Oggetto del Consiglio n. 190 del 12 maggio 1977 - Verbale
OGGETTO N. 190/77 - APPROVAZIONE DI INIZIATIVA DI LEGGE STATALE RIGUARDANTE: "DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA VALLE D'AOSTA IN MATERIA DI ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI ALL'ASSEMBLEA DELLE COMUNITÀ EUROPEE".
Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul seguente oggetto: "Proposta di legge statale, di iniziativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, a norma dell'articolo 121 della Costituzione, presentata il 25 marzo 1977 dai Consiglieri Chanu e Lustrissy, concernente: "Disposizioni speciali per la Valle d'Aosta in materia di elezione dei rappresentanti all'Assemblea delle Comunità Europee", come da allegati trasmessi in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza dell'11 e 12 maggio 1977:
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta
(a norma dell'articolo 121 della Costituzione)
"DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA VALLE D'AOSTA IN MATERIA DI ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI ALL'ASSEMBLEA DELLE COMUNITA' EUROPEE".
Il 20 settembre 1976 i rappresentanti dei Governi degli Stati membri delle Comunità Europee hanno sottoscritto la decisione del Consiglio con l'atto (convenzione) relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale e diretto.
Il 24 marzo 1977, col voto del Senato che ha fatto seguito a quello della Camera, il Parlamento ha ratificato la convenzione, in cui viene fissato il numero dei rappresentanti che saranno eletti in Italia in data non anteriore al maggio 1978.
Per l'Italia il numero è stabilito in 81.
Poiché (articolo 7 della Convenzione) fino all'entrata in vigore di una procedura elettorale europea uniforme ciascuno Stato membro deve provvedere con disposizioni nazionali, è demandata al Parlamento l'approvazione di una legge elettorale nazionale che tenga conto di tutte le esigenze di rappresentatività politica e territoriale.
La proposta di legge alle Camere, che con questa relazione si ha l'onore di presentare, non intende disciplinare tutti gli specifici problemi di carattere politico e tecnico connessi con questa elezione, quali il sistema elettorale da adottare, la delimitazione dei collegi, l'elettorato, il procedimento elettorale preparatorio, la votazione, lo scrutinio, le disposizioni penali, ma vuole essere il complemento, limitatamente alle disposizioni speciali per la Valle d'Aosta, della legge elettorale che sarà comunque approvata.
E' noto come in qualunque disciplina elettorale, la Valle d'Aosta (sola tra tutte le Regioni) ha sempre visto l'inserimento di disposizioni speciali per il suo collegio. Dette modificazioni discendono dalla necessità, fissata in norme della Costituzione (vedi art. 57) di assicurare comunque un seggio anche se l'esiguo numero della popolazione regionale non lo giustificherebbe e si riferiscono a quanto disposto dal Decreto Legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 (Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta), il cui articolo 22 stabilisce: "qualunque sia il futuro sistema elettorale italiano, la Valle d'Aosta avrà diritto ad una rappresentanza di almeno un deputato nell'Assemblea Costituente".
In tal modo si intende anche dare applicazione alla norma costituzionale di tutela delle minoranze etniche, di cui l'ordinamento speciale valdostano è espressione.
Alla stregua dei suaccennati criteri è stata predisposta l'unita proposta di legge, i cui articoli vengono qui di seguito illustrati.
L'articolo 1 stabilisce che, qualunque sia il sistema elettorale adottato, un rappresentante, tra gli 81 eletti a suffragio universale e diretto in Italia, viene assegnato alla Valle d'Aosta.
L'articolo 2, in conseguenza, delimita il collegio elettorale che coincide con il territorio della Regione autonoma della Valle d'Aosta e che costituisce collegio uninominale, in conformità con quanto previsto per il collegio Valle d'Aosta dalle norme per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
L'articolo 3, nel precisare che l'elezione nel collegio Valle d'Aosta sarà regolata dalle disposizioni elettorali nazionali, in quanto applicabili, che saranno emanate in conseguenza dell'articolo 7, 2 c. dell'Atto relativo all'elezione, ratificato con legge dello Stato, fissa le modificazioni che dovranno comunque valere in conseguenza dell'elezione uninominale nel collegio valdostano. Esse sono quelle già previste dal Titolo VI (Disposizioni speciali per il collegio Valle d'Aosta) del Decreto del P.R. 30 marzo 1957 n. 361 (Testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati) e dal Titolo VII (Disposizioni speciali per il collegio della Valle d'Aosta) della legge 6 febbraio 1948 n. 29 (Norme per la elezione del Senato della Repubblica). I termini previsti per il deposito della dichiarazione di candidatura sono quelli attualmente in vigore, fissati dalla legge 23 aprile 1976 n. 136 (Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale, articolo 2 lettera h).
L'articolo 4 completa le disposizioni, di cui all'articolo 3, in conformità all'articolo 93 del citato D.P.R. 30.3.1957 n. 361 e all'articolo 23 della citata legge 6 febbraio 1948 n. 29.
L'articolo 5, in relazione al particolare carattere dell'elezione uninominale limitata al collegio valdostano, dispone quanto stabilito dall'articolo 10, Titolo II (Disposizioni particolari per la Valle d'Aosta) della citata legge 23 aprile 1976, n. 136, nel caso in cui, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio del rappresentante nel collegio della Valle d'Aosta.
L'articolo 6 prevede che la legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1
Alla Valle d'Aosta spetta un rappresentante all'Assemblea delle Comunità Europee, tra quelli eletti a suffragio universale e diretto in Italia.
Art. 2
Agli effetti di cui al precedente articolo, la Valle d'Aosta costituisce collegio elettorale uninominale.
Art. 3
L'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta è regolata dalle apposite disposizioni elettorali nazionale, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:
1) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 100 e non più di 200 elettori del collegio;
2) la dichiarazione di candidatura è depositata, insieme con il contrassegno, dalle ore otto del 35.o giorno alle ore venti del 30.o giorno antecedenti quello della votazione, presso la cancelleria del Tribunale di Aosta.
Art. 4
Il Tribunale di Aosta, costituito in ufficio elettorale circoscrizionale, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati.
E' proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.
In caso di parità di voti, è eletto il candidato più anziano di età.
Art. 5
Quando per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di rappresentante all'Assemblea nel collegio della Valle d'Aosta, si procede ad elezione suppletiva.
I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno dalla data della vacanza alla scadenza normale della legislatura.
Le elezioni suppletive sono indette entro sei mesi dalla data dichiarata della vacanza.
Il rappresentante eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza normale della legislatura.
Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dalle norme in materia non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.
Art. 6
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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L'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti MILANESIO considera, a nome del Gruppo consiliare socialista, che la proposta presentata dai Democratici Popolari costituisce un modo errato di intendere i rapporti tra la Regione e l'Europa.
Ritiene che l'attuale organizzazione statuale italiana è una forma abbastanza completa ed in questo quadro il fatto che la Valle d'Aosta dovesse avere un proprio deputato ed un senatore era un riconoscimento doveroso trattandosi di una Regione la cui autonomia trovava i presupposti in particolari ragioni di ordine storico, etnico e linguistico.
Nega però che questo fatto possa essere invocato per ottenere per analogia una rappresentanza della Valle d'Aosta nel Parlamento Europeo perché, passando dal rapporto Regione-Stato al rapporto Regione-Europa, a suo avviso non si può più parlare di minoranze etniche, perché non esistono maggioranze etniche.
Fa poi rilevare che l'Italia è una democrazia rappresentativa e nell'ambito di tale sistema vige un principio fondamentale: quello dell'uguaglianza del voto; questo principio può avere anche dei correttivi, come è avvenuto ad esempio per la Valle d'Aosta nei confronti dello Stato, ma non ritiene che questo correttivo possa valere anche nei confronti dell'Europa, perché si tratta di un organismo sovranazionale in cui le personalità delle Regioni vengono mantenute all'interno dei singoli Stati.
Sostiene che il Gruppo socialista può essere d'accordo su una petizione di principio, ma, assumendo la forma di un disegno di legge nazionale d'iniziativa regionale, la petizione di principio si trasforma in un atto velleitario; quindi, secondo il Gruppo socialista, la proposta dei Democratici Popolari dovrebbe concretarsi non in un disegno di legge, ma in una mozione tendente a richiamare la necessità di tenere presente, nella formazione della legge elettorale regolante le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, l'esigenza della rappresentanza della Valle d'Aosta.
Polemizza con i Democratici Popolari sostenendo che la loro proposta data l'impossibilità che essa venga accettata, ha un fine più pubblicitario e propagandistico che reale e che i Democratici Popolari danno vita ad un neo-regionalismo, tendente ad esasperare certi concetti, per giustificare la loro presenza politica.
Conclude annunciando l'astensione del Gruppo socialista.
Le Conseiller TAMONE fait noter que l'Union Valdôtaine a déjà maintes fois déclaré la nécessité que les communautés ethniques soient représentées au Parlement européen, dans le cadre d'une structure socio-économique nouvelle fondée sur le fédéralisme, mais dans cette perspective l'Union Valdôtaine pense que seulement la solidarité entre toutes les communautés ethniques pourra donner à l'ensemble des peuples ayant une culture particulière la possibilité de faire valoir leurs droits.
Il affirme que, selon l'Union Valdôtaine, la Vallée d'Aoste ne doit pas se comporter comme une province qui demande des services à ses supérieurs romains, mais comme un peuple qui, avec les autres peuples, veut participer à la gestion du monde dans lequel il vit.
Il déclare que le Groupe unioniste approuve ce projet de loi, mais il fait relever que son texte, pour avoir quelque chance d'aboutir, aurait dû être convenu non seulement avec le Sénateur Fosson, mais aussi avec les parlementaires du Sud Tiroler Volkspartei et les Conseils régionaux du Trentin-Haut Adige et du Frioul-Vénétie Julienne, de façon à avoir une force et une importance bien différente, mais cela a été empêché par le provincialisme et l'esprit démagogique des Démocrates Populaires.
En conclusion, il déclare que, malgré la faiblesse du projet de loi tel qu'il est présenté, le Groupe unioniste le votera car il peut représenter, malgré tout, un pas en avant afin d'obtenir la présence d'un représentant valdôtain au Parlement européen.
Il Consigliere PEDRINI crede nella buona fede dei Democratici Popolari e ritiene che questa proposta sia stata presentata non per propaganda, ma per tutelare il diritto della Valle d'Aosta ad avere un rappresentante al Parlamento europeo.
Dichiara quindi la disponibilità a votare a favore della proposta.
Propone però un emendamento all'articolo 3, secondo comma, dove si parla del numero di elettori necessario per la presentazione della candidatura, sostituire "da non meno di 100 e non più di 200 elettori del collegio" con "da non meno di 25 a non più di 50 elettori del collegio".
Il Consigliere BORDON sostiene di militare in un partito, la Democrazia Cristiana, che, essendo un partito nazionale, è stato spesso accusato di non essere regionalista, mentre invece ha sempre difeso le autonomie locali e l'autonomia valdostana.
Fa rilevare che sembra strano che un Gruppo etnico di centomila abitanti dei quali una buona parte non sono originari, possa chiedere un rappresentante al Parlamento europeo, ma ciò è dovuto al fatto che i valdostani, forse per i contatti che hanno tramite i trafori o perché essi hanno sovente dovuto emigrare per trovare lavoro, sentono l'Europa in modo superiore ad altri.
Sottolinea che il Gruppo democristiano non crede che delle proposte vengano portate in Consiglio per dei secondi fini, quindi egli ritiene che questa proposta sia stata presentata per ottenere un rappresentante della Valle d'Aosta al Parlamento europeo.
Dichiara che il Gruppo democristiano voterà a favore della proposta per evitare accuse di antiregionalismo e perché sarebbe veramente contento se la Valle d'Aosta riuscisse ad ottenere una rappresentanza.
Dichiara altresì che il Gruppo consiliare democristiano interporrà i suoi buoni uffici presso i parlamentari democristiani, pur non nascondendo le difficoltà nel sostenere il principio che la Valle d'Aosta in quanto minoranza debba essere rappresentata.
Il Consigliere PARISI dichiara che non era intenzionato ad intervenire nel dibattito, ma lo spinge a farlo l'intervento dell'Assessore Milanesio.
Sostiene che non è democratico osteggiare una proposta solo perché viene dalla minoranza, mentre si compiace con la Democrazia Cristiana che ha espresso voto favorevole.
Loda i Democratici Popolari per aver presentato questa proposta che dichiara di approvare, a condizione che venga accettato l'emendamento presentato dal Consigliere Pedrini.
Il Consigliere LUSTRISSY si dice soddisfatto del serio confronto realizzatosi nel dibattito e di aver trovato un accordo con l'Union Valdôtaine sia pure con motivazioni differenti.
Rispondendo ai rilievi formulati dal Consigliere Dolchi, circa la procedura usata, fa rilevare che i Democratici Popolari hanno preferito seguire la strada della proposta di legge statale di iniziativa regionale anziché quella suggerita dal Consigliere Dolchi, della trattativa a livello politico per precostituire un diritto per la Valle d'Aosta.
Conclude dichiarando che il Gruppo dei Democratici Popolari favorevole all'emendamento presentato dal Consigliere Pedrini.
Il Consigliere DOLCHI ribadisce la sua perplessità sulla procedura seguita dai Democratici Popolari.
Polemizza con l'atteggiamento del Gruppo democristiano, che definisce ambiguo, perché con il voto favorevole esprime una posizione autonomista pur sapendo che i Parlamentari democristiani saranno di tutt'altro avviso.
Dichiara che invece, per coerenza, il Gruppo consiliare comunista si asterrà.
Il Consigliere BORDON accusa il Consigliere Dolchi di aver travisato il senso del suo discorso. Afferma che la Democrazia Cristiana non vuole dare lezioni di autonomia, ma non vuole neanche riceverne.
Il Consigliere CHANU rassicura il Consiglio sul fatto che la proposta dei Democratici Popolari non è stata presentata per motivi propagandistici, si rende conto che essa può aver messo in difficoltà i rappresentanti di quei partiti che vedono il problema europeo secondo la linea del partito piuttosto che secondo i veri interessi della Regione.
Si compiace con quelli che hanno voluto aderire alla loro proposta, anche se è consapevole che l'approvazione non si otterrà facilmente e si augura che quelli che hanno dichiarato di astenersi, nell'iter successivo, diano il loro contributo.
L'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti MILANESIO ribadisce i concetti già espressi nel suo intervento precedente ed annuncia, a nome del Gruppo consiliare socialista, l'astensione.
Il Consigliere BONDAZ sostiene che il Gruppo comunista sarebbe stato molto più coerente se, in linea con le dichiarazioni fatte, avesse votato contro la proposta, ma non lo ha fatto per paura dell'impopolarità.
Il Gruppo democristiano, invece, voterà a favore perché, così facendo, ritiene di operare nell'interesse della Valle d'Aosta.
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Articolo 1.
Si dà atto che l'articolo 1 è approvato nel testo proposto con voti favorevoli ventidue (Consiglieri presenti: trenta; votanti e favorevoli: ventidue; astenutisi í Consiglieri Chincheré, Crétier, Di Stasi, Dolchi, Manganoni, Milanesio, Monami, Siggia, Tonino e Tripodi).
Articolo 2.
Si dà atto che l'articolo 2 è approvato con voti favorevoli ventitré (Consiglieri presenti: trentatré; votanti e favorevoli: ventitré; astenutisi i Consiglieri Chincheré, Crétier, Di Stasi, Dolchi, Manganoni, Milanesio, Monami, Siggia, Tonino e Tripodi).
Articolo 3.
Si dà atto che all'articolo 3 è stato presentato un emendamento da parte del Consigliere Pedrini.
Si dà atto che sia l'emendamento che l'articolo 3 così emendato sono approvati con voti favorevoli ventitré (Consiglieri presenti: trentatré; votanti e favorevoli: ventitré; astenutisi i Consiglieri Chincheré, Crétier, Di Stasi, Dolchi, Manganoni, Milanesio, Monami, Siggia, Tonino e Tripodi).
Articoli 4, 5 e 6.
Si dà atto che gli articoli 4, 5 e 6 sono approvati dal Consiglio con voti favorevoli ventitré, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentatré; votanti e favorevoli: ventitré; astenutisi i Consiglieri Chincheré, Crétier, Di Stasi, Dolchi, Manganoni, Milanesio, Monami, Siggia, Tonino e Tripodi).
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver accertato e comunicato che i sei articoli della proposta di legge in esame, nel nuovo testo emendato, sono stati approvati dal Consiglio con sei separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare per l'assunzione dell'iniziativa della legge statale in questione, ai sensi del disposto del secondo comma dell'articolo 121 della Costituzione.
IL CONSIGLIO
con ventitré voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentatré; votanti: ventitré; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chincheré, Crétier, Di Stasi, Dolchi, Manganoni, Milanesio, Monami, Siggia, Tonino e Tripodi),
DELIBERA
di inoltrare al Senato della Repubblica, ai sensi del disposto del secondo comma dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge, di iniziativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, concernente: "Disposizioni speciali per la Valle d'Aosta in materia di elezione dei rappresentanti all'Assemblea delle Comunità Europee".
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1
Alla Valle d'Aosta spetta un rappresentante all'Assemblea delle Comunità Europee, tra quelli eletti a suffragio universale e diretto in Italia.
Art. 2
Agli effetti di cui al precedente articolo, la Valle d'Aosta costituisce collegio elettorale uninominale.
Art. 3
L'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta è regolata dalle apposite disposizioni elettorali nazionali, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:
1) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 25 e non più di 50 elettori del collegio;
2) la dichiarazione di candidatura è depositata, insieme con il contrassegno, dalle ore otto del 35.o giorno alle ore venti del 30.o giorno antecedenti quello della votazione, presso la cancelleria del Tribunale di Aosta.
Art. 4
Il Tribunale di Aosta, costituito in ufficio elettorale circoscrizionale, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati.
E' proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.
In caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano di età.
Art. 5
Quando per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di rappresentante all'Assemblea nel collegio della Valle d'Aosta, si procede ad elezione suppletiva.
I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri, purché intercorra almeno un anno dalla data della vacanza alla scadenza normale della legislatura.
Le elezioni suppletive sono indette entro sei mesi dalla data dichiarata della vacanza.
Il rappresentante eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza normale della legislatura.
Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dalle norme in materia non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.
Art. 6
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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