Oggetto del Consiglio n. 175 del 28 aprile 1977 - Verbale
OGGETTO N. 175/77 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E ALLARGAMENTO DI UN TRATTO DELLA STRADA REGIONALE N. 2 DI CHAMPORCHER".
Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Finanziamento dei lavori di sistemazione e allargamento di un tratto della strada regionale n. 2 di Champorcher", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:
Con provvedimento n. 3364, in data 16 luglio 1976, vistato il 5 agosto dalla Commissione di Coordinamento, la Giunta regionale ha deliberato:
1) di approvare, in linea tecnica, il progetto dei lavori di sistemazione ed allargamento della strada regionale n. 2 di Champorcher fra le progr. km. 6+667 km. 12+219 redatto dall'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, per una spesa ammontante a lire 1.500.000.000 (unmiliardocinquecentomilioni);
2) di rinviare a successivo provvedimento il finanziamento dell'opera, ad avvenuta emanazione del Decreto di approvazione ed ammissione a contributo statale dei lavori di cui trattasi;
3) di rinviare a successivo provvedimento il finanziamento delle spese derivanti dall'espropriazione delle aree occorrenti e di quelle per l'installazione della segnaletica verticale ed orizzontale.
Il progetto è articolato come segue:
- tronco n. 7 dalla progr. km. 6+667 al km. 8+147 sviluppo ml. 1.479,75 dislivello ml. 90,61 pendenza media 6,123%, per un ammontare generale di lire 522.672.000;
- tronco n. 8 della progr. Km. 8+800 alla progr. Km. 10+100 sviluppo ml. 1.343,11, dislivello ml. 122,00, pendenza media 9,083%, per un ammontare generale di lire 503.245.000;
- tronco n. 9 della progr. km. 10+100 al km. 12+219 sviluppo ml. 2.118,85, dislivello ml. 190,47, pendenza media 9,989% per un ammontare generale di lire 474.083.000.
Il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte, con nota n. 8.847, in data 14 gennaio 1977, ha comunicato che, con D.P. 69.448 del 22 novembre 1976, registrato alla Corte dei Conti il 22 dicembre 1976, Reg. 2 Fg. 96, è stato approvato il progetto relativo ai lavori sopraindicati.
Con lo stesso decreto è stata altresì impegnata sul bilancio dello Stato la somma di lire 750.000.000, a titolo di contributo statale pari al 50% dell'importo del progetto.
Questa Amministrazione regionale è stata autorizzata ad indire la gara per l'appalto dei lavori di che trattasi.
Per il finanziamento del 50% delle spese a carico di questa Regione, pari a lire 750.000.000, la Giunta propone al Consiglio di autorizzare la contrazione di uno o più mutui.
La spesa per l'ammortamento del mutuo è prevista come segue:
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annualità (quota capitale più quota interessi) |
L. 89.000.000 |
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per 20 anni |
L. 1.780.000.000 |
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di cui la quota capitale |
L. 750.000.000 |
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quota interessi |
L. 1.030.000.000 |
Le annualità di ammortamento dei mutui da contrarre decorreranno dall'anno finanziario 1978 e la loro copertura è assicurata dalle maggiori entrate corrispondenti o sostitutive di quelle già accertate nel corrente anno finanziario sui capitoli 580 e 600, di cui è illustrata l'attendibilità in calce alla presente relazione.
Per ragioni di cui sopra, la Giunta sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio regionale l'allegato disegno di legge regionale che prevede:
all'articolo 1:
a) l'autorizzazione della spesa di lire L. 500 milioni per la realizzazione del progetto per la sistemazione e allargamento della strada regionale n. 2 di Champorcher;
b) l'autorizzazione della Giunta per l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione del progetto citato (appalto, aggiudicazione, espropriazioni, esecuzione dei lavori, approvazione e liquidazione delle spese relative).
all'articolo 2:
la copertura del 50% della spesa prevista dal progetto mediante contrazione di un mutuo di lire 750 milioni essendo il rimanente 50% della spesa coperta dal contributo statale.
all'articolo 3:
l'autorizzazione alla Giunta per la contrazione di uno o più mutui fino alla concorrenza di lire 750 milioni, alle migliori condizioni di mercato, da estinguersi in periodo non inferiore ad anni 20 e la copertura della spesa per le annualità di ammortamento dei mutui.
all'articolo 4:
le variazioni da introdurre nel bilancio di previsione per l'anno 1977 per la parte Entrata e la parte Spesa, in conseguenza di quanto previsto negli articoli precedenti.
all'articolo 5:
la dichiarazione di urgenza della legge regionale.
Per la dimostrazione della attendibilità delle suddette maggiori previsioni di entrata di lire 89.000.000 sui capitoli 580 e 600, si riportano i seguenti dati:
CAPITOLO 580
Entrate sostitutive della compartecipazione sul provento IGE (art. 4 DPR 26.10.1972, n. 638).
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Quota provinciale di compartecipazione sul provento IGE di cui all'articolo 4 della legge 2.7.1952, n. 703, e all'articolo 11 della legge 22.12.1969, n. 964, per l'anno 1972 |
L. 114.931.151 |
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maggiorazione del 10% di cui all'articolo 4 del D.P.R. 26.10.1972, n 638 |
L. 11.493.115 |
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Entrate sostitutive della compartecipazione alle tasse di circolazione per l'anno 1973 |
L. 126.424.266 |
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maggiorazione del 10% |
L. 12.642.426 |
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Entrate sostitutive per l'anno 1974 |
L. 139.066.692 |
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maggiorazione del 10% |
L. 13.906.669 |
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Entrate sostitutive per l'anno 1975 |
L. 152.973.362 |
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maggiorazione del 18% di cui all'articolo 3 legge 26.4.1976, n 189 |
L. 27.535.204 |
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Entrate sostitutive per l'anno 1976 |
L. 180.508.565 |
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maggiorazione del 10% per l'anno 1977 |
L. 18.050.856 |
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Entrate sostitutive per l'anno 1977 |
L. 198.559.421 |
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L. 185.000.000 |
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maggiore entrata per l'anno 1977 |
L. 13.559.421 |
CAPITOLO 600
Entrate sostitutive della compartecipazione sui proventi delle tasse sulle automobili (articolo 4 D.P.R. 26.10.1972, n. 638).
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Quota provinciale di compartecipazione alle tasse di circolazione di cui all'articolo 10 del D.P.R. 5.2.1953, n. 39 e all'articolo 8 della legge 22.12.1969, n. 964, per l'anno 1972 |
L. 697.704.020 |
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maggiorazione del 10% di cui all'articolo 4 del D.P.R. 26.10.1972, n. 638 |
L. 69.770.402 |
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Entrate sostitutive della compartecipazione alle tasse di circolazione per l'anno 1973 |
L. 767.474.422 |
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maggiorazione del 10% |
L. 76.747.442 |
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Entrate sostitutive per l'anno 1974 |
L. 844.221.864 |
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maggiorazione del 10% |
L. 84.422.186 |
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Entrate sostitutive per l'anno 1975 |
L. 928.644.050 |
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maggiorazione del 18% di cui all'articolo 3 legge 26.4.1976 n. 189 |
L. 167.155.929 |
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Entrate sostitutive per l'anno 1976 |
L. 1.095.799.979 |
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maggiorazione del 10% per l'anno 1977 |
L. 109.579.997 |
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Entrate sostitutive per l'anno 1977 |
L. 1.205.379.976 |
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Somme iscritte sul bilancio di previsione per l'anno 1977 |
L. 1.124.000.000 |
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Maggiore entrata per l'anno 1977 |
L. 81.379.977 |
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Riepilogo delle maggiori entrate: |
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Capitolo 580 |
L. 13.559.421 |
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Capitolo 600 |
L. 81.379.977 |
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L. 94.939.398 |
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destinate alla copertura delle spese di cui al disegno di legge |
L. 89.000.000 |
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L. 5.939.398 |
(Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)
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L'Assessore ai Lavori Pubblici MANGANONE illustra brevemente il disegno di legge.
Il Consigliere MANGANONI, pur ritenendo valida la proposta di sistemazione ed allargamento della strada regionale di Champorcher, esprime la preoccupazione che, una volta realizzata questa opera, qualche società possa effettuare operazioni immobiliari che deturpino il paesaggio soprattutto nella conca di Dondena.
Il Consigliere TAMONE annuncia il voto favorevole del suo Movimento a questo provvedimento che incentiverà il turismo nella zona.
Pur condividendo le preoccupazioni del Consigliere Manganoni, esprime la convinzione che la Giunta regionale avrà delle posizioni chiare per tutelare e difendere il paesaggio contro ogni tipo di speculazione.
Il Presidente della Giunta ANDRIONE condivide le preoccupazioni del Consigliere Manganoni sulla tutela del paesaggio a Dondena. A tale proposito comunica di aver partecipato a Champorcher ad una riunione per la stesura del Piano regolatore e di avere, in tale sede, confermato l'orientamento della Giunta per la non edificabilità nella zona di Dondena.
Il Consigliere PEDRINI annuncia il suo voto favorevole per l'approvazione della proposta.
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola, dichiara chiusa la discussione ed invita il Consiglio a procedere all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Si dà atto che gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 sono approvati all'unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trenta).
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i cinque articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Bondaz, Crétier e Fournier, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
Consiglieri presenti e votanti: trentuno;
Voti favorevoli: ventotto;
Voti contrari: tre.
Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Finanziamento dei lavori di sistemazione e allargamento di un tratto della strada regionale n 2 di Champorcher".
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Disegno di legge regionale n. 301
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale n. : FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E ALLARGAMENTO DI UN TRATTO DELLA STRADA REGIONALE N. 2 DI CHAMPORCHER
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
E' autorizzata, per l'anno 1977, la spesa di lire 1.500.000.000 per i lavori di sistemazione e allargamento della strada regionale n. 2 di Champorcher, nel tratto tra le progressive km. 6,667 e km. 12,219 (tronchi nn. 7, 8 e 9) secondo il progetto esecutivo approvato, in linea tecnica, dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3.364 in data 16 luglio 1976.
La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti necessari per la realizzazione delle opere di cui al comma precedente e per l'approvazione e liquidazione delle spese inerenti.
Art. 2
La spesa di cui all'articolo precedente sarà imputata al nuovo capitolo 5.571 denominato "Spese per la sistemazione e l'allargamento della strada regionale n. 2 di Champorcher, dal km. 6,667 al km. 12,219, tronchi nn. 7, 8 e 9 (legge regionale ), che si istituisce nella parte Spesa del bilancio di previsione regionale per l'anno 1977.
Alla copertura della spesa di cui all'articolo 1 si provvede:
a) con il contributo statale di lire 750 milioni previsto dal decreto del Provveditorato alle Opere Pubbliche del Piemonte n. 69.448 del 22 novembre 1976;
b) mediante la contrazione di uno o più mutui fino all'ammontare di lire 750.000.000.
Art. 3
La Giunta regionale è autorizzata a contrarre uno o più mutui, fino all'importo di lire 750.000.000, per la realizzazione del progetto indicato nel precedente articolo 1, alle migliori condizioni di mercato, con uno o più istituti di credito a ciò abilitati, da estinguersi in un periodo non inferiore ad anni 20.
L'onere per l'ammortamento dei mutui, decorrente dal 1 gennaio 1978, graverà, per la quota interessi, sul capitolo dei bilanci di previsione per gli anni finanziari 1978 e successivi corrispondente al capitolo 1.925 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1977 denominato "Interessi passivi, tributi e diritti accessori su mutui e su anticipazioni di cassa", e, per la quota capitale, sul nuovo capitolo 2.895 denominato "Quota capitale per l'ammortamento dei mutui per la sistemazione e allargamento della strada regionale n. 2 di Champorcher", che sarà istituito nei bilanci di previsione per gli anni finanziari 1978 e successivi.
La copertura dell'onere annuale di lire 89.000.000 per l'ammortamento dei mutui è assicurata, a decorrere dal 1 gennaio 1978, dalle maggiori entrate corrispondenti o sostitutive di quelle accertate sui capitoli 580 e 600 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1977.
Art. 4
Allo stato di previsione del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1977 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte ENTRATA
Variazioni in aumento:
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Cap. 1000 |
Contributo dello Stato per sistemazione generale di strade provinciali (leggi 12 febbraio 1958, n. 126, 21 aprile 1962, n. 181, articolo 6, 26 gennaio 1963, n. 31, e 9 aprile 1971, n. 167) |
L. 750.000.000 |
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Cap. 2700 |
Entrate per mutui passivi per finanziamento spese straordinarie per opere pubbliche e per iniziative e provvidenze di interesse regionale |
L. 750.000.000 |
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Totale |
L. 1.500.000.000 |
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Parte SPESA
Variazione in aumento:
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Cap. 5571 |
di nuova istituzione: Spese per la sistemazione e allargamento della strada regionale di Champorcher dal km. 6,667 al km. 12,219, tronchi nn. 7, 8 e 9 (legge regionale n. ) |
L. 1.500.000.000 |
Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, lì
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