Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 655 del 9 giugno 2004 - Resoconto

OGGETTO N. 655/XII - Soluzioni normative al problema della chiusura delle scuole di montagna. (Interpellanza)

Interpellanza

Ricordato che nella nostra valle esiste un problema che coinvolge le scuole di montagna che rischiano di chiudere perché il numero degli alunni iscritti è inferiore a quello stabilito dalla norma per la formazione delle classi;

Preso atto che il recente reinserimento nella normativa nazionale dell'attribuzione del raddoppio del punteggio per il servizio prestato da insegnanti nelle scuole elementari di montagna (di cui alla Legge n. 90/57) va nell'ottica di favorire i docenti, ma nulla innova per quanto riguarda il mantenimento delle scuole nelle zone più periferiche della valle;

Ritenendo che nuovi strumenti normativi, a livello regionale, possano dare una risposta alle attuali e prevedibili chiusure di classi e/o scuole collocate in molti comuni della nostra valle.

La sottoscritta Consigliera regionale

Interpella

l'Assessore competente per sapere:

1) quante, e quali, sono attualmente le scuole elementari che rientrano nella definizione giuridica di "scuole di montagna" (di cui alla Legge n. 90/57);

2) se, e come, intenda attivarsi per trovare soluzioni normative al problema della chiusura di tali classi e/o scuole;

3) se, nella ricerca di una risposta normativa, ci si possa avvalere della recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 13/2004).

F.to: Squarzino Secondina

Presidente - La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.

Squarzino (Arc-VA) - Nelle nostre iniziative abbiamo più volte sollevato in questa sede la questione delle scuole di montagna, che rischiano di chiudere perché il numero degli alunni iscritti è inferiore a quello stabilito dalla norma per la costituzione delle classi. Ricordo il caso che abbiamo più volte evocato in quest'aula: la scuola di Valsavarenche, ma ultimamente anche la scuola materna di Torgnon, la scuola della Saunière e via dicendo. È un problema che pare aver trovato una risposta nella recente normativa approvata dal Parlamento, che riguarda la ridefinizione dei criteri con cui riformulare le graduatorie per tutti gli insegnanti di ordine e grado e in questa normativa è stata prevista l'attribuzione del raddoppio del punteggio per il servizio prestato da insegnanti nelle scuole elementari di montagna. Questa era - spiegherò poi perché uso l'imperfetto - la proposta fatta nel decreto legge che era stato approvato dal Consiglio dei ministri e, sulla base di questo decreto legge, nella nostra iniziativa si poneva un problema, si diceva: "la legge pensa a tutelare gli insegnanti delle scuole di montagna, ma il problema nostro in Valle d'Aosta non è tanto tutelare tali insegnanti, quanto come riuscire a dare una risposta alla questione della chiusura delle scuole".

Non voglio ora affrontare una risposta di carattere economico-sociale per far fronte al calo demografico, ma una risposta, come suggeriamo nella nostra interpellanza, di tipo normativo, nel senso che si potrebbero ridefinire i criteri in base ai quali viene considerato il numero minimo per tenere aperta una scuola in alcune situazioni particolari. Questo era stato il problema che intendevamo proporre, fra l'altro facendo notare che questa nostra autonomia a livello regionale per definire i criteri in base ai quali sono considerate funzionanti o no le classi, a nostro avviso, è stata rafforzata dalla recente sentenza della Corte costituzionale - n. 13/2004 -, con la quale viene preso in esame un ricorso presentato dalla Regione Emilia Romagna. Tale Regione considera incostituzionale l'intervento del Governo quando dice che spetta al Governo la formazione delle classi e che nell'autonomia delle regioni spetta a queste ultime individuare i criteri per formare le classi. La Corte costituzionale dà ragione all'Emilia Romagna, cioè dice: "con l'articolo 117 della Costituzione, come è stato modificato, le regioni possono legiferare in termini di organizzazione delle classi e distribuzioni degli insegnanti sul proprio territorio, sulla base di questa legge possono essere individuati i criteri" e via dicendo. Questa era l'interpellanza nella prima versione, che ho appunto predisposto pensando ai problemi che in quel momento c'erano; poi però è successo qualcosa di molto interessante, diciamo meglio intrigante, nel senso che, sollecitata dalla dichiarazione a mezzo stampa del Senatore Rollandin, che commenta in modo positivo l'accoglimento di un emendamento relativo al personale scolastico relativo al punteggio doppio per gli insegnanti, per capire bene qual è la norma, mi sono accorta che la norma è leggermente diversa. Mentre il decreto legge che era stato approvato dal Consiglio dei ministri considerava il punteggio doppio per il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna, gli emendamenti che sono venuti in sede di discussione di questo decreto legge per convertirlo in legge, al Senato, alla Camera e poi di nuovo al Senato, hanno cambiato totalmente questa norma di legge e l'hanno trasformata nella seguente: "Il servizio prestato..." - non più solo per gli insegnanti delle scuole elementari, ma "...nelle scuole di ogni ordine e grado". A questo punto quindi si inserisce una norma che riguarda gli insegnanti di scuola materna, elementare, media inferiore, media superiore, tutti gli insegnanti che hanno prestato servizio in queste scuole, in scuole di comuni di montagna. Quali sono queste scuole? La norma definisce cos'è il comune di montagna ed è qui che mi sembra vi sia la novità: "si intendono quali scuole di montagna quelle in cui almeno una sede è collocata in località sopra i 600 metri dal livello del mare".

Pensiamo alla Valle d'Aosta, scuola superiore: nessun istituto superiore si trova in una località sopra i 600 metri dal livello del mare, eccetto il liceo linguistico di Courmayeur, per cui arriviamo all'assurdo che l'insegnante che insegna un anno in un liceo linguistico privato, ma parificato, a Courmayeur, ha il punteggio doppio rispetto ad insegnanti che insegnano in tutte le altre scuole medie superiori della Valle. Ancora: prendiamo le scuole elementari e medie, tutte le scuole della Valle d'Aosta si trovano sopra i 600 metri, eccetto Verrès, dove con la verticalizzazione un'istituzione scolastica ha anche delle scuole della vallata dell'Evançon, per cui alcune sedi sono sopra 600 metri, invece l'altra istituzione è solo nel fondo valle, per cui non si trova sopra i 600 metri; di conseguenza insegnanti di Verrès che insegnano in due scuole vicine hanno punteggio doppio o no a seconda dell'ubicazione della scuola. Per Aosta si trova una cosa altrettanto aberrante: l'insegnante del quartiere Cogne, che non ha alcuna sede fuori della città di Aosta, avrà un punteggio semplice, mentre l'insegnante del vecchio centro di Pont Suaz o del quartiere Dora, che hanno alcune scuole o a Charvensod, o a Roisan, che sono poste ad una sede superiore a 600 metri, avrà il doppio punteggio. Questa norma, che avrebbe dovuto secondo il nostro Senatore favorire le scuole di montagna, crea invece una discriminazione enorme nella nostra Valle, per cui casualmente alcuni insegnanti che insegnano a Verrès o in due scuole di Aosta sono penalizzati, mentre tutti gli altri hanno la precedenza. Mi chiedo - questa è la seconda versione dell'interpellanza dovuta a cambiamenti che sono avvenuti dal momento in cui l'iniziativa è stata scritta al momento in cui è apparso il decreto legislativo che ha tradotto in legge il decreto legge del Governo - cosa si può fare di fronte a questo pasticcio enorme.

Presidente - La parola all'Assessore all'istruzione e cultura, Charles Teresa.

Charles (UV) - Les nouveautés de la dernière conversion en loi que vous avez citée a à voir seulement avec la carrière des enseignants et n'a absolument rien à voir avec la survivance des écoles de montagne. Alors c'est une autre interrogation, ce n'est pas une deuxième version, c'est une autre chose, parce que vous avez dit: "il y a des nouveautés", mais c'est un autre argument: une chose est la carrière des enseignants, une chose est la survivance des écoles de montagne. Maintenant je réponds à la survivance des écoles de montagne, autrement c'est un argument tout à fait différent, mais il ne faut pas confondre une chose avec l'autre: un c'est un intérêt des enseignants, l'autre c'est un intérêt des communes, des communautés, c'est absolument un autre argument.

Me référant aux prémisses d'abord de l'interpellation je dois préciser que, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 19/2000 concernant l'autonomie des institutions scolaires, la suppression et le fonctionnement de sièges et de groupements d'école maternelle, primaire et secondaire de 1er degré ne sont plus établis par la Région sur la base de paramètres fixés aux sens de la loi ou des normes de l'administration, mais ils font partie, aux sens de l'article 7 de la loi régionale mentionnée, de la compétence exclusive des organismes locaux, qui exercent cette compétence sur proposition ou en accord avec les institutions scolaires intéressées, compte tenu de la dotation organique assignée à l'institution scolaire compétente sur le territoire. Il s'ensuit que les décisions à propos de l'ouverture ou du maintien en fonction d'une école trouvent comme seule limite, au-delà, bien sûr, de celles qui se rapportent aux aspects structurels et financiers, la disponibilité concrète, dans le domaine de la dotation organique de l'institution scolaire de référence, des ressources organiques nécessaires à assurer le déroulement régulier des activités didactiques prescrites.

Le processus de définition de la dotation organique dans son ensemble et du personnel de fonction de chaque institution scolaire est par contre réglementé par des paramètres et des critères de calcul objectifs et précis qui - relativement aux conditions "minima" requises nécessaires pour qu'un groupement à soi puisse figurer comme unité autonome directement marquante pour la dotation des postes organiques d'ensemble - coïncident intégralement avec ceux qui ont été précédemment prescrits pour l'institution ou la suppression de groupements d'école maternelle et élémentaire. Ces paramètres, à partir de la loi n° 22/1972 et par la suite par une délibération du Gouvernement n° 818/1999, établissaient, comme condition requise de fonctionnement, la présence stable au cours des 3 années successives d'au moins 10 élèves au total, réduite à 5 élèves dans le cas de groupements qui se trouvent à plus de 1.000 mètres d'altitude et éloignés de plus de 10 kilomètres de l'école la plus proche. Cela donc n'a rien à voir avec l'école de la Saunière, dont vous parliez, parce que c'est d'autres règles: une chose est à l'intérieur du même commune, une autre chose ce sont les écoles de montagne, alors là vous avez inséré beaucoup d'éléments dont vous ne parlez pas dans votre interpellation. En un mot si l'ampleur de la dotation organique et la situation d'organisation et de didactique de l'Institution scolaire de référence sont telles qu'elles peuvent assurer toutes les conditions de fonctionnement, le maintien des groupements d'école maternelle ou primaire peut être de manière autonome et légitimement décidée par les organismes locaux compétents, d'entente avec les institutions scolaires elles-mêmes, sans aucune subordination à des obligations ou à des paramètres numériques, sauf, évidemment, l'interdiction de concrétiser les suppositions de la leçon privée avec le fonctionnement d'une école publique en présence d'un nombre d'élèves proche de l'unité.

Maintenant, pour répondre aux différentes questions, pour le point n° 1 je signale qu'aux sens de la loi n° 90/1957, sont considérées écoles de montagne, selon les avantages prévus par la loi elle-même, les écoles élémentaires à classe unique avec différents niveaux d'enseignement, avec un ou deux enseignants, fonctionnant dans les communes dont à l'article 1er de la loi de 1952, c'est-à-dire situées pour au moins 80% de leur superficie au-dessus de 600 mètres sur le niveau de la mer, comprises dans une liste spéciale remise à jour tous les 3 ans par le Conseil scolaire régional. Pour les années en cours, c'est-à-dire à partir de 2002 qui va jusqu'à 2005, la liste faite par le Conseil scolaire régional prend en compte 3 écoles élémentaires à classe unique, c'est-à-dire les "pluriclasse" avec différents niveaux d'enseignement, qui sont les suivantes: Gressoney-La-Trinité, Rhêmes-Notre-Dame et Valgrisenche. Tout de même cette loi de 1952 et de 1957 est en quelque manière non appliquée, mais elle est encore en vigueur pour ceux qui se rapportent aux communes et aux écoles ainsi appelées "pluriclasse", c'est-à-dire avec enseignant unique ou avec deux enseignants; donc il y a une situation très complexe. Il faut observer que les conditions requises "minima", que l'on voudrait ultérieurement abaisser, avaient été introduites par des normes - régionales même - retenues aptes à sauvegarder des lieux inaccessibles par routes, sans possibilité d'avoir des transports, raisons que l'on ne peut plus invoquer aujourd'hui dans notre réalité. Ainsi toute éventuelle solution légale que l'on veuille trouver pour garantir le fonctionnement d'écoles déterminées et en tout cas aptes à surmonter les nombreuses exceptions de caractère juridique, économique et didactique qui pourront se présenter, telles l'excessive accentuation des déséquilibres qui existent entre les différentes réalités de l'école, le manque et le fondement d'un rapport acceptable coûts-bénéfices, l'impossibilité d'assurer des interventions didactiques et éducatives conformes aux méthodologies actuelles dans des groupes nombreux - les pédagogues affirment par exemple que moins de 5 élèves ce n'est pas classe, qu'on ne peut pas dérouler les choses avec le même principe pédagogique -, voilà, malgré tout cela tout de même on a déjà affirmé dans ce Conseil que le problème tient à cœur à la Junte, qui s'est déjà exprimée aussi, surtout pour les écoles primaires et pour les écoles maternelles, dans une direction, c'est-à-dire chercher à assurer ces écoles dans des communes de montagne, pour ne pas dénaturer celle qui est la commune même.

En plus, pour la question n° 3, nous pouvons seulement mettre en relief que le jugement que vous avez repris reconnaît la compétence régionale quant à la définition et à la répartition des dotations organiques, compétence qui, en Vallée d'Aoste, appartient déjà à la Région selon le DPR n° 861/1975, mais dont l'interprétation se heurte, sous certains aspects, aux limites imposées par la non compétence de l'Administration, établie par le même DPR susmentionné, en matière d'état juridique du personnel enseignant; donc, pour faire cela, il faudrait avoir un personnel juridique régional et celle-ci c'est la réponse au problème des écoles de montagne, pas à celui de la carrière des enseignants.

Presidente - La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.

Squarzino (Arc-VA) - Capisco che l'Assessore sia in difficoltà di fronte al fatto che una norma è stata "bouleversée complètement" perché, quando nell'interpellanza si dice: "Preso atto che il recente reinserimento nella normativa nazionale dell'attribuzione del raddoppio del punteggio per il servizio prestato da insegnanti nelle scuole elementari di montagna, di cui...", si fa chiaramente riferimento al decreto legislativo che ha innovato questa materia per quanto riguarda l'attribuzione e poi si dice: "il problema in Valle d'Aosta non è tanto questo, ma l'altro"; questa è la prima versione. Il fatto che sia successo qualcosa nel frattempo credo che dovesse rendere attento l'Assessore rispetto a questa situazione. Pensavo che fosse in grado in questo momento anche di affrontare questo problema, non lo è? Va bene, lo affronteremo il prossimo Consiglio.

Rispetto alla risposta all'interpellanza prima versione, per così dire, lei Assessore gioca un po' sulle cose, perché ha detto: "la chiusura delle scuole materne, elementari, medie inferiori è decisa dagli enti locali, noi, come Regione, non c'entriamo più". Certo, ma lei ha anche aggiunto che gli elementi che sono presi in esame sono, a parte le risorse finanziarie, la dotazione organica. Lei capisce benissimo che la dotazione organica, cioè il numero degli insegnanti che vengono attribuiti all'istituzione scolastica, non è il comune a deciderla, ma la Regione, che la decide in base ad alcuni parametri (come ha detto anche lei). La nostra domanda quindi era per sapere se vi è la volontà politica di rivedere questi parametri, di modificare la normativa che prevede la sopravvivenza di scuole elementari ubicate in paesi molto isolati, perché questa normativa non consente, ad esempio, a Valsavarenche di mantenersi. È una normativa che risponde ad alcune scuole: Rhêmes, Valgrisenche e Gressoney, che rientrano in questo momento in quei parametri, ma non ad altre scuole come ad esempio Valsavarenche, che pure è una scuola collocata in montagna, che è isolata, che è una pluriclasse.

L'altra domanda è se questi criteri valgono solo per la scuola elementare o possono essere anche utilizzati per la scuola materna. Teniamo conto che, quando è stata fatta la vecchia legge su queste scuole elementari di montagna, la scuola materna non aveva questa funzione così diffusa come adesso, per cui forse anche su questo punto la normativa va rivista. Condivido che non si può trasformare il rapporto educativo fra insegnante e alunni in un rapporto di lezione privata, però forse si deve affrontare in modo più articolato questo problema e chiedersi qual è il criterio per dare maggiore dotazione organica, poi sarà la scuola nella sua autonomia, in accordo con gli enti locali, che decide cosa fare, ma avendo la dotazione organica necessaria per fare quella scelta se vuole farla, in modo che possono scegliere o non scegliere e non essere obbligati a chiudere, come avviene in molte scuole, come capiterà a Torgnon per la materna se non interverranno "elementi nuovi" che aumentino la dotazione organica.

Assessore, sento che lei continuamente dice: "stiamo lavorando nel senso di affrontare il problema delle scuole di montagna", però fatti concreti che traducano questa intenzione in un atto di indirizzo, in una scelta politica chiara non li ho ancora visti.

Presidente - Colleghi, vista l'ora, dichiaro conclusi i lavori di questa mattinata. I lavori riprenderanno nel pomeriggio alle ore 15,30.

La seduta è tolta.

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La seduta termina alle ore 13,12.