Oggetto del Consiglio n. 188 del 12 maggio 1977 - Verbale
OGGETTO N. 188/77 - RIAPPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 31 DELLO STATUTO SPECIALE PER LA VALLE D'AOSTA, DEL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE N. 258 CONCERNENTE: "PROVVEDIMENTI INTESI A FAVORIRE LA PIÙ AMPIA INFORMAZIONE SULL'ATTIVITÀ DELLA REGIONE".
Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul seguente oggetto concernente: "Riapprovazione del disegno di legge regionale n. 258 concernente: Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione", come da relazione, con relativo disegno di legge, trasmessi in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:
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Con provvedimento n. 19, in data 13 gennaio 1977, il Consiglio regionale approvava il disegno di legge regionale concernente: Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione.
Il Presidente della Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta restituiva non vistato il predetto disegno di legge regionale con la seguente lettera in data 18 febbraio 1977, prot. n. 967:
"Ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, si rinvia non vistata la legge regionale in oggetto.
Al riguardo, premesso che è stata emanata la legge statale 6.6.1975, n. 172, recante misure di agevolazione a favore della- stampa, e che in materia è in corso di predisposizione una nuova iniziativa legislativa nazionale a carattere organico, si osserva che il predetto provvedimento legislativo n. 19 del 13.1.1977 esula dalla competenza di codesta Regione: ciò in quanto esso è inteso, sia pure in via indiretta, cioè attraverso la pubblicazione del notiziario regionale, che peraltro può anche non avvenire, a concedere sovvenzioni nel settore della stampa".
Quanto sopra premesso, si propone che il Consiglio riapprovi, a' sensi dell'ultimo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, il predetto disegno di legge, nel testo originario che si allega nuovamente alla presente.
(Segue disegno di legge regionale riportato in calce al provvedimento)
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Il Presidente della Giunta ANDRIONE comunica che la Commissione di Coordinamento ha restituito non vistato il provvedimento, rilevando che esso "esula dalla competenza di codesta Regione".
Dichiara che questa affermazione è falsa perché esiste un provvedimento analogo regolarmente approvato, inoltre la pubblicazione del notiziario regionale è tipica questione di merito e quindi il Presidente della Commissione di Coordinamento non può censurare una decisione della Regione in questa materia.
In conclusione invita il Consiglio a riapprovare questo disegno di legge nel testo originario per una questione di principio e per manifestare la volontà di affermazione della Regione.
Il Consigliere DOLCHI annuncia il voto favorevole del Gruppo comunista per coerenza col voto favorevole dato quando il provvedimento fu presentato per la prima volta e per una questione di principio, associandosi quindi alle dichiarazioni del Presidente della Giunta.
Formula tuttavia l'appunto che nella pagina delle "Nouvelles de l'Administration régionale" non viene tenuto sufficientemente conto dell'attività del Consiglio e che in tali pagine sono regolarmente escluse le posizioni, le iniziative, le proposte dei Gruppi di minoranza.
Ritiene, a nome del Gruppo comunista, che questo sia non solo formalmente, ma anche sostanzialmente in contrasto con la legge, travisandone il senso.
Fa rilevare che esiste in base all'articolo 5 della legge una Commissione con compiti di verifica dei requisiti richiesti per l'applicazione dei provvedimenti relativi alla legge, ma che tale verifica si riferisce soprattutto alla regolarità di pubblicazione che non sempre è conforme alla legge.
Conclude il suo intervento dichiarando che il voto favorevole del Gruppo comunista è subordinato alla richiesta che si tenga conto non solo di quanto le forze di opposizione nel Consiglio propongono, ma anche delle loro posizioni sulle iniziative dalla maggioranza e che l'articolo 5 sia applicato in modo da investire effettivamente la Commissione dei compiti di controllo sulla regolarità di pubblicazione e quindi sulla correttezza del pagamento.
Il Consigliere POLLICINI considera, a nome del Gruppo dei Democratici Popolari, che questa sia una occasione per migliorare questo testo di legge, pur rendendosi conto che una eventuale modificazione contrasterebbe con la richiesta del Presidente della Giunta di riapprovazione del testo senza modifiche.
Presenta quindi alcuni emendamenti che illustra brevemente.
Il Consigliere TAMONE ricorda che il disegno di legge in esame riguarda il finanziamento ai giornali e non l'informazione in generale.
Il Presidente della Giunta ANDRIONE concorda sul fatto che, essendo il Consiglio l'organo fondamentale della Regione, l'informazione dovrebbe riguardare soprattutto l'attività del Consiglio.
Riconosce che la pagina della Regione, proprio per la sua strutturazione, non consente certamente la possibilità di un'informazione completa. Confessa d'altra parte di avere dei dubbi sull'opportunità di formare una pubblicazione per illustrare l'attività del Consiglio.
Dichiara che la Giunta non è pregiudizialmente contraria ad accettare eventuali emendamenti, ma ritiene che la questione potrebbe essere discussa successivamente, in sede di perfezionamento della legge, perché ora vi è una certa urgenza di conoscere la posizione che il Governo intende prendere in caso di riapprovazione.
Il Consigliere PARISI, nell'annunciare il proprio voto favorevole, ritiene che in questo momento non sia opportuno approvare eventuali modifiche che dovranno semmai formare l'oggetto di una successiva proposta.
Invita il Presidente a protestare nei confronti del Presidente della Commissione di Coordinamento perché questi, a suo avviso, respingendo la legge, ha effettuato una valutazione molto superficiale.
Il Consigliere DOLCHI concorda sia con l'intervento del Consigliere Pollicini che con l'intervento del Consigliere Tamone.
Sostiene infatti che vi è necessità di informazione sull'attività del Consiglio, ma che questa informazione non può concretizzarsi attraverso lo strumento attuale.
Ritiene che il fatto di emendare il provvedimento avrebbe l'effetto di ritardarne l'approvazione e fargli ricominciare l'iter e di impedire al Consiglio di affermarsi.
Conclude sostenendo che si potrà in seguito sviluppare una discussione più generale sull'informazione regionale.
Il Presidente della Giunta ANDRIONE chiede al Consigliere Pollicini se intende mantenere gli emendamenti.
Il Consigliere POLLICINI risponde che il Gruppo dei Democratici Popolari intende mantenere gli emendamenti nonostante le dichiarazioni degli altri Gruppi perché essi rimangano agli atti e diano uno stimolo al riesame della legge.
Il Vice Presidente CHABOD, constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Articolo 1.
Si dà atto che l'articolo 1 è approvato dal Consiglio senza modificazioni, ad unanimità dì voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentadue).
Articolo 2.
Il Consigliere POLLICINI propone che l'articolo 2 sia così emendato:
Al comma primo, aggiungere a "...legge 1 agosto 1949, n. 482" le parole: "...compresi gli organi di informazione tecnico-agricola destinati agli agricoltori della Valle d'Aosta".
Si dà atto che l'emendamento non è approvato con voti contrari ventidue e voti favorevoli nove (Consiglieri presenti e votanti: trentuno).
Al comma terzo, modificare l'ultimo periodo: "Possono derogare da questa norma le testate con almeno 5 anni di pubblicazione, anche se non regolare" in: "Possono derogare da questa norma le testate che siano state pubblicate, negli ultimi cinque anni prima della norma, anche se in modo non regolare".
Si dà atto che l'emendamento non è approvato con voti contrari ventiquattro e voti favorevoli otto (Consiglieri presenti e votanti: trentadue).
Si dà atto che l'articolo 2 è approvato, senza modificazioni, con voti favorevoli ventiquattro (Consiglieri presenti: trentadue: votanti: ventiquattro; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).
Articolo 3.
Il Consigliere POLLICINI propone che l'articolo 3 sia così emendato:
Al primo comma, dopo le parole "Il Notiziario regionale...", aggiungere: "...regolarmente inviato ai giornali ogni quindici giorni (escluso il mese di agosto,...".
Al comma terzo, abolire il comma.
Si dà atto che entrambi gli emendamenti non sono approvati con voti contrari ventiquattro e voti favorevoli otto (Consiglieri presenti e votanti: trentadue).
Si dà atto che l'articolo 3 è approvato dal Consiglio senza modificazioni con voti favorevoli ventiquattro (Consiglieri presenti: trentadue; votanti e favorevoli: ventiquattro; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).
Articoli 4 e 5.
Si dà atto che gli articoli 4 e 5 sono approvati, senza modificazioni, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentadue).
Articolo 6.
Il Consigliere POLLICINI propone che l'articolo 6 sia così emendato: abolire il comma terzo.
Si dà atto che l'emendamento non è approvato con voti contrari ventiquattro e voti favorevoli otto (Consiglieri presenti e votanti: trentadue).
Si dà atto che l'articolo 6 è approvato, senza modificazioni, con voti favorevoli ventiquattro (Consiglieri presenti: trentadue; votanti e favorevoli: ventiquattro; astenutisi i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).
Articoli 7 e 8 e tabelle a), b) e c).
Si dà atto che gli articoli 7 e 8 e le tabelle a), b) e c) sono approvati, senza modificazioni, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentadue).
Il Consigliere CHANU dichiara che la reiezione degli emendamenti presentati dal Gruppo dei Democratici Popolari è stata dettata dall'opportunità di una rivendicazione della dignità del Consiglio, rispetto alle prese di posizione della Commissione di Coordinamento e ciò giustifica il voto favorevole del Gruppo dei Democratici Popolari al testo di legge così come è stato proposto.
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che gli otto articoli e gli allegati A, B e C del disegno di legge regionale in esame sono stati riapprovati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per la riapprovazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Maquignaz, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
Consiglieri presenti e votati: trentatré;
Voti favorevoli: trentuno;
Voti contrari: due.
Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha riapprovato il sottoriportato disegno di legge regionale n. 258 concernente: "Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione".
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Disegno di legge regionale n. 258
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ..................... n. ......: PROVVEDIMENTI INTESI A FAVORIRE LA PIU' AMPIA INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' DELLA REGIONE.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Allo scopo di assicurare l'informazione sull'attività della Regione, la Giunta regionale, previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, è autorizzata a concedere contributi ai periodici locali, stampati con procedimento tipografico o litografico, per l'inserzione di un notiziario regionale.
Art. 2
I contributi previsti dall'articolo 1 sono concessi alle pubblicazioni regolarmente diffuse nella Regione, aventi periodicità settimanale, quindicinale o mensile, un formato minimo di cm. 35 x 50 circa, una tiratura minima di duemila copie per numero e carattere politico, sindacale o culturale, per il quale risultino incluse nel campo di applicazione dell'articolo 1 della legge 1 agosto 1949, n. 482.
Le pubblicazioni devono essere regolarmente iscritte nel Registro stampa del Tribunale di Aosta oppure, se registrate altrove, devono possedere caratteristiche e contenuto di interesse esclusivamente regionale valdostano.
Tutti i requisiti di cui ai commi precedenti devono essere posseduti dai periodici ininterrottamente per almeno un anno prima della domanda. Possono derogare da questa norma le testate con almeno 5 anni di pubblicazione, anche se non regolare.
Art. 3
Il notiziario regionale, regolarmente inviato ai giornali, conterrà l'indicazione dei comunicati da pubblicarsi obbligatoriamente e occuperà lo spazio massimo di una pagina.
I periodici sono tenuti a rispettare la periodicità dichiarata e a pubblicare il notiziario entro il termine massimo di un mese, senza omissioni, errori o integrazioni.
I giornali che non pubblicassero un notiziario possono pubblicare i successivi, perdendo il diritto al contributo per la pagina non pubblicata.
Art. 4
L'importo dei contributi corrisposti dall'Amministrazione regionale, su presentazione di note mensili, varia in rapporto alle caratteristiche della pubblicazione, secondo le tabelle che fanno parte integrante della presente legge, allegate sotto la lettera A) per i settimanali, sotto la lettera B) per i quindicinali e sotto la lettera C) per i mensili.
L'assegnazione dei contributi, che verranno comunque corrisposti anche in caso di mancata redazione del notiziario regionale, sarà revocata qualora vengano meno le caratteristiche della pubblicazione o i requisiti richiesti.
Ai periodici che, a fine anno, non abbiano pubblicato almeno 36 numeri per i settimanali, 18 numeri per i quindicinali e 9 numeri per i mensili, non sarà più trasmesso il notiziario regionale per la pubblicazione e non sarà più corrisposto il contributo regionale.
Le modalità relative all'esecuzione della presente legge, all'assegnazione e alla liquidazione dei contributi e ai controllo dei requisiti sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 5
E' istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, una Commissione con compiti di consulenza e di verifica delle condizioni e dei requisiti richiesti per l'applicazione dei provvedimenti di cui alla presente legge.
La Commissione è formata dal Presidente della Giunta o da un suo delegato, da tre Consiglieri regionali, di cui uno designato dalla minoranza, da un rappresentante locale dell'Ordine dei giornalisti, da un rappresentante degli editori e da un addetto all'Ufficio stampa della Regione.
Art. 6
I periodici che, alla data del 1 gennaio 1976, erano ammessi a pubblicare un notiziario regionale secondo le precedenti modalità stabilite dalla Giunta regionale possono ottenere i contributi previsti dalla presente legge purché garantiscano una periodicità almeno mensile e una tiratura minima di almeno duemila copie.
Il contributo regionale per periodici (settimanali. quindicinali e mensili) sarà concesso alle pubblicazioni aventi le caratteristiche di cui al primo comma, anche quando abbiano un formato di circa cm. 25 x 35. A tale scopo i periodici a quattro pagine di detto formato sono equiparati a quelli a due pagine del formato 35 x 50 circa.
Per i periodici di informazione regionale valdostana stampati all'estero, che siano organi di associazioni mutualistiche, assistenziali o culturali per gli emigrati, si può derogare al requisito della periodicità, purché pubblichino almeno nove numeri l'anno aventi una tiratura minima di duemila copie e garantiscano l'inserzione di tutti i notiziari trasmessi, per i quali saranno concessi i contributi previsti nella tabella dell'allegato B), ridotti del 20%.
Nel caso di numeri a sei pagine, non è ammessa l'inserzione del notiziario nel foglio staccato.
Art. 7
Per l'applicazione della presente legge è confermata la spesa annua di lire 72.000.000 già finanziata con la legge regionale 15 maggio 1974, n. 13, che graverà sul capitolo del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1977 e per gli anni successivi corrispondente al capitolo 89 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1976, con lo stanziamento di lire 72.000.000 e con la dicitura così modificata: "Spese per l'applicazione della legge regionale ................... n. ..... recante provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione".
Art. 8
Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge saranno approvate e liquidate con deliberazioni della Giunta regionale.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed avrà applicazione a decorrere dal 1 gennaio 1977.
Con la stessa decorrenza è abrogata la legge regionale 15 maggio 1974, n. 13.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, li
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ALLEGATO A alla legge regionale ...................................... N. .......
TABELLA A
IMPORTO DEI CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE PER OGNI NOTIZIARIO INSERITO
SETTIMANALI
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pagina formato minimo cm. 35 x 50 circa |
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|
2 |
4 o più |
|
|
da 2.000 a 4.000 copie Lire ...................... |
110.000 |
200.000 |
|
da 4.001 a 6.000 copie Lire ...................... |
140.000 |
230.000 |
|
da 6.001 a 9.000 copie Lire ....................... |
170.000 |
260.000 |
|
oltre 9.000 copie Lire ...................... |
200.000 |
300.000 |
(al netto IVA)
ALLEGATO B alla legge regionale ...................................... N. .......
TABELLA B
IMPORTO DEI CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE PER OGNI NOTIZIARIO INSERITO
QUINDICINALI
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pagina formato minimo cm. 35 x 50 circa |
||
|
2 |
4 o più |
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da 2.000 a 4.000 copie Lire ...................... |
90.000 |
170.000 |
|
da 4.001 a 6.000 copie Lire ...................... |
130.000 |
210.000 |
|
da 6.001 a 9.000 copie Lire ....................... |
145.000 |
240.000 |
|
oltre 9.000 copie Lire ...................... |
160.000 |
270.000 |
(al netto IVA)
ALLEGATO C alla legge regionale ...................................... N. .......
TABELLA C
IMPORTO DEI CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE PER OGNI NOTIZIARIO INSERITO
MENSILI
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TIRATURA |
pagina formato minimo cm. 35 x 50 circa |
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|
2 |
4 o più |
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da 2.000 a 4.000 copie Lire ...................... |
70.000 |
130.000 |
|
da 4.001 a 6.000 copie Lire ...................... |
110.000 |
180.000 |
|
da 6.001 a 9.000 copie Lire ....................... |
130.000 |
220.000 |
|
oltre 9.000 copie Lire ...................... |
150.000 |
250.000 |
(al netto IVA)
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