Oggetto del Consiglio n. 2471 del 20 febbraio 2002 - Verbale

OGGETTO N. 2471/XI - APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE DELLA FONDAZIONE PER LE BIOTECNOLOGIE, CON SEDE IN TORINO.

Il Presidente LOUVIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 18 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Illustra il Presidente della Regione Dino VIÉRIN.

IL CONSIGLIO

Vista la legge regionale 9 luglio 1990, n. 45 recante "Promozione di una Fondazione per le Biotecnologie", come modificata dalla legge regionale 14 gennaio 1994, n. 2;

Visto, in particolare, l’articolo 6 della legge sopraindicata, il quale prevede che le norme sulla struttura, sull’organizzazione e sul funzionamento della Fondazione siano stabilite dallo Statuto allegato alla legge stessa, e che le modifiche statutarie, prima di essere deliberate dall’organo di amministrazione della Fondazione, debbano essere sottoposte all’approvazione degli enti fondatori; per quanto concerne la Regione Autonoma Valle d’Aosta, è previsto che a ciò provveda il Consiglio regionale, con propria deliberazione;

Considerato che il Segretario generale della Fondazione per le Biotecnologie, con sede in Torino, in data 14 settembre 2001 ha presentato richiesta diretta ad ottenere l’approvazione delle modifiche statutarie proposte all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione della stessa Fondazione;

Preso atto che le modificazioni, riguardanti gli articoli 1, 3, 5, 17 e 18 dello Statuto della Fondazione per le Biotecnologie, sono ritenute necessarie ed opportune per l’assunzione della qualifica di ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) da parte della Fondazione stessa;

Atteso che in merito alle suddette modifiche sono stati sentiti l’Assessorato regionale alla Sanità, Salute e Politiche Sociali e il Dipartimento Legislativo e Legale, i quali hanno espresso il loro nulla osta al riguardo;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 13 in data 11 gennaio 2001 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2001/2003, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, sulla legittimità della presente deliberazione;

Visto il parere della V Commissione consiliare permanente;

Con voti favorevoli: venti (presenti: ventiquattro; votanti: venti; astenuti: quattro, i Consiglieri BENEFORTI, CURTAZ, LATTANZI e TIBALDI);

DELIBERA

di approvare l’allegato testo, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, concernente le modifiche statutarie della Fondazione per le Biotecnologie, con sede in Torino.

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MODIFICHE AGLI ARTT. 1, 3, 5, 17, 18 DELLO STATUTO DELLA FONDAZIONE PER LE BIOTECNOLOGIE, ALLEGATO ALLA L.R. 9 LUGLIO 1990, N. 45 (PROMOZIONE DI UNA FONDAZIONE PER LE BIOTECNOLOGIE)

ART. 1

L’art. 1 è sostituito dal seguente:

?’E’ costituita la Fondazione denominata ?’FONDAZIONE PER LE BIOTECNOLOGIE-Organizzazione non lucrativa di utilità sociale-?’

La Fondazione deve usare l’acronimo ?’ONLUS’’ nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo, atto o comunicazione rivolta al pubblico’’.

ART. 2

Dopo il comma 3 dell’art. 3 è aggiunto il seguente:

?’E’ espressamente escluso lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle comunque direttamente connesse e strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione, a condizione che le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66% delle spese complessive dell’organizzazione’’.

ART. 3

Dopo il comma 4 dell’art. 5 sono aggiunti i seguenti:

?’E’ fatto obbligo alla Fondazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.’’

?’La Fondazione non può in alcun caso distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale a meno che la distribuzione non sia imposta dalla legge o sia effettuata a favore di altre ONLUS che fanno parte della medesima struttura unitaria.’’

ART. 4

Il comma 2 dell’art. 17 è sostituito dal seguente:

?’Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il mese di aprile dell’anno seguente.’’

ART. 5

Il comma 2 dell’art. 18 è sostituito dal seguente:

?’In caso di scioglimento della Fondazione o di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi gli scopi della Fondazione o scopi affini, o a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, o a favore di enti pubblici e comunque a soggetti che operano nel medesimo territorio, escluso qualsiasi rimborso, e, in ogni caso, salvo diversa destinazione imposta dalla legge’’.

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