Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 2503 del 7 marzo 2002 - Resoconto

OGGETTO N. 2503/XI Disegno di legge: "Individuazione delle funzioni amministrative di competenza della Regione, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta), da ultimo modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15, e disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali".

Articolo 1 (Oggetto)

1. In attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15, la presente legge individua le funzioni amministrative di competenza della Regione, nell'ambito delle materie previste dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, e reca disposizioni concernenti il trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali.

Articolo 2 (Funzioni amministrative di competenza della Regione)

1. Nell'osservanza dei principi di cui alla parte I della l.r. 54/1998, sono di competenza della Regione le funzioni amministrative di cui all'allegato A, tenuto conto:

a) dell'attinenza delle funzioni ad interessi di livello esclusivamente regionale, non suscettibili di frazionamento;

b) del carattere di elevata specializzazione delle funzioni;

c) della complessità organizzativa e gestionale delle funzioni, tale da non consentire ai Comuni, singolarmente o associati nelle Comunità montane, il loro esercizio secondo criteri di efficienza e di economicità.

Articolo 3 (Funzioni amministrative trasferite ai Comuni)

1. Salvo quanto previsto all'articolo 2, sono trasferite ai Comuni, nelle materie di cui all'articolo 1 e con le modalità di cui all'articolo 11 della l.r. 54/1998, tutte le funzioni amministrative svolte dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge relative alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità.

Articolo 4 (Modalità di esercizio delle funzioni trasferite ai Comuni)

1. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 82 della l.r. 54/1998, le deliberazioni di cui all'articolo 11 della medesima legge possono stabilire che le funzioni trasferite siano esercitate direttamente dai Comuni qualora il livello ottimale di esercizio sia individuato nei Comuni secondo criteri di efficienza ed economicità, ovvero qualora tali funzioni riguardino ambiti territoriali ed interessi incompatibili con le dimensioni delle Comunità montane.

Articolo 5 (Funzioni di indirizzo e coordinamento)

1. La Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, emana atti di indirizzo e di coordinamento finalizzati ad assicurare su tutto il territorio regionale livelli minimi di qualità e di omogeneità nell'organizzazione dei servizi e nell'esercizio delle funzioni trasferite, il conseguimento di obiettivi unitari ed il contenimento della spesa pubblica.

2. Gli atti di indirizzo e di coordinamento possono riguardare unicamente la determinazione di obiettivi, di standard e di risultati, ferma restando l'autonoma definizione da parte degli enti locali delle misure organizzative concernenti l'attuazione dei predetti atti.

Articolo 6 (Poteri sostitutivi)

1. In caso di accertata persistente inattività dell'ente locale nell'esercizio delle funzioni trasferite, il Presidente della Regione, su proposta dell'assessore competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere, comunque non superiore a sei mesi.

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il Presidente della Regione provvede in via sostitutiva mediante la nomina di un commissario, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

Articolo 7 (Adeguamento della legislazione regionale)

1. La Regione provvede ad adeguare la vigente legislazione regionale in conformità alla definizione delle funzioni alla stessa riservate nelle materie di cui all'allegato A ed in relazione al trasferimento delle singole funzioni agli enti locali.

Articolo 8 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A

(Omissis)

PrésidentIl m’appartient de vous rappeler que IIème Commission a exprimé à la majorité un avis favorable avec adoption d’amendements et que la Ière Commission, à la majorité, s’est exprimée aussi favorablement également sur ces mêmes amendements.

La parole au rapporteur, Conseiller Cerise.

Cerise (UV)Questa proposta di legge costituisce un importante dispositivo rivolto a realizzare tra gli enti pubblici il sistema federalista e a favorire la sua diffusione nel contesto sociale della Valle d’Aosta. A questa proposta si è potuti giungere in seguito alla dotazione di altri strumenti che hanno preparato il terreno per rendere possibile tanto la sua adozione quanto la sua attuazione. Oltre alla legge regionale n. 54, che sarà più volte richiamata, dobbiamo richiamare la legge sui segretari comunali, gli statuti dei comuni e delle comunità montane, il comparto unico del pubblico impiego.

La lettura e la comprensione dei dispositivi di questo disegno di legge non può prescindere da quelli della legge n. 54/98, "Sistema delle autonomie locali", a partire dall’articolo 7 che ne predisponeva l’adozione, stabilendone il termine: il 31 dicembre 1999. Ci troviamo dunque davanti a un evidente ritardo con il quale essa arriva in Consiglio regionale, peraltro dopo tre proroghe di questo termine, ritardo dovuto in parte alla prima scadenza che cadeva in prossimità di quella delle elezioni amministrative, successivamente l’alluvione ha richiesto di dirottare le attenzioni su altre impellenti esigenze, ma non si può negare che parte di questo ritardo sia stato conseguente alla difficoltà di individuare le funzioni che devono al momento rimanere in carico alla Regione.

È stato necessario un lavoro di diligente accertamento, in via preventiva, da parte dei diversi attori e poi di uno specifico gruppo di lavoro composto da coordinatori regionali e rappresentanti degli enti locali, lavoro inteso da una parte ad accertare la coerenza delle funzioni poste in carico alla Regione al ruolo di questa e dall’altra la reale capacità degli enti locali a svolgere in modo efficiente le funzioni amministrative che saranno loro trasferite.

Oltre all'individuazione delle funzioni amministrative di competenza della Regione, nell’ambito delle materie previste dallo Statuto speciale e dalle norme di attuazione, la proposta di legge reca disposizioni - forse sarebbe meglio dire: "integra le disposizioni" - concernenti il trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali ( articolo 1).

All’articolo 2 si chiarisce che sono di competenza della Regione, nel rispetto di alcuni principi enunciati nella parte Ia Titolo II della legge regionale n. 54/98, le funzioni che si caratterizzano per uno o più dei seguenti tre requisiti: la loro non frazionabilità in quanto esclusive del livello regionale; l’elevata specializzazione intesa come serie di procedimenti tale da non essere compatibile con la dimensione periferica; infine un parametro più qualitativo rappresentato dalla complessità organizzativa e funzionale della funzione stessa. Per la loro individuazione è stato metodologicamente seguito il criterio dell’analisi delle funzioni svolte dai singoli assessorati regionali come emerge dall’allegato A che ne riporta l’elencazione.

La procedura con la quale trasferire ai comuni le competenze residuali è prevista nell’articolo 3, che richiama il disposto dell’articolo 11 della legge regionale n. 54 che, per chiarezza dell’illustrazione, è opportuno riprendere: esso stabilisce che il trasferimento avvenga mediante delibera di Giunta regionale, da adottarsi entro due anni dall’entrata in vigore della legge in discussione, d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.

L’articolo 11 della legge regionale n. 54/98, al comma 2, specifica poi i contenuti di questa delibera: dalla sua lettura emerge come il trasferimento delle funzioni avvenga con un dispositivo puntuale e ben articolato nel quale sono indicati oltre alle funzioni: i compiti, i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie, nonché le procedure per il trasferimento del personale regionale.

L’articolo 11 della legge regionale n. 54/98 è ancora richiamato dall’articolo 4 della proposta di legge nel quale si definiscono le modalità di esercizio delle funzioni trasferite ai comuni. In esso si viene a contemperare il principio stabilito dall’articolo 82 della legge regionale n. 54/98, secondo il quale le competenze trasferite sono svolte: "di norma in forma associata attraverso la comunità montana" con la necessità di affidarle direttamente ai comuni nel caso questi rappresentino il livello ottimale di esercizio ovvero quando siano relative ad ambiti territoriali o a interessi incompatibili con le dimensioni delle comunità montane; il disposto trova la sua ragione nell’esigenza di rispettare l’efficienza e l’economicità nello svolgimento della funzione.

Molti dubbi espressi in diverse sedi circa il livello qualitativo del risultato dell’attività degli enti locali e sulla garanzia che lo svolgimento delle funzioni avvenga in modo uniforme su tutto il territorio regionale possono essere fugati considerato quanto dispone l’articolo 5 dove è prevista da parte della Giunta regionale, su conforme parere delle commissioni consiliari competenti, d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, l’emanazione di atti di indirizzo e di coordinamento che mirano a garantire, nel rispetto dell’autonomia organizzativa degli enti locali, su tutto il territorio regionale, livelli minimi di qualità dei servizi e una loro omogeneità di erogazione.

La puntualizzazione contenuta nel secondo comma di questo articolo, dove si precisa che tali atti riguardano esclusivamente "la determinazione di obiettivi, di standard e di risultati", è coerente con quanto stabilito dal secondo comma dell’articolo 8 della legge regionale n. 54/98 che impone il divieto di intromissione procedurale da parte della Regione nell’esercizio delle funzioni e dei compiti esercitati dai comuni.

L’articolo 6 disciplina le azioni della Regione in caso di inerzia. Esse consistono in un preliminare sollecito per adempiere alla funzione entro un termine congruo, ma non superiore a sei mesi, trascorso inutilmente il quale il Presidente della Regione provvede in via sostitutiva mediante la nomina di un commissario, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

Tra i tanti dubbi espressi su questi trasferimenti due paiono emergere per importanza e insistenza. Il primo riguarda la capacità degli enti locali di svolgere in modo ottimale le funzioni delegate; a questa perplessità abbiamo già risposto con quanto stabilito all’articolo 5, ma vorremmo andare oltre.

Su quale base noi affermiamo che una funzione che sarà trasferita è oggi svolta dalla Regione in modo ottimale? Se ci soffermiamo a riflettere, scopriamo che possiamo dire che la funzione è semplicemente svolta con impegno e diligenza, ma abbiamo pochi elementi per stabilire se ciò avviene in forma ottimale o eccellente. Ora se noi ci riferiamo alla qualità dei servizi offerti dagli enti locali, abbiamo dei precedenti che ci autorizzano a pensare in modo ottimistico. Chi conosce la macchina regionale constata come questa abbia sempre più difficoltà a tenere testa a delle incombenze che la distraggono dall’assolvimento di funzioni via via più complesse, ci si trova di fronte alla necessità, più ancora che alla scelta, di attuare il principio della sussidiarietà e questa proposta di legge ne rappresenta una concretizzazione.

Circa la lievitazione dei costi e dell’aumento del personale va ancora richiamato il secondo comma dell’articolo 5 dove si fa espressamente riferimento al contenimento della spesa pubblica come obiettivo da perseguire. Sull’aumento del personale si menziona il primo comma dell’articolo 52 della legge regionale n. 54/98 che recita: "il conferimento di funzioni regionali ai comuni? non può comportare un aumento della dotazione organica complessiva degli enti facenti parte del comparto unico del pubblico impiego".

L’articolo 7 dispone circa la necessità di aggiornare la legislazione regionale tenuto conto del trasferimento di funzioni.

Vogliamo poi ancora riportare due disposizioni della legge regionale n. 54/98 particolarmente significative: la prima è quella dell’articolo 57, ove si dispone che la copertura finanziaria dei trasferimenti di funzioni regionali è assicurata in sede di legge finanziaria, mentre l’altra è quella contenuta nell’articolo 116 ove è previsto che il Presidente della Regione, contestualmente alla presentazione della legge di bilancio di previsione, relazioni sullo stato di attuazione della legge, ivi compreso il processo di trasferimento delle funzioni.

È da sottolineare come con questo provvedimento la Regione inizia a "svestire l’abito" di Provincia per indossare meglio quello più confacente di Ente legiferante, di programmazione, di indirizzo e di controllo. In questo modo essa si predispone per aumentare la capacità di recepire l’acquisizione di nuove competenze trasferite dallo Stato a seguito delle modifiche costituzionali recentemente promulgate. Si da il via finalmente all’operazione auspicata e sollecitata da tutte le forze politiche intesa ad alleggerire la macchina regionale per renderla più efficiente nello svolgimento di funzioni che sono più consone alla sua connotazione di ente legiferante.

Possiamo considerare questa legge un provvedimento aperto, nel senso che in futuro sarà oggetto di integrazioni e modificazioni soprattutto per quanto riguarda l’allegato A poiché è lecito pensare che altre competenze trasleranno dalla Regione agli enti locali, così come è probabile che la sua applicazione dimostri la necessità di adeguamenti alle nuovi situazioni che si potranno costituire. Il suo pregio resta quello di avviare il processo di decentramento facendo cadere il doppio muro che ne impediva l’avvio e che era eretto da due opposte attitudini: da una parte la resistenza alla cessione delle funzioni e dall’altra al timore di acquisire nuove responsabilità in un momento in cui gli enti locali sono ancora in una fase di assestamento.

Abbiamo iniziato questa relazione richiamando le disposizioni che sono state propedeutiche all’approdo in quest’aula di questo disegno di legge.

Voglio concludere richiamando la vostra attenzione sul fatto che da qui al compimento delle procedure previste per il passaggio effettivo delle funzioni e di quanto è necessario per svolgerle si renderà necessario adeguare alcune norme. Tra queste vi è la legge regionale n. 48/1995 relativa alla finanza locale e la stessa legge n. 54/1998 come peraltro richiesto dallo stesso Consiglio permanente degli enti locali.

PrésidentLa parole au Président de la Région, Viérin Dino.

Viérin D. (UV)Brièvement, pour remercier tout d’abord les membres de la commission pour le travail qu’ils ont accompli et pour l’examen approfondi de ce projet de loi qui, sans doute, est un projet de loi important; c’est la partie nécessaire, comme l’a affirmé notre collègue Cerise, pour ouvrir et compléter un processus. Je n’ai rien d’autre à ajouter sinon pour remercier les rapporteurs et leur dire que je pourrais souscrire entièrement leur rapport, qui défini non seulement les finalités, mais aussi les liens existant entre ce projet de loi et la loi n° 54, à laquelle nous donnons.

Les enjeux sont importants dans l’application des principes du fédéralisme, notamment quant à la répartition des fonctions et des compétences, et donc quant à l’application du principe de subsidiarité et de la responsabilité qui en découle. Et ce, pour éviter de continuer à nous occuper des aspects qui ont trait à la gestion des processus administratifs et remplir par contre des fonctions d’orientation, de planification et de contrôle. Certes, d'autres aspects restent encore à examiner, notamment les dispositions d’ordre financier.

Mais à la fin, sur la base de tous ces changements et, comme l’a très bien souligné le rapporteur, également d'une mise à jour de la loi n° 54, nous pouvons finalement achever ce processus d’application du fédéralisme interne dans notre communauté.

PrésidentLe débat est ouvert.

La parole au Conseiller Praduroux.

Praduroux (UV)La produzione legislativa regionale è talvolta criticata perché si emanano leggi con uno o due articoli che secondo i detrattori si tradurrebbero in meri provvedimenti di spesa, in altri casi le critiche riguardano leggi corpose più per numero di articoli che per la sostanza.

Ebbene, non può essere certamente il caso del disegno di legge regionale n. 148, che con i suoi otto articoli porta con sé contenuti estremamente rilevanti: intanto esso si inserisce in un percorso avviato da alcuni anni in Valle d’Aosta, la cui pietra miliare è costituita dalla legge regionale n. 54/1998, percorso che oggi prosegue con il disegno di legge n. 148 che individua le funzioni amministrative di competenza della Regione e regola le materie del trasferimento agli enti locali.

Questo disegno di legge si inserisce nel solco tracciato dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale nel quadro del progetto di semplificazione legislativa. In sede di presentazione di quel progetto venne ribadito che il numero ridotto di articoli non è sinonimo di un lavoro modesto, ma di una puntuale e precisa utilizzazione dello strumento legislativo: avere leggi più chiare e più semplici, più facilmente applicabili e comprensibili rientra dunque nell’obiettivo di semplificazione legislativa varata.

Il dibattito a livello nazionale sulle riforme istituzionali e sul federalismo ha condotto a risultati modesti, sia a Destra sia a Sinistra infatti sono emersi "ingredienti" di inconcludenza e superficialità che hanno fatto collezionare una serie di occasioni mancate ed hanno impedito di pervenire a soluzioni concrete in grado di affrontare in modo costruttivo il problema. Dobbiamo invece sottolineare la capacità della Valle d’Aosta di aver affrontato con serietà e tempismo questo importate tema istituzionale, nonché rilevare la sensibilità del nostro Governo nel porre alla base del processo di riforma l’aspetto centrale ovvero quello dei rapporti fra Regione ed enti locali.

È questo un tema che mi sta particolarmente a cuore perché non posso dimenticare gli anni dedicati alla guida del Comune di Hône come Sindaco e l’impegno per molti anni alla guida della Comunità montana Monte Rosa in qualità di Presidente. Un processo politico di più marcata federalizzazione passa necessariamente attraverso uno stretto rapporto fra Regione ed enti locali, come d’altronde è confermato dall’esperienza degli Stati federali.

Questo dato, che trova la nostra più che giusta considerazione, è stato posto al centro del disegno complessivo volto a riconfigurare l’intero sistema delle autonomie in Valle d’Aosta e di cui il disegno di legge n. 148, che ci apprestiamo a votare, costituisce un significativo passo in avanti. Il disegno di legge in oggetto infatti introduce solidi contenuti e decisivi elementi di maggiore chiarezza nel delicato equilibrio tra poteri della Regione, poteri cioè di legislazione e di indirizzo e quelli che invece attengono all'autonomia degli enti locali. Proprio la valorizzazione dell’autonomia comunale era e rimane una delle note di fondo che, a partire dalla legge regionale n. 54, estendono attraverso gli ulteriori provvedimenti legislativi la loro efficacia innovativa ed informatrice.

Deve essere messa nella giusta luce la capacità della Regione di essersi posta come soggetto attivo nel rivendicare dallo Stato la completa applicazione delle proprie competenze, ma anche quella di aver avviato, in un corretto contesto di relazioni istituzionali, un importante processo di trasferimenti finanziari e di funzioni, guidati da un quadro normativo, per il comparto degli enti locali.

Il rispetto del principio di sussidiarietà non è rimasto quindi un'affermazione teorica, ma ha trovato piena applicazione. Tale principio è stato posto in modo chiaro alla base del processo riformatore che ha individuato nel comune il livello di governo fondamentale.

Da ciò deriva una maggiore responsabilizzazione degli enti locali, un avvicinamento dei cittadini alle istituzioni quale luogo di soluzione dei problemi favorendo nel contempo così una riduzione del peso della burocrazia regionale.

Un ulteriore merito di questa legge è quello di fornire effettive possibilità di recupero di una piena ed efficace operatività della comunità montana. In essa si individua un livello gestionale in grado di assicurare un contenimento dei costi e di assegnare un rinnovato ruolo a questo ente troppo spesso relegato nel "capitolo delle occasioni mancate" e privo fino ad oggi di una marcata identità istituzionale.

Molta attenzione dovrà essere posta al tema delle risorse finanziarie e a quello delicato delle risorse umane per evitare che questo processo di trasferimento di funzioni porti con sé diseconomie, incrementi di organici o disomogeneità nelle modalità di svolgimento dei servizi collegati alle funzioni trasferite. Dovrà essere attivata un'attenta valutazione degli effetti successivi al trasferimento e un'analisi delle materie oggetto delle funzioni da trasferire onde evitare che ad eventuali difficoltà di gestione debba seguire un indesiderato, inopportuno e antieconomico intervento di ritorno sul campo da parte delle strutture regionali.

Molti sono i settori in cui la complessità della materia e la necessaria familiarità con gli aspetti tecnici implicheranno, in qualità di soggetti principali, da un lato il Governo regionale e i vari assessorati, e dall’altro il Celva, che venne definito al momento della sua istituzione nel 1999: "Témoignage d’une subsidiarité forte et renouvelée". Fu inoltre ribadita un'impostazione di principio che per analogia deve trovare conferma in questo disegno di legge n. 148: "l’abandon des fonctions de nature plus strictement administrative au bénéfice d’un rôle plus proprement législatif et d’orientation politique".

PrésidentLa parole au Conseiller Piccolo.

Piccolo (SA)Cercherò di stralciare una parte dell’intervento in quanto chi mi ha preceduto ha già ben sottolineato quanto anch'io volevo rappresentare.

In merito al disegno di legge, che è stato integrato da alcuni emendamenti rispetto al testo licenziato dalla Giunta regionale in sede delle due commissioni e in modo concorde e a seguito anche delle audizioni, la Stella Alpina non può che esprimere un parere favorevole in quanto trattasi di un provvedimento doveroso a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 54/1998, concernente il sistema delle autonomie locali in Valle d’Aosta, rispettando e riaffermando così la competenza primaria della Regione in materia di ordinamento degli enti locali e attribuendo agli stessi la potestà amministrativa e gestionale della propria realtà comunale.

Con questo disegno di legge vengono individuate le funzioni amministrative di esclusiva competenza regionale, è quindi un disegno di legge propedeutico per giungere al successivo trasferimento delle funzioni amministrative di competenza degli enti locali nel rispetto del principio di sussidiarietà e di un vero federalismo: quello portato avanti nei fatti e non con le parole.

Vogliamo come Stella Alpina però sottolineare il fatto che, dopo l’approvazione di questo provvedimento, si dovrà fin da subito procedere ad una revisione della legge n. 54 decentrando così funzioni e competenze ai comuni e alle comunità montane portando servizi più celeri ai cittadini ed evitando le lungaggini burocratiche, vera ossessione degli amministrati. La legge n. 54/1998 infatti è in vigore da quattro anni e ha potuto avere una sua verifica in questi anni di applicazione.

Essa è, come tutte le leggi, e lo sottolineo, perfettibile, necessita quindi di un doveroso aggiornamento che, con l’introduzione di alcune modifiche, contribuisca alla stesura di una legge che sia più rispondente alle attuali esigenze degli enti locali secondo sollecitazioni che provengono da più parti, in particolare dagli enti locali durante le audizioni, enti locali: ossatura portante della nostra realtà valdostana e legali rappresentanti diretti dei cittadini.

Nel concludere voglio informare i colleghi che la I Commissione nella seduta del 28 febbraio si è assunta l’impegno di cominciare a lavorare per portare il proprio contributo alla revisione della legge n. 54 nel rispetto delle proprie competenze specifiche.

PrésidentLa parole au Conseiller Curtaz.

Curtaz (PVA-cU)Farò un intervento breve e a braccio, come al solito, per esprimere la nostra posizione su questo disegno di legge.

È un disegno di legge che ci vede d’accordo sui principi - ancorché noi viviamo questi principi in maniera non ideologica e quindi laica: parlo dei principi del federalismo e della sussidiarietà - ma anche per delle ragioni di maggior buon senso: chi di noi in questi anni non si è lamentato, giustamente, per l’accentramento di funzioni e di competenze alla Regione, chi di noi non ha criticato questo neocentralismo regionale, chi di noi non ha dovuto fare i conti prima o poi con una burocrazia regionale spesso elefantiaca rispetto alle dimensioni della nostra Regione, quindi, dicevo, sul piano dei principio questa legge non ci può che vedere consenzienti. Quando si passa al merito del disegno di legge ci nascono però delle perplessità che derivano da un dilemma irrisolto.

Non siamo riusciti a capire fino in fondo se questo disegno di legge è meramente simbolico, cioè privo di contenuti forti, effettivi, importanti oppure se sia il principio di un percorso per un decentramento più vasto ed effettivo. Dico questo perché anche i tentativi che sono stati fatti di elencare le competenze che verrebbero delegate ai comuni, attraverso elenchi, non chiariscono la portata del decentramento.

Se si scorre quegli elenchi, si ha l’impressione di leggere di materie relativamente di poco conto in cui ad un'attività burocratica regionale si sostituisce un'attività burocratica comunale o meglio delle comunità montane - "meglio" lo dice la legge, non lo dico io - per avvicinare certi servizi al cittadino, ma in materie molto limitate.

Da qui il dilemma che dicevo: non si capisce fino in fondo se si è voluto tenere quest’ambito molto circoscritto per dire: "abbiamo attuato un po' di federalismo in Valle d’Aosta" e poi si vuole sperimentare sul campo un po’ di decentramento, oppure se i timori da parte di chi ha proposto questa legge sono quelli che sono emersi nei lavori preliminari del gruppo di lavoro in commissione e cioè che un decentramento più marcato potesse comportare dei problemi assai rilevanti sotto il profilo dell'economicità e dell'organizzazione dei servizi, oltre che su quello, che io definirei più preoccupante di tutti, di dare ai cittadini dei servizi diversi a seconda della loro collocazione geografica. È vero che la legge fa un richiamo su questo punto e fa un richiamo forte, però è anche vero che sarebbe particolarmente grave un’attuazione che non fosse corretta ed equilibrata della normativa, cosa ampiamente possibile ed è esperienza di tutti i giorni. Vediamo che qualsiasi legge viene interpretata in maniera diversa ad Aosta piuttosto che a Firenze piuttosto che a Tortona e ancora vediamo come, in base alle stesse norme del Codice della strada, sia più facile essere multati ad Aosta per non avere allacciato le cinture di sicurezza che a Napoli, eppure la legge impone a tutti l’obbligo di tenere la cintura allacciata.

Questo per dire che nella concreta attuazione della legge c’è il rischio di disparità di trattamento che sarebbero particolarmente gravi in una realtà piccola come la nostra. Su quello che io definivo "dilemma", credo che sia oggi giusto in sede di dibattito fare chiarezza. Il Presidente della Regione, o chi per lui vorrà, è bene che dia delle spiegazioni su questo punto, altrimenti c’è il rischio che questa legge rimanga una normativa meramente simbolica e che poi venga ulteriormente rallentata dalle iniziative della Giunta e del Celva, perché fra l’altro non mi sembra di cogliere - ma io sono estraneo a certi ambienti - un entusiasmo particolare da parte degli enti locali. Io non lo colgo, ma può darsi che ci sia.

Mi sembra che ci siano piuttosto o inconsapevolezza oppure preoccupazione, laddove c’è consapevolezza, sapendo di avere a carico delle nuove competenze, ancorché minime a mio avviso, senza disporre degli strumenti per realizzarle, anche perché la burocrazia decentrata avrà dei costi, per parlarsi chiaro, maggiori della burocrazia accentrata; poi possiamo discutere se sia giusto impiegare risorse per portare i servizi anche di carattere amministrativo più vicini al cittadino, ma che sia cosa più costosa mi sembra un dato scontato.

Queste sono le riflessioni ad alta voce che poniamo all’attenzione del Consiglio nella speranza che il dibattito possa contribuire a risolvere alcune delle perplessità che abbiamo avanzato sul disegno di legge.

PrésidentLa parole au Conseiller Nicco.

Nicco (GV-DS-PSE)Faccio un intervento breve perché concordo con l’ampia ed articolata presentazione che della legge ha fatto il relatore. Abbiamo più volte espresso in quest’aula chiaramente il nostro pensiero sul ruolo fondamentale che in una struttura federale spetta ai comuni, in quanto cellule di base - espressione sulla quale molto abbiamo già discusso con altri colleghi - dell’ordinamento politico-amministrativo. È un ruolo che è stato significativamente riconosciuto dalla "Carta europea dell’autonomia locale" firmata a Strasburgo nell’ormai lontano ottobre 1985 ed è un ruolo che noi riteniamo dovrà essere meglio e più ampiamente riconosciuto nel nuovo Statuto della Valle d’Aosta, anche elevando a rango di organo della Regione l’espressione collegiale dei comuni, quello che oggi è il consiglio permanente. Abbiamo perciò in questa ottica condiviso con convinzione il processo di profonda trasformazione delle relazioni tra la Regione e gli enti locali che è stato avviato a seguito del trasferimento alla Regione con la legge costituzionale n. 2/1993 della competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.

La Regione è infine, dopo troppo tempo, diventata allora il soggetto regolatore del sistema delle autonomie locali ed ha potuto procedere con la legge n. 54/1998, "Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta", legge fondamentale, sulla base di quel principio di sussidiarietà a cui spesso e giustamente ci siamo richiamati tutti, ad avviare il conferimento di funzioni ai livelli di governo locale. Dicevo: fondamentale la legge n. 54, ma su cui credo anch'io, come hanno già detto altri colleghi, occorrerà ritornare per una necessaria valutazione critica - "mise à jour", l’ha definita il Presidente Viérin - per correggere eventualmente quei punti che hanno determinato dei problemi.

Oggi, con la legge che ci accingiamo ad approvare, compiamo un ulteriore passo nella direzione allora tracciata. Mi pare che gran parte del compito spetti e non possa che spettare al Governo in ossequio a quella distinzione di ruoli che sta alla base di un corretto rapporto fra Consiglio e Governo: assegnazione di beni e risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative; individuazione delle modalità e delle procedure per il trasferimento del personale regionale necessario per lo svolgimento delle funzioni conferite; soppressione, trasformazione o accorpamento delle strutture regionali e degli enti strumentali della Regione interessati al conferimento delle funzioni, come recitano le lettere b), c) e d), comma 2, dell’articolo 11 della legge n. 54: chiaramente, tutto questo è compito del Governo.

Ma un qualche ruolo ritengo che, per quanto concerne invece l'individuazione nell’ambito di ciascuna materia delle funzioni e dei compiti da conferire ai comuni, come recita la lettera a) dello stesso comma, debba continuare a svolgerla il Consiglio, attraverso le commissioni, ed è perciò in questa ottica che approvo la riformulazione dell’articolo 5 con inserimento dell’inciso: "previo parere favorevole delle commissioni consiliari competenti".

Si tratta di un percorso nuovo quello che si apre, complesso, aperto, e che richiederà necessariamente delle verifiche in corso d’opera.

Mi pare che sarà opportuno, ora che il quadro di riferimento è stato definito, procedere sulle singole questioni non dogmaticamente, ma pragmaticamente, avendo a mente in particolare alcuni principi che già erano stati indicati nella legge regionale n. 54, all’articolo 2, laddove si parla di "economicità ed efficacia dell’azione amministrativa", concetti che sono stati opportunamente richiamati anche nella legge oggi in approvazione, all’articolo 4, laddove si dice che il livello ottimale di esercizio deve essere individuato "secondo criteri di efficienza ed economicità".

Ho voluto richiamare tale questione perché in un primo elenco delle funzioni trasferibili, che è stato comunicato alla commissione, mi pare che ci si discosti talvolta da quei principi. Faccio un solo esempio: in quell’elenco si indicava fra le funzioni trasferibili la gestione della legge regionale n. 10/1990, relativa ai contributi per la copertura dei tetti in lose.

Oggi c’è un unico ufficio che segue l’intera materia, mi chiedo se abbia senso frazionare il tutto in 74 comuni, ognuno dei quali dovrebbe avere un proprio referente e questo con inevitabili problemi di competenza, di efficienza, di funzionalità e di economicità. Ciò detto, esprimiamo comunque fin da ora il nostro convinto voto positivo al disegno di legge.

PrésidentLa parole au Conseiller Rini.

Rini (UV)Non starò a sottolineare ulteriormente l’importanza di questo provvedimento che ci porta verso un decentramento sempre maggiore, verso un più marcato coinvolgimento degli enti locali nella gestione della cosa pubblica, verso la realizzazione del sistema federalista fra gli enti pubblici, come è stato detto, per vari motivi siamo in ritardo, in forte ritardo nella sua emanazione e gli effetti del provvedimento saranno tangibili solo a partire dalla prossima legislatura.

Ci auspichiamo che un maggiore coinvolgimento degli enti locali, oltre a responsabilizzare sempre più, potrà far sì che i cittadini possano beneficiare di interventi rapidi e più consoni alle loro esigenze, anche perché le risposte dovranno essere date direttamente da chi vive sul territorio e conosce meglio la realtà locale visto che verranno eliminati dei passaggi e delle incombenze inutili e sovente causa di assurdi ed inevitabili ritardi.

Avremo così raggiunto l’obiettivo di alleggerire la macchina regionale che potrà così svolgere in modo più efficiente le proprie funzioni di programmazione, legiferazione, indirizzo e controllo. Con un effettivo decentramento daremo maggiori competenze e maggiore autonomia che dovranno essere accompagnate da sufficienti e adeguate risorse in modo che gli enti possano dare ai cittadini le risposte che si aspettano. Non vorrei che si verificasse quello che in più occasioni si è verificato con lo Stato centrale nei confronti della nostra Regione alla quale sono state demandate delle competenze senza adeguate risorse, un esempio per tutti: la sanità. Sappiamo che la Giunta è la deputata, in accordo con il Consiglio permanente degli enti locali, ad emanare gli atti di indirizzo e coordinamento che dovranno garantire a tutti i Valdostani i livelli di qualità di servizi adeguati e consoni.

Sono convinto, come penso gran parte di noi, che questa Giunta sarebbe in grado di fare un buon lavoro, ma per la prossima e le prossime legislature non sappiamo quali saranno le Giunte per cui per temi così importanti penso sia auspicabile un maggiore coinvolgimento dell’intero Consiglio e questo anche nel rispetto delle minoranze. Le commissioni hanno già fatto il primo passo prevedendo il coinvolgimento della commissione competente, ma non basta; visto che è stata ravvisata la necessità di modificare la legge n. 54/1998, che non risponde più alle attuali esigenze, in quella occasione sarà opportuno prevedere un maggiore coinvolgimento del Consiglio sulle scelte da operare.

Spero che la proposta di modifica della legge n. 54 arrivi alle commissioni competenti in tempi brevi e a questo proposito sarebbe auspicabile che il Presidente della Regione prendesse fin da oggi un impegno in tal senso e ci dicesse quando intende presentarla al giudizio delle commissioni e di questo Consiglio. Auspico fra l’altro un coinvolgimento della commissione competente anche durante la predisposizione del testo, come auspico che per l'elaborazione di una legge così importante per la collettività siano sentiti tutti i rappresentanti dei cittadini e delle varie categorie interessate.

PrésidentLa parole au Vice-président Lattanzi.

Lattanzi (FI)Questa sarà anche la nostra dichiarazione di voto al commento di questo atto, un atto che sotto l’aspetto politico condividiamo perché va nella direzione di andare a definire meglio, in un processo di federalismo e di sussidiarietà, le reciproche competenze. Non vorremmo vedere fra qualche mese il Presidente della Regione dover impugnare gli atti dei comuni per conflitti di competenze! La battuta sorge spontanea?

(interruzione del Presidente della Regione, fuori microfono)

? può essere che qualche Unionista in maggioranza, ma non sufficientemente coinvolto, venga dal Presidente della Regione a chiedere di impugnare gli atti di un comune perché non coerenti con i suoi pensieri. Battute a parte, comunque questo è il dibattito politico, cioè la definizione dei livelli di competenza istituzionale dello Stato, regioni e comuni, quindi non possiamo che sotto l’aspetto dei principi condividere questo atto.

Sotto l’aspetto dell’atto amministrativo, quindi dell’attuazione del provvedimento in termini burocratici, abbiamo sollevato tutta una serie di dubbi e di riflessioni che per la verità non hanno trovato delle risposte precise ed è il motivo per cui anticipiamo già che ci asterremo su questo atto. Non siamo contrari, ma non riusciamo a identificare quale può essere l’impatto e l’esito di questo atto sulla vita della nostra comunità.

Ci sono dubbi sull'efficienza di questo atto, che intanto, come il presidente della commissione aveva più volte indicato, pone la condizione per andare a rivedere la legge regionale n. 54 che oggi diventa quasi superata in alcuni punti importanti, dubbi soprattutto perché si identifica nell’attuazione di questo atto un microfederalismo che potrebbe indurre a trovare tutta una serie di problematiche, cioè quella Valle d’Aosta a due velocità di cui abbiamo parlato nelle commissioni dove abbiamo discusso questo atto, fatta da parte di comuni attrezzati per ricevere queste competenze e a gestire le risorse contestuali alle competenze, risorse che dovranno essere meglio definite e dall’altra di piccoli comuni non attrezzati.

Conosciamo tutti la realtà variegata del sistema delle autonomie della Valle d’Aosta; sappiamo che ci sono Comuni, come Aosta, Sarre, Saint-Vincent, Courmayeur e altri comuni grandi e importanti, che hanno le risorse umane e le strutture per poter ricevere le competenze e poterle gestire e che ci sono altri comuni fatti di qualche centinaio di anime che hanno strutture molto semplici e che davanti a questo atto hanno espresso tutta una serie di preoccupazioni, preoccupazioni che in sede di risposta si è tentato di fugare con un indirizzo che è quello del consorzio dei comuni, dell’operatività intercomunale e quindi di un ruolo delle comunità montane più importante rispetto a quello che le comunità oggi hanno.

Abbiamo sollevato tutta una serie di dubbi rispetto a questo processo, noi non ci vediamo chiaro e per questo avevamo chiesto che il gruppo, che aveva lavorato alla redazione di questo atto, potesse spiegarci meglio come immaginava l’attuazione di questo atto e il suo impatto sulle piccole realtà perché ci arriva qualche messaggio di preoccupazione. Abbiamo già visto in queste settimane come alcuni piccoli comuni non abbiano ritenuto di affrontare costi e consorzi rispetto a progetti che non gli interessavano, ma ai quali si sentivano, per così dire, quasi obbligati a partecipare.

C’è un processo in atto di microfederalismo che credo che non sia stato sufficientemente approfondito e valutato quindi, ribadendo l’appoggio politico ai principi del federalismo e della devoluzione, riteniamo che questo provvedimento non chiarisca bene e con sufficiente precisione quali sono i vantaggi che i comuni attrezzati possono ottenere da questa devoluzione, mentre sono più noti gli svantaggi e la direzione che i piccoli comuni dovranno prendere per attrezzarsi in questo senso. Un paletto di garanzia ce l’abbiamo, e lo abbiamo verificato ed approfondito in commissione, dal fatto che il comparto unico non vedrà un aumento delle professionalità proprio perché la legge prevede che il comparto unico sia il bacino all’interno del quale andare a reperire le risorse per gestire le competenze e anche i livelli più bassi della devoluzione, ma questo non ci soddisfa a sufficienza per poter dare il nostro voto positivo ad un atto che avremmo voluto accompagnato, visto che i tempi si erano così protratti, dalle contestuali modifiche alla legge n. 54 e dalla revisione della legge n. 54 stessa, quindi anticipiamo il nostro voto di astensione del gruppo sul provvedimento.

PrésidentLa discussion générale est close.

La parole au rapporteur, Conseiller Cerise.

Cerise (UV)Volevo solo dire brevemente due cose in relazione agli interventi che sono stati fatti dal Consigliere Curtaz e dal Consigliere Lattanzi.

Non ci possiamo prefigurare i comportamenti futuri né della Regione né dei comuni, ma abbiamo il diritto di aspettarci dei comportamenti che siano coerenti con le leggi che noi approviamo e che dovrebbero essere questi patti fra gli uomini, che servono a far funzionare la macchina della società.

Alle perplessità del Consigliere Curtaz, che sono legittime e anche reali, rispondo che le leggi, se nelle leggi ci crediamo, danno delle risposte. Il Consigliere Curtaz dice: "Non capisco se questa è una legge concreta che vuole perseguire degli obiettivi o se è soltanto una legge di facciata". Non può essere una legge di facciata perché se prendiamo, sempre che crediamo alle leggi, la legge n. 54, articolo 7, 2° comma, qui viene stabilito che se la Regione non individua le funzioni che devono essere proprie o rimanere in capo ad essa, tutte le funzioni amministrative passano ai comuni.

Immaginiamo di essere in una situazione di inerzia: da domani mattina i comuni si sentirebbero autorizzati a fare quello che fa la Regione gettando questa macchina burocratica ed amministrativa della Valle d’Aosta nel più totale caos.

Questa legge quanto meno lo evita. Si dice che queste competenze non sono così importanti; qui dobbiamo metterci d’accordo perché da una parte c’è la perplessità che si chieda ai comuni di fare degli sforzi che sono superiori alle loro capacità e dall’altra parte mi pare di capire che sarebbe opportuno dare loro delle competenze ancora più importanti. Credo che questa legge abbia di buono intanto quello di far cadere un muro, composto da due mentalità: una parte che aveva paura di dare e l’altra di ricevere; il far cadere questo muro significa facilitare il dialogo che poi si perfezionerà con il trasferimento di competenze molto più importanti, ma diamo intanto ai comuni - e qui vengo in parte a dare una risposta a quello che diceva il Consigliere Lattanzi - il minimo di capacità di attrezzarsi, l’apparato muscolare e anche intellettuale per poter dare delle risposte.

Sui costi mi piacerebbe fare una riflessione di carattere generale perché continuiamo ad avere delle perplessità sugli eventuali costi che questi trasferimenti potrebbero indurre da parte del pubblico, ma ci fermiamo poco a considerare i costi dei privati, ad esempio se uno viene da Gressoney ad Aosta per chiedere una pratica o quando ci sono spostamenti di questo tipo delle imprese per venire negli assessorati, magari per delle cose banali, abbiamo mai considerato quali sono questi costi?

A parte il costo finanziario, c’è anche un costo psicologico demotivante soprattutto per un imprenditore, quindi il fatto di avvicinare questo tipo di risposta al cittadino, soprattutto a quello che del suo tempo ne fa anche una questione di tipo economico, è una considerazione che va fatta e che potrebbe al limite giustificare l’eventuale, modesta lievitazione di costi che l’ente pubblico dovrebbe sostenere.

Ancora per quanto riguarda il Consigliere Lattanzi, vorrei richiamare l’articolo 3, perché la legge n. 54, che genera la proposta di legge che andiamo a discutere, è stata una legge di grande visione; rileggiamo cosa dice il terzo comma dell’articolo 3 e poi magari in una sua revisione possiamo anche integrarlo meglio. Si dice in quel comma: "È compito della Regione adottare gli opportuni provvedimenti al fine di mettere in atto adeguate misure di perequazione finanziaria o equivalenti destinate alla tutela delle comunità locali economicamente più deboli per assicurare l’esercizio uguale delle responsabilità e funzioni di competenza dei livelli di governo locale".

Ora, se questo lo coniughiamo con quanto stabilisce l’articolo 5, in un certo senso abbiamo la risposta alle perplessità espresse dal Consigliere Lattanzi.

Se poi in un'ottica di revisione della legge n. 54, volessimo aggiungere in questo terzo comma oltre alla perequazione finanziaria anche la perequazione organizzativa, secondo me la risposta sarebbe completa quanto meno negli intendimenti della legge, poi quanto alla sua applicazione, questo è un fatto di responsabilità che viene a chi avrà in mano questo compito.

PrésidentLa parole au Président de la Région, Viérin Dino.

Viérin D. (UV) Permettez-moi, quelques considérations supplémentaires. Tout d’abord sur l’exigence d’insérer l’examen de ce projet de loi dans le cadre général de la mise au jour de la loi n° 54, loi dont je réaffirme la validité. S’il est vrai qu’une mise à jour de cette loi s'avère nécessaire, faisons attention à ne pas confondre sa mise à jour avec sa mise en vu que certaines considérations pourraient laisser entendre une volonté de ne pas donner application aux principes du fédéralisme.

Je me rappelle certaines propositions des années 68 quand, pour ne rien changer, on utilisait la méthode – "scavalcati a Sinistra" -, avec le résultat de maintenir lo statu quo. Or, je considère que la loi n° 54 a fixé des principes dont une partie a déjà été appliquée et que nous devons compléter cette application. Evidemment nous avons aussi la nécessité, compte tenu de certaines modifications, d’?uvrer pour une mise à jour de cette loi, notamment pour ce qui est de certains aspects du point de vue organisationnel.

Je veux rappeler un des problème, qui m’a été soumis par le Conseil permanent des collectivités locales, à savoir la modification de la composition des conseils de direction ou des assemblées des communautés de montagne. S’il est vrai qu’il doit y avoir ce rapport entre communes et communautés de montagne, si les communautés de montagne doivent remplir ces fonctions d’organe de service et s’il est vrai donc que les communes qui doivent décider non plus seulement sur le plan fonctionnel, mais aussi sur le plan financier - et c’est là la responsabilité -, le Conseil permanent des collectivités locales propose, plutôt que de maintenir une assemblée des communautés de montagne et partant, de devoir convoquer l’Assemblée des syndics pour décider effectivement, de prévoir que l'assemblée de la communauté de montagne soit composée des syndics, avec toutes les conséquences du point de vue épargne et rationalisation des dépenses de fonctionnement.

En tout cas, nous pouvons aujourd’hui réaffirmer la validité des principes de la n° 54 et la nécessité aussi, mais dans cette optique, d’une mise à jour de cette loi.

La deuxième considération a trait à une volonté: quelqu’un nous a posé la question: "Est-ce que c’est du virtuel ou c’est du sérieux ce projet de loi?" Nous ne pouvons que lui répondre que notre volonté est réelle; compte tenu que nous sommes déjà en retard et que cet acte est nécessaire si nous voulons suite cours à un processus qui s’achèvera au cours des deux prochaines années, la volonté est celle de donner application au fédéralisme et à ses principes.

La répartition des fonctions est un aspect indispensable non seulement pour l’application du principe de la subsidiarité, mais aussi pour responsabiliser davantage tous les élus. Nous savons qu’à cet égard nous sommes entre et le marteau et l'enclume et là nous en avons une preuve supplémentaire: quand il s’agit des principes, tout le monde est favorable, au contraire, quand il faut donner une application concrète à ces principes, nous sommes pris entre les deux tendances opposées et donc s’il est vrai d’une part qu’il y a une certaine résistance de la part de ce que Galbraith définissait la technostructure et donc des structures de l’Administration régionale pour éviter de perdre certains pouvoirs, il y a aussi une certaine résistance de la part des collectivités locales.

Voilà la raison pour laquelle ce processus peut réussir s’il est graduel et si nous arrivons à faire comprendre la nécessité d’un changement d’attitude.

Personnellement, je considère comme positif que sur cet acte il y ait l’avis favorable du Conseil permanent des collectivités locales parce qu’il serait impensable de donner cours à une réforme sans qu’il y ait la participation de ceux qui sont les acteurs principaux de cette réforme.

Il est vrai aussi que nous devons compléter ce processus, notamment pour l’aspect fondamental des finances. Aujourd’hui nous avons la loi n° 48, et même si elle est la seule loi qui attribue 95 pour cent d’un impôt fondamental, l’impôt sur les revenus, aux collectivités locales en leur donnant une certitude quant à la disponibilité des ressources nécessaires à financer leur programme d’activité, il n'en est pas moins vrai que nous devons vérifier le montant des ressources en fonction et de l’évolution de l’imposition fiscale et des compétences qui sont attribuées aux collectivités locales. Mais, là encore, tant qu’il n’y a pas une répartition de compétences, il est difficile de définir des paramètres de répartition.

Une dernière considération quant à la méthode que nous avons utilisée, non seulement pour ce qui est de ce projet de loi, mais en général pour toutes les mesures concernant les rapports avec les collectivités locales. C’est toujours de façon concertée que nous avons procédé.

Un groupe de travail a défini les premières propositions. Il y a eu donc une participation dès la phase préparatoire des représentants des collectivités locales. Ensuite il y a eu un débat et, à cet égard, les résultats acquis nous les considérons comme positifs.

Nous pensons que nous devons continuer dans cette direction et à cet égard je me dois de mettre en relief la fonction importante que notre service du Département des collectivités territoriales, notamment son Coordinateur, M. Lucat, a toujours remplie dans le respect des missions qui lui sont confiées. Certes, la négociation n’a pas été facile, mais ce qui est important c’est d'avoir su respecter les principes, d’avoir eu une cohérence quant aux objectifs que nous voulions atteindre. A cet effet je veux encore une fois exprimer toute notre appréciation à l’engagement et au travail accompli par ce même service et notamment par M. Lucat.

PrésidentOn procède à l’examen de la loi, article par article.

Je soumets au vote l’article 1er:

Conseillers présents: 32

Votant: 26

Pour: 26

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l’article 2:

Conseillers présents: 32

Votant: 26

Pour: 26

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l’article 3:

Conseillers présents: 32

Votant: 26

Pour: 26

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l’article 4:

Conseillers présents: 32

Votant: 26

Pour: 26

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

A l’article 5 il y a un amendement élaboré par la IIème Commission, dont je donne la lecture:

Emendamento Il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali e previo parere favorevole delle Commissioni consiliari competenti, emana atti di indirizzo e di coordinamento finalizzati ad assicurare su tutto il territorio regionale livelli minimi di qualità e di omogeneità nell'organizzazione dei servizi e nell'esercizio delle funzioni trasferite, il conseguimento di obiettivi unitari ed il contenimento della spesa pubblica.".

Je soumets au vote l’article 5 dans le texte amendé:

Articolo 5 (Funzioni di indirizzo e coordinamento)

1. La Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali e previo parere favorevole delle Commissioni consiliari competenti, emana atti di indirizzo e di coordinamento finalizzati ad assicurare su tutto il territorio regionale livelli minimi di qualità e di omogeneità nell'organizzazione dei servizi e nell'esercizio delle funzioni trasferite, il conseguimento di obiettivi unitari ed il contenimento della spesa pubblica.

2. Gli atti di indirizzo e di coordinamento possono riguardare unicamente la determinazione di obiettivi, di standard e di risultati, ferma restando l'autonoma definizione da parte degli enti locali delle misure organizzative concernenti l'attuazione dei predetti atti.

Conseillers présents: 32

Votant: 26

Pour: 26

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l’article 6:

Conseillers présents: 32

Votant: 26

Pour: 26

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l’article 7:

Conseillers présents: 32

Votant: 26

Pour: 26

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l’article 8:

Conseillers présents: 32

Votant: 26

Pour: 26

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

A l’annexe A il y a quatre amendements élaborés par la IIème Commission, dont je donne la lecture:

Emendamento Al punto n. 1 "Agricoltura e Risorse Naturali" la lettera v) è sostituita dalla seguente:

"v) Programmazione, promozione e coordinamento degli interventi di miglioramento e di riordino fondiario da attuarsi attraverso i Consorzi di miglioramento fondiario.".

Emendamento Al punto n. 1 "Agricoltura e Risorse Naturali" la lettera ff) è sostituita dalla seguente:

"ff) Ambiente naturale e conservazione della natura: aree naturali protette, siti di particolare pregio naturalistico, ivi compresi i siti di importanza comunitaria, giardini botanici alpini di interesse regionale.".

Emendamento Al punto n. 1 "Agricoltura e Risorse Naturali" la lettera kk) è sostituita dalla seguente:

"kk) Controllo sull’applicazione del vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).".

Emendamento Al punto n. 5 "Territorio, Ambiente e Opere pubbliche" la lettera m) è sostituita dalla seguente:

"m) Funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica.".

Je soumets au vote l’annexe A dans le texte amendé:

Conseillers présents: 32

Votant: 26

Pour: 26

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote le projet de loi dans son ensemble:

Conseillers présents: 32

Votant: 26

Pour: 26

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.