation sont établis par les statuts, qui sont annexés à ladite loi, et que toutes modifications de ces derniers doivent, avant son adoption par l’organe administratif de la Fondation, être soumises aux organismes fondateurs et, en ce qui concerne la Région, au Conseil de la Vallée. Conformément à ces dispositions, le Conseil d’administration de la Fondation a délibéré à l’unanimité, lors de la séance du 12 décembre 2001, de soumettre aux organismes fondateurs certaines modifications qu’il désire apporter aux statuts de la Fondation, afin que celle-ci puisse bénéficier de la qualité d’organisation d’utilité sociale à but non lucratif (ONLUS).
Les modifications statutaires sur lesquelles cette Assemblée est appelée à se prononcer visent donc à adapter la structure juridique de la Fondation aux critères établis par le décret législatif de décembre 1997 pour les ONLUS, ce qui permettrait à la Fondation d’avoir dorénavant droit aux avantages fiscaux qui sont offerts à ce type d’organisation. Je me dois enfin de vous signaler que les modifications proposées, qui n’altèrent en rien les buts statutaires de la Fondation, ont reçu l’avis favorable de l’Assessorat régional de la santé, au bien-être et aux politiques sociales, ainsi que du Département législatif et légal de la Présidence de la Région.
PrésidentLa discussion est ouverte.
Quelqu’un demande la parole? La discussion est close.
Je soumets au vote l’objet n° 18:
Conseillers présents: 24
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 4 (Beneforti, Curtaz, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.